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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 17/03/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 204/2023
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliera
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n.204/2023
Tra
in persona del procuratore speciale Parte_1 Parte_2
quale cessionaria del , rappresentata
[...] Controparte_1
e difesa dall'Avv. Gian Michele Uggè ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Lodi, via Colle Eghezzone n.1, come da procura in calce all'atto di appello
Appellante
e
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Carla Massa ed Controparte_2 Controparte_3
elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Castiglione del Lago (PG), Via I Maggio n.2/a, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
Appellati avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Perugia n.341/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:
In via principale: riformare la sentenza impugnata in accoglimento dei motivi di gravame in fatto e in diritto illustrati dall'appellante nella parte espositiva, e di conseguenza si insiste affinché la sentenza del Tribunale di Perugia venga integralmente riformata nel senso che l'Ecc.ma Corte
d'Appello di Perugia: Accerti e dichiari che l'inciso contenuto nella fideiussione sottoscritta dagli opponenti in data 4/2/09
“il presente impegno fidejussorio deve intendersi valido fino al 31/12/13” deve riferirsi unicamente al termine di efficacia dell'impegno fidejussorio ossia al lasso temporale di vigenza dell'impegno stesso con la conseguenza che la suindicata scadenza della fideiussione si riferisce alla sua estensione temporale coprendo tutto quanto è maturato in favore del creditore garantito fino a quella data;
E conseguentemente: accolga le conclusioni formulate in primo grado dall'appellante.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio.”.
Per e : Controparte_2 Controparte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così giudicare per i motivi tutti in narrativa:
Dichiarare inammissibile e, in ogni caso, infondato in fatto ed in diritto l'appello proposto da
[...]
Parte_2
Condannare l'appellante alle spese del presente grado di giudizio.
Si dichiara che il valore dell'atto di costituzione non eccede quello dichiarato nell'atto introduttivo”.
All'udienza del 5/10/23 il Giudice istruttore aveva assegnato alle parti i termini per le memorie conclusionali e, successivamente, con ordinanza in data 2/10/24 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito breviter Parte_1 Pt_1
premetteva che e avevano proposto, in qualità di fideiussori di Controparte_2 Controparte_3
quale debitrice principale, opposizione avverso il D.I. n.942/15 con cui era stato Parte_3 intimato loro il pagamento dell'importo di euro 168.061,58, degli interessi e delle spese della procedura monitoria, deducendo la circostanza che la fideiussione, da loro sottoscritta in data 4/2/09, era valida solo fino al 31/12/13. precisava quindi che il e la avevano concluso Pt_1 CP_2 CP_3
in I grado chiedendo, preliminarmente, accertarsi la validità della clausola di apposizione del termine di efficacia della fideiussione e, conseguentemente, dichiararsi estinta la stessa per entrambi gli opponenti, nonché dichiararsi la nullità della loro chiamata in garanzia in luogo e per conto della debitrice principale;
il tutto con vittoria delle spese di lite. L'appellante dava poi atto di essere intervenuta in quella sede e di aver contestato tutto quanto ex adverso dedotto e concludendo quindi chiedendo, nel merito ed in via principale, il rigetto dell'opposizione e, in via subordinata, la condanna delle controparti al pagamento, in via solidale ed in favore del dell'importo corrispondente al saldo del conto Controparte_4
corrente garantito e pari ad euro 168.961,58; il tutto con vittoria delle spese di lite.
Il Tribunale di Perugia con l'impugnata sentenza, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione respinta, così statuiva:
“Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.942/15;
Condanna – in qualità di mandataria di cessionaria Controparte_5 Parte_1
di – a rifondere a e le spese Controparte_4 Controparte_2 Controparte_3
del presente giudizio, liquidate in euro 406,00 per spese ed in complessivi euro 12.000,00 oltre ad
IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge.”.
Orbene, con l'unico motivo di appello la deduceva l'erroneità e/o la contraddittorietà e/o Pt_1
l'illogicità e/o il vizio di motivazione della sentenza di I grado con riferimento alla qualificazione giuridica del termine indicato nella fideiussione per cui è causa, specificando che l'inciso contenuto nella fideiussione secondo cui “il presente impegno fidejussorio deve intendersi valido fino al
31/12/13” comporta che la suindicata scadenza della fideiussione si riferisce alla estensione temporale del debito garantito coprendo tutto quanto è maturato in favore del creditore garantito fino a quella data;
sosteneva altresì che il primo Giudice aveva di conseguenza errato sia nel revocare il D.I. opposto sia nel condannarla al pagamento delle spese di lite e concludeva pertanto come su evidenziato.
Il e la in questa sede, hanno contestato tutto quanto ex adverso dedotto, osservando CP_2 CP_3
che correttamente il Giudice di prime cure aveva affermato la manifesta fondatezza dell'opposizione in quanto il contratto di fideiussione era del tutto inequivoco nell'indicare il termine di validità dell'impegno al 31/12/13. Concludeva quindi come sopra.
La Corte ritiene che l'appello sia infondato.
Si osserva anzitutto come risultino agli atti le seguenti circostanze: in data 4/2/09 veniva sottoscritta fideiussione specifica a garanzia del contratto di conto corrente acceso dalla Parte_3
(cfr. doc. n.
3-fascicolo I grado opponenti); all'art.6, co.1 si legge che “I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art.1957 cc, che si intende derogato.”; ad integrazione delle condizioni generali del contratto, veniva però inserita una clausola di apposizione del termine di efficacia della fideiussione, con la quale era stato stabilito che “Il presente impegno fideiussorio deve intendersi valido fino al 31/12/13.”.
Ebbene, giova in primis puntualizzare come le parti ben potevano contrattualmente stabilire un termine diverso per la scadenza dell'obbligazione di garanzia rispetto all'obbligazione principale giacché l'art.1957 cc ammette in via generale la possibilità di deroga al termine ivi previsto. Deve poi rilevarsi che la clausola in esame è contenuta in un modulo di integrazione delle condizioni generali del contratto di fideiussione, cioè in una pagina aggiunta e materialmente acclusa al modello contrattuale predisposto mediante formulario dall'istituto di credito stesso (cfr. pag. n.4 di cui al citato doc.3), sicché tale pattuizione prevale sulla diversa clausola, incompatibile, del modulo standard: ciò discende dall'applicazione dell'art.1367 cc ai sensi del quale “Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno.”, ragion per cui, nel caso di specie, se la clausola del modulo integrativo, con il significato sopra precisato, non fosse intesa quale clausola derogatoria del modulo standard, con particolare riferimento all'art.6, co.1, non avrebbe alcun significato.
Ciò posto, deve anche osservarsi che il codice civile detta vari criteri di interpretazione del contratto
(cfr. art.1362 e ss cc) ma che laddove il senso letterale delle espressioni utilizzate sia di per sé sufficientemente chiaro, a tale dato letterale deve evidentemente attribuirsi un valore preponderante.
Orbene ritiene la Corte che l'espressione controversa non possa che intendersi - come correttamente osservato anche dal Tribunale - nel senso che oltre la data indicata i fideiussori dovevano intendersi liberati perché tale espressione non è riferita all'oggetto della garanzia, vale a dire alla collocazione temporale dell'insorgenza ed esistenza delle esposizioni debitorie: la parola “impegno” ivi utilizzata indica infatti chiaramente, proprio in base al suo significato letterale, come oltre il 31/12/13 i fideiussori non potevano più considerarsi, appunto, “impegnati”, a prescindere dall'individuazione del periodo in cui i debiti garantiti fossero insorti o fossero rimasti inadempiuti (aspetto che non è regolato dalla clausola del modulo integrativo in esame); e se dopo il 31/12/13 essi non potevano più considerarsi impegnati verso la banca, va da sé che la stessa non avrebbe certo potuto avanzare richieste di pagamento nei loro confronti nel luglio del 2015. Né potevano costituire valide istanze ex art.1957 cc la notifica di un atto stragiudiziale o il precetto notificato dal creditore ma non seguito dall'esecuzione (cfr. Cass. civ., sent. n.283/97 e n.1724/16); pertanto, la comunicazione stragiudiziale datata 10/1/14 e ricevuta, rispettivamente, dalla il 31/1/14 e dal il 7/2/14 (cfr. doc. n.13- CP_3 CP_2 fascicolo I grado opposti), era atto inidoneo ai fini di cui all'art.1957, comma 1, cc.
Da tutto quanto sin qui esposto consegue il rigetto dell'appello con conferma della sentenza gravata;
quanto alle spese processuali del presente grado di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo di cui appresso, tenuto conto del valore della controversia, del medio grado di complessità della stessa e considerata l'assenza in questa sede di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di appello di Perugia, sezione civile, definitivamente pronunciando così dispone:
- Rigetta l'appello proposto da Parte_1
- Condanna la stessa alla rifusione delle spese processuali sostenute da e da Controparte_2
nel presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 8.963,00 quale Controparte_3
compenso professionale, oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
- Dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti di cui all'art.13, co.1 quater
DPR n.115/2002.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 27/2/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
Dott. Ombretta Paini Dott. Simone Salcerini
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliera
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n.204/2023
Tra
in persona del procuratore speciale Parte_1 Parte_2
quale cessionaria del , rappresentata
[...] Controparte_1
e difesa dall'Avv. Gian Michele Uggè ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Lodi, via Colle Eghezzone n.1, come da procura in calce all'atto di appello
Appellante
e
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Carla Massa ed Controparte_2 Controparte_3
elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Castiglione del Lago (PG), Via I Maggio n.2/a, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
Appellati avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Perugia n.341/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:
In via principale: riformare la sentenza impugnata in accoglimento dei motivi di gravame in fatto e in diritto illustrati dall'appellante nella parte espositiva, e di conseguenza si insiste affinché la sentenza del Tribunale di Perugia venga integralmente riformata nel senso che l'Ecc.ma Corte
d'Appello di Perugia: Accerti e dichiari che l'inciso contenuto nella fideiussione sottoscritta dagli opponenti in data 4/2/09
“il presente impegno fidejussorio deve intendersi valido fino al 31/12/13” deve riferirsi unicamente al termine di efficacia dell'impegno fidejussorio ossia al lasso temporale di vigenza dell'impegno stesso con la conseguenza che la suindicata scadenza della fideiussione si riferisce alla sua estensione temporale coprendo tutto quanto è maturato in favore del creditore garantito fino a quella data;
E conseguentemente: accolga le conclusioni formulate in primo grado dall'appellante.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio.”.
Per e : Controparte_2 Controparte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così giudicare per i motivi tutti in narrativa:
Dichiarare inammissibile e, in ogni caso, infondato in fatto ed in diritto l'appello proposto da
[...]
Parte_2
Condannare l'appellante alle spese del presente grado di giudizio.
Si dichiara che il valore dell'atto di costituzione non eccede quello dichiarato nell'atto introduttivo”.
All'udienza del 5/10/23 il Giudice istruttore aveva assegnato alle parti i termini per le memorie conclusionali e, successivamente, con ordinanza in data 2/10/24 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito breviter Parte_1 Pt_1
premetteva che e avevano proposto, in qualità di fideiussori di Controparte_2 Controparte_3
quale debitrice principale, opposizione avverso il D.I. n.942/15 con cui era stato Parte_3 intimato loro il pagamento dell'importo di euro 168.061,58, degli interessi e delle spese della procedura monitoria, deducendo la circostanza che la fideiussione, da loro sottoscritta in data 4/2/09, era valida solo fino al 31/12/13. precisava quindi che il e la avevano concluso Pt_1 CP_2 CP_3
in I grado chiedendo, preliminarmente, accertarsi la validità della clausola di apposizione del termine di efficacia della fideiussione e, conseguentemente, dichiararsi estinta la stessa per entrambi gli opponenti, nonché dichiararsi la nullità della loro chiamata in garanzia in luogo e per conto della debitrice principale;
il tutto con vittoria delle spese di lite. L'appellante dava poi atto di essere intervenuta in quella sede e di aver contestato tutto quanto ex adverso dedotto e concludendo quindi chiedendo, nel merito ed in via principale, il rigetto dell'opposizione e, in via subordinata, la condanna delle controparti al pagamento, in via solidale ed in favore del dell'importo corrispondente al saldo del conto Controparte_4
corrente garantito e pari ad euro 168.961,58; il tutto con vittoria delle spese di lite.
Il Tribunale di Perugia con l'impugnata sentenza, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione respinta, così statuiva:
“Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.942/15;
Condanna – in qualità di mandataria di cessionaria Controparte_5 Parte_1
di – a rifondere a e le spese Controparte_4 Controparte_2 Controparte_3
del presente giudizio, liquidate in euro 406,00 per spese ed in complessivi euro 12.000,00 oltre ad
IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge.”.
Orbene, con l'unico motivo di appello la deduceva l'erroneità e/o la contraddittorietà e/o Pt_1
l'illogicità e/o il vizio di motivazione della sentenza di I grado con riferimento alla qualificazione giuridica del termine indicato nella fideiussione per cui è causa, specificando che l'inciso contenuto nella fideiussione secondo cui “il presente impegno fidejussorio deve intendersi valido fino al
31/12/13” comporta che la suindicata scadenza della fideiussione si riferisce alla estensione temporale del debito garantito coprendo tutto quanto è maturato in favore del creditore garantito fino a quella data;
sosteneva altresì che il primo Giudice aveva di conseguenza errato sia nel revocare il D.I. opposto sia nel condannarla al pagamento delle spese di lite e concludeva pertanto come su evidenziato.
