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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 29/05/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 1792/2020
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 28.5.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliato in Reggio Parte_1 C.F._1
Calabria, alla Via Sant'Anna II Tronco, n. 18/I, presso lo studio dell'Avv.
ACCARDO MARGHERITA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
IN PERSONA DEL PRESIDENTE L.R.P.T. ( ), rappresentato e CP_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. CAPURSO PIETRO giusta procura generale alle liti ed elettivamente domiciliato presso l'agenzia locale di Locri in Via Matteotti n. 48; CP_1
resistente
OGGETTO: Ripetizione di indebito.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso che l' con missiva del 29.6.19 gli ha comunicato l'accoglimento della domanda di CP_1
DS agricola relativa all'anno 2018, che ha liquidato in € 1.271,66; dedotto che su tale somma sono state eseguite trattenute per € 694,90, dei quali € 357,91 per “risc. e reintr. cred prest. da recuperare”; lamentato che fosse incomprensibile il motivo del presunto indebito;
contestato il pagamento della somma oggetto di recupero;
dedotto che l'indennità di disoccupazione anche se corrisposta in unica soluzione, copre come sostegno al reddito un arco di tempo di sei mesi e che l'importo di € 1.966,56 deve intendersi frazionato in tale misura e quindi pari ad € 329,26 mensili e che conseguentemente si tratti di somma non pignorabile, sequestrabile o assoggettabile a compensazioni di sorta ex art. 545 c.p.c.; concludeva chiedendo di “accertare e dichiarare l'illegittimità della trattenuta eseguita dall' meglio descritta in CP_1
narrativa; per l'effetto, condannare l alla restituzione della somma di € 357,91 CP_1
ingiustamente trattenuta, con interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo”, con vittoria di spese.
Si costituiva tardivamente in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_1
infondato in fatto e in diritto.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita mediante le produzioni documentali offerte dalle parti, a seguito dell'udienza del 28.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, veniva adottata la sentenza che segue
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Preliminarmente si evidenzia che vertendosi in materia di accertamento negativo dell'indebito, in particolare, previdenziale e assistenziale, la Cassazione a Sezioni
Unite è intervenuta ad affermare che “in tema di indebito previdenziale, nel giudizio instaurato in qualità di attore dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (Cass Sez. Un.
18046/2010).
Il ricorrente, tuttavia, pretenderebbe di ottenere un accertamento negativo del proprio obbligo restitutivo mediante contestazioni oltremodo generiche relative alla carenza di specificità del provvedimento di indebito adottato dall'istituto e alla mancanza di prova relativamente all'effettivo pagamento della prestazione.
In primo luogo, si ritiene che, nonostante la costituzione tardiva da parte dell'istituto, siano senz'altro ammissibili le deduzioni dalla stessa operate in merito alle ragioni poste a fondamento del provvedimento di indebito, in quanto mere difese volte a contestare la domanda avversaria. Per gli stessi motivi, si ritiene che sia senz'altro acquisibile ex art. 421 c.p.c. la documentazione allegata a sostegno di tali deduzioni, rispetto alle quali peraltro la parte ricorrente, pur eccependo la tardività della costituzione dell con tutte le conseguenze di legge, ha espletato proprie difese CP_1
nel merito.
Nel caso di specie l' costituendosi in giudizio, ha ampiamente esposto le ragioni CP_1
giustificative della trattenuta operata sulla liquidazione dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2018 da rinvenirsi, in particolare, nel recupero di somme elargite a titolo di indennità di disoccupazione e divenute indebite a seguito di cancellazione del ricorrente dall'elenco dei braccianti agricoli per diverse annualità.
In particolare, risulta dall'esame degli atti depositati dall' che con il verbale CP_1
ispettivo prot. n. 6700.05/01/2016.0001398 il rapporto lavorativo intrattenuto dal ricorrente con l'azienda agricola Carbone Sebastiano nell'anno 2011 è stato oggetto di disconoscimento. Risulta altrettanto provato, mediante produzione della posizione
ARLA del ricorrente, che le giornate di lavoro agricolo originariamente riconosciute in suo favore per gli anni 2011, 2013 e 2014 sono state successivamente cancellate.
