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Sentenza 15 gennaio 2024
Sentenza 15 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 15/01/2024, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 6161/2023
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Caterina CANIATO Presidente Rel.
Dott.ssa Claudia BONOMI Giudice
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 01/09/2023, assunto in decisione in data 10/01/2024 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nato a [...] il Parte_2 C.F._2
12/09/1975, entrambi con gli avvocati TARQUINIO PAOLA e RAVELLI LORENA ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Monza, via Vittorio Emanuele II, n.1, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: separazione consensuale
Causa trattenuta in decisione alla data di trattazione scritta del 10.01.2024 ove le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ritenuta la propria competenza, Voglia, ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c., previa fissazione dell'udienza cartolare davanti al Giudice relatore, dichiarare la separazione consensuale dei coniugi omologando o prendendo atto delle seguenti condizioni: con la specificazione che trattasi di accordi raggiunti al fine di risolvere la crisi coniugale, da intendersi, quanto al loro contenuto eventuale e non necessario, quali obbligazioni assunte da ambo le parti, prive di effetti traslativi immediati:
1. I coniugi vivranno separati, nell'obbligo del reciproco rispetto e senza interferenze l'uno nella vita dell'altro.
2. La casa familiare, sita in Monza, Via Aspromonte n. 17, di esclusiva proprietà della signora verrà assegnata alla stessa, con tutti gli arredi ivi presenti. Il signor si Parte_1 Parte_2
impegna a lasciare la casa coniugale e trasferire la propria residenza, comunicandola alla signora successivamente all'omologa di separa-zione e comunque entro e non oltre il 31 Dicembre Pt_1
2023;
Per_
3. I figli minori ed vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza Per_1 ai fini anagrafici, presso l'abitazione della madre e collocamento paritario;
Per_
4. Al fine di meglio rispondere agli interessi dei minori viene stabilito che ed Per_1
trascorreranno, con alternanza, 15 giorni consecutivi con la madre e 15 giorni consecutivi con il padre, con facoltà di entrambi i genitori di vedere i figli minori anche durante la permanenza presso l'abitazione dell'altro, previo accordo;
5. I genitori concorderanno, entro il 30 aprile di ogni anno compatibilmente con le esigenze lavorative e le ferie di ciascun genitore, le vacanze estive e le due settimane, anche non consecutive, che trascorreranno con i minori;
6. Festività natalizie: equa suddivisione di un uguale periodo di giorni 7 (sette), dal 23 dicembre al
30 dicembre compresi e dal 31 dicembre al 6 gennaio compresi, per ciascun genitore, avendo cura di scegliere ad anni alterni il festeggiamento del giorno di Natale, Santo Stefano e del primo dell'anno;
7. Festività pasquali: con equa suddivisione di un uguale periodo di tempo per ciascun genitore, assicurando la presenza dei figli ad anni alterni presso l'uno o l'altro nella domenica di Pasqua ovvero nel Lunedì dell'Angelo, fatta salva la possibilità di stabilire che il periodo pasquale venga integralmente gestito da un solo genitore ad anni alterni;
Per_
8. ed trascorreranno con la madre il giorno della festa della mamma ed il giorno del Per_1
compleanno della mamma e con il padre il giorno della festa del papà ed il giorno del compleanno del padre, a prescindere dal calendario di frequentazione ordinario.
9. La ripartizione sopra specificata in ordine alla distribuzione dei tempi di permanenza di ed Per_1
Per_
presso ciascun genitore potrà naturalmente essere integrata e modificata da successivi diversi accordi intervenienti tra i genitori stessi, di volta in volta, tenendo conto dell'età e della volontà, degli interessi e degli impegni dei figli, ferma restando la cura dei genitori nel garantire il diritto di Per_1
Per_ ed di vivere con ognuno di loro momenti di quotidianità in funzione dell'interesse dei minori ad un equilibrato ed armonico sviluppo della personalità e garantendo comunque la stabilità e regolarità di cui necessitano;
10. I genitori provvederanno al mantenimento diretto dei figli minori;
11. L'assegno unico verrà percepito interamente dalla signora . Ciascun genitore poi Pt_1 contribuirà per la quota del 50% alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli: mediche non coperte dal S.S.N., mediche specialistiche, dentistiche ed odontoiatriche;
scolastiche (tasse per istituto pubblico o privato se concordato, libri di testo, materiale di cancelleria e corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche concordate se superiori alla giornata, iscrizioni e rette ad università pubbliche e private se concordate ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, corsi di recupero e lezioni private, corsi di specializzazione/master e corsi post universitari, etc.); sportive e ludico/ricreative (attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzatura per il relativo svolgimento, corsi di lingue o attività artistiche, corsi di musica e strumenti musicali, corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, stage sportivi e vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese per il conseguimento della patente di guida, spese di acquisto e manutenzione mezzi di trasporto per il figlio, etc.). Le anzidette spese straordinarie, tutte da documentare, dovranno essere oggetto o meno di preventivo accordo tra i genitori in conformità a quanto stabilito nelle “Linee guida condivise concernenti le spese per i figli” approvate dal Tribunale di Monza in data 7 maggio
2018, che i Signori e dichiarano di conoscere ed accettare, Parte_1 Parte_2
anche con riferimento alle modalità di formazione dell'accordo, nonché a quelle di richiesta del rimborso da parte del genitore eventualmente anticipatario delle spese e sue tempistiche.
