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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/05/2025, n. 5394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5394 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE
Il G.O.P. dott.ssa Raffaella D'Angelo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile rubricato al N.R.G. 21804/2023 tra
(C.F. ), assistito e Parte_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. DE SIMONE ANTONIO
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
PAGANO FABIO
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo consegna documenti.
CONCLUSIONI: all'udienza del 20 maggio 2025, svolta in modalità cartolare, le parti concludevano riportandosi alle rispettive difese
CONCISE ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si osserva come la presente sentenza viene redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in ossequio all'art. 132 cpc, così come modificato dalla L. 69/2009.
Questo giudicante ritiene, infatti, che la controversia debba essere definita considerando, per evidenti ragioni di economia processuale, soltanto i profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, non essendo tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento (Cass. Civ. n. 8767/2011 n.
24542/2009).
Con atto di citazione notificato in data 20 ottobre 2023
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5368/2023 (NRG
17942/2023) richiesto dalla , in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., con il quale il Tribunale di Napoli, nella persona del G.U. dott.ssa Francesca Gomez D'Ayala, ingiungeva ad essa, ai sensi dell'articolo 119 TUB (Dlgs. 385/1993), per il rapporto di c/c n. 3684 e per i rapporti anticipi allo stesso collegati, la consegna della seguente documentazione: Copia degli estratti conto dall'inizio del rapporto alla data del ricorso comprensivi di riassunti scalari e dettaglio competenze oltre il pagamento delle spese e competenze di cui al monitorio.
L'istituto bancario, a sostegno della sua opposizione, rilevava che secondo quanto disposto dall'art. 119 co. 4 TUB, il cliente ha diritto ad ottenere dalla banca la documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni, pertanto, ai sensi dell'art. 2946 CC riteneva maturata la prescrizione del diritto azionato dal ricorrente in via monitoria per la documentazione ultradecennale. Ciò premesso chiedeva, in via preliminare di dichiarare la cessazione della materia del contendere per aver ottemperato alla consegna della documentazione richiesta infradecennale, nel merito, quindi, di dichiarare inammissibile, improcedibile ed infondata la domanda proposta col ricorso monitorio, anche per mancanza della condizione di procedibilità, relativa alla preventiva dichiarazione di disponibilità al pagamento dei costi di riproduzione, dichiarare non dovuta la restante documentazione di formazione anteriore alla data del 24 maggio 2013 e pag. 2/8 pertanto revocare il decreto ingiuntivo opposto con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto Controparte_2 dell'opposizione proposta, siccome infondata sia in fatto che in diritto, con condanna di parte opponente al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
*******
Preliminarmente, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, atteso che nelle sue conclusioni parte opponente dichiarava che, dopo la concessione della provvisoria esecuzione, l'opposta aveva provveduto alla consegna di tutta la documentazione richiesta in monitorio con pagamento delle spese del decreto ingiuntivo per cui chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere insistendo per la condanna alle spese dell'opponente in virtù del principio della soccombenza virtuale
La cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venire meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia (cfr. Cass. civ.
n.8428/14). Nel rito contenzioso ordinario, tale istituto costituisce una ipotesi di estinzione del processo - creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio - da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si può fare luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, per il venire meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio
Con particolare riferimento all' opposizione a decreto ingiuntivo, posto che il giudizio non è limitato alla verifica delle condizioni di pag. 3/8 ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza, si deve ritenere che la cessazione della materia del contendere , verificatasi successivamente alla notifica del decreto, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse, travolga necessariamente anche la pronuncia resa nella fase monitoria, con la conseguenza che il decreto deve essere revocato.
Nella fattispecie che ci occupa la consegna della totalità della documentazione richiesta in monitorio è un fatto sopravvenuto alla instaurazione del presente giudizio;
pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale (Cass. n.
3148 del 2016).
L'applicazione di tale principio postula un giudizio sulla fondatezza delle prospettazioni iniziali delle parti, a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere.
