Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 27/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N.327 / 2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 327 degli affari civili per la Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 e vertente
TRA nato a [...] il [...] e residente a [...]in Foglia, Parte_1
Fraz. San. Giorgio (PU), Via PO n. 10, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Mara
E
SERENA SILVESTRI nata a [...] il [...] residente a [...](Pu) Via
Girfalco n. 6, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Alessandra Angeletti.
-Ricorrenti-
Con l'intervento del PM
OGGETTO: Ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto, depositato in data 29/06/2024, i ricorrenti, deducevano di aver intrattenuto una relazione more uxorio dalla quale nasceva, la figlia il Persona_1
29.05.2016 (C.F.: e che allo stato la relazione sentimentale e la C.F._1
convivenza tra le parti sono cessate.
1) I sig.ri e ES sono consapevoli che la figlia ha diritto di mantenere un Pt_1 Per_1
rapporto equilibrato e continuativo sia con la madre che col padre, di ricevere cura ed educazione da parte di entrambi e di avere rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di entrambi i genitori;
2) I sig.ri e ES concordano che la figlia sarà affidata in maniera Pt_1 Per_1
condivisa ad entrambi i genitori con residenza anagrafica presso la madre, nell'abitazione in cui la stessa si trasferirà a Borgo Massano o San Giorgio di Montecalvo in Foglia, in un appartamento condotto in locazione;
La responsabilità genitoriale sarà esercitata sulla minore da entrambi i genitori;
in particolare, i sig.ri e ES eserciteranno Pt_1
separatamente la responsabilità genitoriale sulla minore in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione, decisioni che saranno assunte da ciascun genitore nei periodi di permanenza del minore presso di sé. Le decisioni di maggior interesse quali, ad esempio, quelle relative all'istruzione e alla salute di saranno assunte di comune accordo tra Per_1
i genitori.
3) trascorrerà i giorni dal lunedì al venerdì per metà con il padre e per metà con la Per_1
madre alternandosi tra i due genitori in funzione degli orari lavorativi dell'uno e dell'altra
(entrambi hanno orari variabili durante la settimana), i quali genitori, di volta in volta, si accorderanno in tal senso. Quanto ai fine settimana, li trascorrerà alternativamente Per_1
presso l'uno o l'altro genitore. Quanto alle festività natalizie e pasquali, la minore le trascorrerà metà con il padre e metà con la madre, avendo cura i due genitori di alternare di anno in anno il giorno della Vigilia di Natale e il giorno di Natale, il giorno di
Capodanno e dell'Epifania e il giorno di Pasqua e di Pasquetta. Quanto alle festività infrasettimanali (es. 1° maggio, 2 Giugno, 25 aprile ecc.) e i ponti festivi, la minore li trascorrerà alternativamente con il padre e con la madre. Quanto alle vacanze estive, il padre e la madre potranno tenere con sé la figlia due settimane, anche consecutive, che verranno concordate dai due genitori, ferma restando la possibilità per gli stessi di raggiungere differenti accordi che prevedano una estensione dei giorni di vacanza estiva che potrà trascorre con l'uno o con l'altro. Per_1
4) Quanto al mantenimento ordinario della minore, considerato allo stato la differenza reddituale tra il sig. e la sig.ra ES, i due genitori concordano che il sig. Pt_1 Pt_1 contribuirà al mantenimento di nella misura di € 400,00 mensili da aggiornare Per_1
annualmente secondo gli indici istat e da versare entro il giorno 15 del mese alla sig.ra
ES ER, sin tanto che la stessa ES non avrà integrato il proprio reddito e/o il proprio orario di lavoro che attualmente è di 29 ore settimanali dal mese di settembre al mese di giugno, e con espresso impegno della medesima ad adoperarsi in tal senso;
5) Le spese straordinarie per la minore, da individuarsi secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Pesaro, verranno ripartite nella misura del 50% per ciascun genitore mentre l'assegno unico sarà percepito interamente dalla sig.ra ES sin tanto che la stessa
ES non avrà integrato il proprio reddito e/o il proprio orario di lavoro. Le spese straordinarie dovranno essere rimborsate al genitore che le ha affrontate entro il giorno 10 del mese successivo, previa esibizione dei giustificativi di spesa.
6) Il sig. rimarrà ad abitare nella casa familiare – che è di sua proprietà – Parte_1
sita in San Giorgio di Montecalvo in Foglia (PU) Via Po n. 10 che viene a lui assegnata, mentre la sig.ra ES si trasferirà in altra abitazione sita sempre nella frazione di San
Giorgio o in quella confinante di Borgo Massano di Montecalvo in Foglia (PU), in un appartamento che condurrà in locazione. Il Sig. si obbliga ad anticipare alla sig,ra Pt_1
ES la somma di € 1000,00 che la stessa dovrà versare a titolo di cauzione per la locazione del nuovo appartamento. La sig.ra ES si obbliga a restituire al sig. la Pt_1
detta somma di € 1000,00 entro e non oltre il mese di marzo 2025. Le parti concordano che la sig.ra ES dovrà lasciare definitivamente la casa familiare entro e non oltre la data d'udienza che verrà fissata dal Tribunale in seguito alla presentazione del presente ricorso.
Le parti concordano altresì che il versamento dell'assegno di mantenimento ordinario per la minore da parte del sig. decorrerà solo dal momento in cui la sig.ra ES avrà Pt_1
definitivamente lasciato la casa familiare.
7) I sig.ri e ES si dànno sin da ora reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del Pt_1
passaporto e documenti di identità personale (validi per l'espatrio) nonché l'autorizzazione al rilascio dei medesimi documenti per la figlia impegnandosi a tal fine a Per_1
sottoscrivere ogni documento a ciò necessario.
8) Le parti concordano che l'autovettura targata FA 461 XN, di proprietà del sig. Parte_1
verrà trasferita in proprietà alla sig.ra ES ER con spese di passaggio a
[...]
carico del sig. Il trasferimento verrà eseguito solo dopo l'accoglimento da parte del Pt_1
Tribunale di Urbino del presente ricorso.” All'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza con le quali le parti confermavano le condizioni di cui al ricorso ex artt. 316, 316 bis, 337 bis e ss c.c. chiedendone l'accoglimento, in data 09.12.2024 la causa veniva rimessa al Collegio per decisione.
OSSERVA IL COLLEGIO
Non vi sono ragioni oggettive che inducano a ritenere non accoglibili le condizioni stabilite dalle parti in via congiunta nel ricorso presentato il 29 giugno 2024 e confermate nelle note scritte del 12-18 novembre 2024.
Entrambe le parti hanno, infatti, congiuntamente concordato condizioni che, dal punto di vista del regime di affidamento, collocamento e mantenimento della figlia minore Per_1
sono da considerarsi confacenti al suo preminente interesse.
Soddisfacente per l'interesse della minore e conforme ai principi regolatori della materia, infatti, appare il calendario di incontri e visite predisposto dalle parti per consentire al genitore non collocatario di mantenere uno stabile e duraturo rapporto con la figlia Per_1
Le ulteriori statuizioni economiche stabilite dalle parti non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico, dovendo in ogni caso rilevarsi come le stesse, conservino esclusivamente efficacia obbligatoria.
Le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DISPONE in conformità a quanto indicato nel ricorso presentato il 29 giugno 2024 e confermato nelle note scritte del 12-18 novembre 2024 e prende atto delle ulteriori statuizioni economiche pattuite tra le parti.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Urbino, il 27.01.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Vera Colella dott. Egidio De Leone