Ordinanza cautelare 4 dicembre 2014
Sentenza 23 giugno 2015
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 23/06/2015, n. 8569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8569 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2015 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08569/2015 REG.PROV.COLL.
N. 13750/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13750 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Società Tex Rama SR, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Sergio Giovanni Verga, Sebastiano Verga e Francesco Mirigliani, con domicilio eletto presso Sebastiano Verga in Roma, Via Palestro, 78;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12; Ispettorato Territoriale del Lazio - Ministero dello Sviluppo Economico, non costituito;
nei confronti di
Società Mediaradio SR, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Vinti e Angelo Buongiorno, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Vinti & Associati in Roma, Via Emilia, 88; Società Elemedia Spa, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Associazione Culturale Radio Nettuno Anzio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Marzia Amiconi, Mario Monaco, con domicilio eletto presso Marzia Amiconi in Roma, v.le G. Mazzini, 88; Società Rai Way Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessio Camastra e Carlo Pandiscia, con domicilio eletto presso Carlo Pandiscia in Roma, Via dei Prefetti, 17;
per l'annullamento
previa sospensione dell’esecuzione
con il ricorso introduttivo:
- del provvedimento n. RA/89.9/DIR/2013 emesso dal Ministero dello Sviluppo economico - Ispettorato territoriale del Lazio il 18 luglio 2014, comunicato a mezzo pec alla ricorrente in pari data, con il quale si dispone la revoca dell'autorizzazione a trasmettere sulla frequenza 89,900 Mhz;
- di ogni eventuale provvedimento, non meglio conosciuto, con il quale viene concessa la frequenza revocata ad altro soggetto;
con motivi aggiunti notificati il 22.12.2014:
- della nota prot. n. ITLA/90.1 Mediaradio/RPC/2014/13574 del 12 dicembre 2014, con la quale l’Ispettorato Territoriale Lazio del Ministero dello Sviluppo economico ha assegnato la frequenza 89,950 Mhz alla Mediaradio s.r.l., in precedenza assegnata alla ricorrente e poi revocata;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico e di Mediaradio SR;
Visto l’atto di intervento ad opponendum dell’Associazione Culturale Radio Nettuno Anzio e di Ray Way S.p.a.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2015 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 31 ottobre 2014 e depositato in data 21 novembre 2014, la società Tex Rama SR (di seguito anche “RA” o “società”) ha impugnato, per chiederne l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, il provvedimento n. 89.9 del 18.07.14 con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico- Ispettorato Territoriale del Lazio disponeva la revoca dell'autorizzazione della stessa esponente a trasmettere sulla frequenza 89,900 Mhz, nonché ogni altro eventuale provvedimento con il quale veniva concessa la frequenza revocata ad altro soggetto. L’odierna esponente ha altresì spiegato nei confronti dell’intimato Ministero domanda di risarcimento del danno.
2. Questi i motivi dedotti con il ricorso:
I - Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 legge n. 241/90;
II - Violazione e mancata applicazione della sentenza Tar Lazio – Roma n. 2061 del 9.3.2006 e dell’art. 2909 cod. civ.. Eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e di diritto. Sviamento. Ingiustizia manifesta. Abnormità;
III - Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 legge n. 241/90. Perplessità. Eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e di diritto. Contraddittorietà. Illogicità manifesta;
IV - Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 legge n. 241/90. Perplessità. Eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e di diritto. Sviamento. Contraddittorietà ed illogicità manifesta. Disparità di trattamento.
3. Nel presente giudizio si è costituito il Ministero dello Sviluppo economico per resistere al ricorso e chiederne il rigetto.
Anche Mediaradio S.r.l. si è costituita in giudizio per chiedere la reiezione del gravame.
4. All'esito della Camera di Consiglio del 3 dicembre 2014, con ordinanza n. 6253/2014 la Sezione, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., fissava l'udienza di merito per i1 6 maggio 2015.
5. Con successivo ricorso per motivi aggiunti la ricorrente, riproducendo le censure svolte nel ricorso introduttivo, si è gravata avverso il provvedimento n. 90.1/13574 del 12.12.14 con il quale l'Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo ordinava a Mediaradio S.r.l. l'immediato spegnimento della frequenza 90,100 Mhz ed i1 contestuale ripristino dell'originaria frequenza 89,950 Mhz, come da concessione ministeriale a suo tempo ri1asciata.