Ciò premesso l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, sussiste in capo al correntista un vero e proprio diritto sostanziale a ricevere la documentazione relativa alle operazioni eseguite in conto corrente;
diritto sostanziale, attualmente consacrato nell'art. 119, comma 4,
TUB, “la cui tutela è prevista come situazione giuridica «finale», e non
pag. 4/8 strumentale, sicché per il suo riconoscimento non assume alcun rilievo
l'utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione” (cfr. Cass.
n. 11733 del 1999; Cass. n. 15669 del 2007)”
Non v'è dubbio che l'art. 119 TUB, nel completare il disegno delineato dagli artt. 116 e 117 TUB, sia norma deputata ad assicurare, nel corso dell'esecuzione del contratto, quella trasparenza che è preordinata ad assicurare al cliente la piena conoscenza del rapporto bancario e dei relativi costi. Nel caso che ci riguarda ciò che viene posto in contestazione dall'opponente è l'obbligo di ostensione della documentazione richiesta (estratti conto dall'inizio del rapporto alla data del ricorso comprensivi di riassunti scalari e dettaglio competenze) relativi a periodo antecedente agli ultimi dieci anni.
Sulla questione che ci riguarda esistono orientamenti contrastanti.
La soluzione negativa si fonda sul fatto che la limitazione (entro il decennio) del termine di conservazione della documentazione bancaria attualmente prevista dall'art. 119, comma 4, TUB risulta conforme a quella (di portata generale) posta all'art. 2220 c.c. cui, nella sostanza, fa riferimento pure l'art. 50 TUB il quale, ai fini della prova del credito nel procedimento monitorio, individua una correlazione tra gli estratti conto e la certificazione di conformità alle scritture contabili, il cui dovere di conservazione ha durata decennale ai sensi dell'art.2220 cod. civ.) (Cfr.
Cass. Civ., Sez. I, 29 novembre 2022, n. 35039.)
Nonostante l'autorevolezza dell'indirizzo richiamato questo giudice ritiene di aderire all'orientamento della Giurisprudenza di questo
Tribunale secondo il quale il diritto alla consegna degli estratti conto non è soggetto al termine di dieci anni dalla richiesta previsto dall'art. 119, co. 4, TUB.
pag. 5/8 Invero, gli estratti conto, mediante il riepilogo delle operazioni effettuate in un certo periodo, costituiscono una fonte informativa indispensabile per verificare le concrete modalità di svolgimento del rapporto, i relativi costi e l'effettiva applicazione delle pattuizioni risultanti dal contratto. In questo senso l'obbligo (nonostante il previo invio periodico) di consegna di tale documentazione è stato in dottrina tradizionalmente ricondotto al generale principio di buona fede, con conseguente prescrizione del corrispondente diritto nel termine decennale decorrente dalla estinzione del rapporto contrattuale. L'art. 119, comma 4, TUB pone, invece, una disciplina speciale (la cui portata non è pertanto suscettibile di esser applicata al di fuori dei casi – “documentazione inerente a singole operazioni”- espressamente contemplati dalla norma) destinata a tipizzare la portata del principio di buona fede con riferimento all'obbligo di consegna della (sola) documentazione relativa a singole operazioni. Tale limitazione risponde ad un criterio di ragionevolezza dettato dalla necessità di non aggravare il compito della banca in relazione alla conservazione di copiosa documentazione il cui contenuto risulta pur sempre riprodotto (sia pur solo sinteticamente) negli estratti conto. Ragion per cui individuata la funzione degli estratti conto (e delineatane la differenza contenutistica rispetto ai documenti relativi a singole operazioni), non appare allora condivisibile l'estensione, anche ai documenti previsti all'art. 119, commi 1 e 2, TUB, del limite decennale previsto per la sola documentazione richiamata al comma 4 attesa la differente funzione dei documenti cui fa riferimento la prima parte della norma richiamata. La conclusione condivisa risulta confermata dalla previsione, di cui all'ultimo comma, dell'obbligo di consegna, alla scadenza del contratto, di “una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto”; consegna che sarebbe difficilmente configurabile (con riferimento a rapporti di durata ultradecennale) ove si ritenesse non sussistente l'obbligo di pag. 6/8 conservazione degli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto
(ed entro i dieci anni dall'estinzione del medesimo rapporto).
