Sentenza 2 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 02/04/2021, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/04/2021
N. 00438/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00903/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 903 del 2016, proposto da
Il Paradiso Perduto S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianpaolo Fortunati, Stefano Mirate, con domicilio eletto presso lo studio Gianpaolo Fortunati in Venezia-Mestre, via Einaudi, 15;
contro
Comune di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Ballarin, Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Iannotta in Venezia, Avvocatura Civica - San Marco 4091;
per l'annullamento
- del provvedimento 25.5.2016 della Direzione Commercio e Attività Produttive, Settore Commercio, U.O.C. Somministrazione Alimenti e Bevande Centro Storico Isole del Comune di Venezia di sospensione ex art. 6 della legge 25.3.1997 n. 77 per tre giorni dell'attività di somministrazione alimenti e bevande sita in Venezia, Cannaregio 2540, esercitata dalla ditta Il Paradiso perduto s.a.s.;
- della diffida 14.4.2016 della Direzione Commercio e Attività Produttive, Settore Commercio, U.O.C. Somministrazione Alimenti e Bevande Centro Storico Isole;
- del verbale di accertamento e comunicazione avvio del procedimento n. C13846 del 27.10.2016., Polizia Municipale - sezione pronto intervento Comune di Venezia.
-di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Venezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137/2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70/2020;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2021 il dott. Alessio Falferi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.7.2016, la società ricorrente, titolare di autorizzazione di somministrazione di alimenti e bevande in Venezia Cannaregio 2540 e di concessione per l’occupazione di suolo pubblico, ha impugnato il provvedimento di data 25.5.2016 (e i relativi atti presupposti) con cui il Comune di Venezia ha disposto la sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande per tre giorni, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 77 del 1997.
Nel suddetto provvedimento, l’Amministrazione, dopo aver ricordato che la ditta ricorrente già in precedenza era stata destinataria di un analogo provvedimento di sospensione dell’attività con contestuale diffida dall’effettuare occupazioni in assenza di titolo concessorio, ha richiamato la nota con cui la Polizia Municipale aveva comunicato che la ricorrente aveva nuovamente occupato suolo pubblico in difformità (per eccesso di mq. 5,75) dalla concessione alla medesima rilasciata e ha precisato che con nota del 14.4.2016 la ditta interessata era stata diffidata a rimuovere l’occupazione abusiva e notiziata dell’avvio del procedimento di sospensione attività; sulla base dei suddetti presupposti, ha quindi disposto la sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande per la durata di 3 giorni.
La ricorrente ha formulato le seguenti censure: “ 1) Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della legge 25.3.1997, n. 77 e dell’art. 2 del regolamento Cosap. Difetto di istruttoria-. Difetto di motivazione ”; sarebbero violate le disposizioni richiamate in quanto, una volta notificata la diffida, l’Amministrazione avrebbe dovuto accertare l’ottemperanza alla diffida stessa e la cessazione dell’occupazione abusiva e solo in caso di mancata ottemperanza avrebbe potuto disporre la sospensione della licenza, non potendo questa essere disposta in via automatica; “ 2) violazione e falsa applicazione art. 6 L. 77/1997 e art. 36 Regolamento Comunale COSAP. Difetto di presupposti. Difetto di istruttoria ”; non vi sarebbe stata occupazione abusiva, essendo l’area occupata inferiore a quella autorizzata, in quanto, per ragioni di servizio (pulizia del selciato), alcuni tavoli erano stati spostati in attesa di essere ricollocati al loro posto una volta terminate le operazioni di pulizia.
La ricorrente ha formulato anche domanda risarcitoria.
Si è costituito in giudizio il Comune di Venezia, il quale, previa puntuale ricostruzione in fatto della vicenda, ha contestato le censure avversarie chiedendone il rigetto per infondatezza.
Alla Pubblica Udienza del 27 gennaio 2021, il ricorso è stato trattenuto in decisione, come da verbale di causa.
È opportuno, preliminarmente, ricordare che l’art. 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77 dispone che ” In caso di recidiva nella utilizzazione di mezzi pubblicitari e nella occupazione di suolo pubblico in violazione delle norme di legge e del regolamento comunale, l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita in sede fissa e su area pubblica di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e alla legge 28 marzo 1991, n. 112, nonché per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, dispone, previa diffida, la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre giorni ”; l’art. 36 bis del regolamento Cosap del Comune di Venezia, dopo aver sostanzialmente riproposto, al comma 2, tale disposizione, prevede, al successivo comma 3, che ““ La recidiva di cui al suddetto comma si verifica qualora sia stata accertata una simile violazione per la seconda volta nel quinquennio successivo alla data di commissione della prima violazione; le successive recidive si verificano ad ogni successivo accertamento di una simile violazione della stessa disposizione normativa nel corso del medesimo quinquennio. In ogni caso si verifica la recidiva anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione ”.
