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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 01/09/2025, n. 1073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1073 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3613/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Maria Lignani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3613/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 MONACELLI MARIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MONACELLI MARIO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PESENTI MARCO e dell'avv. CP_1 P.IVA_2 CUTINI PAOLO ( Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in CORSO C.F._1 MAGENTA 42 20100 MILANOpresso il difensore avv. PESENTI MARCO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 19/03/2024 che si intende qui interamente richiamato.
pagina 1 di 4 IN FATTO E DIRITTO
La ha proposto ricorso ex art. 702 bis c.p.c. nei confronti della Parte_1 banca in relazione al rapporto di conto corrente ordinario n. 14046/49 da lei (allora CP_1 denominata Centro Lavoro Cultura) stipulato in data 22/06/1988 con l'allora Controparte_2
, poi in seguito all'avvicendamento di e di numerato
[...] Controparte_3 Controparte_1
29457280.
Deduce, inoltre, che è stato aperto anche un conto anticipi fatture, che ha oggi assunto la numerazione 29458608, depositando un contratto sottoscritto il 05/09/2012, ma deducendo che era già già attivo quantomeno dall'anno 2005.
Sostiene, argomentando dettagliatamente, che la banca ha applicato illegittimamente l'anatocismo con capitalizzazione trimestrale, interessi superiori alla misura legale, spese e commissioni senza adeguata pattuizione e finanche interessi superiori alla soglia di usura.
Chiede, pertanto, che venga accertato il corretto saldo dei conti indicati, con condanna della convenuta a pagare il saldo positivo conseguente.
si è costituita evidenziando che i rapporti dedotti in causa dall'attrice erano al CP_1 momento ancora aperti. Ha eccepito, in primis, un intervenuto accordo tra le parti, del 22/10/2016 nell'ambito del quale l'attrice riconosceva la propria esposizione debitoria su c/c n. 29457280 pari ad
€ 70.388,95, derivante da affidamento sottoscritto il 3.01.2005, con conseguente inammissibilità della domanda, per aver la ricorrente rinunciato espressamente “all'esercizio di qualsiasi eccezione e/o contestazione, anche in sede giudiziale, relativa alla tenuta del conto corrente derivante dal contratto di affidamento (…), con particolare ma non esclusivo riferimento alle metodologie di liquidazione e computo degli interessi applicate dalla a far data dall'accensione del CP_3 rapporto di affidamento, ai tassi e commissioni di volta in volta applicati, che l'impresa riconosce come regolarmente pattuiti ed accettati, approvando per l'effetto il saldo debitore del conto corrente
(…)”.
Ha eccepito, inoltre, la prescrizione delle pretese avversarie, nonché la decadenza dalle contestazioni ex art. 1832 c.c., oltre che la loro infondatezza nel merito.
All'udienza del 23/5/2019 è stato mutato il rito da semplificato ad ordinario.
Dopo le memorie ex art. 183 c.p.c., l'istruttoria si è svolta mediante l'acquisizione di una CTU, affidata pagina 2 di 4 al dott. e depositata in data 30/1/2023, seguita da chiarimenti/integrazione del Persona_1
8/11/2023 e del 27/2/2024.
La causa viene quindi in decisione, dopo il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c..
Va premesso innanzitutto che trattandosi di giudizio introdotto dal cliente correntista verso la banca, l'onere della prova è ripartito rigorosamente secondo i principi generali di cui all'art. 2697 c.c. ed incombe, pertanto, sull'attore per i fatti a supporto delle proprie pretese. In particolare ha l'onere di contestare specificamente e provare che il credito della banca risultante dal saldo finale del conto corrente non sia in realtà corretto, mediante la produzione del contratto (ove ovviamente sia in forma scritta) e degli estratti conto relativi a tutto il rapporto contrattuale, senza soluzione di continuità.
Si deve precisare, altresì, che l'art. 2220 c.c. e l'art. 119 TUB prevedono l'obbligo di conservazione delle scritture per dieci anni. Benchè tale norma non possa essere invocata dalla banca per sottrarsi all'onere della prova quando ne è gravata, in caso di giudizio introdotto dal cliente la mancanza degli estratti conto, anche a seguito di eventuale richiesta ex art. 119 TUB e art. 210 c.p.c. non assolte, va a pregiudizio di quest'ultimo.