6. Nel presente giudizio sono quindi intervenute ad opponendum l’Associazione Culturale Radio Nettuno Anzio e Ray Way S.p.a..
7. Alla Pubblica Udienza del 6 maggio 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Per una più compiuta disamina della vicenda, osserva il Collegio che in merito alla problematica frequenziale sottostante la presente controversia, era da tempo in corso un procedimento amministrativo con vari soggetti interessati alla frequenza 89.900 MHz, di cui la ricorrente era a piena conoscenza.
1.1 In particolare, con messaggio fax n. 9372 del 13 ottobre 2011 l’Ispettorato Territoriale Lazio, nel riscontrare le istanze di compatibilizzazione impianti delle varie emittenti attraverso il reimpiego della frequenza 89.900 MHz sul bacino di Roma e Provincia, comunicava – anche ai fini e per gli effetti della legge 241/90 in merito alla trasparenza dell’azione amministrativa ed alla partecipazione al relativo procedimento - di aver avviato il procedimento di compatibilizzazione attraverso lo studio delle varie problematiche dalle quali sarebbe scaturita la definizione del procedimento medesimo. L’esigenza della società di partecipazione al procedimento amministrativo de quo era dunque ripetutamente soddisfatta con l’invito di RA ad intervenire ai molteplici incontri svolti presso l’Ispettorato Territoriale del Lazio nonché ad accertamenti tecnici svolti in contraddittorio.
1.2 All’esito di tali incontri, la società veniva autorizzata provvisoriamente ed in via sperimentale all'attivazione della frequenza 89,900 Mhz da Monte Cavo Vetta, “preso atto delle risultanze della sperimentazione eseguita da cui si evince la necessità di migliorare i rapporti di protezione rispetto alle emissioni isofrequenziali”.
Ne consegue che l’assegnazione della frequenza 89,900 Mhz era provvisoria e non definitiva, e che la ricorrente non poteva nutrire alcuna aspettativa circa la certezza della sua definitiva assegnazione, avendo al contrario l’amministrazione sempre ribadito in modo netto la precarietà della frequenza, in seguito revocata con il provvedimento oggetto della odierna impugnazione.
1.3 In definitiva, RA era consapevole del rischio di poter perdere la frequenza assegnata, essendo resa edotta già dal rilascio provvisorio dell’autorizzazione dell’esigenza di compatibilizzazione della frequenza assegnata con quelle autorizzate in precedenza ad altre emittenti, di tal che l’autorizzazione in parola risultava ab ori gine soggetta a riserve e condizioni.
1.4 Ne discende che il provvedimento di revoca, oggetto dell’odierna impugnazione, costituiva un atto di natura vincolata, stante l'insorgenza di fenomeni interferenziali sia alla Concessionaria del pubblico servizio radiotelevisivo, sia alle altre emittenti private, come chiaramente specificato nella motivazione del provvedimento medesimo. Invero, poiché l'autorizzazione rilasciata alla società era provvisoria e sperimentale e subordinata all'assenza di disturbi radioelettrici, è di tutta evidenza che il manifestarsi delle interferenze rappresentava un impedimento oggettivo al consolidamento dell'autorizzazione provvisoria, determinando l'amministrazione all'adozione di un provvedimento privo di qualsivoglia carattere di discrezionalità.
1.5 E invero, l'autorizzazione provvisoria e sperimentale era stata rilasciata a RA ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 122/98 e dell'art. 28, comma 2, del D.Lgs. n. 177/05. Tale ultima disposizione, riprendendo il contenuto del citato art. 1, comma 5, afferma che "[i]l Ministero, attraverso i propri organi periferici, autorizza le modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e dei connessi collegamenti di comunicazioni elettroniche, censiti ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, per la compatibilizzazione radioelettrica, nonché per l'ottimizzazione e la razionalizzazione delle aree servite da ciascuna emittente analogica legittimamente operante. Tali modifiche devono essere attuate su base non interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio e possono consentire anche un limitato ampliamento delle aree servite".