Tanto premesso, dalla documentazione prodotta in giudizio dall’Amministrazione resistente emerge che già in data 31.1.2015 la Polizia Municipale accertava che la società odierna ricorrente occupava suolo pubblico in eccesso rispetto a quanto autorizzato (cfr. verbale di accertamento del 31.3.2015, sub doc. n. 6 fascicolo Comune Venezia); per tale ragione, il Comune di Venezia provvedeva ad inviare formale diffida di data 13.8.2015, con contestuale avviso di avvio del procedimento di sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, in cui si precisava che “ in caso di recidiva si applicherà la sanzione accessoria della sospensione dell’attività per 3 giorni, così come previsto dall’art. 36 bis del vigente Regolamento COSAP ”; nel frattempo, a seguito di sopralluogo effettuato in data 22.4.2015, la Polizia Municipale rilevava nuovamente “ per la seconda volta nel quinquennio successivo alla data di commissione della prima violazione ”, l’occupazione di suolo pubblico in eccesso rispetto a quanto autorizzato (cfr. verbale di accertamento del 22.4.2015, sub doc. n. 8 fascicolo Comune Venezia); in conseguenza della nuova violazione, il Comune di Venezia, con provvedimento dell’8.10.2015, disponeva la sospensione di tre giorni dell’attività di somministrazione e bevande; in data 27.10.2015, la Polizia Municipale accertava una nuova e ulteriore violazione a carico della società ricorrente, in quanto la medesima, in difformità alla concessione rilasciata, “ occupava suolo pubblico con tavoli, sedie e una botte a ridosso dell’esercizio, eccedendo in tal modo di mq 5,75 rispetto a quanto concesso “ (cfr. verbale di accertamento del 27.10.2015, sub doc. n. 3 fascicolo Comune di Venezia); l’Amministrazione comunale trasmetteva nuova diffida a rimuovere l’occupazione abusiva, comunicando, altresì, l’avvio del procedimento di sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande; con successivo provvedimento del 25.5.2016, il Comune resistente ha disposto l’impugnata sospensione di 3 giorni.
Ebbene, alla luce della ricostruzione fattuale sopra esposta, le censure di parte ricorrente non possono trovare accoglimento.
Invero, non sussistono le violazioni di legge di cui al primo motivo, atteso l’Amministrazione comunale, a fronte di reiterate violazioni debitamente accertate, ha fatto corretta applicazione del richiamato art. 6 della legge n. 77/1997 e dell’art. 36 bis del Regolamento Cosap, il quale, come sopra ricordato, dopo aver precisato che la recidiva si verifica quando la violazione è accertata per la seconda volta nel quinquennio successivo alla data di commissione della prima, prevede che “le successive recidive si verificano ad ogni successivo accertamento di una simile violazione della stessa disposizione normativa nel corso del medesimo quinquennio. ” (art. 36 bis, comma 3, Reg. Cosap).
Come sopra precisato, nel caso in esame l’Amministrazione aveva accertato ben tre violazioni compiute nell’arco di un brevissimo intervallo temporale e consistenti nell’occupazione di suolo pubblico eccedente la superficie data in concessione, violazioni idonee, dunque, ad integrare l’ipotesi individuata dalle disposizioni normative sopra richiamate.
Non è condivisibile quanto affermato dalla ricorrente in ordine alla necessità, per l’Amministrazione, di accertare l’inottemperanza alla diffida per poter disporre la sospensione: la tesi di parte ricorrente, invero, prova troppo, atteso che consentirebbe al soggetto che pone in essere ripetute e reiterate violazioni di sottrarsi alla sanzione prevista dalla richiamata disciplina normativa –rendendola di fatto mai applicabile - rimuovendo l’occupazione abusiva del suolo pubblico una volta ricevuta la diffida; tale condotta, peraltro, non impedirebbe al medesimo soggetto di nuovamente reiterare l’occupazione abusiva, ben sapendo di poter evitare la sanzione rimuovendo la stessa dopo aver ricevuto una nuova ed ulteriore diffida.
Anche il secondo motivo di ricorso non può essere condiviso.
Dal verbale di accertamento del 27.10.2015 (sub doc. n. 3, fascicolo Comune Venezia) emerge un’occupazione di suolo pubblico in eccesso di mq. 5,75 rispetto alla superficie autorizzata (pari a mq. 13,00), circostanza che non viene adeguatamente confutata dalla ricorrente, né risulta smentita dalla relazione di servizio del Corpo di Polizia Municipale.
Quanto alle ragioni addotte dalla ricorrente per giustificare l’occupazione abusiva di suolo pubblico –ragioni di servizio connesse alla necessità di pulire il selciato -, si osserva che di tali ragioni non è stata fatta menzione nel verbale di accertamento –che non riporta alcuna dichiarazione da parte dell’interessata-, né la ricorrente le ha rappresentate in sede procedimentale a seguito della notificazione della diffida con contestuale avviso di avvio del procedimento con facoltà di presentare scritti difensivi, atteso che la ricorrente medesima non ha provveduto a presentare note difensive all’Amministrazione comunale, come precisato nello stesso provvedimento di sospensione qui gravato.
In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto unitamente dalla domanda di risarcimento del danno in esso formulata.
Le spese di causa, stante la particolarità della vicenda, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Mara Spatuzzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO