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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/04/2025, n. 1669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1669 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Dante Martino nella causa civile iscritta al n°10290/2024 R.G.L., promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv.to PECORARO Parte_1
VALERIA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Monza alla via
Italia, 46.
- ricorrente -
C O N T R O
, Controparte_1 Controparte_2
, in persona dei rispettivi legali
[...] Controparte_3
rappresentanti pro-tempore, rappresentati e difesi ai sensi dell'art. 417/bis, comma 1,
c.p.c. dalla dott.ssa Daniela Bruno, funzionario del Controparte_1
,
[...] Controparte_2 Controparte_3
- Via della Ferrovia a San Lorenzo n. 54 Palermo (PA), presso il cui è
[...] CP_2
stato eletto domicilio.
- resistente -
All'esito dell'udienza del 07/04/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art.127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 08/07/2024, la sig.ra Parte_1
convenne in giudizio il per sentir accogliere le seguenti conclusioni: CP_4
“- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento per intero del servizio civile prestato non in costanza di nomina, con conseguente valutazione come
1 servizio specifico (e quindi punti 6 per ogni anno e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni);
- accertare e dichiarare il correlato diritto all'attribuzione del punteggio come sopra rideterminato per tutti i profili per i quali ha presentato domanda, valutando per intero il servizio civile svolto non in costanza di nomina, con obbligo a carico dell'amministrazione resistente di riconoscere ed attribuire al ricorrente il punteggio così rideterminato nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia di interesse;
- ordinare all'amministrazione resistente l'adozione di tutti gli atti consequenziali;
”.
Si costituì in giudizio l'amministrazione convenuta, contestando la fondatezza del ricorso di cui chiese il rigetto.
La causa, sulla richiesta di parte ricorrente di dichiarare cessata la materia del contendere, è stata decisa all'esito della suddetta udienza, trattata in forma scritta ai sensi 127ter c.p.c.
Parte ricorrente ha impugnato le graduatorie di terza fascia ATA relative alla provincia di per il triennio 2021 – 2024, lamentando l'erroneità del mancato CP_3
riconoscimento di un punteggio pari a 6 punti per ciascun anno di servizio civile prestato non in costanza di nomina.
Nelle more giudizio, instaurato con ricorso depositato nel luglio del 2024, però, le suddette graduatorie hanno perso di validità, essendo entrato in vigore il D.M. n.
89/2024 che ha disciplinato le nuove graduatorie valide per il triennio 2024/27.
Pertanto, come correttamente rilevato dalla ricorrente in sede di note scritte, è venuto meno ogni interesse ad agire della stessa, e va dichiarata l'integrale cessazione della materia del contendere.
Sussistono giusti motivi, connessi alla condotta processuale di parte ricorrente
(che, preso atto di quanto sopra, ha prontamente dichiarato di voler rinunciare al giudizio) ed all'esistenza di difformi pronunce di merito su questioni analoghe, per compensare integralmente le spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e integralmente compensate le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Palermo il 08/04/2025.
2 IL GIUDICE
Dante Martino
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Dante Martino nella causa civile iscritta al n°10290/2024 R.G.L., promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv.to PECORARO Parte_1
VALERIA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Monza alla via
Italia, 46.
- ricorrente -
C O N T R O
, Controparte_1 Controparte_2
, in persona dei rispettivi legali
[...] Controparte_3
rappresentanti pro-tempore, rappresentati e difesi ai sensi dell'art. 417/bis, comma 1,
c.p.c. dalla dott.ssa Daniela Bruno, funzionario del Controparte_1
,
[...] Controparte_2 Controparte_3
- Via della Ferrovia a San Lorenzo n. 54 Palermo (PA), presso il cui è
[...] CP_2
stato eletto domicilio.
- resistente -
All'esito dell'udienza del 07/04/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art.127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 08/07/2024, la sig.ra Parte_1
convenne in giudizio il per sentir accogliere le seguenti conclusioni: CP_4
“- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento per intero del servizio civile prestato non in costanza di nomina, con conseguente valutazione come
1 servizio specifico (e quindi punti 6 per ogni anno e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni);
- accertare e dichiarare il correlato diritto all'attribuzione del punteggio come sopra rideterminato per tutti i profili per i quali ha presentato domanda, valutando per intero il servizio civile svolto non in costanza di nomina, con obbligo a carico dell'amministrazione resistente di riconoscere ed attribuire al ricorrente il punteggio così rideterminato nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia di interesse;
- ordinare all'amministrazione resistente l'adozione di tutti gli atti consequenziali;
”.
Si costituì in giudizio l'amministrazione convenuta, contestando la fondatezza del ricorso di cui chiese il rigetto.
La causa, sulla richiesta di parte ricorrente di dichiarare cessata la materia del contendere, è stata decisa all'esito della suddetta udienza, trattata in forma scritta ai sensi 127ter c.p.c.
Parte ricorrente ha impugnato le graduatorie di terza fascia ATA relative alla provincia di per il triennio 2021 – 2024, lamentando l'erroneità del mancato CP_3
riconoscimento di un punteggio pari a 6 punti per ciascun anno di servizio civile prestato non in costanza di nomina.
Nelle more giudizio, instaurato con ricorso depositato nel luglio del 2024, però, le suddette graduatorie hanno perso di validità, essendo entrato in vigore il D.M. n.
89/2024 che ha disciplinato le nuove graduatorie valide per il triennio 2024/27.
Pertanto, come correttamente rilevato dalla ricorrente in sede di note scritte, è venuto meno ogni interesse ad agire della stessa, e va dichiarata l'integrale cessazione della materia del contendere.
Sussistono giusti motivi, connessi alla condotta processuale di parte ricorrente
(che, preso atto di quanto sopra, ha prontamente dichiarato di voler rinunciare al giudizio) ed all'esistenza di difformi pronunce di merito su questioni analoghe, per compensare integralmente le spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e integralmente compensate le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Palermo il 08/04/2025.
2 IL GIUDICE
Dante Martino
3