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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 18/06/2025, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6915/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ER OT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 6915/2023, pendente tra
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CO CA EN
e
Controparte_1
(C.F. ), in persona del
[...] P.IVA_1 CP_2 della , rappresentato e difeso dall' Avv. Roberto De Controparte_3
Martino resistente
OGGETTO: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente – altre CP_1 ipotesi
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. ritualmente depositato e notificato il sig. Parte_1
– premesso di lavorare dal 01.05.2013 a tutt'oggi presso la
[...] Parte_2 con mansioni di autista di mezzi addetto al trasporto pubblico di linea –
[...] operatore d'esercizio (avendo in precedenza lavorato per altre ditte con mansioni analoghe) – in data 7.4.2023 denunciava all' l'insorgere della seguente CP_1 tecnopatia: “ernia discale lombare con disturbi neurotrofici cronici agli arti inferiori”.
Con provvedimento del 16.07.2023, l' comunicava che: “gli accertamenti CP_1 effettuati per il riconoscimento della malattia professionale hanno evidenziato nelle lavorazioni svolte l'assenza dello specifico rischio di contrarre la malattia denunciata”; talchè, esperito infruttuosamente anche il ricorso amministrativo, l'istante adiva nei termini di legge il Tribunale del Lavoro di Tivoli chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “
1. accertare e dichiarare che il sig.
[...]
è affetto da patologia di origine professionale;
2. accertare e dichiarare Pt_1 che il signor , a causa della tecnopatia contratta, ha riportato Parte_1 postumi invalidanti in misura pari o superiori allo 06% a decorrere dal 07/04/2023
(data di denuncia M.P.) o dalla data ritenuta di giustizia dall'On.le Giudicante, e per l'effetto, condannare l' , in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento CP_1 dell'indennizzo in capitale per il danno biologico dovuto, il tutto oltre interessi legali
e rivalutazione monetaria;
3. condannare l' , in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e competenze di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo.”
Si costituiva in giudizio l' , asserendo che il lavoratore, nello svolgimento delle CP_1 proprie mansioni, era stato esposto ad un rischio per vibrazioni trasmesse al corpo intero di grado lieve e/o non significativo, come emergerebbe dal DVR (secondo cui
“… al fine di prevenire posture incongrue con conseguenti dolenzie muscolo- tendinee e rachialgie, le vetture sono dotate di sedile con altezza e inclinazione dello schienale regolabile, i sedili dispongono di un sistema di ammortizzazione idromeccanico e sono costituiti di materiale traspirante. I sedili vengono mantenuti e revisionati per mantenere e/o ripristinare le condizioni originarie di fabbrica….”) e da varie relazioni tecniche effettuate;
negava, pertanto, il nesso causale tra la patologia lamentata ed il lavoro svolto, chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita mediante la prova testi;
all'udienza del 1.10.2024 il sig.
, per parte EN, dichiarava: “Ho lavorato insieme al EN da CP_4 dieci anni all'azienda . Facciamo le stesse cose siamo entrambi autisti. Pt_2
EM e ED sono le marche dei mezzi. Le sospensioni sono a zero non esistono, i sedili con molle fuori, cartone e non sono ammortizzate e qualsiasi buca si sente lungo tutto il corpo. Da cinque anni non c'è stata manutenzione. I turni settimanali sono di 39 ore e stiamo sempre su questi mezzi. Abbiamo qualche minuto di pausa quando arriviamo al capolinea dipende dal traffico. Noi facciamo NA, TO bell Monca, San Basilio, Lunghezza giriamo quasi tutta la periferia;
quando c'è un pezzo asfaltato è un miracolo. Anche io ho le patologie del EN e ho una causa analoga in corso”. Veniva escusso anche il sig. il quale riferiva: “Ho lavorato insieme Testimone_1 al EN dal 2020 all'azienda Facciamo le stesse cose siamo Pt_2 entrambi autisti. EM e ED sono le marche dei mezzi. Le sospensioni sono mancanti, rumorosi, vecchi sedili inesistenti e duri quindi tutte le buche le senti sulla schiena e sulle braccia. La manutenzione è quasi zero viene fatto il minimo indispensabile. I turni sono di 7ore o 7 ore e 20. Abbiamo qualche minuto di pausa quando arriviamo al capolinea dipende dal traffico. Facciamo le stesse linee tutte zone periferiche con radici alberi, buche ecc. Non ho cause analoghe”.
All'esito della prova testimoniale il Giudice, reputato opportuno avvalersi di un consulente medico legale, nominava il Dott. , a cui era affidato Persona_1
l'incarico di accertare l'origine professionale della patologia lamentata dall'istante e, se del caso, l'entità del danno biologico derivatone.
Sulle conclusioni di cui agli atti, la causa veniva così decisa previo deposito di note ex art 127 ter c.p.c.
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Preliminarmente, giova rilevare che in materia di infortuni sul lavoro il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' CP_1 comprenda tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione del lavoro da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni (art. 2). Ai sensi dell'art. 3 l'assicurazione e' altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4, le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste nell'art.
1. Per le malattie professionali, in quanto nel titolo non siano stabilite disposizioni speciali, si applicano quelle concernenti gli infortuni.
Pertanto, ove la malattia professionale non sia tabellata, occorre fare riferimento alle disposizioni in materia di infortuni, le quali prevedono quali prestazioni dell'assicurazione una indennità giornaliera per l'inabilità temporanea o in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66). Per gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali verificatisi a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è corrisposto dal giorno successivo a quello di cessazione dell'inabilità temporanea assoluta ed è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
Nel caso in cui le menomazioni lamentate dal lavoratore non rientrino tra quelle comprese nelle tabelle allegate al Testo Unico n. 1124/1965, l'assicurato non può avvalersi di alcuna presunzione legale ma è tenuto a dimostrare in concreto l'eziologia professionale delle infermità lamentate, in termini di ragionevole certezza (ex multis Cass. Sent. n. 26041 del 17.10.2018).
Ebbene, i testi escussi hanno confermato sostanzialmente le mansioni descritte dal EN nell'atto introduttivo del giudizio le quali per continuità, durata e caratteristiche, devono considerarsi idonee a determinare l'insorgenza della patologia denunciata a carico del distretto traumatizzato.
Ed invero il Dott. , dopo aver esaminato la documentazione medica agli atti e Per_1 aver sottoposto il periziando a visita, ha riscontrato che la patologia da cui lo stesso è afflitto (“Discopatia protrusiva ed erniaria a livello lombare”), si pone in nesso causale con l'attività lavorativa svolta e che da essa è derivata una menomazione dell'integrità psico-fisica del 8%.
Nello specifico, come risulta dall'esame obiettivo, il rachide lombare: “….appariva apparentemente in asse, non contratto né dolente alla presso-percussione digitale con movimenti di flessione antero-posteriore, laterale e di inclinazione nei due lati del tronco globalmente ridotti ai gradi estremi e in assenza di segni clinici di sofferenza neurogena”.
Le risultanze dell'elaborato peritale, congrue ed esenti da vizi logici, possono essere fatte proprie da questo Giudice;
il riconoscimento della malattia professionale comporta il diritto del EN al pagamento dell'indennizzo in capitale da parte dell' , secondo le tabelle di cui al d.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo;
le spese di consulenza, già liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara che parte EN ha subito a causa della malattia professionale denunciata il 7.4.2023 un danno biologico nella misura del 8% e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere a suo favore l'indennizzo secondo le CP_1 previsioni di legge di cui al d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, oltre agli interessi legali dalla maturazione e fino al saldo;
- condanna l' al pagamento dei compensi di avvocato, che liquida in € CP_1
2.697,00 oltre spese generali, cpa e iva come per legge da distrarsi in favore dell'Avv. CO CA dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di consulenza definitivamente a carico dell' . CP_1
Tivoli, il 18.6.2025
Il giudice
ER OT
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ER OT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 6915/2023, pendente tra
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CO CA EN
e
Controparte_1
(C.F. ), in persona del
[...] P.IVA_1 CP_2 della , rappresentato e difeso dall' Avv. Roberto De Controparte_3
Martino resistente
OGGETTO: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente – altre CP_1 ipotesi
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. ritualmente depositato e notificato il sig. Parte_1
– premesso di lavorare dal 01.05.2013 a tutt'oggi presso la
[...] Parte_2 con mansioni di autista di mezzi addetto al trasporto pubblico di linea –
[...] operatore d'esercizio (avendo in precedenza lavorato per altre ditte con mansioni analoghe) – in data 7.4.2023 denunciava all' l'insorgere della seguente CP_1 tecnopatia: “ernia discale lombare con disturbi neurotrofici cronici agli arti inferiori”.
Con provvedimento del 16.07.2023, l' comunicava che: “gli accertamenti CP_1 effettuati per il riconoscimento della malattia professionale hanno evidenziato nelle lavorazioni svolte l'assenza dello specifico rischio di contrarre la malattia denunciata”; talchè, esperito infruttuosamente anche il ricorso amministrativo, l'istante adiva nei termini di legge il Tribunale del Lavoro di Tivoli chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “
1. accertare e dichiarare che il sig.
[...]
è affetto da patologia di origine professionale;
2. accertare e dichiarare Pt_1 che il signor , a causa della tecnopatia contratta, ha riportato Parte_1 postumi invalidanti in misura pari o superiori allo 06% a decorrere dal 07/04/2023
(data di denuncia M.P.) o dalla data ritenuta di giustizia dall'On.le Giudicante, e per l'effetto, condannare l' , in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento CP_1 dell'indennizzo in capitale per il danno biologico dovuto, il tutto oltre interessi legali
e rivalutazione monetaria;
3. condannare l' , in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e competenze di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo.”
Si costituiva in giudizio l' , asserendo che il lavoratore, nello svolgimento delle CP_1 proprie mansioni, era stato esposto ad un rischio per vibrazioni trasmesse al corpo intero di grado lieve e/o non significativo, come emergerebbe dal DVR (secondo cui
“… al fine di prevenire posture incongrue con conseguenti dolenzie muscolo- tendinee e rachialgie, le vetture sono dotate di sedile con altezza e inclinazione dello schienale regolabile, i sedili dispongono di un sistema di ammortizzazione idromeccanico e sono costituiti di materiale traspirante. I sedili vengono mantenuti e revisionati per mantenere e/o ripristinare le condizioni originarie di fabbrica….”) e da varie relazioni tecniche effettuate;
negava, pertanto, il nesso causale tra la patologia lamentata ed il lavoro svolto, chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita mediante la prova testi;
all'udienza del 1.10.2024 il sig.
, per parte EN, dichiarava: “Ho lavorato insieme al EN da CP_4 dieci anni all'azienda . Facciamo le stesse cose siamo entrambi autisti. Pt_2
EM e ED sono le marche dei mezzi. Le sospensioni sono a zero non esistono, i sedili con molle fuori, cartone e non sono ammortizzate e qualsiasi buca si sente lungo tutto il corpo. Da cinque anni non c'è stata manutenzione. I turni settimanali sono di 39 ore e stiamo sempre su questi mezzi. Abbiamo qualche minuto di pausa quando arriviamo al capolinea dipende dal traffico. Noi facciamo NA, TO bell Monca, San Basilio, Lunghezza giriamo quasi tutta la periferia;
quando c'è un pezzo asfaltato è un miracolo. Anche io ho le patologie del EN e ho una causa analoga in corso”. Veniva escusso anche il sig. il quale riferiva: “Ho lavorato insieme Testimone_1 al EN dal 2020 all'azienda Facciamo le stesse cose siamo Pt_2 entrambi autisti. EM e ED sono le marche dei mezzi. Le sospensioni sono mancanti, rumorosi, vecchi sedili inesistenti e duri quindi tutte le buche le senti sulla schiena e sulle braccia. La manutenzione è quasi zero viene fatto il minimo indispensabile. I turni sono di 7ore o 7 ore e 20. Abbiamo qualche minuto di pausa quando arriviamo al capolinea dipende dal traffico. Facciamo le stesse linee tutte zone periferiche con radici alberi, buche ecc. Non ho cause analoghe”.