L' ha inoltre prodotto in giudizio una propria comunicazione indirizzata al CP_1
CP_ ricorrente e al patronato che lo assisteva, la cui ricezione non è stata in alcun modo contestata dal ricorrente medesimo, nella quale si dava atto che la domanda n. 2015658400938, relativa all'anno 2014, a seguito di riesame del 25.3.2019, era stata respinta, in mancanza di iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli.
D'altronde l'ente ha fornito anche prova del pagamento (anche in questo caso la produzione è ammissibile, in quanto il pagamento della prestazione costituisce una mera difesa) dell'indennità di disoccupazione agricola tanto per l'anno 2011, tanto per l'anno 2014, mediante la produzione dei relativi estratti del “cassetto previdenziale del cittadino”. La produzione dell'ente è senz'altro sufficiente a ritenere provato il pagamento, in quanto non ricorre nel caso di specie la necessità di produrre, a fini probatori, un atto quietanzato dal creditore. Come chiarito dalla
Suprema Corte, l'esercizio del diritto di provare l'avvenuto pagamento “…non può essere impedito dall'omesso rilascio della quietanza (cfr., Cass. 6 giugno 1973, n.
1630), Quanto alla idoneità della prova offerta, essa è rimessa alla valutazione del giudice di merito, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., mentre il controllo del giudice di legittimità in ordine al convincimento della rilevanza probatoria degli elementi considerati può riguardare solo la congruità della motivazione e il rispetto dei principi di diritto che regolano la prova (cfr. Cass. 25 marzo 2003, n. 4373; 1 settembre 2003, n. 12747) (…)Parimenti, la mancata produzione della quietanza non equivale a prova dell'inadempimento, perché la circostanza che il debitore il quale effettui il pagamento abbia diritto al rilascio della quietanza (art. 1199 c.c.) non esclude che il pagamento possa essere provato con mezzi diversi da essa, onde è inesatto l'assunto secondo cui l'art. 1199 c.c. attribuirebbe efficacia liberatoria soltanto alla quietanza di pagamento, attestando invece la norma citata soltanto il valore probatorio di essa..” (Cass. Sez. L. 10073/2007).
La documentazione prodotta in giudizio e su richiamata, seppur non integrante piena prova del pagamento, in quanto proveniente dallo stesso istituto, è senz'altro idonea a costituire una presunzione, discendente anche dalla qualità di ente pubblico dell'ente erogatore, che provvede alla predisposizione di siffatti documenti attraverso procedure standardizzate che implicano la verifica automatica dei pagamenti;
presunzione rispetto alla quale il creditore è onerato di sollevare una contestazione specifica dell'avvenuto pagamento, non limitata, come invece è avvenuto nel caso di specie, alla generica deduzione secondo cui controparte non avrebbe fornito detta prova.
La produzione di documentazione che indica analiticamente la data del pagamento, il titolo dello stesso, l'importo erogato, nonché l'ufficio pagatore comporta dunque l'insorgenza in capo alla parte ricorrente dell'onere di prendere posizione specifica e contestare, negandolo espressamente, il fatto storico di avere ricevuto le somme indicate in detta documentazione;
onere non assolto nel presente giudizio.
L'ente ha dunque ampiamente giustificato le ragioni della trattenuta operata.
Le circostanze dedotte dall'istituto non sono state in alcun modo contestate dal ricorrente nel presente giudizio, nulla è stato dedotto, eccepito o prodotto, né tantomeno la parte ha dedotto o provato di aver proposto ricorso amministrativo o giudiziale avverso il disconoscimento o chiesto nel presente giudizio di provare l'effettiva sussistenza del rapporto lavorativo per gli anni in contestazione.
Da quanto sopra consegue dunque l'infondatezza di ogni doglianza in merito alla pretesa genericità dell'indebito contestato.
