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Sentenza 11 ottobre 2021
Sentenza 11 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/10/2021, n. 36917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36917 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da NI IO, nato a [...] il [...] NA SS, nato a [...] il [...] Avverso la sentenza del 28/10/2019 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Mauro;
letta la requisitoria scritta, ex art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020 convertito, con modificazioni, dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, Tommaso Epidendio, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio, previa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 635, commi primo e secondo, n. 1 cod. pen. in relazione all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. Penale Sent. Sez. 5 Num. 36917 Anno 2021 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: MAURO ANNA Data Udienza: 23/06/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza pronunciata il 28.10.2019 la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza con cui il Tribunale di Milano, in data 26.03.2019, aveva condannato IO NI e SS NA per il reato di tentato furto aggravato ex art. 625, comma primo, nn. 2 e 7 cod. pen. perché, in concorso tra loro, al fine di trarne profitto, con violenza consistita nell'infrangere il lucchetto del portellone laterale di un furgone, ponevano in essere atti diretti in modo non equivoco ad impossessarsi degli oggetti a bordo del predetto veicolo, sottraendoli al proprietario che li deteneva, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla loro volontà. Dalle emergenze istruttorie era emerso che gli imputati, dopo aver forzato con una pinza il portellone di un furgone parcheggiato nella pubblica via, accedevano all'interno dello stesso e ne uscivano poco dopo senza asportare alcunché, non avendo rinvenuto beni di loro interesse. 2. Avverso la sentenza della Corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, imputati, a mezzo di un unico difensore di fiducia, hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi. 2.1. Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett b), cod. proc. pen., lamentano l'erronea applicazione dell'art. 56, comma terzo, cod. pen. per avere il giudice a quo errato nel non riconoscere la desistenza volontaria avendo gli imputati desistito dal loro proposito criminoso liberamente in considerazione dello scarso interesse rivestito dai beni rinvenuti. 2.2. Con il secondo e il terzo motivo, proposti rispettivamente a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen., deducono la violazione di legge per erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. e l'illogicità e/o contraddittorietà della motivazione. 2.3. Con il quarto e quinto motivo lamentano l'erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen. e la mancanza di motivazione in ordine alla quantificazione della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. 2. Osserva il Collegio che i ricorrenti propongono motivi fatti già valere e compiutamente considerati nella sentenza impugnata, mirando attraverso la riproduzione quasi integrale dell'intero atto di appello a prospettare una versione del fatto diversa e alternativa a quella presupposta nel provvedimento impugnato senza confrontarsi realmente con la motivazione posta a base del ragionamento del giudice distrettuale. 2 Orbene, questo, con motivazione adeguata e priva di contraddizioni, e come tale non censurabile in sede di legittimità, e che si integra con quella conforme di primo grado formando con essa un tutto organico ed inscindibile a cui occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218), ha ritenuto, conformemente all'indirizzo giurisprudenziale più recente, nettamente maggioritario e condiviso da questo Collegio (da ultimo, Sez. 5 , n. 17241 del 20/01/2020, P., Rv. 279170; Sez. 2, n. 16054 del 20/03/2018, Natalizio, Rv. 272677; Sez. 5, n. 50079 del 15/5/2017, Mayer, Rv. 271435), che nella specie, venendo in rilievo un tentativo compiuto, non fosse configurabile la desistenza volontaria. Ad avviso della giurisprudenza prevalente di questa Corte, infatti, nei reati di danno a forma libera, è configurabile la desistenza volontaria solo nella fase del tentativo incompiuto, ossia fino a quando non siano stati posti in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco a commettere un delitto ossia quegli atti da cui origina il processo causale idoneo a produrre l'evento. La desistenza, in altri termini, deve intervenire quando l'attività esecutiva non è ancora esaurita potendo, altrimenti, al più configurarsi il recesso attivo, che, però, nella specie, non è stato comunque evocato dalla difesa. Nella vicenda che qui ci occupa la condotta delittuosa si è arrestata prima del verificarsi dell'evento, ma non per un'iniziativa volontaria dei ricorrenti, bensì per fattori esterni ossia per la scoperta, dopo avere forzato il furgone ed esservi introdotti all'interno con sacchi e nastro isolante, che in esso erano contenuti solo oggetti necessari per i servizi di catering e, quindi, in quanto tali, privi di immediato valore economico (conf. Sez. 5, n. 36919 del 11/07/2008, De Valeri, Rv. 241595 che, in applicazione di tale principio, in una fattispecie in tutto sovrapponibile a quella per cui è causa, ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice d'appello aveva ritenuto integrato il delitto di cui agli art. 56 e 624 cod. pen. nella condotta dell'imputato che, salito su un furgone parcheggiato sulla pubblica via, aveva rovistato all'interno di esso ed era, quindi, ridisceso senza asportare alcunché, per non avere trovato beni d'interesse). 