Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 08/04/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
n. 494/2021 RGCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere dott. Lorenzo FABRIS, Consigliere relatore riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa d'appello avverso la sentenza n. 802/2021 resa dal Tribunale di Genova, pubblicata in data 09.04.2021, promossa da:
, Reino (Bn) 11/9/1949, e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
14/10/1948, rappresentati e difesi come in atti dall'Avv. G.B. De Gregori e A. De Gregori del Foro di
Genova elettivamente domiciliati presso il primo
APPELLANTI contro
, VICO STELLA 4-6 VIA LUCCOLI 32, in persona dell'Amministratore Controparte_1 pro tempore , con sede in Genova 16136, Via Mario Preve 17/12, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Licinio Pennisi del Foro di Genova, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Licinio
Pennisi in Genova, via Garibaldi 12
APPELLATO
in persona del suo Procuratore Dott. Controparte_3 Controparte_4 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Luigi Achille Corrias e Luca
Corrias del Foro di Milano, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Via F. Cavallotti 13
APPELLATA
in persona del Avv. Vittorio Politi in forza di procura in data 20/02/2019, Controparte_5
Notaio in Milano rep. 42433, racc. 13755, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni Per_1
Battista Balbi e Andrea Lenzo de Foro di Genova, in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione in primo grado ed elettivamente domiciliata nel loro studio in Genova, Salita di San
MA 23/7
APPELLATA
[...]
, in data 03.12.2020, elettivamente domiciliato in Genova, Via Garibaldi 9, Palazzo Tursi, CP_6
Civica Avvocatura
APPELLATO
in persona del suo procuratore ad negotia Dott. , Controparte_8 CP_9 rappresentata e difesa dall'Avv. Ugo Carassale del Foro di Genova, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genova, Via
Macaggi 21/10
APPELLATA
avente a oggetto: risarcimento danni - diritti reali
nella quale le Parti hanno assunto le seguenti CONCLUSIONI
PER GLI APPELLANTI
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Genova 9/4/2021 n. 802 impugnata:
- 1) dichiarare tenuti e condannare in solido fra loro il Controparte_10
a:
[...]
- 1a) eliminare e asportare dai locali dell'esponente il vecchio impianto fognario condominiale dismesso ivi abbandonato, provvedendo al suo smaltimento;
- 1b) bonificare e ripristinare a regola d'arte la pavimentazione del piano seminterrato di Vico Stella
16 rosso a mezzo di installazione di idoneo sistema di pompaggio o con altro metodo meglio visto, così che l'acqua e le infiltrazioni presenti siano definitivamente eliminate;
- 2) dichiarare tenuti e condannare in solido fra loro il Controparte_10
a corrispondere a giusto indennizzo da quantificarsi
[...] Parte_1 eventualmente anche in via equitativa per la servitù imposta dalla realizzazione del nuovo impianto fognario condominiale;
- 3) dichiarare tenuti e condannare in solido fra loro il , Controparte_10
il e a risarcire a Controparte_10 Controparte_6 Controparte_11
l danno per il mancato utilizzo degli immobili di proprietà, da liquidarsi, eventualmente Parte_1 anche in via equitativa, in € 350.000 o altra somma meglio vista, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo;
- 4) dichiarare tenuti e condannare il , Controparte_10 Controparte_10
il e ciascuno per quanto di competenza,
[...] Controparte_6 Controparte_11 ad eseguire a regola d'arte le seguenti opere indicate nella ctu del Dr. 23/8/2011 nel Per_2 giudizio di accertamento tecnico preventivo davanti al Tribunale di Genova RGN 6991/2008:
- 4a) quanto al e con Controparte_10 Controparte_10 riferimento ai pluviali in e al lucernario, essi sono stati ripristinati dal nelle 10 10 more del presente giudizio, per cui sul punto dovrà essere dichiarata cessata la materia del contendere, salva la condanna degli appellati alle spese di lite;
- 4b) quanto al , il ripristino dell'impermeabilizzazione della pavimentazione e del Controparte_6 sottofondo di , previo ripristino delle canalizzazioni sottostanti;
10
- 4c) quanto a al ed a Controparte_11 Controparte_10 10
e in subordine al , il ripristino della porzione di canale Controparte_10 Controparte_6 ammalorato sotto la pavimentazione di in margine all'edificio di , 10 Controparte_11
a monte del tratto già risanato;
- 4d) quanto a il ripristino del canale di antica fattura longitudinale a Controparte_11
e di pluviale di essa nella medesima;
10 CP_11 10
- 5) dichiarare tenuti e condannare in solido fra loro il , Controparte_10
il e a rimborsare a Controparte_10 Controparte_6 Controparte_11
€ 39.512,85 oltre interessi per spese del procedimento di accertamento tecnico Parte_1 preventivo davanti al Tribunale di Genova RGN 6991/2008;
- 6) in via subordinata per il non creduto caso di rigetto della domanda di cui al superiore punto 5) e per il caso possa ritenersi l'invalidità o l'inefficacia della cessione del credito di € 703,62 da parte di
in favore di congruamente ridurre l'importo delle spese di lite Parte_2 Parte_1
a carico della sig.ra Pt_2
- 7) con vittoria delle spese di lite per il doppio grado del giudizio ed anche per il procedimento di mediazione”. seguono le istanze istruttorie, riportate anche in sede di note di precisazione delle conclusioni
1.10.24, cui si rinvia, istanze da intendersi qui integralmente ritrascritte.
PER L'APPELLATO COSTITUITO , Controparte_1 10 10
[...
“Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma, ogni contraria e diversa istanza Disattesa Respingere l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto con conferma dell'impugnata sentenza.
Con vittoria di spese ed onorari di rappresentanza e difesa.
Salvo ogni altro diritto.”
PER L'APPELLATA COSTITUITA Controparte_3
“In via preliminare:
- si chiede che sia dichiarata improcedibile l'azione intrapresa dagli Attori, per mancato esperimento nei confronti di del procedimento di mediazione obbligatoria;
10
- si chiede che venga dichiarata la carenza di legittimazione attiva della signora
[...]
; Parte_2
Sempre in via preliminare:
- si chiede che le richieste e le domande tutte avanzate dagli Attori nei confronti di vengano 10 respinte in quanto inammissibili e/o prescritte e/o oggetto di giudicato esterno;
Nel merito:
- si chiede che le richieste e le domande tutte avanzate dagli Attori siano respinte in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque sfornite di qualsivoglia riscontro probatorio;
- si chiede altresì respingersi la domanda svolta nei confronti di da parte di , in quanto 10 CP_11 inammissibile, irrituale ed in ogni caso destituita di fondamento.
In subordine:
- nel denegato caso di parziale o integrale accoglimento delle domande attoree, accertare l'effettiva entità delle somme eventualmente dovute sulla base delle risultanze processuali ed accertare
l'incidenza causale di nella vicenda, limitandone la condanna a tale limitata quota, ove 10 esistente.
In ogni caso con vittoria delle spese di lite.”
PER L'APPELLATA COSTITUITA INTESA SANPAOLO S.P.A.
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta
Previa ogni più opportuna declaratoria meglio vista Richiamate espressamente e singolarmente ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le domande ed eccezioni tutte svolte in primo grado
1) Respingere l'appello proposto dai Sigg.ri e in quanto Parte_1 Parte_2 inammissibile e/o infondato, confermando conseguentemente la sentenza del Tribunale Civile di
Genova n. 802 pubblicata in data 9/04/2021.
2) Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello avversario:
a) In via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva e/o di interesse a contraddire in causa di relativamente alle domande proposte dai Sig.ri e Controparte_11 Pt_1 Pt_2
b) Nel merito, dichiarare la prescrizione degli asseriti diritti al risarcimento dei danni fatti valere dagli attori per il periodo anteriore al quinquennio rispetto alla notifica dell'atto di citazione, per le ragioni esposte in atti;
c) Accertare le quote di responsabilità di ciascuno dei soggetti condannare: il (c.f.: ) in persona Controparte_12 10 P.IVA_1 dell'Amministratore pro tempore;
il (C.F. ) in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Genova, Controparte_6 P.IVA_2
Via Garibaldi 9; la (C.F. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_13 P.IVA_3 tempore, con sede in Lodi, Via Polenghi Lombardo 13;
a garantire e a manlevare da ogni domanda e/o pretesa di parte attrice e, Controparte_11 comunque, a restituirle, in via di regresso, quanto la stessa fosse tenuta a pagare CP_11
o abbia pagato in più rispetto alla quota di responsabilità ascrittale per i fatti di cui è causa.
3) Con vittoria di spese legali anche di questo grado di giudizio.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio in ordine a eventuali domande nuove avversarie e/o nuove prospettazioni, in fatto e/o in diritto esulanti dal thema decidendum, così come introdotto ex adverso nell'atto introduttivo di primo grado.”
PER L'APPELLATO COSTITUITO Controparte_6
“Piaccia all' Ecc.ma Corte di Appello di Genova, rigettata ogni contraria istanza, ivi inclusa l'istanza di sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato in quanto inammissibile e/o in subordine infondata, dichiarate inammissibili le produzioni nuove, per tutte le ragioni di cui alle premesse, respingere integralmente l'impugnazione ex adverso proposta ed i motivi di appello avversariamente formulati, poiché del tutto infondati in fatto e in diritto, e comunque non provati;
con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado.
In subordine, per la denegata e non creduta ipotesi di riforma anche parziale della sentenza di primo grado, in accoglimento della domanda di garanzia e manleva proposta dal nei Controparte_6 confronti dell'assicurazione in persona del legale rappresentante pro Controparte_14 tempore, e rimasta assorbita, condannare quest'ultima a tenere indenne il per Controparte_6 ogni e qualsiasi pretesa risarcitoria (per capitale, interessi e spese legali) che a qualsivoglia titolo venisse denegatamente posta a carico dell'Ente all'esito del presente giudizio con imputazione diretta a detta società ex art. 1917 c. 2 c.c. di tutte le somme eventualmente accertate dovute dall'Ente a parte appellante in relazione ai fatti di causa. In ogni caso, con vittoria nelle spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali ed oneri previdenziali accessori (pari al 24,50% per gli avvocati pubblici, in luogo di
IVA e CPA)”.
PER L'APPELLATA COSTITUITA Controparte_8
“rifiutando il contraddittorio su qualunque domanda nuova comunque proposta, si chiede che la Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, dichiari inammissibile l'appello e la carenza di legittimazione passiva del a rispondere delle questioni risarcitorie Controparte_6 avanzate dagli attori principali e comunque assolva il da ogni avversaria Controparte_6 domanda, anche per prescrizione, occorrendo.
Di conseguenza, dichiari assorbita ogni questione assicurativa.
In subordine, assolva comunque da ogni domanda anche di manleva proposta Controparte_8 dal nei suoi confronti per essere infondate tutte le domande formulate dal Controparte_6 Co
medesimo contro . Controparte_6
Dichiari il diritto di AIG di rifiutare la prestazione ex art. 1892 c.c..
In ulteriore subordine circoscriva ogni obbligo di AIG nei soli limiti del contratto di assicurazione n.
507159 ed in riferimento alla sola quota di responsabilità del ed ai soli danni rigorosamente CP_6 provati ed in riferimento al solo periodo 01/01/2007 – 31/12/2009, o in deteriore subordine al
15/02/2011.
Dichiari, quindi, quali sono le singole quote di responsabilità dei convenuti oggi appellati, con ogni correlata pronuncia sulla liquidazione.
Fermi i citati limiti di garanzia derivanti dal contratto.
Respinta ogni altra domanda sia istruttoria, sia di merito.
Trattenga, quindi, la causa in decisione, concedendo i termini di rito per il deposito di memorie e repliche. Vinte le spese.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione 14.11.2019, regolarmente notificato, e Parte_1 [...]
, per quanto di ragione, convenivano in giudizio il , Parte_2 Controparte_1 10
, , ed il , nonché, 10 Controparte_10 Controparte_11 Controparte_6
a seguito di richiesta di chiamata di terzo da parte del . CP_6 CP_8
Gli attori, in particolare, esponevano quanto segue:
- , proprietario dei locali commerciali situati al piano terra del Parte_1 10 convenuto, aveva intrapreso una controversia ottenendo la condanna del al 10 risarcimento dei danni e al ripristino della fognatura a causa di allagamenti CP_15 dovuti all'esondazione della fognatura medesima;
- il risarcimento dei danni e il ripristino erano stati effettuati secondo le indicazioni della CT a cura dell'ing. ; Per_3
- tuttavia, ritenendo le indicazioni della CT non idonee a risolvere la situazione, il Per_3 avviava un procedimento di accertamento tecnico preventivo, che si concludeva con Pt_1
l'elaborato del CT dott. . Quest'ultimo accertava l'inidoneità delle soluzioni Per_2 tecniche precedentemente proposte e la responsabilità dei convenuti per i danni subiti dall'attore;
- solo dopo l'avvio di un procedimento esecutivo, il eseguiva le opere indicate 10 nella CT , che si rivelavano inefficaci, causando ulteriori allagamenti;
Per_3
- a seguito di una nuova iniziativa giudiziaria, e di una successiva CT a ministero dell'ing.
il Condominio veniva condannato, con ordinanza del 23.02.2015 ,all'esecuzione di Per_4 nuove opere, ultimate il 29.05.2017. Tali opere, tuttavia, comportavano la realizzazione di tubature a vista, non incassate nei muri dell'edificio, riducendo il volume utile dei locali attorei, configurando una servitù senza giusto indennizzo;
- il , inoltre, non aveva provveduto a rimuovere il vecchio impianto fognario 10 abbandonato nei locali del Pt_1
- le infiltrazioni, ciò detto, continuavano, non potendo essere attribuite esclusivamente allo stato della fognatura condominiale, ma anche alla presenza di perdite dai pluviali e da una falda acquifera sottostante l'edificio; - il domandava, quindi, la condanna dei convenuti all'eliminazione delle cause degli Pt_1 allagamenti e delle infiltrazioni, oltre al risarcimento dei danni subiti, che avevano compromesso l'utilizzo dei propri beni.
In particolare, detto attore fondava le responsabilità degli altri convenuti in base alle seguenti ragioni, con riferimento a quanto accertato in occasione del rammentato ATP del 2008, assumendo che:- era comunque responsabile anche per le Controparte_10 obbligazioni risarcitorie antecedenti alla vendita degli immobili di sua proprietà, coinvolti nella situazione di danno, oltre che per il contributo derivante da un suo pluviale, che scaricava insieme al Condominio e in un antico canale ammalorato, determinando CP_11 infiltrazioni;
- veniva ritenuta responsabile per gli scarichi del Controparte_11 pluviale dell'edificio di sua proprietà, oltre che rispetto alle infiltrazioni provenienti da un canale fognario di cui la stessa doveva rispondere, contribuendo a determinare la situazione di CP_11 danno lamentata;
- il , a sua volta, veniva ritenuto responsabile per la cattiva Controparte_6 manutenzione della pavimentazione della strada pubblica e del sottofondo di , così 10 da contribuire alle infiltrazioni lamentate
A fronte di quanto sopra, il in Genova si costituiva 10 Controparte_10 in giudizio, contestava la legittimazione attiva di e sollevava eccezioni di Parte_2 prescrizione e difetto di legittimazione passiva. Detto Ente di gestione, inoltre, contestava la fondatezza delle domande di ripristino e indennizzo per l'imposizione di servitù derivante dal nuovo impianto fognario, eccependo la valenza degli esiti del giudizio conclusosi con la sentenza 384/12
Corte di Appello Genova, in rapporto ai seguiti esecutivi della stessa, sì da lamentare la riproposizione di domande già formulate.
per parte sua, si costituiva in giudizio e contestava la domanda Controparte_10 attrice chiedendone il rigetto, previa eccezione afferente al mancato esperimento della mediazione obbligatoria, sia invocando gli effetti del giudicato pregresso, a fronte della sequenza di iniziative giudiziarie del contestando ogni domanda proposta nei propri confronti. Pt_1
, costituendosi, contestava la legittimazione passiva e Controparte_11 richiedeva manleva nei confronti degli altri convenuti, eccependo, peraltro, il giudicato di cui alla sentenza 384/12 Corte di Appello Genova, afferente ad una precedente controversia definita tra il ed il;
Pt_1 10
Il , a sua volta, si costituiva in giudizio sollevando eccezioni di prescrizione Controparte_6
e contestando la legittimazione passiva in merito al ripristino della pavimentazione, oltre che rispetto al risarcimento del danno, eccependo quando accaduto prima dell'ATP e la valenza delle precedenti sentenze pronunciate, si dà chiedere il rigetto di ogni pretesa nei suoi confronti , in via subordinata chiamando in manleva la propria compagnia assicurativa . Controparte_8
Tale compagnia si costituiva in giudizio, contestando le domande attoree, aderendo alle CP_ difese dell chiamante, oltre che chiedendo, nel caso, il rigetto della domanda di manleva, evidenziando l'assenza di un rapporto contrattuale continuativo con il , in ragione Controparte_6 del momento di verificazione dell'evento dannoso.
Il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciandosi con sentenza del 09.04.2021 così statuiva:
“…
P.Q.M.
Il giudice, pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta le domande di parte attrice;
- condanna e , in solido, a rifondere le spese di lite in favore di Parte_1 Parte_2
, , Controparte_17 Controparte_10 CP_11 , e;
spese che - in applicazione dello
[...] Controparte_6 Controparte_8 scaglione di valore da € 260.000,01 a € 520.000,00 del regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (D.Min. Giust. 10.3.2014) e applicati i valori minimi in ragione della limitata complessità della controversia - si liquidano per ciascuno dei predetti soggetti in € 8.710,50 per compensi oltre agli esborsi sostenuti, oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa nella misura e con le modalità di legge. …”
Il Tribunale motivava la sua decisione sulla base, in particolare, delle seguenti considerazioni:
- prendeva atto della rinuncia alla domanda di rimborso da parte dell'attrice Parte_2
fatta in memoria ai sensi dell'art. 183, co. VI, n°1 c.p.c. Tale rinuncia non era stata
[...] tuttavia accettata dalle parti convenute, con conseguente impatto sulla ripartizione delle spese di lite, così come stabilito;
- era fondamentale delineare con esattezza il petitum e la causa petendi delle controversie anche già radicate dall'attore Parte_1
- acquistava nel 1999 i locali commerciali del , i quali Parte_1 Controparte_10 presentavano problematiche legate alla fognatura condominiale e al degrado causato da esondazioni di liquami durante eventi piovosi;
- l'attore aveva già ottenuto in passato una statuizione favorevole dal Tribunale di Genova riguardo alle proprie IA, in cui venivano evidenziate infiltrazioni e degrado degli immobili, accertati attraverso una CT dell'ing. . Il Tribunale, nello specifico, aveva Per_3 accolto parzialmente le IA, imponendo al interventi di modifica del tratto 10 fognario;
- aveva sostenuto che le conclusioni tecniche a cura di fossero Parte_1 Per_3 inadeguate, richiedendo un accertamento tecnico preventivo condotto dal CT Geom.
, il quale confermava l'inidoneità delle soluzioni tecniche precedenti e la Per_2 responsabilità dei convenuti per i danni subiti;
- la Corte di appello di Genova aveva, intanto, confermato la “sentenza Arnaù” con decisione passata in giudicato (sent. N° 384/12 del 29.03.2012), sottolineando la validità degli accertamenti tecnici effettuati: in tale pronuncia, in particolare, veniva evidenziato che le conclusioni dell'ATP non potevano essere utilizzate, né offrivano elementi per Per_2 affermare l'infondatezza delle conclusioni della CT precedente;
- erano, pertanto, irrilevanti le conclusioni dell'ATP rispetto ai fatti dedotti in Per_2 giudizio, già coperti dal giudicato delle sentenze precedenti, in rapporto non solo alle ragioni espresse, ma anche a quelle implicitamente comprese nelle decisioni.
Il Tribunale, pertanto, dando atto che tutte le Parti avevano inteso avvalersi del giudicato precedente, pronunciava la propria decisione sulla base di una precisa analisi delle domande, delle risposte e degli accertamenti tecnici, confermando l'efficacia delle decisioni precedenti, anche rispetto alle contestazioni sollevate in forza della relazione di ATP redatta dal Geom. . Per_2
Nei confronti della predetta sentenza, e, per quanto di competenza, Parte_1 [...]
hanno proposto tempestivo appello con atto 07.06.2021, per i seguenti motivi. Parte_2
I° MOTIVO sulla mediazione
Con tale motivo ha inteso appellare la sentenza di primo grado nella parte in Parte_1 cui il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi sull'eccezione sollevata da che, Controparte_10 con l'atto di costituzione, aveva lamentato che la vicenda concreta dedotta in giudizio era riconducibile ad una fattispecie soggetta a mediazione obbligatoria, mediazione cui avrebbe dovuto partecipare anche detta appellata.
II° MOTIVO sul capo della sentenza impugnata relativo al giudicato del precedente giudizio di merito
Con tale motivo il ha contestato la decisione del Giudice di prime cure nella parte in Pt_1 cui aveva statuito che la sentenza del Tribunale di Genova n° 4335/2005, esito di un precedente giudizio di merito, aveva precisato che medesimo aveva dedotto, già in quella sede, che Pt_1
l'immobile di sua proprietà subiva anche infiltrazioni, ristagni e gocciolamenti di ulteriori tipologie di acque rispetto a quelle derivanti dall'impianto fognario, dovute a rotture di tubazioni e provenienti da diverse parti del . 10
Sulla base di tale circostanza, contestata, detto appellante ha lamentato che la sentenza del
Tribunale di Genova n° 802/2021, oggetto di gravame, aveva accolto l'eccezione dei convenuti circa l'inammissibilità della domanda attorea in quanto coperta dal giudicato delle sentenze del Tribunale di Genova n. 4335/2005 e della Corte di Appello di Genova n. 384/2012, rese, appunto, nel precedente giudizio di merito
Sul punto, ha, infatti, sostenuto l'appellante che il primo Giudice aveva compresso la motivazione della sentenza impugnata in poco più di due pagine, non permettendo una puntuale disamina delle questioni ivi sottese.
A tal riguardo, ha aggiunto l'appellante medesimo, era da censurare la contraddizione del Giudice di prime cure, che aveva affermato che nel precedente giudizio di merito: “si sono definitivamente accertate le cause (ad ampio spettro e non solo “correlate all'impianto fognario …) dei danni”, senza rilevare che tale precedente giudizio non aveva, tuttavia, fatto emergere la sussistenza di infiltrazioni diverse da quelle derivanti dalla fognatura.
III° MOTIVO ancora sul giudicato del precedente giudizio di merito
Con tale motivo il ha impugnato la decisione di primo grado nella parte in cui aveva Pt_1 affermato che il giudicato del precedente giudizio aveva confermato moniti di responsabilità, accertati dalla CT a firma del Geom. , esclusivamente in capo al Per_2 [...]
, in veste di unico convenuto nel precedente giudizio di merito. Controparte_18
A tal riguardo, è stato dedotto, da un lato che era totalmente privo di logica affermare che un giudizio di responsabilità su un fatto potesse precludere un'eventuale affermazione di responsabilità a carico di altri per diversi fatti, dall'altro che, anche se si fosse formato un eventuale giudicato su infiltrazioni diverse da quelle provenienti dall'impianto fognario, oggetto del precedente giudizio di merito, ciò non avrebbe potuto riguardare la concorrente responsabilità in capo agli altri convenuti del giudizio per ATP, che non figuravano nel precedente giudizio di merito, ciò tenuto conto dell'art.2909 c.c.
IV° MOTIVO sul capo della sentenza relativo all'efficacia ex art 1306 cc della sentenza che ha definito il precedente giudizio di merito nei confronti degli altri debitori
Parte appellante con tale motivo di appello, ha affermato che la sentenza della Corte
d'Appello di Genova n° 384/2012, che aveva confermato sul punto la sentenza del Tribunale
n°4335/2005, non aveva validità nei confronti del convenuto e degli altri soggetti 10 considerati condebitori solidali: in merito, è stato dedotto che, secondo l'articolo 1306 cc, la sentenza tra i creditori ed uno dei debitori in solido non produce effetti sugli altri debitori, che possono opporre tale sentenza al creditore, a meno che non sia basata su ragioni personali del condebitore.
A tal riguardo, ha aggiunto il che, in questo caso, il giudicato aveva riguardato Pt_1 esclusivamente le infiltrazioni dalla fognatura in quanto non vi era stato alcun CP_15 riferimento ad infiltrazioni da pluviali o canalizzazioni di soggetti esterni al;
è stato, 10 pertanto, rimarcato che l'estensione degli effetti del giudicato in favore degli altri convenuti era infondata e non giustificata dalla sentenza impugnata, sì da sostenere la richiesta alla Corte, per tali ragioni, di discostarsi dal giudizio di prime cure e riformare la sentenza medesima.
V° MOTIVO sul capo della sentenza che ha respinto la domanda di risarcimento
Con tale motivo ha inteso appellare la sentenza di primo grado nella parte in Parte_1 cui il Tribunale aveva affermato che i danni erano da considerarsi “individuati e cristallizzati” nel giudicato delle sentenze del precedente giudizio di merito, e che pertanto non era possibile richiedere ulteriori risarcimenti.
Sul punto, ha dedotto Parte appellante che detta affermazione era priva di pregio, atteso che nella citazione del precedente giudizio, l'esponente avevano richiesto un risarcimento di
£112.500.000, suddiviso in varie voci, tra cui danni materiali, mancato godimento, disagi e lucro cessante, sì che, sebbene alcune di dette domande fossero state abbandonate, l'importo liquidato dalle sentenze pregresse aveva riguardato solo i danni materiali subiti dall'immobile. Nel presente giudizio, ha insistito Parte appellante, i danni richiesti non avevano riguardato l'immobile, già risarcito, ma un inadempimento protratto nel tempo, il quale non era neppure ipotizzabile nel precedente giudizio, evidenziando, inoltre, che qualsiasi eventuale giudicato sui danni non avrebbe potuto riguardare gli attuali convenuti, ma solo il Controparte_18 [...]
. 10
VI° MOTIVO ancora sul capo della sentenza che ha respinto la domanda di risarcimento
Con tale motivo l'appellante di cui sopra ha contestato la decisione del Giudice di prime cure di ritenere il esente da ogni responsabilità, tenuto conto del ripristino dallo stesso 10 effettuato sulla fognatura, in linea con le prescrizioni del CT . Per_3
Ha ribadito l'appellante che il aveva dato corso al ripristino secondo le indicazioni 10 del CT solamente dopo 14 anni dall'instaurazione del giudizio di primo grado e dopo 8 anni Per_3 dalla sentenza del Tribunale che aveva disposto il ripristino della fognatura condominiale.
Inoltre, ha precisato Parte appellante che sin da subito il CT aveva mostrato Per_2 perplessità circa le prescrizioni del CT e che, nonostante il ripristino dell'impianto fognario Per_3 nel 2017, le infiltrazioni successive erano dipese esclusivamente dalle altre cause già individuate in sede di ATP, con relazione redatta, appunto, dal predetto . Per_2
VII° MOTIVO sulla rimozione del vecchio impianto fognario dismesso
Con detto motivo di appello Parte appellante si è lamentata dell'omessa pronuncia del primo
Giudice circa le sue richieste di condanna del e di alla rimozione 10 Controparte_10 del vecchio impianto fognario dismesso.
Ha esposto il i disagi derivanti dalla mancata rimozione del vecchio impianto fognario, Pt_1 dismesso nel 2017, consistente in undici pozzetti di ispezione abbandonati a vista, gravanti nella pavimentazione dei locali di proprietà Pt_1
VIII° MOTIVO sull'indennità per la servitù imposta dalla realizzazione del nuovo impianto fognario CP_15
Anche con tale motivo di gravame, l'appellante ha lamentato l'omessa pronuncia della sentenza di prime cure in merito alla domanda attorea circa la condanna del e di 10 [...]
alla corresponsione di indennizzo per la servitù imposta dalla realizzazione nel 2017 del 10 nuovo impianto fognario . CP_15
L'appellante, ancora, ha rimarcato l'incongruità delle affermazioni di controparte che aveva ipotizzato come l'imposizione di servitù del nuovo impianto fognario del 2017 potesse costituire, al più, un aggravio di servitù preesistente imposta per il vecchio impianto fognario, rappresentando che la realizzazione del nuovo impianto era coperta da giudicato del precedente giudizio di merito, non considerando, tuttavia, che durante il menzionato primo giudizio il nuovo impianto non esisteva. Insistendo, pertanto, nelle ragioni espresse, il ha concluso evidenziando che il Pt_1
e dovevano corrispondergli un giusto indennizzo per la 10 Controparte_10 contemporanea compresenza di due impianti fognari nei suoi locali commerciali.
IX MOTIVO sulla bonifica della pavimentazione del piano seminterrato di 16 10 rosso
Parte appellante ha lamentato l'omessa pronuncia del primo Giudice circa la richiesta di condanna del e di al ripristino della pavimentazione del piano 10 Controparte_10 seminterrato dei locali di Vico Stella 16 r., aggiungendo che tale onere derivava dalla qualità di custode del nei confronti delle fondamenta dell'edificio, qualità che lo vedevano 10 obbligato alla bonifica delle situazioni di degrado delle fondamenta dell'edificio stesso.
X° MOTIVO su Controparte_11
Con tale motivo, in particolare, ha inteso appellare la sentenza di primo grado Parte_1 nella parte in cui il Tribunale aveva escluso la responsabilità di , ritenendo Controparte_11 che la stessa potesse avvalersi del giudicato formatosi nel precedente giudizio di merito definito dalle sentenze del Tribunale di Genova n. 4335/2005 e della Corte di Appello di Genova n. 384/2012.
Sul punto, Parte appellante ha osservato: - come fosse emerso dalle operazioni condotte dal
CT che le infiltrazioni nei locali commerciali di proprietà dell'appellante stesso erano Per_2 da ricondurre anche agli scarichi di pluviale in dell'edifico , di cui 10 Controparte_11 la era custode e responsabile;
- che era inoltre responsabile per le CP_11 Controparte_11 infiltrazioni nella proprietà provenienti dal canale fognario ammalorato di antica fattura Pt_1 longitudinale a di sezione cm 25 x 30, a monte di pozzetto di ispezione, e dal pluviale di 10 essa nella medesima, manufatti necessitanti di ripristino. Controparte_11 10
XI° MOTIVO ancora su Controparte_11
L'appellante “ de quo” ha contestato l'eccezione mossa da circa la Controparte_11 responsabilità del in merito alla porzione di antico canale ammalorato sotto la Controparte_6 pavimentazione di : è stato, dunque, contestato il richiamo al Codice dell'Ambiente, 10 ribadendo che, nel caso di specie, si trattava di canale ammalorato esistente in margine ai muri perimetrali dell'edifico con funzione di raccoglitore di acque meteoriche dei pluviali per convogliarle verso la fognatura pubblica.
In via di subordine, il ha chiesto sia dichiararsi la responsabilità del Pt_1 CP_6
sia accertare l'appartenenza di detta porzione di canale ammalorato al sistema fognario
[...] comunale, richiamando, peraltro, che l'addebitabilità dei danni alla era stata accertata, senza CP_11 contestazioni sul punto, dalla CT . Per_2
XII° MOTIVO circa Controparte_10
Parte appellante, con tale motivo di censura, ha inteso contestare la dichiarazione di non responsabilità di in quanto, erroneamente, era stato ritenuto possibile estendere Controparte_10 il giudicato formatosi nel precedente giudizio di merito anche in capo a stessa. 10
Il in merito, ha richiamato le precedenti considerazioni svolte sul punto per Pt_1 [...]
ed ha ribadito la responsabilità di , sia in qualità di condomino, che in proprio, CP_11 10 per i danni patiti dalla proprietà attorea.
XIII° MOTIVO circa il Controparte_6
L'appellante, con tale motivo d'appello, ha lamentato come, analogamente a quanto avvenuto per e , che non avevano alcun legame con il Controparte_11 Controparte_10 e le sentenze del precedente giudizio, la sentenza impugnata aveva, comunque, 10 escluso anche la responsabilità del , in forza del giudicato precedente. Controparte_6
Le IA già esposte, dunque, dovevano intendersi riferite anche al ponendo CP_6 in risalto che, come evidenziato nella CT , le infiltrazioni nei locali del erano Per_2 Pt_1 dovute ad una manutenzione e impermeabilizzazione inadeguate della pavimentazione e del sottofondo di , oltre che alla mancanza di adeguate caditoie e griglie per la raccolta delle 10 acque piovane.
Dunque, in via subordinata rispetto alla responsabilità di , l'appellante Controparte_11 ha inteso instare affinché il venisse dichiarato responsabile delle infiltrazioni Controparte_6 provenienti da un canale deteriorato situato sotto la pavimentazione di . 10
XIV° MOTIVO sui danni per mancata utilizzazione dell'immobile
ha dedotto come la sentenza impugnata avesse affrontato in modo Parte_1 superficiale le questioni, richiamando in modo inappropriato il principio del giudicato, senza esaminare nel merito i danni derivanti dalla mancata utilizzazione dell'immobile. Gli allagamenti e le infiltrazioni, ha esposto l'appellante, gli avevano impedito di utilizzare i suoi immobili;
fino al 2017, i danni erano stati principalmente attribuiti al degrado dell'impianto fognario, che solo allora era stato ripristinato dal , tuttavia, dopo tale intervento, le infiltrazioni di diversa origine erano 10 continuate, poiché i convenuti non avevano realizzato ulteriori ripristini, a parte il lucernario sistemato nel 2020.
Parte appellante , pertanto, ha esposto di aver ricevuto diverse offerte di locazione, che non si erano mai concretizzate a causa degli allagamenti, così da richiedere il risarcimento per i canoni di locazione persi, stimati in almeno 350.000 €, contestando l'eccezione di controparte circa la prescrizione quinquennale, da ritenersi infondata, poiché la prescrizione era stata interrotta più volte: ai sensi dell'art. 1310 cc, ha, ancora, sostenuto, il , l'interruzione della prescrizione nei Pt_1 confronti di uno dei debitori solidali aveva esteso i suoi effetti anche agli altri condebitori.
XV° MOTIVO sulle spese di giudizio di accertamento tecnico preventivo
L'appellante ha lamentato che la sentenza impugnata non avesse affrontato la richiesta di rimborso delle spese sostenute per il giudizio di ATP, contestando, comunque, l'omissione di pronuncia.
In merito è stato dedotto che insieme alla moglie , Parte_1 Parte_2 avevano sostenuto spese documentate per un totale di 39.512,85 € relative al giudizio ATP, di cui 7.138,02 € per costi esecutivi della CT, 17.000 € per il compenso del CT liquidato dal Tribunale, 10.274,83 € per spese legali e 5.100 € per spese di CTP. Sul punto, è stato esposto, in particolare, che durante il processo, Parte_2 aveva ceduto il suo credito di 703,62 €, per costi esecutivi di CT, a rinunciando Parte_1 così alla domanda di rimborso, ma il Giudice di primo grado aveva comunque dichiarato per intero la soccombenza della , sostenendo che la rinuncia non era stata accettata dai convenuti, sì CP_19 da essere inefficace, assunto infondato, non essendo necessaria , quanto alla cessione del credito,
l'accettazione da parte del debitore ceduto (art. 1260 cc),
A tal riguardo, pertanto, ha chiesto il rimborso dell'intero importo delle spese Parte_1 sostenute, comprendendo anche la quota della moglie . Parte_2
In subordine, Parte appellante ha impugnato la parte della sentenza relativa alla condanna di al rimborso delle spese di lite, nella stessa misura di Parte_2 Parte_1 ritenendola sproporzionata rispetto al credito di 703,62 €, sì dà chiedere che l'importo delle spese di lite a carico della medesima fossero rideterminate in modo congruo, anche ove ritenuta Pt_2 inefficace la rammentata cessione del credito.
XVI° MOTIVO sulle istanze istruttorie
Con tale motivo d'appello l'appellante ha dedotto che, in via subordinata e per il solo caso di necessità, nonostante in primo grado si fosse chiesta l'ammissione di varie istanze istruttorie, il primo
Giudice non aveva speso una sola parola a riguardo.
L'appellante ha, per l'effetto, insistito per la loro ammissione in via subordinata e, come detto, per il solo caso di necessità.
XVII° MOTIVO sulla sospensione della provvisoria esecutività in punto condanna alle spese di lite
Il e la con tale motivo, hanno invocato la sospensione della provvisoria Pt_1 Pt_2 esecutività del titolo, in ragione della condanna al pagamento complessivo di 56.672,62 €. E' stato dedotto a riguardo che il di 71 anni, svolgeva attività di barbiere, mentre la Pt_1 era sempre stata casalinga , sì da non disporre di tale somma, per procurarsi la quale Pt_2 sarebbero stati obbligati a vendere un immobile di proprietà, con grave pregiudizio in re ipsa, considerando l'attuale crisi del mercato immobiliare, il tutto assumendo, inoltre, che a nessuna delle controparti , in caso di accoglimento dell'istanza, sarebbe derivato un apprezzabile pregiudizio, comunque non paragonabile a quello subito dai deducenti.
Per quanto riguarda il fumus boni iuris degli appellanti hanno chiesto di tener conto della superficiale modalità con cui il primo Giudice aveva rigettato tutte le domande attoree, alcune delle quali nemmeno esaminate.
XVIII° MOTIVO Varie
Tramite tale ultimo motivo, gli appellanti hanno esposto che, per quanto riguarda la tempistica, la sentenza impugnata era stata notificata dal il 7 maggio 2021, sì che il 10 termine di 30 giorni, per la proposizione dell'appello, sarebbe scaduto domenica 6 giugno 2021, con conseguente proroga alla data di lunedì 7 giugno 2021, così da porre in risalto la tempestività del gravame.
A fronte di quanto sopra, in ragione della pluralità di appellati, pare opportuno ripercorrere le posizioni assunte da ciascuna di tali Parti.
Controparte_20
Si è costituito in giudizio di fronte a questa Corte il Controparte_20
[...
, il quale ha contestato tutto quanto dedotto in appello e ha chiesto la reiezione del gravame ex adverso proposto.
In particolare, sulla mediazione il ha sostenuto che l'assenza di una pronuncia 10 del Tribunale di Genova sull'eccezione di improcedibilità sollevata da fosse irrilevante e non 10 si comprendesse quale interesse potesse avere la controparte nel sollevarla in questa sede, evidenziando, peraltro, come, nel caso, la mediazione non fosse obbligatoria.
A tal riguardo detto appellante ha, altresì, rilevato che, dopo l'introduzione del secondo grado di giudizio, gli appellanti avevano avviato un nuovo procedimento di mediazione, presentando le stesse domande contenute nell'atto di appello, del tutto irritualmente, atteso che la mediazione deve, comunque , precedere la causa, sì che il aveva deciso di non aderire alla mediazione, 10 condividendo la posizione di Controparte_10
Sui motivi afferenti alla valenza di giudicato del precedente giudizio di merito, l'appellato ha contestato a controparte: - di aver travisato i fatti, sostenendo l'infondatezza dell'affermazione secondo cui la parola "pluviali" era comparsa solo nella sentenza della Corte d'Appello del 2012; - di aver rappresentato una contraddittorietà della sentenza impugnata, affermando che nel 1999 non esistevano infiltrazioni diverse da quelle causate dalla fognatura condominiale, non tenendo conto che, al contrario, già nell'atto di citazione del 1999, il aveva chiesto al Tribunale di accertare Pt_1 la responsabilità del stesso per danni derivanti da infiltrazioni di vari tipi d'acqua, inclusi 10 percolamenti e ristagni, il tutto rispetto ad una situazione di degrado complessivo preesistente dell'immobile, degrado ben conosciuto dal già al momento dell'acquisto; - di aver avviato il Pt_1 nuovo processo, in esito all'ATP proposta nel mentre era incorso il giudizio di appello, per poi produrre l'elaborato di fronte alla Corte in quel giudizio, onde introdurre nuovi elementi Per_2 di valutazione, sì che la Corte di Appello aveva dichiarato inammissibile la produzione, considerandola come un documento nuovo, allo stesso tempo sancendo come tale elaborato non dimostrasse in modo chiaro il nesso tra il cattivo funzionamento dei pluviali e i danni subiti;
- di aver dedotto la contraddittorietà della sentenza qui impugnata del tutto insussistente, essendo stato ribadito quanto già accertato nei precedenti giudizi.
Ancora sul giudicato del precedente giudizio di merito, nonché sul capo della sentenza relativo all'efficacia ex art. 1306 c. c. della sentenza che aveva definito il precedente giudizio di merito nei confronti degli altri “debitori”, il appellato ha contestato l'argomentazione della 10 controparte, secondo cui il giudicato riguarderebbe solo la responsabilità del
[...]
, escludendo 6. Controparte_21 10
La difesa dell'appellato, sul punto, ha sottolineato: - che la costituzione del
[...]
riguardava l'accorpamento di proprietà precedentemente Controparte_20 appartenenti alla , rendendo impossibile distinguere le responsabilità tra le due entità Controparte_22 condominiali;
- che, inoltre, al momento della vertenza del 1999, il Condominio di Vico Stella 6 non esisteva ancora;
- che l'appellante stesso aveva sempre fatto riferimento al "Condominio", senza distinguere tra le varie ubicazioni;
- che, dunque, l'argomentazione della controparte era infondata e priva di sostegno, poiché non teneva conto della realtà giuridica delle entità condominiali coinvolte, per come si erano evolute.
Sul capo della sentenza che aveva respinto la domanda di risarcimento il ha 10 contestato le affermazioni degli appellanti riguardo all'erronea valutazione del Giudice di prime cure, che aveva ritenuto i danni subiti dall'appellante "individuati e cristallizzati" nel giudicato delle sentenze precedenti.
Detta parte appellata, inoltre, ha contestato l'assunto del per cui le domande relative Pt_1 al mancato godimento dell'immobile, ai disagi e al lucro cessante erano state abbandonate e che i danni richiesti nel presente giudizio erano derivati da un inadempimento successivo, deducendo diverse contraddizioni e travisamenti sottesi agli argomenti avversari.
Il Condominio, in particolare, ha, dunque, evidenziato: - come non fosse vero che il Pt_1 aveva abbandonato le domande per i danni da mancato godimento, poiché la sentenza del 2005 includeva esplicitamente la richiesta di risarcimento per tutti i danni subiti;
- come il Tribunale di
Genova avesse riconosciuto al un risarcimento di 24.426,83 €, affermando che: "non Pt_1 sussistono altre voci di danno da risarcire", statuizione confermata dalla Corte d'Appello; - come, inoltre, l'assunto per cui il presente giudizio avrebbe ad oggetto un inadempimento alla sentenza del 2012 sia contraddittoria rispetto all'idea che il giudicato possa riguardare solo e CP_18 [...]
, dato che non si comprende come soggetti non partecipanti al precedente procedimento 10 possano essere ritenuti responsabili per un presunto inadempimento.
Il de quo ha, pertanto, sostenuto che le argomentazioni degli appellanti erano 10 infondate e contraddittorie e che il giudicato delle sentenze precedenti copriva le richieste avanzate nel presente giudizio.
Ancora sul capo della sentenza che aveva respinto la domanda di risarcimento il 10 appellato: - ha contestato le IA della controparte riguardo a presunte omissioni del Giudice di prime cure, sottolineando che le domande non erano state formalmente proposte in primo grado e quindi non potevano essere riproposte in appello;
- ha sostenuto che non si potesse attribuire responsabilità al per i ritardi nei lavori, poiché le attività giudiziarie richieste dal 10 Pt_1 avevano causato ritardi nell'esecuzione delle pronunce del Tribunale;
- ha evidenziato che la sentenza ora appellata era priva di vizi, avendo chiarito le tempistiche e le modalità di esecuzione delle opere e le ragioni del ritardo, non imputabili al . 10
Sulla rimozione del vecchio impianto fognario dismesso l'appellato di cui si tratta ha contestato l'affermazione della controparte secondo cui il Giudice di prime cure non si sarebbe pronunciato sulla richiesta di dismissione del vecchio impianto fognario, mentre, in realtà, rigettando la domanda, il Tribunale aveva implicitamente accolto le eccezioni sollevate dal e dagli 10 altri convenuti.
Sull'indennità per la servitù imposta dalla realizzazione del nuovo impianto fognario
, nonché sulla bonifica della pavimentazione del piano seminterrato di Vico Stella 16 CP_15 rosso la difesa del ha sostenuto che il Giudice di prime cure si era chiaramente 10 pronunciato nel rigettare le domande di parte attrice, sia per la bonifica della pavimentazione del piano seminterrato di Vico Stella 16 R, sia per l'indennizzo relativo alla servitù imposta dal nuovo impianto fognario del 2017.
Sui danni per mancata utilizzazione dell'immobile, il ha dedotto che il motivo 10 relativo al presunto vizio dell'impugnata sentenza, per non aver affrontato la questione dei danni per mancata utilizzazione dell'immobile, quantificati in 350.000 euro, era infondato, atteso che il
Tribunale aveva richiamato correttamente, a riguardo, il principio del giudicato, poiché, come già detto: - nel 1999, il aveva richiesto il risarcimento di tutti i danni subiti e il Tribunale di Genova Pt_1 aveva condannato il a pagare 24.426,83 euro, specificando che "non sussistono altre 10 voci di danno da risarcire"; - la Corte d'Appello aveva confermato tale decisione e Parte_1 non aveva impugnato il giudicato, accettandolo;
- l'appellante aveva omesso, peraltro, di riportare come l'immobile di cui è causa fosse in condizioni di totale degrado al momento dell'acquisto nel
1999, con necessità assoluta di ripristini prima dell'utilizzo, per le caratteristiche intrinseche dell'immobile; - le statuizioni definitive erano chiare a riguardo, in termini di danni;
- il tentativo dell'appellante di configurare un inadempimento condominiale protratto per oltre 15 anni contrastava con l'attività esecutiva ex art.612 c.p.c., come acquisita agli atti.
Sulle spese del giudizio di accertamento tecnico preventivo il ha lamentato come 10 anche la doglianza circa tale presunta omessa pronuncia sulla richiesta di rimborso di tali spese, non tenesse conto del fatto che il Giudice di prime cure aveva implicitamente respinto la loro domanda, ritenendola assorbita nelle altre.
L'appellato di cui si tratta ha, infine, ritenuto irrilevante e non credibile la cessione del credito avvenuta durante il processo da parte della signora a favore del coniuge poiché la Pt_2 Pt_1 presentava un difetto di legittimazione, sì che, pertanto, la decisione del Giudice di prime Pt_2 cure di dichiararla soccombente, era formalmente corretta.
Il Condominio in questione, ancora, sulle istanze istruttorie avversarie, si è opposto, richiamando gli argomenti già svolti in memoria ex art. 183 c. 6 n. 3 c.p.c., così come si è opposto sulla sospensione della provvisoria esecutività, in punto condanna alle spese di lite, ritenendo irrilevante il fatto che gli appellanti fossero un barbiere in pensione e una casalinga senza disponibilità economiche, non potendosi omettere di considerare la contraddittorietà di tali assunti in ragione della pluralità di iniziative giudiziarie, costose ed avventate, invocando attività, altresì, dilatoria.
Il ha assunto, dunque, le proprie definitive conclusioni come in epigrafe. 10
Controparte_10
Si è, inoltre, costituita in giudizio di fronte a questa Corte, la quale Controparte_10 ha contestato tutto quanto dedotto in appello e ha chiesto la reiezione del gravame ex adverso proposto. In via preliminare, ha eccepito che la controparte non aveva impugnato Controparte_10 la sentenza di primo grado con argomentazioni specifiche, nè aveva fornito un progetto alternativo di sentenza, limitandosi, di fatto, a riproporre le stesse argomentazioni già spese nel giudizio di primo grado, che erano state correttamente respinte dalla sentenza, il tutto così da dimostrare l'inconsistenza delle contestazioni, al di là del disaccordo rispetto alle statuizioni del primo Giudice, il tutto senza affrontare le questioni giuridiche in modo adeguato.
Quanto al primo motivo di appello, afferente all'inefficacia del tentativo di mediazione esperito dalla parte appellante, la ha evidenziato come la controparte abbia lamentato 10
l'assenza di una pronuncia esplicita da parte del Giudice di primo grado sull'eccepita improcedibilità della domanda, legata al mancato esperimento della procedura di mediazione nei confronti di tutti i convenuti, doglianza infondata: - poiché il Tribunale aveva implicitamente ritenuto superata l'eccezione di improcedibilità entrando nel merito della controversia;
- poiché la doglianza, connessa ad un'eccezione della deducente, era stata spesa , a ben vedere, dall'appellante contro una statuizione favorevole all'appellante stesso, sì che l'eventuale accoglimento avrebbe avuto l'effetto di una pronuncia in rito tale da impedire l'accoglimento del gravame, con le conseguenze del caso.
In merito, poi, all'istanza di mediazione proposta da il 18 giugno 2021, Parte_1
l'appellata ha ribadito come tale mediazione, essendo riferita a una controversia già pendente, fosse priva di efficacia giuridica e non potesse sanare l'eventuale improcedibilità per il mancato esperimento della mediazione nei confronti di , il tutto concludendo nel senso che l'argomento 10 sollevato dalla controparte era da ritenersi infondato e meritevole di reiezione.
Quanto al secondo, terzo e quarto motivo di appello, in punto “ne bis in idem” ed efficacia del giudicato di cui alla sentenza della Corte d'Appello n. 384/2012, ,a tal riguardo, ha osservato, 10 trattando unitariamente i motivi: - che la presunta eccessiva sinteticità della sentenza, insinuando che la brevità delle motivazioni corrispondesse a una superficialità nella trattazione della vicenda, fosse del tutto inconsistente, a fronte del fatto che il Tribunale aveva esaminato correttamente la questione e che l'infondatezza delle difese avversarie era tale da non richiedere ulteriori argomentazioni;
- che la mancanza di valutazione della rilevanza dei pluviali , non menzionati nella sentenza del Tribunale di Genova n. 4335/2005, poi confermata come sopra dalla Corte di Appello, era irrilevante, poiché connessa al fatto che i pluviali non erano stati considerati cause delle infiltrazioni;
- che , al di là della pretesa dell'appellante, secondo il quale l'accertamento di responsabilità per le infiltrazioni derivanti dalla fognatura condominiale non avrebbe precluso l'accertamento di responsabilità di altri soggetti, l'appellante medesimo non aveva considerato che il giudicato copre tutte le questioni relative ai danni accertati e che non è sostenibile l'idea di riaprire una vicenda già definita, in forza di diverse prospettazioni;
- che rispetto all'applicazione dell'art.1306 c.c. ogni doglianza dell'appellante era pretestuosa, compreso l'argomento in forza del quale le sentenze citate riguardavano solo "ragioni personali" del;
- che il in realtà, non 10 Pt_1 aveva considerato, come invece evidenziato dal Tribunale, il principio del giudicato nella sua piena valenza, rispetto a tutti i soggetti coinvolti, sì che il primo Giudice aveva legittimamente esteso gli effetti delle sentenze passate in giudicato anche nei confronti degli altri convenuti.
Quanto al settimo e quattordicesimo motivo di appello, la ha evidenziato che la 10 controparte appellante aveva tentato di escludere la fondatezza delle statuizioni del Tribunale riguardo al giudicato, sostenendo che i danni richiesti nel presente giudizio non riguardavano quanto già liquidato, ma un inadempimento protratto nel tempo, che non era nemmeno ipotizzabile all'epoca del precedente giudizio, senza rendersi conto che tale assunto implicava la già avvenuta liquidazione dei danni, confermando così la tesi difensiva dei convenuti, circa l'accertamento e la risoluzione delle problematiche relative alle infiltrazioni dell'immobile e le conseguenti responsabilità risarcitorie.:
ha sottolineato, dunque, che, secondo la stessa prospettazione della controparte, i pretesi 10 danni aggiuntivi sarebbero derivati da una cattiva esecuzione dei lavori da parte del e 10 dall'asserita inidoneità delle soluzioni proposte dall'Ing. , con conseguente mancanza di Per_3 qualsivoglia addebito a carico della deducente.
Quanto al dodicesimo e quattordicesimo motivo di appello, la Parte appellata in esame ha inteso procedere con una specifica contestazione, esponendo, in particolare, quanto segue: -
l'appellante si era lamentata del fatto che il Giudice di primo grado avesse esteso la “copertura” del giudicato a senza entrare nel merito della sua specifica responsabilità, prospettando più un 10 dissenso rispetto alle decisioni del Tribunale, che un vero motivo di impugnazione;
- corretta viceversa era stata l'estensione degli effetti del giudicato a tutti i convenuti, nonostante la controparte sostenesse il contrario;
- inoltre, poiché non era più proprietaria delle unità immobiliari 10 coinvolte, eventuali circostanze sopravvenute non potevano essere addebitate a essa;
- le richieste risarcitorie della controparte, altresì, erano infondate, poiché indimostrate e, in ogni caso, prescritte per decorrenza del termine quinquennale;
- le sentenze precedenti e l'esecuzione delle opere conseguenti, come da atti presenti nel fascicolo, costituivano un confine invalicabile rispetto alle responsabilità ulteriori, comunque, non attribuibili a . 10
Detta appellata, infine, ha contestato la richiesta di risarcimento per mancata utilizzazione dell'immobile, assumendo, comunque, che le conseguenze della mancata locazione non potevano essere ricondotte a , poiché l'appellante non aveva dimostrato di aver adottato le misure 10 necessarie per evitare tali conseguenze.
Quanto al settimo ed ottavo motivo, afferenti alla richiesta al , sia di un Controparte_10 indennizzo per la servitù imposta dalla realizzazione del nuovo impianto fognario, sia di rimozione dell'impianto fognario precedente, l'appellata in esame ha sottolineato che tale pretesa omessa pronuncia del Tribunale derivava legittimamente dall'assorbimento delle questioni, a seguito dell'accoglimento dell'eccezione di cosa giudicata sollevata da tutti i convenuti, anche in base all'art. 1306 c.c., sì da non dover il Tribunale affrontare ulteriori tematiche accessorie, il rigetto di tali domande scaturendo direttamente dall'accoglimento dell'eccezione citata.
, d'altra parte, a tal riguardo: - ha precisato che l'impianto fognario condominiale era 10 stato realizzato a seguito di un procedimento ex articolo 612 c.p.c., sotto la direzione dell'Ing.
in esecuzione della sentenza passata in giudicato, con l'effetto, in via assorbente, attesa Per_4 la totale condominialità dell'impianto, di non sussistere alcun obbligo di indennizzo a carico di 10 medesima;
- ha ricordato, inoltre, che la questione era già coperta dal giudicato, in quanto era parte del contenzioso avviato da nel 1999, riguardante la corresponsione di un'indennità Parte_1 per le servitù imposte alla proprietà, domande esitate come da sentenze citate;
- ha ribadito, ancora, circa la rimozione dell'impianto fognario, la propria totale estraneità al tema, richiamando le argomentazioni già esposte dal . 10
Sul quindicesimo motivo di appello,ancora, ha contestato la fondatezza delle 10 IA , ponendo in risalto quanto segue: - l'appellante non aveva segnalato al Giudice adito in via cautelare, l'esistenza di un giudizio precedente presso il Tribunale di Genova e di uno in corso davanti alla Corte d'appello; -se ciò fosse stato indicato, il Giudice avrebbe dovuto dichiarare immediatamente l'inammissibilità della procedura;
- i costi ed i seguiti di tale procedura, dunque, erano addebitabili solo alla Parte che l'aveva richiesta. Contestati anche i presupposti per la sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado con riferimento alle spese di lite, avendo, di fatto, agito Parte appellante senza tenere conto dei rischi connessi a citare una pluralità di soggetti, a fronte di precedenti statuizioni passate in giudicato, oltre che avanzando pretese risarcitorie esorbitanti, con gli effetti conseguenti correlati alla soccombenza, ha concluso come in epigrafe. 10
Sulla infondatezza della domanda di manleva di l'appellata in esame ha CP_11 esposto, comunque, di essere costretta, nell'ipotesi di accoglimento del gravame, a reiterare le proprie difese riguardo alla domanda trasversale riproposta, a riguardo, da detta società, nella sua comparsa di costituzione in appello. Sul punto, attesa la subordinata, proposta come sopra, da detta banca, ha respinto categoricamente tale richiesta, sostenendo la propria estraneità ai fatti 10 per cui è lite, il tutto assumendo le conclusioni di cui in epigrafe.
Controparte_11
Si è costituita in giudizio di fronte a questa Corte anche la quale ha Controparte_11 contestato tutto quanto dedotto in appello e ha chiesto la reiezione del gravame ex adverso proposto.
In merito all'oggetto della vertenza, questione potenzialmente assorbente, detta appellata ha evidenziato come il raffronto fra l'oggetto delle cause, decise con le sentenze del Tribunale di Genova n. 4335/2005 e della Corte d'appello n. 384/2012, rispetto a quello in esame, acclarasse l'identità dell'oggetto medesimo, atteso che entrambi i processi avevano trattato l'accertamento e il risarcimento dei danni subiti da el suo locale commerciale per infiltrazioni e problemi Parte_1 fognari.
In particolare, ha osservato quanto segue, in punto giudicato: - il Tribunale CP_11 di Genova, con la sentenza n. 4335/2005, aveva accertato, grazie alla CT , che i danni erano Per_3 causati per il 20% da fenomeni naturali, per il 66% da problemi del sistema fognario del 10
e per il 14% da errori tecnici nei lavori di ripristino, condannando quindi il ad eseguire 10 gli interventi necessari ad eliminare le cause del danni, oltre che al risarcimento, a favore del Pt_1 di circa 25.000 €; - durante il giudizio di appello, il medesimo aveva inopinatamente avviato Pt_1 una procedura di ATP anche nei confronti di , omettendo di dare atto del giudizio CP_11 pendente;
- nel processo di appello avverso la sentenza n.4335/2005, il aveva tentato di Pt_1 ampliare le sue richieste, negando la presenza della falda acquifera e proponendo nuove fonti di danno, oltre che tentando di introdurre in giudizio l'elaborato redatto nel citato attività tutta CP_23 ritenuta inammissibile dalla Corte;
- quest'ultima, con la sentenza n. 384/2012, non impugnata, aveva confermato, nella sostanza, le risultanze della rammentata sentenza di primo grado, cristallizzando le cause e l'ammontare dei danni;
- in via cautelativa, aveva, peraltro, CP_11 dichiarato di voler invocare le due sentenze citate , rispetto a qualsivoglia possibile corresponsabilità;
- anche in fase di esecuzione forzata della rammentata sentenza del Tribunale di Genova, erano stati compiuti accertamenti, con conseguenti opere disposte dal G.E., che confermavano l'inammissibilità della nuova azione, palesando come le decisioni di merito precedenti, giunte ad esecuzione forzata, rappresentassero il fondamento delle pretese del - che, d'altra parte, la Pt_1 riprova della fondatezza dell'eccezione di giudicato, su cui si era fondata la decisione ora impugnata, ben si evinceva dal fatto che la nuova azione era stata centrata sulla CT , svolta nella Per_2 ricordata ATP e già dedotta di fronte alla Corte di Appello, con gli esiti richiamati, ferma la valenza delle opere esecutive poi realizzate, in esito ad ulteriore CT.
