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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 08/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
composta dai signori magistrati:
Dott.ssa Silvia R. Fabrizio Presidente
Dott. Alberto Iachini Bellisarii COsigliere
Avv. Maria Luisa Martini Giudice onorario ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 785/2024 R.G., rimesso in decisione all'udienza del 27.11.2024 e vertente
TRA
con sede in Montesilvano (PE), in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Cecchinelli Parte_2
con studio in Pescara, Viale Giovanni Bovio 113 e dall'avv. Alessandro Buccieri con studio in
Pescara (PE), Strada Comunale Piana n. 3, in forza di procura da intendersi in calce all'atto di reclamo
RECLAMANTE
E con sede in Roma, rappresentata e difesa dall'avv. COtroparte_1
Alfonso Mancuso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno alla via A. M. De Luca
n.6, in forza di procura da intendersi apposta in calce alla memoria di costituzione
RECLAMATA
NONCHE'
COtroparte_2
RECLAMATA – NON COSTITUITA
[...]
OGGETTO: reclamo avverso sentenza del Tribunale di Pescara n. 42/2024 pubblicata in data
19.6.2024 di dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società
[...]
Parte_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI Reclamante:
<< … 1. accertare e dichiarare l'illegittimità della Sentenza del 19.06.2024 n. 42 emessa dal
Tribunale di Pescara in data 19.06.2024 e notificata in data 03.09.2024 poiché risultano comprovati
i limiti richiamati dall'art. 2, comma 1, lett. d) C.C.I.I. così come risulta dai documenti contabili che si offrono in comunicazione unitamente alla relazione del CTP dott. Comm. ;
2. per Persona_1
l'effetto, e in diretta conseguenza dei motivi di reclamo, revocare la Sentenza di apertura di
Liquidazione giudiziale del 19.6.2024 n. 42 r.g., assumendo ogni conseguenza di legge;
3. il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio >>
Reclamata COtroparte_3
<< … respingere l'avverso reclamo con vittoria di spese e competenze di lite anche ex art. 96 comma terzo cpc, oltre spese generali ed accessori come per legge … >>
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. CO la sentenza sopraindicata il Tribunale di Pescara, su ricorso depositato il 7.2.2024 dalla
CO (di seguito per brevità – la quale aveva esposto di essere COtroparte_3
creditrice della (di seguito per brevità ) con sede in Montesilvano Parte_1 Pt_1
per la somma complessiva di € 16.911,62 in forza di decreto ingiuntivo n. 5335/2019 dell'8.3.2019 dichiarato esecutivo il 2.10.2019 e pedissequo atto di precetto notificato il 22.2.2021, la quale era in possesso dei requisiti soggettivi per essere assoggettata alla procedura di liquidazione giudiziale e versava, altresì, in stato di insolvenza quale incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni – ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società Pt_1
non costituitasi in giudizio.
[...]
Il Tribunale ha posto a fondamento della decisione le seguenti considerazioni:
- la società è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali di cui agli art. 1, 2 e 121 del c.c.i.i. non avendo peraltro dimostrato, come era suo onere, il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) né tale possesso risultava altrimenti dimostrato essendo l'ultimo bilancio depositato riferito all'annualità 2017;
- quanto al requisito oggettivo di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) del C.C.I.I., era risultato che la società: CO
- non ha soddisfatto il credito vantato dalla creditrice istante
- è priva di patrimonio immobiliare e mobiliare;
- è stata attinta da tentativo di pignoramento presso terzi con esito negativo;
- ha debiti verso l'amministrazione finanziaria per l'importo complessivo di € 421.557,40 come attestato dall'Agenzia delle Entrate, e non risultano provvedimenti di rateizzazione o istanze di rottamazione dei debiti;
- non sono stati depositati bilanci di esercizio dal 2017;
- il capitale sociale è di € 10.000,00 inferiore ai debiti emersi;
- l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria supera la soglia di cui all'art. 49, comma 5, C.C.I.I..
2. Avverso tale decisione ha proposto reclamo la invocando l'accoglimento delle Pt_1 conclusioni innanzi trascritte, ciò per l'articolato motivo di seguito riassunto.
2.1. La società non possiede i requisiti dimensionali e di esposizione debitoria previsti congiuntamente per l'assoggettabilità alla procedura di liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d) c.c.i.i. poiché dalla documentazione contabile e fiscale allegata e dai bilanci di esercizio relativi agli ultimi tre anni (2021, 2022 e 2023), si evince inequivocabilmente che:
1) l'attivo patrimoniale è pari ad € 132,00 per l'anno 2021; € 191,00 per l'anno 2022 e € 132,00 per l'anno 2023;
2) i ricavi lordi sono pari ad € 180,00 per l'anno 2021; € 19.555,00 per l'anno 2022 e € 4.248,00 per l'anno 2023;
3) infine, per ciò che concerne la situazione debitoria si specifica quanto segue:
- i debiti non scaduti alla data dell'istanza di liquidazione giudiziale (ossia il 7 febbraio 2024) sono pari ad € 452.850,22 precisamente così suddivisi: - € 421.557,40 relativi a debiti tributari in corso di rateizzazione, - € 7.238,89 relativi a debiti verso dipendenti ed - € 24.053,93 relativi a debito verso fornitori;
- il totale dei debiti non scaduti negli ultimi tre esercizi è pari ad € 406.150,00 per l'anno 2021;
€ 383.964,00 per l'anno 2022 e € 383.563,00 per l'anno 2023.
Dunque, la necessità del possesso congiunto dei requisiti cd. limitativi imposti dall'art. 2, comma 1, lett. d), sopraccitato porta alla conclusione che la reclamante non è assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale contrariamente a quanto accertato dal Tribunale di Pescara, con conseguente esclusione dell'applicazione dell'art. 49 c.c.i.i. CO 3. Mediante il deposito di memoria di costituzione, si è costituita in giudizio la invocando il rigetto del reclamo, mentre è rimasta contumace la procedura di liquidazione giudiziale.
4. All'udienza del 27.11.2024 (sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.) la causa veniva rimessa in decisione senza concessione di termini per il deposito di memorie
(non prescritta come necessaria dall'art. 51 C.C.I.I.).
5. Il reclamo è fondato.
5.1. Come si è detto, la reclamante contesta unicamente il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, lett. d), c.c.i.i., non essendo, invece, contestate la qualità di imprenditore commerciale, la posizione di scioglimento e liquidazione a far data dell'1.4.2020 ed, infine, la situazione di insolvenza. 5.2. A sostegno del proprio assunto la reclamante ha allegato i bilanci di esercizio degli anni
2021, 2022 e 2023, peraltro non depositati presso il Registro delle Imprese, una relazione a firma del consulente tecnico di parte dott. Commercialista , nonché il libro giornale, libro Persona_1
inventari, partitario clienti fornitori, registro iva acquisti e schede contabili sempre riferibili agli anni
2021, 2022 e 2023.
5.3. La predetta allegazione è ammissibile stante il carattere devolutivo del reclamo (v., tra le altre, Cass. 22546/2010 e Cass. secondo cui il debitore può assolvere l'onere della prova dei requisiti dimensionali dell'impresa minore, anche per la prima volta in sede di reclamo).
5.4. E', poi, noto che, malgrado i bilanci depositati costituiscano la base documentale principale ai fini della prova della non fallibilità di cui all'art. 2, lett. d), c.c.i.i., quest'ultima può essere fornita anche con strumenti probatori alternativi idonei a rappresentare, in modo attendibile, l'effettiva realtà dell'impresa (in tal senso, di recente, Cass. 6991/2019 e Cass. 21188/2021).
5.5. Ebbene, la copiosa documentazione contabile prodotta nella presente fase dalla reclamante, tutta riferita al trascorso triennio ed avente le risultanze innanzi richiamate, prova il non superamento dei limiti dimensionali in parola e, segnatamente, l'esistenza di attivo patrimoniale e ricavi ben inferiori alle rispettive soglie di € 300.000,00 ed € 200.000,00, e debiti non superiori ad € 500.000,00.
Anche la certificazione ex art. 42 c.c.i.i. attesta debiti erariali inferiori a tale importo. Non vi è, d'altra parte, alcun elemento che consenta di opinare diversamente. Si sottolinea, poi, che le risultanze sono, sotto il profilo in esame, in linea con quelle desumibili dai bilanci depositati presso il Registro delle
CO Imprese e relativi agli anni 2015, 2016 e 2017. Del resto, la stessa creditrice reclamata né innanzi al Tribunale né nella presente fase – ove si è dilungata sul pacifico stato di insolvenza –, ha potuto negare la ricorrenza congiunta dei requisiti in questione.
6. In conclusione, il reclamo va accolto e, di conseguenza, va revocata la dichiarazione di apertura della procedura della liquidazione giudiziale. Trattandosi di società inattiva e da tempo (dal
10.3.2020) in liquidazione volontaria, non vanno disposti gli obblighi ai sensi dell'art. 53, comma 4,
c.c.i.i.
7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i criteri di cui alle tabelle di cui al
D.M. 55/2014, aggiornati con D.M. 147/2022, scaglione indeterminabile - complessità bassa, secondo valori minimi (vista la modestia, in fatto e in diritto, delle questioni trattate e le modalità definitorie semplificate).
8. Quanto alle spese della procedura, l'art. 147 D.P.R. n. 115 del 2002, così come modificato dal primo comma dell'art. 366 c.c.i.i. recita: “In caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, le spese della procedura e il compenso del curatore sono a carico del creditore istante quando ha chiesto con colpa la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
sono a carico del debitore persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. La corte di appello, quando revoca la liquidazione giudiziale, accerta se l'apertura della procedura è imputabile al creditore o al debitore”; il secondo comma di tale articolo prevede: “Le disposizioni dell'articolo 147 del decreto del
Presidente ### del 2002, come sostituito dal comma 1, si applicano anche in caso di revoca dei fallimenti adottati con provvedimento emesso a norma dell'articolo 18 del regio decreto 1942, n.
267”. Ebbene, nella fattispecie in esame l'apertura della procedura è imputabile alla società Pt_1
sia in ragione del mancato pagamento del debito nei confronti della
[...] COtroparte_3
e della situazione d'insolvenza conclamata, sia in ragione della mancata costituzione innanzi al
[...]
Tribunale di Pescara che non è stato posto nelle condizioni di valutare il profilo dimensionale sopra esposto che, d'altro canto, non poteva essere a conoscenza della creditrice istante. Pertanto, vanno poste a carico della società debitrice, odierna reclamante, le spese della procedura ed il compenso del curatore che verranno liquidati dal Tribunale.
8. Da ultimo, si dà atto che la sentenza, ai sensi dell'art. 51, comma 12, c.i.i.i., oltre ad essere notificata, deve essere pubblicata e iscritta sul registro delle imprese, a norma dell'art. 45 c.c.i.i..
P.Q.M.
la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sul reclamo come sopra proposto, così decide:
1) revoca la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della Parte_1
2) condanna la reclamata a rifondere alla reclamante COtroparte_3 Pt_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese del presente giudizio liquidate in
[...]
€ 4.996,00 oltre 15% di rimborso spese generali, iva e cpa, per compenso;
3) dichiara che l'apertura della procedura concorsuale è imputabile alla società debitrice reclamante e pone a suo carico le spese della procedura fallimentare e il compenso del curatore.
Sentenza da pubblicarsi sul registro delle imprese.
Così deciso nella camera di consiglio del 18.12.2024.
Il COsigliere estensore
(dott. Marco Bartoli)
Il Presidente
(dott.ssa Silvia Rita Fabrizio)