Articolo 1 della Legge 24 dicembre 1966, n. 1260
Versione
21 febbraio 1967
Art. 1. Articolo unico.

Il fondo speciale di riserva della Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, aumentato a lire 2.300 milioni con legge 2 aprile 1962, n. 182 , viene ulteriormente elevato a lire 4.300 milioni. Le somme occorrenti all'uopo verranno fornite dall'azienda bancaria del Banco medesimo sotto forma di partecipazione.

Entrata in vigore il 21 febbraio 1967