Art. 8.
All'onere di lire 600.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede con le entrate di cui al precedente articolo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 600.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede con le entrate di cui al precedente articolo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.