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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/03/2025, n. 920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 920 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 645/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Paola Del Giudice Presidente estensore
Federica Girfatti Giudice
Federica Peluso Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art.4, co.16, della legge dell'1/12/1970 n.898 iscritta al n. 645 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., proposta con ricorso DA
, nata in [...] il [...], parte difesa e rappresentata Parte_1 dall'Avv. Nunziata Paolo, come da procura in atti;
ricorrente
, nata in [...], il [...], parte rappresentata Parte_2 e difesa dall'Avv. Alaia Marco Santo, come da procura in atti;
convenuto NONCHÉ
P.M. in sede, interventore ex lege
OGGETTO: domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: Entrambe le parti hanno concluso per la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, reiterando le domande di cui agli atti introduttivi del giudizio. In ordine all'importo dell'assegno di mantenimento a favore della LI
, parte ricorrente, con note ex art.127 ter c.p.c., ha chiesto la riformulazione Persona_1 in euro 800, oltre la contribuzione di parte convenuta in misura del 70% alle spese extra assegno.
Inoltre, entrambe le parti concordano sulla revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio Per_2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso iscritto a ruolo in data 05/02/2021, , nata in [...] Parte_1 il 19/02/1965, premesso di aver contratto matrimonio con , nato in Parte_2 Stigliano (MT), il 23/02/1958, in data 16/10/1981 in Napoli (NA) (atto di matrimonio n. 07, parte II, serie B, anno 1992), dalla cui unione nascevano due figli-Luca, nato in [...] il [...], e , nata in [...] il [...]-chiedeva disporsi Persona_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 Chiedeva, inoltre, determinarsi in euro 1.500,00 l'assegno divorzile in suo favore ed in euro 700,00 l'assegno di mantenimento in favore della prole, oltre la contribuzione in misura del 50% alle spese extra assegno. Parte convenuta, costituitasi in giudizio, chiedeva la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Chiedeva, altresì: -assegnarsi la casa coniugale, sita in Camposano (NA) alla Via G. Puccini, n.13, foglio 4,particella 1326, sub 2 e 3 alla ricorrente e la casa sita in Camposano, via Puccini, n.13, foglio 4, particella 1326, sub 5 a suo favore;
- determinarsi in euro 300,00 l'assegno di mantenimento a favore della sola LI, oltre la contribuzione in misura del 50% alle spese extra assegno;
-revocarsi l'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione in favore del figlio -rigettarsi la Per_2 domanda di assegno divorzile posta da parte ricorrente. Il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale, a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 27/09/2021, pronunciava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
“provvisoriamente, conferma le disposizioni di cui alla separazione;
”. Il Giudice assegnava alle parti termini ex art.183, VI comma, c.p.c. Espletata la prova testimoniale, sulle conclusioni di cui in epigrafe, veniva rimessa la causa innanzi al Collegio per la decisione.
*** 2.Il Tribunale ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio debba essere accolta, sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1/12/1970 n. 898. Di fatto, la separazione protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a dodici mesi (secondo quanto previsto dal citato art. 3, n. 2, lett. b), secondo capoverso, della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge n. 55 del 6 maggio 2015), non è stata mai più ripristinata. L'impugnazione della sentenza dinanzi alla Corte D'Appello di Napoli è stata definita con sentenza n.1038 del 04/03/2020, che è rivenuta irrevocabile (cfr. attestazione in atti). Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata eccepita da parte convenuta alcuna interruzione della separazione.
*** 3.Quanto alle successive domande, occorre pronunciarsi, anzitutto, sul diritto all'assegno di mantenimento della prole. Ai sensi dagli artt. 147 e 148 c.c., l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni cessa a seguito del raggiungimento di una condizione di indipendenza economica, ovvero, quando il figlio, divenuto maggiorenne, è stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente ma non ne ha tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta. Tale diritto si ricollega infatti al più generale diritto alla crescita, educazione e istruzione, e comporta pertanto che il figlio possa aspirare a portare avanti il proprio progetto di studi e concludere il relativo corso, così da poter conseguire un titolo necessario per la sua formazione identitaria e spendibile in modo adeguato sul mercato del lavoro. Nel caso in esame, il figlio trentunenne, ha raggiunto una propria indipendenza economica. Sul Per_2 punto, pertanto, si conferma quanto disposto con provvedimento del 25/09/2023, assunto all'esito del sub procedimento, ossia la revoca dell'assegno di mantenimento in suo favore. Quanto, invece, alla LI , venticinquenne, sussistono i presupposti per la Persona_1 determinazione dell'assegno di mantenimento in suo favore;
ella risulta affetta da sclerosi multipla, obesità e depressione ansiosa, pertanto, riconosciuta soggetto portatore di handicap ai sensi della L.104/92, art.3, co.1 (cfr. verbale di accertamento sanitario Inps
2 del 24/12/2023 versato in atti). In particolare, sebbene parte convenuta asserisca, nella comparsa conclusionale versata in atti, l'inserimento di nel mondo lavorativo Persona_1 e la percezione da parte di quest'ultima dell'emolumento pensionistico, non sussistono adeguati elementi probatori comprovanti una tale circostanza;
pertanto, ella non può ritenersi economicamente autosufficiente. Orbene, in ordine alla quantificazione dell'assegno, premesso che Parte_2 riveste la qualifica di dirigente veterinario presso l'AslNapoli3Sud,appare utile riportare quanto accertato in sede di giudizio di separazione, riportando le statuizioni della sentenza di secondo grado: Quanto alla ricostruzione delle condizioni patrimoniali dei coniugi è evidente che il Tribunale è incorso in un palese errore di percezione sia laddove ha assunto a termine di riferimento dei redditi da lavoro del l'importo annuo di Parte_2 oltre € 70.000,00, quindi una retribuzione mensile di € 5.800,00 sia laddove ha affermato che la nell'ultimo anno aveva percepito un reddito di € 7.200,00. Ed invero, Pt_1 risulta dalla relazione della g.d.f., che gli agenti intesero riferirsi al reddito annuo imponibile complessivo del , che del resto producendo le dichiarazioni dei Parte_2 redditi e gli estratti dei conti bancari sui quali gli viene versata la retribuzione di medico veterinario dipendente ha dimostrato di percepire una reddito mensile netto (cioè CP_1 detratte le imposte) di circa € 3.600,00-3.700,00, così come il reddito da ultimo dichiarato dalla non era altro che l'importo dell'assegno di mantenimento Pt_1 corrispostole dal marito…(OMISSIS) … Ciò detto va poi rilevato che dalle deposizioni testimoniali e dai documenti prodotti è emerso che se è vero che la è anch'essa Pt_1 medico veterinario, è altrettanto vero che la professione l'ha esercitata in passato solo per brevi periodi con contratti a tempo determinato e solo formalmente era intestataria delle attività private svolte sostanzialmente dal marito, che quindi era l'unica fonte di reddito familiare. Il tribunale ha affermato che la avrebbe continuato a gestire il Pt_1 centro onoterapico Ranch Pegasino e che avrebbe continuato a percepire redditi in
“nero” come dimostrato dall'ultima dichiarazione di redditi per € 7.200,00. Sul punto però lo stesso appellante (v. pag. 12 ultime righi) ha dedotto che la avrebbe Pt_1 dimostrato le sue attitudini al lavoro sia quale libero professionista veterinario a domicilio, “oltre ad ulteriori attività lavorative e relativi profitti tra tutti l'attività onoterapica del centro Pegasino del Fornabaio”. Dunque, il centro era ed è dell'appellante e nulla dimostra che la abbia continuato a lavorare in nero (così Pt_1 come nulla dimostra che il eserciti altre attività in nero), posto l'errato Parte_2 riferimento fatto dal tribunale ai redditi dichiarati che altro non erano che l'assegno corrisposto dal coniuge. Anche nel presente giudizio, gli introiti stipendiali del convenuto sono risultai gli stessi mentre la parte ricorrente risulta disoccupata. Pertanto, si ritiene congruo determinare l'importo dovuto a titolo di mantenimento della LI , da porsi a carico di Persona_1 parte convenuta in euro 784,00 (così rivalutato l'assegno originario di € 700,00), somma soggetta alla rivalutazione monetaria obbligatoria secondo gli indici Istat di riferimento, da versarsi alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, oltre la corresponsione del 70% a carico di parte convenuta delle spese extra-assegno, da individuarsi secondo il Protocollo vigente approvato dal Tribunale di Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola (Prot. N. 556/2021). A riguardo si concorda con la valutazione fatta dalla Corte di Appello di Napoli sul mantenimento di entrambi i figli: atteso che lo stesso assegno appare adeguato a soddisfare le esigenze di vita dei due figli maggiorenni e alla conservazione dell'elevato tenore di vita che solo il padre poteva loro assicurare in costanza di convivenza ed è proporzionato alle predette capacità professionali e patrimoniali del padre, che giova
3 ribadire è stato l'unica fonte di reddito della famiglia e che quindi deve sopportare anche la maggior quota di contribuzione alle spese straordinarie nell'interesse dei figli. Quanto alla richiesta di parte convenuta di versamento diretto alla LI della somma dovuta a titolo di mantenimento della prole, occorre specificare quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, ossia che “il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio, non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante, poiché, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio della domanda” (Cfr. Cass. Civ., Sez.1, Ordinanza n.34100 del 12/11/2021 (Rv.663110-01).
***
4. Per quanto concerne la richiesta di assegno divorzile avanzata da parte ricorrente, occorre premettere che l'assegno di divorzio, avente funzione anche perequativa- compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive. (cfr. Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza n.26520 dell'11/10/2024). Nel caso in esame, parte ricorrente risulta disoccupata e la sua unica fonte di reddito corrisponde all'assegno di mantenimento corrispostole, mentre parte convenuta riveste la qualifica di dirigente veterinario presso l'AslNapoli3Sud, con gli introiti stipendiali sopra indicati. La prova testimoniale ha messo in evidenza che si è occupata Parte_1 in costanza di matrimonio della gestione del centro Pegasino, rivestendo un ruolo proprio all'interno dell'attività intrapresa congiuntamente con l'ex coniuge, e che ella ha svolto lavori con contratto a tempo determinato negli anni 2004-2006 alle dipendenze dell' In particolare, ha dichiarato : “la gestione del centro CP_2 Testimone_1 era a carico della perché so che il marito aveva voluto tenersene fuori tanto che Pt_1 si era limitato a concedere in comodato d'uso i suoi terreni […]anche d'estate mentre la
era in vacanza, il marito andava avanti ed indietro per accudire gli animali;
tanto Pt_1 so perché prima di venire in ufficio passava per il ranch;
[…] l'attività era svolta solo da;
” E la circostanza è stata confermata anche dal teste : “è Pt_1 Testimone_2 vero, gestiva lei questo centro;
”. E' stata sentita anche la LI della coppia in data 06/02/2023, la quale ha dichiarato che la madre non svolgeva più l'attività di veterinario da anni e che tra i genitori vi era una collaborazione sia domestica (cura della casa e dei figli) che lavorativa, quest'ultima in merito all'attività intrapresa di gestione di un centro veterinario. Tali essendo le risultanze istruttorie - considerato che la funzione compensativa dell'assegno di divorzio non è volta a retribuire ex post il coniuge per l'attività endofamiliare svolta durante la vita coniugale, ma a compensarlo in presenza di una significativa sproporzione economica rispetto all'altro coniuge, manifestatasi dopo lo scioglimento del vincolo, che non si sarebbe verificata se il richiedente non avesse, per una scelta condivisa, sacrificato concrete aspettative professionali e reddituali per dedicarsi prevalentemente all'attività domestica – si ritiene che nel caso in esame l'assegno divorzile assolva unicamente una funzione assistenziale ravvisabile nella debolezza economica di parte ricorrente, la quale, sebbene avente un proprio titolo di studi abilitante all'esercizio della professione, non svolge attività lavorativa, ha un'età anagrafica (sessanta anni) che non le consente un inserimento nel contesto lavorativo
4 confacente alle proprie attitudini. Pertanto, ribadito che non viene in considerazione (come nel giudizio di separazione) il mantenimento di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, tenuto conto della situazione patrimoniale di entrambi i coniugi, delle modalità di conduzione della vita familiare (per come accertate) e della durata del matrimonio, si ritiene congruo determinare l'assegno di divorzio, da porsi a carico di a favore di , nella misura di € 700,00, Parte_2 Parte_1 somma soggetta alla rivalutazione annuale secondo gli indici Istat di riferimento.
*** 5. A conferma dei provvedimenti assunti in sede di separazione coniugale e su richiesta concorde delle parti, si dispone l'assegnazione della casa coniugale (sita in Camposano (NA) alla Via G. Puccini, n.13, foglio 4, particella 1326, sub 2 e 3) alla madre, in qualità di genitore collocatario della LI maggiorenne, ma non economicamente Persona_1 autosufficiente.
*** 6.La reciproca e parziale soccombenza delle parti in giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n.645/2021, così provvede: 1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio intercorso tra Parte_2
e contratto in data 16/10/1981 in Napoli (NA) (atto di
[...] Parte_1 matrimonio n. 07, parte II, serie B, anno 1992);
2) assegna la casa coniugale (sita in Camposano (NA) alla Via G. Puccini, n.13, foglio 4, particella 1326, sub 2 e 3) a;
Parte_1
3) dispone che versi a la somma di € 784,00, a titolo Parte_2 Parte_1 di contributo al mantenimento della LI , entro il giorno 5 di ogni mese, Persona_1 somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
4)dispone che parte convenuta corrisponda in misura del 70% alle spese extra assegno relative alla LI (da individuarsi secondo il Protocollo stipulato dal Persona_1 Tribunale di Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola N.556/2021);
5) dispone che versi a la somma di € 700,00 entro Parte_2 Parte_1 il giorno 5 di ogni mese, a titolo di assegno divorzile, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
6) dichiara compensate le spese di lite;
7) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Napoli (NA) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Napoli (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Così deciso in Nola in data 21.3.2025
Il Presidente estensore Paola Del Giudice
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Paola Del Giudice Presidente estensore
Federica Girfatti Giudice
Federica Peluso Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art.4, co.16, della legge dell'1/12/1970 n.898 iscritta al n. 645 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., proposta con ricorso DA
, nata in [...] il [...], parte difesa e rappresentata Parte_1 dall'Avv. Nunziata Paolo, come da procura in atti;
ricorrente
, nata in [...], il [...], parte rappresentata Parte_2 e difesa dall'Avv. Alaia Marco Santo, come da procura in atti;
convenuto NONCHÉ
P.M. in sede, interventore ex lege
OGGETTO: domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: Entrambe le parti hanno concluso per la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, reiterando le domande di cui agli atti introduttivi del giudizio. In ordine all'importo dell'assegno di mantenimento a favore della LI
, parte ricorrente, con note ex art.127 ter c.p.c., ha chiesto la riformulazione Persona_1 in euro 800, oltre la contribuzione di parte convenuta in misura del 70% alle spese extra assegno.
Inoltre, entrambe le parti concordano sulla revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio Per_2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso iscritto a ruolo in data 05/02/2021, , nata in [...] Parte_1 il 19/02/1965, premesso di aver contratto matrimonio con , nato in Parte_2 Stigliano (MT), il 23/02/1958, in data 16/10/1981 in Napoli (NA) (atto di matrimonio n. 07, parte II, serie B, anno 1992), dalla cui unione nascevano due figli-Luca, nato in [...] il [...], e , nata in [...] il [...]-chiedeva disporsi Persona_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 Chiedeva, inoltre, determinarsi in euro 1.500,00 l'assegno divorzile in suo favore ed in euro 700,00 l'assegno di mantenimento in favore della prole, oltre la contribuzione in misura del 50% alle spese extra assegno. Parte convenuta, costituitasi in giudizio, chiedeva la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Chiedeva, altresì: -assegnarsi la casa coniugale, sita in Camposano (NA) alla Via G. Puccini, n.13, foglio 4,particella 1326, sub 2 e 3 alla ricorrente e la casa sita in Camposano, via Puccini, n.13, foglio 4, particella 1326, sub 5 a suo favore;
- determinarsi in euro 300,00 l'assegno di mantenimento a favore della sola LI, oltre la contribuzione in misura del 50% alle spese extra assegno;
-revocarsi l'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione in favore del figlio -rigettarsi la Per_2 domanda di assegno divorzile posta da parte ricorrente. Il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale, a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 27/09/2021, pronunciava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
“provvisoriamente, conferma le disposizioni di cui alla separazione;
”. Il Giudice assegnava alle parti termini ex art.183, VI comma, c.p.c. Espletata la prova testimoniale, sulle conclusioni di cui in epigrafe, veniva rimessa la causa innanzi al Collegio per la decisione.
*** 2.Il Tribunale ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio debba essere accolta, sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1/12/1970 n. 898. Di fatto, la separazione protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a dodici mesi (secondo quanto previsto dal citato art. 3, n. 2, lett. b), secondo capoverso, della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge n. 55 del 6 maggio 2015), non è stata mai più ripristinata. L'impugnazione della sentenza dinanzi alla Corte D'Appello di Napoli è stata definita con sentenza n.1038 del 04/03/2020, che è rivenuta irrevocabile (cfr. attestazione in atti). Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata eccepita da parte convenuta alcuna interruzione della separazione.
*** 3.Quanto alle successive domande, occorre pronunciarsi, anzitutto, sul diritto all'assegno di mantenimento della prole. Ai sensi dagli artt. 147 e 148 c.c., l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni cessa a seguito del raggiungimento di una condizione di indipendenza economica, ovvero, quando il figlio, divenuto maggiorenne, è stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente ma non ne ha tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta. Tale diritto si ricollega infatti al più generale diritto alla crescita, educazione e istruzione, e comporta pertanto che il figlio possa aspirare a portare avanti il proprio progetto di studi e concludere il relativo corso, così da poter conseguire un titolo necessario per la sua formazione identitaria e spendibile in modo adeguato sul mercato del lavoro. Nel caso in esame, il figlio trentunenne, ha raggiunto una propria indipendenza economica. Sul Per_2 punto, pertanto, si conferma quanto disposto con provvedimento del 25/09/2023, assunto all'esito del sub procedimento, ossia la revoca dell'assegno di mantenimento in suo favore. Quanto, invece, alla LI , venticinquenne, sussistono i presupposti per la Persona_1 determinazione dell'assegno di mantenimento in suo favore;
ella risulta affetta da sclerosi multipla, obesità e depressione ansiosa, pertanto, riconosciuta soggetto portatore di handicap ai sensi della L.104/92, art.3, co.1 (cfr. verbale di accertamento sanitario Inps
2 del 24/12/2023 versato in atti). In particolare, sebbene parte convenuta asserisca, nella comparsa conclusionale versata in atti, l'inserimento di nel mondo lavorativo Persona_1 e la percezione da parte di quest'ultima dell'emolumento pensionistico, non sussistono adeguati elementi probatori comprovanti una tale circostanza;
pertanto, ella non può ritenersi economicamente autosufficiente. Orbene, in ordine alla quantificazione dell'assegno, premesso che Parte_2 riveste la qualifica di dirigente veterinario presso l'AslNapoli3Sud,appare utile riportare quanto accertato in sede di giudizio di separazione, riportando le statuizioni della sentenza di secondo grado: Quanto alla ricostruzione delle condizioni patrimoniali dei coniugi è evidente che il Tribunale è incorso in un palese errore di percezione sia laddove ha assunto a termine di riferimento dei redditi da lavoro del l'importo annuo di Parte_2 oltre € 70.000,00, quindi una retribuzione mensile di € 5.800,00 sia laddove ha affermato che la nell'ultimo anno aveva percepito un reddito di € 7.200,00. Ed invero, Pt_1 risulta dalla relazione della g.d.f., che gli agenti intesero riferirsi al reddito annuo imponibile complessivo del , che del resto producendo le dichiarazioni dei Parte_2 redditi e gli estratti dei conti bancari sui quali gli viene versata la retribuzione di medico veterinario dipendente ha dimostrato di percepire una reddito mensile netto (cioè CP_1 detratte le imposte) di circa € 3.600,00-3.700,00, così come il reddito da ultimo dichiarato dalla non era altro che l'importo dell'assegno di mantenimento Pt_1 corrispostole dal marito…(OMISSIS) … Ciò detto va poi rilevato che dalle deposizioni testimoniali e dai documenti prodotti è emerso che se è vero che la è anch'essa Pt_1 medico veterinario, è altrettanto vero che la professione l'ha esercitata in passato solo per brevi periodi con contratti a tempo determinato e solo formalmente era intestataria delle attività private svolte sostanzialmente dal marito, che quindi era l'unica fonte di reddito familiare. Il tribunale ha affermato che la avrebbe continuato a gestire il Pt_1 centro onoterapico Ranch Pegasino e che avrebbe continuato a percepire redditi in
“nero” come dimostrato dall'ultima dichiarazione di redditi per € 7.200,00. Sul punto però lo stesso appellante (v. pag. 12 ultime righi) ha dedotto che la avrebbe Pt_1 dimostrato le sue attitudini al lavoro sia quale libero professionista veterinario a domicilio, “oltre ad ulteriori attività lavorative e relativi profitti tra tutti l'attività onoterapica del centro Pegasino del Fornabaio”. Dunque, il centro era ed è dell'appellante e nulla dimostra che la abbia continuato a lavorare in nero (così Pt_1 come nulla dimostra che il eserciti altre attività in nero), posto l'errato Parte_2 riferimento fatto dal tribunale ai redditi dichiarati che altro non erano che l'assegno corrisposto dal coniuge. Anche nel presente giudizio, gli introiti stipendiali del convenuto sono risultai gli stessi mentre la parte ricorrente risulta disoccupata. Pertanto, si ritiene congruo determinare l'importo dovuto a titolo di mantenimento della LI , da porsi a carico di Persona_1 parte convenuta in euro 784,00 (così rivalutato l'assegno originario di € 700,00), somma soggetta alla rivalutazione monetaria obbligatoria secondo gli indici Istat di riferimento, da versarsi alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, oltre la corresponsione del 70% a carico di parte convenuta delle spese extra-assegno, da individuarsi secondo il Protocollo vigente approvato dal Tribunale di Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola (Prot. N. 556/2021). A riguardo si concorda con la valutazione fatta dalla Corte di Appello di Napoli sul mantenimento di entrambi i figli: atteso che lo stesso assegno appare adeguato a soddisfare le esigenze di vita dei due figli maggiorenni e alla conservazione dell'elevato tenore di vita che solo il padre poteva loro assicurare in costanza di convivenza ed è proporzionato alle predette capacità professionali e patrimoniali del padre, che giova
3 ribadire è stato l'unica fonte di reddito della famiglia e che quindi deve sopportare anche la maggior quota di contribuzione alle spese straordinarie nell'interesse dei figli. Quanto alla richiesta di parte convenuta di versamento diretto alla LI della somma dovuta a titolo di mantenimento della prole, occorre specificare quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, ossia che “il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio, non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante, poiché, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio della domanda” (Cfr. Cass. Civ., Sez.1, Ordinanza n.34100 del 12/11/2021 (Rv.663110-01).
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4. Per quanto concerne la richiesta di assegno divorzile avanzata da parte ricorrente, occorre premettere che l'assegno di divorzio, avente funzione anche perequativa- compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive. (cfr. Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza n.26520 dell'11/10/2024). Nel caso in esame, parte ricorrente risulta disoccupata e la sua unica fonte di reddito corrisponde all'assegno di mantenimento corrispostole, mentre parte convenuta riveste la qualifica di dirigente veterinario presso l'AslNapoli3Sud, con gli introiti stipendiali sopra indicati. La prova testimoniale ha messo in evidenza che si è occupata Parte_1 in costanza di matrimonio della gestione del centro Pegasino, rivestendo un ruolo proprio all'interno dell'attività intrapresa congiuntamente con l'ex coniuge, e che ella ha svolto lavori con contratto a tempo determinato negli anni 2004-2006 alle dipendenze dell' In particolare, ha dichiarato : “la gestione del centro CP_2 Testimone_1 era a carico della perché so che il marito aveva voluto tenersene fuori tanto che Pt_1 si era limitato a concedere in comodato d'uso i suoi terreni […]anche d'estate mentre la
era in vacanza, il marito andava avanti ed indietro per accudire gli animali;
tanto Pt_1 so perché prima di venire in ufficio passava per il ranch;
[…] l'attività era svolta solo da;
” E la circostanza è stata confermata anche dal teste : “è Pt_1 Testimone_2 vero, gestiva lei questo centro;
”. E' stata sentita anche la LI della coppia in data 06/02/2023, la quale ha dichiarato che la madre non svolgeva più l'attività di veterinario da anni e che tra i genitori vi era una collaborazione sia domestica (cura della casa e dei figli) che lavorativa, quest'ultima in merito all'attività intrapresa di gestione di un centro veterinario. Tali essendo le risultanze istruttorie - considerato che la funzione compensativa dell'assegno di divorzio non è volta a retribuire ex post il coniuge per l'attività endofamiliare svolta durante la vita coniugale, ma a compensarlo in presenza di una significativa sproporzione economica rispetto all'altro coniuge, manifestatasi dopo lo scioglimento del vincolo, che non si sarebbe verificata se il richiedente non avesse, per una scelta condivisa, sacrificato concrete aspettative professionali e reddituali per dedicarsi prevalentemente all'attività domestica – si ritiene che nel caso in esame l'assegno divorzile assolva unicamente una funzione assistenziale ravvisabile nella debolezza economica di parte ricorrente, la quale, sebbene avente un proprio titolo di studi abilitante all'esercizio della professione, non svolge attività lavorativa, ha un'età anagrafica (sessanta anni) che non le consente un inserimento nel contesto lavorativo
4 confacente alle proprie attitudini. Pertanto, ribadito che non viene in considerazione (come nel giudizio di separazione) il mantenimento di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, tenuto conto della situazione patrimoniale di entrambi i coniugi, delle modalità di conduzione della vita familiare (per come accertate) e della durata del matrimonio, si ritiene congruo determinare l'assegno di divorzio, da porsi a carico di a favore di , nella misura di € 700,00, Parte_2 Parte_1 somma soggetta alla rivalutazione annuale secondo gli indici Istat di riferimento.
*** 5. A conferma dei provvedimenti assunti in sede di separazione coniugale e su richiesta concorde delle parti, si dispone l'assegnazione della casa coniugale (sita in Camposano (NA) alla Via G. Puccini, n.13, foglio 4, particella 1326, sub 2 e 3) alla madre, in qualità di genitore collocatario della LI maggiorenne, ma non economicamente Persona_1 autosufficiente.
*** 6.La reciproca e parziale soccombenza delle parti in giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n.645/2021, così provvede: 1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio intercorso tra Parte_2
e contratto in data 16/10/1981 in Napoli (NA) (atto di
[...] Parte_1 matrimonio n. 07, parte II, serie B, anno 1992);
2) assegna la casa coniugale (sita in Camposano (NA) alla Via G. Puccini, n.13, foglio 4, particella 1326, sub 2 e 3) a;
Parte_1
3) dispone che versi a la somma di € 784,00, a titolo Parte_2 Parte_1 di contributo al mantenimento della LI , entro il giorno 5 di ogni mese, Persona_1 somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
4)dispone che parte convenuta corrisponda in misura del 70% alle spese extra assegno relative alla LI (da individuarsi secondo il Protocollo stipulato dal Persona_1 Tribunale di Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola N.556/2021);
5) dispone che versi a la somma di € 700,00 entro Parte_2 Parte_1 il giorno 5 di ogni mese, a titolo di assegno divorzile, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
6) dichiara compensate le spese di lite;
7) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Napoli (NA) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Napoli (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Così deciso in Nola in data 21.3.2025
Il Presidente estensore Paola Del Giudice
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