3. Parimenti infondati sono il secondo e terzo motivo di ricorso in quanto la Corte d'appello, che anche in parte qua ha condiviso totalmente la decisione di primo grado, ha motivato in modo logico ed esauriente in ordine alla sussistenza dell'aggravante dell'esposizione a pubblica fede, posto che, nella specie, in considerazione delle caratteristiche della refurtiva, il requisito dell'esposizione per "necessità" — che richiede l'accertamento puntuale e in concreto della sussistenza di una situazione determinata da impellenti e non differibili esigenze che abbiano impedito alla persona offesa di portare con sé o custodire più adeguatamente la res furtiva (Sez. 5, n. 15395 del 28/01/2020, Me_ci, Rv. 3 279087) — deve ritenersi esistente stante la presenza di circostanze obiettive, quali la peculiarità dei beni contenuti nel furgone, che rendevano obiettivamente necessario uno stazionamento del mezzo di trasporto carico durante le operazioni necessarie o per allestire un banchetto o per completare tutte le attività al termine dell'evento. 4. Parimenti infondati sono gli ultimi due motivi di impugnazione. Ed invero, va qui ribadito il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui la graduazione della pena «rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione» (Cass., Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv 259142; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 secondo cui "La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale". Nel caso di specie, la Corte distrettuale e, prima ancora, il giudice di primo grado hanno inflitto una pena di poco superiore al minimo edittale e non hanno trascurato di evidenziare che le circostanze dell'azione, "posta in essere con strumentazione apposita e da soggetti con plurimi precedenti anche specifici" avevano inciso in ordine alla quantificazione della pena in concreto irrogata. 4. Il rigetto dei ricorsi comporta la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 23 giugno 2021 Il"onsiglier estensore Il presidente y/
udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Mauro;
letta la requisitoria scritta, ex art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020 convertito, con modificazioni, dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, Tommaso Epidendio, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio, previa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 635, commi primo e secondo, n. 1 cod. pen. in relazione all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. Penale Sent. Sez. 5 Num. 36917 Anno 2021 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: MAURO ANNA Data Udienza: 23/06/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza pronunciata il 28.10.2019 la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza con cui il Tribunale di Milano, in data 26.03.2019, aveva condannato IO NI e SS NA per il reato di tentato furto aggravato ex art. 625, comma primo, nn. 2 e 7 cod. pen. perché, in concorso tra loro, al fine di trarne profitto, con violenza consistita nell'infrangere il lucchetto del portellone laterale di un furgone, ponevano in essere atti diretti in modo non equivoco ad impossessarsi degli oggetti a bordo del predetto veicolo, sottraendoli al proprietario che li deteneva, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla loro volontà. Dalle emergenze istruttorie era emerso che gli imputati, dopo aver forzato con una pinza il portellone di un furgone parcheggiato nella pubblica via, accedevano all'interno dello stesso e ne uscivano poco dopo senza asportare alcunché, non avendo rinvenuto beni di loro interesse. 2. Avverso la sentenza della Corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, imputati, a mezzo di un unico difensore di fiducia, hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi. 2.1. Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett b), cod. proc. pen., lamentano l'erronea applicazione dell'art. 56, comma terzo, cod. pen. per avere il giudice a quo errato nel non riconoscere la desistenza volontaria avendo gli imputati desistito dal loro proposito criminoso liberamente in considerazione dello scarso interesse rivestito dai beni rinvenuti. 2.2. Con il secondo e il terzo motivo, proposti rispettivamente a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen., deducono la violazione di legge per erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. e l'illogicità e/o contraddittorietà della motivazione. 2.3. Con il quarto e quinto motivo lamentano l'erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen. e la mancanza di motivazione in ordine alla quantificazione della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. 2. Osserva il Collegio che i ricorrenti propongono motivi fatti già valere e compiutamente considerati nella sentenza impugnata, mirando attraverso la riproduzione quasi integrale dell'intero atto di appello a prospettare una versione del fatto diversa e alternativa a quella presupposta nel provvedimento impugnato senza confrontarsi realmente con la motivazione posta a base del ragionamento del giudice distrettuale. 2 Orbene, questo, con motivazione adeguata e priva di contraddizioni, e come tale non censurabile in sede di legittimità, e che si integra con quella conforme di primo grado formando con essa un tutto organico ed inscindibile a cui occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218), ha ritenuto, conformemente all'indirizzo giurisprudenziale più recente, nettamente maggioritario e condiviso da questo Collegio (da ultimo, Sez. 5 , n. 17241 del 20/01/2020, P., Rv. 279170; Sez. 2, n. 16054 del 20/03/2018, Natalizio, Rv. 272677; Sez. 5, n. 50079 del 15/5/2017, Mayer, Rv. 271435), che nella specie, venendo in rilievo un tentativo compiuto, non fosse configurabile la desistenza volontaria. Ad avviso della giurisprudenza prevalente di questa Corte, infatti, nei reati di danno a forma libera, è configurabile la desistenza volontaria solo nella fase del tentativo incompiuto, ossia fino a quando non siano stati posti in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco a commettere un delitto ossia quegli atti da cui origina il processo causale idoneo a produrre l'evento. La desistenza, in altri termini, deve intervenire quando l'attività esecutiva non è ancora esaurita potendo, altrimenti, al più configurarsi il recesso attivo, che, però, nella specie, non è stato comunque evocato dalla difesa. Nella vicenda che qui ci occupa la condotta delittuosa si è arrestata prima del verificarsi dell'evento, ma non per un'iniziativa volontaria dei ricorrenti, bensì per fattori esterni ossia per la scoperta, dopo avere forzato il furgone ed esservi introdotti all'interno con sacchi e nastro isolante, che in esso erano contenuti solo oggetti necessari per i servizi di catering e, quindi, in quanto tali, privi di immediato valore economico (conf. Sez. 5, n. 36919 del 11/07/2008, De Valeri, Rv. 241595 che, in applicazione di tale principio, in una fattispecie in tutto sovrapponibile a quella per cui è causa, ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice d'appello aveva ritenuto integrato il delitto di cui agli art. 56 e 624 cod. pen. nella condotta dell'imputato che, salito su un furgone parcheggiato sulla pubblica via, aveva rovistato all'interno di esso ed era, quindi, ridisceso senza asportare alcunché, per non avere trovato beni d'interesse). 3. Parimenti infondati sono il secondo e terzo motivo di ricorso in quanto la Corte d'appello, che anche in parte qua ha condiviso totalmente la decisione di primo grado, ha motivato in modo logico ed esauriente in ordine alla sussistenza dell'aggravante dell'esposizione a pubblica fede, posto che, nella specie, in considerazione delle caratteristiche della refurtiva, il requisito dell'esposizione per "necessità" — che richiede l'accertamento puntuale e in concreto della sussistenza di una situazione determinata da impellenti e non differibili esigenze che abbiano impedito alla persona offesa di portare con sé o custodire più adeguatamente la res furtiva (Sez. 5, n. 15395 del 28/01/2020, Me_ci, Rv. 3 279087) — deve ritenersi esistente stante la presenza di circostanze obiettive, quali la peculiarità dei beni contenuti nel furgone, che rendevano obiettivamente necessario uno stazionamento del mezzo di trasporto carico durante le operazioni necessarie o per allestire un banchetto o per completare tutte le attività al termine dell'evento. 4. Parimenti infondati sono gli ultimi due motivi di impugnazione. Ed invero, va qui ribadito il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui la graduazione della pena «rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione» (Cass., Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv 259142; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 secondo cui "La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale". Nel caso di specie, la Corte distrettuale e, prima ancora, il giudice di primo grado hanno inflitto una pena di poco superiore al minimo edittale e non hanno trascurato di evidenziare che le circostanze dell'azione, "posta in essere con strumentazione apposita e da soggetti con plurimi precedenti anche specifici" avevano inciso in ordine alla quantificazione della pena in concreto irrogata. 4. Il rigetto dei ricorsi comporta la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 23 giugno 2021 Il"onsiglier estensore Il presidente y/