In forza di quanto sopra, pertanto, ha aderito alla ricostruzione del Tribunale, CP_11 con riferimento agli effetti del giudicato , sia circa le questioni esplicitamente dedotte, sia rispetto a quelle implicite, che avrebbero potuto essere dedotte, così da affermare che le cause dei danni lamentati dal così come i danni conseguenti, erano già stati definiti, contestando, in ogni Pt_1 caso, qualsivoglia propria responsabilità, alla luce anche dell'esecuzione forzata avvenuta, richiamata la valenza dell'art.1306 c.c. circa anche l'estensione soggettiva degli effetti del giudicato medesimo.
Sui motivi di appello avversari, l'appellata in questione, segnatamente: - ha contestato l'estraneità nei propri confronti di qualsivoglia questione di mediazione “ ante causam”; - ha dedotto, circa il secondo, il terzo e il quarto motivo di appello , afferenti alla valenza del giudicato, che il risarcimento per danni da mancata utilizzazione dell'immobile era già stato richiesto al 10
e al invocando, altresì, l'art. 1310 c.c. , per ancora aggiungere che il aveva CP_6 Pt_1 contraddetto la sua posizione iniziale, affermando che i danni relativi alla fognatura e ai pluviali non fossero correlati, rendendo inammissibili i motivi di appello sul punto, il tutto ferma l'eccezione di prescrizione di qualsivoglia diritto al risarcimento per periodi antecedenti al quinquennio rispetto alla notifica dell'atto di citazione.
Oltre a quanto sopra, , in merito ai motivi di impugnazione sul risarcimento danni, CP_11 ha dedotto ed eccepito quanto segue: - l'appellante aveva mostrato confusione e contraddizioni, affermando che i danni richiesti con la nuova citazione non riguardavano quelli pregressi, ma mancanze successive, non ipotizzabili nel precedente giudizio, salvo poi proporre, come nuove, domande di ristoro del tutto simili, prospettate come danni successivi, ma che, in realtà, derivavano, per come dedotte, in tesi, dal ritardo e dalla cattiva esecuzione dei lavori da parte del , 10 circostanza cui essa era estranea;
- in ogni caso le sentenze precedenti avevano interrotto il CP_11 nesso causale con qualsiasi condotta della accertando la mancanza di responsabilità della CP_11 stessa, a fronte dei problemi fognari condominiali;
- incontestato era, peraltro, come da CT CP_11 agli atti, che parte dei danni fosse dovuta a una falda acquifera, circostanza mai contestata e non addebitabile ad alcuno;
- i danni successivi all'esecuzione dei lavori , in forza delle sentenze citate, non erano stati provati e l'appellante aveva inteso avvalersi di una perizia del 2011 per Pt_1 sostenere danni post-2017, cadendo in una manifesta contraddittorietà argomentativa;
- la domanda, inoltre, di condanna per spese di ATP non teneva conto del fatto che la procedura stessa non avrebbe dovuto proseguire, pendendo il giudizio di appello;
- anche la richiesta di € 350.000,00 per canoni di locazione persi era, comunque, indimostrata, ferme le pregresse statuizioni del
Tribunale di Genova, confermate dalla Corte d'Appello
, ancora, sul X° motivo di appello, specificatamente dedotto contro essa appellata, CP_11 ha eccepito come lo stesso non costituisse un motivo autonomo, poiché on indicava Parte_1 alcun specifico aspetto della sentenza da riformare, riproponendo le IA afferenti al giudicato ed all'estensione dello stesso ex art.1306 c.c.: detta appellata, in merito, ha ribadito di essere stata citata in giudizio sulla base dell'assunto, infondato, circa pretesi difetti di manutenzione di canali sottostanti le strade, il tutto sull'errato ed indimostrato presupposto per cui l'assenza di inclusione dei canali nella cartografia della rete fognaria pubblica implicasse di per sé la loro natura privata, ciò a fronte della peculiarità della zona, storica, di Genova, sì da avere la cartografia solo valore dichiarativo, con le conseguenze probatorie del caso, rispetto alle domande proposte dal Pt_1
Sulla motivi afferenti al quantum, , fermo tutto quanto sopra, ha osservato nel merito CP_11 come la pretesa avanzata fosse, comunque, del tutto inattendibile , a fronte di un immobile seminterrato, con altezze non conformi alle normative, anche in termini di uso commerciale senza autorizzazione sanitaria, una realtà non mutabile dalle pretese prove orali, a fronte della necessità , per i locali medesimi, di essere posti a norma, previo adempimento di vari obblighi, in ragione delle caratteristiche intrinseche del bene.
Richiamato, ancora, sul XV motivo di appello, afferente alle spese di ATP, quanto già anticipato sull'abnormità di tale procedura avviata pendendo il giudizio in secondo grado, CP_11
ha evidenziato che le spese medesime non potevano che essere poste a carico dell'allora
[...] ricorrente, al di là dell'attività espletata, tacendo una circostanza che avrebbe reso inammissibile il ricorso, per poi interferire nel giudizio di appello già citato, dando atto che l'eccezione di giudicato accolta dal Tribunale di Genova era assorbente.
, ferme le conclusioni assunte, in via di estremo subordine ha, Controparte_11 comunque, richiamato la ragione delle domande di manleva e regresso formulate nei confronti delle altre Parti convenute, appellate.
In merito la Parte de qua ha, per l'effetto, osservato che, nel caso di accoglimento delle domande del con eventuale condanna in solido, rimaneva ferma la propria volontà, Pt_1 manifestata dall'inizio del processo, di ottenere la restituzione in via di regresso da tutti gli altri convenuti, rispetto a quanto, nel caso, tenuta a pagare, evitando, per tutelare il diritto di surrogazione/regresso, la necessità di avviare un ulteriore giudizio contro i singoli possibili corresponsabili, il , e il Controparte_20 Controparte_10 [...]
. CP_6
Detta parte appellata si è, dunque, opposta alla sospensiva proposta, concludendo come in epigrafe.
Controparte_6
Si è costituito in giudizio di fronte a questa Corte anche il , il quale ha Controparte_6 contestato tutto quanto dedotto in appello e ha chiesto la reiezione del gravame ex adverso proposto.
In particolare, detto Ente pubblico ha esposto le seguenti ragioni. Sul primo motivo di appello, afferente all'inefficacia del tentativo di mediazione esperito dalla parte appellante, è stato osservato che l'istanza di mediazione presentata dal trasmessa il Pt_1 18.06.2021 al risultava priva di efficacia giuridica, poiché riguardava una Controparte_6 controversia già pendente in Corte d'appello e non era stata richiesta dal giudice di secondo grado, sì che tale iniziativa in corso di causa non poteva sanare le eventuali improcedibilità della causa per il mancato esperimento della mediazione nei confronti di Controparte_10 Rispetto a tale questione, il nel precisare quanto previsto dall'art. 5 D.lgs. CP_6 n.28/2010, in punto mediazione, dato atto che l'A.G. non aveva disposto la mediazione stessa, ha evidenziato che del tutto legittimamente, come le altre Parti, non aveva aderito a tale estemporanea iniziativa avversaria. Sul secondo, terzo e quarto motivo di appello, afferenti, in particolare, alla pretesa violazione del principio del ne bis in idem e l'efficacia del giudicato di cui alla sentenza della Corte d'Appello n. 384/2012, l in questione ha evidenziato che il Giudice di primo grado aveva Parte_4 correttamente riconosciuto un rapporto di identità oggettiva tra il presente giudizio e quello deciso con la sentenza del Tribunale n. 4335/2005 (detta sentenza Arnaù), confermata, nella sostanza, dalla Corte d'Appello con la pronuncia n. 384/2012, atteso che entrambi i giudizi riguardavano l'accertamento delle cause dei danni subiti dagli immobili e la loro quantificazione. Pt_1
L'appellato in questione ha sottolineato che nella prima azione, aveva chiesto Parte_1 non solo l'accertamento dei danni legati all'impianto fognario, ma anche le cause delle esondazioni e infiltrazioni, inclusa la quantificazione dei danni, sì che la sentenza del Tribunale aveva già accertato tutte le cause delle infiltrazioni.
Inoltre, ha esposto la Difesa del la Corte d'Appello aveva già respinto l'appello CP_6 incidentale del correlato anche alle iniziative parallele assunte dal stesso, sì da Pt_1 Pt_1 confermare quanto deciso dal Tribunale.
Detta Parte appellata, dunque, circa la questione in esame, ha evidenziato come ogni doglianza non fosse sostenibile, coprendo il giudicato anche le responsabilità di soggetti diversi dal
, come il , con effetti riflessi anche su di esso, impedendo qualsiasi 10 CP_6 CP_6 contestazione delle cause dei danni come già accertate.
Sul quinto, sesto e quattordicesimo motivo di appello, in relazione agli asseriti danni vantati dal il ha eccepito l'irrilevanza delle argomentazioni avversarie, osservando come la Pt_1 CP_6 controparte intendesse contestare la sentenza di primo grado, in particolare per il rigetto della domanda risarcitoria proposta, nonostante gli accertamenti delle cause e dei danni fossero coperti da giudicato, anche a favore del . Controparte_6
Oltre a ciò, la Difesa dell'Ente ha sottolineato che il con l'atto di citazione del 1999, Pt_1 aveva richiesto il risarcimento dei danni subiti, sì che era evidente come ogni pretesa risarcitoria nei confronti dell'Ente medesimo fosse ormai prescritta, considerata la data della prima richiesta al il tutto richiamando il termine quinquennale previsto dall'art. 2947 c.c. CP_6
A fronte di ciò, ha aggiunto l'appellato in questione, il Giudice di primo grado aveva correttamente ritenuto che la causa fosse matura per la decisione, non ammettendo prove orali per confermare richieste, peraltro, poco credibili e prive di documentazione valida: sul punto il CP_6 ha eccepito che il era già stato risarcito dal per tutti i danni subiti, che non vi Pt_1 10 erano ulteriori voci di danno da risarcire e che la pretesa di somme di denaro da mancato utilizzo dell'immobile risultava infondata, poiché il locale non era utilizzabile già prima del 1994 ed il Pt_1 aveva acquistato l'immobile nel 1999, consapevole delle condizioni dello stesso. Sul tredicesimo motivo di appello, segnatamente rivolto alla posizione del CP_6
quest'ultimo ha osservato che, pur ritenendo assorbente quanto già evidenziato per il
[...] rigetto dell'appello, le pretese avanzate dalla controparte si basavano principalmente sulle conclusioni della CT , rispetto al citato procedimento di ATP, conclusioni a ben vedere Per_2 irrilevanti per il presente giudizio.
In particolare, ha evidenziato il il Geom. aveva, in tesi, attribuito le CP_6 Per_2 infiltrazioni nei locali del all'inidonea manutenzione e impermeabilizzazione della Pt_1 pavimentazione di e alla mancanza di adeguate caditoie, ma tale assunto risultava 10 indimostrato, essendo le infiltrazioni in questione riconducibili piuttosto all'assenza di un'idonea intercapedine nell'edificio, opera necessaria per la difesa dall'umidità, opera in alcun modo di competenza pubblica.
Inoltre, sempre con riguardo alla responsabilità del quest'ultimo ha Controparte_6 contestato qualsivoglia addebito, in via subordinata rispetto a , per le Controparte_11 infiltrazioni provenienti da un canale ammalorato sotto la pavimentazione, questione che tuttavia, il
Geom. non aveva incluso nella sua analisi, limitandosi a menzionare la necessità di Per_2 impermeabilizzazione del piano stradale.
A fronte di quanto sopra, l'appellato di cui si tratta ha ribadito il difetto di legittimazione passiva del rispetto a tale domanda, ritenendo inammissibile e infondata ogni richiesta Controparte_6 di “ facere”, rispetto all'esecuzione degli interventi indicati dal Geom. . Per_2
Sul quindicesimo motivo di appello, afferente alle spese dell'ATP R.G. 6991/2008 Tribunale Genova, la Parte appellata in questione ha contestato la censura di omessa pronuncia da parte del primo Giudice, evidenziando come tale domanda fosse rimasta assorbita nel rigetto totale delle domande attoree, fermo restando che nel citato procedimento cautelare promosso dal doveva Pt_1 applicarsi l'art. 8 del D.P.R. 115/2002, secondo cui ciascuna parte è responsabile per le spese processuali che sostiene, a meno che non sia diversamente stabilito dal magistrato, ciò al di là del fatto che le spese medesime non erano state dimostrate, poiché l'appellante aveva prodotto solo un pro forma di fattura, privo di attestazione di pagamento, sotto tale profilo il motivo di doglianza risultando ancor più infondato.
Sulle istanze istruttorie avanzate in grado di appello, il - ha eccepito l'inammissibilità CP_6 delle stesse già dichiarate inammissibili dal Giudice di primo grado, prove tese a tentare di confermare proposte di locazione ritenute incredibili e prive di documentazione valida;
- si è opposto alla richiesta di una nuova C.T.U. riguardante la proprietà del canale sottostante , 10 considerata inutile, sottolineando l'inesistenza di una rete fognaria nel sottosuolo in questione, poiché gli scarichi fognari erano stati collocati all'interno dell'edificio; - ha contestato, infine,
l'ammissibilità delle nuove produzioni documentali allegate alla citazione in appello, ritenendo che tali documenti avrebbero potuto essere prodotti in primo grado e non erano indispensabili per la risoluzione della causa.
Nell'opporsi, altresì, all' istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza, sia in diritto, rispetto anche alle statuizioni eseguibili, sia in fatto, negando la sussistenza del “fumus”, così come del “periculum in mora”, il ha, pertanto, concluso come in epigrafe, reiterando, in via CP_6 subordinata, la propria richiesta di garanzia e manleva da parte di in forza Controparte_8 del contratto assicurativo azionato, insistendo anche per l'eventuale pagamento diretto ai sensi dell'art. 1917, II comma, c.c., dando atto che dette domande erano rimaste correttamente assorbite dalle statuizioni del Tribunale, sì da poter essere riproposte, subordinatamente all'eventuale accoglimento dell'appello, non occorrendo appello incidentale alcuno.
Controparte_8
Si è, infine, costituita in giudizio di fronte a questa Corte, , la quale Controparte_8 ha contestato tutto quanto dedotto in appello e ha chiesto la reiezione del gravame ex adverso proposto, concludendo come in epigrafe. In particolare, detta appellata ha eccepito: - che qualsivoglia pretesa del nei confronti Pt_1 del era necessariamente prescritta, considerato il termine di 5 anni, né era vero Controparte_6 che vi fosse stato qualsivoglia atto interruttivo, al di là della pretesa solidarietà vantata come sopra dall'appellante; - che, rispetto al rapporto assicurativo, lo stesso aveva avuto efficacia dal 07.01.2007 al 15.02.2011, data in cui l'assicuratore era receduto per sinistrosità, contestando, dunque,
l'operatività della polizza, fermi tutti gli altri limiti negoziali.
