Art. 3.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e, straordinarie del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1949 al 30 giugno 1950 in conformita' dell'annesso stato, di previsione (Tabella B).
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e, straordinarie del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1949 al 30 giugno 1950 in conformita' dell'annesso stato, di previsione (Tabella B).