Il e la in questa sede, hanno contestato tutto quanto ex adverso dedotto, osservando CP_2 CP_3
che correttamente il Giudice di prime cure aveva affermato la manifesta fondatezza dell'opposizione in quanto il contratto di fideiussione era del tutto inequivoco nell'indicare il termine di validità dell'impegno al 31/12/13. Concludeva quindi come sopra.
La Corte ritiene che l'appello sia infondato.
Si osserva anzitutto come risultino agli atti le seguenti circostanze: in data 4/2/09 veniva sottoscritta fideiussione specifica a garanzia del contratto di conto corrente acceso dalla Parte_3
(cfr. doc. n.
3-fascicolo I grado opponenti); all'art.6, co.1 si legge che “I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art.1957 cc, che si intende derogato.”; ad integrazione delle condizioni generali del contratto, veniva però inserita una clausola di apposizione del termine di efficacia della fideiussione, con la quale era stato stabilito che “Il presente impegno fideiussorio deve intendersi valido fino al 31/12/13.”.
Ebbene, giova in primis puntualizzare come le parti ben potevano contrattualmente stabilire un termine diverso per la scadenza dell'obbligazione di garanzia rispetto all'obbligazione principale giacché l'art.1957 cc ammette in via generale la possibilità di deroga al termine ivi previsto. Deve poi rilevarsi che la clausola in esame è contenuta in un modulo di integrazione delle condizioni generali del contratto di fideiussione, cioè in una pagina aggiunta e materialmente acclusa al modello contrattuale predisposto mediante formulario dall'istituto di credito stesso (cfr. pag. n.4 di cui al citato doc.3), sicché tale pattuizione prevale sulla diversa clausola, incompatibile, del modulo standard: ciò discende dall'applicazione dell'art.1367 cc ai sensi del quale “Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno.”, ragion per cui, nel caso di specie, se la clausola del modulo integrativo, con il significato sopra precisato, non fosse intesa quale clausola derogatoria del modulo standard, con particolare riferimento all'art.6, co.1, non avrebbe alcun significato.
Ciò posto, deve anche osservarsi che il codice civile detta vari criteri di interpretazione del contratto
(cfr. art.1362 e ss cc) ma che laddove il senso letterale delle espressioni utilizzate sia di per sé sufficientemente chiaro, a tale dato letterale deve evidentemente attribuirsi un valore preponderante.
Orbene ritiene la Corte che l'espressione controversa non possa che intendersi - come correttamente osservato anche dal Tribunale - nel senso che oltre la data indicata i fideiussori dovevano intendersi liberati perché tale espressione non è riferita all'oggetto della garanzia, vale a dire alla collocazione temporale dell'insorgenza ed esistenza delle esposizioni debitorie: la parola “impegno” ivi utilizzata indica infatti chiaramente, proprio in base al suo significato letterale, come oltre il 31/12/13 i fideiussori non potevano più considerarsi, appunto, “impegnati”, a prescindere dall'individuazione del periodo in cui i debiti garantiti fossero insorti o fossero rimasti inadempiuti (aspetto che non è regolato dalla clausola del modulo integrativo in esame); e se dopo il 31/12/13 essi non potevano più considerarsi impegnati verso la banca, va da sé che la stessa non avrebbe certo potuto avanzare richieste di pagamento nei loro confronti nel luglio del 2015. Né potevano costituire valide istanze ex art.1957 cc la notifica di un atto stragiudiziale o il precetto notificato dal creditore ma non seguito dall'esecuzione (cfr. Cass. civ., sent. n.283/97 e n.1724/16); pertanto, la comunicazione stragiudiziale datata 10/1/14 e ricevuta, rispettivamente, dalla il 31/1/14 e dal il 7/2/14 (cfr. doc. n.13- CP_3 CP_2 fascicolo I grado opposti), era atto inidoneo ai fini di cui all'art.1957, comma 1, cc.
Da tutto quanto sin qui esposto consegue il rigetto dell'appello con conferma della sentenza gravata;
quanto alle spese processuali del presente grado di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo di cui appresso, tenuto conto del valore della controversia, del medio grado di complessità della stessa e considerata l'assenza in questa sede di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di appello di Perugia, sezione civile, definitivamente pronunciando così dispone:
- Rigetta l'appello proposto da Parte_1
- Condanna la stessa alla rifusione delle spese processuali sostenute da e da Controparte_2
nel presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 8.963,00 quale Controparte_3
compenso professionale, oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
- Dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti di cui all'art.13, co.1 quater
DPR n.115/2002.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 27/2/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
Dott. Ombretta Paini Dott. Simone Salcerini