Detta Compagnia ha sottolineato, in particolare,: - che alcuni danni derivavano da condutture anteriori al 2000, altri da ammaloramenti del sistema fognario del in epoche diverse;
- 10 che l'atto interruttivo della prescrizione risaliva al 2017; - che il aveva validamente eccepito CP_6 la prescrizione medesima;
- che , in ipotesi, sarebbe stato comunque onere dell'Ente assicurato dimostrare tutti i presupposti di operatività della polizza rispetto ai danni da cui l'Ente stesso voleva essere manlevato, non potendo essere dimenticato come i danni prospettati dal si erano già Pt_1 Co manifestati nel 2000, prima della stipula del contratto con;
- che, a tal riguardo, rilevava anche come il avesse già conoscenza dei danni prima della stipula medesima, si da aver reso CP_6 dichiarazioni inesatte o reticenti, con gli effetti di cui all'art.1892 c.c. Co
, oltre alle difese svolte, ha fatto proprie le considerazioni della sentenza di primo grado, in ordine all'efficacia del giudicato, a fronte di problematiche dell'immobile attoreo che erano antiche, avevano consentito al di acquistare il bene a un prezzo ridotto e avevano portato a varie Pt_1 azioni legali dal 1999, culminate in una condanna del a ripristinare la fognatura, con le 10 opere poi eseguite, ferma restando, anche nel merito, l'estraneità del alle situazioni CP_6 dannose prospettate, considerato che la fognatura era condominiale e che eventuali danni oltre questi avrebbero dovuto essere ricondotti a Controparte_24 Co Ha, comunque, concluso esponendo che i danni lamentati erano coperti dal giudicato e le domande attoree, riproposte in appello, risultavano inammissibili, così da rendere superflua ogni altra prova, per , dunque, chiarire che l'eccezione di giudicato aveva valenza assorbente.
Ciò detto, sospesa la provvisoria esecutorietà delle statuizioni eseguibili della sentenza di primo grado, come da ordinanza 9.11.2021, fissata udienza di precisazione delle conclusioni per il
7.2.23, la stessa è stata ripetutamente differita, in ragione del pensionamento del Consigliere relatore, così da pervenire, previa nomina di nuovo Consigliere, all'udienza cartolare del 3.10.24, allorquando la causa , precisate le conclusioni, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione di termini ex art.190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce di quanto sopra, va premesso che appare pacifico in causa, non essendovi contestazione a riguardo, coerentemente alle statuizioni del primo Giudice, che la titolarità attiva dei rapporti controversi è in capo al solo , salvo che per quanto attiene alla domanda di Parte_1 rimborso delle spese di ATP, in ragione della somma versata a tale titolo da , Parte_2 per € 703,62, sì che le IA del gravame, ad eccezione di quanto dedotto, in parte, sub motivo XV, pag. 32, vanno ricondotte integralmente e solo al predetto al di là dell'unicità dell'atto di Pt_1 appello.
La posizione di Controparte_25 quanto sopra, allora, reputa la Corte di dover subito affrontare le IA relative
[...] alla per la marginalità della posizione e l'evidenza delle risultanze. Pt_2 In merito, il primo Giudice ha prospettato che la predetta, con la prima memoria ex art.183
c.p.c., aveva rinunciato alla domanda relativa al rimborso in questione, senza accettazione da parte dei convenuti, il che, tuttavia, non corrisponde a quanto allegato agli atti.
La a ben vedere, come da allegato a tale memoria, non ha rinunciato alla Pt_2 domanda, ma ha, con atto depositato con la memoria medesima, ceduto il proprio credito al marito, divenuto unico titolare delle somme vantate sub citato motivo XV, atteso che tale cessione non richiedeva il consenso del debitore, secondo la prospettazione attorea e poi dell'appellante, debitore da individuarsi in tutti i convenuti, con l'effetto, per questi ultimi, ex art.1264 c.c., che la cessione medesima aveva piena efficacia, quantomeno dal deposito della cessione stessa, avvenuta come sopra.
Sotto questo profilo, limitato, in termini oggettivi e soggettivi, il gravame è fondato, avendo il
Tribunale travisato quanto dedotto dalla oltre che documentato, con l'effetto che, in merito Pt_2 al rapporto processuale della predetta con tutti i convenuti occorreva pronunciare sentenza di cessazione della materia del contendere, statuendo, in via autonoma, sulle spese di lite, escludendosi, viceversa, la solidarietà disposta nelle statuizioni afferenti alle spese medesime per intero.
Occorre, pertanto, riformare sul punto la sentenza, riservando la decisione sulle spese all'apposito paragrafo della presente sentenza, in esito ai seguiti della motivazione delle IA del Pt_1
Il principio del giudicato
Alla luce dei motivi di doglianza rispetto alle statuizioni di primo grado, delle difese degli appellati e del tenore della sentenza impugnata, appare alla Corte imprescindibile chiarire la portata del principio applicato dal Tribunale, centrale nella decisione appellata, afferente agli effetti del giudicato, sia in termini oggettivi, che soggettivi, ciò rappresentando il parametro legale portante rispetto ai motivi di gravame del Pt_1
In termini soggettivi deve essere richiamato il costante orientamento giurisprudenziale, applicativo dell'art.1306 c.c., secondo cui, con riferimento alle obbligazioni solidali, quale quella risarcitoria ex art.2055 c.c., in presenza di una pluralità di Parti, non tutte convenute nello stesso processo, queste ultime possono opporre al creditore la sentenza favorevole pronunciata nei confronti del debitore chiamato nel primo giudizio, sempre che si vogliano avvalere della sentenza medesima e salvo che la pronuncia stessa non sia basata su ragioni personali ( ex plurimis
Cass.sez.2, n.26992, 24.10.18, Cass., sez. 3, n.2452, 25.1.24), fermo restando che per coloro che hanno partecipato al giudizio irrevocabilmente definito operano le preclusioni proprie del giudicato, come tale ( Cass., sez.3, n.20559, 30.9.14).
A tal riguardo, circa la valenza dell'opponibilità della sentenza pronunciata nei confronti del coobbligato solidale, chiamato in separato giudizio, merita di essere riportata la recente statuizione di cui alla sentenza Cass., sez.3, n.10714, 22.4.24, che afferma il principio secondo cui: “ L'art.1306,
c.2, c.c., nel consentire al debitore solidale di opporre al creditore la sentenza più favorevole pronunciata nei confronti del condebitore, esclude, ove il primo abbia manifestato la volontà di avvalersi del giudicato, la possibilità di porre a suo carico un importo superiore a quello precedentemente liquidato nei confronti, ma non preclude l'ulteriore rivalutazione ( va chiarito, monetaria) dell'importo riconosciuto”, quale, dunque, evoluzione dinamica dello stesso importo, ove non già corrisposto, ferma, in sostanza, l'entità della somma liquidata nel primo processo.
Va detto che il parametro parallelo a quello in esame è contenuto nell'art.1310 c.c., con cui , a favore del creditore, viene estesa l'efficacia dell'atto interruttivo della prescrizione nei confronti di un condebitore solidale, anche agli altri, norma che, nel caso in esame, è stata invocata dallo stesso a fronte delle eccezioni di prescrizione ( in particolare nei confronti del ), Pt_1 Controparte_6 a riprova della natura solidale dell'obbligazione risarcitoria oggetto del giudizio in esame ( vedasi sull'inscindibilità fra solidarietà passiva e relativa disciplina della prescrizione, ai sensi dei citati artt.1306 e 1310 c.c. anche Cass., sez.3, n. 16755, 17.6.24).
A tal riguardo, d'altra parte, in termini di solidarietà dell'obbligazione risarcitoria, va richiamato quanto affermato dalla Suprema Corte, con sentenza a SS.UU., n.13143, 27.4.2022, secondo la quale, come da parte motiva: “ … Al fondo della ricostruzione di un principio di solidarietà anche sul terreno della responsabilità civile, oltre che su quello dell'assunzione volontaria del vincolo (art. 1292 e seg. cod. civ.),
è da individuare non già una comunanza di interessi alla prestazione dal lato dei soggetti, quanto piuttosto l'unificazione delle posizioni debitorie a cagione del principio dell'equivalenza delle cause del danno. Questa constatazione è validata dal tradizionale assunto per cui l'art. 2055 costituisce, nel codice civile, la traduzione normativa del principio di causalità materiale, salvi i soli correttivi della causalità adeguata in correlazione al principio del rischio specifico. La ricostruzione è da far risalire all'indirizzo, inaugurato negli anni '50 del secolo scorso, secondo cui il fatto, individuato nell'art. 2055, va considerato unitariamente. Esso è tale quando le cause siano collegate tra loro nel dinamismo convergente di un'azione, complessa ovvero quando il processo causale si sviluppi attraverso il progressivo intervento di fattori diversi ma rispondenti a un nesso consequenziale, presente o astrattamente prevedibile dagli autori (cfr. Cass. Sez. 1 n. 1126-54, che dell'indirizzo anzidetto rappresenta la pietra angolare). Non è necessario soffermarsi sulla ricostruzione dogmatica (del resto notissima) al fondo di simili concetti. Quel che appare indiscutibile è che alla base dell'art. 2055 vi sia in ogni caso la propensione del legislatore verso l'interesse del danneggiato a vedersi ristorato il danno subito in dipendenza di più concause. Cosa che ha indotto la norma a concentrarsi sul "fatto dannoso", mediante una sintesi verbale in ciò - per l'appunto - diversa da quella propria dell'art. 1156 del codice civile del 1865, invece riferita all'illecito ….La considerazione pratica della difficoltà della parte danneggiata di determinare la porzione di responsabilità ascrivibile a ciascun soggetto responsabile del danno ha certamente concorso a determinare il legislatore nel senso della unificazione delle posizioni debitorie per via normativa. E - come convincentemente osservato anche in dottrina - connaturata a essa è la valorizzazione massima (centrale) del solo interesse del danneggiato, da preservare mediante una regola espressiva della condicio sine qua non, tesa a unificare, come detto, a presidio di tale interesse, le singole concorrenti quote di responsabilità a ciascun soggetto ascrivibili, quale ne sia il titolo. Per questa ragione, diversamente da quanto insiste nel dire il … nel caso di specie, non rileva l'unicità della fonte -contrattuale o meno - della responsabilità, ma solo l'unitarietà del fatto dannoso come base dell'obbligazione risarcitoria.
L'aggregazione delle posizioni soggettive avviene per la semplice constatazione che unico è il danno patito dal creditore, e l'unicità del danno induce il legislatore a utilizzare in suo favore il mezzo della solidarietà, in modo funzionale a perseguire l'interesse sotteso, che è quello del danneggiato a essere comunque risarcito.
Va quindi in generale condiviso, e confermato, il principio secondo cui, per il sorgere della responsabilità solidale dei danneggianti, l'art. 2055 primo comma cod. civ. richiede che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte secondo il criterio di cui all'art. 41 cod. pen., e quindi solo che il fatto dannoso sia in questo senso imputabile a più soggetti, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuno, e anche nel caso in cui siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, atteso che l'unicità del fatto dannoso - considerata normativamente - deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle norme giuridiche violate…”. Nello stesso senso, ancora, ai fini dell'unicità del fatto dannoso, cui si correla la solidarietà ex art.2055 c.c., l'unicità del fatto medesimo va intesa in modo relativo, rispetto all'intento normativo di rafforzare la garanzia del danneggiato ( intento che prescinde dagli effetti concreti nel caso specifico), con l'effetto che detta unicità sussiste anche se il fatto dannoso sia derivato da più azioni o omissioni, costituenti diversi illeciti, dolosi o colposi, sempre che le singole azioni od omissioni risultino legate da un vincolo di interdipendenza ed abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del medesimo evento di danno ( in tal senso Cass., sez.6-2, n. 1842, 28.1.21, vedasi anche Cass. sez.3 n. 19611, 11.7.23, circa l'irrilevanza della diversità di modalità di tempo e di luogo delle condotte che hanno determinato il medesimo evento di danno).
Occorre aggiungere che le “ ragioni personali del debitore”, di cui all'art.1306 c.c, tali da impedire l'invocata estensione del giudicato da parte del debitore solidale, attengono strettamente a fatti estintivi , modificativi o impeditivi dell'obbligazione risarcitoria riguardanti solo quel soggetto, per le vicende che lo riguardano e non rispetto al “ fatto” come tale ( si pensi all'aver agito per legittima difesa, ex art. 2044, o in stato di necessità ex art.2045 c.c. o quale incapace, anche rispetto agli obbligati, ex artt.2046 e 2047 c.c., o ad una responsabilità indiretta, esclusa per insussistenza del rapporto a monte ex art.2049 c.c., o, ancora, all'ipotesi di “ confusione” ex art.1303 c.c., o alla fattispecie ex art.1305, u.c., c.c.) A fronte di quanto sopra, dunque, si impone anche di valutare la portata dell'art.2909 c.c., rispetto all'estensione oggettiva del giudicato, in rapporto al dedotto e deducibile: in merito va richiamato l'orientamento giurisprudenziale, secondo cui il giudicato stesso copre non soltanto le ragioni giuridiche o di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni proponibili in via di azione o eccezione, che sebbene non dedotte specificatamente, costituiscono precedenti logici essenziali e necessari della pronuncia, ciò anche rispetto a fatti conoscibili, non potendosi, viceversa, estendere il giudicato stesso alle questioni che non potevano essere proposte prima che sorgesse il fatto giuridico da cui sono scaturite, ciò con l'effetto, in buona sostanza, di individuare il
“ deducibile” in tutto quanto rientra nel perimetro del processo, salva l'autonomia di domande che si pongono fuori dallo stesso per “ petitum” e “ causa petendi” ( ex plurimis Cass., sez.2, n.6091, 4.3.20, Cass., sez.3 , n. 5486, 26.2.2019).
La disamina delle IA
Alla luce delle premesse svolte, può procedersi ad esaminare i motivi di appello del Pt_1
Circa il I motivo, afferente all'omessa pronuncia sulla pretesa mediazione obbligatoria afferente , va detto che lo stesso, prima ancora che infondato, è inammissibile, poiché 10 contrario all'interesse dello stesso appellante, che ha chiesto una riforma nel merito della pronuncia di primo grado e non in rito, neppure avendo proposto, peraltro, gravame incidentale sulla 10 questione.
A prescindere da tale considerazione, comunque, la doglianza è del tutto destituita di fondamento per due ordini di ragioni: -il rigetto del primo Giudice è assorbente dell'eccezione, in allora, sollevata contro l'attore dalla convenuta , ben potendo il Tribunale avvalersi della 10 ragione più liquida per pronunciare sentenza;
- in ogni caso la fattispecie di risarcimento danni oggetto della domanda rivolta a detta convenuta, non rientrava fra le materie per cui la mediazione era obbligatoria, in rapporto alla formulazione dell'art.5 D.L.vo 28/10, nella versione applicabile “ ratione temporis”, la componente condominiale o “reale” essendo del tutto irrilevante ai fini della domanda risarcitoria in questione.