È altresì infondata ogni doglianza relativa alla pretesa non tangibilità dell'indennità di disoccupazione. A tal proposito si rammenta (v. Cass. n. 206/2016) che, come è noto, in tema di indebito previdenziale, l' salvo il diritto di avvalersi della (autonoma) CP_1
azione di ripetizione di cui all'art 2033 cod. civ. tramite gli strumenti apprestati dall'ordinamento, ben può in ogni caso recuperare gli indebiti e le omissioni contributive anche mediante trattenute sulla pensione, in via di compensazione
(ovvero su altre prestazioni previdenziali quali l'indennità di disoccupazione) - col duplice limite che la somma oggetto di cessione, sequestro, pignoramento o trattenuta non superi la misura di un quinto della pensione, assegno o indennità e che sia fatto, comunque, salvo il trattamento minimo di pensione e tale principio opera finanche con riguardo agli arretrati di pensione o indennità (in termini anche Cass. 5 giugno
2003 n. 9001) i quali possono dunque essere anch'essi oggetto di tale compensazione. La trattenuta operata dall' appare dunque legittima anche considerando che, CP_1
contrariamente a quanto dedotto sul punto dal ricorrente, dal momento che unica è la trattenuta operata sulla somma complessivamente versata, il calcolo volto a verificare il rispetto del limite del quinto deve essere necessariamente operato sull'intera somma, non sull'ipotetica somma mensile. 1966,56, 176,99
Pertanto, la somma di € 357,91 trattenuta sull'importo di € 1789,57 (ossia sottratte le somme trattenute a titolo di contributo di solidarietà, si veda al riguardo Cass.
3648/2019 “In caso di compensazione attuata dall' per propri crediti, ai sensi CP_1
dell'art. 69 della l. n. 153 del 1969, sugli importi pignorabili dei trattamenti pensionistici da erogare, il calcolo della quota pignorabile e dunque compensabile, pari ad un quinto, va effettuato al netto delle ritenute applicate a titolo fiscale”), rispetta il limite del quinto.
Allo stesso tempo sarebbe senz'altro rispettato anche il trattamento minimo di pensione per l'anno 2018 pari ad € 507,42 mensili in quanto la somma è stata erogata su 102 giornate e anche la trattenuta di € 357,91 deve essere ragguagliata a tali giornate.
Da quanto sopra consegue dunque l'integrale rigetto del ricorso.
2. Le spese di lite sono integralmente compensate, attesa la presenza di idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Locri, 29/05/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 1792/2020
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 28.5.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliato in Reggio Parte_1 C.F._1
Calabria, alla Via Sant'Anna II Tronco, n. 18/I, presso lo studio dell'Avv.
ACCARDO MARGHERITA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
IN PERSONA DEL PRESIDENTE L.R.P.T. ( ), rappresentato e CP_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. CAPURSO PIETRO giusta procura generale alle liti ed elettivamente domiciliato presso l'agenzia locale di Locri in Via Matteotti n. 48; CP_1
resistente
OGGETTO: Ripetizione di indebito.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso che l' con missiva del 29.6.19 gli ha comunicato l'accoglimento della domanda di CP_1
DS agricola relativa all'anno 2018, che ha liquidato in € 1.271,66; dedotto che su tale somma sono state eseguite trattenute per € 694,90, dei quali € 357,91 per “risc. e reintr. cred prest. da recuperare”; lamentato che fosse incomprensibile il motivo del presunto indebito;
contestato il pagamento della somma oggetto di recupero;
dedotto che l'indennità di disoccupazione anche se corrisposta in unica soluzione, copre come sostegno al reddito un arco di tempo di sei mesi e che l'importo di € 1.966,56 deve intendersi frazionato in tale misura e quindi pari ad € 329,26 mensili e che conseguentemente si tratti di somma non pignorabile, sequestrabile o assoggettabile a compensazioni di sorta ex art. 545 c.p.c.; concludeva chiedendo di “accertare e dichiarare l'illegittimità della trattenuta eseguita dall' meglio descritta in CP_1
narrativa; per l'effetto, condannare l alla restituzione della somma di € 357,91 CP_1
ingiustamente trattenuta, con interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo”, con vittoria di spese.
Si costituiva tardivamente in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_1
infondato in fatto e in diritto.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita mediante le produzioni documentali offerte dalle parti, a seguito dell'udienza del 28.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, veniva adottata la sentenza che segue
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Preliminarmente si evidenzia che vertendosi in materia di accertamento negativo dell'indebito, in particolare, previdenziale e assistenziale, la Cassazione a Sezioni
Unite è intervenuta ad affermare che “in tema di indebito previdenziale, nel giudizio instaurato in qualità di attore dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (Cass Sez. Un.
18046/2010).
Il ricorrente, tuttavia, pretenderebbe di ottenere un accertamento negativo del proprio obbligo restitutivo mediante contestazioni oltremodo generiche relative alla carenza di specificità del provvedimento di indebito adottato dall'istituto e alla mancanza di prova relativamente all'effettivo pagamento della prestazione.
In primo luogo, si ritiene che, nonostante la costituzione tardiva da parte dell'istituto, siano senz'altro ammissibili le deduzioni dalla stessa operate in merito alle ragioni poste a fondamento del provvedimento di indebito, in quanto mere difese volte a contestare la domanda avversaria. Per gli stessi motivi, si ritiene che sia senz'altro acquisibile ex art. 421 c.p.c. la documentazione allegata a sostegno di tali deduzioni, rispetto alle quali peraltro la parte ricorrente, pur eccependo la tardività della costituzione dell con tutte le conseguenze di legge, ha espletato proprie difese CP_1
nel merito.
Nel caso di specie l' costituendosi in giudizio, ha ampiamente esposto le ragioni CP_1
giustificative della trattenuta operata sulla liquidazione dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2018 da rinvenirsi, in particolare, nel recupero di somme elargite a titolo di indennità di disoccupazione e divenute indebite a seguito di cancellazione del ricorrente dall'elenco dei braccianti agricoli per diverse annualità.
In particolare, risulta dall'esame degli atti depositati dall' che con il verbale CP_1
ispettivo prot. n. 6700.05/01/2016.0001398 il rapporto lavorativo intrattenuto dal ricorrente con l'azienda agricola Carbone Sebastiano nell'anno 2011 è stato oggetto di disconoscimento. Risulta altrettanto provato, mediante produzione della posizione
ARLA del ricorrente, che le giornate di lavoro agricolo originariamente riconosciute in suo favore per gli anni 2011, 2013 e 2014 sono state successivamente cancellate.
L' ha inoltre prodotto in giudizio una propria comunicazione indirizzata al CP_1
CP_ ricorrente e al patronato che lo assisteva, la cui ricezione non è stata in alcun modo contestata dal ricorrente medesimo, nella quale si dava atto che la domanda n. 2015658400938, relativa all'anno 2014, a seguito di riesame del 25.3.2019, era stata respinta, in mancanza di iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli.
D'altronde l'ente ha fornito anche prova del pagamento (anche in questo caso la produzione è ammissibile, in quanto il pagamento della prestazione costituisce una mera difesa) dell'indennità di disoccupazione agricola tanto per l'anno 2011, tanto per l'anno 2014, mediante la produzione dei relativi estratti del “cassetto previdenziale del cittadino”. La produzione dell'ente è senz'altro sufficiente a ritenere provato il pagamento, in quanto non ricorre nel caso di specie la necessità di produrre, a fini probatori, un atto quietanzato dal creditore. Come chiarito dalla
Suprema Corte, l'esercizio del diritto di provare l'avvenuto pagamento “…non può essere impedito dall'omesso rilascio della quietanza (cfr., Cass. 6 giugno 1973, n.
1630), Quanto alla idoneità della prova offerta, essa è rimessa alla valutazione del giudice di merito, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., mentre il controllo del giudice di legittimità in ordine al convincimento della rilevanza probatoria degli elementi considerati può riguardare solo la congruità della motivazione e il rispetto dei principi di diritto che regolano la prova (cfr. Cass. 25 marzo 2003, n. 4373; 1 settembre 2003, n. 12747) (…)Parimenti, la mancata produzione della quietanza non equivale a prova dell'inadempimento, perché la circostanza che il debitore il quale effettui il pagamento abbia diritto al rilascio della quietanza (art. 1199 c.c.) non esclude che il pagamento possa essere provato con mezzi diversi da essa, onde è inesatto l'assunto secondo cui l'art. 1199 c.c. attribuirebbe efficacia liberatoria soltanto alla quietanza di pagamento, attestando invece la norma citata soltanto il valore probatorio di essa..” (Cass. Sez. L. 10073/2007).
La documentazione prodotta in giudizio e su richiamata, seppur non integrante piena prova del pagamento, in quanto proveniente dallo stesso istituto, è senz'altro idonea a costituire una presunzione, discendente anche dalla qualità di ente pubblico dell'ente erogatore, che provvede alla predisposizione di siffatti documenti attraverso procedure standardizzate che implicano la verifica automatica dei pagamenti;
presunzione rispetto alla quale il creditore è onerato di sollevare una contestazione specifica dell'avvenuto pagamento, non limitata, come invece è avvenuto nel caso di specie, alla generica deduzione secondo cui controparte non avrebbe fornito detta prova.
La produzione di documentazione che indica analiticamente la data del pagamento, il titolo dello stesso, l'importo erogato, nonché l'ufficio pagatore comporta dunque l'insorgenza in capo alla parte ricorrente dell'onere di prendere posizione specifica e contestare, negandolo espressamente, il fatto storico di avere ricevuto le somme indicate in detta documentazione;
onere non assolto nel presente giudizio.
L'ente ha dunque ampiamente giustificato le ragioni della trattenuta operata.
Le circostanze dedotte dall'istituto non sono state in alcun modo contestate dal ricorrente nel presente giudizio, nulla è stato dedotto, eccepito o prodotto, né tantomeno la parte ha dedotto o provato di aver proposto ricorso amministrativo o giudiziale avverso il disconoscimento o chiesto nel presente giudizio di provare l'effettiva sussistenza del rapporto lavorativo per gli anni in contestazione.
Da quanto sopra consegue dunque l'infondatezza di ogni doglianza in merito alla pretesa genericità dell'indebito contestato.
È altresì infondata ogni doglianza relativa alla pretesa non tangibilità dell'indennità di disoccupazione. A tal proposito si rammenta (v. Cass. n. 206/2016) che, come è noto, in tema di indebito previdenziale, l' salvo il diritto di avvalersi della (autonoma) CP_1
azione di ripetizione di cui all'art 2033 cod. civ. tramite gli strumenti apprestati dall'ordinamento, ben può in ogni caso recuperare gli indebiti e le omissioni contributive anche mediante trattenute sulla pensione, in via di compensazione
(ovvero su altre prestazioni previdenziali quali l'indennità di disoccupazione) - col duplice limite che la somma oggetto di cessione, sequestro, pignoramento o trattenuta non superi la misura di un quinto della pensione, assegno o indennità e che sia fatto, comunque, salvo il trattamento minimo di pensione e tale principio opera finanche con riguardo agli arretrati di pensione o indennità (in termini anche Cass. 5 giugno
2003 n. 9001) i quali possono dunque essere anch'essi oggetto di tale compensazione. La trattenuta operata dall' appare dunque legittima anche considerando che, CP_1
contrariamente a quanto dedotto sul punto dal ricorrente, dal momento che unica è la trattenuta operata sulla somma complessivamente versata, il calcolo volto a verificare il rispetto del limite del quinto deve essere necessariamente operato sull'intera somma, non sull'ipotetica somma mensile. 1966,56, 176,99
Pertanto, la somma di € 357,91 trattenuta sull'importo di € 1789,57 (ossia sottratte le somme trattenute a titolo di contributo di solidarietà, si veda al riguardo Cass.
3648/2019 “In caso di compensazione attuata dall' per propri crediti, ai sensi CP_1
dell'art. 69 della l. n. 153 del 1969, sugli importi pignorabili dei trattamenti pensionistici da erogare, il calcolo della quota pignorabile e dunque compensabile, pari ad un quinto, va effettuato al netto delle ritenute applicate a titolo fiscale”), rispetta il limite del quinto.
Allo stesso tempo sarebbe senz'altro rispettato anche il trattamento minimo di pensione per l'anno 2018 pari ad € 507,42 mensili in quanto la somma è stata erogata su 102 giornate e anche la trattenuta di € 357,91 deve essere ragguagliata a tali giornate.
Da quanto sopra consegue dunque l'integrale rigetto del ricorso.
2. Le spese di lite sono integralmente compensate, attesa la presenza di idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Locri, 29/05/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi