CASS
Sentenza 25 giugno 2024
Sentenza 25 giugno 2024
Massime • 1
In tema di lavoro svolto dai detenuti in regime carcerario, la prescrizione dei crediti retributivi del lavoratore inizia a decorrere non già dalla cessazione dello stato detentivo, bensì dalla fine del rapporto di lavoro, il quale va considerato un unico rapporto, non essendo configurabili interruzioni intermedie, volontariamente concordate, nei periodi in cui la persona privata della libertà è in attesa della "chiamata al lavoro", rispetto alla quale il detenuto non ha alcun potere di controllo o di scelta e versa in una condizione di soggezione e di metus.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/06/2024, n. 17484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17484 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 17140/2023 R.G. proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui uffici in ROMA VIA DEI PORTOGHESI N. 12 è domiciliato ope legis;
- ricorrente -
contro Dott. LUCIA TRIA - Presidente - Dott. CATERINA MAROTTA - Consigliere rel. - Dott. RE IC - Consigliere - Dott. ROBERTO BELLE’ - Consigliere - Dott. SALVATORE CASCIARO - Consigliere - Oggetto: Pubblico impiego – Attività lavorativa svolta in regime carcerario - prescrizione dei crediti retributivi - decorrenza Civile Sent. Sez. L Num. 17484 Anno 2024 Presidente: TRIA LUCIA Relatore: MAROTTA CATERINA Data pubblicazione: 25/06/2024 RGN 17140/2023 Pag.2 IA SE RM, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CIRO MENOTTI N. 24, presso lo studio dell’avv. PIETRO CAPONETTI che lo rappresenta e difende;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 726/2023 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 21/02/2023 R.G.N. 3252/2022; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/05/2024 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati GIORGIO SANTINI, GAIA IAPPELLI, MELVIO MAUGERI;
udito l’avvocato PIETRO CAPONETTI. FATTI DI CAUSA 1. SE CA ZZ, avendo svolto in qualità di detenuto presso istituti penitenziari, attività lavorativa all’interno di diverse Case circondariali, nei periodi specificamente indicati (dall’agosto al settembre 2014 come addetto alla distribuzione dei pasti presso la Casa circondariale di Enna;
dal gennaio al febbraio 2015 e poi dal luglio all’agosto 2015 come inserviente presso la cucina della Casa circondariale di Enna;
dal febbraio al maggio 2016 come scopino presso la Casa circondariale di Termini Imerese) aveva chiesto l’adeguamento retributivo rispetto alla ‘mercede’ corrispostagli per tali attività lavorativa. 2. Il Tribunale di Roma, disattesa l’eccezione di prescrizione formulata dall’Amministrazione, aveva accolto la domanda e condannato il Ministero della IZ al pagamento della somma di euro 2.180,04. 3. La pronuncia era confermata dalla Corte d’appello di Roma. La Corte territoriale, cui era stata unicamente devoluta la questione della decorrenza della prescrizione dalla cessazione di ciascuno dei rapporti a termine, riteneva che il termine di prescrizione non decorresse RGN 17140/2023 Pag.3 dalla cessazione dei singoli rapporti di lavoro ma dalla cessazione del “lavoro carcerario” e pertanto confermava la pronuncia di primo grado. Rilevava innanzitutto che, nello specifico, non vi erano stati contratti a termine formalizzati essendosi i vari rapporti costituiti mediante provvedimenti di “assegnazione al lavoro”. Rilevava la peculiarità di tali rapporti che, per i condannati, erano “obbligatori”. Assumeva che, in realtà, non si era in presenza di una pluralità di rapporti ma di un unico rapporto svoltosi nel periodo di detenzione, in quanto sempre riconducibile al Ministero della IZ e non al singolo istituto di pena e richiamava, sul punto, Cass. n. 12205/2019. Aggiungeva che tale rapporto era da considerarsi continuativo indipendentemente dalle interruzioni perché era sempre il medesimo e non poteva trovare applicazione l’art. 2094 cod. civ. in quanto lo stesso risentiva delle esigenze organizzative del DAP nonché delle modalità essenziali di esecuzione della pena, evocando la tipologia di rapporto piuttosto la figura del ‘lavoro intermittente’ in cui le parti sono reciprocamente tenute se e in quanto e fintanto che c’è lavoro da svolgere in carcere. Riteneva che in ogni caso la condizione che caratterizza i rapporti in questione non potesse essere assimilata a quella del “lavoro libero” essendo configurabile una condizione di “metus” che, pur non identificandosi, come di regola, nel timore di rappresaglie da parte del datore di lavoro, era riconducibile alla circostanza che la condizione sostanziale e la tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dall’attività lavorativa del detenuto non possono coincidere con quelli che caratterizzano il “lavoro libero” attesa la necessità di osservare le modalità essenziali di esecuzione della pena e le corrispondenti esigenze organizzative dell’Amministrazione penitenziaria. 4. Per la cassazione della sentenza di appello il Ministero della IZ ha proposto ricorso con due motivi. RGN 17140/2023 Pag.4 5. SE CA ZZ ha resistito con controricorso. 6. Il P.G. ha presentato memoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso. 7. Entrambe le parti hanno depositato memorie e quindi, udita la requisitoria anche orale del Pubblico Ministero, hanno proceduto a discussione orale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il Ministero ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2948 e 2935 cod. civ. e degli artt. 20 e ss. della legge 26 luglio 1975, n. 354 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. Sostiene che la Corte d’appello è incorsa in un’erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge richiamate. Rileva che il lavoro dei detenuti, sia esso alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria o all’esterno, è primariamente connotato da finalità assolutamente prevalenti di riadattamento del detenuto alla vita sociale e di sviluppo dell’abitudine al lavoro e della qualificazione professionale, che valgono ad agevolarne il reinserimento. Assume che la presenza di tali finalità comporta che l’Amministrazione debba tendere, per quanto possibile, ad assecondare le richieste di coloro che presentino domanda di ammissione al lavoro, potendo il relativo svolgimento consentire al detenuto di acquisire competenze professionali e disponibilità economiche da destinare al mantenimento della famiglia o a sé medesimo. Tali connotazioni, assolutamente peculiari e non rinvenibili in nessun’altra forma di lavoro privatistico, nei quali vige un principio di assoluta libertà da parte del datore di lavoro, incidono inevitabilmente anche sui rapporti di lavoro che si instaurano alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria. Anzitutto, infatti, ciascun istituto penitenziario è obbligato, ai sensi dell’art. 20, comma 4, ord. penitenz., a costituire una commissione per il RGN 17140/2023 Pag.5 lavoro penitenziario, la quale è tenuta a formare gli elenchi di detenuti per l’assegnazione dei posti di lavoro e a stabilire criteri per il loro l’avvicendamento. Secondariamente, in ragione di quanto stabilito dalla commissione, l’Amministrazione instaura rapporti di lavoro, che poi vengono a cessare in modo da garantire adeguata rotazione e il più ampio soddisfacimento delle istanze dei detenuti. Proprio in ragione di tale assoluta specialità, non è previsto alcun obbligo di legge che imponga una forma per l’avvio del rapporto medesimo, né alcun obbligo di “licenziamento”, essendo la cessazione del rapporto del tutto connaturata all’esigenza di garantire il ridetto avvicendamento. Sostiene l’erroneità dell’accostamento tra il rapporto di lavoro penitenziario ed il rapporto di lavoro intermittente. Assume che da tale errata qualificazione la Corte d’appello ha fatto discendere un regime prescrizionale che si pone in chiaro contrasto con la giurisprudenza di questa Corte che in tema di lavoro penitenziario ha ripetutamente affermato che occorre tenere ben distinti il rapporto di lavoro dal rapporto detentivo, con la conseguenza la prescrizione comincia a decorrere dalla cessazione di ciascun rapporto di lavoro, a prescindere dalla continuazione della detenzione. 2. Con il secondo motivo il Ministero denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. Assume che, nel caso in esame, il detenuto ha prodotto in giudizio buste paga che si riferiscono a periodi di lavoro intervallati da periodi, più o meno lunghi, non lavorati. Sostiene che è la stessa discontinuità delle buste paga prodotte a provare le interruzioni del rapporto di lavoro, dalle quali decorre il termine di prescrizione secondo l’attuale orientamento di questa Corte (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. lav., 24 ottobre 2019, n. 27340; Cass. civ., sez. lav., 16 febbraio 2015, n. 3062; Cass. civ., sez. lav., 15 ottobre 2007, n. 21573). Nel configurare il rapporto di lavoro RGN 17140/2023 Pag.6 come “unitario” e “continuativo”, la sentenza impugnata ha finito sostanzialmente per negare che la discontinuità del lavoro desumibile dalle buste paga prodotte dal ricorrente provi la cesura del rapporto lavorativo, tale da far decorrere il termine di prescrizione per i crediti retributivi fatti valere in giudizio da controparte. Aggiunge che proprio l’art. 20, co. 5, lett. c) dell’ord. penitenz. dimostra che il rapporto, rectius i rapporti, di lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria sono discontinui per volontà della legge e rileva che la circostanza che il datore di lavoro possa coincidere con il soggetto che sovrintende alla esecuzione della pena non può valere ad escludere l’alterità dello stato che deriva dall’esecuzione della pena rispetto a quello che deriva dal rapporto di lavoro. 3. I motivi sono infondati per le ragioni di seguito illustrate. 4. Il lavoro penitenziario nasce storicamente in funzione strettamente punitiva. Sia il codice penale del 1889, sia il regolamento penitenziario del 1931, consideravano, infatti, il lavoro un elemento della pena, vale a dire una mera modalità di esecuzione della stessa. L’art. 1 del regolamento penitenziario del 1931 prevedeva che: «In ogni stabilimento carcerario le pene si scontano con l’obbligo del lavoro». Secondo l’approccio tradizionale, il lavoro era parte integrante della pena e, traendo origine da un obbligo legale, non poteva configurarsi quale rapporto di lavoro subordinato e non gli era pertanto applicabile la legislazione dettata per quest’ultimo, poiché l’assenza di natura contrattuale era tale da giustificare un trattamento diverso (e peggiorativo) del detenuto lavoratore. Nella logica dell’emenda del reo e della deterrenza, il lavoro penitenziario diventava, dunque, parte della punizione. A partire dagli anni ‘70, si manifestarono, tuttavia, nuove istanze, che non investirono solo il tema del lavoro, ma quello più generale della pena, rendendo indispensabile la valorizzazione della sua prospettiva rieducativa secondo le finalità assegnatele dall’art. 27 della Costituzione RGN 17140/2023 Pag.7 oltre che dalle “Regole Minime del Consiglio d’Europa per il trattamento dei detenuti”, adottate con risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 19 gennaio 1973, testo in cui era chiaramente espresso che l’esecuzione della pena deve essere improntata ai criteri di umanità, salvaguardando la dignità e i diritti spettanti ad ogni persona e che la rieducazione del detenuto e il suo reinserimento sociale ne rappresentano lo scopo principale. 5. Si è così pervenuti all’emanazione della riforma dell’ordinamento penitenziario e, con l’art. 20 della legge n. 354/1975, ad una diversa regolamentazione del lavoro penitenziario in senso non più afflittivo. La definizione del lavoro carcerario, contenuta nel testo originario dell’art. 20 della legge citata, ne sottolinea innanzitutto la finalità rieducativa, precisando, al comma 1, che: «Negli istituti penitenziari deve essere favorita in ogni modo la destinazione al lavoro dei detenuti e degli internati», sottolineando, al comma 2, che: «Il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato», e, dunque, riconducendo il lavoro carcerario nell’ambito del lavoro subordinato. Il comma 3 della medesima disposizione sanciva l’obbligatorietà del lavoro («Il lavoro è obbligatorio per i condannati e per i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro»). Il regolamento di attuazione (d.P.R. n. 230/2000, art. 77, punto 3) prevedeva l’applicazione di sanzioni disciplinari in caso di volontario inadempimento agli obblighi lavorativi (si trattava, in realtà di una norma che non aveva tanto lo scopo di punire la condotta di chi, fin dall’inizio, si fosse rifiutato di svolgere un’attività lavorativa offerta dall’amministrazione penitenziaria, bensì chi, dopo aver accettato l’offerta di lavoro, avesse volutamente assunto un atteggiamento passivo). Come evidenziato da Corte cost. n. 158/2001, “il lavoro dei detenuti, che nella concezione giuridica posta alla base del regolamento carcerario del 1931 si poneva come un fattore di aggravata afflizione, cui dovevano sottostare quanti erano stati privati della libertà, è oggi divenuto, a RGN 17140/2023 Pag.8 séguito delle innovazioni dell’ordinamento penitenziario ispirate all’evoluzione della sensibilità politico-sociale, un elemento del trattamento rieducativo”. Anche l’obbligatorietà, secondo il Giudice delle leggi, “si pone come uno dei mezzi al fine del recupero della persona, valore centrale per il nostro sistema penitenziario non solo sotto il profilo della dignità individuale ma anche sotto quello della valorizzazione delle attitudini e delle specifiche capacità lavorative del singolo. La legge prevede, perciò, che al condannato sia assicurato un lavoro, nella forma consentita più idonea, ivi comprese quella dell’esercizio in proprio di attività intellettuali, artigianali ed artistiche (art. 49 del d.P.R. 29 aprile 1976, n. 431) o quella del tirocinio retribuito (quattordicesimo e quindicesimo comma dell’art. 20 in esame) […]. Ove ne sussistano le caratteristiche, alla soggezione derivante dallo stato di detenzione si affianca, distinguendosene, uno specifico rapporto di lavoro subordinato, con il suo contenuto di diritti (tra cui quelli previsti dall’art. 2109 del codice civile) e di obblighi”. Sempre la Corte cost., nella sentenza n. 341 del 2006, ha illustrato quelli che sono “punti fermi” nella materia in questione: “Il primo consiste nella necessaria tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dai rapporti di lavoro instauratisi nell’ambito dell’organizzazione penitenziaria. Tali diritti non sono soltanto quelli dei detenuti, ma anche quelli degli altri soggetti del rapporto, quali i datori di lavoro, che non devono subire indirettamente menomazioni della propria sfera giuridica per il solo fatto di aver stipulato contratti con persone sottoposte a restrizione della libertà personale. Il secondo punto consiste nella possibilità che il legislatore ponga limiti ai diritti in questione in rapporto alla condizione restrittiva della libertà personale cui è sottoposto il lavoratore detenuto. La configurazione sostanziale e la tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dai rapporti di lavoro dei detenuti possono quindi non coincidere con quelle che contrassegnano il lavoro RGN 17140/2023 Pag.9 libero, se ciò risulta necessario per mantenere integre le modalità essenziali di esecuzione della pena, e per assicurare, con la previsione di specifiche modalità di svolgimento del processo, le corrispondenti esigenze organizzative dell’amministrazione penitenziaria. In altre parole, i diritti dei detenuti devono trovare un ragionevole bilanciamento nel diritto della collettività alla corretta esecuzione delle sanzioni penali. Il terzo punto, derivante dai primi due, è costituito dalla illegittimità di ogni «irrazionale ingiustificata discriminazione», con riguardo ai diritti inerenti alle prestazioni lavorative, tra i detenuti e gli altri cittadini. 6. L’art. 20 della legge n. 354/1975, oggetto, nel tempo, di modifiche, è stato da ultimo sostituito dall’art. 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 124 (che ha attuato la delega di cui all’art. 1, commi 82, 83 e 85, lettere g), h) e r), della legge 23 giugno 2017, n. 103 cui ha fatto seguito il citato d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 123 il quale ha, a sua volta, attuato la delega di cui all’art. 1, commi 82, 83 e 85, lettere a), d), i), l), m), o), r), t) e u), della medesima legge n. 103/2017). Il nuovo testo prevede ora, al comma 1, che: «Negli istituti penitenziari e nelle strutture ove siano eseguite misure privative della libertà devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale. A tal fine, possono essere organizzati e gestiti, all’interno e all’esterno dell’istituto, lavorazioni e servizi attraverso l’impiego di prestazioni lavorative dei detenuti e degli internati. Possono, altresì, essere istituite lavorazioni organizzate e gestite direttamente da enti pubblici o privati e corsi di formazione professionale organizzati e svolti da enti pubblici o privati». È rimasta la previsione di cui al comma 2, secondo cui: «Il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato». È stato eliminato il riferimento alla obbligatorietà del lavoro posto che essa, oltre ad essere in contrasto con il carattere non afflittivo del lavoro penitenziario, era in contrasto con il principio del libero consenso al RGN 17140/2023 Pag.10 trattamento penitenziario (non vi è stata, però, l’analoga abrogazione dell’obbligatorietà del lavoro negli articoli del codice penale che la prevedono - artt. 22, 23 e 25 - come coessenziale all’esecuzione delle pene detentive dell’ergastolo, della reclusione e dell’arresto) ed è stato precisato, al comma 3, che: «L’organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale». È stata prevista, ai commi 3 e ss., l’istituzione di una commissione presso ogni istituto penitenziario composta dal direttore o altro dirigente penitenziario delegato, dai responsabili dell’area sicurezza e dell’area giuridico-pedagogica, dal dirigente sanitario della struttura penitenziaria, da un funzionario dell’ufficio per l’esecuzione penale esterna, dal direttore del centro per l’impiego o da un suo delegato, da un rappresentante sindacale unitariamente designato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e un rappresentante unitariamente designato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello territoriale con il compito: a) di formare due elenchi, uno generico e l’altro per qualifica, per l’assegnazione del al lavoro dei detenuti e degli internati;
b) di individuare le attività lavorative o i posti di lavoro ai quali, per motivi di sicurezza, sono assegnati detenuti o internati, in deroga agli elenchi di cui alla lettera a); c) di stabilire criteri per l’avvicendamento nei posti di lavoro alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria, nel rispetto delle direttive emanate dal dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. Tale commissione, prevista solo con la riforma del 2018, stabilisce autonomamente le regole per l’avvicendamento e forma gli elenchi da cui attingere a rotazione. RGN 17140/2023 Pag.11 Non vi sono graduatorie vere e proprie né la preventiva individuazione da parte del legislatore di criteri, di punteggi ovvero di priorità. 7. Una certa obbligatorietà del lavoro, se non sotto il profilo afflittivo/espiativo (prima previsto), comunque permane, essendo ricavabile anche da altre disposizioni che valorizzano la necessità di un percorso di rieducazione. Ed infatti l’art. 15 della l. n. 345/1975 (elementi del trattamento), nel testo risultante a seguito delle modifiche apportate dall’art. 11, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 123/2018 prevede, al primo comma, che: «Il trattamento del condannato e dell’internato è svolto avvalendosi principalmente dell’istruzione, della formazione professionale, del lavoro, della partecipazione a progetti di pubblica utilità, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno e i rapporti con la famiglia» ed al secondo comma che: «Ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi d’impossibilità, al condannato e all’internato è assicurato il lavoro». 8. In un contesto di rieducazione, dunque, il lavoro carcerario si connota per una duplice componente di doverosità. Da una parte è la struttura penitenziaria che deve assicurare il lavoro, compatibilmente con le condizioni dell’istituto penitenziario e del rapporto lavoro/numero dei detenuti, il che non configura in capo al detenuto un diritto ma una mera aspettativa ad un lavoro adeguato alle proprie attitudini ed ai propri desideri, che tenga altresì conto delle attività svolte in precedenza e da svolgere dopo la fine della detenzione;
dall’altra è il detenuto che, se vuole svolgerlo, deve dimostrare, anche attraverso il costante impegno nel lavoro, quella regolare condotta che porta alla remissione del debito o all’applicazione dei regimi alternativi alla detenzione: è una regola cui adeguarsi per dimostrare la propria partecipazione al programma trattamentale e l’adeguamento all’organizzazione istituzionale. RGN 17140/2023 Pag.12 I detenuti che lavorano sono remunerati, hanno diritto a ferie, ad assenze per malattia retribuite, a contributi assistenziali e pensionistici. Dunque, per l’ordinamento penitenziario riformato il lavoro carcerario smette di essere formalmente obbligatorio – lo rimane nelle previsioni del codice penale –, il lavoratore non è più un “lavorante” e la retribuzione non è più una “mercede”. Tuttavia, l’obbligatorietà resta nel sistema (ai sensi dell’art. 15 ord. penit., ai fini del trattamento rieducativo, il lavoro «è assicurato» al condannato e all’internato, «salvo casi d’impossibilità») tanto che il volontario inadempimento di obblighi lavorativi continua a costituire infrazione disciplinare. 9. Resta, dunque, ineludibile la stretta connessione con la detenzione e con la funzione di rieducazione della pena a questa collegata. È tale funzione che unifica i rapporti e li rende comunque differenti dal “lavoro libero”, non quanto alle modalità ma sicuramente quanto al contesto (descritto nella sopra citata sentenza della Corte cost. n. 341 del 2006) che in sé è significativo di un ‘metus’. Quest’ultimo, non si identifica necessariamente in un timore di rappresaglie da parte del datore di lavoro, ma è riconducibile alla circostanza che la configurazione sostanziale e che gli istituti di tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dall’attività lavorativa del detenuto possono non coincidere con quelli che contrassegnano il lavoro libero, attesa la necessità di preservare le modalità essenziali di esecuzione della pena e le corrispondenti esigenze organizzative dell’amministrazione penitenziaria. Il tutto in un contesto di assenza di libertà personale e di sottoposizione/soggezione alla costrizione detentiva sotto vigilanza altrui la cui finalità, però, è bene ricordare, non è quella di negare al detenuto di essere individuo con i bisogni destinati ad essere soddisfatti con il lavoro e con le tutele costituzionalmente garantite che al lavoro accedono (v., anche, Cass. 26 aprile 2007, n. 9969). In particolare, per quanto qui rileva, nei periodi in cui non risulta svolta attività lavorativa, il detenuto è soggetto al ‘metus’ datoriale in relazione all’attività che aspira a svolgere RGN 17140/2023 Pag.13 e valga, al riguardo, sottolineare che: - i posti di lavoro a disposizione della popolazione penitenziaria sono quantitativamente e qualitativamente dimensionati in rapporto alle effettive esigenze di ogni singolo istituto ed ai servizi in esso previsti;
- le stesse lavorazioni penitenziarie sono organizzate, sulla base di direttive, dai provveditorati regionali dell’Amministrazione penitenziaria, sentite le commissioni regionali per il lavoro penitenziario nonché le direzioni dei singoli istituti (cfr. art. 25 bis dell’ord. penitenz. come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 124/2018); - non sussiste alcuna possibilità di prevedere, in relazione alla casa circondariale ovvero alle condizioni di reclusione ove si sta scontando la pena, non solo se sia possibile in concreto svolgere attività lavorativa ma neppure se sia ipotizzabile l’assegnazione a mansioni diverse o eguali rispetto ad altre già svolte. 10. Il meccanismo sopra descritto pone i detenuti che aspirano a lavorare in una condizione di “metus” che si qualifica come tale anche ove in sé considerata, stante l’assoluta specialità del lavoro carcerario. In particolare, questo si desume da plurimi elementi: a) l’essere rimessa alla direzione dell’istituto l’elaborazione e l’indicazione di un piano di lavoro in relazione al numero dei detenuti, all’organico del personale civile e di polizia penitenziaria disponibile e alle strutture produttive;
b) l’inidoneità della previsione legislativa di una commissione interna a realizzare un sistema che non rimetta in concreto alla discrezionalità dell’istituto la scelta del detenuto da assegnare al lavoro (commissione, come detto, introdotta solo con la riforma del 2018 e comunque autonoma nel deliberare criteri ed elenchi: si consideri che il comma 6 del nuovo art. 20 dell’ord. penitenz. prevede che alle riunioni della commissione partecipa un rappresentante dei detenuti e degli internati ma «senza potere deliberativo»); c) la notoria scarsezza dei lavori in rapporto al numero dei detenuti;
d) la endemica carenza di risorse da investire in retribuzioni;
e) la presenza di possibilità di lavoro solo in taluni istituti penitenziari e non in altri;
f) l’assenza di regole generali e RGN 17140/2023 Pag.14 predeterminate tali da garantire una certa forma di controllo preventivo (come ad esempio graduatorie in qualche modo paragonabili, pur nella diversità della tipologia dei rapporti - cfr. Cass. 17 agosto 2009, n. 18309; Cass. 8 maggio 2019, n. 12205; Cass. 19 gennaio 2024, n. 2092 ed anche, per implicito, Cass. 5 gennaio 2024, n. 396 su cui v. infra -, a quelle dei supplenti nel settore scolastico). 11. Questa Corte (cfr. Cass. 9 aprile 2015, n. 7147; Cass. 26 febbraio 2015, n. 3925; Cass. 11 febbraio 2015, n. 2696; Cass. 16 febbraio 2015, n. 3062; si veda anche Cass. 15 ottobre 2007, n. 21573 e la più recente Cass. 24 ottobre 2019, n. 27340 che tali precedenti richiama) ha già affermato che la prescrizione non corre in costanza di rapporto di lavoro tra il detenuto lavoratore e l’amministrazione carceraria ma soltanto dalla cessazione del rapporto stesso. In tali precedenti si è ritenuta non condivisibile la tesi posta dai ricorrenti secondo cui la sospensione del termine prescrizionale dovrebbe estendersi all’intero periodo di detenzione e dunque permanere una volta che il rapporto di lavoro sia cessato e si protragga invece il rapporto detentivo, dovendo decorrere il termine prescrizionale solo dalla cessazione della detenzione. Si è detto che tale tesi non trova fondamento in disposizioni normative mentre il principio affermato nelle citate pronunce di questa Corte è chiaramente da intendersi nel limitato senso della sospensione con riferimento al rapporto di lavoro a nulla rilevando la condizione di detenuto, restando quest’ultimo gravato degli oneri probatori afferenti qualsivoglia credito e pretesa. In tali precedenti non si discuteva, però, della questione della decorrenza della prescrizione dalle singole cessazioni (sul punto v. più avanti) ovvero dall’ultima, che è la questione oggetto del presente giudizio. 12. Se è vero, infatti, che, con la riforma di cui ai d.lgs. nn. 123 e 124/2018 il nuovo quadro normativo, il lavoro svolto dalle persone detenute è sostanzialmente allineato a quello svolto dai cittadini liberi, RGN 17140/2023 Pag.15 non è formalmente obbligatorio (ancorché con le precisazioni di cui sopra), in ragione del principio di libera adesione al trattamento, non è afflittivo, ha una funzione risocializzante coerente con il dettato degli artt. 1, primo comma e 27, terzo comma della Costituzione e deve favorire l’acquisizione di una formazione professionale adeguata al mercato, tuttavia, per quanto sopra evidenziato, vi è una condizione del detenuto lavoratore di soggezione alle determinazioni dell’istituto penitenziario ed ai disposti avvicendamenti per periodi limitati sul medesimo posto di lavoro con modalità necessarie a conciliare l’impegno sancito a carico dell’Amministrazione di «assicurare» ai detenuti il lavoro (art. 15, comma 2, ord. penitenz. cit.) con la richiamata scarsità quantitativa dell’offerta di lavoro in carcere. 13. Ed allora rileva la speciale situazione dei lavoratori carcerari che si trovano in una situazione di attesa della “chiamata al lavoro” rispetto alla quale non hanno alcun potere di controllo o di scelta. Lo stato di soggezione quanto a tale “chiamata al lavoro” ed il connesso “metus” riverbera, poi, i suoi effetti sul percorso di rieducazione sul quale il proficuo svolgimento di attività lavorativa ha certamente una significativa valenza. 14. In questo quadro, non rilevano ai fini della prescrizione le cessazioni intermedie, che, a ben guardare, neppure sono realmente tali configurandosi piuttosto come sospensioni del rapporto di lavoro, se si considera che vi sono una chiamata e un prefissato periodo di lavoro secondo turni e per un tempo limitato, cui seguono altre chiamate in un unico contesto di detenzione. Certamente, una cessazione del rapporto di lavoro vi è con la fine dello stato di detenzione che non dipende dalla volontà del recluso o internato il quale non può rifiutarla, al fine di mantenere il rapporto di lavoro (come affermato da questa Corte nella già citata recente Cass. 5 gennaio 2024, n. 396 la cessazione per fine pena del rapporto di lavoro intramurario svolto alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria dà RGN 17140/2023 Pag.16 luogo ad uno stato di disoccupazione involontaria rilevante ai fini della tutela previdenziale della NASPI). Ma prima di questo momento, le peculiari caratteristiche dell’attività lavorativa e la sua funzione rieducativa e di reinserimento sociale che, per tali motivi, prevede la predisposizione di meri elenchi per l’ammissione al lavoro ed è soggetta a turni di rotazione ed avvicendamento, escludono la configurabilità di periodi di lavoro, come quelli dei contratti a termine, volontariamente concordati in un sistema legislativamente disciplinato quanto a causali, oggetto e durata. 15. In ogni caso, è onere dell’amministrazione individuare il momento nel quale il rapporto di lavoro sostanzialmente unico debba considerarsi concluso, qualora ciò sia avvenuto prima della fine dello stato di detenzione ed a tal fine, oltre alla cessazione della detenzione, possono rilevare altre circostanze (come ad es. l’età, lo stato di salute o di idoneità al lavoro etc.) che non possono qui essere esaminate in dettaglio, non venendo in evidenza nel caso di specie. 16. In conclusione, per quanto qui rileva, la decorrenza della prescrizione non va collegata alla data di cessazione dello stato di detenzione (ciò in conformità con i plurimi precedenti di questa Corte sopra ricordati), ma va piuttosto collegata al momento del venir meno del rapporto di lavoro (da ritenersi unico, non essendo configurabili cessazioni intermedie). 17. Avendo la Corte territoriale fatto corretta applicazione degli indicati principi, il ricorso va rigettato. 18. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza. 19. Non occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della RGN 17140/2023 Pag.17 loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il Ministero ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%, con distrazione in favore dell’avv. Pietro Caponetti, antistatario. Roma, così deciso nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della
