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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 07/04/2025, n. 1209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1209 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4482/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4482/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PIEROZZI Parte_1 C.F._1
ROBERTO elettivamente domiciliato inVia A. Bonistalli n. 22 (EMPOLI) presso il difensore avv.
PIEROZZI ROBERTO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2 TORTORELLI RAFFAELE e dell'avv. PALASCIANO ENRICO ( VIALE C.F._3
BELFIORE 33 50144 FIRENZE;
, elettivamente domiciliato in LUNGARNO SERRISTORI 25 50124
FIRENZEpresso il difensore avv. TORTORELLI RAFFAELE
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 3.4.2023, ha convenuto in giudizio Parte_1
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e previa ogni declaratoria di ragione e del caso, accertare e dichiarare, che, per l'insieme degli elementi di fatto e di diritto esposti nella narrativa del presente atto, ai sensi dell'articolo 1158 c.c., la signora ha acquistato il diritto di piena ed esclusiva proprietà per usucapione sulla porzione Parte_1 immobiliare di 7,70 metri quadrati, facente materialmente parte dell'unità immobiliare, di cui rappresenta il vano d'ingresso, di proprietà esclusiva della signora sito in nel Parte_1
Comune di Reggello, in località Tosi, alla via del Lastrone n. 42, e riportato al catasto dei fabbricati di detto Comune al foglio 7, particella 313, subalterno 5, categoria A/5, classe 1, rendita catastale euro 144,09, il tutto come precisamente rappresentato nella planimetria catastale depositata l'11 novembre
pagina 1 di 9 1997 presso l'Agenzia del Territorio di Firenze protocollo n. B03944/97, già allegata al presente atto. Con ordine al competente conservatore dei registri immobiliari di provvedere alle relative trascrizioni.
Con vittoria dei compensi di causa, oltre spese ed accessori di legge.”
A sostegno della propria domanda l'attrice ha dedotto:
- di essere proprietaria di un'unità immobiliare destinata a civile abitazione facente parte di un più ampio complesso immobiliare sito in Reggello (FI), località Tosi, Via del Lastrone n. 42 e catastalmente rappresentata al N.C.E.U. del Comune di Reggello (FI), nel foglio di mappa 7, part. 313, sub 5, categoria A/5, classe 1, rendita catastale € 144,09;
- di aver acquisito la quota di ½ della piena proprietà della predetta unità immobiliare in forza della successione del padre come da dichiarazione di successione presentata in data Persona_1
24.9.1997, e la restante quota di ½ in forza della successione della madre come da Persona_2 dichiarazione di successione presentata in data 11.8.2010;
- che all'appartamento in questione si accede unicamente da un vano posto sul lato nord del complesso immobiliare, avente superficie di 7,70 mq. e, come risulta dalla planimetria catastale del 20.11.1939, originariamente di utilità comune all'adiacente appartamento attualmente di proprietà del convenuto;
- che tuttavia nel 1969 il padre, allora unico proprietario del proprio appartamento, aveva realizzato il muro di tamponatura ove era stata collocata la porta che permette l'accesso allo stesso ed aveva chiuso mediante tamponatura la porta interna che collegava quest'ultimo con l'appartamento confinante;
- che quindi a partire da tale momento lo stesso aveva iniziato ad occupare il predetto vano, trasformandolo sostanzialmente in porzione esclusiva dell'appartamento di sua proprietà;
- che tale circostanza risulta confermata, oltre che dalla perizia di stima prodotta, sia dall'istanza di condono edilizio presentata al Comune dallo stesso de cuius in data 1.7.1986, in cui si dava atto che la chiusura della predetta porta interna era avvenuta nel 1969, sia dall'attuale planimetria catastale dell'appartamento di sua proprietà, depositata in data 11.11.1997 e nella quale il vano in questione risulta inglobato nel primo, sia dalla rappresentazione grafica dello stesso nelle planimetrie catastali dell'appartamento di proprietà del convenuto, depositate in data 22.10.1985 ed in data 27.3.2018 e nelle quali il predetto vano risulta non più collegato con l'appartamento ivi rappresentato;
- di aver dunque acquistato per usucapione la piena ed esclusiva proprietà del vano in questione;
- che infatti risultano integrati nel caso di specie tutti i requisiti necessari ai fini del perfezionamento della predetta fattispecie acquisitiva, che conseguono tutti dal tipo di attività materiale posta in essere per l'apprensione del bene e dal possesso esercitato sullo stesso;
- che in particolare tale possesso è stato iniziato e continuato pubblicamente, ossia in modo visibile e non occulto, e pacificamente;
- che infatti non solo detiene da tempo in via esclusiva le chiavi della relativa porta d'ingresso, ma la perimetrazione mediante tamponatura del vano e la chiusura della porta interna che lo collegava all'appartamento attualmente di proprietà del convenuto, con cui il proprio padre aveva pubblicamente trasformato il suo possesso dello stesso da uti condominus a uti dominus, aveva reso palese l'intenzione di voler assoggettarlo al proprio potere esclusivo, precludendone ogni diretta relazione da parte di terzi, e, in particolare, da parte del titolare dell'appartamento adiacente;
- che del resto, trattandosi dell'unico ingresso al proprio appartamento, chiunque vi si fosse mai recato vi avrebbe dovuto transitare per accedere allo stesso dopo essere entrato dalla relativa porta di accesso, essendo quindi in grado di verificarne lo stato di fatto e, quindi, l'avvenuta chiusura della predetta porta interna;
pagina 2 di 9 - che inoltre il possesso in questione non può essere qualificato né come clandestino, stante la predetta modalità di apprensione dello stesso da parte del proprio padre, né come violento, in quanto sebbene lo stesso fosse iniziato senza il consenso del proprietario dell'appartamento confinante, non era mai avvenuto contro la volontà di quest'ultimo, tenuto conto che sia il convenuto che i suoi danti causa si erano sempre limitati a restare inerti di fronte allo stesso e che anzi con il deposito delle relative planimetrie catastali avevano di fatto riconosciuto che il vano fosse ormai unito al solo appartamento confinante e quindi, implicitamente, anche il possesso esclusivo dello stesso da parte del proprietario di quest'ultimo;
- che inoltre tale possesso uti dominus si era protratto per oltre vent'anni senza soluzione di continuità, in modo continuato ed ininterrotto, avendo ereditato l'appartamento di cui costituisce ingresso esclusivo nel 1997 dal padre, essendo inoltre succeduta nel possesso già esercitato sullo stesso da quest'ultimo ai sensi dell'art. 1146, comma 1 c.c., e tenuto conto che, trattandosi dell'ingresso esclusivo al suo appartamento, a seguito del suo accorpamento il possesso esercitato su quest'ultimo aveva evidentemente riguardato anche il vano in questione;
- di aver peraltro sempre pagato le tasse sui rifiuti ed imposte comunali sugli immobili relative allo stesso.
2. Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata in data 31.5.2023, si è costituito nel presente procedimento , rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“CHIEDE che il Tribunale di Firenze Voglia:
A) In via preliminare, accertare il mancato esperimento da parte dell'attrice, sig.ra Parte_1 del preliminare ed obbligatorio “Procedimento di Mediazione” e per l'effetto dichiarare l'improcedibilità dell'odierna azione promossa, con ogni conseguenza di legge.
B) Nel merito, rigettare le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto, ordinando altresì all'attrice di consegnare al convenuto copia della chiave della nuova serratura posta in essere unilateralmente, illegittimamente e clandestinamente sulla porta comune di accesso al vano oggetto di lite.
Con vittoria delle competenze professionali”.
In particolare, a sostegno delle proprie difese il convenuto, pur confermando di essere proprietario dell'appartamento adiacente a quello di proprietà dell'attrice ed al vano oggetto di causa, che originariamente all'interno di quest'ultimo vi erano due porte che davano rispettivamente accesso a ciascuno dei due appartamenti e che quella che lo collegava al proprio è attualmente chiusa, ha dedotto ed eccepito:
- che le chiavi della porta d'ingresso del vano in questione, cui si accede da un'area esterna, anch'essa a comune dei due predetti appartamenti, erano state da sempre nella disponibilità di entrambi i proprietari;
- che, contrariamente a quanto dedotto dalla controparte, la chiusura della porta di accesso al suo appartamento dal vano in questione , mediante tamponatura, era avvenuta solo negli anni '80 ed era stata decisa dai propri genitori, ed allora proprietari del Controparte_2 Persona_3 suo appartamento e deceduti, rispettivamente, in data 23.7.1995 ed in data 28.2.2016, per motivi di sicurezza e stante la circostanza che il loro appartamento godeva anche di altri accessi più consoni;
- che tuttavia gli stessi non avevano mai avuto l'intenzione di rinunciare alla comproprietà;
- che in particolare l'utilizzo in comune del vano in questione non era mai venuto meno, in quanto la madre, da sempre in possesso delle chiavi della porta di ingresso e che aveva abitato l'appartamento in pagina 3 di 9 questione fino alla sua morte, lo aveva sempre utilizzato, oltre che per recarsi a visitare la madre dell'odierna attrice, sia come disimpegno che come spazio per il deposito e la conservazione di beni ed effetti personali;
- che tale situazione si era protratta anche a seguito della morte di quest'ultima, avendo continuato ad accedervi liberamente e ad esercitarvi le facoltà proprie del diritto di proprietà, fino a quando, in epoca recente, l'odierna attrice aveva illegittimamente, unilateralmente e clandestinamente cambiato la serratura della relativa porta d'ingresso senza consegnargli la nuova chiave;
- che il cambio della serratura, posto in essere per ritorsione a seguito della propria decisione di recintare i terreni di sua proprietà e di non tollerare più ulteriori sconfinamenti, gli era stato espressamente riferito da marito dell'attrice, in data 3.5.2023 quando, a seguito del Testimone_1 proprio tentativo di entrare nel predetto vano utilizzando la chiave in suo possesso, il primo gli aveva dichiarato di aver cambiato la serratura perché la precedente non funzionava più, rifiutandosi tuttavia di consegnargli copia della nuova chiave;
- che peraltro in più occasioni come, da ultimo, nel maggio del 2022, il figlio dell'attrice gli aveva offerto di acquistare la sua quota di comproprietà del vano in questione al prezzo di € 3.000,00 o a fronte della cessione della quota di ½ di un altro locale comune, adibito a ripostiglio, oppure di una cantina posta al piano seminterrato.
3. A seguito del decreto ex art. 171bis c.pc.. si è quindi svolto tra le parti lo scambio delle memorie ex art. 171-ter c.p.c..
4. In particolare, con la propria memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c. l'attrice, oltre a ribadire le proprie difese, ha contestato la falsità e la scarsa credibilità delle circostanze eccepite dal convenuto nella relativa comparsa di costituzione e risposta, ed in particolare:
- ha contestato che la porta interna che collegava il vano oggetto di domanda con l'appartamento attualmente di proprietà del convenuto fosse stata chiusa dai suoi genitori per non meglio precisati motivi di sicurezza, stante il buon rapporto di vicinato esistente sia tra le poche famiglie abitanti il piccolo borgo di cui fanno parte anche gli immobili oggetto di causa, sia tra i rispettivi genitori, confermati dalle visite di cortesia della madre del convenuto alla propria, riferite proprio dal convenuto e che anzi avallano la fondatezza della propria domanda in quanto, dovendo la stessa obbligatoriamente passare dal vano in questione per accedere all'appartamento confinante, aveva avuto chiara evidenza dell'avvenuta chiusura della predetta porta e, quindi, dell'animus dei confinanti di possedere il vano in via esclusiva;
- che la madre del convenuto fosse in possesso della chiave della porta d'ingresso del vano in questione
, salvo che ne avesse acquisito la disponibilità illecitamente;
- che i genitori del convenuto lo usassero come deposito di beni ed oggetti personali;
- che, indipendentemente dalla veridicità dei fatti riportati, comunque contestati, il tentativo di accesso al vano mediante utilizzo di una chiave in suo possesso riferito dal convenuto in data 3.5.2023, era invece avvenuto solo successivamente alla notifica della citazione e, dunque, è irrilevante ai fini della decisione della presente causa;
- che il proprio figlio avesse offerto al convenuto di acquistare la relativa quota di comproprietà del predetto vano, non avendogli mai dato incarico di trattare in questo senso a suo nome e per suo conto essendo convinta di aver già usucapito la piena ed esclusiva proprietà dello stesso e che peraltro tale circostanza sarebbe in ogni caso irrilevante, trattandosi eventualmente di iniziativa personale e non autorizzata e, quindi, inidonea a produrre alcun effetto nella propria sfera giuridica.
pagina 4 di 9 5. A fronte delle difese svolte dall'attrice nella predetta memoria e delle richieste istruttorie svolte dalla stessa nella successiva memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c., con le proprie successive memorie ex art. 171-ter nn. 2 e 3 c.p.c. il convenuto, oltre a svolgere le proprie richieste istruttorie e ad opporsi a quelle avverse:
- ha contestato tutti i documenti prodotti ex adverso, ed in particolare ha dedotto l'irrilevanza probatoria sia della documentazione prodotta sub docc. 7 e 8 in relazione agli asseriti pagamenti di imposte e tributi da parte dell'attrice in quanto, oltre a contenere anche un pagamento effettuato dal marito dell'attrice e, quindi, presumibilmente riferibile ad altro immobile, lungi dal riguardare il vano oggetto di domanda, si riferiscono tutti all'intero appartamento di proprietà della stessa, sia dell'istanza di condono edilizio presentata da e della data di chiusura della porta interna di Persona_1 collegamento tra il vano oggetto di causa ed il proprio appartamento ivi indicata, trattandosi di dichiarazione unilaterale.
6. Dal canto suo, con la propria memoria ex art. 171-ter n. 3 c.p.c. l'attrice, oltre ad opporsi alle avverse richieste istruttorie, ha dedotto :
- l'irrilevanza degli eccepiti accessi al vano in questione, asseritamente avvenuti l'uno nei primi anni '80 tramite la porta interna tamponata, e l'altro nel 2016, in quanto anche ove il primo accesso fosse effettivamente avvenuto in tale periodo, evidentemente prima dell'impossessamento del vano da parte del proprio dante causa, circostanza comunque contestata, il ventennio utile ai fini dell'invocata usucapione sarebbe già stato maturato, al massimo, nel 2009, ed il secondo accesso si sarebbe pertanto verificato successivamente al perfezionamento di tale fattispecie acquisitiva;
- che quindi il tentativo di accesso che secondo il convenuto sarebbe avvenuto nel maggio del 2023 è irrilevante per lo stesso motivo.
7. La causa è stata quindi istruita documentalmente e mediante prove testimoniali assunte all'udienza del 6.11.2023 e parzialmente rinnovate alle udienze del 6.9.2024 e del 30.9.2024 a seguito della rimessione sul ruolo della causa, già ritenuta in decisione in data 4.4.2024 a seguito dello scambio tra le parti delle comparse conclusionali e di replica, con ordinanza del 12.8.2024.
8. A seguito dello scambio tra le parti delle nuove memorie conclusionali e di replica, all'udienza appositamente fissata in data 13.2.2025 la causa è stata quindi ritenuta in decisione.
9. La domanda attorea avente ad oggetto l'accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione ex art. 1158 c.c. della piena proprietà del vano che costituisce l'ingresso esclusivo al suo appartamento, catastalmente rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di Reggello (FI), nel foglio di mappa 7, particella 313, sub 5, cat. A/5, consistenza 4,5 vani, rendita € 144,09, Via del Lastrone n. 214, PT, e posto tra quest'ultimo e l'appartamento attualmente di proprietà del convenuto, catastalmente rappresentato al Catasto Fabbricati del medesimo Comune nel foglio di mappa 7, particella 313, sub 4
(già sub 500), è infondata e deve quindi essere rigettata.
In particolare, osserva il giudicante che alla luce delle risultanze istruttorie della presente causa l'attrice non ha adempiuto all'onere probatorio gravante sulla stessa, non avendo provato di aver esercitato sul vano in questione un possesso esclusivo uti dominus, ovvero un potere di fatto che si sia estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio dell'invocato diritto di piena ed esclusiva proprietà, e non come mero comproprietario, per un periodo superiore ai vent'anni a tal fine richiesti dall'art. 1158 c.c..
Infatti, è pacifico oltre che documentalmente provato che il vano oggetto di domanda fosse originariamente un bene a comune tra i due limitrofi appartamenti oggetto di causa, costituendo un disimpegno a comune che permetteva l'ingresso ad entrambi ed a cui si accede da un'area esterna anch'essa a comune (docc. 4, 5, 6 del fascicolo di parte attrice e doc. 5 del fascicolo di parte convenuta), così come la titolarità in capo alle parti in causa delle proprietà dei due predetti pagina 5 di 9 appartamenti (docc. 2, 3 e 5 del fascicolo di parte attrice e doc. 5 del fascicolo di parte convenuta) e che l'attrice lo abbia sempre posseduto, tenuto conto che, oltre a contenere oggetti di proprietà della stessa, costituisce l'accesso esclusivo al suo appartamento (docc. 1, 4, 5, 9 e 10 del fascicolo di parte attrice).
Tanto premesso, deve essere tenuto presente che la giurisprudenza di legittimità afferma il principio che “in tema di comunione, il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso e, se già possiede “animo proprio” ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere “uti dominus” e non più “uti condominus”” (Cass. n. 24781/2017; conformi: Cass. n. 26751/2018; Cass. n. 11903/2015; Cass. n. 23539/2011; Cass. n. 12775/2008; Cass. n. 2944/1990).
Pertanto, ai fini dell'acquisto per usucapione della piena ed esclusiva proprietà di un bene comune da parte di uno dei comproprietari è necessario che l'attore provi di aver posto in essere un atto o comportamento che, oltre a denotare inequivocabilmente e pubblicamente l'intenzione di possedere il bene comune in maniera esclusiva, comporti per gli altri comproprietari un'impossibilità assoluta di proseguire un rapporto materiale con il bene (Cass. n. 11903/2015) e che tale possesso, acquistato in modo pubblico, non violento né clandestino, si sia protratto ininterrottamente per tutto il periodo normativamente richiesto a tal fine.
Orbene, tale prova non risulta esser stata fornita dall'attrice, né in ogni caso è ricavabile dagli atti e dalle risultanze di causa, anche alla luce delle testimonianze contrastanti rese dai testi escussi, non risultando configurabile in tal senso alcuna delle circostanze dedotte dall'attrice.
In particolare, non è in primo luogo idoneo a costituire un atto di possesso del tipo indicato ai fini dell'usucapione l'avvenuta chiusura, pacifica nell'attualità, della porta interna presente sulla parete destra del vano in questione e che collegava lo stesso con l'appartamento attualmente di proprietà del convenuto (docc.
4-6 e 10 del fascicolo di parte attrice e doc. 5 del fascicolo di parte convenuta).
Infatti, indipendentemente dall'effettiva data di chiusura e dall'autore materiale della stessa, circostanze in relazione alle quali le testimonianze rese in corso di causa risultano contrastanti (verbali dell'udienza del 6.11.2023 e del 6.9.2024), né possono supplire le dichiarazioni rese da Per_1 nella pratica di condono edilizio depositata dallo stesso in data 1.7.1986, trattandosi di mere
[...] dichiarazioni unilaterali non univocamente comprovate da altri elementi(doc. 5 e 11 del fascicolo di parte attrice e doc. 5 del fascicolo di parte convenuta), in ogni caso tale chiusura, sebbene evidentemente impeditiva dell'utilizzo del vano per accedere all'appartamento attualmente di proprietà del convenuto, non è di per sé idonea ad impedire un diverso e perdurante uso del predetto vano da parte del proprietario di quest'ultimo.
Del resto, come precedentemente rilevato, è documentalmente provato oltre che pacifico tra le parti che il vano in questione sia sempre stato accessibile e, quindi, utilizzabile, anche dalla relativa porta principale che ne permette l'ingresso da un'area a comune (doc.
4-7 e 9 del fascicolo di parte attrice e doc. 5 del fascicolo di parte convenuta).
Inoltre l'attrice non ha provato di aver posto in essere alcun atto o comportamento che impedisse l'uso di tale porta da parte dei proprietari dell'appartamento limitrofo succedutisi nel tempo e, quindi, l'accessibilità al predetto vano e, in definitiva, la sua utilizzabilità, da parte degli stessi.
Peraltro, non solo, come chiarito in merito dalla stessa giurisprudenza di legittimità espressasi in materia e sopra citata, ai fini dell'acquisto per usucapione della proprietà esclusiva di un bene oggetto di comproprietà non può “considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune” (Cass. n. 24781/2017; Cass. n. 26751/2018; Cass. 23539/2011), ma nel caso di specie risulta in atti, al contrario, la prova che i proprietari dell'appartamento confinante, incluso da ultimo lo pagina 6 di 9 stesso odierno convenuto, vi hanno acceduto in varie occasioni, essendo stati in possesso della chiave di tale porta fino ad epoca recente, ed in particolare, almeno fino al 2016, ovvero a seguito della morte della madre dello stesso (verbali delle udienze del 6.11.2023 e del 30.9.2024).
Nello specifico, il teste di parte convenuta escusso all'udienza del 6.11.2023, ha Testimone_2 confermato che tra il mese di marzo ed il mese di aprile del 2016 aveva acceduto al vano in questione con il convenuto utilizzando la relativa chiave per aiutarlo a trasportare alcuni oggetti ivi presenti ed appartenuti alla madre, chiarendo espressamente che quest'ultimo “aprì la porta” (pag. 4 del verbale dell'udienza del 6.11.2023).
Tale circostanza, del resto, è stata più volte confermata anche dalla teste Testimone_3 sorella del convenuto e che ha frequentato i luoghi di causa, che alla medesima udienza ha affermato espressamente che “ancora nel 2016 mio fratello aveva la chiave della porta esterna di accesso alla stanza” (pag. 2 del verbale dell'udienza del 6.11.2023) e, risentita alla successiva udienza del 30.9.2024 a seguito della rimessione della causa sul ruolo, ha confermato le dichiarazioni già rese, precisando inoltre espressamente che “le due famiglie avevano le chiavi. Per quanto mi risulta la porta è sempre stata la stessa e non è stata cambiata” e che la madre, che aveva abitato l'appartamento attualmente di proprietà del convenuto dal 1975 fino alla propria morte, “ha sempre avuto le chiavi” (pag. 1 del verbale dell'udienza del 30.9.2024).
Tali testimonianze, del resto, risultano credibili in quanto, sebbene provenienti da persone vicine al convenuto, risultano chiare, precise e concordanti e non smentite da nessun testimone di parte attrice, non potendosi ravvisare una smentita nell'affermazione del teste di parte attrice Testimone_1 marito della stessa, di non aver mai visto la madre del convenuto o suoi parenti aprire con le loro chiavi la porta in questione (pag. 2 del verbale dell'udienza del 6.9.2024).
D'altro canto, risulta del tutto verosimile che i proprietari di uno degli appartamenti cui il vano era pacificamente di utilità comune, e il comproprietario dello stesso, avessero legittimamente la disponibilità delle chiavi della relativa porta d'ingresso, che del resto si apre, come precedentemente rilevato, su un'altra area esterna a comune (docc.
4-6 del fascicolo di parte attrice e doc. 5 del fascicolo di parte convenuta).
Peraltro, ad abundantiam, risulta riferito da più testi di parte convenuta, ivi compresi quelli sopra citati e con dichiarazioni tutte chiare e concordanti tra loro, che all'interno del vano in questione fossero presenti degli oggetti di proprietà della madre del convenuto, ritirati dallo stesso in occasione del predetto accesso del 2016, circostanza che conferma l'avvenuto uso da parte dei proprietari dell'appartamento di quest'ultimo, almeno fino a tale momento, del vano anche a tal fine (pagg.
2-4 del verbale dell'udienza del 6.11.2023), e non incompatibile né con la presenza ed il deposito all'interno dello stesso anche di oggetti di proprietà dell'attrice , né con la loro assenza in momenti specifici quali quelli riferiti dai testi di parte attrice e v. udienza 6.9.24). Testimone_4 Testimone_1
D'altronde , l'avvenuto cambio della serratura della predetta porta di ingresso al vano oggetto di causa da parte dell'attrice senza la consegna al convenuto della nuova chiave, circostanza astrattamente idonea ad impedire il possesso del comproprietario e, quindi, a configurare un possesso uti dominus utile ad usucapire il bene comune, non solo non è stato nemmeno dedotto da parte attrice, ma, al contrario, esclusivamente dal convenuto, ma, in ogni caso, alla luce delle risultanze istruttorie in atti risulta che lo stesso è avvenuto in epoca recente, tra il 2016 ed il 2023 e, quindi, non in tempo utile a far maturare il ventennio richiesto a tal fine dall'art. 1158 c.c..
Infatti, come precedentemente riportato, è risultato provato non solo che nel 2016, a seguito del decesso della propria madre, il convenuto ha acceduto al vano in questione utilizzando la chiave della porta d'ingresso in suo possesso, evidentemente lasciatagli dalla stessa, ma che, come confermato dai testi di parte convenuta e il marito dell'attrice gli avrebbe riferito di aver Testimone_5 Testimone_6
pagina 7 di 9 cambiato la serratura della porta in questione, rifiutandosi di consegnargli la nuova chiave solo nel maggio del 2023 (pagg. 3 e 4 del verbale dell'udienza del 6.11.2023), circostanza non smentita da nessuno degli altri testi escussi.
Infine, non può essere qualificato come prova dell'avvenuto esercizio di un possesso esclusivo uti dominus incompatibile con il possesso del comproprietario ed idoneo ai fini dell'usucapione della piena ed esclusiva proprietà del bene comune in questione il dedotto pagamento da parte dell'attrice delle imposte comunali sugli immobili e delle tasse per i rifiuti dovute per tale vano, in quanto, oltre che circostanza in ogni caso non idonea a tal fine, non risulta nemmeno provata, tenuto conto che la documentazione prodotta in proposito è evidentemente relativa all'appartamento di sua proprietà, oltre che ad altri immobili, e non specificamente relativa al vano oggetto di domanda (docc. 7 e 8 del fascicolo di parte attrice).
In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto e del complesso delle risultanze istruttorie della presente causa complessivamente valutate, deve essere affermato che l'attrice non ha adempiuto l'onere probatorio gravante sulla stessa ai fini del perfezionamento dell'invocata fattispecie acquisitiva di cui all'art. 1158 c.c..
Di conseguenza, la domanda attorea in esame deve essere rigettata.
10. Inoltre, a fronte del rigetto della predetta domanda attorea ex art. 1158 c.c. e, quindi, della conferma della comproprietà del vano oggetto di causa in capo ad entrambe le parti quali proprietarie dei rispettivi appartamenti, deve essere accolta la domanda svolta dal convenuto ed avente ad oggetto la condanna dell'attrice a consegnargli copia della chiave della nuova serratura della relativa porta d'ingresso, stante il suo diritto al pari uso dello stesso che discende dal suo diritto di comproprietà ai sensi degli artt. 1102 e 1139 c.c. (Cass. n. 11464/2021).
11. Le spese processuali, ivi comprese quelle della mediazione svolta in corso di causa e liquidate come in dispositivo considerato il valore della stessa dichiarato dall'attrice nel suo atto introduttivo (€ 5.200,00), dell'opera svolta e dei parametri di cui al D.M. 55/2014, seguono la soccombenza e devono quindi essere poste a carico dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede:
- respinge la domanda proposta da Parte_1
- condanna a consegnare a copia della chiave della nuova Parte_1 Controparte_1 serratura della porta d'ingresso del vano oggetto di causa;
- condanna l'attrice a rimborsare in favore del convenuto le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 3.100,00 oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.
Firenze, così deciso il 5.4.25
Il Giudice
Dott. Fiorenzo Zazzeri
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
pagina 8 di 9 pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4482/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PIEROZZI Parte_1 C.F._1
ROBERTO elettivamente domiciliato inVia A. Bonistalli n. 22 (EMPOLI) presso il difensore avv.
PIEROZZI ROBERTO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2 TORTORELLI RAFFAELE e dell'avv. PALASCIANO ENRICO ( VIALE C.F._3
BELFIORE 33 50144 FIRENZE;
, elettivamente domiciliato in LUNGARNO SERRISTORI 25 50124
FIRENZEpresso il difensore avv. TORTORELLI RAFFAELE
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 3.4.2023, ha convenuto in giudizio Parte_1
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e previa ogni declaratoria di ragione e del caso, accertare e dichiarare, che, per l'insieme degli elementi di fatto e di diritto esposti nella narrativa del presente atto, ai sensi dell'articolo 1158 c.c., la signora ha acquistato il diritto di piena ed esclusiva proprietà per usucapione sulla porzione Parte_1 immobiliare di 7,70 metri quadrati, facente materialmente parte dell'unità immobiliare, di cui rappresenta il vano d'ingresso, di proprietà esclusiva della signora sito in nel Parte_1
Comune di Reggello, in località Tosi, alla via del Lastrone n. 42, e riportato al catasto dei fabbricati di detto Comune al foglio 7, particella 313, subalterno 5, categoria A/5, classe 1, rendita catastale euro 144,09, il tutto come precisamente rappresentato nella planimetria catastale depositata l'11 novembre
pagina 1 di 9 1997 presso l'Agenzia del Territorio di Firenze protocollo n. B03944/97, già allegata al presente atto. Con ordine al competente conservatore dei registri immobiliari di provvedere alle relative trascrizioni.
Con vittoria dei compensi di causa, oltre spese ed accessori di legge.”
A sostegno della propria domanda l'attrice ha dedotto:
- di essere proprietaria di un'unità immobiliare destinata a civile abitazione facente parte di un più ampio complesso immobiliare sito in Reggello (FI), località Tosi, Via del Lastrone n. 42 e catastalmente rappresentata al N.C.E.U. del Comune di Reggello (FI), nel foglio di mappa 7, part. 313, sub 5, categoria A/5, classe 1, rendita catastale € 144,09;
- di aver acquisito la quota di ½ della piena proprietà della predetta unità immobiliare in forza della successione del padre come da dichiarazione di successione presentata in data Persona_1
24.9.1997, e la restante quota di ½ in forza della successione della madre come da Persona_2 dichiarazione di successione presentata in data 11.8.2010;
- che all'appartamento in questione si accede unicamente da un vano posto sul lato nord del complesso immobiliare, avente superficie di 7,70 mq. e, come risulta dalla planimetria catastale del 20.11.1939, originariamente di utilità comune all'adiacente appartamento attualmente di proprietà del convenuto;
- che tuttavia nel 1969 il padre, allora unico proprietario del proprio appartamento, aveva realizzato il muro di tamponatura ove era stata collocata la porta che permette l'accesso allo stesso ed aveva chiuso mediante tamponatura la porta interna che collegava quest'ultimo con l'appartamento confinante;
- che quindi a partire da tale momento lo stesso aveva iniziato ad occupare il predetto vano, trasformandolo sostanzialmente in porzione esclusiva dell'appartamento di sua proprietà;
- che tale circostanza risulta confermata, oltre che dalla perizia di stima prodotta, sia dall'istanza di condono edilizio presentata al Comune dallo stesso de cuius in data 1.7.1986, in cui si dava atto che la chiusura della predetta porta interna era avvenuta nel 1969, sia dall'attuale planimetria catastale dell'appartamento di sua proprietà, depositata in data 11.11.1997 e nella quale il vano in questione risulta inglobato nel primo, sia dalla rappresentazione grafica dello stesso nelle planimetrie catastali dell'appartamento di proprietà del convenuto, depositate in data 22.10.1985 ed in data 27.3.2018 e nelle quali il predetto vano risulta non più collegato con l'appartamento ivi rappresentato;
- di aver dunque acquistato per usucapione la piena ed esclusiva proprietà del vano in questione;
- che infatti risultano integrati nel caso di specie tutti i requisiti necessari ai fini del perfezionamento della predetta fattispecie acquisitiva, che conseguono tutti dal tipo di attività materiale posta in essere per l'apprensione del bene e dal possesso esercitato sullo stesso;
- che in particolare tale possesso è stato iniziato e continuato pubblicamente, ossia in modo visibile e non occulto, e pacificamente;
- che infatti non solo detiene da tempo in via esclusiva le chiavi della relativa porta d'ingresso, ma la perimetrazione mediante tamponatura del vano e la chiusura della porta interna che lo collegava all'appartamento attualmente di proprietà del convenuto, con cui il proprio padre aveva pubblicamente trasformato il suo possesso dello stesso da uti condominus a uti dominus, aveva reso palese l'intenzione di voler assoggettarlo al proprio potere esclusivo, precludendone ogni diretta relazione da parte di terzi, e, in particolare, da parte del titolare dell'appartamento adiacente;
- che del resto, trattandosi dell'unico ingresso al proprio appartamento, chiunque vi si fosse mai recato vi avrebbe dovuto transitare per accedere allo stesso dopo essere entrato dalla relativa porta di accesso, essendo quindi in grado di verificarne lo stato di fatto e, quindi, l'avvenuta chiusura della predetta porta interna;
pagina 2 di 9 - che inoltre il possesso in questione non può essere qualificato né come clandestino, stante la predetta modalità di apprensione dello stesso da parte del proprio padre, né come violento, in quanto sebbene lo stesso fosse iniziato senza il consenso del proprietario dell'appartamento confinante, non era mai avvenuto contro la volontà di quest'ultimo, tenuto conto che sia il convenuto che i suoi danti causa si erano sempre limitati a restare inerti di fronte allo stesso e che anzi con il deposito delle relative planimetrie catastali avevano di fatto riconosciuto che il vano fosse ormai unito al solo appartamento confinante e quindi, implicitamente, anche il possesso esclusivo dello stesso da parte del proprietario di quest'ultimo;
- che inoltre tale possesso uti dominus si era protratto per oltre vent'anni senza soluzione di continuità, in modo continuato ed ininterrotto, avendo ereditato l'appartamento di cui costituisce ingresso esclusivo nel 1997 dal padre, essendo inoltre succeduta nel possesso già esercitato sullo stesso da quest'ultimo ai sensi dell'art. 1146, comma 1 c.c., e tenuto conto che, trattandosi dell'ingresso esclusivo al suo appartamento, a seguito del suo accorpamento il possesso esercitato su quest'ultimo aveva evidentemente riguardato anche il vano in questione;
- di aver peraltro sempre pagato le tasse sui rifiuti ed imposte comunali sugli immobili relative allo stesso.
2. Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata in data 31.5.2023, si è costituito nel presente procedimento , rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“CHIEDE che il Tribunale di Firenze Voglia:
A) In via preliminare, accertare il mancato esperimento da parte dell'attrice, sig.ra Parte_1 del preliminare ed obbligatorio “Procedimento di Mediazione” e per l'effetto dichiarare l'improcedibilità dell'odierna azione promossa, con ogni conseguenza di legge.
B) Nel merito, rigettare le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto, ordinando altresì all'attrice di consegnare al convenuto copia della chiave della nuova serratura posta in essere unilateralmente, illegittimamente e clandestinamente sulla porta comune di accesso al vano oggetto di lite.
Con vittoria delle competenze professionali”.
In particolare, a sostegno delle proprie difese il convenuto, pur confermando di essere proprietario dell'appartamento adiacente a quello di proprietà dell'attrice ed al vano oggetto di causa, che originariamente all'interno di quest'ultimo vi erano due porte che davano rispettivamente accesso a ciascuno dei due appartamenti e che quella che lo collegava al proprio è attualmente chiusa, ha dedotto ed eccepito:
- che le chiavi della porta d'ingresso del vano in questione, cui si accede da un'area esterna, anch'essa a comune dei due predetti appartamenti, erano state da sempre nella disponibilità di entrambi i proprietari;
- che, contrariamente a quanto dedotto dalla controparte, la chiusura della porta di accesso al suo appartamento dal vano in questione , mediante tamponatura, era avvenuta solo negli anni '80 ed era stata decisa dai propri genitori, ed allora proprietari del Controparte_2 Persona_3 suo appartamento e deceduti, rispettivamente, in data 23.7.1995 ed in data 28.2.2016, per motivi di sicurezza e stante la circostanza che il loro appartamento godeva anche di altri accessi più consoni;
- che tuttavia gli stessi non avevano mai avuto l'intenzione di rinunciare alla comproprietà;
- che in particolare l'utilizzo in comune del vano in questione non era mai venuto meno, in quanto la madre, da sempre in possesso delle chiavi della porta di ingresso e che aveva abitato l'appartamento in pagina 3 di 9 questione fino alla sua morte, lo aveva sempre utilizzato, oltre che per recarsi a visitare la madre dell'odierna attrice, sia come disimpegno che come spazio per il deposito e la conservazione di beni ed effetti personali;
- che tale situazione si era protratta anche a seguito della morte di quest'ultima, avendo continuato ad accedervi liberamente e ad esercitarvi le facoltà proprie del diritto di proprietà, fino a quando, in epoca recente, l'odierna attrice aveva illegittimamente, unilateralmente e clandestinamente cambiato la serratura della relativa porta d'ingresso senza consegnargli la nuova chiave;
- che il cambio della serratura, posto in essere per ritorsione a seguito della propria decisione di recintare i terreni di sua proprietà e di non tollerare più ulteriori sconfinamenti, gli era stato espressamente riferito da marito dell'attrice, in data 3.5.2023 quando, a seguito del Testimone_1 proprio tentativo di entrare nel predetto vano utilizzando la chiave in suo possesso, il primo gli aveva dichiarato di aver cambiato la serratura perché la precedente non funzionava più, rifiutandosi tuttavia di consegnargli copia della nuova chiave;
- che peraltro in più occasioni come, da ultimo, nel maggio del 2022, il figlio dell'attrice gli aveva offerto di acquistare la sua quota di comproprietà del vano in questione al prezzo di € 3.000,00 o a fronte della cessione della quota di ½ di un altro locale comune, adibito a ripostiglio, oppure di una cantina posta al piano seminterrato.
3. A seguito del decreto ex art. 171bis c.pc.. si è quindi svolto tra le parti lo scambio delle memorie ex art. 171-ter c.p.c..
4. In particolare, con la propria memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c. l'attrice, oltre a ribadire le proprie difese, ha contestato la falsità e la scarsa credibilità delle circostanze eccepite dal convenuto nella relativa comparsa di costituzione e risposta, ed in particolare:
- ha contestato che la porta interna che collegava il vano oggetto di domanda con l'appartamento attualmente di proprietà del convenuto fosse stata chiusa dai suoi genitori per non meglio precisati motivi di sicurezza, stante il buon rapporto di vicinato esistente sia tra le poche famiglie abitanti il piccolo borgo di cui fanno parte anche gli immobili oggetto di causa, sia tra i rispettivi genitori, confermati dalle visite di cortesia della madre del convenuto alla propria, riferite proprio dal convenuto e che anzi avallano la fondatezza della propria domanda in quanto, dovendo la stessa obbligatoriamente passare dal vano in questione per accedere all'appartamento confinante, aveva avuto chiara evidenza dell'avvenuta chiusura della predetta porta e, quindi, dell'animus dei confinanti di possedere il vano in via esclusiva;
- che la madre del convenuto fosse in possesso della chiave della porta d'ingresso del vano in questione
, salvo che ne avesse acquisito la disponibilità illecitamente;
- che i genitori del convenuto lo usassero come deposito di beni ed oggetti personali;
- che, indipendentemente dalla veridicità dei fatti riportati, comunque contestati, il tentativo di accesso al vano mediante utilizzo di una chiave in suo possesso riferito dal convenuto in data 3.5.2023, era invece avvenuto solo successivamente alla notifica della citazione e, dunque, è irrilevante ai fini della decisione della presente causa;
- che il proprio figlio avesse offerto al convenuto di acquistare la relativa quota di comproprietà del predetto vano, non avendogli mai dato incarico di trattare in questo senso a suo nome e per suo conto essendo convinta di aver già usucapito la piena ed esclusiva proprietà dello stesso e che peraltro tale circostanza sarebbe in ogni caso irrilevante, trattandosi eventualmente di iniziativa personale e non autorizzata e, quindi, inidonea a produrre alcun effetto nella propria sfera giuridica.
pagina 4 di 9 5. A fronte delle difese svolte dall'attrice nella predetta memoria e delle richieste istruttorie svolte dalla stessa nella successiva memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c., con le proprie successive memorie ex art. 171-ter nn. 2 e 3 c.p.c. il convenuto, oltre a svolgere le proprie richieste istruttorie e ad opporsi a quelle avverse:
- ha contestato tutti i documenti prodotti ex adverso, ed in particolare ha dedotto l'irrilevanza probatoria sia della documentazione prodotta sub docc. 7 e 8 in relazione agli asseriti pagamenti di imposte e tributi da parte dell'attrice in quanto, oltre a contenere anche un pagamento effettuato dal marito dell'attrice e, quindi, presumibilmente riferibile ad altro immobile, lungi dal riguardare il vano oggetto di domanda, si riferiscono tutti all'intero appartamento di proprietà della stessa, sia dell'istanza di condono edilizio presentata da e della data di chiusura della porta interna di Persona_1 collegamento tra il vano oggetto di causa ed il proprio appartamento ivi indicata, trattandosi di dichiarazione unilaterale.
6. Dal canto suo, con la propria memoria ex art. 171-ter n. 3 c.p.c. l'attrice, oltre ad opporsi alle avverse richieste istruttorie, ha dedotto :
- l'irrilevanza degli eccepiti accessi al vano in questione, asseritamente avvenuti l'uno nei primi anni '80 tramite la porta interna tamponata, e l'altro nel 2016, in quanto anche ove il primo accesso fosse effettivamente avvenuto in tale periodo, evidentemente prima dell'impossessamento del vano da parte del proprio dante causa, circostanza comunque contestata, il ventennio utile ai fini dell'invocata usucapione sarebbe già stato maturato, al massimo, nel 2009, ed il secondo accesso si sarebbe pertanto verificato successivamente al perfezionamento di tale fattispecie acquisitiva;
- che quindi il tentativo di accesso che secondo il convenuto sarebbe avvenuto nel maggio del 2023 è irrilevante per lo stesso motivo.
7. La causa è stata quindi istruita documentalmente e mediante prove testimoniali assunte all'udienza del 6.11.2023 e parzialmente rinnovate alle udienze del 6.9.2024 e del 30.9.2024 a seguito della rimessione sul ruolo della causa, già ritenuta in decisione in data 4.4.2024 a seguito dello scambio tra le parti delle comparse conclusionali e di replica, con ordinanza del 12.8.2024.
8. A seguito dello scambio tra le parti delle nuove memorie conclusionali e di replica, all'udienza appositamente fissata in data 13.2.2025 la causa è stata quindi ritenuta in decisione.
9. La domanda attorea avente ad oggetto l'accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione ex art. 1158 c.c. della piena proprietà del vano che costituisce l'ingresso esclusivo al suo appartamento, catastalmente rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di Reggello (FI), nel foglio di mappa 7, particella 313, sub 5, cat. A/5, consistenza 4,5 vani, rendita € 144,09, Via del Lastrone n. 214, PT, e posto tra quest'ultimo e l'appartamento attualmente di proprietà del convenuto, catastalmente rappresentato al Catasto Fabbricati del medesimo Comune nel foglio di mappa 7, particella 313, sub 4
(già sub 500), è infondata e deve quindi essere rigettata.
In particolare, osserva il giudicante che alla luce delle risultanze istruttorie della presente causa l'attrice non ha adempiuto all'onere probatorio gravante sulla stessa, non avendo provato di aver esercitato sul vano in questione un possesso esclusivo uti dominus, ovvero un potere di fatto che si sia estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio dell'invocato diritto di piena ed esclusiva proprietà, e non come mero comproprietario, per un periodo superiore ai vent'anni a tal fine richiesti dall'art. 1158 c.c..
Infatti, è pacifico oltre che documentalmente provato che il vano oggetto di domanda fosse originariamente un bene a comune tra i due limitrofi appartamenti oggetto di causa, costituendo un disimpegno a comune che permetteva l'ingresso ad entrambi ed a cui si accede da un'area esterna anch'essa a comune (docc. 4, 5, 6 del fascicolo di parte attrice e doc. 5 del fascicolo di parte convenuta), così come la titolarità in capo alle parti in causa delle proprietà dei due predetti pagina 5 di 9 appartamenti (docc. 2, 3 e 5 del fascicolo di parte attrice e doc. 5 del fascicolo di parte convenuta) e che l'attrice lo abbia sempre posseduto, tenuto conto che, oltre a contenere oggetti di proprietà della stessa, costituisce l'accesso esclusivo al suo appartamento (docc. 1, 4, 5, 9 e 10 del fascicolo di parte attrice).
Tanto premesso, deve essere tenuto presente che la giurisprudenza di legittimità afferma il principio che “in tema di comunione, il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso e, se già possiede “animo proprio” ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere “uti dominus” e non più “uti condominus”” (Cass. n. 24781/2017; conformi: Cass. n. 26751/2018; Cass. n. 11903/2015; Cass. n. 23539/2011; Cass. n. 12775/2008; Cass. n. 2944/1990).
Pertanto, ai fini dell'acquisto per usucapione della piena ed esclusiva proprietà di un bene comune da parte di uno dei comproprietari è necessario che l'attore provi di aver posto in essere un atto o comportamento che, oltre a denotare inequivocabilmente e pubblicamente l'intenzione di possedere il bene comune in maniera esclusiva, comporti per gli altri comproprietari un'impossibilità assoluta di proseguire un rapporto materiale con il bene (Cass. n. 11903/2015) e che tale possesso, acquistato in modo pubblico, non violento né clandestino, si sia protratto ininterrottamente per tutto il periodo normativamente richiesto a tal fine.
Orbene, tale prova non risulta esser stata fornita dall'attrice, né in ogni caso è ricavabile dagli atti e dalle risultanze di causa, anche alla luce delle testimonianze contrastanti rese dai testi escussi, non risultando configurabile in tal senso alcuna delle circostanze dedotte dall'attrice.
In particolare, non è in primo luogo idoneo a costituire un atto di possesso del tipo indicato ai fini dell'usucapione l'avvenuta chiusura, pacifica nell'attualità, della porta interna presente sulla parete destra del vano in questione e che collegava lo stesso con l'appartamento attualmente di proprietà del convenuto (docc.
4-6 e 10 del fascicolo di parte attrice e doc. 5 del fascicolo di parte convenuta).
Infatti, indipendentemente dall'effettiva data di chiusura e dall'autore materiale della stessa, circostanze in relazione alle quali le testimonianze rese in corso di causa risultano contrastanti (verbali dell'udienza del 6.11.2023 e del 6.9.2024), né possono supplire le dichiarazioni rese da Per_1 nella pratica di condono edilizio depositata dallo stesso in data 1.7.1986, trattandosi di mere
[...] dichiarazioni unilaterali non univocamente comprovate da altri elementi(doc. 5 e 11 del fascicolo di parte attrice e doc. 5 del fascicolo di parte convenuta), in ogni caso tale chiusura, sebbene evidentemente impeditiva dell'utilizzo del vano per accedere all'appartamento attualmente di proprietà del convenuto, non è di per sé idonea ad impedire un diverso e perdurante uso del predetto vano da parte del proprietario di quest'ultimo.
Del resto, come precedentemente rilevato, è documentalmente provato oltre che pacifico tra le parti che il vano in questione sia sempre stato accessibile e, quindi, utilizzabile, anche dalla relativa porta principale che ne permette l'ingresso da un'area a comune (doc.
4-7 e 9 del fascicolo di parte attrice e doc. 5 del fascicolo di parte convenuta).
Inoltre l'attrice non ha provato di aver posto in essere alcun atto o comportamento che impedisse l'uso di tale porta da parte dei proprietari dell'appartamento limitrofo succedutisi nel tempo e, quindi, l'accessibilità al predetto vano e, in definitiva, la sua utilizzabilità, da parte degli stessi.
Peraltro, non solo, come chiarito in merito dalla stessa giurisprudenza di legittimità espressasi in materia e sopra citata, ai fini dell'acquisto per usucapione della proprietà esclusiva di un bene oggetto di comproprietà non può “considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune” (Cass. n. 24781/2017; Cass. n. 26751/2018; Cass. 23539/2011), ma nel caso di specie risulta in atti, al contrario, la prova che i proprietari dell'appartamento confinante, incluso da ultimo lo pagina 6 di 9 stesso odierno convenuto, vi hanno acceduto in varie occasioni, essendo stati in possesso della chiave di tale porta fino ad epoca recente, ed in particolare, almeno fino al 2016, ovvero a seguito della morte della madre dello stesso (verbali delle udienze del 6.11.2023 e del 30.9.2024).
Nello specifico, il teste di parte convenuta escusso all'udienza del 6.11.2023, ha Testimone_2 confermato che tra il mese di marzo ed il mese di aprile del 2016 aveva acceduto al vano in questione con il convenuto utilizzando la relativa chiave per aiutarlo a trasportare alcuni oggetti ivi presenti ed appartenuti alla madre, chiarendo espressamente che quest'ultimo “aprì la porta” (pag. 4 del verbale dell'udienza del 6.11.2023).
Tale circostanza, del resto, è stata più volte confermata anche dalla teste Testimone_3 sorella del convenuto e che ha frequentato i luoghi di causa, che alla medesima udienza ha affermato espressamente che “ancora nel 2016 mio fratello aveva la chiave della porta esterna di accesso alla stanza” (pag. 2 del verbale dell'udienza del 6.11.2023) e, risentita alla successiva udienza del 30.9.2024 a seguito della rimessione della causa sul ruolo, ha confermato le dichiarazioni già rese, precisando inoltre espressamente che “le due famiglie avevano le chiavi. Per quanto mi risulta la porta è sempre stata la stessa e non è stata cambiata” e che la madre, che aveva abitato l'appartamento attualmente di proprietà del convenuto dal 1975 fino alla propria morte, “ha sempre avuto le chiavi” (pag. 1 del verbale dell'udienza del 30.9.2024).
Tali testimonianze, del resto, risultano credibili in quanto, sebbene provenienti da persone vicine al convenuto, risultano chiare, precise e concordanti e non smentite da nessun testimone di parte attrice, non potendosi ravvisare una smentita nell'affermazione del teste di parte attrice Testimone_1 marito della stessa, di non aver mai visto la madre del convenuto o suoi parenti aprire con le loro chiavi la porta in questione (pag. 2 del verbale dell'udienza del 6.9.2024).
D'altro canto, risulta del tutto verosimile che i proprietari di uno degli appartamenti cui il vano era pacificamente di utilità comune, e il comproprietario dello stesso, avessero legittimamente la disponibilità delle chiavi della relativa porta d'ingresso, che del resto si apre, come precedentemente rilevato, su un'altra area esterna a comune (docc.
4-6 del fascicolo di parte attrice e doc. 5 del fascicolo di parte convenuta).
Peraltro, ad abundantiam, risulta riferito da più testi di parte convenuta, ivi compresi quelli sopra citati e con dichiarazioni tutte chiare e concordanti tra loro, che all'interno del vano in questione fossero presenti degli oggetti di proprietà della madre del convenuto, ritirati dallo stesso in occasione del predetto accesso del 2016, circostanza che conferma l'avvenuto uso da parte dei proprietari dell'appartamento di quest'ultimo, almeno fino a tale momento, del vano anche a tal fine (pagg.
2-4 del verbale dell'udienza del 6.11.2023), e non incompatibile né con la presenza ed il deposito all'interno dello stesso anche di oggetti di proprietà dell'attrice , né con la loro assenza in momenti specifici quali quelli riferiti dai testi di parte attrice e v. udienza 6.9.24). Testimone_4 Testimone_1
D'altronde , l'avvenuto cambio della serratura della predetta porta di ingresso al vano oggetto di causa da parte dell'attrice senza la consegna al convenuto della nuova chiave, circostanza astrattamente idonea ad impedire il possesso del comproprietario e, quindi, a configurare un possesso uti dominus utile ad usucapire il bene comune, non solo non è stato nemmeno dedotto da parte attrice, ma, al contrario, esclusivamente dal convenuto, ma, in ogni caso, alla luce delle risultanze istruttorie in atti risulta che lo stesso è avvenuto in epoca recente, tra il 2016 ed il 2023 e, quindi, non in tempo utile a far maturare il ventennio richiesto a tal fine dall'art. 1158 c.c..
Infatti, come precedentemente riportato, è risultato provato non solo che nel 2016, a seguito del decesso della propria madre, il convenuto ha acceduto al vano in questione utilizzando la chiave della porta d'ingresso in suo possesso, evidentemente lasciatagli dalla stessa, ma che, come confermato dai testi di parte convenuta e il marito dell'attrice gli avrebbe riferito di aver Testimone_5 Testimone_6
pagina 7 di 9 cambiato la serratura della porta in questione, rifiutandosi di consegnargli la nuova chiave solo nel maggio del 2023 (pagg. 3 e 4 del verbale dell'udienza del 6.11.2023), circostanza non smentita da nessuno degli altri testi escussi.
Infine, non può essere qualificato come prova dell'avvenuto esercizio di un possesso esclusivo uti dominus incompatibile con il possesso del comproprietario ed idoneo ai fini dell'usucapione della piena ed esclusiva proprietà del bene comune in questione il dedotto pagamento da parte dell'attrice delle imposte comunali sugli immobili e delle tasse per i rifiuti dovute per tale vano, in quanto, oltre che circostanza in ogni caso non idonea a tal fine, non risulta nemmeno provata, tenuto conto che la documentazione prodotta in proposito è evidentemente relativa all'appartamento di sua proprietà, oltre che ad altri immobili, e non specificamente relativa al vano oggetto di domanda (docc. 7 e 8 del fascicolo di parte attrice).
In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto e del complesso delle risultanze istruttorie della presente causa complessivamente valutate, deve essere affermato che l'attrice non ha adempiuto l'onere probatorio gravante sulla stessa ai fini del perfezionamento dell'invocata fattispecie acquisitiva di cui all'art. 1158 c.c..
Di conseguenza, la domanda attorea in esame deve essere rigettata.
10. Inoltre, a fronte del rigetto della predetta domanda attorea ex art. 1158 c.c. e, quindi, della conferma della comproprietà del vano oggetto di causa in capo ad entrambe le parti quali proprietarie dei rispettivi appartamenti, deve essere accolta la domanda svolta dal convenuto ed avente ad oggetto la condanna dell'attrice a consegnargli copia della chiave della nuova serratura della relativa porta d'ingresso, stante il suo diritto al pari uso dello stesso che discende dal suo diritto di comproprietà ai sensi degli artt. 1102 e 1139 c.c. (Cass. n. 11464/2021).
11. Le spese processuali, ivi comprese quelle della mediazione svolta in corso di causa e liquidate come in dispositivo considerato il valore della stessa dichiarato dall'attrice nel suo atto introduttivo (€ 5.200,00), dell'opera svolta e dei parametri di cui al D.M. 55/2014, seguono la soccombenza e devono quindi essere poste a carico dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede:
- respinge la domanda proposta da Parte_1
- condanna a consegnare a copia della chiave della nuova Parte_1 Controparte_1 serratura della porta d'ingresso del vano oggetto di causa;
- condanna l'attrice a rimborsare in favore del convenuto le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 3.100,00 oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.
Firenze, così deciso il 5.4.25
Il Giudice
Dott. Fiorenzo Zazzeri
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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