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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 01/08/2025, n. 904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 904 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 16.6.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 727 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Marco Facciolla Parte_1
reclamante
E
Controparte_1
reclamata non costituita
Oggetto: Reclamo, ex art. 1, 58°co., L. n. 92/2012 avverso sentenza del Tribunale di Cosenza. Licenziamento collettivo. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con la sentenza impugnata il tribunale di Cosenza, pronunciandosi in senso difforme dall'ordinanza resa all'esito della fase sommaria, ha dichiarato illegittimo il licenziamento collettivo intimato da alla dipendente . Per l'effetto ha dichiarato risolto il Parte_1 Controparte_1 rapporto di lavoro della ricorrente con effetto dalla data del licenziamento e ha condannato il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata in misura pari a 18 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
2) Avverso tale sentenza ha proposto reclamo chiedendone la integrale riforma con Parte_1 accertamento di legittimità ed efficacia del licenziamento intimato a Controparte_1 3) La reclamata non si è costituita e ha comunicato la rinuncia al reclamo, al giudizio Parte_1 e all'azione e ha chiesto l'estinzione del processo. Ciò in quanto: premesso di aver raggiunto un accordo con la controparte e di aver transatto la lite omettendo la notifica del ricorso introduttivo del giudizio di gravame, - dato atto che, pertanto, controparte non è costituita né è stata evocata in giudizio, dunque non necessita la sua accettazione, considerato, altresì, che nella procura conferita da al difensore figura anche la facoltà di rinuncia agli atti. Parte_1
4) La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
5) Il processo deve essere dichiarato estinto ai sensi dell'art. 306 c.p.c. alla luce della rinuncia agli atti del processo sottoscritta dal difensore della società munito di procura speciale;
rinuncia agli atti che non necessita di accettazione atteso che il reclamo non è stato notificato.
6) Nulla sulle spese di lite, non avendo la parte reclamata svolto attività difensiva.
7) Il tenore della decisione non consente di dare atto dell'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da avverso la sentenza Parte_1 del tribunale di Cosenza n° 1159/24, così provvede:
1) dichiara estinto il processo;
2) nulla sulle spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 28.7.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 16.6.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 727 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Marco Facciolla Parte_1
reclamante
E
Controparte_1
reclamata non costituita
Oggetto: Reclamo, ex art. 1, 58°co., L. n. 92/2012 avverso sentenza del Tribunale di Cosenza. Licenziamento collettivo. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con la sentenza impugnata il tribunale di Cosenza, pronunciandosi in senso difforme dall'ordinanza resa all'esito della fase sommaria, ha dichiarato illegittimo il licenziamento collettivo intimato da alla dipendente . Per l'effetto ha dichiarato risolto il Parte_1 Controparte_1 rapporto di lavoro della ricorrente con effetto dalla data del licenziamento e ha condannato il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata in misura pari a 18 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
2) Avverso tale sentenza ha proposto reclamo chiedendone la integrale riforma con Parte_1 accertamento di legittimità ed efficacia del licenziamento intimato a Controparte_1 3) La reclamata non si è costituita e ha comunicato la rinuncia al reclamo, al giudizio Parte_1 e all'azione e ha chiesto l'estinzione del processo. Ciò in quanto: premesso di aver raggiunto un accordo con la controparte e di aver transatto la lite omettendo la notifica del ricorso introduttivo del giudizio di gravame, - dato atto che, pertanto, controparte non è costituita né è stata evocata in giudizio, dunque non necessita la sua accettazione, considerato, altresì, che nella procura conferita da al difensore figura anche la facoltà di rinuncia agli atti. Parte_1
4) La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
5) Il processo deve essere dichiarato estinto ai sensi dell'art. 306 c.p.c. alla luce della rinuncia agli atti del processo sottoscritta dal difensore della società munito di procura speciale;
rinuncia agli atti che non necessita di accettazione atteso che il reclamo non è stato notificato.
6) Nulla sulle spese di lite, non avendo la parte reclamata svolto attività difensiva.
7) Il tenore della decisione non consente di dare atto dell'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da avverso la sentenza Parte_1 del tribunale di Cosenza n° 1159/24, così provvede:
1) dichiara estinto il processo;
2) nulla sulle spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 28.7.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale