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Sentenza 28 settembre 2025
Sentenza 28 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 28/09/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI SEZIONE LAVORO Composta da Dott. Marcello Giacalone Presidente rel. Dott.ssa Cristina FO Consigliere Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 28 del Ruolo Generale Lavoro per l'anno 2025 fra:
, Pt_1 in persona del legale rappresentante, domiciliato elettivamente in Cagliari, via Sonnino 96, presso l'avv. Daniela Cabiddu, dalla quale è rappresentato e difeso in forza di procura in atti APPELLANTE CONTRO
, Controparte_1 domiciliata elettivamente in Sassari, presso lo studio dell'avv. Pasquale Fadda, dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura in atti APPELLATA Oggetto: appello avverso la sentenza n. 408/2024 del Tribunale di Sassari – Sezione Lavoro in tema di rendita ai superstiti per malattia professionale, come emendata con provvedimento per la correzione di errore materiale del 16.12.2014. All'udienza del 24.9.2025 la causa è stata definita sulle seguenti conclusioni NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE:
“Voglia la Corte, disattesa ogni diversa istanza ed in riforma della sentenza impugnata, accogliere l'appello interposto e respingere la domanda di erogazione della rendita ai superstiti proposta da perché infondata. Controparte_1 Con vittoria di spese ed onorari”. NELL'INTERESSE DELL'APPELLATA:
“1) rigettare l'atto di appello formulato, confermando l'impugnata sentenza. 2) Con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nel convenire in giudizio l' , deduceva: i) di essere Pt_1 Controparte_1 rimasta vedova di deceduto il 16.12.2019 a causa Persona_1 dell'adenocarcinoma intestinale naso-sinusale contratto a causa delle attività lavorative in passato espletate;
ii) che il FO, in particolare, nel corso della sua vita lavorativa aveva svolto le seguenti attività: α) dal 1.11.1975 al 22.01.1982, presso la Taulera Legnami srl, operaio addetto allo spostamento manuale del legname e
1 delle travi in noce, iroko, castagno e rovere nonché al carico e scarico del legname in entrata e uscita dai locali aziendali;
β) dal 23.01.1982 al 12.03.1990, presso la ditta operaio addetto alla falegnameria con compiti di: Controparte_2
- movimentazione manuale del legname, prevalentemente castagno, sui banchi utilizzati per il taglio, la sezionatura e l'incollaggio; - pulizia giornaliera dei locali aziendali, consistente nell'asportazione manuale della segatura e nel suo successivo stoccaggio all'interno del silos presente in azienda, nello svuotamento manuale di tale silos e nel caricamento della segatura sui camion deputati al suo smaltimento;
- carico e scarico del legname dal forno di essicazione;
iii) che il FO aveva espletato tali compiti per circa quaranta ore settimanali, in assenza di dispositivi di protezione individuale e di aspirazione o areazione;
iv) che, successivamente, aveva svolto le seguenti attività: dal luglio 1990 al dicembre 1999, presso la ditta autista di camion addetto allo scarico di cemento, sabbia e ghiaino;
Parte_2 dal 2000 al 2008 e dal 2008 al 2012, rispettivamente presso la Trasporto Srl e la Scavi e Trasporti Srl, autista addetto al carico e scarico di sabbia, inerti e ceneri di carbone prodotti nella centrale di Fiume Santo, che venivano caricati sfusi sul camion per poi essere trasportati e conferiti nei vari porti della regione;
v) che la neoplasia sviluppata dal FO era una malattia tabellata tipica dei lavoratori addetti alle falegnamerie e perciò esposti alle polveri di legno e alla formaldeide, motivo di denuncia all' da parte dell'assicurato ma oggetto di archiviazione per la Pt_1 ritenuta assenza del rischio specifico;
vi) che, essendo l'opposizione risultata infruttuosa, l'assicurato aveva incardinato presso il giudice del lavoro di Sassari la causa n. 2006/2019 R.G. LAV., avente ad oggetto l'accertamento dell'origine professionale della denunciata patologia e la condanna dell' alla Pt_1 corresponsione in proprio favore di una rendita vitalizia parametrata ad un danno biologico del 90%, salvo veriore, oltre accessori e spese legali;
vii) che, dopo il decesso del marito, aveva chiesto all'Istituto assicuratore il riconoscimento della rendita ai superstiti ex art. 85 D.P.R. n. 1124/1965, accusandone però il rigetto per la ritenuta irriconducibilità della morte all'evento. Tanto premesso, vana l'opposizione in sede amministrativa, la chiedeva al giudice del lavoro CP_1 la condanna dell'istituto assicuratore, previo accertamento della genesi professionale della neoplasia che aveva cagionato la morte del FO, alla corresponsione in proprio favore della rendita ai superstiti con decorrenza dal giorno successivo al decesso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché spese legali da distrarre in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario. Resisteva in giudizio l' , che contestava sia l'esposizione dell'assicurato al Pt_1 rischio lavorativo dedotto sia l'eziologia professionale della denunciata patologia. La causa, su accordo delle parti istruita tramite acquisizione delle testimonianze assunte e della consulenza tecnica d'ufficio espletata nella causa n. 2006/2009 R.G. LAV., veniva definita con la sentenza n. 408/2024 del Tribunale di Sassari – Sezione Lavoro, che condannava l'Istituto assicuratore a costituire in favore della parte ricorrente la rendita ai superstiti di cui all'art. 85 D.P.R. n. 1124/1965 con la decorrenza di legge, oltre interessi legali e spese di lite distratte in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario. Segnatamente, il Tribunale, da un lato, in applicazione della presunzione normativamente prevista in ipotesi di malattia tabellata, riteneva provata la correlazione causale fra la neoplasia denunciata e l'esposizione lavorativa
2 dell'assicurato alla polvere di legno nel periodo compreso fra il 1975 ed il 1990, dall'altro, in accordo con la valutazione del ctu, riteneva che detta neoplasia avesse avuto efficacia concausale nel determinare il decesso di Persona_1 Avverso tale sentenza ha proposto appello l' , cui ha resistito mediante Pt_1 memoria la CP_1 La causa, istruita con i fascicoli di parte e d'ufficio, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato. Con un unico motivo di impugnazione il ricorrente ha censurato la decisione del Tribunale per aver erroneamente considerato raggiunta la prova dell'esposizione non occasionale, ossia abituale e sistematica, del FO all'azione delle polveri di legno alla luce delle testimonianze assunte, senza motivare adeguatamente: i) circa il motivo per il quale ritenesse la deposizione del teste più attendibile della CP_3 deposizione del teste là dove secondo il peraltro informato solo a Tes_1 CP_3 partire dal 1982, le mansioni svolte dal FO all'interno della falegnameria prevalevano rispetto a quelle di autista, svolte al suo esterno, mentre secondo il prevalevano le mansioni di autista;
ii) circa la rilevanza scientifica Tes_1 dell'affermazione del teste secondo cui “l'ambiente di lavoro era molto Tes_2 polveroso”, considerato che detta affermazione veicolava un giudizio, non un fatto, e proveniva da chi era stato collega di lavoro del FO per appena tre anni, dal 1979 a 1982. Di contro, ad avviso dell'appellante nell'insorgenza della neoplasia denunciata sarebbe stata in via esclusiva determinante, quale fattore extralavorativo, la lunga storia tabagica dell'assicurato. Talché, non potendosi correlare la patologia che ha cagionato il decesso del FO con l'attività lavorativa dallo stesso espletata, non sussisterebbero i presupposti per l'erogazione della rendita di cui all'art. 85 D.P.R. n. 1124/1165. Tale motivo non è condivisibile. Valga, in primo luogo, considerare i principi di diritto enucleati dalla Suprema Corte in tema di riparto dell'onere probatorio in caso di malattia tabellata, non tabellata e ad eziologia multifattoriale. La Corte, “anzitutto, ha affermato che nel caso di malattia tabellata, la prova dell'eziologia professionale delle malattie contratte nell'esercizio delle lavorazioni morbigene (anch'esse tabellate) si raggiunge applicando un criterio di presunzione legale;
che, tuttavia, tale criterio non può esplicare la sua efficacia nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, in cui il nesso di causalità non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di concreta e specifica dimostrazione - quanto meno in via di probabilità
- in relazione alla concreta esposizione al rischio ambientale e alla sua idoneità causale alla determinazione dell'evento morboso (in tal senso cfr. Cass. n. 21360 del 2013); dall'inclusione nelle apposite tabelle, sia della lavorazione che della malattia deriva, quindi, l'applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato, con il conseguente onere di prova contraria a carico dell che si concretizza, in particolare, nell'offrire la Parte_1 prova della dipendenza dell'infermità o da una causa extra lavorativa, oppure dall'accertamento che la lavorazione non si è rivelata sufficientemente idonea a cagionare la malattia;
ciò comporta di conseguenza che, per escludere la tutela
3 assicurativa va accertato, rigorosamente ed inequivocabilmente, che vi sia stato l'intervento di un fattore patogeno diverso dalla causa professionale, che da solo o in misura prevalente, ha cagionato o concorso a cagionare la patologia;
dalla malattia tabellata si differenzia la patologia dichiarata ad eziologia multifattoriale: in tal caso, l'applicazione del criterio presuntivo, sì come desunto da ipotesi tecniche teoricamente possibili, subisce un'attenuazione, nel senso che la prova del nesso causale non può basarsi su presunzioni semplici, ma è data per raggiunta sol quando la parte interessata al riconoscimento della tutela, abbia concretamente e specificamente offerto la dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, della idoneità della esposizione al rischio a causare l'evento morboso;
ancora diverso è il caso in cui la malattia ad eziologia multifattoriale include una patologia tumorale la quale, secondo la scienza medica, ha o può avere origine professionale;
in tal caso si determina una qual reviviscenza della presunzione legale quanto all'origine professionale della patologia, sicché, l'assenza del nesso causale della cui rilevanza probatoria è gravato l'ente assicuratore, resta ulteriormente circoscritto alla prova che il tumore, sviluppatosi con rapidità, non può essere ricollegato all'esposizione alla sostanza morbigena, perché questa è cessata da lungo tempo” (Cass. civ. n. 38898/2021 e n. 38659/2021). Recentemente, poi, la Corte di legittimità ha evidenziato che “in tema di assicurazione contro le malattie professionali l'onere probatorio che grava sul ricorrente è attenuato quando la malattia è inclusa nella tabella allegata al d.P.R. n. 1124 del 1965 e poi al d.lgs. n. 38 del 2000. Solo in tal caso al lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch'essa tabellata perché il nesso eziologico sia presunto per legge sempre che la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo anch'esso indicato in tabella (cfr. Cass. n. 13024 del 2017). La riconducibilità della patologia sofferta dal prestatore di lavoro alle previsioni di cui alla tabella n. 4 allegata al d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 esclude la necessità di provare l'esistenza del nesso di causalità tra il morbo contratto e l'attività professionale svolta, mentre nel caso in cui la malattia non rientri nella previsione tabellare, oppure non vi rientri l'attività lavorativa svolta o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l'attività stessa all'interno della sua previsione, l'esistenza del nesso di causalità deve essere provata dal prestatore assicurato secondo i criteri ordinari e, in caso di contestazione, l'accertamento della riconducibilità della malattia alla previsione tabellare costituisce un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito (cfr. Cass. n. 27752 del 2009)” (Cass. civ. n. 22592/2024). Ebbene, nell'ambito delle tabelle delle malattie professionali di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 1124/1965 succedutesi nel tempo - idonee, come evidenziato, ad invertire l'onere della prova del nesso causale al ricorrere di tutti i presupposti in esse tipizzati – vengono in rilievo rispetto al caso di specie le seguenti voci: 1) “malattie neoplastiche causate da polveri di legno duro”, fra cui “tumori delle cavità nasali” e “tumori dei seni paranasali”, in ipotesi di lavorazioni che espongano a polveri di legno duro con periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione illimitato (cfr. lett. a) e b) alla voce 67 della tabella edita col D.M. 09.04.2008); 2) “malattie neoplastiche causate da polveri di legno”, fra cui
“carcinoma delle cavità nasali” e “carcinoma dei seni paranasali”, in ipotesi di lavorazioni che espongano all'azione delle polveri di legno con periodo massimo di
4 indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione illimitato (cfr. lett. a) e b) alla voce 63 della tabella edita col D.M. 10.10.2023). Ciò posto, essendo incontestato e comunque documentalmente provato che fosse affetto da una malattia neoplastica (adenocarcinoma di tipo Persona_1 intestinale naso-sinusale sinistro) ricompresa fra quelle elencate nelle citate voci tabellari (tumore/carcinoma delle cavità nasali e tumore/carcinoma dei seni paranasali), resta da accertare se costui fosse effettivamente adibito in maniera non occasionale, ossia abituale e sistematica, ad una o più lavorazioni che lo esponevano all'azione delle polveri di legno. E il risultato della prova testimoniale espletata, avendo sostanzialmente confermato tipologia, tempistica e modalità delle mansioni di cui è stato dedotto lo svolgimento con riferimento al periodo compreso fra il 1975 ed il 1990, ha fornito risposta affermativa a tale interrogativo. Invero, collega del FO dal 1982, oltre a confermare tutte le CP_4 circostanze di fatto di cui ai capi di prova 4-101 del ricorso introduttivo, circa la prevalenza delle mansioni svolte all'interno della falegnameria rispetto a quelle espletate al suo esterno ha precisato: “il ricorrente faceva anche da autista ma la maggior parte dei lavori li eseguiva all'interno della falegnameria” (cfr. verbale d'udienza 15.11.2021). Il che non si pone in contraddizione rispetto alla deposizione di Testimone_3 collega del FO dal 1982 al 2008, il quale, dopo aver confermato a sua volta le circostanze di fatto di cui ai suddetti capi, ha soggiunto: “svolgeva anche l'attività di autista in modo prevalente” (cfr. verbale d'udienza 15.11.2021). Tale specificazione, infatti, deve essere contestualizzata e interpretata alla luce del fatto che - come dedotto fin dal ricorso introduttivo ed incontestato - dal 1990 in poi il FO ha svolto quasi esclusivamente mansioni di autista, ragion per cui rispetto all'intero periodo di colleganza in relazione al quale il ha deposto, cioè un Tes_1 arco temporale di 26 anni che va dal 1982 al 2008, le mansioni di autista svolte dal FO per ben 18 anni, dal 1990 al 2008, risultano oggettivamente prevalenti rispetto ai compiti espletati all'interno della falegnameria per soli 8 anni, dal 1982 al 1990. Ciò nondimeno, nella prospettiva dell'accertamento dell'esposizione del FO all'azione delle polveri di legno nel periodo compreso fra il 1975 ed il 1990, gli otto anni di costante esposizione (dal 1982 al 1990) confermati sia dal che dal CP_3 si sommano ai tre anni di quotidiana esposizione (dal 1979 al 1982) Tes_1 confermati dal unitamente alle altre circostanze di fatto di cui ai capi di prova Tes_2
5 1-32 del ricorso introduttivo, corroborando così le deduzioni concernenti l'esposizione non occasionale, ossia abituale e sistematica, dell'assicurato all'azione delle polveri di legno per almeno undici anni. Senza omettere di considerare come l'osservazione del secondo cui Tes_2
“l'ambiente di lavoro era molto polveroso soprattutto la polvere della segatura”, restituisce una percezione, ancorché soggettiva, non scindibile dalla narrazione e facilmente immaginabile giacché la nuvola delle polveri di legno è agevolmente percepibile mediante la vista, l'olfatto ed il tatto, ciò che rientra nella comune esperienza di chiunque sia venuto in contatto con essa anche solo per essersi trattenuto come cliente all'interno di una falegnameria. D'altro canto, se non si potesse a priori valorizzare tale tipo di percezione, in assenza di misurazioni oggettive degli agenti nocivi non si potrebbe mai accertare l'idoneità dell'esposizione a causare la patologia della quale si è chiamati a valutare l'origine professionale, con l'inaccettabile conseguenza che eventuali inadempimenti da parte dei datori di lavori e degli enti preposti alla prevenzione delle malattie professionali andrebbero a vantaggio dei soggetti inadempienti medesimi. Per contro, l' non ha dimostrato né che il tumore contratto dal FO, per le Pt_1 sue caratteristiche peculiari, non può essere ricollegato all'esposizione di costui alle polveri di legno, né che il suo tabagismo ha cagionato da solo o concorso a cagionare in misura prevalente la neoplasia in esame. Piuttosto, una volta accertata l'esposizione del FO all'azione delle polveri di legno nei termini appena ricostruiti, si deve ulteriormente considerare, da un lato, che anche a stregua dei criteri eziopatogenetici riferiti dal ctu3, l'esposizione alle polveri di legno ed il tabagismo possono avere avuto pari efficienza causale nel 2 “1) vero che il sig. dal 1.11.1975 sino al 22.01.1982, ha lavorato presso la ditta Persona_1 Taulera Legnami srl, con sede in Alghero, svolgendo mansioni di operaio addetto allo spostamento manuale del legname e delle travi in noce, irocco, castagno, rovere, 2) Vero che il sig. FO era, altresì, addetto al carico e scarico del predetto legname dai camion sia in entrata che in uscita dall'azienda Taulera. 3) vero che le mansioni di cui ai punti precedenti venivano espletate, senza l'ausilio di maschere di protezione, per otto ore al giorno per 5 giorni la settimana”. 3 “I tumori maligni nella regione senonasale sono rari e rappresentano meno dell'1% di tutti i tumori maligni e il 3% dei tumori maligni del tratto aerodigestivo superiore. I fattori associati ai tumori dei seni paranasali includono: 1) Esposizioni professionali – Tra cui cuoio, tessuti, polvere di legno e formaldeide. 2) Inquinamento atmosferico. 3) Fumo di AC. 4) Virus – L'infezione da papillomavirus umano (HPV) è stata associata al cancro del seno paranasale. ► Nel caso di specie, escludendo, fattore associato, l'infezione da papillomavirus umano (HPV) il cui tumore ha caratteristiche cliniche e istologiche simili a quelle osservate nel cancro adenoideo cistico seno- sinusale ed escludendo l'inquinamento atmosferico del quale non disponiamo delle metriche valutative. Rimangono quali fattori associati allo sviluppo dell'adenocarcinoma l'esposizione CP_ professionale alle polveri del legno e il fumo di AC. […] Il gruppo di lavoro ha concluso che esiste una prova molto forte dell'associazione tra le polveri del legno e il cancro del seno nasale […] In conclusione, ci sono prove sufficienti nell'uomo per la cancerogenicità della polvere di legno. La polvere del legno causa il carcinoma delle cavità nasali, dei seni paranasali e del rinofaringe. […] Tra gli altri fattori associati ai tumori dei seni paranasali, come anticipato, si trova il fumo di AC […] Il sig. è deceduto a seguito dell'insorgenza di un Persona_1 adenocarcinoma di tipo intestinale naso-sinusale estremamente aggressivo con diffusione intracranica che ha portato ad un progressivo e rapido decadimento delle condizioni generali non rispondendo alle terapie prontamente implementate. […] I fattori specifici legati a questa neoplasia, che ho esaminato e approfondito, sono l'esposizione alle polveri del legno e il fumo di R_ AC (vd. relazione peritale dott. ).
6 determinismo del tumore in parola, dall'altro, che in materia d'infortuni sul lavoro e malattie professionali trova applicazione la regola dell'art. 41 cod. pen., con la conseguenza che il rapporto causale tra l'evento e il danno è governato dal principio di equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale a ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, con esclusione del nesso eziologico richiesto dalla legge solo qualora possa essere ravvisato con certezza l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità e tale da far degradare altre evenienze a semplici occasioni (cfr. Cass. civ. n. 38898/2021 e n. 38659/2021). La sentenza oggetto di gravame, pertanto, deve essere confermata. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 vigente, secondo i parametri minimi (stante l'esiguo numero e la semplicità delle questioni trattate) per le cause previdenziali di valore indeterminato a bassa complessità in relazione alle fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE Definitivamente pronunciando;
rigetta l'appello proposto dall' , in persona del legale rappresentante, avverso Pt_1 la sentenza n. 339/2024 pronunciata dal Tribunale di Sassari – Sezione Lavoro in contraddittorio con;
Controparte_1 condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite a favore dell'appellata, complessivamente liquidate in € 4.638,00 oltre spese generali e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). Giorni 5 per la motivazione. Sassari, 24.9.2025
Il Presidente est.
Dott. Marcello Giacalone
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “4)Vero che dal 23.01.1982 e sino al 12.03.1990 l'odierno ricorrente ha lavorato presso la ditta
addetto alla movimentazione manuale del legname all'interno della Controparte_2 azienda nei banchi utilizzati per il taglio, la sezionatura, per l'eventuale incollaggio dello stesso legname. 5) Vero che in tale ditta il legname che veniva utilizzato era il castagno. 6) vero che nell'eseguire le rifiniture e la levigatura venivano usati delle sostanze chimiche e impregnanti sintetici;
7) Vero che il sig. FO giornalmente provvedeva alla pulizia del locale mediante l'asportazione della segatura e il successivo stoccaggio della stessa nel silos presente in azienda, per poi provvedere una volta riempito tale silos allo scarico sempre manuale dello stesso e al successivo carico nei camion per l'invio ai centri di smaltimento. 8) Vero che il ricorrente provvedeva, inoltre, al carico e scarico del legname nel forno per l'essiccazione del legno, 9) vero che tutte le lavorazioni di cui ai capitoli di prova precedenti venivano eseguite dal FO senza l'ausilio di maschere di protezione. 10) Vero che il locale in cui il FO prestava la propria attività lavorativa era privo di impianti di aspirazione”.
, Pt_1 in persona del legale rappresentante, domiciliato elettivamente in Cagliari, via Sonnino 96, presso l'avv. Daniela Cabiddu, dalla quale è rappresentato e difeso in forza di procura in atti APPELLANTE CONTRO
, Controparte_1 domiciliata elettivamente in Sassari, presso lo studio dell'avv. Pasquale Fadda, dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura in atti APPELLATA Oggetto: appello avverso la sentenza n. 408/2024 del Tribunale di Sassari – Sezione Lavoro in tema di rendita ai superstiti per malattia professionale, come emendata con provvedimento per la correzione di errore materiale del 16.12.2014. All'udienza del 24.9.2025 la causa è stata definita sulle seguenti conclusioni NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE:
“Voglia la Corte, disattesa ogni diversa istanza ed in riforma della sentenza impugnata, accogliere l'appello interposto e respingere la domanda di erogazione della rendita ai superstiti proposta da perché infondata. Controparte_1 Con vittoria di spese ed onorari”. NELL'INTERESSE DELL'APPELLATA:
“1) rigettare l'atto di appello formulato, confermando l'impugnata sentenza. 2) Con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nel convenire in giudizio l' , deduceva: i) di essere Pt_1 Controparte_1 rimasta vedova di deceduto il 16.12.2019 a causa Persona_1 dell'adenocarcinoma intestinale naso-sinusale contratto a causa delle attività lavorative in passato espletate;
ii) che il FO, in particolare, nel corso della sua vita lavorativa aveva svolto le seguenti attività: α) dal 1.11.1975 al 22.01.1982, presso la Taulera Legnami srl, operaio addetto allo spostamento manuale del legname e
1 delle travi in noce, iroko, castagno e rovere nonché al carico e scarico del legname in entrata e uscita dai locali aziendali;
β) dal 23.01.1982 al 12.03.1990, presso la ditta operaio addetto alla falegnameria con compiti di: Controparte_2
- movimentazione manuale del legname, prevalentemente castagno, sui banchi utilizzati per il taglio, la sezionatura e l'incollaggio; - pulizia giornaliera dei locali aziendali, consistente nell'asportazione manuale della segatura e nel suo successivo stoccaggio all'interno del silos presente in azienda, nello svuotamento manuale di tale silos e nel caricamento della segatura sui camion deputati al suo smaltimento;
- carico e scarico del legname dal forno di essicazione;
iii) che il FO aveva espletato tali compiti per circa quaranta ore settimanali, in assenza di dispositivi di protezione individuale e di aspirazione o areazione;
iv) che, successivamente, aveva svolto le seguenti attività: dal luglio 1990 al dicembre 1999, presso la ditta autista di camion addetto allo scarico di cemento, sabbia e ghiaino;
Parte_2 dal 2000 al 2008 e dal 2008 al 2012, rispettivamente presso la Trasporto Srl e la Scavi e Trasporti Srl, autista addetto al carico e scarico di sabbia, inerti e ceneri di carbone prodotti nella centrale di Fiume Santo, che venivano caricati sfusi sul camion per poi essere trasportati e conferiti nei vari porti della regione;
v) che la neoplasia sviluppata dal FO era una malattia tabellata tipica dei lavoratori addetti alle falegnamerie e perciò esposti alle polveri di legno e alla formaldeide, motivo di denuncia all' da parte dell'assicurato ma oggetto di archiviazione per la Pt_1 ritenuta assenza del rischio specifico;
vi) che, essendo l'opposizione risultata infruttuosa, l'assicurato aveva incardinato presso il giudice del lavoro di Sassari la causa n. 2006/2019 R.G. LAV., avente ad oggetto l'accertamento dell'origine professionale della denunciata patologia e la condanna dell' alla Pt_1 corresponsione in proprio favore di una rendita vitalizia parametrata ad un danno biologico del 90%, salvo veriore, oltre accessori e spese legali;
vii) che, dopo il decesso del marito, aveva chiesto all'Istituto assicuratore il riconoscimento della rendita ai superstiti ex art. 85 D.P.R. n. 1124/1965, accusandone però il rigetto per la ritenuta irriconducibilità della morte all'evento. Tanto premesso, vana l'opposizione in sede amministrativa, la chiedeva al giudice del lavoro CP_1 la condanna dell'istituto assicuratore, previo accertamento della genesi professionale della neoplasia che aveva cagionato la morte del FO, alla corresponsione in proprio favore della rendita ai superstiti con decorrenza dal giorno successivo al decesso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché spese legali da distrarre in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario. Resisteva in giudizio l' , che contestava sia l'esposizione dell'assicurato al Pt_1 rischio lavorativo dedotto sia l'eziologia professionale della denunciata patologia. La causa, su accordo delle parti istruita tramite acquisizione delle testimonianze assunte e della consulenza tecnica d'ufficio espletata nella causa n. 2006/2009 R.G. LAV., veniva definita con la sentenza n. 408/2024 del Tribunale di Sassari – Sezione Lavoro, che condannava l'Istituto assicuratore a costituire in favore della parte ricorrente la rendita ai superstiti di cui all'art. 85 D.P.R. n. 1124/1965 con la decorrenza di legge, oltre interessi legali e spese di lite distratte in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario. Segnatamente, il Tribunale, da un lato, in applicazione della presunzione normativamente prevista in ipotesi di malattia tabellata, riteneva provata la correlazione causale fra la neoplasia denunciata e l'esposizione lavorativa
2 dell'assicurato alla polvere di legno nel periodo compreso fra il 1975 ed il 1990, dall'altro, in accordo con la valutazione del ctu, riteneva che detta neoplasia avesse avuto efficacia concausale nel determinare il decesso di Persona_1 Avverso tale sentenza ha proposto appello l' , cui ha resistito mediante Pt_1 memoria la CP_1 La causa, istruita con i fascicoli di parte e d'ufficio, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato. Con un unico motivo di impugnazione il ricorrente ha censurato la decisione del Tribunale per aver erroneamente considerato raggiunta la prova dell'esposizione non occasionale, ossia abituale e sistematica, del FO all'azione delle polveri di legno alla luce delle testimonianze assunte, senza motivare adeguatamente: i) circa il motivo per il quale ritenesse la deposizione del teste più attendibile della CP_3 deposizione del teste là dove secondo il peraltro informato solo a Tes_1 CP_3 partire dal 1982, le mansioni svolte dal FO all'interno della falegnameria prevalevano rispetto a quelle di autista, svolte al suo esterno, mentre secondo il prevalevano le mansioni di autista;
ii) circa la rilevanza scientifica Tes_1 dell'affermazione del teste secondo cui “l'ambiente di lavoro era molto Tes_2 polveroso”, considerato che detta affermazione veicolava un giudizio, non un fatto, e proveniva da chi era stato collega di lavoro del FO per appena tre anni, dal 1979 a 1982. Di contro, ad avviso dell'appellante nell'insorgenza della neoplasia denunciata sarebbe stata in via esclusiva determinante, quale fattore extralavorativo, la lunga storia tabagica dell'assicurato. Talché, non potendosi correlare la patologia che ha cagionato il decesso del FO con l'attività lavorativa dallo stesso espletata, non sussisterebbero i presupposti per l'erogazione della rendita di cui all'art. 85 D.P.R. n. 1124/1165. Tale motivo non è condivisibile. Valga, in primo luogo, considerare i principi di diritto enucleati dalla Suprema Corte in tema di riparto dell'onere probatorio in caso di malattia tabellata, non tabellata e ad eziologia multifattoriale. La Corte, “anzitutto, ha affermato che nel caso di malattia tabellata, la prova dell'eziologia professionale delle malattie contratte nell'esercizio delle lavorazioni morbigene (anch'esse tabellate) si raggiunge applicando un criterio di presunzione legale;
che, tuttavia, tale criterio non può esplicare la sua efficacia nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, in cui il nesso di causalità non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di concreta e specifica dimostrazione - quanto meno in via di probabilità
- in relazione alla concreta esposizione al rischio ambientale e alla sua idoneità causale alla determinazione dell'evento morboso (in tal senso cfr. Cass. n. 21360 del 2013); dall'inclusione nelle apposite tabelle, sia della lavorazione che della malattia deriva, quindi, l'applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato, con il conseguente onere di prova contraria a carico dell che si concretizza, in particolare, nell'offrire la Parte_1 prova della dipendenza dell'infermità o da una causa extra lavorativa, oppure dall'accertamento che la lavorazione non si è rivelata sufficientemente idonea a cagionare la malattia;
ciò comporta di conseguenza che, per escludere la tutela
3 assicurativa va accertato, rigorosamente ed inequivocabilmente, che vi sia stato l'intervento di un fattore patogeno diverso dalla causa professionale, che da solo o in misura prevalente, ha cagionato o concorso a cagionare la patologia;
dalla malattia tabellata si differenzia la patologia dichiarata ad eziologia multifattoriale: in tal caso, l'applicazione del criterio presuntivo, sì come desunto da ipotesi tecniche teoricamente possibili, subisce un'attenuazione, nel senso che la prova del nesso causale non può basarsi su presunzioni semplici, ma è data per raggiunta sol quando la parte interessata al riconoscimento della tutela, abbia concretamente e specificamente offerto la dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, della idoneità della esposizione al rischio a causare l'evento morboso;
ancora diverso è il caso in cui la malattia ad eziologia multifattoriale include una patologia tumorale la quale, secondo la scienza medica, ha o può avere origine professionale;
in tal caso si determina una qual reviviscenza della presunzione legale quanto all'origine professionale della patologia, sicché, l'assenza del nesso causale della cui rilevanza probatoria è gravato l'ente assicuratore, resta ulteriormente circoscritto alla prova che il tumore, sviluppatosi con rapidità, non può essere ricollegato all'esposizione alla sostanza morbigena, perché questa è cessata da lungo tempo” (Cass. civ. n. 38898/2021 e n. 38659/2021). Recentemente, poi, la Corte di legittimità ha evidenziato che “in tema di assicurazione contro le malattie professionali l'onere probatorio che grava sul ricorrente è attenuato quando la malattia è inclusa nella tabella allegata al d.P.R. n. 1124 del 1965 e poi al d.lgs. n. 38 del 2000. Solo in tal caso al lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch'essa tabellata perché il nesso eziologico sia presunto per legge sempre che la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo anch'esso indicato in tabella (cfr. Cass. n. 13024 del 2017). La riconducibilità della patologia sofferta dal prestatore di lavoro alle previsioni di cui alla tabella n. 4 allegata al d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 esclude la necessità di provare l'esistenza del nesso di causalità tra il morbo contratto e l'attività professionale svolta, mentre nel caso in cui la malattia non rientri nella previsione tabellare, oppure non vi rientri l'attività lavorativa svolta o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l'attività stessa all'interno della sua previsione, l'esistenza del nesso di causalità deve essere provata dal prestatore assicurato secondo i criteri ordinari e, in caso di contestazione, l'accertamento della riconducibilità della malattia alla previsione tabellare costituisce un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito (cfr. Cass. n. 27752 del 2009)” (Cass. civ. n. 22592/2024). Ebbene, nell'ambito delle tabelle delle malattie professionali di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 1124/1965 succedutesi nel tempo - idonee, come evidenziato, ad invertire l'onere della prova del nesso causale al ricorrere di tutti i presupposti in esse tipizzati – vengono in rilievo rispetto al caso di specie le seguenti voci: 1) “malattie neoplastiche causate da polveri di legno duro”, fra cui “tumori delle cavità nasali” e “tumori dei seni paranasali”, in ipotesi di lavorazioni che espongano a polveri di legno duro con periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione illimitato (cfr. lett. a) e b) alla voce 67 della tabella edita col D.M. 09.04.2008); 2) “malattie neoplastiche causate da polveri di legno”, fra cui
“carcinoma delle cavità nasali” e “carcinoma dei seni paranasali”, in ipotesi di lavorazioni che espongano all'azione delle polveri di legno con periodo massimo di
4 indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione illimitato (cfr. lett. a) e b) alla voce 63 della tabella edita col D.M. 10.10.2023). Ciò posto, essendo incontestato e comunque documentalmente provato che fosse affetto da una malattia neoplastica (adenocarcinoma di tipo Persona_1 intestinale naso-sinusale sinistro) ricompresa fra quelle elencate nelle citate voci tabellari (tumore/carcinoma delle cavità nasali e tumore/carcinoma dei seni paranasali), resta da accertare se costui fosse effettivamente adibito in maniera non occasionale, ossia abituale e sistematica, ad una o più lavorazioni che lo esponevano all'azione delle polveri di legno. E il risultato della prova testimoniale espletata, avendo sostanzialmente confermato tipologia, tempistica e modalità delle mansioni di cui è stato dedotto lo svolgimento con riferimento al periodo compreso fra il 1975 ed il 1990, ha fornito risposta affermativa a tale interrogativo. Invero, collega del FO dal 1982, oltre a confermare tutte le CP_4 circostanze di fatto di cui ai capi di prova 4-101 del ricorso introduttivo, circa la prevalenza delle mansioni svolte all'interno della falegnameria rispetto a quelle espletate al suo esterno ha precisato: “il ricorrente faceva anche da autista ma la maggior parte dei lavori li eseguiva all'interno della falegnameria” (cfr. verbale d'udienza 15.11.2021). Il che non si pone in contraddizione rispetto alla deposizione di Testimone_3 collega del FO dal 1982 al 2008, il quale, dopo aver confermato a sua volta le circostanze di fatto di cui ai suddetti capi, ha soggiunto: “svolgeva anche l'attività di autista in modo prevalente” (cfr. verbale d'udienza 15.11.2021). Tale specificazione, infatti, deve essere contestualizzata e interpretata alla luce del fatto che - come dedotto fin dal ricorso introduttivo ed incontestato - dal 1990 in poi il FO ha svolto quasi esclusivamente mansioni di autista, ragion per cui rispetto all'intero periodo di colleganza in relazione al quale il ha deposto, cioè un Tes_1 arco temporale di 26 anni che va dal 1982 al 2008, le mansioni di autista svolte dal FO per ben 18 anni, dal 1990 al 2008, risultano oggettivamente prevalenti rispetto ai compiti espletati all'interno della falegnameria per soli 8 anni, dal 1982 al 1990. Ciò nondimeno, nella prospettiva dell'accertamento dell'esposizione del FO all'azione delle polveri di legno nel periodo compreso fra il 1975 ed il 1990, gli otto anni di costante esposizione (dal 1982 al 1990) confermati sia dal che dal CP_3 si sommano ai tre anni di quotidiana esposizione (dal 1979 al 1982) Tes_1 confermati dal unitamente alle altre circostanze di fatto di cui ai capi di prova Tes_2
5 1-32 del ricorso introduttivo, corroborando così le deduzioni concernenti l'esposizione non occasionale, ossia abituale e sistematica, dell'assicurato all'azione delle polveri di legno per almeno undici anni. Senza omettere di considerare come l'osservazione del secondo cui Tes_2
“l'ambiente di lavoro era molto polveroso soprattutto la polvere della segatura”, restituisce una percezione, ancorché soggettiva, non scindibile dalla narrazione e facilmente immaginabile giacché la nuvola delle polveri di legno è agevolmente percepibile mediante la vista, l'olfatto ed il tatto, ciò che rientra nella comune esperienza di chiunque sia venuto in contatto con essa anche solo per essersi trattenuto come cliente all'interno di una falegnameria. D'altro canto, se non si potesse a priori valorizzare tale tipo di percezione, in assenza di misurazioni oggettive degli agenti nocivi non si potrebbe mai accertare l'idoneità dell'esposizione a causare la patologia della quale si è chiamati a valutare l'origine professionale, con l'inaccettabile conseguenza che eventuali inadempimenti da parte dei datori di lavori e degli enti preposti alla prevenzione delle malattie professionali andrebbero a vantaggio dei soggetti inadempienti medesimi. Per contro, l' non ha dimostrato né che il tumore contratto dal FO, per le Pt_1 sue caratteristiche peculiari, non può essere ricollegato all'esposizione di costui alle polveri di legno, né che il suo tabagismo ha cagionato da solo o concorso a cagionare in misura prevalente la neoplasia in esame. Piuttosto, una volta accertata l'esposizione del FO all'azione delle polveri di legno nei termini appena ricostruiti, si deve ulteriormente considerare, da un lato, che anche a stregua dei criteri eziopatogenetici riferiti dal ctu3, l'esposizione alle polveri di legno ed il tabagismo possono avere avuto pari efficienza causale nel 2 “1) vero che il sig. dal 1.11.1975 sino al 22.01.1982, ha lavorato presso la ditta Persona_1 Taulera Legnami srl, con sede in Alghero, svolgendo mansioni di operaio addetto allo spostamento manuale del legname e delle travi in noce, irocco, castagno, rovere, 2) Vero che il sig. FO era, altresì, addetto al carico e scarico del predetto legname dai camion sia in entrata che in uscita dall'azienda Taulera. 3) vero che le mansioni di cui ai punti precedenti venivano espletate, senza l'ausilio di maschere di protezione, per otto ore al giorno per 5 giorni la settimana”. 3 “I tumori maligni nella regione senonasale sono rari e rappresentano meno dell'1% di tutti i tumori maligni e il 3% dei tumori maligni del tratto aerodigestivo superiore. I fattori associati ai tumori dei seni paranasali includono: 1) Esposizioni professionali – Tra cui cuoio, tessuti, polvere di legno e formaldeide. 2) Inquinamento atmosferico. 3) Fumo di AC. 4) Virus – L'infezione da papillomavirus umano (HPV) è stata associata al cancro del seno paranasale. ► Nel caso di specie, escludendo, fattore associato, l'infezione da papillomavirus umano (HPV) il cui tumore ha caratteristiche cliniche e istologiche simili a quelle osservate nel cancro adenoideo cistico seno- sinusale ed escludendo l'inquinamento atmosferico del quale non disponiamo delle metriche valutative. Rimangono quali fattori associati allo sviluppo dell'adenocarcinoma l'esposizione CP_ professionale alle polveri del legno e il fumo di AC. […] Il gruppo di lavoro ha concluso che esiste una prova molto forte dell'associazione tra le polveri del legno e il cancro del seno nasale […] In conclusione, ci sono prove sufficienti nell'uomo per la cancerogenicità della polvere di legno. La polvere del legno causa il carcinoma delle cavità nasali, dei seni paranasali e del rinofaringe. […] Tra gli altri fattori associati ai tumori dei seni paranasali, come anticipato, si trova il fumo di AC […] Il sig. è deceduto a seguito dell'insorgenza di un Persona_1 adenocarcinoma di tipo intestinale naso-sinusale estremamente aggressivo con diffusione intracranica che ha portato ad un progressivo e rapido decadimento delle condizioni generali non rispondendo alle terapie prontamente implementate. […] I fattori specifici legati a questa neoplasia, che ho esaminato e approfondito, sono l'esposizione alle polveri del legno e il fumo di R_ AC (vd. relazione peritale dott. ).
6 determinismo del tumore in parola, dall'altro, che in materia d'infortuni sul lavoro e malattie professionali trova applicazione la regola dell'art. 41 cod. pen., con la conseguenza che il rapporto causale tra l'evento e il danno è governato dal principio di equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale a ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, con esclusione del nesso eziologico richiesto dalla legge solo qualora possa essere ravvisato con certezza l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità e tale da far degradare altre evenienze a semplici occasioni (cfr. Cass. civ. n. 38898/2021 e n. 38659/2021). La sentenza oggetto di gravame, pertanto, deve essere confermata. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 vigente, secondo i parametri minimi (stante l'esiguo numero e la semplicità delle questioni trattate) per le cause previdenziali di valore indeterminato a bassa complessità in relazione alle fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE Definitivamente pronunciando;
rigetta l'appello proposto dall' , in persona del legale rappresentante, avverso Pt_1 la sentenza n. 339/2024 pronunciata dal Tribunale di Sassari – Sezione Lavoro in contraddittorio con;
Controparte_1 condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite a favore dell'appellata, complessivamente liquidate in € 4.638,00 oltre spese generali e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). Giorni 5 per la motivazione. Sassari, 24.9.2025
Il Presidente est.
Dott. Marcello Giacalone
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “4)Vero che dal 23.01.1982 e sino al 12.03.1990 l'odierno ricorrente ha lavorato presso la ditta
addetto alla movimentazione manuale del legname all'interno della Controparte_2 azienda nei banchi utilizzati per il taglio, la sezionatura, per l'eventuale incollaggio dello stesso legname. 5) Vero che in tale ditta il legname che veniva utilizzato era il castagno. 6) vero che nell'eseguire le rifiniture e la levigatura venivano usati delle sostanze chimiche e impregnanti sintetici;
7) Vero che il sig. FO giornalmente provvedeva alla pulizia del locale mediante l'asportazione della segatura e il successivo stoccaggio della stessa nel silos presente in azienda, per poi provvedere una volta riempito tale silos allo scarico sempre manuale dello stesso e al successivo carico nei camion per l'invio ai centri di smaltimento. 8) Vero che il ricorrente provvedeva, inoltre, al carico e scarico del legname nel forno per l'essiccazione del legno, 9) vero che tutte le lavorazioni di cui ai capitoli di prova precedenti venivano eseguite dal FO senza l'ausilio di maschere di protezione. 10) Vero che il locale in cui il FO prestava la propria attività lavorativa era privo di impianti di aspirazione”.