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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 06/06/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2145/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice Relatore
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina Giudice GOP ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2145/2024 promossa da:
, C.F. , con l'avv. ANNA MARIA Parte_1 C.F._1
FANZINI
- Ricorrente -
contro
, C.F. Controparte_1 C.F._2
- Resistente contumace - con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Piacenza
- Interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da verbale di udienza del 29 aprile 2025.
Il PM ha chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge.
§ § §
pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Piacenza, chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili Controparte_1
del matrimonio contratto tra le Parti in data 12 agosto 2000 in Agrigento e preso atto del decreto definitivo del Tribunale per i Minorenni di Bologna del 26 giugno 2023, che aveva dichiarato il padre decaduto dalla responsabilità genitoriale, chiedeva disporsi l'affidamento dei figli minori in via esclusiva alla madre, ponendo a carico del Resistente, quale contributo per il mantenimento dei
Per_ figli minori e il pagamento della somma complessiva di € 500,00 mensili (€ 250,00 Per_1
per ciascun figlio).
A sostegno delle proprie conclusioni, la Ricorrente deduceva che: - le Parti contraevano
Per_ matrimonio concordatario in data 12 agosto 2000 in Agrigento e dall'unione nascevano i figli il 9 ottobre 2008, e il 6 ottobre 2017; - a seguito di un episodio di violenza risalente al 16 Per_1
maggio 2018, ove il marito la minacciava di morte puntandole un coltello alla gola, la Ricorrente lasciava la casa coniugale, portando con sé i figli minori;
- in data 21 maggio 2018, presentava denuncia querela nei confronti del La Corte per maltrattamenti posti in essere dal marito nei suoi confronti durante il matrimonio e dopo la nascita dei figli, anche in loro presenza e nell'ambito del procedimento penale per maltrattamenti in famiglia incardinato a carico dello stesso, il GIP in data
Co 9 giugno 2018, su richiesta del PM disponeva a carico di Corte la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie e dai figli, con l'obbligo di rimanere a distanza non inferiore a metri 500 e con divieto di comunicare con loro attraverso qualsiasi mezzo;
misura che veniva successivamente inasprita a seguito delle violazioni da parte del La
Corte, con applicazione degli arresti domiciliari;
- a seguito di ricorso ex artt. 333-336 c.c. presentato dal P.M. in sede, il Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna emetteva decreto provvisorio ai sensi dell'art. 330 c.c. e ss. con cui sospendeva la responsabilità genitoriale del
Resistente sui figli e disponeva l'affidamento dei Minori al competente Servizio Sociale;
nel 2019, all'esito del giudizio immediato, l'odierno Resistente veniva condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 539
c.p.p., al pagamento in favore della moglie, costituitasi parte civile, di una provvisionale immediatamente esecutiva di € 5.000,00, provvedimento che veniva poi confermato in secondo grado dalla Corte d'Appello di Bologna;
- in data 14 settembre 2018, la Ricorrente promuoveva ricorso per separazione giudiziale dinanzi al Tribunale di Piacenza, il quale emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti, recependo il decreto provvisorio del T.M. di Bologna;
- con pagina 2 di 8 sentenza n. 637/2020, in data 11 novembre 2020, il Tribunale di Piacenza dichiarava la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, disponeva l'affidamento dei Minori come da decreto del T.M. con collocazione presso la madre e poneva a carico del padre il contributo per il mantenimento dei figli minori in € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio); - stante l'inadempimento del Resistente al pagamento di quanto dovuto a titolo di mantenimento dei figli minori, la Ricorrente notificava in data 21 maggio 2019 un primo atto di precetto, cui seguiva il pignoramento dello stipendio presso la ditta Casella Macchine Agricole di Carpaneto P.no, ove il marito lavorava e successivamente, sporgeva querela nei confronti del Resistente per la mancata corresponsione del mantenimento dei figli cui seguiva decreto di citazione a giudizio (R.G. n.
710/2019) per il reato di cui agli artt. 81 cpv. e 570 bis c.p..; - in data 1 ottobre 2019, veniva intimato al Resistente con atto di precetto il pagamento della somma liquidata in sentenza penale a titolo di provvisionale, cui seguiva un secondo pignoramento presso la ditta Casella Macchine
Agricole; - in data 14 maggio 2020, depositava ricorso per decreto ingiuntivo presso il Giudice di
Pace di Piacenza per il recupero della somma di € 3.304,70 in relazione alle spese straordinarie per i figli, cui seguiva un altro pignoramento presso terzi;
- il Resistente in seguito decideva di licenziarsi e trasferirsi in Sicilia presso la famiglia d'origine, senza più versare alcuna somma in favore dei figli;
- nel settembre del 2020, il Resistente veniva deferito all'A.G. dai Carabinieri di
San Giorgio P.no per produzione e coltivazione di sostanze stupefacenti e tramite il Servizio
Sociale, la Ricorrente veniva a conoscenza che era stato arrestato e rinchiuso presso la Casa
Circondariale di Sciacca e successivamente si trovava in regime di detenzione domiciliare presso la casa del padre;
- in data 26 giugno 2023, il Tribunale per i Minorenni dichiarava la decadenza della responsabilità genitoriale del Resistente;
- l'immobile adibito a casa coniugale sito in San Giorgio
P.no, in via Palermo n. 21, era stato acquistato in data 14 giugno 2017 a ministero del Notaio Dr.
in comproprietà fra i coniugi al 50% e mediante mutuo ipotecario di € 160.000,00 per la Per_3 durata di 30 anni, con rateo mensile pari a circa € 600,00 per 361 rate, con termine al 5 luglio 2047;
- dal mese di maggio dell'anno 2018, il Resistente non si faceva più carico del pagamento della rata del mutuo, pur continuando ad abitare nella casa coniugale, per poi trasferirsi in Sicilia;
- la
Ricorrente, che prendeva in locazione un altro appartamento, riusciva per un periodo di tempo limitato a pagare il mutuo, poi non riuscendovi, ne subiva il pignoramento (N. R.G. 8/2022), che si concludeva con la vendita all'asta della casa;
- lavorava in qualità di OSS (operatrice socio sanitaria) presso l'Ospedale Guglielmo da Saliceto di Piacenza, assunta alle dipendenze della pagina 3 di 8 Società con un contratto a termine (al 31 dicembre 2024) ed uno Controparte_2 stipendio netto pari a circa € 1.400/1.500,00 mensili.
All'esito del deposito del ricorso principale, la causa veniva iscritta a ruolo e con provvedimento del Presidente di Sezione Civile, dott.ssa Marisella Gatti del 27 dicembre 2024, ne veniva assegnata la trattazione e l'istruttoria al giudice relatore dott.ssa Laura Ventriglia, la quale fissava per la comparizione delle Parti l'udienza del 29 aprile 2024, assegnando termine alla Ricorrente per la notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, nonché termine a parte resistente per la costituzione in giudizio.
All'udienza così fissata, il Giudice, rilevato il perfezionamento della notifica al Resistente ne dichiarava la contumacia e sentita la Ricorrente, la quale confermava le circostanze già dedotte ed allegate in sede di atto introduttivo, invitava la Difesa di parte ricorrente a precisare le proprie conclusioni e tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio per la decisione,
previa acquisizione delle conclusioni del P.M. in sede.
***
Parte Ricorrente ha chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le Parti in data 12 agosto 2000 ad Agrigento (AG), di recepire il decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna in data 26 giugno 2023 che aveva dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale e di disporre l'affidamento Controparte_1 esclusivo dei Minori alla madre, ponendo a carico del Resistente l'obbligo di corrispondere, quale Per_ contributo per il mantenimento dei figli minori e la somma complessiva di € 500,00 Per_1
(€ 250,00 per ciascun figlio).
Con riguardo alla domanda di divorzio, deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in data 12 agosto 2000 in Parte_1 Controparte_1
Agrigento, sussistendo i presupposti di fatto e di diritto di cui alla legge n. 898/1970.
Ed invero, la prolungata separazione personale dei coniugi e l'indisponibilità di essi alla riconciliazione – dato atto anche della mancata costituzione in giudizio del resistente – dimostrano definitivamente come non possa essere ricostituita alcuna comunione spirituale e materiale tra gli stessi.
Ed invero, le allegate condotte violente imputabili al marito causavano lo sgretolarsi del nucleo familiare nonché l'inizio delle vicende giudiziarie che vedevano dapprima il Resistente condannato per il delitto di cui all'art. 81 cpv, 61 n. 11 - quinquies, 94 e 572 c.p. alla pena di anni due e mesi sei di reclusione e poi, sul piano civilistico, portavano alla sentenza di separazione giudiziale dei pagina 4 di 8 Coniugi pronunciata da questo Tribunale nel 2020, separazione che prosegue ininterrottamente da allora, come dichiarato dalla Ricorrente e non contestato dal Resistente, rimasto contumace, sul quale, secondo l'art. 3 legge 898/70, come modificato dalla legge 74/87, gravava l'onere di eccepire l'eventuale interruzione della separazione.
Pertanto, sulla base del disposto dell'art. 5 legge 898/70, deve essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 12 agosto 2000 in Agrigento da Parte_1
e . Controparte_1
Relativamente alla domanda di affidamento esclusivo dei Minori alla madre, come è noto l'ordinamento tende a prediligere il regime di affidamento condiviso dei figli, nel rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio,
idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi (Cass. civ., sez. I, 20/11/2019, n. 30191), e dell'interesse del minore stesso (Cass. civ., sez. I, 09/02/2023,
n. 4056).
Ritiene tuttavia la granitica giurisprudenza sul punto che, in ogni caso, l'affidamento condiviso possa essere derogato in presenza di circostanze, già tipizzate, quali gravi situazioni di rischio per il benessere e l'incolumità del minore (Cass. 22.9.2016 n. 18559) o situazioni di manifesto disinteresse o incapacità del genitore (Cass. 17.1.2017 n. 977).
Il pregiudizio per il minore sussiste non solo in presenza di carenze educative e relazionali, ma anche quando “il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua
inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (cfr. Cass. Civ., sez. I,
17/12/2009, n. 26587).
Ne consegue che l'affidamento esclusivo va disposto solo ove si accerti - in positivo - l'idoneità del genitore esclusivo affidatario ed - in negativo – l'inidoneità o la manifesta carenza dell'altro genitore (sul punto, cfr. tra le tante, Cass., sez. I, 19/09/2023, n. 26796; Cass., 1/8/2023, n. 23333;
Cass., 6/7/2022, n. 21425). Infine, va precisato che la scelta dell'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori deve essere compiuta dal Giudice in base all'esclusivo interesse morale e materiale della prole, sicché il perseguimento di tale obiettivo può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, senza che occorra pagina 5 di 8 operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore (Cass. civ. sent. 4056 del 9 febbraio 2023).
Nel caso di specie, va rammentato in primo luogo che con decreto definitivo emesso in data 26
giugno 2023 il Tribunale per i Minorenni di Bologna ha dichiarato la decadenza di CP_1
dalla responsabilità genitoriale, alla luce del disinteresse manifestato dallo stesso nei
[...] confronti dei Minori (“il padre non è mai stato presente, non si è mai interessato dei figli, né ha manifestato la volontà di riavvicinarsi a loro”), evidenziando come, preso atto di quanto riferito dai Servizi affidatari, “il padre non è mai stato presente nella vita dei minori, se non sporadicamente, venendo meno ai propri doveri genitoriali”.
Ebbene, la situazione non appare mutata dalla data di emissione del decreto definito del T.M. di
Bologna, posto che la Ricorrente nel presente giudizio ha confermato che il marito si è trasferito in
Sicilia presso la famiglia d'origine ed ha dichiarato di non conoscere la sua situazione lavorativa né quella personale ma di essere venuta a sapere che per un periodo era stato rinchiuso CP_1
presso la Casa Circondariale di Sciacca e successivamente rilasciato in regime di detenzione domiciliare presso la casa del padre e che ormai da anni lo stesso non ha più alcun contatto con i figli né ha mai versato alcuna somma per il loro mantenimento.
Tali circostanze non sono state contrastate da elementi di segno contrario, avendo CP_1
deciso di non costituirsi nel presente giudizio nonostante la regolarità della notifica.
[...]
In secondo luogo, il medesimo Tribunale per i Minorenni ha preso atto che, di contro, il Servizio
Sociale ha espresso una valutazione positiva nei confronti della madre, unica figura genitoriale ritenuta adeguata, tanto da indurre i medesimi Servizi a chiedere l'affido esclusivo dei minori alla Per_ stessa, in quanto ritenuta in grado di crescere i figli e in totale autonomia, anche Per_1
grazie al supporto della nonna materna.
Ne consegue che, in conformità alla richiesta di Parte ricorrente, deve essere disposto l'affidamento Per_ esclusivo dei minori e alla madre con la quale gli stessi hanno sempre vissuto, Per_1 disponendosi, altresì, ai sensi dell'ultimo comma dell'art 337 quater c.c. che le competenze genitoriali siano concentrate in capo alla madre.
Al contempo, il Collegio ritiene opportuno prevedere che gli assistenti sociali proseguano nell'attività di monitoraggio e vigilanza sul nucleo familiare di cui fanno parte i Minori e negli eventuali interventi di supporto alla genitorialità e di supporto psicologico ritenuti opportuni per il tempo ritenuto necessario.
pagina 6 di 8 Considerato il tempo decorso dall'interruzione delle frequentazioni tra il padre ed i figli, si ritiene opportuno rinviare un nuovo tentativo finalizzato ad una ripresa delle frequentazioni padre-figli con modalità protette solo quando il padre mostrerà un serio interesse ad un recupero del rapporto con i figli, all'esito di un percorso di recupero della competenza genitoriale e previo supporto psicologico al padre ed ai Minori e solo laddove ciò non risulti disturbante per i Minori stessi, al cui ascolto diretto non si è deciso di procedere in quanto non avrebbe offerto ulteriori elementi utili ai fini della decisione.
Quanto alle richieste patrimoniali, premesso che, ai sensi dell'art. 30 della Costituzione e degli artt.
315 bis, 316 bis, 337 ter c.c., grava su ciascun genitore l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole in proporzione al proprio reddito e tenuto conto delle attuali esigenze dei figli, del tenore di vita, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dagli stessi e che tale obbligo sussiste per il solo fatto di averli generati, si osserva quanto segue.
Parte Ricorrente chiede di prevedere a carico di la corresponsione di un importo Controparte_1 complessivo di complessivi € 500,00, a titolo di mantenimento dei figli minori (€ 250,00 € per ciascun figlio), deducendo di svolgere attualmente la professione di O.S.S. (Operatore Socio
Sanitario) presso l'Ospedale Guglielmo da Saliceto di Piacenza, con uno stipendio netto mensile di circa € 1.400/1500, integrati dall'attività privata di assistente alle persone anziane e quanto al
Resistente, di non conoscerne le condizioni patrimoniali e l'attuale situazione lavorativa del
[...]
nato il [...] ed abile al lavoro;
di talché, tenuto conto delle disponibilità economiche Pt_2
Per_ della Donna, sulla quale ricade ogni onere di cura ed accudimento dei figli, dei bisogni di e rispettivamente di sedici e sette anni, si giustifica, in conformità alla richiesta della Per_1
Ricorrente, la previsione di un assegno mensile a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, di complessivi € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), somma da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50%
delle spese straordinarie occorrenti per i figli, da individuarsi sulla base del protocollo del C.N.F..
***
Venendo, quindi, alle spese processuali esse seguono la soccombenza del Resistente e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore indeterminato o indeterminabile della controversia in cui è stata espletata l'attività difensiva, della natura del presente giudizio e del grado di difficoltà della causa, visto il DM 55/2004 ed il DM 37/2018.
*** pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così decide:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in data 12 agosto 2000 in Agrigento, trascritto nei Registri degli atti di Controparte_1
matrimonio del predetto Comune (anno 2000, parte II, Serie A, n. 264);
- dispone l'affidamento dei figli minori e in via esclusiva alla madre Per_1 Persona_4
con collocamento presso la stessa, ove è fissata anche la loro residenza abituale;
dispone che la madre adotti in via esclusiva tutte le decisioni che riguardano i figli minori, comprese quelle di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale;
disciplina il diritto di visita paterno come in parte motiva;
- dispone che i Servizi Sociali territorialmente competenti proseguano nell'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione dei Minori, dando comunicazione tempestivamente al Pubblico Ministero minorile di ogni eventuale situazione di pregiudizio che dovesse emergere per gli stessi;
- pone a carico di quale contributo per il mantenimento dei figli minori Controparte_1
Per_ e il pagamento della somma complessiva di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun Per_1
figlio), somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per i figli, da individuarsi sulla base del protocollo del C.N.F.;
- ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni e agli altri adempimenti di Legge;
- condanna Parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della Ricorrente, che si liquidano in € 2.906,00 per compensi professionali oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA, come per legge;
- manda alla Cancelleria per la comunicazione alla Parte ricorrente ed ai Servizi sociali territorialmente competenti.
Così deciso in Piacenza, il 5 giugno 2025
Il Presidente Il Giudice Relatore
dott.ssa Marisella Gatti dott.ssa Laura Ventriglia
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice Relatore
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina Giudice GOP ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2145/2024 promossa da:
, C.F. , con l'avv. ANNA MARIA Parte_1 C.F._1
FANZINI
- Ricorrente -
contro
, C.F. Controparte_1 C.F._2
- Resistente contumace - con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Piacenza
- Interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da verbale di udienza del 29 aprile 2025.
Il PM ha chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge.
§ § §
pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Piacenza, chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili Controparte_1
del matrimonio contratto tra le Parti in data 12 agosto 2000 in Agrigento e preso atto del decreto definitivo del Tribunale per i Minorenni di Bologna del 26 giugno 2023, che aveva dichiarato il padre decaduto dalla responsabilità genitoriale, chiedeva disporsi l'affidamento dei figli minori in via esclusiva alla madre, ponendo a carico del Resistente, quale contributo per il mantenimento dei
Per_ figli minori e il pagamento della somma complessiva di € 500,00 mensili (€ 250,00 Per_1
per ciascun figlio).
A sostegno delle proprie conclusioni, la Ricorrente deduceva che: - le Parti contraevano
Per_ matrimonio concordatario in data 12 agosto 2000 in Agrigento e dall'unione nascevano i figli il 9 ottobre 2008, e il 6 ottobre 2017; - a seguito di un episodio di violenza risalente al 16 Per_1
maggio 2018, ove il marito la minacciava di morte puntandole un coltello alla gola, la Ricorrente lasciava la casa coniugale, portando con sé i figli minori;
- in data 21 maggio 2018, presentava denuncia querela nei confronti del La Corte per maltrattamenti posti in essere dal marito nei suoi confronti durante il matrimonio e dopo la nascita dei figli, anche in loro presenza e nell'ambito del procedimento penale per maltrattamenti in famiglia incardinato a carico dello stesso, il GIP in data
Co 9 giugno 2018, su richiesta del PM disponeva a carico di Corte la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie e dai figli, con l'obbligo di rimanere a distanza non inferiore a metri 500 e con divieto di comunicare con loro attraverso qualsiasi mezzo;
misura che veniva successivamente inasprita a seguito delle violazioni da parte del La
Corte, con applicazione degli arresti domiciliari;
- a seguito di ricorso ex artt. 333-336 c.c. presentato dal P.M. in sede, il Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna emetteva decreto provvisorio ai sensi dell'art. 330 c.c. e ss. con cui sospendeva la responsabilità genitoriale del
Resistente sui figli e disponeva l'affidamento dei Minori al competente Servizio Sociale;
nel 2019, all'esito del giudizio immediato, l'odierno Resistente veniva condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 539
c.p.p., al pagamento in favore della moglie, costituitasi parte civile, di una provvisionale immediatamente esecutiva di € 5.000,00, provvedimento che veniva poi confermato in secondo grado dalla Corte d'Appello di Bologna;
- in data 14 settembre 2018, la Ricorrente promuoveva ricorso per separazione giudiziale dinanzi al Tribunale di Piacenza, il quale emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti, recependo il decreto provvisorio del T.M. di Bologna;
- con pagina 2 di 8 sentenza n. 637/2020, in data 11 novembre 2020, il Tribunale di Piacenza dichiarava la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, disponeva l'affidamento dei Minori come da decreto del T.M. con collocazione presso la madre e poneva a carico del padre il contributo per il mantenimento dei figli minori in € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio); - stante l'inadempimento del Resistente al pagamento di quanto dovuto a titolo di mantenimento dei figli minori, la Ricorrente notificava in data 21 maggio 2019 un primo atto di precetto, cui seguiva il pignoramento dello stipendio presso la ditta Casella Macchine Agricole di Carpaneto P.no, ove il marito lavorava e successivamente, sporgeva querela nei confronti del Resistente per la mancata corresponsione del mantenimento dei figli cui seguiva decreto di citazione a giudizio (R.G. n.
710/2019) per il reato di cui agli artt. 81 cpv. e 570 bis c.p..; - in data 1 ottobre 2019, veniva intimato al Resistente con atto di precetto il pagamento della somma liquidata in sentenza penale a titolo di provvisionale, cui seguiva un secondo pignoramento presso la ditta Casella Macchine
Agricole; - in data 14 maggio 2020, depositava ricorso per decreto ingiuntivo presso il Giudice di
Pace di Piacenza per il recupero della somma di € 3.304,70 in relazione alle spese straordinarie per i figli, cui seguiva un altro pignoramento presso terzi;
- il Resistente in seguito decideva di licenziarsi e trasferirsi in Sicilia presso la famiglia d'origine, senza più versare alcuna somma in favore dei figli;
- nel settembre del 2020, il Resistente veniva deferito all'A.G. dai Carabinieri di
San Giorgio P.no per produzione e coltivazione di sostanze stupefacenti e tramite il Servizio
Sociale, la Ricorrente veniva a conoscenza che era stato arrestato e rinchiuso presso la Casa
Circondariale di Sciacca e successivamente si trovava in regime di detenzione domiciliare presso la casa del padre;
- in data 26 giugno 2023, il Tribunale per i Minorenni dichiarava la decadenza della responsabilità genitoriale del Resistente;
- l'immobile adibito a casa coniugale sito in San Giorgio
P.no, in via Palermo n. 21, era stato acquistato in data 14 giugno 2017 a ministero del Notaio Dr.
in comproprietà fra i coniugi al 50% e mediante mutuo ipotecario di € 160.000,00 per la Per_3 durata di 30 anni, con rateo mensile pari a circa € 600,00 per 361 rate, con termine al 5 luglio 2047;
- dal mese di maggio dell'anno 2018, il Resistente non si faceva più carico del pagamento della rata del mutuo, pur continuando ad abitare nella casa coniugale, per poi trasferirsi in Sicilia;
- la
Ricorrente, che prendeva in locazione un altro appartamento, riusciva per un periodo di tempo limitato a pagare il mutuo, poi non riuscendovi, ne subiva il pignoramento (N. R.G. 8/2022), che si concludeva con la vendita all'asta della casa;
- lavorava in qualità di OSS (operatrice socio sanitaria) presso l'Ospedale Guglielmo da Saliceto di Piacenza, assunta alle dipendenze della pagina 3 di 8 Società con un contratto a termine (al 31 dicembre 2024) ed uno Controparte_2 stipendio netto pari a circa € 1.400/1.500,00 mensili.
All'esito del deposito del ricorso principale, la causa veniva iscritta a ruolo e con provvedimento del Presidente di Sezione Civile, dott.ssa Marisella Gatti del 27 dicembre 2024, ne veniva assegnata la trattazione e l'istruttoria al giudice relatore dott.ssa Laura Ventriglia, la quale fissava per la comparizione delle Parti l'udienza del 29 aprile 2024, assegnando termine alla Ricorrente per la notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, nonché termine a parte resistente per la costituzione in giudizio.
All'udienza così fissata, il Giudice, rilevato il perfezionamento della notifica al Resistente ne dichiarava la contumacia e sentita la Ricorrente, la quale confermava le circostanze già dedotte ed allegate in sede di atto introduttivo, invitava la Difesa di parte ricorrente a precisare le proprie conclusioni e tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio per la decisione,
previa acquisizione delle conclusioni del P.M. in sede.
***
Parte Ricorrente ha chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le Parti in data 12 agosto 2000 ad Agrigento (AG), di recepire il decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna in data 26 giugno 2023 che aveva dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale e di disporre l'affidamento Controparte_1 esclusivo dei Minori alla madre, ponendo a carico del Resistente l'obbligo di corrispondere, quale Per_ contributo per il mantenimento dei figli minori e la somma complessiva di € 500,00 Per_1
(€ 250,00 per ciascun figlio).
Con riguardo alla domanda di divorzio, deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in data 12 agosto 2000 in Parte_1 Controparte_1
Agrigento, sussistendo i presupposti di fatto e di diritto di cui alla legge n. 898/1970.
Ed invero, la prolungata separazione personale dei coniugi e l'indisponibilità di essi alla riconciliazione – dato atto anche della mancata costituzione in giudizio del resistente – dimostrano definitivamente come non possa essere ricostituita alcuna comunione spirituale e materiale tra gli stessi.
Ed invero, le allegate condotte violente imputabili al marito causavano lo sgretolarsi del nucleo familiare nonché l'inizio delle vicende giudiziarie che vedevano dapprima il Resistente condannato per il delitto di cui all'art. 81 cpv, 61 n. 11 - quinquies, 94 e 572 c.p. alla pena di anni due e mesi sei di reclusione e poi, sul piano civilistico, portavano alla sentenza di separazione giudiziale dei pagina 4 di 8 Coniugi pronunciata da questo Tribunale nel 2020, separazione che prosegue ininterrottamente da allora, come dichiarato dalla Ricorrente e non contestato dal Resistente, rimasto contumace, sul quale, secondo l'art. 3 legge 898/70, come modificato dalla legge 74/87, gravava l'onere di eccepire l'eventuale interruzione della separazione.
Pertanto, sulla base del disposto dell'art. 5 legge 898/70, deve essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 12 agosto 2000 in Agrigento da Parte_1
e . Controparte_1
Relativamente alla domanda di affidamento esclusivo dei Minori alla madre, come è noto l'ordinamento tende a prediligere il regime di affidamento condiviso dei figli, nel rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio,
idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi (Cass. civ., sez. I, 20/11/2019, n. 30191), e dell'interesse del minore stesso (Cass. civ., sez. I, 09/02/2023,
n. 4056).
Ritiene tuttavia la granitica giurisprudenza sul punto che, in ogni caso, l'affidamento condiviso possa essere derogato in presenza di circostanze, già tipizzate, quali gravi situazioni di rischio per il benessere e l'incolumità del minore (Cass. 22.9.2016 n. 18559) o situazioni di manifesto disinteresse o incapacità del genitore (Cass. 17.1.2017 n. 977).
Il pregiudizio per il minore sussiste non solo in presenza di carenze educative e relazionali, ma anche quando “il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua
inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (cfr. Cass. Civ., sez. I,
17/12/2009, n. 26587).
Ne consegue che l'affidamento esclusivo va disposto solo ove si accerti - in positivo - l'idoneità del genitore esclusivo affidatario ed - in negativo – l'inidoneità o la manifesta carenza dell'altro genitore (sul punto, cfr. tra le tante, Cass., sez. I, 19/09/2023, n. 26796; Cass., 1/8/2023, n. 23333;
Cass., 6/7/2022, n. 21425). Infine, va precisato che la scelta dell'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori deve essere compiuta dal Giudice in base all'esclusivo interesse morale e materiale della prole, sicché il perseguimento di tale obiettivo può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, senza che occorra pagina 5 di 8 operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore (Cass. civ. sent. 4056 del 9 febbraio 2023).
Nel caso di specie, va rammentato in primo luogo che con decreto definitivo emesso in data 26
giugno 2023 il Tribunale per i Minorenni di Bologna ha dichiarato la decadenza di CP_1
dalla responsabilità genitoriale, alla luce del disinteresse manifestato dallo stesso nei
[...] confronti dei Minori (“il padre non è mai stato presente, non si è mai interessato dei figli, né ha manifestato la volontà di riavvicinarsi a loro”), evidenziando come, preso atto di quanto riferito dai Servizi affidatari, “il padre non è mai stato presente nella vita dei minori, se non sporadicamente, venendo meno ai propri doveri genitoriali”.
Ebbene, la situazione non appare mutata dalla data di emissione del decreto definito del T.M. di
Bologna, posto che la Ricorrente nel presente giudizio ha confermato che il marito si è trasferito in
Sicilia presso la famiglia d'origine ed ha dichiarato di non conoscere la sua situazione lavorativa né quella personale ma di essere venuta a sapere che per un periodo era stato rinchiuso CP_1
presso la Casa Circondariale di Sciacca e successivamente rilasciato in regime di detenzione domiciliare presso la casa del padre e che ormai da anni lo stesso non ha più alcun contatto con i figli né ha mai versato alcuna somma per il loro mantenimento.
Tali circostanze non sono state contrastate da elementi di segno contrario, avendo CP_1
deciso di non costituirsi nel presente giudizio nonostante la regolarità della notifica.
[...]
In secondo luogo, il medesimo Tribunale per i Minorenni ha preso atto che, di contro, il Servizio
Sociale ha espresso una valutazione positiva nei confronti della madre, unica figura genitoriale ritenuta adeguata, tanto da indurre i medesimi Servizi a chiedere l'affido esclusivo dei minori alla Per_ stessa, in quanto ritenuta in grado di crescere i figli e in totale autonomia, anche Per_1
grazie al supporto della nonna materna.
Ne consegue che, in conformità alla richiesta di Parte ricorrente, deve essere disposto l'affidamento Per_ esclusivo dei minori e alla madre con la quale gli stessi hanno sempre vissuto, Per_1 disponendosi, altresì, ai sensi dell'ultimo comma dell'art 337 quater c.c. che le competenze genitoriali siano concentrate in capo alla madre.
Al contempo, il Collegio ritiene opportuno prevedere che gli assistenti sociali proseguano nell'attività di monitoraggio e vigilanza sul nucleo familiare di cui fanno parte i Minori e negli eventuali interventi di supporto alla genitorialità e di supporto psicologico ritenuti opportuni per il tempo ritenuto necessario.
pagina 6 di 8 Considerato il tempo decorso dall'interruzione delle frequentazioni tra il padre ed i figli, si ritiene opportuno rinviare un nuovo tentativo finalizzato ad una ripresa delle frequentazioni padre-figli con modalità protette solo quando il padre mostrerà un serio interesse ad un recupero del rapporto con i figli, all'esito di un percorso di recupero della competenza genitoriale e previo supporto psicologico al padre ed ai Minori e solo laddove ciò non risulti disturbante per i Minori stessi, al cui ascolto diretto non si è deciso di procedere in quanto non avrebbe offerto ulteriori elementi utili ai fini della decisione.
Quanto alle richieste patrimoniali, premesso che, ai sensi dell'art. 30 della Costituzione e degli artt.
315 bis, 316 bis, 337 ter c.c., grava su ciascun genitore l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole in proporzione al proprio reddito e tenuto conto delle attuali esigenze dei figli, del tenore di vita, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dagli stessi e che tale obbligo sussiste per il solo fatto di averli generati, si osserva quanto segue.
Parte Ricorrente chiede di prevedere a carico di la corresponsione di un importo Controparte_1 complessivo di complessivi € 500,00, a titolo di mantenimento dei figli minori (€ 250,00 € per ciascun figlio), deducendo di svolgere attualmente la professione di O.S.S. (Operatore Socio
Sanitario) presso l'Ospedale Guglielmo da Saliceto di Piacenza, con uno stipendio netto mensile di circa € 1.400/1500, integrati dall'attività privata di assistente alle persone anziane e quanto al
Resistente, di non conoscerne le condizioni patrimoniali e l'attuale situazione lavorativa del
[...]
nato il [...] ed abile al lavoro;
di talché, tenuto conto delle disponibilità economiche Pt_2
Per_ della Donna, sulla quale ricade ogni onere di cura ed accudimento dei figli, dei bisogni di e rispettivamente di sedici e sette anni, si giustifica, in conformità alla richiesta della Per_1
Ricorrente, la previsione di un assegno mensile a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, di complessivi € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), somma da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50%
delle spese straordinarie occorrenti per i figli, da individuarsi sulla base del protocollo del C.N.F..
***
Venendo, quindi, alle spese processuali esse seguono la soccombenza del Resistente e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore indeterminato o indeterminabile della controversia in cui è stata espletata l'attività difensiva, della natura del presente giudizio e del grado di difficoltà della causa, visto il DM 55/2004 ed il DM 37/2018.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così decide:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in data 12 agosto 2000 in Agrigento, trascritto nei Registri degli atti di Controparte_1
matrimonio del predetto Comune (anno 2000, parte II, Serie A, n. 264);
- dispone l'affidamento dei figli minori e in via esclusiva alla madre Per_1 Persona_4
con collocamento presso la stessa, ove è fissata anche la loro residenza abituale;
dispone che la madre adotti in via esclusiva tutte le decisioni che riguardano i figli minori, comprese quelle di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale;
disciplina il diritto di visita paterno come in parte motiva;
- dispone che i Servizi Sociali territorialmente competenti proseguano nell'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione dei Minori, dando comunicazione tempestivamente al Pubblico Ministero minorile di ogni eventuale situazione di pregiudizio che dovesse emergere per gli stessi;
- pone a carico di quale contributo per il mantenimento dei figli minori Controparte_1
Per_ e il pagamento della somma complessiva di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun Per_1
figlio), somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per i figli, da individuarsi sulla base del protocollo del C.N.F.;
- ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni e agli altri adempimenti di Legge;
- condanna Parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della Ricorrente, che si liquidano in € 2.906,00 per compensi professionali oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA, come per legge;
- manda alla Cancelleria per la comunicazione alla Parte ricorrente ed ai Servizi sociali territorialmente competenti.
Così deciso in Piacenza, il 5 giugno 2025
Il Presidente Il Giudice Relatore
dott.ssa Marisella Gatti dott.ssa Laura Ventriglia
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