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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/03/2025, n. 2244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2244 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile, acquisite le note sostitutive dell'udienza del 18.3.2025 depositate dalla parte ricorrente ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa N. 849/2024 RG Lavoro vertente TRA
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, residente in [...], rappresentata C.F._1
e difesa giusta procura in atti dagli Avv.ti Mario Colella e Fabrizio Porcaro, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla via Epomeo n. 85 (comunicazioni alla
PEC: - Email_1
) Email_2
-ricorrente- E
Controparte_1
(C.F. e P.I. ), in persona del
[...] P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore (C.F. Controparte_2
), con sede legale in Napoli alla via E. Nicolardi n. 191 C.F._2
- convenuta contumace -
OGGETTO: riconoscimento subordinazione e differenze retributive
CONCLUSIONI per parte ricorrente:
“1. dichiarare nullo od annullabile ogni atto, quietanza, attestazione di compensi fatta sottoscrivere alla ricorrente o transazione eventualmente sottoscritta dalla stessa nel corso del rapporto di lavoro che importi rinuncia ai diritti di cui si controverte;
2. dichiarato altresì risolto il Verbale di conciliazione n. cronol. 14536/2023 del 11/07/2023, ai sensi di quanto stabilito nell'art. 3 per omesso pagamento dell'importo concordato, accertare e dichiarare che la sig.ra Parte_1
ha svolto lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. alle dipendenze della
[...]
Controparte_1
dal 27/10/2018 al 20/08/2021 secondo le modalità
[...]
e con le mansioni, l'orario di lavoro e la retribuzione indicati in premessa;
3. alla stregua di detto accertamento, accertare e dichiarare che la ricorrente doveva essere inquadrata nel Livello 4° del C.C.N.L. “Pubblici Esercizi - Confcommercio” del 08.02.2018 e successivi rinnovi e proroghe, da applicarsi in via diretta ed eventualmente anche in via parametrica ex art. 2099 c.c. ed art. 36 Cost., con le mansioni di cameriera di sala;
4. per l'effetto, conclamare il diritto della ricorrente ad ottenere le somme dovutele a titolo di differenze retributive ed ad ogni altro titolo alla stregua della qualità e quantità del lavoro svolto e, pertanto, condannare la resistente al pagamento in favore della signora dell'importo Parte_1 complessivo di € 39.458,74 - di cui € 3.724,81 per trattamento di fine rapporto
- oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, come analiticamente specificato nei conteggi che formano parte integrante del presente ricorso, o di quel diverso maggiore o minore importo che il Giudice riterrà dovuto per effetto degli accertamenti di cui ai punti precedenti ed anche, se del caso, a seguito di CTU contabile;
5. in via assolutamente gradata, accertare e dichiarare che la ricorrente doveva essere inquadrata nel Livello 5° del C.C.N.L. “Pubblici Esercizi - Confcommercio” del 08.02.2018 e successivi rinnovi e proroghe, sempre da applicarsi in via diretta ed eventualmente anche in via parametrica ex art. 2099 c.c. ed art. 36 Cost., con le mansioni di cameriera di sala;
6. per l'effetto, conclamare il diritto della ricorrente ad ottenere le somme dovutele a titolo di differenze retributive ed ad ogni altro titolo alla stregua della qualità e quantità del lavoro svolto e, pertanto, in tale caso condannare la resistente al pagamento in favore della signora Parte_1 dell'importo complessivo di € 35.909,36 - di cui € 3.493,23 per trattamento di fine rapporto – oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, come analiticamente specificato nei conteggi che formano parte integrante del presente ricorso, o di quel diverso maggiore o minore importo che il Giudice riterrà dovuto per effetto degli accertamenti di cui ai punti precedenti ed anche, se del caso, a seguito di CTU contabile. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 12.1.2024 la ricorrente in epigrafe ha adito il Tribunale di Napoli deducendo:
- di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta - che esercita attività di ristorazione nel locale sito in Napoli alla via Giotto n. 14 - con mansioni di cameriera di sala, presso il ristorante/pizzeria di Via Giotto, per il periodo dal 27/10/2018 al 20/08/2021, data in cui il rapporto veniva risolto da parte datoriale;
- di avere sempre espletato le mansioni di cameriera di sala, consistenti nel prendere le comande, servire i clienti ai tavoli, apparecchiare e sparecchiare i tavoli, comunicare al titolare gli ammanchi di bibite affinché poi si provvedesse agli approvvigionamenti, riordinare a inizio e fine turno la sala, rispondere al telefono per prendere le prenotazioni e gli ordini dell'asporto; - di avere sempre lavorato per quattro giorni a settimana secondo i seguenti turni: due giorni (generalmente il giovedì ed il venerdì) dalle 18.00 alle 24.00 e due giorni (generalmente il sabato e la domenica) dalle 11.00 alle 15.30 e dalle 18.00 alle 24.00;
- che ha lavorato per n. 33 ore settimanali;
- che nei suoi turni di lavoro erano presenti nella pizzeria generalmente altre due persone, nonché i titolari il (amministratore unico della Controparte_2 società) ed il figlio;
Per_1
- di non avere lavorato nei limitati periodi dal 12/3/2020 al 1/7/2020 e dal 12/11/2020 al 10/05/2021 durante i periodi di chiusura delle attività commerciali per le disposizioni emergenziali da Covid-19;
- di avere sempre lavorato nei seguenti giorni festivi: 06/01, lunedì in Albis, 25/04, 01/05, 02/06, 01/11, 08/12;
- di avere sempre percepito la retribuzione di € 160,00 a settimana, tranne nei periodi di chiusura temporanea dell'attività commerciale a causa del Covid;
- di non avere ricevuto alcunché a titolo di tredicesima e quattordicesime mensilità;
- di avere goduto di una sola settimana di ferie soltanto ad agosto 2019 e 2020, con una retribuzione di € 150,00;
- che ha sempre prestato attività lavorativa a carattere subordinato, essendo stata sottoposta al potere direttivo, gerarchico e disciplinare dei UR (padre e figlio);
- che il rapporto di lavoro non è mai stato regolarizzato;
- che in data 20/08/2021 veniva di fatto licenziata senza alcun preavviso;
- che alla cessazione del rapporto di lavoro, non ha ricevuto alcunché a titolo di indennità sostitutiva di preavviso e di TFR, né a titolo di differenze di retribuzione diretta, di 13.ma e 14.ma mensilità, di compenso per il lavoro festivo, di indennità sostitutiva di ferie e festività non godute;
- che le mansioni espletate sono ascrivibili al livello 4, o in subordine al livello 5, del C.C.N.L. Pubblici Esercizi Confcommercio;
- che con precedente ricorso innanzi al Tribunale di Napoli, N. R.G. 19605/2021, aveva già avanzato le medesime richieste retributive oggetto del presente giudizio, poi conciliato con Verbale di conciliazione giudiziale Conciliazione n. cronol. 14536/2023 del 11/07/2023, con riconoscimento da parte della odierna convenuta di un importo di euro 4.000,00, di cui euro
1.000,00 a titolo di contributo spese legali;
- che la convenuta ha provveduto a pagare solo la somma di € 1.000,00 quale spese legali ed € 1.000,00 alla Guida, ma ha omesso di corrispondere le ulteriori due rate di € 1.000,00 ognuna, aventi scadenza l'17/07/2023 e 19/07/2023, nonostante le sollecitazioni inoltrate dai difensori della ricorrente con pec del 28.09.2023 e lettera raccomandata 03.10.2023, con cui si è comunicato alla resistente ed al suo procuratore costituito che la ricorrente intendeva avvalersi della clausola risolutiva di cui all'art. 3 del cennato Verbale di conciliazione (“in caso di mancato pagamento delle somme sopra indicate e alle scadenze pattuite, … potrà nuovamente agire per l'intero importo richiesto, detratte le somme già incassate”). Tanto premesso, invocate le pertinenti disposizioni normative e collettive, richiamati i conteggi allegati al ricorso, ha rassegnato le conclusioni innanzi riportate. Il ricorso e pedissequo decreto venivano regolarmente notificati alla società convenuta che non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia (cfr. verbale di udienza del 16.7.2024). Disposta l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti e articolati dalla parte ricorrente, all'udienza del 12.11.2024 venivano escussi i testi di parte ricorrente e . Persona_2 Testimone_1
All'esito, la causa veniva rinviata al 18.3.2025 per discussione con termine per note illustrative. A tale udienza, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze, e poi decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
*****
Il ricorso è parzialmente fondato, nei limiti segnati dalla presente motivazione. Preliminarmente deve darsi atto della proponibilità della presente azione giudiziaria, dovendosi dichiarare risolto il Verbale di conciliazione giudiziale n. cronol. 14536/2023 del 11/07/2023, sottoscritto inter partes nel precedente giudizio RG n. 19605/2021, ai sensi della clausola risolutiva di cui all'art. 3 per omesso pagamento dell'importo concordato a tacitazione di ogni pretesa. Nel merito, tenuto conto delle richieste contenute nel ricorso occorre verificare, in primo luogo, se tra le parti è, comunque, intercorso un rapporto di lavoro subordinato e se la ricorrente sia stata sufficientemente retribuita nel corso del rapporto.
La natura subordinata del rapporto La questione investe, infatti, la nota problematica circa gli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato;
appare, pertanto, opportuno richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'attenzione del giudicante. Secondo l'art. 2094 del c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”. La lettera della legge, emblematicamente, illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore. Le regole successivamente imposte agli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106, c.c., riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro.
Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr. Cass. lav. 29.3.95, n. 3745; Cass. lav. 11.8.94, n. 7374; Cass. lav. 9.6.94, n. 5590; Cass. lav. 7.2.94, n. 1219; Cass. lav. 18.12.87, n. 9459). Pochi dubbi allorquando la relazione di supremazia che produce l'assoggettamento si concreta nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua e costante attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni, nello stabile e continuativo inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa. Acclarato, però, che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo (Cass. lav. 16.1.96, n. 326), quando risulti difficile l'accertamento diretto dell'elemento essenziale della subordinazione come sopra delineato, in special modo avuto riguardo a mansioni peculiari di carattere intellettuale o, comunque, di elevata professionalità, ovvero alla posizione di vertice del lavoratore nell'organizzazione aziendale, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (Cass. lav. 19.11.98, n. 11711; Cass., lav., 18.06.98, n. 6114; Cass., lav., 04.03.98, 2370; Cass. lav. 26.10.94, n. 8804) che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde. L'utilizzo del procedimento presuntivo si sostanzia nell'individuazione di un nesso logico specifico tra le effettive modalità di attuazione del rapporto e i singoli elementi costitutivi del “tipo” legale di contratto di lavoro subordinato, mediante una sorta di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta delineata dall'art. 2094 c.c.. E' però chiaro che la mera applicazione dei singoli indici rivelatori rimane muta o addirittura fuorviante se non si accompagna ad una globale visione di insieme che attribuisca maggiore o minor valore ad alcuni di essi a seconda delle peculiarità della prestazione di cui si discute;
vale, cioè, il paradigma logico secondo cui gli indizi, proprio perché tali, vanno letti congiuntamente affinchè il processo inferenziale conduca a risultati univoci. Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti:
- eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
- inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa;
- utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
- assenza di rischio imprenditoriale;
- obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi - obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
- continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di - messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
- retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
- pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi - assicurativi;
- esclusività della prestazione;
- infungibilità soggettiva della prestazione;
- esercizio di mansioni meramente esecutive. Accade, poi, che una certa giurisprudenza, insofferente alla pan-subordinazione dei rapporti di lavoro, accentui la valorizzazione dell'elemento volontaristico di "autoqualificazione", tenendo in debito conto il reciproco affidamento delle parti e la concreta disciplina giuridica del rapporto quale voluta dalle medesime nell'esercizio della loro autonomia contrattuale (Cass. lav. 17.11.94, n. 9718; Cass. lav. 10.1.89, n. 41; Cass. lav. 4.4.87, n. 3282; Cass. lav. 17.2.87, nn. 1715 e 1714; Cass. lav. 20.5.86, n. 3359). La volontà manifestata dalle parti rappresenterebbe il punto di partenza dell'indagine condotta dal giudice che, solo laddove il contenuto effettivo del rapporto induca ad accertare che in concreto l'elemento della subordinazione abbia "intriso" il suo svolgimento, potrà far prevalere quest'ultimo sul diverso accordo (Cfr. Cass. lav. 3.5.95, n. 4903; Cass. lav. 6.2.95, n. 1350). Un siffatto indirizzo appare conforme alle indicazioni offerte in argomento dalla Corte Costituzionale che costantemente non ha consentito al legislatore, ed a fortiori alle parti, di negare la qualificazione giuridica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura (Corte Cost. sent. nn. 121 del 1993 e n. 115 del 1994). I Giudici delle Leggi hanno, infatti, osservato che i principi, le garanzie ed i diritti stabiliti dalla Costituzione a tutela del lavoro subordinato sono indisponibili e, affinchè sia salvaguardato il loro carattere precettivo e fondamentale, essi debbono trovare attuazione ogni qual volta vi sia, nei fatti, quel rapporto economico sociale al quale la Costituzione riferisce tali principi, tali garanzie e tali diritti.
Ciò impedisce di attribuire valore preclusivo di ogni ulteriore indagine alla dichiarazione contrattuale di qualificazione del rapporto ma non ostacola un iter interpretativo che partendo dal dato volontaristico si curi di accertare se il contenuto concreto del rapporto e le sue effettive modalità di svolgimento siano conformi alle pattuizioni stipulate ovvero siano piuttosto propri del rapporto di lavoro subordinato. Pertanto, allorquando nel regolare reciproci interessi, si configurino, esplicitamente, rapporti di collaborazione autonoma, non è possibile pervenire ad una diversa qualificazione se non si dimostra che l'essenziale elemento della subordinazione si sia di fatto realizzato nel concreto svolgimento del rapporto medesimo, poichè nel contrasto fra manifestazione della volontà negoziale e contenuto effettivo del rapporto non può che prevalere quest'ultimo (Cfr. Cass. lav. 3.5.95, n. 4903) e considerando che la libertà negoziale conta laddove non si ravvisi una situazione di chiara debolezza contrattuale del lavoratore (cfr. Cass. lav. 14.7.93, n. 7796). In merito a tale profilo da ultimo si segnala l'indirizzo prevalente della Suprema Corte che così si è espressa: “Elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato - e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo - è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad es., la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali - lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto” (cfr. Cass. lav. 01.12.2008 n. 28525). Anche la più recente giurisprudenza di merito e di legittimità ha ribadito che ai fini di una corretta qualificazione del rapporto in termini di subordinazione, appare di primaria importanza l'accertamento della c.d. "eterodirezione". Allorquando il carattere della subordinazione non sia immediatamente percepibile per la particolarità delle mansioni svolte e per il concreto atteggiarsi del rapporto, il giudice può, però, ricorrere a criteri complementari e sussidiari, rispetto a quelli della sottoposizione del lavoratore al potere gerarchico e disciplinare del datore ex artt. 2084 e 2086 c.c., da valutare complessivamente come indizi del rapporto subordinato: “gli indici sintomatici della "subordinazione", sono costituiti dalla messa a disposizione di energie lavorative in favore del datore di lavoro, con assunzione del relativo rischio in capo a quest'ultimo e dall'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, di controllo e gerarchico del datore di lavoro, il quale, nell'impartire direttive, sebbene di carattere programmatico, interferisce nella definizione delle modalità e dei tempi della prestazione di lavoro e nel suo contenuto (c.d. eterodeterminazione della prestazione). Al contrario appaiono meramente indiziari e/o sussidiari, rispetto all'unico elemento avente valore determinante rappresentato dalla dimostrazione dell'esistenza della subordinazione, gli altri elementi comunemente individuabili in tale materia, quali la collaborazione, l'assenza di rischio economico, la natura della prestazione che si configura come un'obbligazione di mezzi e non come un'obbligazione di risultato nella quale il relativo rischio ricade sullo stesso lavoratore, la continuità della stessa prestazione o anche detta "disponibilità funzionale del prestatore", la forma della retribuzione, l'osservanza di un orario di lavoro, il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro (cfr. Tribunale Napoli sez. lav., 24 novembre 2011, n. 30771); “l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo risiede nel vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia e inserimento nell'organizzazione aziendale. Tuttavia gli altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con l'assetto previsto dalle stesse (cfr. Tribunale Milano sez. lav., 16 gennaio 2012, n. 128) “per l'individuazione del datore di lavoro, al criterio dell'apparenza del diritto il giudice deve preferire il criterio dell'effettività del rapporto, in quanto la subordinazione è la soggezione del lavoratore all'altrui effettivo potere direttivo, organizzativo, di controllo e disciplinare” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 05 marzo 2012, n. 3418).
Alla stregua delle suesposte argomentazioni, e premesso che la prova rigorosa dell'esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie era interamente a carico della parte attrice, sulla quale gravava, quindi, l'onere di provare non solo l'esistenza di un rapporto di lavoro caratterizzato dalla subordinazione ma anche la sua decorrenza per il periodo dal 27/10/2018 al 20/08/2021, deve essere esaminato il materiale probatorio raccolto durante l'attività istruttoria. Opportuno riportare le dichiarazioni testimoniali. Il teste di parte ricorrente ha riferito: “ADR: indifferente;
ADR: Persona_2 non ho mai lavorato per parte convenuta;
conosco i fatti di causa perché sono amica di lunga data della ricorrente;
ADR: la pizzeria gestita dalla parte convenuta si trova in via Giotto a Napoli;
la ricorrente ha lavorato ivi da ottobre 2018 e fino al 2021 (credo dopo l'estate); ADR: in questo periodo sono stata per l'anno 2018 anche due/tre volte al mese soprattutto nei week end;
negli altri anni ci sono stata almeno una volta al mese sempre preferibilmente nel week end;
essendo amiche aspettavo che finisse il suo turno di lavoro (verso mezzanotte;
mezzanotte e mezza) e quindi io recavo per attenderla ivi verso le 23.30. ADR: da fuori vedevo che prendeva le ordinazioni, rispondeva a telefono, pulizia della sala, apparecchiamento e sparecchiamento della tavola;
talvolta stava in cassa ADR: so che è stata assunta da e dal Persona_3 padre di cui non ricordo il nome;
ADR: so che lavorava 4 volte a settimana;
il sabato e la domenica lavorava tutta la giornata ovvero dalle 11.00 fino alle 15.00/16.00 e poi riprendeva alle 18.00 e lavorava fino alle 24.00; negli altri due giorni (giovedì e venerdì) lavorava prevalentemente la sera cioè dalle 18.00 alle 24.00; ADR: so che guadagnava € 250,00 alla settimana e so questo per averlo appreso dalla ricorrente;
ADR: lavorava anche nei giorni festivi infrasettimanali;
ADR: mi ricordo che nel 2021 ha avuto una settimana di ferie ad agosto;
per gli altri anni non ricordo se ha goduto o meno di ferie anche se non credo che le abbia godute;
ADR: era comandata e diretta dal padre di;
ADR: so Persona_3 che la ricorrente è stata licenziata (che io sappia dal titolare ovvero dal padre di ) senza preavviso nel 2021 (non ricordo precisamente il Persona_3 periodo)”.
Il teste di parte ricorrente ha riferito: “ADR: sono la madre Testimone_1 della ricorrente;
ADR: io non ho mai lavorato per parte convenuta;
mia figlia vi ha lavorato da ottobre 2018 e fino al mese di agosto 2021; ADR: mia figlia era una factotum faceva pulizia, cameriera, stava in sala, rispondeva al telefono per le ordinazioni, capitava che stava anche in cassa quando vi era necessità; ADR: io lavoravo all'epoca nelle vicinanze e passavo circa 4/5 volte alla settimana anche perché nelle vicinanze vi è un supermercato dove abitualmente vado a fare la spesa;
come cliente sono andata poche volte;
ADR: nel periodo indicato lavorava 4 volte a settimana dal giovedì alla domenica;
giovedì e venerdì lavorava dalle 18.00 alla chiusura del locale (intorno alla mezzanotte); sabato e domenica lavorava tutta la giornata la mattina dalle 11.00 alle 15.30 e poi dalle 18.00 alla chiusura;
anche nei giorni festivi perché sono i giorni di maggiore affluenza;
ADR: la ricorrente è stata assunta da (padre di ); Controparte_2 Per_1 era comandata è diretta da o in assenza dal figlio;
Controparte_2 Per_1
ADR: mia figlia ha goduto di ferie una settimana a fine agosto;
ADR: guadagnava 160,00 € alla settimana;
non ha mai fruito di 13a e 14a; ADR: conosco il sig. che quando passavo mi faceva sempre per Controparte_2 la professionalità di mia figlia”.
Riguardo alla testimone , madre della ricorrente, l'insussistenza (per Tes_1 effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 248 del 1994) del divieto di testimoniare sancito per i parenti dall'art. 247 c.p.c. non consente al giudice di merito una aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni rese dalle persone indicate da detta norma (Cass. civ., Sez. III, 20/01/2006, n.1109); ma ciò neppure esclude che l'esistenza di uno dei vincoli in essa indicati possa, in concorso con ogni altro utile elemento, essere considerato ai fini della verifica della maggiore o minore attendibilità delle deposizioni stesse (Cass. civ., Sez. II, 30/08/2004, n.17384); coloro che sono legati da vincoli di parentela ed affinità alle parti del giudizio, infatti, se da una parte, in ragione dei suddetti vincoli, possono essere a conoscenza delle vicende familiari, dall'altra sono, anche inconsapevolmente, soggetti ad eventuali prese di posizione a favore del proprio parente, giungendo, talora, proprio per ragioni di affetto, a rendere, sia pur in buona fede, deposizioni scarsamente obiettive. Pertanto, in sede di valutazione delle dichiarazioni rese da costoro, occorre che il giudice abbia cura di fondare il proprio apprezzamento, oltre che sulla loro verosimiglianza, anche sul riscontro che queste possono trovare, o meno, nelle deposizioni di altri testi ed in genere nelle risultanze probatorie e deve, in ogni caso, osservare un rigore valutativo superiore rispetto a quello ordinariamente dedicato alla testimonianza resa da soggetto non legato alle parti da rapporti di parentela. Ebbene ritiene il Tribunale che le deposizioni di ambo i testi sono risultate concordanti, anche quelle rese dalla madre della ricorrente, e pertanto pienamente attendibili, confermando la presenza continuativa della ricorrente all'interno dell'organizzazione datoriale gestita da e dal Controparte_2 figlio per l'intero periodo dedotto in ricorso con orario di lavoro pari a Per_1
33 ore settimanali. Sulla scorta di quanto premesso, l'istruttoria svolta consente di avvalorare l'assunto secondo cui la ricorrente ha intrattenuto un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della soc.
[...]
, prestando Controparte_1 la sua opera quale cameriera di ristorante. Accertata, in tal modo, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa per il periodo indicato e con le modalità dedotte in ricorso, competeva al datore fornire la prova dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento di adeguata retribuzione. Tuttavia, parte convenuta non ha ritenuto di costituirsi in giudizio, rinunciando a fornire la prova di eventuali pagamenti effettuati.
Pertanto, escluse le somme che la parte ricorrente ha ammesso di aver percepito, nessuna prova di pagamento per i titoli reclamati è stata offerta. Parte ricorrente ha lamentato di non aver ricevuto una retribuzione adeguata alla quantità e qualità del lavoro prestato, azionando la relativa domanda di condanna. È noto che il potere del giudice di determinare, in applicazione del principio di cui all'art. 36 Cost., la retribuzione spettante al lavoratore subordinato può essere esercitato solo a seguito di domanda in tal senso;
tale istanza non richiede certamente un formale richiamo della norma costituzionale, ma esige comunque l'allegazione degli estremi che consentono la valutazione della prestazione in riferimento ai relativi parametri (Cass., sez. lav., 09-11- 1996, 9802). Nella determinazione della retribuzione proporzionata e sufficiente a norma dell'art. 36 Cost., il giudice, poi, non ha necessariamente l'obbligo di assumere a parametro i minimi salariali previsti dalla contrattazione collettiva di diritto comune, non potendosi attribuire alla stessa, neppure indirettamente, efficacia erga omnes, e tenuto conto altresì della mancanza di alcun criterio legale di scelta nell'ipotesi di una pluralità di norme collettive contemporaneamente in vigore (Cass., sez. lav., 09-08-1996, 7383). Ove il giudicante ritenga, per la determinazione della giusta retribuzione, di fare riferimento ai contratti collettivi non direttamente applicabili al rapporto, detti possono essere utilizzati soltanto quale parametro, non potendo, tuttavia, il giudice attribuire il trattamento economico e normativo previsto dai tipici istituti della contrattazione collettiva o individuale, dovendo fare riferimento soltanto ai seguenti elementi: quantità e qualità del lavoro prestato, sufficienza e proporzionalità della retribuzione al fine di assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa, durata massima della giornata lavorativa come stabilita dalla legge con conseguente determinazione dello straordinario maggiorato con la percentuale di legge e quantificato in riferimento alla durata dell'orario legale, riposo settimanale e ferie annuali retribuiti, tredicesima mensilità (da considerare per la sua generale applicazione come rientrante nel concetto quantitativo di retribuzione sufficiente e proporzionale al lavoro prestato) (cfr. Cass. lav.
8.8.2000 n. 10465). Mentre non sarà possibile l'automatica applicazione degli istituti convenzionati di c.d. retribuzione indiretta, quali le mensilità aggiuntive o gli scatti di anzianità, ovvero di altri istituti contrattuali quali la quattordicesima mensilità, le maggiorazioni per lavoro notturno, festivo e domenicale, o anche di quegli istituti per i quali esiste una disciplina legale, come è per lo straordinario (cfr. Cass., sez. lav., 09-08-1996, 7379). La contrattazione collettiva, in altri termini, può servire al giudicante solo come parametro di determinazione della retribuzione proporzionata e sufficiente quale è dovuta ai sensi dell'art. 36 della Costituzione e come subordinatamente richiesta dal lavoratore. Nel caso di specie, le mansioni svolte dalla lavoratrice appaiono riferibili alla declaratoria del Livello 4 del CCNL Pubblici Esercizi, in quanto comportanti svolgimento di compiti di cameriera di ristorante, sia pure al solo fine di parametro della retribuzione minima costituzionalmente garantita ex art. 36 Cost., non essendo stata fornita la prova dell'adozione delle norme del CCNL di categoria e tuttavia costituendo lo stesso contratto collettivo il parametro più adeguato a garantire parità di trattamento a lavoratori che prestano la propria opera in eguali condizioni, potendo, pertanto, essere preso a riferimento per la concreta disciplina del rapporto per cui è causa. Nello specifico, parte ricorrente ha dedotto, da parte del datore di lavoro, il mancato pagamento delle retribuzioni ordinarie, dei ratei di 13.ma e 14.ma mensilità, del compenso per il lavoro festivo, della indennità sostitutiva delle ferie e delle festività non godute, nonché della indennità di mancato preavviso e del TFR. Ritiene il giudicante che competa il pagamento delle differenze retributive, come quantificate, in quanto il trattamento economico corrisposto alla ricorrente durante tutto il corso del rapporto di lavoro indicato è risultato inadeguato e sproporzionato rispetto alla qualità e quantità del lavoro prestato, necessitando, pertanto, di una rivalutazione da parte del Giudice ex art. 36 della Costituzione che consente, come detto, per il tramite equitativo di cui al 2^ comma art. 2099 c.c., un aggancio immediato e diretto alla contrattazione collettiva di settore per l'individuazione di una corretta retribuzione. Per tale titolo è dovuta alla ricorrente la somma di euro 24.186,39, come indicato nei conteggi allegati al ricorso, che si ritengono pienamente condivisibili in quanto logicamente corretti e coerenti con le previsioni del CCNL riferite al 4° Livello di inquadramento.
Compete, altresì, il pagamento delle somme richieste a titolo di tredicesima mensilità, il cui diritto è previsto indistintamente per tutti i lavoratori dal D.P.R. 28.7.1960 n. 1070 (fonte legale), che ha esteso erga omnes l'accordo interconfederale del 1946 e trova, inoltre, fondamento nella previsione costituzionale di cui all'art. 36. Per tale titolo è dovuta alla ricorrente la somma di euro 3.419,04, come indicato nei conteggi formulati da parte ricorrente. Compete, altresì, il pagamento della somma di euro 3.724,81 a titolo di trattamento di fine rapporto essendo tale diritto previsto indistintamente per tutti i lavoratori dall'art. 2120 cod. civ. e dalla legge n. 297/1982 e non essendo emersa la prova della corresponsione dello stesso. Non competono le somme richieste a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute. Ed, invero, non può dirsi assolto, sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali, l'onere che gravava sul lavoratore di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, ovvero la mancata retribuzione delle giornate di ferie (atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggior facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore); infatti l'indennità sostitutiva si configura come emolumento di natura retributiva, essendo posta in relazione a lavoro prestato con violazione di norme a tutela del lavoratore e per il quale il lavoratore ha in ogni caso diritto alla retribuzione e, secondo i criteri generali, l'onere probatorio si ripartisce esclusivamente facendo riferimento alla posizione processuale, restando rispettivamente a carico di chi vuol far valere un diritto ovvero di chi ne contesti l'esistenza, la estinzione o la modifica. (Cass. civ., sez. lavoro, 21/08/2003, n. 12311; Cass. civ., sez. lavoro, 03/06/2000, n. 7445). Nel caso di specie, detta prova non risulta fornita, sulla scorta delle scarne dichiarazioni rese dai testi sul punto. Del pari non competono le ulteriori voci retributive inerenti la cd. retribuzione indiretta, quali la quattordicesima mensilità, le maggiorazioni per lavoro festivo o le indennità a titolo di cd. festività soppresse, trattandosi di voci di matrice esclusivamente contrattuale e non essendovi prova dell'adesione di parte datoriale alla fonte collettiva invocata. Va altresì disattesa la domanda di pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, non essendo stata fornita adeguata prova sulla circostanza che il recesso dal rapporto è avvenuto ad esclusiva iniziativa della convenuta, in quanto i testi escussi, sul punto, hanno riferito su circostanze apprese solo de relato.
** Conclusivamente, dunque, va accolta parzialmente la domanda e per l'effetto condannata la datrice di lavoro soc.
[...]
” al Controparte_1 pagamento in favore di per le causali di cui in parte Parte_1 motiva, della somma complessiva di euro 30.330,24 (ovvero euro 31.330,24 spettanti meno euro 1.000,00 di cui al verbale di conciliazione non onorato) di cui euro 3.724,81 per TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria medio tempore maturata dalla data di maturazione del credito al saldo effettivo. La complessiva somma dovuta è da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, atteso che il meccanismo di tali ritenute da parte del datore di lavoro è inerente ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze del dipendente e si pone in relazione a distinti rapporti previdenziali e tributari sui quali non interferisce, in mancanza di norme specifiche, il giudice chiamato a detto accertamento e liquidazione (Cass. lav., 7.6.93, n. 6340; Cass. 24.8.90, n. 8634; Cass. 9.6.89, n. 2818; Cass. 17.4.87, n. 3871; Cass. 25.7.86, n. 4792; Cass. 22.5.85, n. 3105; Cass. 17.10.85, n. 5121; Cass. 29.6.82, n. 3912). L'accoglimento parziale della domanda giustifica la compensazione nella misura della metà delle spese di lite. Per la restante metà il giudice ha fatto applicazione del principio della soccombenza con spese liquidate nella misura indicata nella parte dispositiva.
P. Q. M.
a) dichiara risolto il Verbale di conciliazione giudiziale del Tribunale di Napoli
n. cronol. 14536/2023 del 11/07/2023 per i motivi esposti;
b) accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto in relazione al periodo dal 27/10/2018 al 20/08/2021 condanna la soc.
[...]
, in Controparte_1 persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento - per le causali di cui in parte motiva - in favore di della somma complessiva di Parte_1 euro 30.330,24, di cui euro 3.724,81 per TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria medio tempore maturata dalla data di maturazione del credito al saldo effettivo;
c) rigetta nel resto il ricorso;
d) condanna la società convenuta, in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento, in favore della ricorrente, di metà delle spese processuali che vengono liquidate, in tale misura ridotta, in complessivi euro 2.000,00 per compensi professionali di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione. Si comunichi. Napoli 22.3.2025 Il Giudice Dott. Federico Bile
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile, acquisite le note sostitutive dell'udienza del 18.3.2025 depositate dalla parte ricorrente ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa N. 849/2024 RG Lavoro vertente TRA
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, residente in [...], rappresentata C.F._1
e difesa giusta procura in atti dagli Avv.ti Mario Colella e Fabrizio Porcaro, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla via Epomeo n. 85 (comunicazioni alla
PEC: - Email_1
) Email_2
-ricorrente- E
Controparte_1
(C.F. e P.I. ), in persona del
[...] P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore (C.F. Controparte_2
), con sede legale in Napoli alla via E. Nicolardi n. 191 C.F._2
- convenuta contumace -
OGGETTO: riconoscimento subordinazione e differenze retributive
CONCLUSIONI per parte ricorrente:
“1. dichiarare nullo od annullabile ogni atto, quietanza, attestazione di compensi fatta sottoscrivere alla ricorrente o transazione eventualmente sottoscritta dalla stessa nel corso del rapporto di lavoro che importi rinuncia ai diritti di cui si controverte;
2. dichiarato altresì risolto il Verbale di conciliazione n. cronol. 14536/2023 del 11/07/2023, ai sensi di quanto stabilito nell'art. 3 per omesso pagamento dell'importo concordato, accertare e dichiarare che la sig.ra Parte_1
ha svolto lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. alle dipendenze della
[...]
Controparte_1
dal 27/10/2018 al 20/08/2021 secondo le modalità
[...]
e con le mansioni, l'orario di lavoro e la retribuzione indicati in premessa;
3. alla stregua di detto accertamento, accertare e dichiarare che la ricorrente doveva essere inquadrata nel Livello 4° del C.C.N.L. “Pubblici Esercizi - Confcommercio” del 08.02.2018 e successivi rinnovi e proroghe, da applicarsi in via diretta ed eventualmente anche in via parametrica ex art. 2099 c.c. ed art. 36 Cost., con le mansioni di cameriera di sala;
4. per l'effetto, conclamare il diritto della ricorrente ad ottenere le somme dovutele a titolo di differenze retributive ed ad ogni altro titolo alla stregua della qualità e quantità del lavoro svolto e, pertanto, condannare la resistente al pagamento in favore della signora dell'importo Parte_1 complessivo di € 39.458,74 - di cui € 3.724,81 per trattamento di fine rapporto
- oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, come analiticamente specificato nei conteggi che formano parte integrante del presente ricorso, o di quel diverso maggiore o minore importo che il Giudice riterrà dovuto per effetto degli accertamenti di cui ai punti precedenti ed anche, se del caso, a seguito di CTU contabile;
5. in via assolutamente gradata, accertare e dichiarare che la ricorrente doveva essere inquadrata nel Livello 5° del C.C.N.L. “Pubblici Esercizi - Confcommercio” del 08.02.2018 e successivi rinnovi e proroghe, sempre da applicarsi in via diretta ed eventualmente anche in via parametrica ex art. 2099 c.c. ed art. 36 Cost., con le mansioni di cameriera di sala;
6. per l'effetto, conclamare il diritto della ricorrente ad ottenere le somme dovutele a titolo di differenze retributive ed ad ogni altro titolo alla stregua della qualità e quantità del lavoro svolto e, pertanto, in tale caso condannare la resistente al pagamento in favore della signora Parte_1 dell'importo complessivo di € 35.909,36 - di cui € 3.493,23 per trattamento di fine rapporto – oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, come analiticamente specificato nei conteggi che formano parte integrante del presente ricorso, o di quel diverso maggiore o minore importo che il Giudice riterrà dovuto per effetto degli accertamenti di cui ai punti precedenti ed anche, se del caso, a seguito di CTU contabile. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 12.1.2024 la ricorrente in epigrafe ha adito il Tribunale di Napoli deducendo:
- di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta - che esercita attività di ristorazione nel locale sito in Napoli alla via Giotto n. 14 - con mansioni di cameriera di sala, presso il ristorante/pizzeria di Via Giotto, per il periodo dal 27/10/2018 al 20/08/2021, data in cui il rapporto veniva risolto da parte datoriale;
- di avere sempre espletato le mansioni di cameriera di sala, consistenti nel prendere le comande, servire i clienti ai tavoli, apparecchiare e sparecchiare i tavoli, comunicare al titolare gli ammanchi di bibite affinché poi si provvedesse agli approvvigionamenti, riordinare a inizio e fine turno la sala, rispondere al telefono per prendere le prenotazioni e gli ordini dell'asporto; - di avere sempre lavorato per quattro giorni a settimana secondo i seguenti turni: due giorni (generalmente il giovedì ed il venerdì) dalle 18.00 alle 24.00 e due giorni (generalmente il sabato e la domenica) dalle 11.00 alle 15.30 e dalle 18.00 alle 24.00;
- che ha lavorato per n. 33 ore settimanali;
- che nei suoi turni di lavoro erano presenti nella pizzeria generalmente altre due persone, nonché i titolari il (amministratore unico della Controparte_2 società) ed il figlio;
Per_1
- di non avere lavorato nei limitati periodi dal 12/3/2020 al 1/7/2020 e dal 12/11/2020 al 10/05/2021 durante i periodi di chiusura delle attività commerciali per le disposizioni emergenziali da Covid-19;
- di avere sempre lavorato nei seguenti giorni festivi: 06/01, lunedì in Albis, 25/04, 01/05, 02/06, 01/11, 08/12;
- di avere sempre percepito la retribuzione di € 160,00 a settimana, tranne nei periodi di chiusura temporanea dell'attività commerciale a causa del Covid;
- di non avere ricevuto alcunché a titolo di tredicesima e quattordicesime mensilità;
- di avere goduto di una sola settimana di ferie soltanto ad agosto 2019 e 2020, con una retribuzione di € 150,00;
- che ha sempre prestato attività lavorativa a carattere subordinato, essendo stata sottoposta al potere direttivo, gerarchico e disciplinare dei UR (padre e figlio);
- che il rapporto di lavoro non è mai stato regolarizzato;
- che in data 20/08/2021 veniva di fatto licenziata senza alcun preavviso;
- che alla cessazione del rapporto di lavoro, non ha ricevuto alcunché a titolo di indennità sostitutiva di preavviso e di TFR, né a titolo di differenze di retribuzione diretta, di 13.ma e 14.ma mensilità, di compenso per il lavoro festivo, di indennità sostitutiva di ferie e festività non godute;
- che le mansioni espletate sono ascrivibili al livello 4, o in subordine al livello 5, del C.C.N.L. Pubblici Esercizi Confcommercio;
- che con precedente ricorso innanzi al Tribunale di Napoli, N. R.G. 19605/2021, aveva già avanzato le medesime richieste retributive oggetto del presente giudizio, poi conciliato con Verbale di conciliazione giudiziale Conciliazione n. cronol. 14536/2023 del 11/07/2023, con riconoscimento da parte della odierna convenuta di un importo di euro 4.000,00, di cui euro
1.000,00 a titolo di contributo spese legali;
- che la convenuta ha provveduto a pagare solo la somma di € 1.000,00 quale spese legali ed € 1.000,00 alla Guida, ma ha omesso di corrispondere le ulteriori due rate di € 1.000,00 ognuna, aventi scadenza l'17/07/2023 e 19/07/2023, nonostante le sollecitazioni inoltrate dai difensori della ricorrente con pec del 28.09.2023 e lettera raccomandata 03.10.2023, con cui si è comunicato alla resistente ed al suo procuratore costituito che la ricorrente intendeva avvalersi della clausola risolutiva di cui all'art. 3 del cennato Verbale di conciliazione (“in caso di mancato pagamento delle somme sopra indicate e alle scadenze pattuite, … potrà nuovamente agire per l'intero importo richiesto, detratte le somme già incassate”). Tanto premesso, invocate le pertinenti disposizioni normative e collettive, richiamati i conteggi allegati al ricorso, ha rassegnato le conclusioni innanzi riportate. Il ricorso e pedissequo decreto venivano regolarmente notificati alla società convenuta che non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia (cfr. verbale di udienza del 16.7.2024). Disposta l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti e articolati dalla parte ricorrente, all'udienza del 12.11.2024 venivano escussi i testi di parte ricorrente e . Persona_2 Testimone_1
All'esito, la causa veniva rinviata al 18.3.2025 per discussione con termine per note illustrative. A tale udienza, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze, e poi decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
*****
Il ricorso è parzialmente fondato, nei limiti segnati dalla presente motivazione. Preliminarmente deve darsi atto della proponibilità della presente azione giudiziaria, dovendosi dichiarare risolto il Verbale di conciliazione giudiziale n. cronol. 14536/2023 del 11/07/2023, sottoscritto inter partes nel precedente giudizio RG n. 19605/2021, ai sensi della clausola risolutiva di cui all'art. 3 per omesso pagamento dell'importo concordato a tacitazione di ogni pretesa. Nel merito, tenuto conto delle richieste contenute nel ricorso occorre verificare, in primo luogo, se tra le parti è, comunque, intercorso un rapporto di lavoro subordinato e se la ricorrente sia stata sufficientemente retribuita nel corso del rapporto.
La natura subordinata del rapporto La questione investe, infatti, la nota problematica circa gli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato;
appare, pertanto, opportuno richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'attenzione del giudicante. Secondo l'art. 2094 del c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”. La lettera della legge, emblematicamente, illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore. Le regole successivamente imposte agli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106, c.c., riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro.
Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr. Cass. lav. 29.3.95, n. 3745; Cass. lav. 11.8.94, n. 7374; Cass. lav. 9.6.94, n. 5590; Cass. lav. 7.2.94, n. 1219; Cass. lav. 18.12.87, n. 9459). Pochi dubbi allorquando la relazione di supremazia che produce l'assoggettamento si concreta nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua e costante attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni, nello stabile e continuativo inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa. Acclarato, però, che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo (Cass. lav. 16.1.96, n. 326), quando risulti difficile l'accertamento diretto dell'elemento essenziale della subordinazione come sopra delineato, in special modo avuto riguardo a mansioni peculiari di carattere intellettuale o, comunque, di elevata professionalità, ovvero alla posizione di vertice del lavoratore nell'organizzazione aziendale, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (Cass. lav. 19.11.98, n. 11711; Cass., lav., 18.06.98, n. 6114; Cass., lav., 04.03.98, 2370; Cass. lav. 26.10.94, n. 8804) che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde. L'utilizzo del procedimento presuntivo si sostanzia nell'individuazione di un nesso logico specifico tra le effettive modalità di attuazione del rapporto e i singoli elementi costitutivi del “tipo” legale di contratto di lavoro subordinato, mediante una sorta di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta delineata dall'art. 2094 c.c.. E' però chiaro che la mera applicazione dei singoli indici rivelatori rimane muta o addirittura fuorviante se non si accompagna ad una globale visione di insieme che attribuisca maggiore o minor valore ad alcuni di essi a seconda delle peculiarità della prestazione di cui si discute;
vale, cioè, il paradigma logico secondo cui gli indizi, proprio perché tali, vanno letti congiuntamente affinchè il processo inferenziale conduca a risultati univoci. Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti:
- eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
- inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa;
- utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
- assenza di rischio imprenditoriale;
- obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi - obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
- continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di - messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
- retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
- pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi - assicurativi;
- esclusività della prestazione;
- infungibilità soggettiva della prestazione;
- esercizio di mansioni meramente esecutive. Accade, poi, che una certa giurisprudenza, insofferente alla pan-subordinazione dei rapporti di lavoro, accentui la valorizzazione dell'elemento volontaristico di "autoqualificazione", tenendo in debito conto il reciproco affidamento delle parti e la concreta disciplina giuridica del rapporto quale voluta dalle medesime nell'esercizio della loro autonomia contrattuale (Cass. lav. 17.11.94, n. 9718; Cass. lav. 10.1.89, n. 41; Cass. lav. 4.4.87, n. 3282; Cass. lav. 17.2.87, nn. 1715 e 1714; Cass. lav. 20.5.86, n. 3359). La volontà manifestata dalle parti rappresenterebbe il punto di partenza dell'indagine condotta dal giudice che, solo laddove il contenuto effettivo del rapporto induca ad accertare che in concreto l'elemento della subordinazione abbia "intriso" il suo svolgimento, potrà far prevalere quest'ultimo sul diverso accordo (Cfr. Cass. lav. 3.5.95, n. 4903; Cass. lav. 6.2.95, n. 1350). Un siffatto indirizzo appare conforme alle indicazioni offerte in argomento dalla Corte Costituzionale che costantemente non ha consentito al legislatore, ed a fortiori alle parti, di negare la qualificazione giuridica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura (Corte Cost. sent. nn. 121 del 1993 e n. 115 del 1994). I Giudici delle Leggi hanno, infatti, osservato che i principi, le garanzie ed i diritti stabiliti dalla Costituzione a tutela del lavoro subordinato sono indisponibili e, affinchè sia salvaguardato il loro carattere precettivo e fondamentale, essi debbono trovare attuazione ogni qual volta vi sia, nei fatti, quel rapporto economico sociale al quale la Costituzione riferisce tali principi, tali garanzie e tali diritti.
Ciò impedisce di attribuire valore preclusivo di ogni ulteriore indagine alla dichiarazione contrattuale di qualificazione del rapporto ma non ostacola un iter interpretativo che partendo dal dato volontaristico si curi di accertare se il contenuto concreto del rapporto e le sue effettive modalità di svolgimento siano conformi alle pattuizioni stipulate ovvero siano piuttosto propri del rapporto di lavoro subordinato. Pertanto, allorquando nel regolare reciproci interessi, si configurino, esplicitamente, rapporti di collaborazione autonoma, non è possibile pervenire ad una diversa qualificazione se non si dimostra che l'essenziale elemento della subordinazione si sia di fatto realizzato nel concreto svolgimento del rapporto medesimo, poichè nel contrasto fra manifestazione della volontà negoziale e contenuto effettivo del rapporto non può che prevalere quest'ultimo (Cfr. Cass. lav. 3.5.95, n. 4903) e considerando che la libertà negoziale conta laddove non si ravvisi una situazione di chiara debolezza contrattuale del lavoratore (cfr. Cass. lav. 14.7.93, n. 7796). In merito a tale profilo da ultimo si segnala l'indirizzo prevalente della Suprema Corte che così si è espressa: “Elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato - e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo - è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad es., la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali - lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto” (cfr. Cass. lav. 01.12.2008 n. 28525). Anche la più recente giurisprudenza di merito e di legittimità ha ribadito che ai fini di una corretta qualificazione del rapporto in termini di subordinazione, appare di primaria importanza l'accertamento della c.d. "eterodirezione". Allorquando il carattere della subordinazione non sia immediatamente percepibile per la particolarità delle mansioni svolte e per il concreto atteggiarsi del rapporto, il giudice può, però, ricorrere a criteri complementari e sussidiari, rispetto a quelli della sottoposizione del lavoratore al potere gerarchico e disciplinare del datore ex artt. 2084 e 2086 c.c., da valutare complessivamente come indizi del rapporto subordinato: “gli indici sintomatici della "subordinazione", sono costituiti dalla messa a disposizione di energie lavorative in favore del datore di lavoro, con assunzione del relativo rischio in capo a quest'ultimo e dall'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, di controllo e gerarchico del datore di lavoro, il quale, nell'impartire direttive, sebbene di carattere programmatico, interferisce nella definizione delle modalità e dei tempi della prestazione di lavoro e nel suo contenuto (c.d. eterodeterminazione della prestazione). Al contrario appaiono meramente indiziari e/o sussidiari, rispetto all'unico elemento avente valore determinante rappresentato dalla dimostrazione dell'esistenza della subordinazione, gli altri elementi comunemente individuabili in tale materia, quali la collaborazione, l'assenza di rischio economico, la natura della prestazione che si configura come un'obbligazione di mezzi e non come un'obbligazione di risultato nella quale il relativo rischio ricade sullo stesso lavoratore, la continuità della stessa prestazione o anche detta "disponibilità funzionale del prestatore", la forma della retribuzione, l'osservanza di un orario di lavoro, il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro (cfr. Tribunale Napoli sez. lav., 24 novembre 2011, n. 30771); “l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo risiede nel vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia e inserimento nell'organizzazione aziendale. Tuttavia gli altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con l'assetto previsto dalle stesse (cfr. Tribunale Milano sez. lav., 16 gennaio 2012, n. 128) “per l'individuazione del datore di lavoro, al criterio dell'apparenza del diritto il giudice deve preferire il criterio dell'effettività del rapporto, in quanto la subordinazione è la soggezione del lavoratore all'altrui effettivo potere direttivo, organizzativo, di controllo e disciplinare” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 05 marzo 2012, n. 3418).
Alla stregua delle suesposte argomentazioni, e premesso che la prova rigorosa dell'esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie era interamente a carico della parte attrice, sulla quale gravava, quindi, l'onere di provare non solo l'esistenza di un rapporto di lavoro caratterizzato dalla subordinazione ma anche la sua decorrenza per il periodo dal 27/10/2018 al 20/08/2021, deve essere esaminato il materiale probatorio raccolto durante l'attività istruttoria. Opportuno riportare le dichiarazioni testimoniali. Il teste di parte ricorrente ha riferito: “ADR: indifferente;
ADR: Persona_2 non ho mai lavorato per parte convenuta;
conosco i fatti di causa perché sono amica di lunga data della ricorrente;
ADR: la pizzeria gestita dalla parte convenuta si trova in via Giotto a Napoli;
la ricorrente ha lavorato ivi da ottobre 2018 e fino al 2021 (credo dopo l'estate); ADR: in questo periodo sono stata per l'anno 2018 anche due/tre volte al mese soprattutto nei week end;
negli altri anni ci sono stata almeno una volta al mese sempre preferibilmente nel week end;
essendo amiche aspettavo che finisse il suo turno di lavoro (verso mezzanotte;
mezzanotte e mezza) e quindi io recavo per attenderla ivi verso le 23.30. ADR: da fuori vedevo che prendeva le ordinazioni, rispondeva a telefono, pulizia della sala, apparecchiamento e sparecchiamento della tavola;
talvolta stava in cassa ADR: so che è stata assunta da e dal Persona_3 padre di cui non ricordo il nome;
ADR: so che lavorava 4 volte a settimana;
il sabato e la domenica lavorava tutta la giornata ovvero dalle 11.00 fino alle 15.00/16.00 e poi riprendeva alle 18.00 e lavorava fino alle 24.00; negli altri due giorni (giovedì e venerdì) lavorava prevalentemente la sera cioè dalle 18.00 alle 24.00; ADR: so che guadagnava € 250,00 alla settimana e so questo per averlo appreso dalla ricorrente;
ADR: lavorava anche nei giorni festivi infrasettimanali;
ADR: mi ricordo che nel 2021 ha avuto una settimana di ferie ad agosto;
per gli altri anni non ricordo se ha goduto o meno di ferie anche se non credo che le abbia godute;
ADR: era comandata e diretta dal padre di;
ADR: so Persona_3 che la ricorrente è stata licenziata (che io sappia dal titolare ovvero dal padre di ) senza preavviso nel 2021 (non ricordo precisamente il Persona_3 periodo)”.
Il teste di parte ricorrente ha riferito: “ADR: sono la madre Testimone_1 della ricorrente;
ADR: io non ho mai lavorato per parte convenuta;
mia figlia vi ha lavorato da ottobre 2018 e fino al mese di agosto 2021; ADR: mia figlia era una factotum faceva pulizia, cameriera, stava in sala, rispondeva al telefono per le ordinazioni, capitava che stava anche in cassa quando vi era necessità; ADR: io lavoravo all'epoca nelle vicinanze e passavo circa 4/5 volte alla settimana anche perché nelle vicinanze vi è un supermercato dove abitualmente vado a fare la spesa;
come cliente sono andata poche volte;
ADR: nel periodo indicato lavorava 4 volte a settimana dal giovedì alla domenica;
giovedì e venerdì lavorava dalle 18.00 alla chiusura del locale (intorno alla mezzanotte); sabato e domenica lavorava tutta la giornata la mattina dalle 11.00 alle 15.30 e poi dalle 18.00 alla chiusura;
anche nei giorni festivi perché sono i giorni di maggiore affluenza;
ADR: la ricorrente è stata assunta da (padre di ); Controparte_2 Per_1 era comandata è diretta da o in assenza dal figlio;
Controparte_2 Per_1
ADR: mia figlia ha goduto di ferie una settimana a fine agosto;
ADR: guadagnava 160,00 € alla settimana;
non ha mai fruito di 13a e 14a; ADR: conosco il sig. che quando passavo mi faceva sempre per Controparte_2 la professionalità di mia figlia”.
Riguardo alla testimone , madre della ricorrente, l'insussistenza (per Tes_1 effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 248 del 1994) del divieto di testimoniare sancito per i parenti dall'art. 247 c.p.c. non consente al giudice di merito una aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni rese dalle persone indicate da detta norma (Cass. civ., Sez. III, 20/01/2006, n.1109); ma ciò neppure esclude che l'esistenza di uno dei vincoli in essa indicati possa, in concorso con ogni altro utile elemento, essere considerato ai fini della verifica della maggiore o minore attendibilità delle deposizioni stesse (Cass. civ., Sez. II, 30/08/2004, n.17384); coloro che sono legati da vincoli di parentela ed affinità alle parti del giudizio, infatti, se da una parte, in ragione dei suddetti vincoli, possono essere a conoscenza delle vicende familiari, dall'altra sono, anche inconsapevolmente, soggetti ad eventuali prese di posizione a favore del proprio parente, giungendo, talora, proprio per ragioni di affetto, a rendere, sia pur in buona fede, deposizioni scarsamente obiettive. Pertanto, in sede di valutazione delle dichiarazioni rese da costoro, occorre che il giudice abbia cura di fondare il proprio apprezzamento, oltre che sulla loro verosimiglianza, anche sul riscontro che queste possono trovare, o meno, nelle deposizioni di altri testi ed in genere nelle risultanze probatorie e deve, in ogni caso, osservare un rigore valutativo superiore rispetto a quello ordinariamente dedicato alla testimonianza resa da soggetto non legato alle parti da rapporti di parentela. Ebbene ritiene il Tribunale che le deposizioni di ambo i testi sono risultate concordanti, anche quelle rese dalla madre della ricorrente, e pertanto pienamente attendibili, confermando la presenza continuativa della ricorrente all'interno dell'organizzazione datoriale gestita da e dal Controparte_2 figlio per l'intero periodo dedotto in ricorso con orario di lavoro pari a Per_1
33 ore settimanali. Sulla scorta di quanto premesso, l'istruttoria svolta consente di avvalorare l'assunto secondo cui la ricorrente ha intrattenuto un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della soc.
[...]
, prestando Controparte_1 la sua opera quale cameriera di ristorante. Accertata, in tal modo, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa per il periodo indicato e con le modalità dedotte in ricorso, competeva al datore fornire la prova dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento di adeguata retribuzione. Tuttavia, parte convenuta non ha ritenuto di costituirsi in giudizio, rinunciando a fornire la prova di eventuali pagamenti effettuati.
Pertanto, escluse le somme che la parte ricorrente ha ammesso di aver percepito, nessuna prova di pagamento per i titoli reclamati è stata offerta. Parte ricorrente ha lamentato di non aver ricevuto una retribuzione adeguata alla quantità e qualità del lavoro prestato, azionando la relativa domanda di condanna. È noto che il potere del giudice di determinare, in applicazione del principio di cui all'art. 36 Cost., la retribuzione spettante al lavoratore subordinato può essere esercitato solo a seguito di domanda in tal senso;
tale istanza non richiede certamente un formale richiamo della norma costituzionale, ma esige comunque l'allegazione degli estremi che consentono la valutazione della prestazione in riferimento ai relativi parametri (Cass., sez. lav., 09-11- 1996, 9802). Nella determinazione della retribuzione proporzionata e sufficiente a norma dell'art. 36 Cost., il giudice, poi, non ha necessariamente l'obbligo di assumere a parametro i minimi salariali previsti dalla contrattazione collettiva di diritto comune, non potendosi attribuire alla stessa, neppure indirettamente, efficacia erga omnes, e tenuto conto altresì della mancanza di alcun criterio legale di scelta nell'ipotesi di una pluralità di norme collettive contemporaneamente in vigore (Cass., sez. lav., 09-08-1996, 7383). Ove il giudicante ritenga, per la determinazione della giusta retribuzione, di fare riferimento ai contratti collettivi non direttamente applicabili al rapporto, detti possono essere utilizzati soltanto quale parametro, non potendo, tuttavia, il giudice attribuire il trattamento economico e normativo previsto dai tipici istituti della contrattazione collettiva o individuale, dovendo fare riferimento soltanto ai seguenti elementi: quantità e qualità del lavoro prestato, sufficienza e proporzionalità della retribuzione al fine di assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa, durata massima della giornata lavorativa come stabilita dalla legge con conseguente determinazione dello straordinario maggiorato con la percentuale di legge e quantificato in riferimento alla durata dell'orario legale, riposo settimanale e ferie annuali retribuiti, tredicesima mensilità (da considerare per la sua generale applicazione come rientrante nel concetto quantitativo di retribuzione sufficiente e proporzionale al lavoro prestato) (cfr. Cass. lav.
8.8.2000 n. 10465). Mentre non sarà possibile l'automatica applicazione degli istituti convenzionati di c.d. retribuzione indiretta, quali le mensilità aggiuntive o gli scatti di anzianità, ovvero di altri istituti contrattuali quali la quattordicesima mensilità, le maggiorazioni per lavoro notturno, festivo e domenicale, o anche di quegli istituti per i quali esiste una disciplina legale, come è per lo straordinario (cfr. Cass., sez. lav., 09-08-1996, 7379). La contrattazione collettiva, in altri termini, può servire al giudicante solo come parametro di determinazione della retribuzione proporzionata e sufficiente quale è dovuta ai sensi dell'art. 36 della Costituzione e come subordinatamente richiesta dal lavoratore. Nel caso di specie, le mansioni svolte dalla lavoratrice appaiono riferibili alla declaratoria del Livello 4 del CCNL Pubblici Esercizi, in quanto comportanti svolgimento di compiti di cameriera di ristorante, sia pure al solo fine di parametro della retribuzione minima costituzionalmente garantita ex art. 36 Cost., non essendo stata fornita la prova dell'adozione delle norme del CCNL di categoria e tuttavia costituendo lo stesso contratto collettivo il parametro più adeguato a garantire parità di trattamento a lavoratori che prestano la propria opera in eguali condizioni, potendo, pertanto, essere preso a riferimento per la concreta disciplina del rapporto per cui è causa. Nello specifico, parte ricorrente ha dedotto, da parte del datore di lavoro, il mancato pagamento delle retribuzioni ordinarie, dei ratei di 13.ma e 14.ma mensilità, del compenso per il lavoro festivo, della indennità sostitutiva delle ferie e delle festività non godute, nonché della indennità di mancato preavviso e del TFR. Ritiene il giudicante che competa il pagamento delle differenze retributive, come quantificate, in quanto il trattamento economico corrisposto alla ricorrente durante tutto il corso del rapporto di lavoro indicato è risultato inadeguato e sproporzionato rispetto alla qualità e quantità del lavoro prestato, necessitando, pertanto, di una rivalutazione da parte del Giudice ex art. 36 della Costituzione che consente, come detto, per il tramite equitativo di cui al 2^ comma art. 2099 c.c., un aggancio immediato e diretto alla contrattazione collettiva di settore per l'individuazione di una corretta retribuzione. Per tale titolo è dovuta alla ricorrente la somma di euro 24.186,39, come indicato nei conteggi allegati al ricorso, che si ritengono pienamente condivisibili in quanto logicamente corretti e coerenti con le previsioni del CCNL riferite al 4° Livello di inquadramento.
Compete, altresì, il pagamento delle somme richieste a titolo di tredicesima mensilità, il cui diritto è previsto indistintamente per tutti i lavoratori dal D.P.R. 28.7.1960 n. 1070 (fonte legale), che ha esteso erga omnes l'accordo interconfederale del 1946 e trova, inoltre, fondamento nella previsione costituzionale di cui all'art. 36. Per tale titolo è dovuta alla ricorrente la somma di euro 3.419,04, come indicato nei conteggi formulati da parte ricorrente. Compete, altresì, il pagamento della somma di euro 3.724,81 a titolo di trattamento di fine rapporto essendo tale diritto previsto indistintamente per tutti i lavoratori dall'art. 2120 cod. civ. e dalla legge n. 297/1982 e non essendo emersa la prova della corresponsione dello stesso. Non competono le somme richieste a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute. Ed, invero, non può dirsi assolto, sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali, l'onere che gravava sul lavoratore di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, ovvero la mancata retribuzione delle giornate di ferie (atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggior facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore); infatti l'indennità sostitutiva si configura come emolumento di natura retributiva, essendo posta in relazione a lavoro prestato con violazione di norme a tutela del lavoratore e per il quale il lavoratore ha in ogni caso diritto alla retribuzione e, secondo i criteri generali, l'onere probatorio si ripartisce esclusivamente facendo riferimento alla posizione processuale, restando rispettivamente a carico di chi vuol far valere un diritto ovvero di chi ne contesti l'esistenza, la estinzione o la modifica. (Cass. civ., sez. lavoro, 21/08/2003, n. 12311; Cass. civ., sez. lavoro, 03/06/2000, n. 7445). Nel caso di specie, detta prova non risulta fornita, sulla scorta delle scarne dichiarazioni rese dai testi sul punto. Del pari non competono le ulteriori voci retributive inerenti la cd. retribuzione indiretta, quali la quattordicesima mensilità, le maggiorazioni per lavoro festivo o le indennità a titolo di cd. festività soppresse, trattandosi di voci di matrice esclusivamente contrattuale e non essendovi prova dell'adesione di parte datoriale alla fonte collettiva invocata. Va altresì disattesa la domanda di pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, non essendo stata fornita adeguata prova sulla circostanza che il recesso dal rapporto è avvenuto ad esclusiva iniziativa della convenuta, in quanto i testi escussi, sul punto, hanno riferito su circostanze apprese solo de relato.
** Conclusivamente, dunque, va accolta parzialmente la domanda e per l'effetto condannata la datrice di lavoro soc.
[...]
” al Controparte_1 pagamento in favore di per le causali di cui in parte Parte_1 motiva, della somma complessiva di euro 30.330,24 (ovvero euro 31.330,24 spettanti meno euro 1.000,00 di cui al verbale di conciliazione non onorato) di cui euro 3.724,81 per TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria medio tempore maturata dalla data di maturazione del credito al saldo effettivo. La complessiva somma dovuta è da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, atteso che il meccanismo di tali ritenute da parte del datore di lavoro è inerente ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze del dipendente e si pone in relazione a distinti rapporti previdenziali e tributari sui quali non interferisce, in mancanza di norme specifiche, il giudice chiamato a detto accertamento e liquidazione (Cass. lav., 7.6.93, n. 6340; Cass. 24.8.90, n. 8634; Cass. 9.6.89, n. 2818; Cass. 17.4.87, n. 3871; Cass. 25.7.86, n. 4792; Cass. 22.5.85, n. 3105; Cass. 17.10.85, n. 5121; Cass. 29.6.82, n. 3912). L'accoglimento parziale della domanda giustifica la compensazione nella misura della metà delle spese di lite. Per la restante metà il giudice ha fatto applicazione del principio della soccombenza con spese liquidate nella misura indicata nella parte dispositiva.
P. Q. M.
a) dichiara risolto il Verbale di conciliazione giudiziale del Tribunale di Napoli
n. cronol. 14536/2023 del 11/07/2023 per i motivi esposti;
b) accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto in relazione al periodo dal 27/10/2018 al 20/08/2021 condanna la soc.
[...]
, in Controparte_1 persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento - per le causali di cui in parte motiva - in favore di della somma complessiva di Parte_1 euro 30.330,24, di cui euro 3.724,81 per TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria medio tempore maturata dalla data di maturazione del credito al saldo effettivo;
c) rigetta nel resto il ricorso;
d) condanna la società convenuta, in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento, in favore della ricorrente, di metà delle spese processuali che vengono liquidate, in tale misura ridotta, in complessivi euro 2.000,00 per compensi professionali di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione. Si comunichi. Napoli 22.3.2025 Il Giudice Dott. Federico Bile