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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/02/2025, n. 906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 906 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10866/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. dott. Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10866/2023 promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti Peirone Chiaffredo e Parte_1
Giovanni in virtù di procura in atti;
ricorrente contro
DA Controparte_1 resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per il ricorrente (come da note scritte d'udienza depositate il 07.01.2025):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Cavour (TO) il giorno 19/11/2016 tra il sig. , nato a [...] il Parte_1
12/03/1973 (Cod. Fisc.: ), e la sig.ra , nata a [...]F._1 Parte_2
IPATINGA (BRASILE) il 02/07/1985 (Cod. Fisc.: ), trascritto nei Registri dello C.F._2
Stato Civile di quel Comune ATTI DI MATRIMONIO – Parte II – Serie C – Numero 80 (annotazione di scelta del regime della separazione dei beni), mandandosi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cavour (TO) di provvedere alle annotazioni e/o altre incombenze di legge.”
Per il P.M.: nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 3 I signori e Parte_1 Parte_2 contraevano matrimonio con rito civile in CAVOUR il 19/11/2016.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CAVOUR
(atto n. 80 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con sentenza n. 329/2024 del 12.01.2024, pubblicata in data 18.01.2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la rimessione della causa sul ruolo, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per ulteriori determinazioni giudiziali.
All'udienza del 11.09.2024 avanti al Giudice Delegato parte ricorrente compariva personalmente ed instava nella richiesta di divorzio.
Dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di riconciliazione in ragione della mancata comparizione della parte resistente, il Giudice Relatore invitava alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa. Parte ricorrente precisava le conclusioni come in epigrafe riportate e all'esito, ritenuta non necessaria l'adozione di provvedimenti provvisori ed urgenti, riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Con ordinanza del 04/10/2024 veniva rilevata l'improcedibilità della domanda di divorzio (non essendo ancora decorso il termine annuale ex art. 3 co. 2 lett. b) L. 898/1970) e veniva fissata altra udienza, sostituita dal deposito di note scritte, assegnando alle parti termine perentorio per il deposito delle stesse.
Parte ricorrente, nel termine perentorio assegnato, faceva pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nella domanda di divorzio.
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge.
Non vi è stata eccezione di riconciliazione ed è dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulle spese di lite
Nulla in punto spese di lite, attesa la natura della causa e la non opposizione della parte convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente, così provvede:
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori Parte_1
e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello
[...] Parte_2
Stato Civile sono precisati in motivazione.
pagina 2 di 3 ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CAVOUR di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 18/02/2025.
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. dott. Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10866/2023 promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti Peirone Chiaffredo e Parte_1
Giovanni in virtù di procura in atti;
ricorrente contro
DA Controparte_1 resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per il ricorrente (come da note scritte d'udienza depositate il 07.01.2025):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Cavour (TO) il giorno 19/11/2016 tra il sig. , nato a [...] il Parte_1
12/03/1973 (Cod. Fisc.: ), e la sig.ra , nata a [...]F._1 Parte_2
IPATINGA (BRASILE) il 02/07/1985 (Cod. Fisc.: ), trascritto nei Registri dello C.F._2
Stato Civile di quel Comune ATTI DI MATRIMONIO – Parte II – Serie C – Numero 80 (annotazione di scelta del regime della separazione dei beni), mandandosi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cavour (TO) di provvedere alle annotazioni e/o altre incombenze di legge.”
Per il P.M.: nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 3 I signori e Parte_1 Parte_2 contraevano matrimonio con rito civile in CAVOUR il 19/11/2016.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CAVOUR
(atto n. 80 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con sentenza n. 329/2024 del 12.01.2024, pubblicata in data 18.01.2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la rimessione della causa sul ruolo, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per ulteriori determinazioni giudiziali.
All'udienza del 11.09.2024 avanti al Giudice Delegato parte ricorrente compariva personalmente ed instava nella richiesta di divorzio.
Dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di riconciliazione in ragione della mancata comparizione della parte resistente, il Giudice Relatore invitava alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa. Parte ricorrente precisava le conclusioni come in epigrafe riportate e all'esito, ritenuta non necessaria l'adozione di provvedimenti provvisori ed urgenti, riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Con ordinanza del 04/10/2024 veniva rilevata l'improcedibilità della domanda di divorzio (non essendo ancora decorso il termine annuale ex art. 3 co. 2 lett. b) L. 898/1970) e veniva fissata altra udienza, sostituita dal deposito di note scritte, assegnando alle parti termine perentorio per il deposito delle stesse.
Parte ricorrente, nel termine perentorio assegnato, faceva pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nella domanda di divorzio.
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge.
Non vi è stata eccezione di riconciliazione ed è dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulle spese di lite
Nulla in punto spese di lite, attesa la natura della causa e la non opposizione della parte convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente, così provvede:
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori Parte_1
e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello
[...] Parte_2
Stato Civile sono precisati in motivazione.
pagina 2 di 3 ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CAVOUR di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 18/02/2025.
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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