Ordinanza cautelare 20 giugno 2019
Ordinanza collegiale 25 maggio 2020
Ordinanza collegiale 24 agosto 2021
Ordinanza collegiale 20 aprile 2022
Sentenza 10 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza collegiale 20/04/2022, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/04/2022
N. 00724/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 724 del 2019, proposto da
ON GI, rappresentato e difeso dagli Avvocati Salvatore Abate e Anna Milli, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Maglie, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
De LI ST, non costituita in giudizio;
per l'annullamento:
- dell'ordinanza n. 29/2019 del Responsabile del 5° Settore “ Urbanistica, Patrimonio ed Edilizia Privata ” del Comune di Maglie, notificata in data 22 marzo 2019, avente ad oggetto l'ingiunzione per la demolizione di strutture realizzate senza titolo abilitativo e/o in difformità, accertate presso l’immobile sito in Maglie, alla via Giacinto Toma;
- della Relazione tecnica di sopralluogo del 4 febbraio 2019, richiamata nell'ingiunzione di cui sopra;
- di ogni atto comunque connesso, presupposto e/o consequenziale e, in particolare, e qualora occorra, nei limiti dell'interesse, di tutti gli atti, anche di data e contenuto ignoti, nella parte in cui hanno determinato l'adozione del provvedimento d'ingiunzione per la demolizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2021 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e uditi per le parti i difensori come da verbale;
FATTO E DIRITTO
1. - Il ricorrente espone, in particolare:
- che, con decreto di trasferimento di proprietà in data 29 marzo 2018, pronunciato dal Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Lecce - Sezione Commerciale nel processo esecutivo immobiliare n. 7/2013, veniva trasferito al Signor ON GI il Lotto 1, precisamente: “ Piena proprietà per la quota di 1/1 (in regime di separazione dei beni) di locale artigianale sito nel comune di Maglie (LE), alla Via Giacinto Toma n. 3, composto da ampio vano con annessi spogliatoio, wc dotato di antibagno. Identificato in catasto: foglio 5, p.lla 398, sub. 5 ( e p.lla 412 sub. 4 graffata), piano T, categoria C/3, classe 3, consistenza 162 mq., superficie catastale totale 179 mq., rendita € 635,86 ”;
- che, a seguito dell’aggiudicazione del Lotto n. 1, l’odierno ricorrente presentava al competente U.T.C. di Maglie C.I.L.A. n. 95/18 del 23 ottobre 2018, segnalando l’esecuzione dei necessari lavori di “ Manutenzione straordinaria presso il locale artigianale sito alla via Giacinto Toma, ricadente sul lotto n. 31 in zona PIP ”, finalizzata all’installazione di attrezzature di lavoro per un’officina meccanica (montaggio di due ponti sollevatori elettromeccanici a due colonne e ulteriore attrezzatura necessaria per lo svolgimento dell’attività di officina meccanica);
- che, con ordinanza del 21 novembre 2018, il Tribunale di Lecce - Sezione Commerciale, nell’ambito della menzionata procedura esecutiva immobiliare n. 7/2013 R.G.: “ rilevato che l’aggiudicatario ON GI, nel costituirsi nel presente procedimento, dopo aver preso atto delle deduzioni dell’opponente sulla divisibilità del lotto, ha chiesto il rigetto della richiesta di sospensione, manifestando il suo permanente interesse all’acquisto, e ciò pur dopo aver preso atto dei maggiori costi per lo stesso necessari <<alla successiva dotazione del cespite assegnatogli di autonomi servizi ed impianti e di separata agibilità>>, precisando altresì di essere consapevole che il lotto n. 1 allo stesso aggiudicato <<non comprende alcuna pertinenza retrostante e/o circostante>> ”, disponeva un supplemento di perizia, al fine di fornire chiarimenti sulla consistenza del Lotto n. 2 (e conseguentemente, anche del lotto n. 1), nonché al fine di acquisire dalla P.A. ogni atto e/o informazione utile in relazione al frazionamento, e rinviava la causa all’udienza dell’11 marzo 2019; indi, all’udienza dell’11 marzo 2019, veniva disposto il rinvio della causa all’udienza del 10 giugno 2019;
- che, con ordinanza n. 19 del 21 febbraio 2019, il Responsabile del 5° Settore “ Urbanistica, Patrimonio ed Edilizia Privata ” del Comune di Maglie, avendo rilevato che le opere in corso di esecuzione negli scoperti esterni all’immobile distinto in catasto al Foglio n. 5, particella n. 398 sub 5 (già assegnato al Sig. ON GI) interessavano “ aree che salvo più esatto approfondimento non sono di proprietà dello stesso sig. ON GI ”, ordinava all’odierno ricorrente, in qualità di titolare dei lavori in corso di esecuzione, l’immediata sospensione degli stessi, con decorrenza dalla data di notifica dell’atto stesso;
- che, con ordinanza n. 29 del 21 marzo 2019, notificata il 22 marzo successivo, avente a oggetto “ Rimozione strutture realizzate senza titolo abilitativo e/o in difformità, accertate presso l’immobile sito alla via Giacinto Toma ”, il Dirigente del 5° Settore “ Urbanistica, Patrimonio ed Edilizia Privata ” del Comune di Maglie:
- premesso, in particolare, che l’immobile oggetto dell’accertamento è censito in Catasto Urbano come segue:
“ ET …. (in virtù di atto di compravendita notaio …del 31.05.2007….);
- foglio 5 particella 398, subalterno 1, graffata con particella 412 subalterno 1, cat. C/2 cl. 2, mq 80, R.C. € 202,45;
- foglio 5 particella 398, subalterno 3, graffata con particella 412 subalterno 3, cat. A/3 cl. 3, mq 4,5, R.C. € 255,65;
- foglio 5 particella 398, subalterno 6, cat. C/3 cl. 3, mq 80, R.C. € 314,01;
ET ON GI (in virtù di decreto di trasferimento di proprietà pronunciato dal G.E. in data 29.03.2018):
- foglio 5 particella 398, subalterno 5, graffata con particella 412 subalterno 4, cat. C/3 cl. 3, mq 162, R.C. € 635,86 ”;
- vista la relazione tecnica di sopralluogo del 4 febbraio 2019, << dalla quale si evince che presso l’immobile suddetto sono state rilevate le seguenti difformità dai titoli edilizi rilasciati o in difformità da essi:
“1. Realizzazione senza titolo edilizio di un locale ad uso deposito ubicato in aderenza tra l’immobile principale e il confine nord avente le dimensioni di circa ml. 9,16 x 4,94 ed un’altezza di circa ml. 2.35. Detta struttura è stata realizzata in muratura portante e pannelli di alluminio coibentato sorrette tra alcune travi in ferro incastrate tra la muratura di confine e il fabbricato principale. … allo stesso si accede a mezzo di una porta ubicata sulla muratura ovest ed è dotato di impianto elettrico di illuminazione. La superficie coperta è pari a mq 45,25, mentre il volume è pari a mc 106,34; Si evidenzia che il predetto deposito è stato riportato come demolito nella pratica autorizzata con P. di Costruire n. 115/2009 (foto nn. 3, 13 e 64);
2. Spostamento sagoma fabbricato:
2a - Slittamento del fabbricato verso nord dove la distanza del confine è pari a ml. 4,81 (ipotizzando che il muro di recinzione si trovi sulla mezzeria del confine) a fronte di quella minima di piano pari a ml. 5,00 (foto nn. 3);
2b- Slittamento della sagoma verso il lato strada dove l’arretramento stradale misurato è pari a ml. 7,70 a fronte di quello minimo di piano pari a ml. 8,00;
3. Modifiche a locale artigianale consistenti in:
3a - Apertura sul prospetto nord di due finestre alte ed una porta (foto n. 5);
3b - Chiusura di due finestre sul prospetto est (foto n. 6);
3c - Spostamento del tramezzo che separa l’antibagno (foto n. 11);
3d - Chiusura della porta che metteva in comunicazione il resto dell’immobile dal locale artigianale con contestuale rimozione delle scale di collegamento tra i piani sfalsati (foto nn. 12 e 16);
3e - Inoltre per precisione di rilievo è stato accertato che l’altezza utile interna è pari a ml. 4,57 a fronte dei ml. 4,50 approvati con un aumento dell’altezza di circa 7 cm che tuttavia rientra nella tolleranza del 2% di cui all’art. 34 comma 2ter del DPR 380/2001;
4. Locali deposito a piano seminterrato:
4a - cambio d’uso dei locali seminterrati aventi destinazione autorizzata di deposito, adibiti al momento del sopralluogo ad uso residenziale. Infatti l’intero piano seminterrato è stato attrezzato per uso abitativo con la formazione di ampio soggiorno, cucina, camera da letto, due bagni e disimpegno; I locali sono arredati con mobili tipici di una civile abitazione (salotto, camino, credenza, tavoli con sedie, tv, armadi, comò, letto, bagno attrezzato, cucina componibile attrezzata con elettrodomestici, ecc.) e dotati di impianti tipici di una residenza (riscaldamento, elettrico, citofonico, idrico e fognario). La superficie interna è passata dagli approvati mq 93,97 (compreso vano scala) è passata a mq 96,01, con un aumento quindi di circa mq 2,04 che tuttavia rientra nella tolleranza del 2% di cui all’art. 34 comma 2ter del DPR 380/2001 (foto nn.17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26 e 27);
4b - L’altezza utile interna è passata da ml. 3,00 a ml. 3,10.
4c - Ampliamento fuori sagoma di un vano tecnico destinato a centrale idrica avente superficie utile interna di mq 11,10 ed un’altezza interna di ml. 2,20, all’interno del quale si trova un’autoclave con serbatoio zincato, varie tubazioni e delle scaffalature (foto nn. 24 e 25);
4d - Ampliamento fuori sagoma di un piccolo ripostiglio attiguo alla camera da letto avente una superficie utile di circa mq 1,75 ed altezza utile di circa ml. 1,93 le pareti contro terra sono rivestite con pannelli coibentanti di polistirene;
5. Chiusura con pannelli di policarbonato della scala presente sul fronte dell’immobile che dal piazzale esterno conduce al piano seminterrato (foto n. 14);
6. Locali uffici a piano rialzato:
6a - cambio d’uso dei locali siti al piano rialzato aventi destinazione autorizzata di uffici, ma adibiti al momento del sopralluogo ad uso residenziale. Infatti l’intero piano rialzato è stato attrezzato per uso abitativo con la formazione di un soggiorno/pranza, una cucina con ripostiglio, uno studio, un servizio igienico e un ingresso, come si evince dall’arredo presente (mobili, tv, salotti, asse da stiro con ferro, letto, camino, tavoli con sedie, credenza, cucina attrezzata con elettrodomestici); E’ evidente che l’intero piano rialzato è stato destinato a zona giorno dell’abitazione di maggiore consistenza (foto nn. 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34);
6b - L’intero piano è stato realizzato con un allargamento dello stesso in direzione sud di circa 60 cm; infatti la superficie utile interna approvata è pari a mq 96,00 (compreso vano scala), mentre quella realizzata è pari a mq 104,80 (compreso vano scala).
6c - Lievi modifiche delle aperture interne (porte dell’antibagno) e del tramezzo tra cucina e ripostiglio. Inoltre la finestra della cucina è stata ridotta nella sua larghezza (foto nn. 30 e 34);
6d - Il balcone ad est ha una superficie di circa mq 4,00 ovvero mq 0,60 in più di quello approvato;
6e - L’altezza utile interna è passata da ml. 3,00 a ml. 3,10;
7. Modifica dell’utilizzo dell’alloggio per il custode che da alloggio “completo”, cioè composta da pranzo, soggiorno, 2 bagni e letto è stato adibito a sola zona notte con tre camere da letto, un ripostiglio e due bagni (foto nn. 41, 42, 43 e 44);
7a - L’intero piano è stato realizzato con un allargamento dello stesso in direzione sud di circa 60 cm; infatti la superficie utile interna approvata è pari a mq 92,42 (compreso vano scala), mentre quella realizzata è pari a mq 100,36 (compreso vano scala).
7b - Lievi modifiche delle aperture e delle tramezzature interne (bagni e disimpegno).
7c - Il balcone ad est ha una superficie di circa mq 4,00 ovvero mq 0,60 in più di quello approvato;
7d - Il balcone a sud ha una superficie di circa mq 5,50 ovvero mq 2,00 in più di quello approvato;
7e - Il balcone posto sul prospetto principale ha una superficie di circa mq 20,30 ovvero mq 1,80 in più di quello approvato;
7f - L’altezza utile interna è passata da ml. 3,00 a ml. 3,05 che tuttavia rientra nella tolleranza del 2% di cui all’art. 34 comma 2ter del DPR 380/2001;
8. Vani tecnici:
8a - Trasformazione dei vani tecnici ubicati attiguamente all’alloggio del custode in stenditoio coperto avente altezza interna di ml. 2,70 (foto nn. 62 e 63) allo stato rustico avanzato con predisposti tutti gli impianti tipici che ne lasciano presumere la volontà di adibirli ad uso abitativo (impianto di riscaldamento, servizio igienico, altezza ecc...) e con l’intonaco di finitura; Non avendo tale manufatto le caratteristiche di volume tecnico (così come è stato assentito) la volumetria aggiunta senza titolo è pari all’intero volume sviluppato dallo stesso, ovvero a mc 277,60 (foto nn. 2, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 57, 58, 59 e 60);
8b - Sul lato est è stata aggiunta una pensilina avente ad un aggetto di ml. 1,00 (foto nn. 53 e 54);
8c - La superficie coperta realizzata è superiore di circa mq 3,00 rispetto alla superficie coperta approvata che tuttavia rientra nella tolleranza del 2% di cui all’art. 34 comma 2ter del DPR 380/2001;
8d - Si rileva la mancata realizzazione della scala esterna che dal cortile interno dava diretto accesso al lastricato solare adiacente ai “vani tecnici” autorizzata con Permesso di Costruire n. 115/2009;
9. Realizzazione di vani ubicati ad angolo sui confini nord ad est aventi superficie coperta complessiva di circa mq 78,00 ed altezza interna che va da un minimo di ml. 2,40 ad un massimo di ml. 2,90 e un volume complessivo di circa mc 206,00; in particolare dei complessivi 78,00 mq circa 40,00 sono coperti con struttura portante in legno e mq 38,00 con pannelli in alluminio coibentati; Tali vani sono adibiti a deposito, bagno, forno a legno con piano da lavoro e ampia sala con tavolo, sedie, frigo, un motorino, due biciclette, ecc... dotato di impianto elettrico, di illuminazione e citofonico, seppur il tutto in stato di abbandono; Va puntualizzato che per detti ambienti in data 29.10.2009 è stato rilasciato Permesso di Costruire n. 115/2009 che prevedeva la parziale demolizione del manufatto accertato e la sanatoria di una parte residua per essere destinata a tettoia aperta ad uso parcheggio con anche un ampliamento della stessa lungo il confine est, seppur le opere non sono state eseguite (né quelle di adeguamento, né quelle di demolizione) (foto nn. 6, 36, 37, 38, 39, 40, 55 e 64);
10. Realizzazione di pergolato in legno della superficie di circa mq 32,00 ubicato lungo il confine est, coperto con travi in legno e teli ombreggianti di tessuto intrecciato; sotto tale struttura si trovano dei salottini per esterno e della legna da ardere (foto nn. 35, 56 e 66);
11. La superficie a verde presente sul lotto è pari a circa mq 160,00 (foto nn. 6, 15, 55, 66 e 67) ed è inferiore a quella minima prevista dal piano per gli insediamenti produttivi che è pari ad almeno il 40% degli spazi liberi ovvero pari a circa mq 320,00 (considerando solo la superficie coperta assentita al netto delle tettoie sul confine in quanto abusive);
12. All’estremo sud del lotto si rileva, dal controllo con le planimetrie catastali un leggero sconfinamento della recinzione sulla particella 595 di proprietà del Consorzio A.S.I. per una superficie di circa mq 9,00 che per un’esatta determinazione necessita di un riconfinamento strumentale (foto n. 67);
13. Frazionamento dell’immobile in due unità immobiliari (senza il rispetto della superficie del lotto minimo) verificatosi a seguito della vendita in lotti avvenuta a forza della procedura esecutiva immobiliare n. 7/2013 a carico …. >>;
- ordinava al proprietario dei sub 1, 3 e 6 e al Signor ON GI (proprietario del sub 5), “... ognuno per le rispettive proprietà e responsabilità:
a. la rimozione ai sensi dell’art. 34 del D.P.R. 380/2001, delle opere accertate e descritte ai precedenti punti 2, 3, 7 e 8 delle premesse, entro il termine di 90 giorni dalla notifica della presente ordinanza;
b. la demolizione immediata e comunque entro il termine di 90 giorni dalla notifica della presente, delle strutture realizzate in assenza di permesso di costruire, descritte ai precedenti punti 1, 4, 5, 6, 9 e 10 delle premesse;
c. rimozione di circa mq 160 di pavimentazione esterna destinando tale superficie a verde alberato da eseguirsi entro il termine di 90 giorni dalla notifica della presente;
d. Rimozione della recinzione realizzata sulla particella 595 di proprietà A.S.I. da eseguirsi entro il termine di 90 giorni dalla notifica della presente ”.
Avverso la menzionata ordinanza di demolizione n. 29/2019, a firma del Responsabile del 5° Settore “ Urbanistica, Patrimonio ed Edilizia Privata ” del Comune di Maglie insorge il ricorrente, impugnando, altresì, la Relazione tecnica di sopralluogo del 4 febbraio 2019, richiamata nell'ingiunzione di cui sopra, e ogni atto comunque connesso, presupposto e/o consequenziale e in particolare, e qualora occorra, nei limiti dell’interesse, tutti gli atti, anche di data e contenuto ignoti, nella parte in cui hanno determinato l’adozione del provvedimento d'ingiunzione per la demolizione.
Deduce le seguenti censure, così testualmente rubricate:
1) Falsa applicazione dell’art. 31, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) - Violazione dell’art. 34 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Eccesso di potere per falsa presupposizione in fatto, difetto d’istruttoria, illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione, ingiustizia manifesta - Sviamento di potere;
2) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 31, comma 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Inidoneita’ dell’ingiunzione a costituire titolo per l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale del bene e dell’area di sedime in relazione alle pertinenze esterne non ancora frazionate.
Non si è costituito in giudizio il Comune di Maglie.
Non si è costituita in giudizio la Signora De LI ST.
Parte ricorrente ha successivamente svolto e ribadito le proprie difese.
Con ordinanza 24 agosto 2021, n. 1295, questa Sezione ha disposto incombenti istruttori a carico del Comune di Maglie.
La suddetta ordinanza istruttoria 24 agosto 2021, n. 1295, trasmessa al civico Ente a cura della Segreteria di questo T.A.R. il 24 agosto 2021, è rimasta inadempiuta.
All’udienza pubblica del 14 dicembre 2021, la causa è stata introitata per la decisione.
2. - Il Collegio rileva che la causa non risulta ancora matura per la decisione, permanendo la necessità di disporre accertamenti istruttori a carico del Comune di Maglie.
