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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 26/10/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
Il Tribunale di Vallo della Lucania riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elvira Bellantoni Presidente
Dott.ssa Roberta Giglio Giudice relatore
Dott.ssa Alessia Annunziata Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto nel Ruolo Generale dei Procedimenti
Unitari al n. 13 dell'anno 2025 promosso da:
(P.iva ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Simone Landi, presso lo studio del quale, in via Irno n. 2 nel comune di Salerno
(SA), è elettivamente domiciliata, come da procura in atti,
RICORRENTE
(c.f. ) titolare della CP_1 C.F._1 omonima ditta individuale (P.iva ) con sede in Ascea P.IVA_2
(SA) alla via Elea n. 56, cap 84046, domicilio digitale da pubblici registri Email_1
RESISTENTE
Premesso -che il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 268 di cui al D.lgs.
n.14/2019 chiedendo l'apertura della liquidazione controllata della impresa individuale;
CP_1
-che, fissata l'udienza al 05.06.2025, il contraddittorio si è regolarmente instaurato, atteso che il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati correttamente notificati, ai sensi dell'art. 40, commi 6 e 7, CCII, a cura dell'ufficio sul portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, a seguito di avviso di mancata consegna della prima notifica, dapprima eseguita dall'ufficio all'indirizzo di posta elettronica del debitore risultante dal registro delle imprese per causa imputabile Email_1 al destinatario, essendo stato rilevato l'errore 5.1.1 - AR EC
S.p.A. - indirizzo non valido;
-che la suddetta notificazione si intende perfezionata in data
16.05.2025, decorsi i tre giorni dalla data di inserimento della stessa sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia;
che il debitore non si è costituito in giudizio e non ha depositato ricorso con richiesta di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;
-che all'udienza del 25.09.2025 la parte ricorrente, rappresentata dall'avv. Carmine D'Amico per delega dell'avv. Simone Landi, chiedeva disporsi l'apertura della liquidazione controllata a carico della parte resistente e il Giudice relatore, ritenuta completa l'istruttoria, riservava al collegio la decisione;
-che il Tribunale, con provvedimento di fissazione udienza emesso in data 12.05.2025 richiedeva, ai sensi degli artt. 41 e 367 CCII, la trasmissione dei bilanci e/o delle dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti, nonché la visura storica, la visura protesti, gli eventuali atti con cui sono state compiute operazioni straordinarie, l'elenco degli atti sottoposti a imposta di registro e i debiti fiscali, l'estratto della posizione debitoria e le informazioni relativi ad eventuali debiti contributivi della società resistente;
-che l'Agenzia delle Entrate, l' , Controparte_2
l' ed il Registro delle Imprese hanno trasmesso la CP_3 documentazione richiesta e che dall'esame della stessa si evince un manifesto stato di insolvenza e la sussistenza dei requisiti per dichiarare, come richiesto, la liquidazione controllata;
ritenuta
-la sussistenza della legittimazione attiva della parte ricorrente in forza di decreto ingiuntivo n. 2864/2024 - R.G. n. 6863/2024, reso in data 18.12.2024 dal Giudice di Pace di Salerno, dichiarato esecutivo il 06/02/2025 e decreto ingiuntivo n. 447/2025 - R.G. n.
6862/2024, reso in data 21/02/2025 dal Giudice di Pace di Salerno, dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c.;
- la competenza territoriale del Tribunale adito dal momento che l'istante ha il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI in un comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Vallo della Lucania;
considerato
-che ai fini dell'apertura della liquidazione controllata, occorre in positivo, ai sensi dell'art. 268 comma 2, che:
- il debitore si trovi in stato di insolvenza;
- l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati complessivamente risultante dall'istruttoria sia superiore ad euro 50.000,00.
Rilevato che, nel caso di specie, lo stato di insolvenza del debitore può dirsi comprovato:
- dalla debitoria maturata nei confronti della ricorrente con somme precettate pari ad euro 5.095,14, oltre interessi maturati;
- dalla presenza di n. 19 protesti per un totale di euro 18.624,48 risultante dalla visura protesti aggiornata al 09.06.2025;
- dall'entità dei debiti tributari maturati con l'Agenzia delle Entrate, pari ad euro 20.024,74 e dalle cartelle/avvisi documentati dall' per una debitoria complessiva Controparte_2 maturata pari ad euro 107.216,20; - dalla presenza di debiti contributivi e per sanzioni civili maturati nei confronti dell' pari ad Parte_2 euro 18.864,51, oltre euro 52.603,23 per cartelle/avvisi tenuti presso l'agente della riscossione;
- dalla presenza di un pignoramento presso terzi che ha avuto esito negativo e del pignoramento ex art. 521 bis c.p.c. sul motoveicolo targato ET2647 di proprietà di CP_1
- dalla disamina della documentazione fiscale prodotta, dichiarazioni PF 2023 e PF 2024;
ritenuto che la domanda di apertura della liquidazione controllata ex art. 268
CCII formulata da parte del creditore sia, pertanto, meritevole di accoglimento,
P.Q.M.
1. DICHIARA l'apertura della liquidazione controllata della impresa individuale intestata a (CF CP_1
- P.Iva ) con sede in Ascea C.F._1 P.IVA_2
(SA) alla via Elea n. 56, cap 84046;
2. NOMINA Giudice delegato la dott.ssa Roberta Giglio;
3. NOMINA liquidatore il dott. ; Persona_1
4. ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
si applica l'articolo 10, comma 3 CCII;
5. ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
il provvedimento è titolo esecutivo ed
è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
6. DISPONE a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale;
7. ORDINA al liquidatore quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
8. DA' ATTO che ai sensi dell'art. 270, comma 5, e 150 CCI, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
ritiene, pertanto, il Collegio che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;
9. DISPONE che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
10. MANDA al nominato liquidatore per il deposito di separata istanza al G.D. per la determinazione dell'importo da reddito da lavoro non compreso nella liquidazione ex art. 268 co. 4 CCII.
Così deciso in Vallo della Lucania nella camera di consiglio del
24.10.2025.
Il Giudice relatore il Presidente dott.ssa Roberta Giglio dott.ssa Elvira Bellantoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
Il Tribunale di Vallo della Lucania riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elvira Bellantoni Presidente
Dott.ssa Roberta Giglio Giudice relatore
Dott.ssa Alessia Annunziata Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto nel Ruolo Generale dei Procedimenti
Unitari al n. 13 dell'anno 2025 promosso da:
(P.iva ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Simone Landi, presso lo studio del quale, in via Irno n. 2 nel comune di Salerno
(SA), è elettivamente domiciliata, come da procura in atti,
RICORRENTE
(c.f. ) titolare della CP_1 C.F._1 omonima ditta individuale (P.iva ) con sede in Ascea P.IVA_2
(SA) alla via Elea n. 56, cap 84046, domicilio digitale da pubblici registri Email_1
RESISTENTE
Premesso -che il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 268 di cui al D.lgs.
n.14/2019 chiedendo l'apertura della liquidazione controllata della impresa individuale;
CP_1
-che, fissata l'udienza al 05.06.2025, il contraddittorio si è regolarmente instaurato, atteso che il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati correttamente notificati, ai sensi dell'art. 40, commi 6 e 7, CCII, a cura dell'ufficio sul portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, a seguito di avviso di mancata consegna della prima notifica, dapprima eseguita dall'ufficio all'indirizzo di posta elettronica del debitore risultante dal registro delle imprese per causa imputabile Email_1 al destinatario, essendo stato rilevato l'errore 5.1.1 - AR EC
S.p.A. - indirizzo non valido;
-che la suddetta notificazione si intende perfezionata in data
16.05.2025, decorsi i tre giorni dalla data di inserimento della stessa sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia;
che il debitore non si è costituito in giudizio e non ha depositato ricorso con richiesta di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;
-che all'udienza del 25.09.2025 la parte ricorrente, rappresentata dall'avv. Carmine D'Amico per delega dell'avv. Simone Landi, chiedeva disporsi l'apertura della liquidazione controllata a carico della parte resistente e il Giudice relatore, ritenuta completa l'istruttoria, riservava al collegio la decisione;
-che il Tribunale, con provvedimento di fissazione udienza emesso in data 12.05.2025 richiedeva, ai sensi degli artt. 41 e 367 CCII, la trasmissione dei bilanci e/o delle dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti, nonché la visura storica, la visura protesti, gli eventuali atti con cui sono state compiute operazioni straordinarie, l'elenco degli atti sottoposti a imposta di registro e i debiti fiscali, l'estratto della posizione debitoria e le informazioni relativi ad eventuali debiti contributivi della società resistente;
-che l'Agenzia delle Entrate, l' , Controparte_2
l' ed il Registro delle Imprese hanno trasmesso la CP_3 documentazione richiesta e che dall'esame della stessa si evince un manifesto stato di insolvenza e la sussistenza dei requisiti per dichiarare, come richiesto, la liquidazione controllata;
ritenuta
-la sussistenza della legittimazione attiva della parte ricorrente in forza di decreto ingiuntivo n. 2864/2024 - R.G. n. 6863/2024, reso in data 18.12.2024 dal Giudice di Pace di Salerno, dichiarato esecutivo il 06/02/2025 e decreto ingiuntivo n. 447/2025 - R.G. n.
6862/2024, reso in data 21/02/2025 dal Giudice di Pace di Salerno, dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c.;
- la competenza territoriale del Tribunale adito dal momento che l'istante ha il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI in un comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Vallo della Lucania;
considerato
-che ai fini dell'apertura della liquidazione controllata, occorre in positivo, ai sensi dell'art. 268 comma 2, che:
- il debitore si trovi in stato di insolvenza;
- l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati complessivamente risultante dall'istruttoria sia superiore ad euro 50.000,00.
Rilevato che, nel caso di specie, lo stato di insolvenza del debitore può dirsi comprovato:
- dalla debitoria maturata nei confronti della ricorrente con somme precettate pari ad euro 5.095,14, oltre interessi maturati;
- dalla presenza di n. 19 protesti per un totale di euro 18.624,48 risultante dalla visura protesti aggiornata al 09.06.2025;
- dall'entità dei debiti tributari maturati con l'Agenzia delle Entrate, pari ad euro 20.024,74 e dalle cartelle/avvisi documentati dall' per una debitoria complessiva Controparte_2 maturata pari ad euro 107.216,20; - dalla presenza di debiti contributivi e per sanzioni civili maturati nei confronti dell' pari ad Parte_2 euro 18.864,51, oltre euro 52.603,23 per cartelle/avvisi tenuti presso l'agente della riscossione;
- dalla presenza di un pignoramento presso terzi che ha avuto esito negativo e del pignoramento ex art. 521 bis c.p.c. sul motoveicolo targato ET2647 di proprietà di CP_1
- dalla disamina della documentazione fiscale prodotta, dichiarazioni PF 2023 e PF 2024;
ritenuto che la domanda di apertura della liquidazione controllata ex art. 268
CCII formulata da parte del creditore sia, pertanto, meritevole di accoglimento,
P.Q.M.
1. DICHIARA l'apertura della liquidazione controllata della impresa individuale intestata a (CF CP_1
- P.Iva ) con sede in Ascea C.F._1 P.IVA_2
(SA) alla via Elea n. 56, cap 84046;
2. NOMINA Giudice delegato la dott.ssa Roberta Giglio;
3. NOMINA liquidatore il dott. ; Persona_1
4. ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
si applica l'articolo 10, comma 3 CCII;
5. ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
il provvedimento è titolo esecutivo ed
è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
6. DISPONE a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale;
7. ORDINA al liquidatore quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
8. DA' ATTO che ai sensi dell'art. 270, comma 5, e 150 CCI, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
ritiene, pertanto, il Collegio che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;
9. DISPONE che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
10. MANDA al nominato liquidatore per il deposito di separata istanza al G.D. per la determinazione dell'importo da reddito da lavoro non compreso nella liquidazione ex art. 268 co. 4 CCII.
Così deciso in Vallo della Lucania nella camera di consiglio del
24.10.2025.
Il Giudice relatore il Presidente dott.ssa Roberta Giglio dott.ssa Elvira Bellantoni