- ricorrente -
contro Dott. LUCIA TRIA - Presidente - Dott. CATERINA MAROTTA - Consigliere rel. - Dott. RE IC - Consigliere - Dott. ROBERTO BELLE’ - Consigliere - Dott. SALVATORE CASCIARO - Consigliere - Oggetto: Pubblico impiego – Attività lavorativa svolta in regime carcerario - prescrizione dei crediti retributivi - decorrenza Civile Sent. Sez. L Num. 17484 Anno 2024 Presidente: TRIA LUCIA Relatore: MAROTTA CATERINA Data pubblicazione: 25/06/2024 RGN 17140/2023 Pag.2 IA SE RM, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CIRO MENOTTI N. 24, presso lo studio dell’avv. PIETRO CAPONETTI che lo rappresenta e difende;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 726/2023 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 21/02/2023 R.G.N. 3252/2022; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/05/2024 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati GIORGIO SANTINI, GAIA IAPPELLI, MELVIO MAUGERI;
udito l’avvocato PIETRO CAPONETTI. FATTI DI CAUSA 1. SE CA ZZ, avendo svolto in qualità di detenuto presso istituti penitenziari, attività lavorativa all’interno di diverse Case circondariali, nei periodi specificamente indicati (dall’agosto al settembre 2014 come addetto alla distribuzione dei pasti presso la Casa circondariale di Enna;
dal gennaio al febbraio 2015 e poi dal luglio all’agosto 2015 come inserviente presso la cucina della Casa circondariale di Enna;
dal febbraio al maggio 2016 come scopino presso la Casa circondariale di Termini Imerese) aveva chiesto l’adeguamento retributivo rispetto alla ‘mercede’ corrispostagli per tali attività lavorativa. 2. Il Tribunale di Roma, disattesa l’eccezione di prescrizione formulata dall’Amministrazione, aveva accolto la domanda e condannato il Ministero della IZ al pagamento della somma di euro 2.180,04. 3. La pronuncia era confermata dalla Corte d’appello di Roma. La Corte territoriale, cui era stata unicamente devoluta la questione della decorrenza della prescrizione dalla cessazione di ciascuno dei rapporti a termine, riteneva che il termine di prescrizione non decorresse RGN 17140/2023 Pag.3 dalla cessazione dei singoli rapporti di lavoro ma dalla cessazione del “lavoro carcerario” e pertanto confermava la pronuncia di primo grado. Rilevava innanzitutto che, nello specifico, non vi erano stati contratti a termine formalizzati essendosi i vari rapporti costituiti mediante provvedimenti di “assegnazione al lavoro”. Rilevava la peculiarità di tali rapporti che, per i condannati, erano “obbligatori”. Assumeva che, in realtà, non si era in presenza di una pluralità di rapporti ma di un unico rapporto svoltosi nel periodo di detenzione, in quanto sempre riconducibile al Ministero della IZ e non al singolo istituto di pena e richiamava, sul punto, Cass. n. 12205/2019. Aggiungeva che tale rapporto era da considerarsi continuativo indipendentemente dalle interruzioni perché era sempre il medesimo e non poteva trovare applicazione l’art. 2094 cod. civ. in quanto lo stesso risentiva delle esigenze organizzative del DAP nonché delle modalità essenziali di esecuzione della pena, evocando la tipologia di rapporto piuttosto la figura del ‘lavoro intermittente’ in cui le parti sono reciprocamente tenute se e in quanto e fintanto che c’è lavoro da svolgere in carcere. Riteneva che in ogni caso la condizione che caratterizza i rapporti in questione non potesse essere assimilata a quella del “lavoro libero” essendo configurabile una condizione di “metus” che, pur non identificandosi, come di regola, nel timore di rappresaglie da parte del datore di lavoro, era riconducibile alla circostanza che la condizione sostanziale e la tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dall’attività lavorativa del detenuto non possono coincidere con quelli che caratterizzano il “lavoro libero” attesa la necessità di osservare le modalità essenziali di esecuzione della pena e le corrispondenti esigenze organizzative dell’Amministrazione penitenziaria. 4. Per la cassazione della sentenza di appello il Ministero della IZ ha proposto ricorso con due motivi. RGN 17140/2023 Pag.4 5. SE CA ZZ ha resistito con controricorso. 6. Il P.G. ha presentato memoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso. 7. Entrambe le parti hanno depositato memorie e quindi, udita la requisitoria anche orale del Pubblico Ministero, hanno proceduto a discussione orale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il Ministero ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2948 e 2935 cod. civ. e degli artt. 20 e ss. della legge 26 luglio 1975, n. 354 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. Sostiene che la Corte d’appello è incorsa in un’erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge richiamate. Rileva che il lavoro dei detenuti, sia esso alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria o all’esterno, è primariamente connotato da finalità assolutamente prevalenti di riadattamento del detenuto alla vita sociale e di sviluppo dell’abitudine al lavoro e della qualificazione professionale, che valgono ad agevolarne il reinserimento. Assume che la presenza di tali finalità comporta che l’Amministrazione debba tendere, per quanto possibile, ad assecondare le richieste di coloro che presentino domanda di ammissione al lavoro, potendo il relativo svolgimento consentire al detenuto di acquisire competenze professionali e disponibilità economiche da destinare al mantenimento della famiglia o a sé medesimo. Tali connotazioni, assolutamente peculiari e non rinvenibili in nessun’altra forma di lavoro privatistico, nei quali vige un principio di assoluta libertà da parte del datore di lavoro, incidono inevitabilmente anche sui rapporti di lavoro che si instaurano alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria. Anzitutto, infatti, ciascun istituto penitenziario è obbligato, ai sensi dell’art. 20, comma 4, ord. penitenz., a costituire una commissione per il RGN 17140/2023 Pag.5 lavoro penitenziario, la quale è tenuta a formare gli elenchi di detenuti per l’assegnazione dei posti di lavoro e a stabilire criteri per il loro l’avvicendamento. Secondariamente, in ragione di quanto stabilito dalla commissione, l’Amministrazione instaura rapporti di lavoro, che poi vengono a cessare in modo da garantire adeguata rotazione e il più ampio soddisfacimento delle istanze dei detenuti. Proprio in ragione di tale assoluta specialità, non è previsto alcun obbligo di legge che imponga una forma per l’avvio del rapporto medesimo, né alcun obbligo di “licenziamento”, essendo la cessazione del rapporto del tutto connaturata all’esigenza di garantire il ridetto avvicendamento. Sostiene l’erroneità dell’accostamento tra il rapporto di lavoro penitenziario ed il rapporto di lavoro intermittente. Assume che da tale errata qualificazione la Corte d’appello ha fatto discendere un regime prescrizionale che si pone in chiaro contrasto con la giurisprudenza di questa Corte che in tema di lavoro penitenziario ha ripetutamente affermato che occorre tenere ben distinti il rapporto di lavoro dal rapporto detentivo, con la conseguenza la prescrizione comincia a decorrere dalla cessazione di ciascun rapporto di lavoro, a prescindere dalla continuazione della detenzione. 2. Con il secondo motivo il Ministero denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. Assume che, nel caso in esame, il detenuto ha prodotto in giudizio buste paga che si riferiscono a periodi di lavoro intervallati da periodi, più o meno lunghi, non lavorati. Sostiene che è la stessa discontinuità delle buste paga prodotte a provare le interruzioni del rapporto di lavoro, dalle quali decorre il termine di prescrizione secondo l’attuale orientamento di questa Corte (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. lav., 24 ottobre 2019, n. 27340; Cass. civ., sez. lav., 16 febbraio 2015, n. 3062; Cass. civ., sez. lav., 15 ottobre 2007, n. 21573). Nel configurare il rapporto di lavoro RGN 17140/2023 Pag.6 come “unitario” e “continuativo”, la sentenza impugnata ha finito sostanzialmente per negare che la discontinuità del lavoro desumibile dalle buste paga prodotte dal ricorrente provi la cesura del rapporto lavorativo, tale da far decorrere il termine di prescrizione per i crediti retributivi fatti valere in giudizio da controparte. Aggiunge che proprio l’art. 20, co. 5, lett. c) dell’ord. penitenz. dimostra che il rapporto, rectius i rapporti, di lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria sono discontinui per volontà della legge e rileva che la circostanza che il datore di lavoro possa coincidere con il soggetto che sovrintende alla esecuzione della pena non può valere ad escludere l’alterità dello stato che deriva dall’esecuzione della pena rispetto a quello che deriva dal rapporto di lavoro. 3. I motivi sono infondati per le ragioni di seguito illustrate. 4. Il lavoro penitenziario nasce storicamente in funzione strettamente punitiva. Sia il codice penale del 1889, sia il regolamento penitenziario del 1931, consideravano, infatti, il lavoro un elemento della pena, vale a dire una mera modalità di esecuzione della stessa. L’art. 1 del regolamento penitenziario del 1931 prevedeva che: «In ogni stabilimento carcerario le pene si scontano con l’obbligo del lavoro». Secondo l’approccio tradizionale, il lavoro era parte integrante della pena e, traendo origine da un obbligo legale, non poteva configurarsi quale rapporto di lavoro subordinato e non gli era pertanto applicabile la legislazione dettata per quest’ultimo, poiché l’assenza di natura contrattuale era tale da giustificare un trattamento diverso (e peggiorativo) del detenuto lavoratore. Nella logica dell’emenda del reo e della deterrenza, il lavoro penitenziario diventava, dunque, parte della punizione. A partire dagli anni ‘70, si manifestarono, tuttavia, nuove istanze, che non investirono solo il tema del lavoro, ma quello più generale della pena, rendendo indispensabile la valorizzazione della sua prospettiva rieducativa secondo le finalità assegnatele dall’art. 27 della Costituzione RGN 17140/2023 Pag.7 oltre che dalle “Regole Minime del Consiglio d’Europa per il trattamento dei detenuti”, adottate con risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 19 gennaio 1973, testo in cui era chiaramente espresso che l’esecuzione della pena deve essere improntata ai criteri di umanità, salvaguardando la dignità e i diritti spettanti ad ogni persona e che la rieducazione del detenuto e il suo reinserimento sociale ne rappresentano lo scopo principale. 5. Si è così pervenuti all’emanazione della riforma dell’ordinamento penitenziario e, con l’art. 20 della legge n. 354/1975, ad una diversa regolamentazione del lavoro penitenziario in senso non più afflittivo. La definizione del lavoro carcerario, contenuta nel testo originario dell’art. 20 della legge citata, ne sottolinea innanzitutto la finalità rieducativa, precisando, al comma 1, che: «Negli istituti penitenziari deve essere favorita in ogni modo la destinazione al lavoro dei detenuti e degli internati», sottolineando, al comma 2, che: «Il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato», e, dunque, riconducendo il lavoro carcerario nell’ambito del lavoro subordinato. Il comma 3 della medesima disposizione sanciva l’obbligatorietà del lavoro («Il lavoro è obbligatorio per i condannati e per i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro»). Il regolamento di attuazione (d.P.R. n. 230/2000, art. 77, punto 3) prevedeva l’applicazione di sanzioni disciplinari in caso di volontario inadempimento agli obblighi lavorativi (si trattava, in realtà di una norma che non aveva tanto lo scopo di punire la condotta di chi, fin dall’inizio, si fosse rifiutato di svolgere un’attività lavorativa offerta dall’amministrazione penitenziaria, bensì chi, dopo aver accettato l’offerta di lavoro, avesse volutamente assunto un atteggiamento passivo). Come evidenziato da Corte cost. n. 158/2001, “il lavoro dei detenuti, che nella concezione giuridica posta alla base del regolamento carcerario del 1931 si poneva come un fattore di aggravata afflizione, cui dovevano sottostare quanti erano stati privati della libertà, è oggi divenuto, a RGN 17140/2023 Pag.8 séguito delle innovazioni dell’ordinamento penitenziario ispirate all’evoluzione della sensibilità politico-sociale, un elemento del trattamento rieducativo”. Anche l’obbligatorietà, secondo il Giudice delle leggi, “si pone come uno dei mezzi al fine del recupero della persona, valore centrale per il nostro sistema penitenziario non solo sotto il profilo della dignità individuale ma anche sotto quello della valorizzazione delle attitudini e delle specifiche capacità lavorative del singolo. La legge prevede, perciò, che al condannato sia assicurato un lavoro, nella forma consentita più idonea, ivi comprese quella dell’esercizio in proprio di attività intellettuali, artigianali ed artistiche (art. 49 del d.P.R. 29 aprile 1976, n. 431) o quella del tirocinio retribuito (quattordicesimo e quindicesimo comma dell’art. 20 in esame) […]. Ove ne sussistano le caratteristiche, alla soggezione derivante dallo stato di detenzione si affianca, distinguendosene, uno specifico rapporto di lavoro subordinato, con il suo contenuto di diritti (tra cui quelli previsti dall’art. 2109 del codice civile) e di obblighi”. Sempre la Corte cost., nella sentenza n. 341 del 2006, ha illustrato quelli che sono “punti fermi” nella materia in questione: “Il primo consiste nella necessaria tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dai rapporti di lavoro instauratisi nell’ambito dell’organizzazione penitenziaria. Tali diritti non sono soltanto quelli dei detenuti, ma anche quelli degli altri soggetti del rapporto, quali i datori di lavoro, che non devono subire indirettamente menomazioni della propria sfera giuridica per il solo fatto di aver stipulato contratti con persone sottoposte a restrizione della libertà personale. Il secondo punto consiste nella possibilità che il legislatore ponga limiti ai diritti in questione in rapporto alla condizione restrittiva della libertà personale cui è sottoposto il lavoratore detenuto. La configurazione sostanziale e la tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dai rapporti di lavoro dei detenuti possono quindi non coincidere con quelle che contrassegnano il lavoro RGN 17140/2023 Pag.9 libero, se ciò risulta necessario per mantenere integre le modalità essenziali di esecuzione della pena, e per assicurare, con la previsione di specifiche modalità di svolgimento del processo, le corrispondenti esigenze organizzative dell’amministrazione penitenziaria. In altre parole, i diritti dei detenuti devono trovare un ragionevole bilanciamento nel diritto della collettività alla corretta esecuzione delle sanzioni penali. Il terzo punto, derivante dai primi due, è costituito dalla illegittimità di ogni «irrazionale ingiustificata discriminazione», con riguardo ai diritti inerenti alle prestazioni lavorative, tra i detenuti e gli altri cittadini. 6. L’art. 20 della legge n. 354/1975, oggetto, nel tempo, di modifiche, è stato da ultimo sostituito dall’art. 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 124 (che ha attuato la delega di cui all’art. 1, commi 82, 83 e 85, lettere g), h) e r), della legge 23 giugno 2017, n. 103 cui ha fatto seguito il citato d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 123 il quale ha, a sua volta, attuato la delega di cui all’art. 1, commi 82, 83 e 85, lettere a), d), i), l), m), o), r), t) e u), della medesima legge n. 103/2017). Il nuovo testo prevede ora, al comma 1, che: «Negli istituti penitenziari e nelle strutture ove siano eseguite misure privative della libertà devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale. A tal fine, possono essere organizzati e gestiti, all’interno e all’esterno dell’istituto, lavorazioni e servizi attraverso l’impiego di prestazioni lavorative dei detenuti e degli internati. Possono, altresì, essere istituite lavorazioni organizzate e gestite direttamente da enti pubblici o privati e corsi di formazione professionale organizzati e svolti da enti pubblici o privati». È rimasta la previsione di cui al comma 2, secondo cui: «Il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato». È stato eliminato il riferimento alla obbligatorietà del lavoro posto che essa, oltre ad essere in contrasto con il carattere non afflittivo del lavoro penitenziario, era in contrasto con il principio del libero consenso al RGN 17140/2023 Pag.10 trattamento penitenziario (non vi è stata, però, l’analoga abrogazione dell’obbligatorietà del lavoro negli articoli del codice penale che la prevedono - artt. 22, 23 e 25 - come coessenziale all’esecuzione delle pene detentive dell’ergastolo, della reclusione e dell’arresto) ed è stato precisato, al comma 3, che: «L’organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale». È stata prevista, ai commi 3 e ss., l’istituzione di una commissione presso ogni istituto penitenziario composta dal direttore o altro dirigente penitenziario delegato, dai responsabili dell’area sicurezza e dell’area giuridico-pedagogica, dal dirigente sanitario della struttura penitenziaria, da un funzionario dell’ufficio per l’esecuzione penale esterna, dal direttore del centro per l’impiego o da un suo delegato, da un rappresentante sindacale unitariamente designato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e un rappresentante unitariamente designato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello territoriale con il compito: a) di formare due elenchi, uno generico e l’altro per qualifica, per l’assegnazione del al lavoro dei detenuti e degli internati;
b) di individuare le attività lavorative o i posti di lavoro ai quali, per motivi di sicurezza, sono assegnati detenuti o internati, in deroga agli elenchi di cui alla lettera a); c) di stabilire criteri per l’avvicendamento nei posti di lavoro alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria, nel rispetto delle direttive emanate dal dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. Tale commissione, prevista solo con la riforma del 2018, stabilisce autonomamente le regole per l’avvicendamento e forma gli elenchi da cui attingere a rotazione. RGN 17140/2023 Pag.11 Non vi sono graduatorie vere e proprie né la preventiva individuazione da parte del legislatore di criteri, di punteggi ovvero di priorità. 7. Una certa obbligatorietà del lavoro, se non sotto il profilo afflittivo/espiativo (prima previsto), comunque permane, essendo ricavabile anche da altre disposizioni che valorizzano la necessità di un percorso di rieducazione. Ed infatti l’art. 15 della l. n. 345/1975 (elementi del trattamento), nel testo risultante a seguito delle modifiche apportate dall’art. 11, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 123/2018 prevede, al primo comma, che: «Il trattamento del condannato e dell’internato è svolto avvalendosi principalmente dell’istruzione, della formazione professionale, del lavoro, della partecipazione a progetti di pubblica utilità, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno e i rapporti con la famiglia» ed al secondo comma che: «Ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi d’impossibilità, al condannato e all’internato è assicurato il lavoro». 8. In un contesto di rieducazione, dunque, il lavoro carcerario si connota per una duplice componente di doverosità. Da una parte è la struttura penitenziaria che deve assicurare il lavoro, compatibilmente con le condizioni dell’istituto penitenziario e del rapporto lavoro/numero dei detenuti, il che non configura in capo al detenuto un diritto ma una mera aspettativa ad un lavoro adeguato alle proprie attitudini ed ai propri desideri, che tenga altresì conto delle attività svolte in precedenza e da svolgere dopo la fine della detenzione;
dall’altra è il detenuto che, se vuole svolgerlo, deve dimostrare, anche attraverso il costante impegno nel lavoro, quella regolare condotta che porta alla remissione del debito o all’applicazione dei regimi alternativi alla detenzione: è una regola cui adeguarsi per dimostrare la propria partecipazione al programma trattamentale e l’adeguamento all’organizzazione istituzionale. RGN 17140/2023 Pag.12 I detenuti che lavorano sono remunerati, hanno diritto a ferie, ad assenze per malattia retribuite, a contributi assistenziali e pensionistici. Dunque, per l’ordinamento penitenziario riformato il lavoro carcerario smette di essere formalmente obbligatorio – lo rimane nelle previsioni del codice penale –, il lavoratore non è più un “lavorante” e la retribuzione non è più una “mercede”. Tuttavia, l’obbligatorietà resta nel sistema (ai sensi dell’art. 15 ord. penit., ai fini del trattamento rieducativo, il lavoro «è assicurato» al condannato e all’internato, «salvo casi d’impossibilità») tanto che il volontario inadempimento di obblighi lavorativi continua a costituire infrazione disciplinare. 9. Resta, dunque, ineludibile la stretta connessione con la detenzione e con la funzione di rieducazione della pena a questa collegata. È tale funzione che unifica i rapporti e li rende comunque differenti dal “lavoro libero”, non quanto alle modalità ma sicuramente quanto al contesto (descritto nella sopra citata sentenza della Corte cost. n. 341 del 2006) che in sé è significativo di un ‘metus’. Quest’ultimo, non si identifica necessariamente in un timore di rappresaglie da parte del datore di lavoro, ma è riconducibile alla circostanza che la configurazione sostanziale e che gli istituti di tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dall’attività lavorativa del detenuto possono non coincidere con quelli che contrassegnano il lavoro libero, attesa la necessità di preservare le modalità essenziali di esecuzione della pena e le corrispondenti esigenze organizzative dell’amministrazione penitenziaria. Il tutto in un contesto di assenza di libertà personale e di sottoposizione/soggezione alla costrizione detentiva sotto vigilanza altrui la cui finalità, però, è bene ricordare, non è quella di negare al detenuto di essere individuo con i bisogni destinati ad essere soddisfatti con il lavoro e con le tutele costituzionalmente garantite che al lavoro accedono (v., anche, Cass. 26 aprile 2007, n. 9969). In particolare, per quanto qui rileva, nei periodi in cui non risulta svolta attività lavorativa, il detenuto è soggetto al ‘metus’ datoriale in relazione all’attività che aspira a svolgere RGN 17140/2023 Pag.13 e valga, al riguardo, sottolineare che: - i posti di lavoro a disposizione della popolazione penitenziaria sono quantitativamente e qualitativamente dimensionati in rapporto alle effettive esigenze di ogni singolo istituto ed ai servizi in esso previsti;
- le stesse lavorazioni penitenziarie sono organizzate, sulla base di direttive, dai provveditorati regionali dell’Amministrazione penitenziaria, sentite le commissioni regionali per il lavoro penitenziario nonché le direzioni dei singoli istituti (cfr. art. 25 bis dell’ord. penitenz. come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 124/2018); - non sussiste alcuna possibilità di prevedere, in relazione alla casa circondariale ovvero alle condizioni di reclusione ove si sta scontando la pena, non solo se sia possibile in concreto svolgere attività lavorativa ma neppure se sia ipotizzabile l’assegnazione a mansioni diverse o eguali rispetto ad altre già svolte. 10. Il meccanismo sopra descritto pone i detenuti che aspirano a lavorare in una condizione di “metus” che si qualifica come tale anche ove in sé considerata, stante l’assoluta specialità del lavoro carcerario. In particolare, questo si desume da plurimi elementi: a) l’essere rimessa alla direzione dell’istituto l’elaborazione e l’indicazione di un piano di lavoro in relazione al numero dei detenuti, all’organico del personale civile e di polizia penitenziaria disponibile e alle strutture produttive;
b) l’inidoneità della previsione legislativa di una commissione interna a realizzare un sistema che non rimetta in concreto alla discrezionalità dell’istituto la scelta del detenuto da assegnare al lavoro (commissione, come detto, introdotta solo con la riforma del 2018 e comunque autonoma nel deliberare criteri ed elenchi: si consideri che il comma 6 del nuovo art. 20 dell’ord. penitenz. prevede che alle riunioni della commissione partecipa un rappresentante dei detenuti e degli internati ma «senza potere deliberativo»); c) la notoria scarsezza dei lavori in rapporto al numero dei detenuti;
d) la endemica carenza di risorse da investire in retribuzioni;
e) la presenza di possibilità di lavoro solo in taluni istituti penitenziari e non in altri;
f) l’assenza di regole generali e RGN 17140/2023 Pag.14 predeterminate tali da garantire una certa forma di controllo preventivo (come ad esempio graduatorie in qualche modo paragonabili, pur nella diversità della tipologia dei rapporti - cfr. Cass. 17 agosto 2009, n. 18309; Cass. 8 maggio 2019, n. 12205; Cass. 19 gennaio 2024, n. 2092 ed anche, per implicito, Cass. 5 gennaio 2024, n. 396 su cui v. infra -, a quelle dei supplenti nel settore scolastico). 11. Questa Corte (cfr. Cass. 9 aprile 2015, n. 7147; Cass. 26 febbraio 2015, n. 3925; Cass. 11 febbraio 2015, n. 2696; Cass. 16 febbraio 2015, n. 3062; si veda anche Cass. 15 ottobre 2007, n. 21573 e la più recente Cass. 24 ottobre 2019, n. 27340 che tali precedenti richiama) ha già affermato che la prescrizione non corre in costanza di rapporto di lavoro tra il detenuto lavoratore e l’amministrazione carceraria ma soltanto dalla cessazione del rapporto stesso. In tali precedenti si è ritenuta non condivisibile la tesi posta dai ricorrenti secondo cui la sospensione del termine prescrizionale dovrebbe estendersi all’intero periodo di detenzione e dunque permanere una volta che il rapporto di lavoro sia cessato e si protragga invece il rapporto detentivo, dovendo decorrere il termine prescrizionale solo dalla cessazione della detenzione. Si è detto che tale tesi non trova fondamento in disposizioni normative mentre il principio affermato nelle citate pronunce di questa Corte è chiaramente da intendersi nel limitato senso della sospensione con riferimento al rapporto di lavoro a nulla rilevando la condizione di detenuto, restando quest’ultimo gravato degli oneri probatori afferenti qualsivoglia credito e pretesa. In tali precedenti non si discuteva, però, della questione della decorrenza della prescrizione dalle singole cessazioni (sul punto v. più avanti) ovvero dall’ultima, che è la questione oggetto del presente giudizio. 12. Se è vero, infatti, che, con la riforma di cui ai d.lgs. nn. 123 e 124/2018 il nuovo quadro normativo, il lavoro svolto dalle persone detenute è sostanzialmente allineato a quello svolto dai cittadini liberi, RGN 17140/2023 Pag.15 non è formalmente obbligatorio (ancorché con le precisazioni di cui sopra), in ragione del principio di libera adesione al trattamento, non è afflittivo, ha una funzione risocializzante coerente con il dettato degli artt. 1, primo comma e 27, terzo comma della Costituzione e deve favorire l’acquisizione di una formazione professionale adeguata al mercato, tuttavia, per quanto sopra evidenziato, vi è una condizione del detenuto lavoratore di soggezione alle determinazioni dell’istituto penitenziario ed ai disposti avvicendamenti per periodi limitati sul medesimo posto di lavoro con modalità necessarie a conciliare l’impegno sancito a carico dell’Amministrazione di «assicurare» ai detenuti il lavoro (art. 15, comma 2, ord. penitenz. cit.) con la richiamata scarsità quantitativa dell’offerta di lavoro in carcere. 13. Ed allora rileva la speciale situazione dei lavoratori carcerari che si trovano in una situazione di attesa della “chiamata al lavoro” rispetto alla quale non hanno alcun potere di controllo o di scelta. Lo stato di soggezione quanto a tale “chiamata al lavoro” ed il connesso “metus” riverbera, poi, i suoi effetti sul percorso di rieducazione sul quale il proficuo svolgimento di attività lavorativa ha certamente una significativa valenza. 14. In questo quadro, non rilevano ai fini della prescrizione le cessazioni intermedie, che, a ben guardare, neppure sono realmente tali configurandosi piuttosto come sospensioni del rapporto di lavoro, se si considera che vi sono una chiamata e un prefissato periodo di lavoro secondo turni e per un tempo limitato, cui seguono altre chiamate in un unico contesto di detenzione. Certamente, una cessazione del rapporto di lavoro vi è con la fine dello stato di detenzione che non dipende dalla volontà del recluso o internato il quale non può rifiutarla, al fine di mantenere il rapporto di lavoro (come affermato da questa Corte nella già citata recente Cass. 5 gennaio 2024, n. 396 la cessazione per fine pena del rapporto di lavoro intramurario svolto alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria dà RGN 17140/2023 Pag.16 luogo ad uno stato di disoccupazione involontaria rilevante ai fini della tutela previdenziale della NASPI). Ma prima di questo momento, le peculiari caratteristiche dell’attività lavorativa e la sua funzione rieducativa e di reinserimento sociale che, per tali motivi, prevede la predisposizione di meri elenchi per l’ammissione al lavoro ed è soggetta a turni di rotazione ed avvicendamento, escludono la configurabilità di periodi di lavoro, come quelli dei contratti a termine, volontariamente concordati in un sistema legislativamente disciplinato quanto a causali, oggetto e durata. 15. In ogni caso, è onere dell’amministrazione individuare il momento nel quale il rapporto di lavoro sostanzialmente unico debba considerarsi concluso, qualora ciò sia avvenuto prima della fine dello stato di detenzione ed a tal fine, oltre alla cessazione della detenzione, possono rilevare altre circostanze (come ad es. l’età, lo stato di salute o di idoneità al lavoro etc.) che non possono qui essere esaminate in dettaglio, non venendo in evidenza nel caso di specie. 16. In conclusione, per quanto qui rileva, la decorrenza della prescrizione non va collegata alla data di cessazione dello stato di detenzione (ciò in conformità con i plurimi precedenti di questa Corte sopra ricordati), ma va piuttosto collegata al momento del venir meno del rapporto di lavoro (da ritenersi unico, non essendo configurabili cessazioni intermedie). 17. Avendo la Corte territoriale fatto corretta applicazione degli indicati principi, il ricorso va rigettato. 18. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza. 19. Non occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della RGN 17140/2023 Pag.17 loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il Ministero ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%, con distrazione in favore dell’avv. Pietro Caponetti, antistatario. Roma, così deciso nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della