Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 27/03/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n° 906/2017
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile
___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 906/2017
TRA
(C.F. ) – Avv. Alessandro Parte_1 C.F._1
Pruiti Ciarello
attore
E
(C.F. ) – Avv. Antonino Ravidà Controparte_1 P.IVA_1
convenuta
E
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
convenuto
Conclusioni di merito di parte attrice:
“ritenere e dichiarare che l'incidente de quo si è verificato per fatto e colpa esclusiva del conducente della Renault Twingo trg. BZ937NL, sig. CP_2
e che le lesioni riportate dal sig. sono
[...] Parte_1
conseguenza diretta del sinistro per cui è causa.
Conseguentemente, condannare in solido il sig. proprietario e Controparte_2 conducente dell'autovettura Renault Twingo trg. BZ937NL nonché la
in persona del legale rappresentante p.t., che Controparte_3 assicurava l'autovettura Renault al momento del sinistro, al risarcimento dei
1
interessi dall'evento dannoso e la rivalutazione sino alla liquidazione, detratto
l'importo di euro 46.500,00 già fatto pervenire dalla compagnia di assicurazione
e pertanto, condannare i convenuti in solido al pagamento Controparte_3
della ulteriore somma di euro 253.500,00 oltre interessi e rivalutazione, ovvero nella maggiore o minore somma risultante dalla CTU medico legale.
Condannare in solido i convenuti al pagamento di spese competenze ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA, come per legge, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi.”
Conclusioni di merito di parte convenuta:
“Si insiste per il rigetto delle domande, con il favore delle spese.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, chiedeva la Parte_1 condanna dei convenuti al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti il 18/05/2014, allorchè, mentre a bordo del proprio motociclo tg DD96158, percorreva la Via Trazzera
Marina nel Comune di Capo D'Orlando (ME), a velocità moderata e nella propria mezzeria, veniva investito dall'autovettura Renault Twingo tg BZ937NL, di proprietà e condotta da proveniente da dietro ad alta velocità, danneggiando il Controparte_2 mezzo e procurandosi gravi lesioni personali. Il conducente dell'autovettura, come accertato nei successivi procedimenti penali (sentenze Trib. Patti 615/2014 e 912/2016), era altresì risultato in stato d'ebbrezza, con un tasso alcolemico (misurato circa un'ora e mezza dopo) pari a 3,81 g/l. si costituiva eccependo l'inoperatività della polizza in ragione dello CP_1 stato di ebbrezza del conducente ed il concorso colposo del danneggiato nella causazione dei danni (da presumersi ex art. 2054 c.c.), contestando le voci di danno ed il quantum debeatur allegati dall'attore e chiedendo il rigetto delle domande, ovvero la riduzione di quanto preteso nei limiti del provato.
regolarmente citato, restava contumace. Controparte_2
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
La domanda è fondata nei limiti di cui infra.
La responsabilità del sinistro è stata accertata dalla sentenza penale 912/2016, che ha puntualmente ricostruito la dinamica dei fatti, conforme a quella descritta in questa
2 sede dall'attore ed altresì confermata sia dalla documentazione in atti, sia dalla prova per testi del verbalizzante , intervenuto sul posto e che, assieme Testimone_1 all'appuntato , ha proceduto all'arresto del datosi alla fuga Testimone_2 CP_2 nell'immediatezza del fatto.
In tema di sinistri stradali, l'art. 2054 c.c. pone una presunzione relativa di concorso di responsabilità in egual misura fra i conducenti dei veicoli, suscettibile di prova contraria;
quest'ultima può consistere sia nell'addebitabilità della responsabilità soltanto ad uno o alcuni fra i conducenti, sia in una graduazione della stessa in misura diversa, sulla base del grado di colpa di ciascuno.
Va inoltre tenuto presente che l'art. 1227 c.c. esclude, in generale, la risarcibilità di quei danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.
L'art. 140 D.lgs.285/1992 (Codice della Strada) pone come “principio informatore della circolazione” quello per cui “gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale”.
L'art. 141 C.d.S. stabilisce, più specificamente, che “è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente
l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.”
L'art. 149 C.d.S. prevede, infine, che “durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono”; quest'ultima disposizione pone, in definitiva, una presunzione di responsabilità diversa
3 rispetto a quella generale dell'art. 2054 c.c., giacché il veicolo che collide da dietro non ha evidentemente tenuto la predetta distanza di sicurezza.
Stante l'avvenuto tamponamento, ed in considerazione dell'alta velocità del veicolo investitore (oltre che della condizione di ubriachezza del conducente, che non ne aveva perciò il controllo), risulta dunque escluso qualsiasi contributo causale o concorso colposo del danneggiato nel verificarsi dell'evento o nella causazione del danno, mentre palesemente infondata appare l'eccezione di inoperatività della copertura assicurativa per guida in stato d'ebbrezza, del tutto non prevista dalla normativa in punto di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile da circolazione di autoveicoli.
Per quel che attiene alla liquidazione del danno biologico, la problematica del suo risarcimento, ricollegata dalla sentenza della Corte Costituzionale n° 184/1986 alla lesione del diritto costituzionale alla salute sancito dall'art. 32 Cost., ha subito una lunga evoluzione giurisprudenziale, che ha infine condotto la Corte di Cassazione, con le sentenze n° 8827/2003 e 8828/2003, a definirlo espressamente come danno non patrimoniale.
Tale ricostruzione dogmatica muove di pari passo con il superamento della tradizionale lettura restrittiva dell'art. 2059 c.c., e giunge ad affermare che sono risarcibili ai sensi della predetta norma, oltre al danno morale ed al danno non patrimoniale nei casi espressamente previsti dalla legge, anche tutti i danni non patrimoniali che conseguono ad una lesione di diritti costituzionalmente garantiti, ivi compresi il danno biologico ed i pregiudizi di carattere esistenziale subiti dalla vittima.
Sul piano della struttura dell'illecito, ciò che caratterizza l'art. 2059 c.c., e lo differenzia dall'art. 2043 c.c., è il requisito della tipicità del danno non patrimoniale, contrapposta all'atipicità dell'illecito aquiliano;
tuttavia, nella nuova lettura della disposizione i “casi previsti dalla legge” comprendono anche le lesioni dei valori della persona costituzionalmente garantiti, dovendosi fare riferimento, ai fini della individuazione dei danni risarcibili, anche all'art. 2 Cost., che riconosce e tutela i diritti inviolabili dell'uomo.
Agli interessi sanciti dalla Carta costituzionale, proprio perché inviolabili, non può essere negata la tutela minima, ovvero quella risarcitoria, e sulla base di questa lettura costituzionalmente orientata la tipizzazione prevista dall'art. 2059 c.c. va intesa come un rinvio anche alla Legge fondamentale, oltre che a quella ordinaria.
Con le menzionate pronunce, pertanto, è stato razionalizzato il sistema risarcitorio, riconducendo tutti i danni di tipo non patrimoniale nell'alveo dell'art. 2059 c.c., cui non
4 viene riconosciuta più una funzione meramente sanzionatoria, come veniva intesa dalla dottrina tradizionale.
L'innovativo sistema risarcitorio in materia di danno non patrimoniale introdotto con le menzionate sentenze della Cassazione ha ricevuto, poi, l'avallo della Corte
Costituzionale, che con la sentenza n° 233/2003, ha dichiarato infondata la questione di costituzionalità dell'art. 2059 c.c. nella parte in cui non consentirebbe il risarcimento dei danni non patrimoniali al di fuori delle ipotesi di reato, proprio sul presupposto che può dirsi ormai superata la tradizionale affermazione secondo la quale il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. si identificherebbe con il cosiddetto danno morale subiettivo.
La successiva, fondamentale sentenza Cass. S.U. 26972/2008 ha poi unificato le varie categorie di danni non patrimoniali rientranti nell'alveo dell'art. 2059 c.c., specificando che “in tal senso, e cioè come mera sintesi descrittiva, vanno intese le distinte denominazioni (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale) adottate dalle sentenze gemelle del 2003 e recepite dalla sentenza n° 233/2003 della Corte Costituzionale”, anche al fine di evitare che la lettura costituzionalmente orientata della norma in esame divenisse occasione per incrementare le poste di danno.
La pronuncia in esame ha fissato i criteri per enucleare i danni risarcibili, giungendo alla conclusione che “il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima, e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile”.
Il sistema così delineato è stato altresì dotato del necessario grado di flessibilità, dal momento che “entrambi i requisiti devono essere accertati dal giudice secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico”, e costituiscono perciò una c.d. clausola aperta.
La giurisprudenza di legittimità si è inoltre pronunciata in favore di una personalizzazione della tutela risarcitoria, che, ben potendo partire dall'accertamento medico-legale e dall'utilizzo delle tabelle per la liquidazione del danno biologico, abbia come scopo quello di dare ristoro a tutte le componenti di danno non patrimoniale che superino il triplice vaglio selettivo di rilevanza costituzionale dell'interesse, gravità della lesione e serietà del danno.
Il giudice, avvalendosi del c.d. sistema tabellare, dovrà procedere ad un'adeguata personalizzazione nel liquidare il danno non patrimoniale, tenendo conto di ogni possibile profilo, ivi incluso il danno morale. La Suprema Corte, nell'evidenziare che “la misura
5 standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerunque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento”
(Cass. 23469/2018), ha precisato che “costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del c.d. "danno esistenziale", appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost., mentre non costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute”; ciò in quanto “il danno biologico, rappresentato dall'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, è pregiudizio ontologicamente diverso dal cd. danno morale soggettivo, inteso come sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute;
esso, ordinariamente liquidato con il metodo c.d. tabellare in relazione a un "barème" medico legale che esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona, può essere incrementato in via di "personalizzazione" in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute”
(Cass. 27482/2018).
Si perviene pertanto ad un sistema risarcitorio che, mediante l'utilizzo di un metodo tabellare obiettivo e di un meccanismo di personalizzazione, consente di ponderare tutte le possibili voci di danno non patrimoniale, siano esse riferibili alla sfera interiore del danneggiato oppure a quella dinamico-relazionale.
Danno biologico, esistenziale, psicologico o altri similari, anche se distintamente invocati, non costituiscono perciò autonome voci di danno, ma mere sintesi descrittive dell'esplicazione di un danno unitario.
Al fine di garantire l'uniformità dei criteri di liquidazione del danno alla salute, la quantificazione monetaria del danno biologico è stata infine agganciata al parametro oggettivo rappresentato dalle Tabelle del Tribunale di Milano.
6 La scelta è stata consacrata dalla sentenza Corte di Cassazione n° 12464/2012, che ha richiamato la “vocazione nazionale” su base statistica delle tabelle milanesi e ne ha fatto discendere la conformità del loro utilizzo al criterio equitativo, in precedenza variamente inteso: tale orientamento, allo stato, può essere considerato ius receptum (cfr.
Cass. 17018/2018, secondo cui “In materia di danno non patrimoniale, i parametri delle
"Tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti. Ne consegue
l'incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri tratti dalle "Tabelle" di Milano consenta di pervenire”, e Cass. 8532/2020, che afferma che “Le tabelle per la liquidazione del danno alla persona predisposte dal Tribunale di Milano sono munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c.”).
Le predette tabelle devono perciò essere applicate al caso di specie, secondo la versione ultima pubblicata nel 2024.
Vero è che l'art. 138 D.Lgs. 209/2005, come novellato dall'art. 1 comma 17 L.
124/2017, ha previsto la “predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica:
a) delle menomazioni all'integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti;
b) del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso”, e che tale disposizione è stata recentemente attuata con il D.P.R. 12/2025, in vigore dal
05/03/2025; tuttavia l'art. 5 di tale decreto ha espressamente stabilito che “Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore”, dovendosi perciò continuare ad applicare, per i sinistri antecedenti, il regime previgente.
La ctu espletata in corso di giudizio, congruamente e logicamente motivata, ha accertato che, in occasione del sinistro, l'attore ha riportato “Esiti di frattura complessa scomposta - esposta di tibia e Perone di sinistra. Frattura malleolo tibiale mediale sn..
Esiti cicatriziali di grado lieve”, e che “La dinamica dell'incidente e la violenza dell'urto sono perfettamente compatibili con le lesioni che il ricorrente riportò nell'incidente”.
In ordine alle conseguenze, “Il grave trauma alla gamba sinistra ha provocato insufficienza vascolare cronica del circolo venoso profondo con conseguente edema
7 all'arto e dismetria rispetto a quello controlaterale. Ha inoltre ridotto la forza e diminuiti
i movimenti escursionali della tibio- tarsica di un quarto. La cicatrice residuale comporta un lieve danno estetico”. Inoltre, “Considerazione a parte merita il danno psichico conseguente all'evento traumatico. A tal riguardo c'è da dire che esiste nel periziato una condizione di “malessere” strettamente correlato al grave incidente stradale il cui quadro umorale configura un disagio emozionale”.
Per tali ragioni, “Le affezioni di cui sopra sono tutte casualmente ascrivibili al trauma patito e sono tali da configurare un danno biologico valutabile nella misura complessiva del 16% (sedici per cento). L'inabilità temporanea assoluta è da valutarsi in giorni 120 (centoventi al 100%). L'inabilità temporanea parziale al 75%
(settantacinque per cento) in giorni 30 (trenta). L'inabilità temporanea parziale al 50%
(cinquanta per cento) in giorni 50 (cinquanta). L'inabilità temporanea parziale al 25%
(venticinque per cento) in giorni 70 (settanta)”.
All'attore, che al momento del sinistro aveva 38 anni, va perciò liquidato l'importo complessivo di € 78.608,00, considerato che la percentuale di invalidità del 16% ha già tenuto conto anche del danno psichico.
In ragione della natura risarcitoria del debito, che va qualificato come debito di valore, la cifra così quantificata dovrà essere maggiorata della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dalla data del fatto – che può essere individuata nel 18/05/2014, data del sinistro – fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Sul medesimo importo spetteranno inoltre gli interessi compensativi al tasso legale, come modalità di liquidazione del danno da lucro cessante derivante dal ritardato pagamento della somma dovuta.
Secondo la Suprema Corte, invero, “gli interessi per il ritardo nel pagamento della somma dovuta costituiscono una componente implicita nella domanda risarcitoria e, come tali, non solo spettano di pieno diritto al danneggiato, anche in assenza di un'espressa richiesta, ma sono dovuti anche in mancanza di una prova rigorosa del mancato guadagno” (Cass. 10825/2007; conforme Cass. 10193/2010); la natura risarcitoria correlata alla mancata disponibilità della somma di denaro li differenzia perciò dalla rivalutazione monetaria, che assolve invece ad una funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso.
Al fine di evitare indebiti effetti locupletativi (che deriverebbero dall'essere la somma già rivalutata), ed in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema Corte (cfr.
Cass. S.U. 1712/1995; Cass. 492/2001), tali interessi devono essere computati
8 sull'importo complessivo devalutato alla data del fatto (18/05/2014) e via via rivalutato anno per anno, secondo gli indici ISTAT sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, e detratto l'acconto alla data del medesimo (€ 46.500,00 in data
14/11/2016), fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi.
Da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno inoltre dovuti gli interessi corrispettivi ex art. 1282 c.c., sempre al tasso legale, sulla somma così determinata, fino all'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore di parte attrice ed a carico dei convenuti in solido, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M.
55/2014, in € 2.500,00 per la fase di studio, € 1.500,00 per la fase introduttiva, € 4.000,00 per la fase di trattazione ed € 3.000,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di €
11.000,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15% ed anticipazioni per € 786,00, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Le spese di ctu, come già liquidate per anticipazione, vanno definitivamente poste a carico dei convenuti in solido.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 906/2017 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) dichiara l'obbligo dei convenuti in solido corrispondere all'attore la somma di €
78.608,00 a titolo di risarcimento dei danni;
2) per l'effetto, condanna i convenuti in solido a corrispondere all'attore la somma così determinata:
a. l'importo di € 78.608,00 va devalutato alla data del 18/05/2014 e via via annualmente rivalutato fino alla data del 14/11/2016 secondo gli indici
ISTAT sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, oltre interessi compensativi al tasso legale;
b. a tale ultima data va detratto l'acconto di € 46.500,00 e la somma così ottenuta va ulteriormente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi compensativi al tasso legale fino al soddisfo;
3) condanna i convenuti in solido alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'attore, che liquida in complessivi € 11.000,00 per compensi ed € 786,00 per
9 anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
4) pone le spese di ctu, come già liquidate per anticipazione, definitivamente a carico dei convenuti in solido.
Patti, 27/03/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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