Pertanto, ai fini della compatibilizzazione radioelettrica, le modifiche agli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva possono essere autorizzate dagli Ispettorati Territoriali solo su base non interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio.
2. Le considerazioni sopra svolte impongono di respingere senz’altro le censure variamente proposte con il terzo e il quarto motivo di gravame, afferenti al difetto di motivazione del provvedimento di revoca - che al contrario fa ampio riferimento alla vicenda in controversia e risulta compiutamente motivato in fatto e in diritto – e al difetto dei presupposti di fatto e di diritto oltre che alla disparità di trattamento della società.
3. Quanto al rimanente, va pure disattesa la doglianza relativa alla violazione dell’art. 7 della legge n. 241/90 motivata con la circostanza che, a dire della ricorrente, la comunicazione di avvio del procedimento non precederebbe ma sarebbe contenuta nello stesso provvedimento di revoca dell’autorizzazione a trasmettere sulla frequenza 89,900 Mhz, già concessa a RA.
3.1 Aderendo all’indirizzo giurisprudenziale secondo il quale in materia di comunicazione di avvio del procedimento amministrativo prevalgono canoni interpretativi di tipo sostanzialistico e teleologico, che escludono l’operatività meccanica e formale delle norme sulla partecipazione del privato al procedimento, ritiene il Collegio che la disposizione dell’art. 7 invocata si debba interpretare nel senso che la comunicazione è superflua - con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa - quando l'interessato sia venuto comunque a conoscenza di vicende che conducono all'apertura di un procedimento con effetti lesivi nei suoi confronti.
Sicché, poiché l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento amministrativo è strumentale ad esigenze di conoscenza effettiva e, conseguentemente, di partecipazione all'azione amministrativa da parte del cittadino nella cui sfera giuridica l’atto conclusivo è destinato ad incidere - in modo che egli sia in grado di influire sul contenuto del provvedimento – l’omissione di tale formalità, ove pure ritenuta sussistente, non vizia il procedimento tutte le volte in cui la conoscenza sia comunque intervenuta, sì da ritenere già raggiunto in concreto lo scopo cui siffatta comunicazione tende (Cons. Stato, Sez. IV, 17 settembre 2012, 4925).
3.2 Sotto connesso profilo, tenuto altresì conto che nella specie si trattava dell’adozione di un atto vincolato, va del pari richiamato il consolidato insegnamento della giurisprudenza secondo cui il preavviso procedimentale non occorre quando emerga in giudizio che il provvedimento conclusivo non sarebbe stato diverso nei suoi contenuti anche in caso di comunicazione di avvio del procedimento stesso (Cons Stato., sez. IV, 14 giugno 2005, n. 3124).
Detta impostazione è confortata dalla lettera del comma 2 dell’art. 21 octies, legge n. 241 del 1990, ove specificamente riferita alla violazione procedimentale dell’articolo 7, avendo la novella legislativa previsto che l’amministrazione può dimostrare in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, e superare la censura di carattere formale.
4. Infine, va disatteso anche il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta la mancata applicazione della sentenza n. 2061/2006 del Tar Lazio, passata in giudicato, che statuiva di dare seguito all’istanza di autorizzazione presentata dalla ricorrente, per sostenere il proprio titolo al rilascio della medesima.
In proposito si osserva che, contrariamente alla prospettazione di parte ricorrente, il giudicato amministrativo riguardava il solo obbligo dell’amministrazione di “dare seguito all’istanza di autorizzazione”, vale a dire di concludere il procedimento iniziato con l’istanza medesima pronunciandosi su di essa, senza creare alcuna legittimazione in capo alla società in merito all’utilizzo di frequenze, che pertanto ben potevano essere negate nell’esercizio del potere discrezionale dell’amministrazione, tenuta ad una corretta e compatibile gestione dello spazio radioelettrico.
5. Per le ragioni esaminate il ricorso è infondato e va respinto.
Al rigetto del ricorso introduttivo consegue la reiezione del ricorso per motivi aggiunti in quanto esso riproduce pedissequamente il primo atto.
6. In ragione della obiettiva difficoltà della materia, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, lo respinge. Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Giulia Ferrari, Presidente FF
Rosa Perna, Consigliere, Estensore
Ivo Correale, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/06/2015
IL SEGRETARIO