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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 21/05/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 802 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al RG N. 802/2022 avente ad oggetto: separazione personale tra coniugi
TRA
nato il [...] a [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
in atti RICORRENTE E
) nato il [...] a [...], con gli Controparte_1 C.F._2
A e da procura in atti RESISTENTE E DELLA MINORE NATA A ROMA IL 18.05.2013 CON L'AVV. MARTA Controparte_2 Persona_1
RENCIAGLIA DEL FORO DEL TRIBUNALE DI VITERBO COME DA NOMINA DEL TRIBUNALE DEL 23.10.2023
CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 21.05.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la separazione personale da Parte_1 CP_1
in relazione al matrimonio celebrato il 07.06.2010 in Castel Sant'Elia (Vt)
[...]
A fondamento della domanda di separazione deduceva il venir meno della loro relazione affettiva e dell'esistenza di serie incompatibilità che avevano minato gravemente la loro relazione e reso non più possibile il mantenimento della loro unione. Costituendosi in giudizio parte resistente, aderendo alla domanda di separazione, ha contestato le deduzioni di merito di parte ricorrente articolando specifiche conclusioni alle quali si riportava. Nel corso del processo, all'esito della comparizione delle parti, e della disposta CTU, venivano emessi i provvedimenti provvisori ed urgenti (9.1.2023) procedendo, il processo per l'assunzione delle prove ammesse. Successivamente, dopo l'emissione di sentenza n. 455/23 sullo status, all'udienza del 21.05.2025 le parti dichiaravano di avere raggiunto il seguente accordo che si riporta, chiedendo l'emissione di sentenza ex art. 473.bis, co. IV CPC:
1. le parti si impegnano a partecipare alla terapia famigliare per la quale sono in lista d'attesa presso l'ASL dando atto di ciò in ragione del fatto che il padre non intende creare ulteriori disagi alla minore in ragione della difficoltà della sua relazione con la figlia. Il ricorrente, inoltre, manifesta la propria disponibilità a rispettare i tempi d per la accettazione graduale di ripresa del rapporto;
Per_1
2 disporre un affidamento esclusivo della minore in favore della madre, affidamento non super esclusivo, con collocazione d presso la madre. Persona_1
3. verserà entro il 5 di ogni mese la somma di euro 350,00 per il mantenimento della Parte_1 fi somma da versare in favore della madre e rivalutabile ai fini ISTAT, con decorrenza dal mese successivo all'emissione della sentenza definitiva di separazione, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Viterbo e dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo del 20.09.2018 allegato;
4- le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente;
5 Spese processuali compensate e rinuncia all'impugnazione”
Tutto ciò premesso, il Tribunale:
- preso atto che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, l'equità e la congruità delle condizioni concordate, oltre all'assenza di elementi incompatibili con il prospettato accordo e/o contrari alla legge potendo, pertanto, la domanda essere accolta previa trasformazione del rito;
Co
- rilevato che all'esito dell'audizione dei rappresentante dei Servizi Sociali del Comune epi e del resposabile Asl del Comune di Civita Castellana, sussistono legittime ragioni per affidare, come da richiesta delle parti, la minore ai genitori con revoca del provvedimento di affidamento ai servizi sociali, essendosi, inoltre, le parti impegnate ad iniziare un percorso di psicoterapia familiare presso la , percorso già programmato come da attestazione della responsabile asl in Parte_2
u nelle attività di sostegno psicologico presso il Servizi Sociali di Nepi
- rilevato che con l'indicato accordo le parti hanno regolato anche le spese del processo, avendo, inoltre, rinunciato all'impugnazione della presente decisione
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando, preso atto della già disposta separazione personale intervenuta con sentenza n. 455/2023 di questo Tribunale di Viterbo tra i coniugi Pt_1
nato il [...] a [...] e nata a [...]
[...] Controparte_1
(AQ) il 17/04/1980, così provvede:
1. Dispone in merito agli ulteriori punti come da accordi indicati nella parte narrativa della presente decisione.
2. Revoca il disposto affidamento del 09.01.2023 della minore nata a [...] il Persona_1
18.05.2013 ai Servizi Sociali di Nepi, affidando, la stessa minore, in via esclusiva e secondo la modalità ordinaria ex art. 337 quater, co.3 prima parte, Cod. Civ. alla madre , con Controparte_1 collocamento presso quest'ultima; 3. dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 21/05/2025.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al RG N. 802/2022 avente ad oggetto: separazione personale tra coniugi
TRA
nato il [...] a [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
in atti RICORRENTE E
) nato il [...] a [...], con gli Controparte_1 C.F._2
A e da procura in atti RESISTENTE E DELLA MINORE NATA A ROMA IL 18.05.2013 CON L'AVV. MARTA Controparte_2 Persona_1
RENCIAGLIA DEL FORO DEL TRIBUNALE DI VITERBO COME DA NOMINA DEL TRIBUNALE DEL 23.10.2023
CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 21.05.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la separazione personale da Parte_1 CP_1
in relazione al matrimonio celebrato il 07.06.2010 in Castel Sant'Elia (Vt)
[...]
A fondamento della domanda di separazione deduceva il venir meno della loro relazione affettiva e dell'esistenza di serie incompatibilità che avevano minato gravemente la loro relazione e reso non più possibile il mantenimento della loro unione. Costituendosi in giudizio parte resistente, aderendo alla domanda di separazione, ha contestato le deduzioni di merito di parte ricorrente articolando specifiche conclusioni alle quali si riportava. Nel corso del processo, all'esito della comparizione delle parti, e della disposta CTU, venivano emessi i provvedimenti provvisori ed urgenti (9.1.2023) procedendo, il processo per l'assunzione delle prove ammesse. Successivamente, dopo l'emissione di sentenza n. 455/23 sullo status, all'udienza del 21.05.2025 le parti dichiaravano di avere raggiunto il seguente accordo che si riporta, chiedendo l'emissione di sentenza ex art. 473.bis, co. IV CPC:
1. le parti si impegnano a partecipare alla terapia famigliare per la quale sono in lista d'attesa presso l'ASL dando atto di ciò in ragione del fatto che il padre non intende creare ulteriori disagi alla minore in ragione della difficoltà della sua relazione con la figlia. Il ricorrente, inoltre, manifesta la propria disponibilità a rispettare i tempi d per la accettazione graduale di ripresa del rapporto;
Per_1
2 disporre un affidamento esclusivo della minore in favore della madre, affidamento non super esclusivo, con collocazione d presso la madre. Persona_1
3. verserà entro il 5 di ogni mese la somma di euro 350,00 per il mantenimento della Parte_1 fi somma da versare in favore della madre e rivalutabile ai fini ISTAT, con decorrenza dal mese successivo all'emissione della sentenza definitiva di separazione, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Viterbo e dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo del 20.09.2018 allegato;
4- le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente;
5 Spese processuali compensate e rinuncia all'impugnazione”
Tutto ciò premesso, il Tribunale:
- preso atto che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, l'equità e la congruità delle condizioni concordate, oltre all'assenza di elementi incompatibili con il prospettato accordo e/o contrari alla legge potendo, pertanto, la domanda essere accolta previa trasformazione del rito;
Co
- rilevato che all'esito dell'audizione dei rappresentante dei Servizi Sociali del Comune epi e del resposabile Asl del Comune di Civita Castellana, sussistono legittime ragioni per affidare, come da richiesta delle parti, la minore ai genitori con revoca del provvedimento di affidamento ai servizi sociali, essendosi, inoltre, le parti impegnate ad iniziare un percorso di psicoterapia familiare presso la , percorso già programmato come da attestazione della responsabile asl in Parte_2
u nelle attività di sostegno psicologico presso il Servizi Sociali di Nepi
- rilevato che con l'indicato accordo le parti hanno regolato anche le spese del processo, avendo, inoltre, rinunciato all'impugnazione della presente decisione
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando, preso atto della già disposta separazione personale intervenuta con sentenza n. 455/2023 di questo Tribunale di Viterbo tra i coniugi Pt_1
nato il [...] a [...] e nata a [...]
[...] Controparte_1
(AQ) il 17/04/1980, così provvede:
1. Dispone in merito agli ulteriori punti come da accordi indicati nella parte narrativa della presente decisione.
2. Revoca il disposto affidamento del 09.01.2023 della minore nata a [...] il Persona_1
18.05.2013 ai Servizi Sociali di Nepi, affidando, la stessa minore, in via esclusiva e secondo la modalità ordinaria ex art. 337 quater, co.3 prima parte, Cod. Civ. alla madre , con Controparte_1 collocamento presso quest'ultima; 3. dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 21/05/2025.