CONTO CORRENTE ORDINARIO n. 294457280
Per il conto corrente ordinario 294457280 va osservato che con l'accordo del 22/10/2016, come argomentato dalla banca, la OM ricorrente ha in effetti non solo riconosciuto il debito pari ad €
70.388,95, ma ha anche espressamente accettato le condizioni applicate e di cui in quella sede è stata effettuata una ricognizione e puntualizzazione e rinunciato ad ogni contestazione al conto corrente, compresi il computo degli interessi, dei tassi e delle commissioni, il cui conseguente saldo finale – non solo dal punto di vista contabile, ma anche per le condizioni - viene accettato ed approvato, a fronte di una dilazione dei termini di rientro, quale vera e propria transazione.
Per tale conto, pertanto, le verifiche sulla base delle censure attoree possono essere eseguite solamente per il periodo successivo all'accordo.
Il saldo finale del conto corrente ordinario n. 294457280 al 31/12/2016, già conteggiati comunque gli interessi al 31/3/2017 (ultimo periodo documentato e oggetto di questo giudizio) è stato quindi accertato dal CTU – in modo condivisibile e le cui argomentazioni si richiamano integralmente - risulta essere a debito pari a € (-) 34.110,97, in luogo del saldo banca di € (-) 34.188,20. pagina 3 di 4 CONTO CORRENTE ANTICIPI n. 29458608
Per il c/c anticipi fatture n. 29458608 al 31.12.2016, si deve considerare che le relative competenze venivano girocontate sul conto corrente ordinario, per cui i relativi conteggi risultano coperti dall'accordo del 2016 sopra citato. Il CTU, ad ogni modo, non ha sostanzialmente riscontrato motivi per discostarsi dal saldo a debito della correntista di € (-) 169.917,69, confluito comunque nel conto corrente ordinario.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese, visto l'art. 92 c.p.c. possono essere compensate considerato che l'irrisorio risultato del ricalcolo può considerarsi equiparabile ad una soccombenza reciproca. Le spese di CTU possono essere poste a metà a carico di ciascuna delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa,
- Accerta che il saldo del conto corrente ordinario n. 294457280 al 31/12/2016 era di € 34.110,97 a debito del correntista;
- Spese compensate, spese di CTU a carico di entrambe le parti, ciascuna per metà.
Perugia, 1 settembre 2025
Il Giudice
dott. Giulia Maria Lignani
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Maria Lignani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3613/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 MONACELLI MARIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MONACELLI MARIO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PESENTI MARCO e dell'avv. CP_1 P.IVA_2 CUTINI PAOLO ( Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in CORSO C.F._1 MAGENTA 42 20100 MILANOpresso il difensore avv. PESENTI MARCO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 19/03/2024 che si intende qui interamente richiamato.
pagina 1 di 4 IN FATTO E DIRITTO
La ha proposto ricorso ex art. 702 bis c.p.c. nei confronti della Parte_1 banca in relazione al rapporto di conto corrente ordinario n. 14046/49 da lei (allora CP_1 denominata Centro Lavoro Cultura) stipulato in data 22/06/1988 con l'allora Controparte_2
, poi in seguito all'avvicendamento di e di numerato
[...] Controparte_3 Controparte_1
29457280.
Deduce, inoltre, che è stato aperto anche un conto anticipi fatture, che ha oggi assunto la numerazione 29458608, depositando un contratto sottoscritto il 05/09/2012, ma deducendo che era già già attivo quantomeno dall'anno 2005.
Sostiene, argomentando dettagliatamente, che la banca ha applicato illegittimamente l'anatocismo con capitalizzazione trimestrale, interessi superiori alla misura legale, spese e commissioni senza adeguata pattuizione e finanche interessi superiori alla soglia di usura.
Chiede, pertanto, che venga accertato il corretto saldo dei conti indicati, con condanna della convenuta a pagare il saldo positivo conseguente.
si è costituita evidenziando che i rapporti dedotti in causa dall'attrice erano al CP_1 momento ancora aperti. Ha eccepito, in primis, un intervenuto accordo tra le parti, del 22/10/2016 nell'ambito del quale l'attrice riconosceva la propria esposizione debitoria su c/c n. 29457280 pari ad
€ 70.388,95, derivante da affidamento sottoscritto il 3.01.2005, con conseguente inammissibilità della domanda, per aver la ricorrente rinunciato espressamente “all'esercizio di qualsiasi eccezione e/o contestazione, anche in sede giudiziale, relativa alla tenuta del conto corrente derivante dal contratto di affidamento (…), con particolare ma non esclusivo riferimento alle metodologie di liquidazione e computo degli interessi applicate dalla a far data dall'accensione del CP_3 rapporto di affidamento, ai tassi e commissioni di volta in volta applicati, che l'impresa riconosce come regolarmente pattuiti ed accettati, approvando per l'effetto il saldo debitore del conto corrente
(…)”.
Ha eccepito, inoltre, la prescrizione delle pretese avversarie, nonché la decadenza dalle contestazioni ex art. 1832 c.c., oltre che la loro infondatezza nel merito.
All'udienza del 23/5/2019 è stato mutato il rito da semplificato ad ordinario.
Dopo le memorie ex art. 183 c.p.c., l'istruttoria si è svolta mediante l'acquisizione di una CTU, affidata pagina 2 di 4 al dott. e depositata in data 30/1/2023, seguita da chiarimenti/integrazione del Persona_1
8/11/2023 e del 27/2/2024.
La causa viene quindi in decisione, dopo il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c..
Va premesso innanzitutto che trattandosi di giudizio introdotto dal cliente correntista verso la banca, l'onere della prova è ripartito rigorosamente secondo i principi generali di cui all'art. 2697 c.c. ed incombe, pertanto, sull'attore per i fatti a supporto delle proprie pretese. In particolare ha l'onere di contestare specificamente e provare che il credito della banca risultante dal saldo finale del conto corrente non sia in realtà corretto, mediante la produzione del contratto (ove ovviamente sia in forma scritta) e degli estratti conto relativi a tutto il rapporto contrattuale, senza soluzione di continuità.
Si deve precisare, altresì, che l'art. 2220 c.c. e l'art. 119 TUB prevedono l'obbligo di conservazione delle scritture per dieci anni. Benchè tale norma non possa essere invocata dalla banca per sottrarsi all'onere della prova quando ne è gravata, in caso di giudizio introdotto dal cliente la mancanza degli estratti conto, anche a seguito di eventuale richiesta ex art. 119 TUB e art. 210 c.p.c. non assolte, va a pregiudizio di quest'ultimo.
CONTO CORRENTE ORDINARIO n. 294457280
Per il conto corrente ordinario 294457280 va osservato che con l'accordo del 22/10/2016, come argomentato dalla banca, la OM ricorrente ha in effetti non solo riconosciuto il debito pari ad €
70.388,95, ma ha anche espressamente accettato le condizioni applicate e di cui in quella sede è stata effettuata una ricognizione e puntualizzazione e rinunciato ad ogni contestazione al conto corrente, compresi il computo degli interessi, dei tassi e delle commissioni, il cui conseguente saldo finale – non solo dal punto di vista contabile, ma anche per le condizioni - viene accettato ed approvato, a fronte di una dilazione dei termini di rientro, quale vera e propria transazione.
Per tale conto, pertanto, le verifiche sulla base delle censure attoree possono essere eseguite solamente per il periodo successivo all'accordo.
Il saldo finale del conto corrente ordinario n. 294457280 al 31/12/2016, già conteggiati comunque gli interessi al 31/3/2017 (ultimo periodo documentato e oggetto di questo giudizio) è stato quindi accertato dal CTU – in modo condivisibile e le cui argomentazioni si richiamano integralmente - risulta essere a debito pari a € (-) 34.110,97, in luogo del saldo banca di € (-) 34.188,20. pagina 3 di 4 CONTO CORRENTE ANTICIPI n. 29458608
Per il c/c anticipi fatture n. 29458608 al 31.12.2016, si deve considerare che le relative competenze venivano girocontate sul conto corrente ordinario, per cui i relativi conteggi risultano coperti dall'accordo del 2016 sopra citato. Il CTU, ad ogni modo, non ha sostanzialmente riscontrato motivi per discostarsi dal saldo a debito della correntista di € (-) 169.917,69, confluito comunque nel conto corrente ordinario.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese, visto l'art. 92 c.p.c. possono essere compensate considerato che l'irrisorio risultato del ricalcolo può considerarsi equiparabile ad una soccombenza reciproca. Le spese di CTU possono essere poste a metà a carico di ciascuna delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa,
- Accerta che il saldo del conto corrente ordinario n. 294457280 al 31/12/2016 era di € 34.110,97 a debito del correntista;
- Spese compensate, spese di CTU a carico di entrambe le parti, ciascuna per metà.
Perugia, 1 settembre 2025
Il Giudice
dott. Giulia Maria Lignani
pagina 4 di 4