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Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/07/2025, n. 1640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1640 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2017/2023 R.G.
TRA
rappresentato dal curatore speciale e difeso dall'Avv. Ettore Mirelli Parte_1 Parte_2
-attore-
E
e rappresentati e difesi dall'Avv. Luciano Annicchiarico CP_1 Controparte_2
-convenuti-
NONCHE'
rappresentato e difeso dall'Avv.ti Marco Ferraro e Maurizio Gugliotta Controparte_3
-convenuto-
Le parti precisavano le conclusioni come da note scritte depositate telematicamente
COINCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio le altre parti in epigrafe indicate chiedendo l'annullamento del Parte_1
contratto di permuta stipulato con e per atto pubblico rogato dal notaio CP_1 Controparte_2
.Deduceva che detto contratto era stato sottoscritto in stato di incapacità naturale e con Controparte_3
approfittamento delle controparti.In caso di trasferimento e terzi dell'immobile ceduto in permuta chiedeva la solidale condanna dei convenuti al risarcimento dei danni, compreso il cui addebitava di CP_3
aver formato l'atto pubblico senza accertare il suo stato di incapacità.Si costituivano i convenuti chiedendo
1 il rigetto delle avverse domande sul rilievo della loro infondatezza.Il eccepiva anche il difetto di CP_3
capacità processuale del curatore speciale di .In rito, vi è il difetto di capacità processuale Parte_1
ad agire di , nominato curatore speciale di , nei confronti del convenuto Parte_2 Parte_1
.Il provvedimento di nomina del curatore speciale è, infatti, espressamente diretto ad Controparte_3
autorizzare l'azione di annullamento dell'atto di permuta descritto nel ricorso introduttivo del presente giudizio nei soli confronti delle controparti contrattuali, mentre non è autorizzata alcuna iniziativa giudiziale nei confronti di , il quale non è stato parte del contratto di permuta ma ha solo Controparte_3
provveduto a rogarlo in forma pubblica.La mancanza di autorizzazione ad intraprendere giudizio nei confronti di comporta difetto di capacità di agire del curatore speciale relativamente Controparte_3
all'azione proposta nei confronti di detto convenuto.Sempre in rito, gli scritti difensivi di parte attrice non incorrono nel divieto di cui all'art. 89 c.p.c. in quanto il loro contenuto non riveste connotati di offensività
ma è correlato all'esercizio del diritto di difesa.Nel merito, va rilevato che l'azione di annullamento proposta dal è da ritenersi, comunque, infondata nei confronti di tutti i convenuti.L'art. 428 Pt_1
comma 2 c.c. consente l'annullamento dei contratti stipulati da chi sia stato, anche per ragioni transeunti,
incapace di intendere e volere al momento dell'atto purchè vi sia stata malafede dell'altra parte.Lo stato di incapacità cui allude il citato art. 428 c.c. va inteso come grave perturbamento delle facoltà psichiche tale da impedire una seria valutazione del contenuto ed effetti del negozio giuridico e, quindi, il formarsi di una cosciente volontà di autodeterminazione (in tal senso Cass. civ. nn. 17381/2021, 7626/2013, 6999/2000),
perturbamento che deve sussistere al momento della conclusione del contratto.La prova dello stato di incapacità è a carico di chi agisce per l'annullamento del contratto, ex art. 2697 c.c..Ed ugualmente a suo carico, per le stesse ragioni, è la prova della malafede dell'altra parte, intesa come consapevolezza dello stato di menomazione della sfera intellettiva o volitiva in cui versa l'altro contraente (in tal senso Cass. civ.
n. 17381/2021).Nel presente giudizio è impugnato il contratto rogato peer atto pubblico notaio in CP_3
data 28/9/2022 con cui l'attore trasferì in favore del e della la proprietà di un deposito con CP_1 CP_2
pertinenziale terreno ricevendo in permuta il diritto di abitazione per tutta la vita su immobile adibito ad abitazione.Dall'istruttoria espletata, segnatamente dalle dichiarazioni dei testi e Testimone_1
, è emerso che all'epoca del rogito per cui è causa era in grado di Testimone_2 Parte_1
comprendere il significato, il contenuto e gli effetti degli atti che era chiamato a compiere e che in sede di stipula della permuta oggetto di lite gli fu spiegato il contenuto di tale atto che lui comprese
2 perfettamente.I testi e , a differenza di tutti gli altri escussi legati alle parti in lite da Tes_1 Tes_2
rapporti di lavoro, amicizia o parentela, sono credibili, in ordine allo stato di capacità dl Parte_1
alla data del rogito, in quanto al momento della loro deposizione non avevano più rapporti professionali o di lavoro con le parti in causa, né intrattenevano con le stesse rapporti familiari o di amicizia.Detti testi sono credibili, a proposito della capacità di di comprendere significato ed effetti dell'atto di Parte_1
permuta da lui sottoscritto, in quanto le loro dichiarazioni trovano conforto estrinseco nelle conclusioni cui
è pervenuto il perito di ufficio il quale ha ritenuto l'attore capace di intendere e di volere all'esito della visita obiettiva cui lo ha sottoposto e dell'esame delle documentazioni mediche prodotte in giudizio.Peraltro, lo stesso , autore della presente iniziativa giudiziaria per contro del padre, Parte_2
ha confessato in sede di interrogatorio formale che il proprio genitore è in grado di pagare bollette presso uffici postali, di fare la spesa ed è in possesso di patente di guida per motocarro.La capacità di compiere tutti gli atti del vivere quotidiano, implicanti anche l'uso del denaro, denota una sufficiente capacità
dell'attore di rendersi contro del significato delle proprie azioni e dei relativi effetti, con conseguente capacità di formare una cosciente volontà di autodeterminarsi.E lo stesso contenuto dell'atto di permuta denota la chiara capacità di intendere e volere dell'attore il quale, separatosi dalla moglie e costretto a trovarsi un alloggio, ha preferito spogliarsi di un bene assolutamente inutilizzabile per ricevere in cambio l'uso per tutta la vita di un immobile ove poter vivere dignitosamente.Illuminante, sul punto, è la deposizione della teste la quale ha riferito che l'attore motivò la stipula del contratto di permuta Tes_2
con la sua volontà di sottrarsi al pagamento del fitto dell'altro immobile in cui viveva a seguito della separazione dalla moglie.Le foto prodotte dai convenuti e , il cui contenuto è stato CP_1 CP_4
confermato dai testi e comprovano, in modo eloquente, lo stato di fatiscenza in cui Tes_3 Tes_4
versavano il deposito ed il terreno di proprietà dell'attore, quindi del tutto inutilizzabili per abitazione, al contrario dello stato di sufficiente conservazione dell'immobile ottenuto in uso vita natura durante, idoneo a soddisfare le sue esigenze abitative senza esborsi.Mancando la prova dello stato di incapacità di intendere e volere di alla data della permuta qui impugnata, ed anzi essendo provata la sua Parte_1
sufficiente capacità di autodeterminarsi, la domanda di annullamento del relativo contratto, e quella subordinata di risarcimento danni, non possono trovare accoglimento.Alla soccombenza dell'attore segue la condanna alla rifusione delle spese di lite in favore delle altre parti (art. 91 c.p.c.), liquidate e distratte come da separato dispositivo.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato definitivamente pronunciando nelle due cause di cui all'epigrafe, così
provvede:
1) Rigetta le domande proposte da quale curatore speciale di , nei Parte_2 Parte_1
confronti dei convenuti;
2) Condanna , rappresentato dal curatore speciale , alla rifusione Parte_1 Parte_2
delle spese di lite in favore dei convenuti liquidate in euro 5077,00 per compensi in favore di e , da distrarsi in favore dell'Avv. Luciano Annicchiarico dichiaratosi CP_1 Controparte_2
anticipatario, ed in euro 5077,00 per compensi in favore di , tutte oltre IVA, CAP Controparte_3
e rimborso spese generali in misura di legge.
Taranto, 6/7/2025
Il Giudice Dott. Antonio Pensato
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2017/2023 R.G.
TRA
rappresentato dal curatore speciale e difeso dall'Avv. Ettore Mirelli Parte_1 Parte_2
-attore-
E
e rappresentati e difesi dall'Avv. Luciano Annicchiarico CP_1 Controparte_2
-convenuti-
NONCHE'
rappresentato e difeso dall'Avv.ti Marco Ferraro e Maurizio Gugliotta Controparte_3
-convenuto-
Le parti precisavano le conclusioni come da note scritte depositate telematicamente
COINCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio le altre parti in epigrafe indicate chiedendo l'annullamento del Parte_1
contratto di permuta stipulato con e per atto pubblico rogato dal notaio CP_1 Controparte_2
.Deduceva che detto contratto era stato sottoscritto in stato di incapacità naturale e con Controparte_3
approfittamento delle controparti.In caso di trasferimento e terzi dell'immobile ceduto in permuta chiedeva la solidale condanna dei convenuti al risarcimento dei danni, compreso il cui addebitava di CP_3
aver formato l'atto pubblico senza accertare il suo stato di incapacità.Si costituivano i convenuti chiedendo
1 il rigetto delle avverse domande sul rilievo della loro infondatezza.Il eccepiva anche il difetto di CP_3
capacità processuale del curatore speciale di .In rito, vi è il difetto di capacità processuale Parte_1
ad agire di , nominato curatore speciale di , nei confronti del convenuto Parte_2 Parte_1
.Il provvedimento di nomina del curatore speciale è, infatti, espressamente diretto ad Controparte_3
autorizzare l'azione di annullamento dell'atto di permuta descritto nel ricorso introduttivo del presente giudizio nei soli confronti delle controparti contrattuali, mentre non è autorizzata alcuna iniziativa giudiziale nei confronti di , il quale non è stato parte del contratto di permuta ma ha solo Controparte_3
provveduto a rogarlo in forma pubblica.La mancanza di autorizzazione ad intraprendere giudizio nei confronti di comporta difetto di capacità di agire del curatore speciale relativamente Controparte_3
all'azione proposta nei confronti di detto convenuto.Sempre in rito, gli scritti difensivi di parte attrice non incorrono nel divieto di cui all'art. 89 c.p.c. in quanto il loro contenuto non riveste connotati di offensività
ma è correlato all'esercizio del diritto di difesa.Nel merito, va rilevato che l'azione di annullamento proposta dal è da ritenersi, comunque, infondata nei confronti di tutti i convenuti.L'art. 428 Pt_1
comma 2 c.c. consente l'annullamento dei contratti stipulati da chi sia stato, anche per ragioni transeunti,
incapace di intendere e volere al momento dell'atto purchè vi sia stata malafede dell'altra parte.Lo stato di incapacità cui allude il citato art. 428 c.c. va inteso come grave perturbamento delle facoltà psichiche tale da impedire una seria valutazione del contenuto ed effetti del negozio giuridico e, quindi, il formarsi di una cosciente volontà di autodeterminazione (in tal senso Cass. civ. nn. 17381/2021, 7626/2013, 6999/2000),
perturbamento che deve sussistere al momento della conclusione del contratto.La prova dello stato di incapacità è a carico di chi agisce per l'annullamento del contratto, ex art. 2697 c.c..Ed ugualmente a suo carico, per le stesse ragioni, è la prova della malafede dell'altra parte, intesa come consapevolezza dello stato di menomazione della sfera intellettiva o volitiva in cui versa l'altro contraente (in tal senso Cass. civ.
n. 17381/2021).Nel presente giudizio è impugnato il contratto rogato peer atto pubblico notaio in CP_3
data 28/9/2022 con cui l'attore trasferì in favore del e della la proprietà di un deposito con CP_1 CP_2
pertinenziale terreno ricevendo in permuta il diritto di abitazione per tutta la vita su immobile adibito ad abitazione.Dall'istruttoria espletata, segnatamente dalle dichiarazioni dei testi e Testimone_1
, è emerso che all'epoca del rogito per cui è causa era in grado di Testimone_2 Parte_1
comprendere il significato, il contenuto e gli effetti degli atti che era chiamato a compiere e che in sede di stipula della permuta oggetto di lite gli fu spiegato il contenuto di tale atto che lui comprese
2 perfettamente.I testi e , a differenza di tutti gli altri escussi legati alle parti in lite da Tes_1 Tes_2
rapporti di lavoro, amicizia o parentela, sono credibili, in ordine allo stato di capacità dl Parte_1
alla data del rogito, in quanto al momento della loro deposizione non avevano più rapporti professionali o di lavoro con le parti in causa, né intrattenevano con le stesse rapporti familiari o di amicizia.Detti testi sono credibili, a proposito della capacità di di comprendere significato ed effetti dell'atto di Parte_1
permuta da lui sottoscritto, in quanto le loro dichiarazioni trovano conforto estrinseco nelle conclusioni cui
è pervenuto il perito di ufficio il quale ha ritenuto l'attore capace di intendere e di volere all'esito della visita obiettiva cui lo ha sottoposto e dell'esame delle documentazioni mediche prodotte in giudizio.Peraltro, lo stesso , autore della presente iniziativa giudiziaria per contro del padre, Parte_2
ha confessato in sede di interrogatorio formale che il proprio genitore è in grado di pagare bollette presso uffici postali, di fare la spesa ed è in possesso di patente di guida per motocarro.La capacità di compiere tutti gli atti del vivere quotidiano, implicanti anche l'uso del denaro, denota una sufficiente capacità
dell'attore di rendersi contro del significato delle proprie azioni e dei relativi effetti, con conseguente capacità di formare una cosciente volontà di autodeterminarsi.E lo stesso contenuto dell'atto di permuta denota la chiara capacità di intendere e volere dell'attore il quale, separatosi dalla moglie e costretto a trovarsi un alloggio, ha preferito spogliarsi di un bene assolutamente inutilizzabile per ricevere in cambio l'uso per tutta la vita di un immobile ove poter vivere dignitosamente.Illuminante, sul punto, è la deposizione della teste la quale ha riferito che l'attore motivò la stipula del contratto di permuta Tes_2
con la sua volontà di sottrarsi al pagamento del fitto dell'altro immobile in cui viveva a seguito della separazione dalla moglie.Le foto prodotte dai convenuti e , il cui contenuto è stato CP_1 CP_4
confermato dai testi e comprovano, in modo eloquente, lo stato di fatiscenza in cui Tes_3 Tes_4
versavano il deposito ed il terreno di proprietà dell'attore, quindi del tutto inutilizzabili per abitazione, al contrario dello stato di sufficiente conservazione dell'immobile ottenuto in uso vita natura durante, idoneo a soddisfare le sue esigenze abitative senza esborsi.Mancando la prova dello stato di incapacità di intendere e volere di alla data della permuta qui impugnata, ed anzi essendo provata la sua Parte_1
sufficiente capacità di autodeterminarsi, la domanda di annullamento del relativo contratto, e quella subordinata di risarcimento danni, non possono trovare accoglimento.Alla soccombenza dell'attore segue la condanna alla rifusione delle spese di lite in favore delle altre parti (art. 91 c.p.c.), liquidate e distratte come da separato dispositivo.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato definitivamente pronunciando nelle due cause di cui all'epigrafe, così
provvede:
1) Rigetta le domande proposte da quale curatore speciale di , nei Parte_2 Parte_1
confronti dei convenuti;
2) Condanna , rappresentato dal curatore speciale , alla rifusione Parte_1 Parte_2
delle spese di lite in favore dei convenuti liquidate in euro 5077,00 per compensi in favore di e , da distrarsi in favore dell'Avv. Luciano Annicchiarico dichiaratosi CP_1 Controparte_2
anticipatario, ed in euro 5077,00 per compensi in favore di , tutte oltre IVA, CAP Controparte_3
e rimborso spese generali in misura di legge.
Taranto, 6/7/2025
Il Giudice Dott. Antonio Pensato
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