All'esito della prova testimoniale il Giudice, reputato opportuno avvalersi di un consulente medico legale, nominava il Dott. , a cui era affidato Persona_1
l'incarico di accertare l'origine professionale della patologia lamentata dall'istante e, se del caso, l'entità del danno biologico derivatone.
Sulle conclusioni di cui agli atti, la causa veniva così decisa previo deposito di note ex art 127 ter c.p.c.
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Preliminarmente, giova rilevare che in materia di infortuni sul lavoro il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' CP_1 comprenda tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione del lavoro da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni (art. 2). Ai sensi dell'art. 3 l'assicurazione e' altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4, le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste nell'art.
1. Per le malattie professionali, in quanto nel titolo non siano stabilite disposizioni speciali, si applicano quelle concernenti gli infortuni.
Pertanto, ove la malattia professionale non sia tabellata, occorre fare riferimento alle disposizioni in materia di infortuni, le quali prevedono quali prestazioni dell'assicurazione una indennità giornaliera per l'inabilità temporanea o in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66). Per gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali verificatisi a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è corrisposto dal giorno successivo a quello di cessazione dell'inabilità temporanea assoluta ed è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
Nel caso in cui le menomazioni lamentate dal lavoratore non rientrino tra quelle comprese nelle tabelle allegate al Testo Unico n. 1124/1965, l'assicurato non può avvalersi di alcuna presunzione legale ma è tenuto a dimostrare in concreto l'eziologia professionale delle infermità lamentate, in termini di ragionevole certezza (ex multis Cass. Sent. n. 26041 del 17.10.2018).
Ebbene, i testi escussi hanno confermato sostanzialmente le mansioni descritte dal EN nell'atto introduttivo del giudizio le quali per continuità, durata e caratteristiche, devono considerarsi idonee a determinare l'insorgenza della patologia denunciata a carico del distretto traumatizzato.
Ed invero il Dott. , dopo aver esaminato la documentazione medica agli atti e Per_1 aver sottoposto il periziando a visita, ha riscontrato che la patologia da cui lo stesso è afflitto (“Discopatia protrusiva ed erniaria a livello lombare”), si pone in nesso causale con l'attività lavorativa svolta e che da essa è derivata una menomazione dell'integrità psico-fisica del 8%.
Nello specifico, come risulta dall'esame obiettivo, il rachide lombare: “….appariva apparentemente in asse, non contratto né dolente alla presso-percussione digitale con movimenti di flessione antero-posteriore, laterale e di inclinazione nei due lati del tronco globalmente ridotti ai gradi estremi e in assenza di segni clinici di sofferenza neurogena”.
Le risultanze dell'elaborato peritale, congrue ed esenti da vizi logici, possono essere fatte proprie da questo Giudice;
il riconoscimento della malattia professionale comporta il diritto del EN al pagamento dell'indennizzo in capitale da parte dell' , secondo le tabelle di cui al d.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo;
le spese di consulenza, già liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara che parte EN ha subito a causa della malattia professionale denunciata il 7.4.2023 un danno biologico nella misura del 8% e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere a suo favore l'indennizzo secondo le CP_1 previsioni di legge di cui al d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, oltre agli interessi legali dalla maturazione e fino al saldo;
- condanna l' al pagamento dei compensi di avvocato, che liquida in € CP_1
2.697,00 oltre spese generali, cpa e iva come per legge da distrarsi in favore dell'Avv. CO CA dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di consulenza definitivamente a carico dell' . CP_1
Tivoli, il 18.6.2025
Il giudice
ER OT