Ordinanza presidenziale 13 ottobre 2014
Ordinanza cautelare 17 dicembre 2014
Sentenza 27 marzo 2015
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, ordinanza cautelare 17/12/2014, n. 2076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2076 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2014 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02076/2014 REG.PROV.CAU.
N. 04812/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso n 4812/ 14 R.G., integrato da motivi aggiunti, proposto da:
My Wellness Srl, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Agata, con domicilio eletto presso IA UL in Napoli, viale Gramsci,19;
contro
Comune di Capua in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Ricciardi Federico, con domicilio eletto presso AN LU MM in Napoli, Via del Parco Margherita N.31;
U.T.G. - Prefettura di Caserta, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui domicilia in Napoli, Via Diaz, 11;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della Determinazione Dirigenziale n.499 del 10.7.14, successivamente ricevuta, con cui il Comune di Capua ha dichiarato la risoluzione del contratto, Rep.n.5 del 2011, di concessione, di costruzione e di gestione della piscina comunale a Rione Macello;
del provvedimento interdittivo ex art.84 e 91 d.lgs.159/11 n. Cat. 12b.16/ANT/AREA 1^ del 24.2.14, emesso dalla Prefettura di Caserta nei confronti della società ricorrente;
di tutti gli accertamenti esperiti dalle forze dell'Ordine giustificanti tale interdizione;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Capua e dell’U.T.G. - Prefettura di Caserta;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Data per letta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2014 la relazione del consigliere Paolo Corciulo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che allo stato il ricorso non si rivela infondato avuto riguardo alla contestata inidoneità ed insufficienza degli elementi indiziari posti a fondamento dell’impugnata informazione antimafia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima)
accoglie la domanda cautelare e per l’effetto sospende l’efficacia dell’interdittiva impugnata;
fissa l’udienza di discussione per il 25 febbraio 2015. Spese di fase compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Cesare Mastrocola, Presidente
Paolo Corciulo, Consigliere, Estensore
Carlo Dell'Olio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/12/2014
IL SEGRETARIO