12. I coniugi dichiarano e danno atto di godere di autonoma ed adeguata capacità lavorativa e reddituale e di essere economicamente indipendenti e, pertanto, ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, senza nulla avere a pretendere reciprocamente.
13. I coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio dei documenti personali
(passaporto/carta di identità) validi per l'espatrio per i figli.
14. I coniugi dichiarano di non avere più alcun bene mobile o immobile in comproprietà e, al precipuo fine di risolvere la crisi coniugale manifestatasi:
i) Si impegnano a pagare nella misura del 50% cadauno la rata del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare sita in Monza, Via Aspromonte n. 17, dello stipulato con Org_1 CP_1
pari ad euro 1061, 25 mensili, versando la propria quota sul c/c cointestato n. 366309 presso Org_2
sul quale viene addebitata la suddetta rata. In relazione a tale pagamento il signor
[...] Parte_2 rinuncia, ora per allora, alla ripetizione delle somme corrisposte per il pagamento delle rate di mutuo durante il matrimonio e successivamente alla separazione;
ii) Il signor si accolla interamente la rata di mutuo cointestato con la signora , Parte_2 Pt_1 contratto per l'acquisto della casa sita in Lignano Sabbiadoro Viale della Palme 34, in data 6 Ottobre
2020 con , con rata di euro 265,25 Mensili , impegnandosi a tenere manlevata Organizzazione_3 la signora da qualsiasi pretesa che la Banca dovesse avanzare nei confronti di quest'ultima, Pt_1
provvedendo a pagare a prima richiesta e senza facoltà di op-porre eccezioni, tutte le somme che la signora fosse costretta a versare all'istituto di credito in relazione al citato prestito. La signora Pt_1
rinuncia, ora per allora, alla ripetizione delle somme corrisposte per il pagamento delle rate Pt_1
di mutuo durante il matrimonio;
iii) La signora , a fronte della volontà di alienare la casa di esclusiva proprietà sita in Monza, Pt_1
Via Aspromonte n. 17 entro il 30 giugno 2025 si impegna ed obbliga con il ricavato della vendita, nel momento in cui verrà introitato: (1) ad estinguere il mutuo contratto per l'acquisto della casa, stipulato in data 18.05.2020 con atto a firma Notaio presso;
(2) a corrispondere al Per_3 Org_2 signor il 50% della residua somma introitata dall'alienazione dell'abitazione dopo Parte_2
l'estinzione del mutuo, decurtate altresì le altre spese connesse alla vendita, a fronte degli esborsi sostenuti da quest'ul-timo per la ristrutturazione della casa familiare ed a tacitazione di ogni pretesa dallo stesso vantata in relazione agli importi corrisposti per la suddetta abita-zione, compreso il pagamento delle rate di mutuo. A tal fine, la signora si impegna a tenere costantemente Pt_1 informato il signor sulle condizioni di vendita dell'immobile e, una volta individuato Parte_2
l'acquirente o ricevuta una proposta di acquisto, si obbliga a mostrare al signor la suddetta Parte_2 proposta, nonché a comunicare immediatamente la data di stipula dell'atto notarile. Sino alla data del trasferimento a terzi dell'immobile in parola, alcuna pretesa potrà essere avanzata dal signor con riferimento alle somme dallo stesso corrisposte per le migliorie della casa familiare. Parte_2
15. Dare atto che le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di cui richiedono l'immediato passaggio in giudicato. Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data Parte_1 Parte_2
21.05.2006 a Erba (CO);
Per_
- Dall'unione sono nati i figli (03.06.2008) ed (05.05.2010); Per_1
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data 10.01.2024 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli Per_ interessi morali e materiali dei figli (03.06.2008) ed (05.05.2010), minorenni e non Per_1
economicamente autosufficienti e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 01/09/2023, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in Erba (CO) in data 21.05.2006 (Atto n. 15,
[...]
Parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Erba (CO)), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Erba (CO), affinché sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 11 gennaio 2024
Il Presidente est.
Caterina Caniato
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Caterina CANIATO Presidente Rel.
Dott.ssa Claudia BONOMI Giudice
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 01/09/2023, assunto in decisione in data 10/01/2024 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nato a [...] il Parte_2 C.F._2
12/09/1975, entrambi con gli avvocati TARQUINIO PAOLA e RAVELLI LORENA ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Monza, via Vittorio Emanuele II, n.1, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: separazione consensuale
Causa trattenuta in decisione alla data di trattazione scritta del 10.01.2024 ove le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ritenuta la propria competenza, Voglia, ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c., previa fissazione dell'udienza cartolare davanti al Giudice relatore, dichiarare la separazione consensuale dei coniugi omologando o prendendo atto delle seguenti condizioni: con la specificazione che trattasi di accordi raggiunti al fine di risolvere la crisi coniugale, da intendersi, quanto al loro contenuto eventuale e non necessario, quali obbligazioni assunte da ambo le parti, prive di effetti traslativi immediati:
1. I coniugi vivranno separati, nell'obbligo del reciproco rispetto e senza interferenze l'uno nella vita dell'altro.
2. La casa familiare, sita in Monza, Via Aspromonte n. 17, di esclusiva proprietà della signora verrà assegnata alla stessa, con tutti gli arredi ivi presenti. Il signor si Parte_1 Parte_2
impegna a lasciare la casa coniugale e trasferire la propria residenza, comunicandola alla signora successivamente all'omologa di separa-zione e comunque entro e non oltre il 31 Dicembre Pt_1
2023;
Per_
3. I figli minori ed vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza Per_1 ai fini anagrafici, presso l'abitazione della madre e collocamento paritario;
Per_
4. Al fine di meglio rispondere agli interessi dei minori viene stabilito che ed Per_1
trascorreranno, con alternanza, 15 giorni consecutivi con la madre e 15 giorni consecutivi con il padre, con facoltà di entrambi i genitori di vedere i figli minori anche durante la permanenza presso l'abitazione dell'altro, previo accordo;
5. I genitori concorderanno, entro il 30 aprile di ogni anno compatibilmente con le esigenze lavorative e le ferie di ciascun genitore, le vacanze estive e le due settimane, anche non consecutive, che trascorreranno con i minori;
6. Festività natalizie: equa suddivisione di un uguale periodo di giorni 7 (sette), dal 23 dicembre al
30 dicembre compresi e dal 31 dicembre al 6 gennaio compresi, per ciascun genitore, avendo cura di scegliere ad anni alterni il festeggiamento del giorno di Natale, Santo Stefano e del primo dell'anno;
7. Festività pasquali: con equa suddivisione di un uguale periodo di tempo per ciascun genitore, assicurando la presenza dei figli ad anni alterni presso l'uno o l'altro nella domenica di Pasqua ovvero nel Lunedì dell'Angelo, fatta salva la possibilità di stabilire che il periodo pasquale venga integralmente gestito da un solo genitore ad anni alterni;
Per_
8. ed trascorreranno con la madre il giorno della festa della mamma ed il giorno del Per_1
compleanno della mamma e con il padre il giorno della festa del papà ed il giorno del compleanno del padre, a prescindere dal calendario di frequentazione ordinario.
9. La ripartizione sopra specificata in ordine alla distribuzione dei tempi di permanenza di ed Per_1
Per_
presso ciascun genitore potrà naturalmente essere integrata e modificata da successivi diversi accordi intervenienti tra i genitori stessi, di volta in volta, tenendo conto dell'età e della volontà, degli interessi e degli impegni dei figli, ferma restando la cura dei genitori nel garantire il diritto di Per_1
Per_ ed di vivere con ognuno di loro momenti di quotidianità in funzione dell'interesse dei minori ad un equilibrato ed armonico sviluppo della personalità e garantendo comunque la stabilità e regolarità di cui necessitano;
10. I genitori provvederanno al mantenimento diretto dei figli minori;
11. L'assegno unico verrà percepito interamente dalla signora . Ciascun genitore poi Pt_1 contribuirà per la quota del 50% alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli: mediche non coperte dal S.S.N., mediche specialistiche, dentistiche ed odontoiatriche;
scolastiche (tasse per istituto pubblico o privato se concordato, libri di testo, materiale di cancelleria e corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche concordate se superiori alla giornata, iscrizioni e rette ad università pubbliche e private se concordate ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, corsi di recupero e lezioni private, corsi di specializzazione/master e corsi post universitari, etc.); sportive e ludico/ricreative (attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzatura per il relativo svolgimento, corsi di lingue o attività artistiche, corsi di musica e strumenti musicali, corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, stage sportivi e vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese per il conseguimento della patente di guida, spese di acquisto e manutenzione mezzi di trasporto per il figlio, etc.). Le anzidette spese straordinarie, tutte da documentare, dovranno essere oggetto o meno di preventivo accordo tra i genitori in conformità a quanto stabilito nelle “Linee guida condivise concernenti le spese per i figli” approvate dal Tribunale di Monza in data 7 maggio
2018, che i Signori e dichiarano di conoscere ed accettare, Parte_1 Parte_2
anche con riferimento alle modalità di formazione dell'accordo, nonché a quelle di richiesta del rimborso da parte del genitore eventualmente anticipatario delle spese e sue tempistiche.
12. I coniugi dichiarano e danno atto di godere di autonoma ed adeguata capacità lavorativa e reddituale e di essere economicamente indipendenti e, pertanto, ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, senza nulla avere a pretendere reciprocamente.
13. I coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio dei documenti personali
(passaporto/carta di identità) validi per l'espatrio per i figli.
14. I coniugi dichiarano di non avere più alcun bene mobile o immobile in comproprietà e, al precipuo fine di risolvere la crisi coniugale manifestatasi:
i) Si impegnano a pagare nella misura del 50% cadauno la rata del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare sita in Monza, Via Aspromonte n. 17, dello stipulato con Org_1 CP_1
pari ad euro 1061, 25 mensili, versando la propria quota sul c/c cointestato n. 366309 presso Org_2
sul quale viene addebitata la suddetta rata. In relazione a tale pagamento il signor
[...] Parte_2 rinuncia, ora per allora, alla ripetizione delle somme corrisposte per il pagamento delle rate di mutuo durante il matrimonio e successivamente alla separazione;
ii) Il signor si accolla interamente la rata di mutuo cointestato con la signora , Parte_2 Pt_1 contratto per l'acquisto della casa sita in Lignano Sabbiadoro Viale della Palme 34, in data 6 Ottobre
2020 con , con rata di euro 265,25 Mensili , impegnandosi a tenere manlevata Organizzazione_3 la signora da qualsiasi pretesa che la Banca dovesse avanzare nei confronti di quest'ultima, Pt_1
provvedendo a pagare a prima richiesta e senza facoltà di op-porre eccezioni, tutte le somme che la signora fosse costretta a versare all'istituto di credito in relazione al citato prestito. La signora Pt_1
rinuncia, ora per allora, alla ripetizione delle somme corrisposte per il pagamento delle rate Pt_1
di mutuo durante il matrimonio;
iii) La signora , a fronte della volontà di alienare la casa di esclusiva proprietà sita in Monza, Pt_1
Via Aspromonte n. 17 entro il 30 giugno 2025 si impegna ed obbliga con il ricavato della vendita, nel momento in cui verrà introitato: (1) ad estinguere il mutuo contratto per l'acquisto della casa, stipulato in data 18.05.2020 con atto a firma Notaio presso;
(2) a corrispondere al Per_3 Org_2 signor il 50% della residua somma introitata dall'alienazione dell'abitazione dopo Parte_2
l'estinzione del mutuo, decurtate altresì le altre spese connesse alla vendita, a fronte degli esborsi sostenuti da quest'ul-timo per la ristrutturazione della casa familiare ed a tacitazione di ogni pretesa dallo stesso vantata in relazione agli importi corrisposti per la suddetta abita-zione, compreso il pagamento delle rate di mutuo. A tal fine, la signora si impegna a tenere costantemente Pt_1 informato il signor sulle condizioni di vendita dell'immobile e, una volta individuato Parte_2
l'acquirente o ricevuta una proposta di acquisto, si obbliga a mostrare al signor la suddetta Parte_2 proposta, nonché a comunicare immediatamente la data di stipula dell'atto notarile. Sino alla data del trasferimento a terzi dell'immobile in parola, alcuna pretesa potrà essere avanzata dal signor con riferimento alle somme dallo stesso corrisposte per le migliorie della casa familiare. Parte_2
15. Dare atto che le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di cui richiedono l'immediato passaggio in giudicato. Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data Parte_1 Parte_2
21.05.2006 a Erba (CO);
Per_
- Dall'unione sono nati i figli (03.06.2008) ed (05.05.2010); Per_1
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data 10.01.2024 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli Per_ interessi morali e materiali dei figli (03.06.2008) ed (05.05.2010), minorenni e non Per_1
economicamente autosufficienti e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 01/09/2023, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in Erba (CO) in data 21.05.2006 (Atto n. 15,
[...]
Parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Erba (CO)), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Erba (CO), affinché sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 11 gennaio 2024
Il Presidente est.
Caterina Caniato