2.1 - Rileva nuovamente questa Sezione:
- che parte ricorrente assume che, << In particolare, per le singole difformità rilevate in proprietà ON si evidenzia quanto segue:
2. Spostamento sagoma fabbricato:
2a - slittamento del fabbricato verso nord dove la distanza dal confine è pari a ml 4.81 (ipotizzando che il muro di recinzione si trovi sulla mezzeria del confine) a fronte di quella minima di piano pari a ml 5.00;
Da un più esatto rilievo dello stato dei luoghi, si evidenzia che lungo il confine nord il fabbricato presenta un distacco netto interno dal confine di proprietà di ml 4,68 e che, con il muro di cinta, in blocchi di calcestruzzo forato da cm 25, realizzato all’interno della proprietà, risulta un distacco totale dal confine di ml 4,93 che, seppure inferiore ai prescritti ml 5,00, rientra nella tolleranza del 2% prevista all’art. 34 comma 2ter del D.P.R. n. 380/2001.
2b - slittamento della sagoma verso il lato strada dove l’arretramento stradale misurato è pari a ml 7.70 a fronte di quello minimo di piano pari a ml 8.00;
Anche in questo caso, da un più esatto rilievo dello stato dei luoghi, si evidenzia che lungo il confine ovest (lato strada via Giacinto Toma) il fabbricato presenta un distacco lordo, compreso il muro di cinta in blocchi di calcestruzzo forato da cm 25, dal filo stradale di ml 7,72 inferiore ai previsti ml 8,00 riportati nella TAV. n.5 “Aree insediative fili fissi e parametri tecnici” del Piano Particolareggiato A.S.I. Lecce - agglomerato di Maglie-Melpignano.
Tale difformità riviene dall’errato frazionamento dei lotti, da parte dell’impresa esecutrice incaricata dall’A.S.I., che ha escluso dalla superficie degli stessi la fascia di terreno della larghezza di ml 2,00 prospiciente il marciapiede su strada, errore, questo, che ha ridotto notevolmente la superficie edificabile, rendendo in alcuni casi difficile il rispetto degli standards urbanistici ammissibili, nonché il rispetto dei distacchi dai confini e dai cigli stradali.
Per tali motivi, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.158 del 16/07/1999, il SISRI ha rettificato il dimensionamento dei lotti P.I.P. del Comune di Maglie, concedendo alle ditte assegnatarie di acquisire la fascia prospiciente il marciapiede, per una larghezza di ml 2,00 perchè la stessa ne diventi parte utile e recintabile del lotto.
In virtù della richiamata D.C.A. n. 158/99, sarà, pertanto, possibile rispettare la prescritta distanza dal ciglio della strada di ml 8,00, acquisendo in proprietà, previo frazionamento, la fascia di terreno della larghezza di ml 2,00 prospiciente sul marciapiede di via Giacinto Toma che, sommata alla rilevata esistente distanza dal ciglio della strada misurata in ml 7,72, darà modo di rispettare il distacco minimo prescritto.
La predetta situazione di diritto è stata a suo tempo già favorevolmente vagliata dal competente U.T.C. del Comune di Maglie, all’atto del rilascio del certificato di agibilità in data 29.10.2008.
3. Modifiche al locale artigianale consistenti in:
3a - apertura sul prospetto nord di due finestre alte ed una porta
3b - chiusura di due finestre sul prospetto est
3c - spostamento del tramezzo che separa l’antibagno dal bagno
3d - chiusura della porta che metteva in comunicazione il resto dell’immobile dal locale artigianale con contestuale rimozione delle scale di collegamento tra i piani sfalsati
Le difformità riportate ai punti 3.a, 3.b, 3.c, 3.d saranno sanate, invocando le disposizioni di cui all’art. 36 del D.P.R. n.380/2001 (accertamento di conformità) mediante presentazione di istanza di sanatoria subordinata al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero in caso di gratuità, in misura pari a quella prevista dall’art. 16 del medesimo decreto.
Alla luce di quanto innanzi, si può affermare che le innanzi rilevate difformità esistenti all’interno del Lotto n.1 assegnato al sig. ON GI (escluso quanto realizzato in area scoperta pertinenziale di cui è ancora da chiarirsi definirsi la situazione proprietaria), appaiono del tutto compatibili con la strumentazione urbanistica vigente e tutte assoggettabili, a seconda dei casi, a procedura di sanatoria >>.
2.2 - Ciò posto, il Collegio ritiene necessario, ai fini del decidere, reiterare gli incombenti istruttori già posti a carico del Comune di Maglie, con l’acquisizione di una dettagliata relazione di chiarimenti, a firma del competente Dirigente pro tempore dell’Ufficio Tecnico comunale del Comune di Maglie, che, in particolare, precisi:
1) quanto al rilevato “ Slittamento del fabbricato verso nord ” (punto n. “ 2a ” della relazione tecnica comunale di sopralluogo del 4 febbraio 2019), l’effettiva consistenza del predetto slittamento del fabbricato, con riferimento alle deduzioni opposte nella relazione tecnica di parte ricorrente del 13 maggio 2019 e ai rilievi di cui al ricorso, e, in particolare, se detto spostamento rientri o meno nel limite di tolleranza del 2% previsto dall’art. 34, comma 2 ter del d.P.R. n. 380/2001, vigente ratione temporis (e, sostanzialmente, sostituito dall’art. 34 bis del d.P.R. n. 380/2001, introdotto dall’art. 10, comma 1, lettera p), del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120);
2) quanto al rilevato “ Slittamento della sagoma verso il lato strada ” (punto n. “ 2b ” della relazione tecnica comunale di sopralluogo del 4 febbraio 2019), se risultino o meno attivate le procedure indicate dal ricorrente nella relazione tecnica di parte del 13 maggio 2019 e nel ricorso, di cui alla deliberazione n. 158 del 16 luglio 1999 del Consiglio di Amministrazione del S.I.S.R.I.; circostanza, questa, asseritamente “ a suo tempo già favorevolmente vagliata dal competente U.T.C. del Comune di Maglie, all’atto del rilascio del certificato di agibilità in data 29.10.2008 ” (così pag. 11 del ricorso);
3) in relazione a punto n. 3 della relazione tecnica di sopralluogo del 4 febbraio 2019 (“ Modifiche al locale artigianale ”), se risulti o meno presentata la preannunciata istanza di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001;
- se, all’esito della definizione dell’assetto proprietario nell’ambito del processo esecutivo immobiliare n. 7/2013 innanzi al Tribunale di Lecce - Sezione Commerciale (si vedano, in particolare, le Memorie autorizzate del Consulente Tecnico d’Ufficio in data 17 giugno 2019, nell’ambito di detto processo, con cui, in specie, si è fatto riferimento alla deliberazione n. 28 del 15 maggio 2019, recante autorizzazione alla divisione del Lotto n. 31 in due lotti, a firma del Commissario Straordinario dell’A.S.I., alla “ linea dividente di definizione dei due lotti ”, all’intervenuta “ stima degli oneri per la regolarizzazione urbanistica contenuta nell’Ordinanza del Comune di Maglie N. 29 del 21.03.2019 e nella Delibera N. 28 del 15.05.2019 ” del Consorzio A.S.I.), il Comune di Maglie abbia o meno operato ulteriori valutazioni;
- copia autentica della pertinente documentazione.
A tale adempimento istruttorio il Comune di Maglie dovrà provvedere entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della presente ordinanza istruttoria.
La trattazione della causa deve essere, conseguentemente, rinviata alla successiva udienza pubblica, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, sospesa e riservata ogni altra decisione sul rito, nel merito e sulle spese, ordina al competente Dirigente pro tempore dell’Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Maglie di depositare in via telematica la suindicata documentazione presso la Segreteria di questo Tribunale entro il termine di giorni novanta dalla notificazione e/o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza.
Rinvia la causa per il prosieguo all’udienza pubblica del 19 ottobre 2022.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti, anche non costituite.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Maria Luisa Rotondano, Primo Referendario, Estensore
Silvio Giancaspro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Luisa Rotondano | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO