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Sentenza 9 luglio 2024
Sentenza 9 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 09/07/2024, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3343/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Alessandro Scialabba Presidente
dott.ssa Rossella Mastropietro Giudice rel./est.
dott. Alberto Angelo Balzani Giudice
VISTI gli atti e documenti della causa in epigrafe indicata, introdotta con ricorso ex art. 9 legge n. 898/70 ed ex art. 473-bis.47 cpc
SENTITO il relatore, che ha riferito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso dal ricorrente:
C.F. nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'avv. Roberta VOTA (e dall'avv. Maria Paola
MASTROPIERI, presso il cui studio in Ivrea, via Luca n. 2, eletto domicilio per delega in atti;
avverso la convenuta nata a [...] il [...] - C.F. – Controparte_1 C.F._2
residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra
Vecchietti e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Ivrea (TO), Via Palestro,
pagina 1 di 3 CONSIDERATO che è stato provocato l'intervento del Pubblico Ministero, che ha così
concluso: “Và Il PM conclude per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.”
OSSERVA
Il procedimento è stato introdotto dal ricorrente per conseguire la modifica delle condizioni stabilite con sentenza del Tribunale di Ivrea n. 52/2013 in data 28.1.2013
depositata il giorno 1.2.2013, passata in giudicato il 6.5.2023 (doc. 2), con cui veniva dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra le parti, stabilendo a carico del Pt_1
l'obbligo di versare la somma di € 700,00 oltre al 50% delle spese extra assegno per il mantenimento della figlia;
successivamente nel 2019 i genitori si accordavano Per_1
per la corresponsione del minore importo di € 450,00 e, nell'ottobre 2022, epoca in cui la figlia si era allontanata dalla casa della madre, per il versamento diretto del detto importo alla figlia. Tanto premesso il padre ha chiesto la revoca di qualsivoglia obbligo di contribuzione al mantenimento in favore della figlia , maggiorenne, Per_1
che aveva intrapreso una convivenza con il compagno in AM (che svolgeva regolare attività lavorativa) e dopo alcuni contratti a tempo determinato, era stata assunta con contratto di apprendistato a tempo pieno per 36 mesi (fino all'11 giugno
2026).
La convenuta si è costituita in giudizio dichiarando di nulla opporre alla richiesta, così
come formulata da parte ricorrente, di modifica delle condizioni di divorzio di cui alla
Sentenza del Tribunale di Ivrea N. 52/2013, confermando che la figlia si era da Per_1
tempo allontanata dall'abitazione materna, svolgeva attività lavorativa ed era economicamente autonoma.
Ciò premesso,
Le parti hanno reso le seguenti conclusioni congiunte:
“Voglia disporre, per i motivi in atti, la revoca dell'obbligo a carico del sig. al Parte_1
versamento del contributo al mantenimento a favore della figlia maggiorenne ed
economicamente indipendente oltre il Persona_2
pagina 2 di 3 50% delle spese straordinarie, per le motivazioni in atti.
Il tutto con effetto immediato dalla presente domanda.”
La sentenza del Tribunale di Ivrea n. 52/2013 resa in data 28.1.2013 depositata il giorno 1.2.2013 è passata in giudicato il 6.5.2013 (doc. 2),
Le conclusioni congiunte, in quanto conformi a legge (ed all'interesse della prole oramai maggiorenne) possono essere recepite dal Collegio.
Le spese processuali, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rese,
vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Ivrea in composizione collegiale, all'esito del procedimento iscritto al n. 3343/2023 Reg. V.G., viste le conclusioni del P.M.-sede in termini di accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, dispone quanto segue:
in accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti,
a parziale modifica delle condizioni di “divorzio” stabilite con sentenza del Tribunale
di Ivrea n. 52/2013 resa in data 28.1.2013 depositata il giorno 1.2.2013, passata in giudicato il 6.5.2013, così provvede:
revoca l'obbligo a carico del sig. di versamento del contributo al Parte_1
mantenimento a favore della figlia maggiorenne ed economicamente indipendente oltre che l'obbligo di contribuire al 50% alle spese straordinarie. Persona_2
Il tutto con effetto dalla domanda del ricorrente (iscritta il 20.11.2023).
Compensa le spese del presente procedimento tra le parti.
Manda la cancelleria per gli incombenti di rito.
Così deciso in Ivrea, in data 3 luglio 2024
IL GIUDICE REL./EST.
(DOTT.SSA ROSSELLA MASTROPIETRO) IL PRESIDENTE
(DOTT. ALESSANDRO SCIALABBA)
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
art. 52 codice privacy)
pagina 3 di 3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
16 giusta procura in atti;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Alessandro Scialabba Presidente
dott.ssa Rossella Mastropietro Giudice rel./est.
dott. Alberto Angelo Balzani Giudice
VISTI gli atti e documenti della causa in epigrafe indicata, introdotta con ricorso ex art. 9 legge n. 898/70 ed ex art. 473-bis.47 cpc
SENTITO il relatore, che ha riferito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso dal ricorrente:
C.F. nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'avv. Roberta VOTA (e dall'avv. Maria Paola
MASTROPIERI, presso il cui studio in Ivrea, via Luca n. 2, eletto domicilio per delega in atti;
avverso la convenuta nata a [...] il [...] - C.F. – Controparte_1 C.F._2
residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra
Vecchietti e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Ivrea (TO), Via Palestro,
pagina 1 di 3 CONSIDERATO che è stato provocato l'intervento del Pubblico Ministero, che ha così
concluso: “Và Il PM conclude per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.”
OSSERVA
Il procedimento è stato introdotto dal ricorrente per conseguire la modifica delle condizioni stabilite con sentenza del Tribunale di Ivrea n. 52/2013 in data 28.1.2013
depositata il giorno 1.2.2013, passata in giudicato il 6.5.2023 (doc. 2), con cui veniva dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra le parti, stabilendo a carico del Pt_1
l'obbligo di versare la somma di € 700,00 oltre al 50% delle spese extra assegno per il mantenimento della figlia;
successivamente nel 2019 i genitori si accordavano Per_1
per la corresponsione del minore importo di € 450,00 e, nell'ottobre 2022, epoca in cui la figlia si era allontanata dalla casa della madre, per il versamento diretto del detto importo alla figlia. Tanto premesso il padre ha chiesto la revoca di qualsivoglia obbligo di contribuzione al mantenimento in favore della figlia , maggiorenne, Per_1
che aveva intrapreso una convivenza con il compagno in AM (che svolgeva regolare attività lavorativa) e dopo alcuni contratti a tempo determinato, era stata assunta con contratto di apprendistato a tempo pieno per 36 mesi (fino all'11 giugno
2026).
La convenuta si è costituita in giudizio dichiarando di nulla opporre alla richiesta, così
come formulata da parte ricorrente, di modifica delle condizioni di divorzio di cui alla
Sentenza del Tribunale di Ivrea N. 52/2013, confermando che la figlia si era da Per_1
tempo allontanata dall'abitazione materna, svolgeva attività lavorativa ed era economicamente autonoma.
Ciò premesso,
Le parti hanno reso le seguenti conclusioni congiunte:
“Voglia disporre, per i motivi in atti, la revoca dell'obbligo a carico del sig. al Parte_1
versamento del contributo al mantenimento a favore della figlia maggiorenne ed
economicamente indipendente oltre il Persona_2
pagina 2 di 3 50% delle spese straordinarie, per le motivazioni in atti.
Il tutto con effetto immediato dalla presente domanda.”
La sentenza del Tribunale di Ivrea n. 52/2013 resa in data 28.1.2013 depositata il giorno 1.2.2013 è passata in giudicato il 6.5.2013 (doc. 2),
Le conclusioni congiunte, in quanto conformi a legge (ed all'interesse della prole oramai maggiorenne) possono essere recepite dal Collegio.
Le spese processuali, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rese,
vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Ivrea in composizione collegiale, all'esito del procedimento iscritto al n. 3343/2023 Reg. V.G., viste le conclusioni del P.M.-sede in termini di accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, dispone quanto segue:
in accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti,
a parziale modifica delle condizioni di “divorzio” stabilite con sentenza del Tribunale
di Ivrea n. 52/2013 resa in data 28.1.2013 depositata il giorno 1.2.2013, passata in giudicato il 6.5.2013, così provvede:
revoca l'obbligo a carico del sig. di versamento del contributo al Parte_1
mantenimento a favore della figlia maggiorenne ed economicamente indipendente oltre che l'obbligo di contribuire al 50% alle spese straordinarie. Persona_2
Il tutto con effetto dalla domanda del ricorrente (iscritta il 20.11.2023).
Compensa le spese del presente procedimento tra le parti.
Manda la cancelleria per gli incombenti di rito.
Così deciso in Ivrea, in data 3 luglio 2024
IL GIUDICE REL./EST.
(DOTT.SSA ROSSELLA MASTROPIETRO) IL PRESIDENTE
(DOTT. ALESSANDRO SCIALABBA)
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
art. 52 codice privacy)
pagina 3 di 3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
16 giusta procura in atti;