Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 26/06/2025, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
Dott. Giuseppe De Gregorio Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 270/2020 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado tra
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
e (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
n.q. di eredi di (c.f. ), tutti Persona_1 C.F._4
rappresentati e difesi dall'avv. PIAZZA MAURO
Appellanti nei confronti di:
(P.Iva ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. LA MANTIA
MARCO;
, contumace Parte_4
Appellati
Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni le seguenti parti hanno così concluso: parte appellante: “si conclude come in atto di appello insistendo su tutto quanto
spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”; società appellata: “conclude come in atti, riportando qui di seguito le conclusioni comunque assunte e conclude - a seguito dell'intervenuto decesso della parte appellante che ha promosso il giudizio per ciò che riguarda l'eventuale valutazione del danno biologico - affinché venga considerato unicamente il periodo di permanenza in vita della IG.ra , in quanto nelle more deceduta Persona_1
per patologie per l'evento per cui è causa, ciò ai fini della determinazione del risarcimento eventuale che potrà venir quantificato . Si chiede che la causa venga posta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusioni e delle eventuali repliche. VOGLIA LA CORTE DI APPELLO Reietta ogni avversaria istanza, eccezione e difesa. Respingere, con qualsiasi statuizione,
l'appello proposto, in quanto infondato in diritto, dando atto comunque delle carenze probatorie risultanti dal completamento della fase istruttoria. Confermare in conseguenza integralmente il contenuto della sentenza n. 710/2019 dell'11.09.2019, pronunciata dal Giudice Monocratico del Tribunale Civile di Termini Imerese,
Dott.ssa A. Libera Oliva, nel giudizio portante il n. di R.G. 3405/2015. Condannare parte appellante al pagamento di diritti, onorari e spese del presente grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 31/1/2020 ha proposto appello Persona_1
avverso la sentenza n. 710/2019 resa dal Tribunale di Termini Imerese l'11/9/2019, con cui è stata disattesa la pretesa risarcitoria avanzata a seguito di sinistro stradale nei confronti di e contestando la Controparte_2 Parte_4
statuizione per diverse ragioni.
Costituendosi, l'impresa assicurativa ha chiesto il rigetto dell'impugnazione, contestando le doglianze dell'appellante.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 Nelle more, intervenuto il decesso di si sono costituiti in Persona_1
giudizio , e in qualità di eredi della Parte_1 Parte_2 Parte_3
stessa (il primo quale coniuge, gli altri figli), insistendo nelle conclusioni già formulate in atto di appello.
Espletata CTU medico-legale, dopo la precisazione delle conclusioni mediante note di trattazione scritta, giusta ordinanza del 7 febbraio 2025 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi conclusionali.
***
Con l'atto introduttivo del giudizio di prime cure, aveva Persona_1
chiesto, a e a il risarcimento dei danni Controparte_3 Parte_4
patiti a seguito di sinistro stradale occorso il 9 dicembre 2010. Aveva narrato l'attrice che, mentre “si trovava in qualità di pedone, a transitare in Termini Imerese in
Piazza San Carlo” e stava “accingendosi ad attraversare la sede stradale”, alle ore
19:00 circa, venne urtata da un'autovettura targata DX536VE, rovinando al suolo e riportando gravi lesioni. Nel contraddittorio con l'impresa assicurativa, che aveva contestato ogni avversa deduzione, la pretesa, riscontrato che l'attrice non aveva assolto al proprio onere probatorio sulla descritta dinamica del sinistro (oltre che sul danno derivatole), come detto, è stata disattesa dal Tribunale di Termini Imerese.
Col gravame, , e – in qualità di eredi Parte_1 Parte_2 Parte_3
di deceduta nelle more del presente giudizio – contestano le Persona_1
ragioni poste a fondamento della statuizione, basata sull'assunto di non avere la danneggiata fornito, con il compendio probatorio offerto, piena prova dell'accadimento: evidenziano invece l'attendibilità del teste escusso (quello che avrebbe assistito al sinistro), sottolineando la congruenza rispetto gli altri mezzi di prova.
Preliminarmente, deve disattendersi l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c., giacché l'impugnazione contiene (come richiesto dalla Cassazione
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 nell'interpretazione dello stesso art. 342, sia prima sia successivamente alla novella contenuta nell'art. 54 Dl 83/2012; si vedano le pronunce 8926/2004, 9244/2007,
1832/2016 e 27199/2017) tanto il profilo argomentativo (e cioè l'esposizione delle ragioni per le quali il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare quale responsabile del sinistro stradale il conducente dell'autovettura) quanto quello volitivo (ovvero la conseguente richiesta di riforma della sentenza di primo grado).
Nel merito, il gravame risulta infondato per le seguenti sintetiche considerazioni.
In punto di responsabilità, vale innanzitutto osservare che, secondo la regola generale del processo, incombe sull'attore l'onere di provare la domanda, cioè di provare i fatti che allega e dai quali pretende che derivino conseguenze giuridiche a suo favore, a mente del disposto di cui all'art. 2697 c.c.
Nella fattispecie, la pretesa, così come prospettata, è fondata sul fatto che l'incidente per cui è causa si sarebbe verificato per la esclusiva condotta colposa del conducente dell'autovettura, che nel transitare in Termini Imerese in Piazza San
Carlo, avrebbe urtato , cagionandole gravi lesioni. Persona_1
Ciò premesso, all'esito dell'istruttoria espletata in prime cure e nel giudizio di appello, non può dirsi che gli appellanti abbiano raggiunto prova in ordine alle descritte modalità di accadimento del sinistro e, dunque, sulla responsabilità del conducente dell'autoveicolo.
Costoro si dolgono del vaglio della testimonianza resa dal teste
[...]
evidenziando alcune circostanze che sarebbero coerenti a Testimone_1
quanto narrato dal teste (cioè che la difformità delle dichiarazioni rese dal teste è giustificata dal lungo lasso di tempo trascorso “tra quando ha reso la dichiarazione testimoniale stragiudiziale il 10/6/2011 e quando ha reso testimonianza processuale il 27/3/2019 in sede istruttoria”), che altresì lunghissimo è il lasso di tempo trascorso
“tra il sinistro del 9/12/2010 e la dichiarazione testimoniale resa il 27/3/2019” e che
“pertanto, anche a volere soffermarsi sulle difformità delle dichiarazioni rese, è certamente plausibile che la memoria in ordine all'accaduto fosse più nitida a
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 distanza di circa sei mesi dal sinistro, ovvero quando ha reso dichiarazione stragiudiziale, che non quando ha reso dichiarazione in sede di istruttoria processuale il 27/3/2019”, e si dolgono pure del vaglio della documentazione prodotta.
Segnatamente, quanto addotto si incentra sulla attendibilità del teste, che tuttavia deve essere valutata unitamente a tutti gli elementi offerti al decidente, e che conducono a ritenere indimostrata la tesi degli odierni appellanti.
Sul punto, in sede di legittimità si è precisato che “la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., dipende dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva
(la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti e anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità” (ex multiis Cass. n.15712/2010).
Ebbene, incidono sulla attendibilità del teste non tanto le imprecisioni nelle sue dichiarazioni, quanto riferito in sede di escussione dinanzi all'istruttore, avendo egli affermato di ricordare il sinistro, in ciò smentendo l'assunto qui prospettato dall'appellante, ma precisando di non aver assistito all'esatto momento dell'impatto.
Segnatamente, dal verbale di udienza del 27 marzo 2019 emerge che il teste ha così narrato: “ricordo il sinistro, preciso che io non ho assistito allo stesso perché mi trovavo nel mio negozio, che si trovava in una strada che faceva ad angolo con la piazza dove è avvenuto il sinistro;
ho sentito movimento e sono uscito;
quanto sono uscito la signora era già stata soccorsa e portata sul marciapiede;
ricordo di aver
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 portato una sedia per farla sedere e abbiamo aspettato l'ambulanza; ricordo solo che la signora non poteva muovere il ginocchio.”. Questa precisa dichiarazione resa in giudizio depriva di valenza probatoria quanto dichiarato dal medesimo Tes_1
poco tempo il sinistro, quando avevo detto di avervi assistito, come da
[...]
dichiarazione del 10/6/2011 (versata in copia). Ciò soprattutto considerando quanto dichiarato in sede di accesso ospedaliero da - in data 10/12/2010 Persona_1
peraltro, giorno successivo al sinistro -, allorquando riferì di 'caduta accidentale', in tal modo chiaramente escludendo la responsabilità di terzi (cfr. 'anamnesi patologica prossima' nel referto del P.O. di Termini Imerese, versato in atti). Alla luce Per_3
di tali emergenze, che non offrono la prova necessaria per l'accoglimento della pretesa, priva di pregio risulta la circostanza dell'avvenuta quantificazione di risarcimento per € 27.000,00 da parte di che non contiene Controparte_4
espresso riconoscimento della responsabilità (anzi evidenziando la possibilità di esaminare “ulteriori elementi di prova, sia sull'entità del danno che sulla responsabilità, che eventualmente vorrà inviarci.”).
Né a diverse conclusioni può pervenirsi in base alla consulenza medico-legale che, ai soli fini di completa istruzione, è stata disposta in questa sede: intanto, perché dalla relazione dell'esperto, nell'evidenziare e richiamare la documentazione sanitaria versata, emerge che i primi dati si riconnettono alla cartella clinica del
10.12.2010, mentre non vi traccia documentale del trasporto 'a mezzo lettiga del 118' presso l'Ospedale, come addotto in citazione;
ancora, vi è riferimento alla già evocata dichiarazione testimoniale del 10/6/2011, che però non risulta depositata nel fascicolo di prime cure, e quindi priva di rilevanza nel presente procedimento.
Dunque, la ipotizzata compatibilità causale, da parte del CTU, si incentra su un evento rimasto però privo di supporto probatorio quanto all'effettivo accadimento con le modalità indicate dall'attrice e oggi dagli appellanti: d'altronde, l'esperto ha definito solo “più probabile un trauma stradale con una certa energia lesiva, piuttosto che una caduta a terra autonoma, nel determinismo delle lesioni”, ma ciò
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6 non trova conferma nelle risultanze probatorie, per quando dianzi evidenziato.
Ne consegue che risultando indimostrato l'assunto degli appellanti come evidenziato dal Tribunale, il gravame deve essere disatteso, con conferma della impugnata statuizione.
Quanto alle spese di lite, esse possono in parte compensarsi, stante la particolarità della vicenda, e in parte seguire la soccombenza, con la liquidazione indicata in dispositivo (ponendosi definitivamente per l'intero a carico degli appellanti quelle di
CTU, liquidate come in atti).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: rigetta l'appello proposto da , e quali Parte_1 Parte_2 Parte_3
eredi con atto di citazione del 31/1/2020 avverso la sentenza Persona_1
n.710/2019 resa dal Tribunale di Termini Imerese l'11/9/2019
Compensa per metà le spese processuali, condanna gli appellanti alla rifusione della restante metà in favore di corrente in Controparte_2
liquidate in complessivi € 4.400,00, per compensi, oltre rimborso forfettario, C.P.A.
e I.V.A. come per legge, ponendosi definitivamente a carico degli appellanti quelle di CTU, liquidate come in atti, per l'intero.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti (ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 19 giugno 2025.
Il Cons. est. Il Presidente
Giuseppe De Gregorio Antonino Liberto Porracciolo
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 7 Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile
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