Sentenza 29 maggio 2015
Massime • 1
In tema di diffamazione tramite "internet", ai fini della individuazione del "dies a quo" per la decorrenza del termine per proporre querela, occorre fare riferimento, in assenza di prova contraria da parte della persona offesa, ad una data contestuale o temporalmente prossima a quella in cui la frase o l'immagine lesiva sono immesse sul "web", atteso che l'interessato, normalmente, ha notizia del fatto commesso mediante la "rete" accedendo alla stessa direttamente o attraverso altri soggetti i quali in tal modo ne siano venuti a conoscenza. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto tardiva, in assenza di elementi contrari, la querela presentata il 9 novembre 2010 a fronte di espressioni lesive inserite su un sito web il 7 luglio 2009).
Commentari • 8
- 1. Body shaming è reatoAngelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 13 febbraio 2024
- 2. Diffamazione: se avviene con video pubblicati su Youtube, ha natura di reato istantaneo di eventoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 31 agosto 2023
La massima Il delitto di diffamazione tramite inserimento di un video nel canale "You Tube" ha natura di reato istantaneo di evento, che si consuma nel momento in cui la frase o l'immagine lesiva diventano fruibili da parte di terzi mediante l'inserimento nel "web", con la conseguenza che da quel momento inizia a decorrere il termine di prescrizione del reato. (In motivazione, la Corte ha precisato che il prolungarsi della lesione del bene giuridico protetto dalla norma non incide sulla struttura del reato, trasformandolo in reato permanente - Cassazione penale sez. V - 14/03/2022, n. 24585). Fonte: CED Cass. pen. 2022 Vuoi saperne di più sul reato di diffamazione? Vuoi consultare altre …
Leggi di più… - 3. L’utilizzo dei “social” a fini illecitiAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 26 agosto 2023
di Andrea Nocera Sommario: 1. Premessa: i social network da strumenti di comunicazione a mezzi di offesa 2. La diffamazione a mezzo social 3. Tutela del diritto all'immagine sui social: configurabi lità del concorso tra i reati di sostituzione di persona e di illecito trattamento dei dati 4. L'utilizzo di social network nella realizzazione del reato di pornografia minorile 5. Social network e reato di atti persecutori 1. Premessa: i social network da strumenti di comunicazione a mezzi di offesa La comunicazione e la vita relazionale delle persone sono state rivoluzionate dai social network, che forniscono agli individui ampi spazi virtuali ove condividere grandi quantità di contenuti e …
Leggi di più… - 4. Body shaming: è reato?Raffaella Mari · https://www.laleggepertutti.it/ · 6 febbraio 2023
- 5. Body shaming: quando prendere in giro è reatoAngelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 2 febbraio 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/05/2015, n. 38099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38099 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2015 |
Testo completo
: 380 9 9 /1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 29/05/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente SENTENZA Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere - N. 832 Dott. ROSA PEZZULLO REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. GRAZIA MICCOLI N. 17116/2015 - Rel. Consigliere - Dott. GABRIELE POSITANO - Consigliere - Dott. FERDINANDO LIGNOLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AV UR N. IL 21/07/1963 avverso l'ordinanza n. 27/2015 TRIB. LIBERTA' di BOLOGNA, del 10/03/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Udit i difensor Avv.; दल Il Procuratore generale della Corte di Cassazione, dr Eugenio Selvaggi, conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Bologna, sezione impugnazioni cautelari penali, con ordinanza del 7 marzo 2012, ha confermato il decreto di sequestro preventivo, emesso il 13 febbraio precedente dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, avente ad oggetto il sito web www.garantedelcarcere.it, nell'ambito del procedimento penale instaurato a carico di MA LL, indagato con riferimento al delitto di diffamazione, aggravato ai sensi dei commi primo e terzo dell'art. 595 cod. pen., per avere offeso la reputazione dell'avv. Desi Bruno, nominata dal Comune di Bologna quale Garante dei diritti dei detenuti, cui il LL, secondo la tesi di accusa, aveva addebitato una condotta scorretta, in quanto la stessa avrebbe utilizzato la funzione pubblica sopraindicata per trarne utilità personali e professionali, essendo la Bruno avvocato penalista.
2. Il Gip del Tribunale di Bologna, con ordinanza del 30 maggio 2014, ha rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo emesso dal Gip il 13-2-2012 del sito web www.garantedelcarcere.it, proposta da LL, indagato per il reato di cui all'art. 595 c.p., commi 1 e 3. 3. LL ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso tale provvedimento con unico motivo con il quale, con argomentazioni in fatto e in diritto, reitera la questione della tardività della querela proposta dalla persona offesa avv. Desi Bruno, chiedendo l'annullamento senza, o in subordine, con rinvio dell'ordinanza.
4. Questa Corte, con sentenza del 29 gennaio 2015 qualificava l'impugnazione come appello ai sensi dell'art. 322 bis c.p.p., disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Bologna, poiché il ricorso di LL non aveva ad oggetto l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, genetica della misura cautelare reale, avendo rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo già disposto.
5. Nelle more, avverso l'ordinanza dell'8 aprile 2014 del Gup che rigettava l'istanza di dissequestro del sito Web o, comunque, di alcuni files ivi presenti, avanzata da LL, questi proponeva personalmente appello chiedendo la riforma dell'impugnata ordinanza.
6. Con ordinanza del 6 marzo 2015 il Tribunale della Libertà di Bologna confermava l'ordinanza impugnata. 426 7. Avverso tale ultimo provvedimento propone personalmente ricorso per cassazione LL MA deducendo violazione di legge nella parte in cui il Tribunale della libertà afferma la sussistenza di un giudicato cautelare con riferimento all'eccezione di tardività della querela e il giudice per le indagini preliminari sostiene che il momento consumativo del delitto di diffamazione realizzato su un sito Internet coincide con l'ultimo momento con cui i terzi percepiscono la lesione dell'onore.
8. Con memoria ex art. 121 c.p.p. del 19 maggio 2015 il ricorrente ribadisce le argomentazioni poste a sostegno dei motivi di ricorso, riguardo all'insussistenza del giudicato cautelare e alla tardività della querela. CONSIDERATO IN DIRITTO L'ordinanza impugnata merita censura.
1. Con unico articolato motivo, ribadito nelle memorie ex art. 121 c.p.p, MA LL deduce la violazione di legge nella parte in cui il Tribunale del Riesame di Bologna afferma la sussistenza del giudicato cautelare, con riferimento all'eccezione di tardività della querela. In particolare, la tesi sarebbe infondata poiché il giudicato cautelare copre solo le questioni già dedotte e non quelle nuove che modificano il quadro probatorio di riferimento rappresentate dal fatto che, poiché le querele sono state presentate in data 9 novembre 2010 e l'avvocato Desi Bruno ha affermato nella querela che le espressioni lesive si riferivano anche al periodo in cui ricopriva la carica di Garante dei detenuti del Comune di Bologna, incarico cessato alla data del 30 luglio 2010, da tali elementi emergerebbe la tardività della querela. Sotto tale profilo deve ritenersi errata la motivazione del Giudice per le indagini preliminari nella parte in cui afferma che il momento di consumazione del delitto di diffamazione, mediante inserimento di espressioni lesive della reputazione su un sito Internet, coincide con l'ultimo momento nel quale i terzi percepiscono la lesione dell'onore. Al contrario il reato si consuma nel momento dell'immissione nel sito Web del contenuto offensivo. Pertanto, poiché le espressioni lesive sarebbero state inserite in data precedente al 30 luglio 2010, consegue la tardività della querela.
2. La questione è fondata. Trattandosi di sequestro preventivo appare doverosa ed imprescindibile la questione, sollevata dal ricorrente, relativa alla tempestività della querela. Rispetto a tale indagine non appare preclusiva la decisione erroneamente richiamata dal Tribunale del Riesame adottata dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza emessa il 28 marzo 2013, poiché dal contenuto del provvedimento appare 531 evidente che la Corte non si è occupata della tempestività della querela non entrando nel merito della questione e limitandosi a dichiarare inammissibile il ricorso rilevando che, in relazione a una misura cautelare reale, si deduceva da parte della difesa il vizio di motivazione (illogicità, incompletezza, contraddittorietà), con ciò travalicando il limite posto dall'art. 325 cod. proc. pen., che, prevede il ricorso per cassazione solo per violazione di legge.
3. Va invece richiamato l'indirizzo costante della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di diffamazione tramite "internet", ai fini della tempestività della querela, occorre considerare che la diffamazione, avente natura di reato di evento, si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l'espressione ingiuriosa e, dunque, nel caso in cui frasi o immagini lesive siano immesse sul "web", nel momento in cui il collegamento sia attivato, di guisa che l'interessato, normalmente, ha notizia della immissione in internet del messaggio offensivo o accedendo direttamente 'in rete o mediante altri soggetti che, in tal modo, ne siano venuti a conoscenza. Ne deriva se non la assoluta contestualità tra immissione in rete e cognizione del diffamato, almeno una prossimità temporale di essi, sempre che l'interessato non dia dimostrazione del contrario (Sez. 5, n. 23624 del 27/04/2012 - dep. 14/06/2012, P.C. in proc. Ayroldi, Rv. 252964).
4. Nel caso di specie le querele sono state presentate in data 9 novembre 2010 mentre le espressioni sconvenienti sono state inserite sul sito web in data 7 luglio 2009; in ogni caso la querelante lamentava, tra l'altro, che le espressioni lesive si riferivano anche al periodo in cui il professionista ricopriva la carica di Garante dei detenuti del Comune di Bologna, incarico cessato alla data del 30 luglio 2010. 5. Pertanto, le risultanze processuali non consentono di individuare alcun elemento per fare decorrere la conoscenza delle espressioni lesive dell'onore da una data successiva a quelle sopra indicate.
6. Alla luce delle considerazioni che precedono l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso il 29/05/2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Gabriele PositanPositano LO PP DEPOSITATA IN CANCELLERIA add 18/SET 2015 wx IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Vanzuise