Del resto il suddetto obbligo risulta pure funzionale all'interesse della banca la quale, ove intenda conseguire la condanna del cliente, dovrà dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione di tutti gli estratti conto, diversamente, ove lo stesso obbligo venisse limitato per l'utente determinerebbe per questi una posizione di svantaggio e di minor tutela, in caso di azione giuridica contro l'istituto bancario, assolutamente ingiustificati.
Del pari infondata appare la eccezione sollevata dalla opponente circa l'asserita mancanza di disponibilità al pagamento dei costi. Al riguardo si evidenzia che l'art. 119, IV comma si limita a prevedere che “ al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione” . Il dettato normativo non subordina in alcun modo il diritto del contraente alla consegna della documentazione richiesta alla rifusione degli oneri di riproduzione che tra l'altro, in pendenza del rapporto di conto corrente, ben possono essere addebitati sul conto stesso. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla banca,il suddetto onere non costituisce elemento condizionante l'esercizio del diritto previsto dalla norma medesima e non vale a rendere lo stesso inesigibile ai fini del suo esercizio in sede giurisdizionale.
Alla luce delle considerazioni che precedono questo Giudice ritiene quindi esistente il diritto, per il correntista, di ricevere gli estratti conto anche per il periodo antecedente il decennio dalla richiesta senz'alcuna condizione ostativa. Ciò a prescindere dalla dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
pag. 7/8
PQM
Il G.O.P.. Raffaella D'Angelo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, disattesa ed assorbita ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere tra Controparte_3
e ; Controparte_1
b) revoca il decreto ingiuntivo opposto N. 5368/2023 – NRG
17942/2023;
c) condanna al pagamento in favore della Controparte_3 [...] delle spese di giudizio che liquida in complessivi CP_1
€3.397,00 oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge con attribuzione al difensore antistatario avv. Fabio Pagano .
Napoli 28 maggio 2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Raffaella D'Angelo
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE
Il G.O.P. dott.ssa Raffaella D'Angelo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile rubricato al N.R.G. 21804/2023 tra
(C.F. ), assistito e Parte_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. DE SIMONE ANTONIO
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
PAGANO FABIO
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo consegna documenti.
CONCLUSIONI: all'udienza del 20 maggio 2025, svolta in modalità cartolare, le parti concludevano riportandosi alle rispettive difese
CONCISE ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si osserva come la presente sentenza viene redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in ossequio all'art. 132 cpc, così come modificato dalla L. 69/2009.
Questo giudicante ritiene, infatti, che la controversia debba essere definita considerando, per evidenti ragioni di economia processuale, soltanto i profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, non essendo tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento (Cass. Civ. n. 8767/2011 n.
24542/2009).
Con atto di citazione notificato in data 20 ottobre 2023
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5368/2023 (NRG
17942/2023) richiesto dalla , in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., con il quale il Tribunale di Napoli, nella persona del G.U. dott.ssa Francesca Gomez D'Ayala, ingiungeva ad essa, ai sensi dell'articolo 119 TUB (Dlgs. 385/1993), per il rapporto di c/c n. 3684 e per i rapporti anticipi allo stesso collegati, la consegna della seguente documentazione: Copia degli estratti conto dall'inizio del rapporto alla data del ricorso comprensivi di riassunti scalari e dettaglio competenze oltre il pagamento delle spese e competenze di cui al monitorio.
L'istituto bancario, a sostegno della sua opposizione, rilevava che secondo quanto disposto dall'art. 119 co. 4 TUB, il cliente ha diritto ad ottenere dalla banca la documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni, pertanto, ai sensi dell'art. 2946 CC riteneva maturata la prescrizione del diritto azionato dal ricorrente in via monitoria per la documentazione ultradecennale. Ciò premesso chiedeva, in via preliminare di dichiarare la cessazione della materia del contendere per aver ottemperato alla consegna della documentazione richiesta infradecennale, nel merito, quindi, di dichiarare inammissibile, improcedibile ed infondata la domanda proposta col ricorso monitorio, anche per mancanza della condizione di procedibilità, relativa alla preventiva dichiarazione di disponibilità al pagamento dei costi di riproduzione, dichiarare non dovuta la restante documentazione di formazione anteriore alla data del 24 maggio 2013 e pag. 2/8 pertanto revocare il decreto ingiuntivo opposto con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto Controparte_2 dell'opposizione proposta, siccome infondata sia in fatto che in diritto, con condanna di parte opponente al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
*******
Preliminarmente, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, atteso che nelle sue conclusioni parte opponente dichiarava che, dopo la concessione della provvisoria esecuzione, l'opposta aveva provveduto alla consegna di tutta la documentazione richiesta in monitorio con pagamento delle spese del decreto ingiuntivo per cui chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere insistendo per la condanna alle spese dell'opponente in virtù del principio della soccombenza virtuale
La cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venire meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia (cfr. Cass. civ.
n.8428/14). Nel rito contenzioso ordinario, tale istituto costituisce una ipotesi di estinzione del processo - creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio - da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si può fare luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, per il venire meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio
Con particolare riferimento all' opposizione a decreto ingiuntivo, posto che il giudizio non è limitato alla verifica delle condizioni di pag. 3/8 ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza, si deve ritenere che la cessazione della materia del contendere , verificatasi successivamente alla notifica del decreto, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse, travolga necessariamente anche la pronuncia resa nella fase monitoria, con la conseguenza che il decreto deve essere revocato.
Nella fattispecie che ci occupa la consegna della totalità della documentazione richiesta in monitorio è un fatto sopravvenuto alla instaurazione del presente giudizio;
pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale (Cass. n.
3148 del 2016).
L'applicazione di tale principio postula un giudizio sulla fondatezza delle prospettazioni iniziali delle parti, a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere.
Ciò premesso l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, sussiste in capo al correntista un vero e proprio diritto sostanziale a ricevere la documentazione relativa alle operazioni eseguite in conto corrente;
diritto sostanziale, attualmente consacrato nell'art. 119, comma 4,
TUB, “la cui tutela è prevista come situazione giuridica «finale», e non
pag. 4/8 strumentale, sicché per il suo riconoscimento non assume alcun rilievo
l'utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione” (cfr. Cass.
n. 11733 del 1999; Cass. n. 15669 del 2007)”
Non v'è dubbio che l'art. 119 TUB, nel completare il disegno delineato dagli artt. 116 e 117 TUB, sia norma deputata ad assicurare, nel corso dell'esecuzione del contratto, quella trasparenza che è preordinata ad assicurare al cliente la piena conoscenza del rapporto bancario e dei relativi costi. Nel caso che ci riguarda ciò che viene posto in contestazione dall'opponente è l'obbligo di ostensione della documentazione richiesta (estratti conto dall'inizio del rapporto alla data del ricorso comprensivi di riassunti scalari e dettaglio competenze) relativi a periodo antecedente agli ultimi dieci anni.
Sulla questione che ci riguarda esistono orientamenti contrastanti.
La soluzione negativa si fonda sul fatto che la limitazione (entro il decennio) del termine di conservazione della documentazione bancaria attualmente prevista dall'art. 119, comma 4, TUB risulta conforme a quella (di portata generale) posta all'art. 2220 c.c. cui, nella sostanza, fa riferimento pure l'art. 50 TUB il quale, ai fini della prova del credito nel procedimento monitorio, individua una correlazione tra gli estratti conto e la certificazione di conformità alle scritture contabili, il cui dovere di conservazione ha durata decennale ai sensi dell'art.2220 cod. civ.) (Cfr.
Cass. Civ., Sez. I, 29 novembre 2022, n. 35039.)
Nonostante l'autorevolezza dell'indirizzo richiamato questo giudice ritiene di aderire all'orientamento della Giurisprudenza di questo
Tribunale secondo il quale il diritto alla consegna degli estratti conto non è soggetto al termine di dieci anni dalla richiesta previsto dall'art. 119, co. 4, TUB.
pag. 5/8 Invero, gli estratti conto, mediante il riepilogo delle operazioni effettuate in un certo periodo, costituiscono una fonte informativa indispensabile per verificare le concrete modalità di svolgimento del rapporto, i relativi costi e l'effettiva applicazione delle pattuizioni risultanti dal contratto. In questo senso l'obbligo (nonostante il previo invio periodico) di consegna di tale documentazione è stato in dottrina tradizionalmente ricondotto al generale principio di buona fede, con conseguente prescrizione del corrispondente diritto nel termine decennale decorrente dalla estinzione del rapporto contrattuale. L'art. 119, comma 4, TUB pone, invece, una disciplina speciale (la cui portata non è pertanto suscettibile di esser applicata al di fuori dei casi – “documentazione inerente a singole operazioni”- espressamente contemplati dalla norma) destinata a tipizzare la portata del principio di buona fede con riferimento all'obbligo di consegna della (sola) documentazione relativa a singole operazioni. Tale limitazione risponde ad un criterio di ragionevolezza dettato dalla necessità di non aggravare il compito della banca in relazione alla conservazione di copiosa documentazione il cui contenuto risulta pur sempre riprodotto (sia pur solo sinteticamente) negli estratti conto. Ragion per cui individuata la funzione degli estratti conto (e delineatane la differenza contenutistica rispetto ai documenti relativi a singole operazioni), non appare allora condivisibile l'estensione, anche ai documenti previsti all'art. 119, commi 1 e 2, TUB, del limite decennale previsto per la sola documentazione richiamata al comma 4 attesa la differente funzione dei documenti cui fa riferimento la prima parte della norma richiamata. La conclusione condivisa risulta confermata dalla previsione, di cui all'ultimo comma, dell'obbligo di consegna, alla scadenza del contratto, di “una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto”; consegna che sarebbe difficilmente configurabile (con riferimento a rapporti di durata ultradecennale) ove si ritenesse non sussistente l'obbligo di pag. 6/8 conservazione degli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto
(ed entro i dieci anni dall'estinzione del medesimo rapporto).
Del resto il suddetto obbligo risulta pure funzionale all'interesse della banca la quale, ove intenda conseguire la condanna del cliente, dovrà dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione di tutti gli estratti conto, diversamente, ove lo stesso obbligo venisse limitato per l'utente determinerebbe per questi una posizione di svantaggio e di minor tutela, in caso di azione giuridica contro l'istituto bancario, assolutamente ingiustificati.
Del pari infondata appare la eccezione sollevata dalla opponente circa l'asserita mancanza di disponibilità al pagamento dei costi. Al riguardo si evidenzia che l'art. 119, IV comma si limita a prevedere che “ al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione” . Il dettato normativo non subordina in alcun modo il diritto del contraente alla consegna della documentazione richiesta alla rifusione degli oneri di riproduzione che tra l'altro, in pendenza del rapporto di conto corrente, ben possono essere addebitati sul conto stesso. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla banca,il suddetto onere non costituisce elemento condizionante l'esercizio del diritto previsto dalla norma medesima e non vale a rendere lo stesso inesigibile ai fini del suo esercizio in sede giurisdizionale.
Alla luce delle considerazioni che precedono questo Giudice ritiene quindi esistente il diritto, per il correntista, di ricevere gli estratti conto anche per il periodo antecedente il decennio dalla richiesta senz'alcuna condizione ostativa. Ciò a prescindere dalla dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
pag. 7/8
PQM
Il G.O.P.. Raffaella D'Angelo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, disattesa ed assorbita ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere tra Controparte_3
e ; Controparte_1
b) revoca il decreto ingiuntivo opposto N. 5368/2023 – NRG
17942/2023;
c) condanna al pagamento in favore della Controparte_3 [...] delle spese di giudizio che liquida in complessivi CP_1
€3.397,00 oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge con attribuzione al difensore antistatario avv. Fabio Pagano .
Napoli 28 maggio 2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Raffaella D'Angelo
pag. 8/8