Circa i motivi dal II al V, devesi porre in risalto, in primo luogo, che l'appellante ha espressamente dato atto che il Giudice di primo grado aveva accolto l'eccezione di giudicato formulata dal;
“ …cui hanno aderito anche gli altri convenuti, secondo cui la domanda 10 dell'attore, volta ad ottenere la condanna dei convenuti ad eseguire i ripristini indicati nella CT del
Dr. nel giudizio per ATP, sarebbe inammissibile perché coperta dal giudicato delle Per_2 sentenze del Tribunale di Genova n.4335/2005 e della Corte di Appello di Genova n.384/2012 nel precedente giudizio di merito” ( pag.9 del gravame).
Tale affermazione dà espressamente atto, dunque, del fatto che tutti i convenuti, come dedotto dal Tribunale, si siano avvalsi di detto giudicato, rispetto a quanto previsto dall'art.1306 c.c., con l'effetto che mancando, d'altra parte, uno specifico motivo di gravame sul punto, la Corte ritiene non più sindacabile la questione, su cui, in ogni caso, è sceso il giudicato.
Detta conclusione, merita di essere sottolineato, non è affatto superata dall'obliqua frase, di cui alla successiva pag. 14 del gravame, ove sub motivo IV, afferente alla natura “ personale” delle ragioni poste a fondamento della sentenza il cui giudicato è stato opposto, si legge : “Al di là che non risulta che ed il abbiano dichiarato di avvalersi ex art. Controparte_10 Controparte_6
1306 c.c. delle sentenze che hanno definito il precedente giudizio di merito, anche questa statuizione
è priva di fondamento: Sia perché, in ossequio al principio per cui il giudicato fa stato fra le parti i loro eredi o aventi causa, l'art.1306 comma 1 c.c. stabilisce che la sentenza pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido non ha effetto contro gli altri debitori;
sia perché l'art.1306, comma 2, c.c. precisa che gli altri debitori ( cioè gli altri convenuti attuali appellati), possono opporre detta sentenza al creditore ( cioè al Sig. , salvo che essa sia fondata sopra ragioni personali Pt_1 del condebitore ( cioè il Condominio).”, affermazioni seguite da argomentazioni correlate al fatto che la sentenza irrevocabile riguardava, appunto,: “…ragioni personali del condebitore , cioè 10 infiltrazioni che solo riguardano Via Luccoli 32…”( pag. 15 del gravame). CP_18
Il contenuto, va detto, delle IA specificatamente afferenti alla posizione 10
(motivo XII, sub pag 28 e 29) ed il ( motivo XIII sub pagg.30-32) confermano Controparte_6 quanto sopra, in uno con un argomento speso dall'appellante circa il danno da mancata utilizzazione del bene, danno rispetto al quale l'appellante medesimo, sub motivo XIII, ha dichiarato financo di essersi avvalso, rispetto all'eccezione di prescrizione sollevata dagli allora convenuti, del citato art.1310 c.c ( “A'sensi dell'art.1310 c.c. l'interruzione della prescrizione nei confronti di alcuno dei debitori solidali – ciascuno responsabile per il suo titolo- vale anche nei confronti degli altri condebitori..” -pag.32 del gravame).
Ciò detto, devesi, allora, evidenziare quanto segue rispetto alla contestata fondatezza dell'eccezione di giudicato, in rapporto alle considerazioni svolte come sopra, in punto estensione oggettiva e soggettiva del giudicato stesso:
- la sentenza n.4335/05, pronunciata il 14.10.2005, che vedeva quali Parti il e il Pt_1
, nella conformazione di allora, aveva ad oggetto, come da Controparte_18 conclusioni riportate in sentenza: - una pretesa di risarcimento di tutti i danni patiti dall'allora attore;
- la condanna ad obblighi di “facere” circa ripristini, trasformazioni e opere indicate dal CT, oltre che circa la rimozione e trasformazione di inutili e dannose: “ …canalette, pozzetti, chiusini, sportelli e quant'altro individuato dal CT, presenti nelle condotte fognarie condominiali che attraversano la proprietà del conchiudente …”; - la condanna del Condominio a pagare le indennità “…da determinarsi in via equitativa, oltre rivalutazioni ed interessi per tutte le servitù imposte alla proprietà dei conchiudenti costituite da canalette, pozzetti, chiusini e sportelli, facenti parte del sistema fognario condominiale, a decorrere dal 1994 o da altra data meglio ritenuta e per tutto il tempo che hanno gravato e graveranno l'immobile del conchiudente…”, oltre alla condanna per spese di lite,
CT e CTP;
- a pag. 3 della sentenza di primo grado, emerge con chiarezza come oggetto delle IA attoree, molto preesistenti all'acquisto, a fronte anche degli inutili interventi compiuti dal , 10 erano, altresì “… anche infiltrazioni, ristagni, gocciolamenti di altre tipologie di acque, dovute a rotture di tubazioni e provenienti da varie parti dell'edificio , con conseguente grave CP_15 degrado del proprio bene…”, con una stima dei danno economico complessivo patito pari a lire
112.500.000, al giugno 1999, per mancato godimento, danni materiali, disagio, lucro cessante;
- sotto questo punto di vista, l'ampiezza delle IA di cui all'originaria citazione 27.9.99, si evince direttamente dall'esame del punto 11 della stessa ( doc. 38 attoreo), in rapporto al punto 12 e seguenti, punto 11 del seguente tenore: “ Che l'immobile del inoltre, ormai da alcuni anni Pt_1 ed ancora oggi ha subito e subisce ulteriori eventi di infiltrazioni, percolamenti, ristagni e gocciolamenti anche di altre tipologie di acque, di tipo bianco;
eventi dovuti vuoi a rotture o perdite di tubazioni e impianti idrici condominiali, sia verticali che orizzontali, vuoi a caduta, ristagni o tracimature di acque anche meteoriche provenienti da superiori condotte e canalature dell'edificio ovvero provenienti dal tetto, terrazzi, lastrici, ovvero infissi o lucernari calpestabili ( lasciati dall'Amministrazione in cattivo stato di manutenzione), comunque di natura, uso o interesse condominiale, dell'edificio stesso…);
- a pag. 5 della sentenza n.4335/05 Tribunale Genova, si evince, dunque, in modo coerente con quanto sopra, come la situazione di degrado dell'immobile del fosse correlata anche a Pt_1 fenomeni indipendenti dal sistema fognario, sì da essere i muri verticali imbibiti da allagamenti di acque bianche di falda e/o meteoriche e da liquami putridi, così da palesare la concausalità tra fenomeni naturali e quelli conseguenti all'impianto fognario, sia in termini di collasso dello stesso, che di errori negli interventi compiuti, necessitanti di modifiche;
- a pag. 7 di tale sentenza, ancora, riconosciuti parte dei danni ed addebiti, oltre che determinati obblighi di “facere”, il Tribunale escludeva che vi fossero: “…altre voci di danno da risarcire”, sottolineando le condizioni in cui, consapevolmente, il aveva acquistato l'immobile, Pt_1 il tutto con esclusione della fondatezza di qualsivoglia pretesa di indennità da servitù, ferme quelle preesistenti non indennizzabili;
- da quanto sopra, dunque, emerge con chiarezza che il perimetro del processo afferiva alle condizioni di degrado dell'immobile in allora attoreo, conseguente al sistema fognario e non, con relative pretese di risarcimento di tutti i danni patiti, anche da lucro cessante, e riconoscimento di indennità da servitù, perimetro decisionale che vedeva quale controparte il , rispetto ad 10 uno stato dei luoghi da lungo tempo connotato da criticità gravi , nonostante tentativi di risolvere le criticità stesse, situazione preesistente all'acquisto da parte del nel 1999, dunque, Pt_1 Pt_1 pienamente consapevole della situazione;
- la considerazione che precede trova conferma nell'art.3 dell'atto pubblico 29.1.99 di acquisto, con riferimento a “…perdite d'acqua che hanno causato importanti danni…”, all'immobile compravenduto, così da aggiungere : “ …eventuali rimborsi da parte di coloro che hanno causato il danno sono convenuti a favore di essa parte acquirente…”;
- a fronte delle statuizioni di primo grado, provvisoriamente esecutive, in pendenza del giudizio di appello, in cui il era appellante incidentale, il medesimo, invece che chiedere Pt_1 Pt_1 la rinnovazione della CT e far constare nuovamente la situazione dei luoghi, per come , in tesi, si era evoluta, introduceva un procedimento cautelare funzionale ad altro giudizio di merito, nei confronti del già citato e di una pluralità di altre Parti, deducendo infiltrazioni quali effetti 10 dannosi dei pluviali del Condominio via Luccoli 32, Vico Stella 34, oltre che Vico Stella 6, pluviali che confluivano in canalizzazioni condominiali che passavano sotto la pavimentazione della di lui proprietà, il tutto assumendo che: “ Tali canalizzazioni, che sembra raccolgano anche scarichi di acque comunali, contribuiscono alle infiltrazioni all'interno dei locali del Sig. Infiltrazioni che Pt_1 si verificano sia lungo , sia lungo in corrispondenza del pozzetto di ispezione”, 10 10 così da chiedere di accertare, nel contraddittorio preventivo, il nesso causale, i danni ed i costi di ripristino, il 6.11.2009 chiedendo anche di ampliare il contraddittorio rispetto ai soggetti citati in origine, in rapporto agli esiti delle oo.pp.;
- l'iniziativa processuale di cui al punto precedente vedeva, dunque, porre in essere atti prodromici ad una nuova causa, rispetto alla prospettata responsabilità solidale di più soggetti per danni da infiltrazioni, connessi a canalizzazioni e pluviali, sempre nei confronti del ( che 10 poi, quale Ente di fatto, assumeva la configurazione attuale), ciò rispetto ai medesimi locali comprati dal nelle condizioni dedotte nell'atto di compravendita e nella prima citazione, il tutto, dunque, Pt_1 deve osservarsi, secondo deduzioni che, “ab origine”, implicavano la concausalità di più fattori rispetto ai medesimi fenomeni ripetutisi nel tempo, ante e post acquisto, una situazione, dunque, preesistente alla prima citazione e certamente conosciuta o almeno ben conoscibile dalla proprietà; - la medesimezza, d'altra parte, del perimetro del giudizio, in relazione al quale era stato promosso l'ATP e quello pregresso trova riscontro certo, sia nel fatto di aver taciuto la pendenza del giudizio concluso con la sentenza del 2005, in forza della CT , con l'evidente fine di ottenere Per_3 una diversa e più gradita CT, sia nella condotta processuale che emerge dalla sentenza di appello n.384/12, che riformava in minima parte la sentenza di primo grado, rigettando l'appello incidentale;
- in merito, da detta pronuncia di 2° grado, pronunciata il 22.3.2012 e passata in giudicato, emerge sia che il aveva contestato le conclusioni del primo CT rispetto alla concausalità Pt_1 delle presenza di una falda acquifera, così come circa l'entità del risarcimento, che ancora in punto indennità da servitù, oltre che risarcimento danni da rideterminare, sia che, a sostegno del proprio appello incidentale e contro l'appello principale, il allo stesso tempo, aveva ritenuto Pt_1 necessario acquisire al giudizio di gravame la relazione del Geom. , in esito all'ATP Per_2 richiamato, documento, peraltro, posto, inequivocabilmente, a fondamento anche delle domande di cui alla presente causa;
- la stessa decisione della Corte, che non acquisiva il documento nuovo, poiché valutato non indispensabile per la decisione, dando atto che in tale elaborato venivano prospettate altre concause dei fatti posti all'esame della Corte stessa, per poi , di fatto, prendere posizione sulla valenza dell'ATP medesimo rispetto alla CT ( vedasi pag. 6 sentenza 22.3.2012), dimostra Per_3 ulteriormente l'effettiva identità di “ petitum” e “ causa petendi” fra quel giudizio e quanto oggetto dell'ATP esitato nelle valutazioni tecniche del Geom. , ciò nell'ambito di un rapporto di Per_2 inscindibile collegamento fattuale e di risultanze, rispetto al dedotto e deducibile da parte del Pt_1
- ciò detto, dunque, appare essenziale esaminare quanto fu dedotto dal con la Pt_1 citazione 14.9.2019, oggetto della pronuncia impugnata, citazione rivolta ad un numero “selezionato” rispetto ai soggetti coinvolti nell'ATP del 2008, citazione in cui, dopo aver fatto la cronistoria degli eventi, assumendo che il si era opposto a soluzioni esecutive delle statuizioni dell'A.G. 10 diverse da quelle previste dalla CT , il medesimo ha riproposto, come dirimente ed in Per_3 Pt_1 modo ripetuto, la valenza probatoria della relazione del Geom. , richiamando quali nuove Per_2 domande quelle afferenti a perdite dei pluviali e lucernari, per poi lamentare danni alla pavimentazione, ancora esistenti, imputabili alla presenza di acqua di falda , coinvolgendo , dunque,
, ed il rispetto sempre alle considerazioni del 10 Controparte_11 Controparte_6 citato Geom. , il cui elaborato, va rammentato, risaliva al 2011; Per_2
- sulla base di tali chiare premesse, pertanto, nella rammentata citazione del 14.9.19, l'attuale appellante assumeva che : “ …gli allagamenti e le infiltrazioni hanno impedito ed impediscono al Sig. qualsiasi utilizzazione degli immobili di proprietà…”, formulando la domanda di Pt_1 risarcimento del danno da mancato utilizzo, determinato in almeno 350.000,00€ , fin dal 2000 (prospettando un primo preteso canone in lire), invocando, peraltro, anche in tale sede, l'art.1310 c.c. per eventuali eccezioni di prescrizione;
- orbene, se , allora, si valutano le domande della citazione originaria, cosa venne prospettato in sede di ricorso per ATP, pendendo il giudizio di appello, quanto, ancora, venne argomentato nell'appello medesimo dal quale appellante incidentale ed appellato, davvero impossibile è Pt_1 non cogliere l'identità del perimetro delle domande già giudicate e di quelle giudicande, rispetto al dedotto e deducibile, oltre che, a maggior ragione, l'uso strumentale del ricorso d'urgenza 15.5.2008, teso, appunto, a procurarsi, rispetto ad un'apparente diversa domanda, esiti istruttori più convenienti da spendere nel gravame in corso o, in caso di esito negativo, in un solo apparente nuovo giudizio, nell'ottica, si torna a dire, di un uso strumentale degli istituti processuali, il tutto in modo tale da palesare inammissibili “ riserve” di azione, contrarie ai principi sul giudicato di cui si è detto;
- conforta la conclusione espressa, confermativa della sentenza di primo grado circa il giudicato, anche quanto accaduto realmente nella fase esecutiva della prima sentenza del Tribunale, come riformata in parte dalla Corte di Appello, atteso che:- solo il 7.10.2013 il adiva il G.E Pt_1 ex art. 612 c.p.c., esso stesso deducendo difficoltà oggettive nel dare corso a quanto previsto nella CP_2 relazione , fatta propria dall invocando, quale parametro esecutivo corretto, l'elaborato Per_3 del Geom. , a conferma dell'identità sostanziale delle pretese nel senso già illustrato;
- Per_2 la situazione fu valutata tale dal GE da licenziare una nuova CT, circa il “facere”, CT disposta, appunto, in sede esecutiva, in esito alla quale venne pronunciata l'ordinanza 23.2.2015, determinativa delle modalità attuative del titolo, ordinanza con cui, significativamente, venivano compensate le spese fra procedente ed esecutato e si ponevano le spese della citata, ennesima
CT, come da elaborato 6.6.2014 Ing. , a carico di procedente ed esecutato medesimi al Per_4
50% ciascuno, sulla base della seguente, assai eloquente, motivazione: “…Che infine l'adempimento spontaneo del resistente con l'esecuzione di opere attuative di fatto rivelatesi inidonee impone una pronuncia di integrale compensazione delle spese del presente procedimento, comprensive delle spese di CT…” , il che smentisce il preteso dannoso ostruzionismo del Condominio e palesa come in sede di esecuzione spontanea vi fosse il chiaro intento da parte del di far eseguire opere diverse e più gradite rispetto a quelle previste nella sentenza Pt_1 eseguenda, salvi i correttivi resisi necessari da parte del GE.
Le considerazioni che precedono, in definitiva, consentono di affermare che effettivamente la nuova causa introdotta nel 2019 dal anche per recuperare le spese esorbitanti di Pt_1 un'abnorme ATP, parallelo al processo di cognizione ancora pendente, era impedita dalle precedenti statuizioni passate in giudicato, rispetto a tutti i convenuti per le ragioni in fatto ed in diritto sopra articolate.
Il tentativo delle difese dell'appellante di disarticolare i fatti dedotti e le pronunce come sopra ricostruite, ricercando spazi di effettiva “novità” , anche per superare gli effetti dell'art. 1306 c.c., non si confrontano realmente con le risultanze e con la valenza dell'art.2909 c.c. nella sua compiuta portata, di cui si è dato atto, al di là dell'apodittica ed aspra ( verso l'A.G. come tale), affermazione per cui: “ Parlare di estensione degli effetti del giudicato ex art.1306 c.c. in favore degli altri convenuti attuali appellati è privo di senso” ( pag.15), dovendo, viceversa, essere condivisa la valutazione del Tribunale, al di là del mutamento di “cifre”, che solo in apparenza mutano la sostanza del “ petitum” e della “ causa petendi” , nell'ottica di avere una seconda, inammissibile, “ chance” processuale, a fronte del giudicato formatosi.
Nello stesso senso va interpretato il tardivo tentativo di “ spacchettamento” delle domande a
“raggiera”, con cui in appello il facendo, comunque, valere le considerazioni della CT Pt_1
, ha, in qualche modo, tentato, inammissibilmente, di impostare “ex novo” le proprie Per_2 pretese come afferenti ai danni dal 2017 ( termine di esecuzione delle opere oggetto di giudicato).
Circa il VI motivo, meritano di essere richiamate le considerazioni che precedono per osservare, inoltre, come l'appellante non si confronti con la realtà processuale che ebbe a svolgersi come sopra.
Le deduzioni del va detto, da un lato dimostrano, ancora una volta, l'inestricabile Pt_1 nesso, logico e giuridico, esistente fra le pretese connesse alle valutazioni del Geom. Per_2 di cui si è detto, rispetto a fatti già ricompresi, quale dedotto e deducibile, nel processo esitato nel giudicato, dall'altro tentano, ex post, come anticipato, di addebitare al danni diversi, da 10 ritardo nell'esecuzione, che, in realtà, neppure sono stati espressamente dedotti nella citazione di cui al presente processo, come da par.V della stessa, al punto da ritenere responsabili tutti i convenuti, invocando, va rammentato, l'art.1310 c.c.
Conforta tale considerazione, infine, financo in via dirimente, la tormentata vicenda esecutiva, sopra riportata, per nulla addebitabile al , quanto alla scelta del di non 10 Pt_1 impugnare la sentenza della Corte di Appello, in cui aveva , comunque, chiesto di far valere la relazione , anche in termini di “essenzialità” della stessa, relazione procuratasi dal Per_2 Pt_1 medesimo in esito ad un abnorme ATP e che, a ben vedere, lo indusse a ritenere di poter fare acquiescenza, con la riserva, per questa Corte non ammissibile, di agire nuovamente, dopo anni, sempre sulla base del secondo elaborato peritale e sempre rispetto ai medesimi fatti, nell'accezione già spiegata.
In buona sostanza, l'ineseguibilità delle statuizioni della Corte di cui alla sentenza n.348/12, comunque non impugnata, in uno con gli esiti del procedimento ex art.612 c.p.c., anche rispetto alle statuizioni del GE, confermano quanto sopra ed acclarano l'obiettivo dell'appellante, parcellizzando nel gravame le difese e le domande svolte in primo grado, di far valere, altresì, concorrenti fonti di danno, rispetto a quelle preesistenti, fonti di danno, peraltro, già deducibili e correlate alla prima citazione di cui si è già riferito ( pag.20 dell'appello: “… Ed è appena il caso di osservare che da quando nel 2017 l'impianto fognario è stato ripristinato, le infiltrazioni dipendono esclusivamente dalla altre cause individuate nella ctu .”, CT datata , va rammentato, 23.8.2011). Per_2
Circa i motivi VII, afferente alla rimozione del precedente impianto fognario, VIII, afferente all'indennità di servitù connessa all'impianto fognario, IX, sulla bonifica della pavimentazione, le IA circa asserite omesse pronunce da parte del primo Giudice omettono esse stesse di considerare come le pretese sottese a tali motivi rimangano oggettivamente assorbite dal giudicato, che ebbe, comunque, esecuzione come da citati provvedimenti del GE, provvedimenti dai quali,
d'altra parte, non possono intrinsecamente essere scaturite nuove servitù “ sine titulo”, a fronte di quanto già previsto nel giudicato medesimo, rispetto al “facere” ed ai “danni”, neppure potendo essere dimenticato che le statuizioni del procedimento esecutivo furono condivise ed accettate dal nonostante le peculiarità di cui il GE medesimo diede atto. Pt_1
Circa i motivi X e XI, afferenti a , XIII, afferenti al , Controparte_11 Controparte_6 le IA restando assorbite dall'efficacia del giudicato rispetto ai condebitori solidali ex art.1306, comma 2, c.c., di cui è già trattato sopra, parte della motivazione cui si rimanda.
Circa il motivo XIV, afferente al danno da mancata utilizzazione dell'immobile, parimenti, si è già detto, circa l'efficacia del giudicato, sottolineando di nuovo come, a fronte dell'eccezione di prescrizione, lo stesso abbia invocato, specularmente rispetto all'art.1306 c.c., quanto Pt_1 disposto dall'art.1310 c.c, rispetto ai condebitori solidali. Le argomentazioni di merito svolte nel motivo, dunque, sono anch'esse assorbite dalle ragioni già esposte dalla Corte in punto estensione del giudicato, il che palesa la totale irrilevanza di prove orali sul “ quantum” ( al di là di ogni considerazione sullo stato in cui oggettivamente venne comprato l'immobile). Circa il motivo XV, afferente alle spese dell'ATP Geom. , al di là di quanto Per_2 osservato all'inizio della motivazione, in relazione alla posizione di , per il resto Parte_2 devesi osservare come ogni pretesa di recupero delle spese sostenute, a questo punto per intero, dal risulta assorbita dall'infondatezza degli altri motivi di gravame e, in particolare, dalla Pt_1 conferma della fondatezza dell'eccezione di giudicato rispetto a tutti gli appellati. Tale considerazione assorbente, non può tacersi, prescinde dal fatto, comunque per nulla marginale, in punto causalità degli esborsi;
- che dette spese ebbero origine da un'iniziativa processuale abnorme, proposta dal nella pendenza del giudizio di merito, in grado di appello, Pt_1 ove poi, come più volte ricordato, l'allora appellato/appellante incidentale intese far valere la relazione “ de qua” ( non acquisita, ma, a ben vedere, in qualche modo esaminata, alla luce della parte motiva di cui alla sentenza 384/12 Corte di Appello); - che dette spese discendono, peraltro, anche dal coinvolgimento di una pluralità di soggetti, poi non coinvolti nel giudizio di cui è causa, attestando le finalità esplorative e strumentali dell'iniziativa, tanto da, atteso l'esito negativo dell'utilizzo di cui al punto precedente, fare acquiescenza, secondo quanto già esposto, alla sentenza del 2012, per poi tentare di imporre tali accertamenti in sede di esecuzione ( dando corso, con gli esiti ricordati, alla complessa vicenda esecutiva ex art.612 c.p.c.) e , dunque, riproporre gli stessi nella citazione del 2019.
Circa il motivo XVI, in punto istanze istruttorie, le considerazioni che precedono, in rapporto alle domande proposte nel 2019, rendono palesemente assorbito il motivo, al di là delle IA circa l'omessa pronuncia del primo Giudice, a fronte delle statuizioni, già allora assorbenti, afferenti al giudicato, la “continuità” dei capitoli di prova confermando, peraltro, le valutazioni svolte, a di là di tardivi ripensamenti, nelle stesso senso deponendo le ulteriori richieste di CT ed ex art.213 c.p.c., nell'ottica di dimostrare la fondatezza degli assunti del 2011, a firma del Geom. . Per_2
Circa il motivo XVII, lo stesso è stato assorbito dall'ordinanza di sospensione durante il presente processo, ordinanza da cui, peraltro, non si traggono elementi rilevanti ai fini delle presenti statuizioni processuali, in esito al compiuto esame del gravame, essendo meramente suggestiva la prospettazione della Difesa secondo cui l'ordinanza, assai succintamente motivata, avrebbe, Pt_1 in qualche modo, “impegnato” la Corte in senso favorevole al gravame, il tutto a prescindere dalla metallica eterogeneità del giudizio ex art.283 c.p.c., a quello definitivo.
Circa il motivo XVIII , lo stesso è stato assorbito dalla ritenuta pacifica tempestività del gravame.
Le difese finali, va detto, tenute ad avere un contenuto meramente illustrativo, non offrono argomenti di un qualche rilievo per giungere a diversi convincimenti rispetto a quelli espressi dalla
Corte, l'appellante, nello specifico, avendo riproposto difese già spese, confermando, peraltro, quale fonte delle pretese azionate nel 2019, l'elaborato del 2011 del Geom. , per poi cercare Per_2 di sminuire la valenza della produzione di tale relazione nel giudizio di appello all'epoca pendente, allo stesso tempo dimenticando quanto già effettivamente dedotto nella citazione del 1999 di cui si
è detto e quanto desumibile dalla fase esecutiva della sentenza passata in giudicato;
in merito il tentativo di cercare di orientare la lettura della citazione origine di questo processo in termini di danno da ritardo, per tutto quanto esposto, non trova riscontro e non convince, se non in una obliqua ricostruzione ex post delle pretese effettivamente azionate, prescindendo da ciò che era stato dedotto ed era deducibile.
Parimenti, va detto, la nozione di “ ragioni personali”, correlata all'art.1306 c.c., è interpretata dall'appellante in questione come riferita ai singoli titoli di responsabilità, il che, come già sopra illustrato, non è affatto, con il conseguente effetto estensivo della pronuncia del 2005, come passata in giudicato a seguito di appello e poi eseguita, dimenticando, altreì, il che ogni indennità da Pt_1 servitù rispetto all'impianto fognario era stata negata e che quanto effettuato nel 2017, come detto, ebbe luogo su istanza del medesimo per esecuzione forzata del titolo passato in giudicato Pt_1
(con i significativi esiti già esposti da parte del G.E.).
Le disquisizioni, ancora, sul danno da non utilizzabilità restano assorbite, al di là del tentativo di definire un “ dies a quo” correlato all'ATP del 2008, pendente, comunque, il gravame citato, con i seguiti già esposti, a prescindere, in ultimo, da un davvero inverosimile canone di 3000,00€ al mese, a fronte dei locali in esame e dell'epoca indicata ( al di là delle generose offerte succedutesi nel tempo come da allegati documentali).
*** *** ***
Conclusioni e spese del grado
Essendo stato esaurito l'esame di tutti i motivi di appello, non può che giungersi al rigetto, quanto al con conferma della sentenza di primo grado, mentre in ordine alla va Pt_1 Pt_2 riformata la sentenza come sopra.
Le spese di lite, quanto al non possono che seguire la soccombenza, piena, quanto Pt_1 al predetto, mentre circa la reputa la Corte che la totale marginalità del ruolo della stessa, Pt_2 rispetto all'effettivo oggetto dalla causa, con attività difensiva specifica del tutto contenuta, consenta di compensare integralmente le spese fra la medesima e gli appellati, in entrambi i gradi Pt_2 di giudizio.
Circa le spese a carico del invece, tenuto conto dello scaglione relativo alla pretese Pt_1 dell'appellante – valore fra € 260.001,00 e € 520.000 - considerata la ripetitività delle difese, in rapporto alla questione centrale afferente al giudicato, le stesse vanno liquidate in rapporto al minimo tabellare, in complessivi € 10.060,00, oltre al 15% ex art. 2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge, importo da corrispondersi a favore di ogni appellato.
Merita di essere precisato che a carico del vanno poste anche le spese di , Pt_1 CP_8 legittimamente chiamata in causa in garanzia, il tutto a fronte delle conclusioni della compagnia assicurativa tese, in prima istanza, alla conferma della sentenza appellata.
L'accoglimento del motivo afferente alla esclude che ricorrano i presupposti di cui Pt_2 all'art.13, comma 1 quater , DPR 115/02 .
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello avverso la sentenza n. 802/2021 resa dal
Tribunale di Genova, pubblicata in data 09.04.2021, la Corte così provvede:
DICHIARA CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE, in parziale riforma della sentenza impugnata, fra l'appellante e gli appellati;
Parte_2
COMPENSA INTEGRALMENTE le spese di lite di primo e secondo grado nel rapporto processuale fra e gli appellati;
Parte_2
RIGETTA, per il resto, l'appello e CONFERMA, quanto a , la sentenza impugnata;
Parte_1
CONDANNA al pagamento delle spese di lite del grado di appello, spese che liquida, Parte_1 per ciascun appellato, in complessivi € 10.060,00, oltre al 15% ex art.2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge.
Genova, lì 11.2.2025
Il Consigliere est. IL PRESIDENTE
Dott. Lorenzo Fabris Dott. Marcello Bruno