Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 19/12/2025, n. 3631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3631 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03631/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00297/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 297 del 2025, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Cittadino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria Provveditorato Regionale Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
del Decreto n. -OMISSIS- emesso in data -OMISSIS-e notificato il 12.2.2024, del Capo Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, con cui il ricorrente, considerato erroneamente in servizio alla Casa Circondariale di Catania Bicocca, è sospeso dallo stesso per la durata di un mese dalla data di notifica del decreto e di ogni altro atto antecedente, susseguente o consequenziale, ivi compreso ove occorra della nota di trasmissione della Direzione generale del personale del corpo di Polizia Penitenziaria prot. -OMISSIS-, della proposta del Consiglio Centrale di Disciplina formulata il -OMISSIS- a seguito dell’udienza de 16.07.2024 e del decreto emesso dalla commissione di cui all’art. 50 del D.L.vo 443/1992 che fin dal 28.06.2021 ha sospeso, per il ricorrente, ogni parere per il suo avanzamento di carriera in attesa della definizione del procedimento penale e di quello disciplinare.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria Provveditorato Regionale Sicilia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. DA OF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso parte ricorrente ha chiesto l’annullamento della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio irrogatagli dopo la cessazione dal servizio stesso -OMISSIS-, lamentando gli effetti pregiudizievoli promananti da tale provvedimento amministrativo illegittimo sulla decorrenza della sua promozione.
2. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente che, in data 4 marzo 2025, ha depositato agli atti un provvedimento del -OMISSIS-, con cui ha reso edotto il ricorrente di non voler dare corso al provvedimento disciplinare gravato.
Con successivo provvedimento depositato in vista della celebrazione dell’odierna udienza, la medesima Amministrazione ha precisato come la Commissione di avanzamento avesse disposto l’avanzamento di parte ricorrente a decorrere dal 6 dicembre 2020, non tenendo, dunque, in considerazione il provvedimento disciplinare contestato in questa sede processuale, chiedendo così la cessazione della materia del contendere.
3. Con memoria finale parte ricorrente ha aderito alla conclusione del procedimento con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna della parte pubblica alla refusione delle spese processuali.
4. All’udienza pubblica del 17 dicembre 2025 il ricorso è passato in decisione.
5. In considerazione della sopravvenuta soddisfazione della pretesa di parte ricorrente in corso di causa deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
6. Le spese seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate col dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia contendere.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RO EN, Presidente
DA OF, Primo Referendario, Estensore
Valeria Ventura, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DA OF | RO EN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.