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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 02/09/2025, n. 1257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1257 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 786/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
Dott. Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Avv. Maria Rosa Caliandro Giudice Aus. rel./est.
ha pronunciato nel procedimento n. R.G.786/2024 la seguente
SENTENZA
sull'appello avverso la sentenza num. 2304/2024, pubblicata il 20.05.2024, del Tribunale di Bari –
Prima Sezione Civile, resa nel giudizio iscritto al num.19602/2016 R.G., proposto da
(cod. fisc. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Adriana Parte_1 C.F._1
Cimmino
Appellante
contro
(cod. fisc.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Ascanio CP_1 C.F._2
Amenduni
Appellato
e con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bari, in persona del Sost. Proc. Gen.
Dott. Pasquale De Luca
***
Svolgimento del processo
1 1.- Con ricorso ex art. 706 c.p.c. , depositato il 19.12.2016, , premesso di aver contratto CP_1
matrimonio concordatario con e che dalla loro unione erano nate due figlie : Controparte_2
(nata il [...]) e (nata il 03 02.1997), chiedeva al Tribunale di Bari di Per_1 Per_2
pronunciare la separazione personale, di non assumere provvedimenti sulla casa familiare stante l'assenza di prole effettivamente convivente, lasciando che a regolare il godimento fosse il titolo di proprietà, o, in subordine, di assegnarla al coniuge ritenuto più idoneo , di porre a carico di entrambi i coniugi il mantenimento delle figlie direttamente a favore delle stesse nella misura di €.1.000,00
pro-capite, oltre alle spese sanitarie straordinarie, di negare qualsivoglia assegno di mantenimento in favore della , in ragione della sua autosufficienza economica, dichiarandola comunque CP_2
obbligata a concorrere al mantenimento delle figlie nella misura che sarebbe risultata giusta ed equa.
2.- con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale di Controparte_2
addebito della separazione, impugnava le richieste di controparte e chiedeva, a sua volta, un contributo integrativo per il proprio mantenimento di €. 1.000,00, un contributo diretto di €.1.500,00
per il mantenimento ordinario di ciascuna figlia, oltre il 70% delle spese straordinarie e l'assegnazione della casa familiare.
3.- All'esito dell'udienza presidenziale del 14.07.2017, il Presidente del Tribunale, con ordinanza depositata il 27.07.2017, disponeva l' assegnazione provvisoria della casa familiare a CP_2
, evidenziando l'imprescindibile necessità di adeguati approfondimenti istruttori volti ad
[...]
accertare la persistenza o meno di un collegamento stabile tra le figlie, all'epoca entrambe studentesse universitarie fuori sede, e la ridetta casa coniugale;
poneva a carico di CP_1
l'obbligo di corrispondere un assegno periodico complessivo di €. 2.200,00(€.1.100,00 pro-capite)
per il mantenimento delle due figlie, oltre al 70% delle spese straordinarie, e un assegno provvisorio di €. 350,00 mensili a titolo di contributo integrativo per il mantenimento della moglie,
evidenziando, nella parte motiva, un divario economico- reddituale tra le parti, pari al doppio, e l'inattendibilità dei redditi dichiarati dal non compatibili con gli esborsi sostenuti. CP_1
4.- Avverso l'ordinanza, proponeva reclamo ai sensi dell'art. 708 co. IV c.p.c., CP_1
chiedendo l'eliminazione del contributo mensile di mantenimento posto a suo carico in favore della
2 moglie, la distribuzione equa delle spese straordinarie per le figlie (50% ciascuno) e la revoca dell'assegnazione della casa familiare. resisteva al reclamo, che veniva rigettato Controparte_2
dalla Corte d'Appello con decreto del 23.11.2018.
5.- Con sentenza parziale n. 1780/2018, pubblicata il 24.04.2018, il Tribunale si pronunciava sullo
status personae. Successivamente la causa veniva istruita con interrogatorio formale, prova per testi e produzione documentale.
In sede di precisazione delle conclusioni, chiedeva la revoca del contributo paterno CP_1
per le figlie (ormai autosufficienti), la revoca dell'assegnazione della casa coniugale e la conferma dell'assegno di mantenimento muliebre nella misura vigente di €.350,00 mensili. , Controparte_2
non opponendosi alla revoca del mantenimento per le figlie e rinunciando alla domanda di addebito della separazione, chiedeva che, in caso di revoca dell'assegnazione della casa coniugale, l'assegno di mantenimento fosse aumentato nella misura di €. 1.000,00 mensili.
6.- Con sentenza definitiva n. 2304/2024, pubblicata il 14.05.2024 e comunicata il 20.05.2024, il
Tribunale di Bari, dichiarato il non luogo a provvedere sulla domanda di addebito della separazione,
in quanto rinunciata dalla convenuta in sede di precisazione delle conclusioni, e revocato con efficacia immediata l'assegno di mantenimento in favore delle figlie, dato che le parti concordavano la loro raggiunta autosufficienza economica, revocava l'assegnazione della casa coniugale in favore della convenuta e confermava il suo diritto a percepire l'assegno di mantenimento posto a carico del marito, in ragione del divario reddituale e patrimoniale tra i coniugi ( , ricercatore CP_1
presso l'Università di Bari e libero professionista con un reddito dichiarato di circa €. 65.841,00 e proprietario di tre unità immobiliari e , insegnante di matematica con un reddito Controparte_2
netto di circa €.27.613,00, non titolare di alcun immobile). Rilevava, inoltre, il miglioramento delle condizioni economiche del per la cessazione del pagamento dal 31.03.2021 delle rate del CP_1
mutuo ipotecario (€.2.475,00 mensili) per l'acquisto del suo studio professionale e del mantenimento delle figlie (€.2.200,00 mensili), e che la disponibilità della casa di abitazione fosse un fattore da considerare nella quantificazione dell'assegno, ma che l'aleatorietà della situazione futura della (trasferirsi dai genitori o prendere in locazione un immobile o acquistare un CP_2
3 immobile) imponeva di confermare l'assegno nell'importo già determinato di €.350,00, rimandando ad una futura istanza di modifica delle condizioni di separazione per un eventuale aumento.
Compensava integralmente le spese del giudizio.
7.- Avverso la sentenza ha proposto appello , censurando i capi relativi alla Controparte_2
quantificazione dell'assegno di mantenimento ed alla compensazione delle spese processuali,
ribadiva la notevole sperequazione economica tra le parti, il miglioramento delle condizioni economiche del ed il peggioramento delle proprie a seguito della revoca dell'assegnazione CP_1
della casa familiare e chiedeva l'aumento dell'assegno ad €.1.000,00 o altra somma maggiore, un termine di sei mesi per il rilascio dell'immobile e la condanna del alle spese del primo CP_1
grado del giudizio e di quello di appello. Proponeva, altresì, istanza di sospensione della sentenza ai sensi dell'art. 283 c.p.c. In via istruttoria chiedeva l'ammissione d'informativa della Guardia di
Finanza sulla persona del dr. e depositava documenti. CP_1
8.- Si costituiva in giudizio l'appellato, contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto dell'appello, compresa l'istanza istruttoria;
il rigetto dell'istanza di inibitoria ex adverso proposta per difetto di tutti i presupposti e requisiti in rito e nel merito, la condanna di controparte alla rifusione delle spese e competenze del giudizio di secondo grado. In via istruttoria produceva documenti.
9.- Il Pg. non formula alcun parere in mancanza di figli minorenni ed anche in assenza di altri interessi o motivi rilevanti per l'Ufficio.
10.- All'udienza del 23.01.2025, disposta in modalità telematica, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta delle parti, il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione con concessione dei termini di giorni 60 per note e di giorni 20 per repliche.
Ragioni della decisione
11.- Con il primo motivo d'impugnazione l'appellante ha censurato la sentenza “Per violazione ed
errata applicazione dell'art. 156 c.c. per contraddittorietà e illogicità del percorso motivazionale
con la decisione assunta, che nel riconoscere l'an, nega l'attribuzione del quantum del
mantenimento integrativo richiesto dalla sig.ra ”, per non aver il Tribunale riconosciuto CP_2
4 all'appellante un importo maggiore a titolo di assegno di mantenimento, finalizzato a consentire “il
mantenimento di un tenore di vita tendenzialmente similare a quello intrattenuto in costanza di
rapporto o a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi, valutate eventualmente
alla luce degli sviluppi naturali e prevedibili delle attività lavorative in corso avrebbero potuto
consentire se la convivenza fosse continuata”, pur avendo accertato non solo il reddito effettivo dell'onerato, ma anche gli elementi fattuali di ordine economico, come il venir meno del pagamento del mutuo ipotecario, la revoca dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie e la revoca dell'assegnazione della casa familiare.
11. Il Tribunale, pur riconoscendo il diritto della di percepire un assegno di CP_2
mantenimento in ragione del palese divario economico–reddituale tra i coniugi, ha confermato l'importo provvisorio di €. 350,00 mensili, motivando tale decisione con l'aleatorietà della futura situazione abitativa della convenuta a seguito della revoca dell'assegnazione della casa coniugale.
Tale statuizione non può essere condivisa atteso che in materia di separazione personale dei coniugi,
il diritto al mantenimento del coniuge non economicamente autosufficiente si fonda sul principio di solidarietà post-coniugale e mira a garantire al coniuge richiedente un contributo adeguato a raggiungere un livello di vita conforme al contributo fornito nella vita familiare, tenendo conto delle condizioni economiche e del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (Cass. Civ. Sez.I n.
7961/2024 e Cass. Civ. Sez. I n. 651/2019). La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il tenore di vita matrimoniale costituisce un parametro di riferimento per la determinazione dell'assegno, ma deve essere bilanciato con altri criteri quali la condizione ed il reddito dei coniugi, il contributo personale ed economico alla formazione del patrimonio comune, la durata del matrimonio.
Nel caso di specie, è pacifico e riconosciuto anche dal Tribunale che sussiste un significativo divario economico tra le parti, a vantaggio del le cui condizioni economiche sono ulteriormente CP_1
migliorate a seguito della cessazione di oneri significativi, quali il pagamento delle rate di mutuo per l'acquisto del suo studio professionale, pari ad €. 2.475,00 al mese ed il versamento dell'assegno a titolo di contributo di mantenimento ordinario delle figlie, pari ad €.2.200,00 mensili, divenute economicamente autosufficienti.
5 Sul punto si osserva che la raggiunta autosufficienza economica delle due figlie e la conseguente revoca dell'obbligo al loro mantenimento da parte del solo non contestata dall'appellante, CP_1
può ritenersi elemento che possa incidere sulla sua maggiore disponibilità economica ai fini di un aumento dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge, in quanto le obbligazioni verso le figlie e quelle verso la moglie pur operando su piani differenti , non potendo il venir meno delle prime andare automaticamente a favore delle altre, incidono sulle potenzialità economiche del coniuge obbligato.
Su tale valutazione, deve anche tenersi conto della sostanziale disparità di reddito tra i due coniugi,
considerato che il quale ricercatore presso l'Università di Bari e libero professionista, CP_1
percepisce un reddito dichiarato di circa 65.841,00 ( riferito al periodo d'imposta 2022) ed è
proprietario di tre unità immobiliari, a fronte della che , quale insegnante, percepisce un CP_2
reddito netto di circa 27.613,00 (riferito al periodo d'imposta 2022) e non è proprietaria di alcun immobile.
11.1- Quanto alla revoca dell'assegnazione della casa coniugale, disposta con efficacia immediata dalla sentenza impugnata, essa costituisce una sopravvenienza rilevante e valutabile ai fini dell'accertamento dei giustificati motivi per l'aumento dell'assegno di mantenimento. Il godimento della casa familiare rappresenta un valore economico che incide sulle condizioni di vita del coniuge assegnatario, e la perdita di tale beneficio determina una modifica peggiorativa della sua situazione economica, imponendole la necessità di reperire un alloggio in locazione o di sostenere altri oneri abitativi, considerato che la necessità di affrontare nuove spese per l'abitazione è un onere certo e immediato derivante dalla revoca dell'assegnazione della casa familiare , indipendentemente dalla specifica soluzione abitativa che la sarà costretta ad adottare. CP_2
Sul punto si aggiunge che la revoca dell'assegnazione della casa familiare di proprietà esclusiva del e del relativo godimento del bene, riveste valore economico tanto per l'assegnatario, CP_1
che ne viene privato con la revoca, quanto per l'altro ex coniuge, che se ne avvantaggia attraverso il compimento di attività suscettibili di valutazione economica, che gli erano state precluse col provvedimento di assegnazione, potendo lo stesso andarvi ad abitare o concederla in locazione o
6 impiegarla per la produzione di reddito (Cass., n. 7961-2024).
11.2.- Considerato, pertanto, il divario economico tra le parti e soppesato e valutato cumulativamente le circostanze sopra esposte, attestanti le differenti condizioni reddituali e patrimoniali sbilanciate a sfavore della moglie, idonee a fungere da orientativo criterio computazionale dell'emolumento da corrispondere al coniuge economicamente più debole, può
conclusivamente ritenersi congrua e proporzionata la quantificazione dell'assegno di mantenimento nella misura di €. 600,00 mensili, oltre adeguamenti Istat , tenuto conto delle esigenze abitative dell'appellante e della necessità di garantirle un tenore di vita adeguato, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza della sentenza, considerato che allo stato l'appellante risulta non aver ancora rilasciato la casa familiare.
12.- Quanto alla richiesta istruttoria di indagine tributaria, la stessa deve essere rigettata , ritenendosi meramente esplorativa, non avendo , peraltro l'appellante fornito alcun elemento idoneo a conferire specificità alla prospettazione di altre circostanze.
13. Sulla richiesta dell'appellante di concedere un termine congruo non inferiore a sei mesi per il rilascio della casa familiare, al fine di consentire il reperimento di altro immobile, deve ritenersi che il rilascio debba considerarsi immediato , considerato che la , non solo non si è opposta CP_2
alla revoca dell'assegnazione della casa coniugale in suo favore, ma in sede di giudizio di primo grado non ha chiesto alcun termine per il suo rilascio.
14.-Con il secondo motivo di impugnazione - “Violazione e/o errata applicazione dell'art. 92 c.p.c.
con riferimento alla compensazione delle spese di lite tra le parti”- l'appellante contesta la disposta compensazione delle spese di lite chiedendo la condanna del al pagamento delle stesse. CP_1
Nel caso di specie, il Tribunale ha motivato la propria decisione in base alla “soccombenza dell'attore sul reclamo avverso l'ordinanza presidenziale, del rigetto della richiesta della convenuta di aumento dell'assegno di mantenimento in suo favore e del sostanziale accordo tra le parti sulle altre questioni controverse”. A questa motivazione, la Corte rileva un ulteriore e decisivo elemento, correttamente evidenziato dalla difesa dell'appellato, relativo all'aver coltivato la per quasi l'intera CP_2
durata del giudizio di primo grado ( protrattosi per oltre otto anni) la domanda di addebito della
7 separazione, rinunciandovi solo in sede di precisazione delle conclusioni. Tale condotta processuale ha innegabilmente costretto la controparte a svolgere un'articolata attività difensiva su un punto poi abbandonato, integrando una ragione più che sufficiente per giustificare la compensazione parziale delle spese del giudizio di primo grado.
15.- L'appello, quindi, è parzialmente fondato e va accolto nei limiti indicati.
16.- Stante la riforma parziale della pronunzia impugnata, l'onere delle spese di causa deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, sicchè le spese di entrambi i gradi del giudizio possono essere compensate nella misura di due terzi e poste a carico del per la CP_1
restante quota di un terzo.
16.1 Ai fini della determinazione del compenso occorre avere riguardo allo scaglione di valore indeterminabile giacché l'oggetto della controversia è costituito dal rapporto matrimoniale, come tale insuscettibile di valutazione economica. Nella loro liquidazione si farà applicazione dei parametri forensi minimi (in ragione della scarsa complessità delle questioni fattuali e giuridiche trattate),
PQM
La Corte,
definitivamente pronunciando sull'appello, avverso la sentenza num. 2304/2024, pubblicata il
20.05.2024, del Tribunale di Bari – Prima Sezione Civile, resa nel giudizio iscritto al num.19602/2016 R.G., così provvede:
1.- In parziale accoglimento dell'appello, e in riforma della sentenza impugnata, condanna CP_1
a corrispondere a , a titolo di assegno di mantenimento, la somma di €. 600,00
[...] Controparte_2
(seicento) mensili, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
2.- conferma nel resto la sentenza impugnata;
3 .- compensa per 2/3 le spese del doppio grado di giudizio e condanna al pagamento CP_1
in favore di del restante 1/3, che si liquidano per la quota effettivamente dovuta Controparte_2
dalla parte parzialmente soccombente in complessivi €.847,00 per compenso professionale , oltre
Rsf al 15%, Cap e Iva come per legge, in relazione al primo grado del giudizio, nonché €.€. 1.665,00
8 per compenso professionale, oltre Rsf al 15%,Cap e Iva come per legge, in relazione al grado di appello.
Così deciso nella camera di consiglio della I sezione civile della Corte d'Appello di Bari, tenutasi in data 08.07.2025.
Si comunichi.
Il Giudice Ausiliario rel./est. Il Presidente
Avv. Maria Rosa Caliandro Dott.ssa Maria Mitola
9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
Dott. Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Avv. Maria Rosa Caliandro Giudice Aus. rel./est.
ha pronunciato nel procedimento n. R.G.786/2024 la seguente
SENTENZA
sull'appello avverso la sentenza num. 2304/2024, pubblicata il 20.05.2024, del Tribunale di Bari –
Prima Sezione Civile, resa nel giudizio iscritto al num.19602/2016 R.G., proposto da
(cod. fisc. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Adriana Parte_1 C.F._1
Cimmino
Appellante
contro
(cod. fisc.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Ascanio CP_1 C.F._2
Amenduni
Appellato
e con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bari, in persona del Sost. Proc. Gen.
Dott. Pasquale De Luca
***
Svolgimento del processo
1 1.- Con ricorso ex art. 706 c.p.c. , depositato il 19.12.2016, , premesso di aver contratto CP_1
matrimonio concordatario con e che dalla loro unione erano nate due figlie : Controparte_2
(nata il [...]) e (nata il 03 02.1997), chiedeva al Tribunale di Bari di Per_1 Per_2
pronunciare la separazione personale, di non assumere provvedimenti sulla casa familiare stante l'assenza di prole effettivamente convivente, lasciando che a regolare il godimento fosse il titolo di proprietà, o, in subordine, di assegnarla al coniuge ritenuto più idoneo , di porre a carico di entrambi i coniugi il mantenimento delle figlie direttamente a favore delle stesse nella misura di €.1.000,00
pro-capite, oltre alle spese sanitarie straordinarie, di negare qualsivoglia assegno di mantenimento in favore della , in ragione della sua autosufficienza economica, dichiarandola comunque CP_2
obbligata a concorrere al mantenimento delle figlie nella misura che sarebbe risultata giusta ed equa.
2.- con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale di Controparte_2
addebito della separazione, impugnava le richieste di controparte e chiedeva, a sua volta, un contributo integrativo per il proprio mantenimento di €. 1.000,00, un contributo diretto di €.1.500,00
per il mantenimento ordinario di ciascuna figlia, oltre il 70% delle spese straordinarie e l'assegnazione della casa familiare.
3.- All'esito dell'udienza presidenziale del 14.07.2017, il Presidente del Tribunale, con ordinanza depositata il 27.07.2017, disponeva l' assegnazione provvisoria della casa familiare a CP_2
, evidenziando l'imprescindibile necessità di adeguati approfondimenti istruttori volti ad
[...]
accertare la persistenza o meno di un collegamento stabile tra le figlie, all'epoca entrambe studentesse universitarie fuori sede, e la ridetta casa coniugale;
poneva a carico di CP_1
l'obbligo di corrispondere un assegno periodico complessivo di €. 2.200,00(€.1.100,00 pro-capite)
per il mantenimento delle due figlie, oltre al 70% delle spese straordinarie, e un assegno provvisorio di €. 350,00 mensili a titolo di contributo integrativo per il mantenimento della moglie,
evidenziando, nella parte motiva, un divario economico- reddituale tra le parti, pari al doppio, e l'inattendibilità dei redditi dichiarati dal non compatibili con gli esborsi sostenuti. CP_1
4.- Avverso l'ordinanza, proponeva reclamo ai sensi dell'art. 708 co. IV c.p.c., CP_1
chiedendo l'eliminazione del contributo mensile di mantenimento posto a suo carico in favore della
2 moglie, la distribuzione equa delle spese straordinarie per le figlie (50% ciascuno) e la revoca dell'assegnazione della casa familiare. resisteva al reclamo, che veniva rigettato Controparte_2
dalla Corte d'Appello con decreto del 23.11.2018.
5.- Con sentenza parziale n. 1780/2018, pubblicata il 24.04.2018, il Tribunale si pronunciava sullo
status personae. Successivamente la causa veniva istruita con interrogatorio formale, prova per testi e produzione documentale.
In sede di precisazione delle conclusioni, chiedeva la revoca del contributo paterno CP_1
per le figlie (ormai autosufficienti), la revoca dell'assegnazione della casa coniugale e la conferma dell'assegno di mantenimento muliebre nella misura vigente di €.350,00 mensili. , Controparte_2
non opponendosi alla revoca del mantenimento per le figlie e rinunciando alla domanda di addebito della separazione, chiedeva che, in caso di revoca dell'assegnazione della casa coniugale, l'assegno di mantenimento fosse aumentato nella misura di €. 1.000,00 mensili.
6.- Con sentenza definitiva n. 2304/2024, pubblicata il 14.05.2024 e comunicata il 20.05.2024, il
Tribunale di Bari, dichiarato il non luogo a provvedere sulla domanda di addebito della separazione,
in quanto rinunciata dalla convenuta in sede di precisazione delle conclusioni, e revocato con efficacia immediata l'assegno di mantenimento in favore delle figlie, dato che le parti concordavano la loro raggiunta autosufficienza economica, revocava l'assegnazione della casa coniugale in favore della convenuta e confermava il suo diritto a percepire l'assegno di mantenimento posto a carico del marito, in ragione del divario reddituale e patrimoniale tra i coniugi ( , ricercatore CP_1
presso l'Università di Bari e libero professionista con un reddito dichiarato di circa €. 65.841,00 e proprietario di tre unità immobiliari e , insegnante di matematica con un reddito Controparte_2
netto di circa €.27.613,00, non titolare di alcun immobile). Rilevava, inoltre, il miglioramento delle condizioni economiche del per la cessazione del pagamento dal 31.03.2021 delle rate del CP_1
mutuo ipotecario (€.2.475,00 mensili) per l'acquisto del suo studio professionale e del mantenimento delle figlie (€.2.200,00 mensili), e che la disponibilità della casa di abitazione fosse un fattore da considerare nella quantificazione dell'assegno, ma che l'aleatorietà della situazione futura della (trasferirsi dai genitori o prendere in locazione un immobile o acquistare un CP_2
3 immobile) imponeva di confermare l'assegno nell'importo già determinato di €.350,00, rimandando ad una futura istanza di modifica delle condizioni di separazione per un eventuale aumento.
Compensava integralmente le spese del giudizio.
7.- Avverso la sentenza ha proposto appello , censurando i capi relativi alla Controparte_2
quantificazione dell'assegno di mantenimento ed alla compensazione delle spese processuali,
ribadiva la notevole sperequazione economica tra le parti, il miglioramento delle condizioni economiche del ed il peggioramento delle proprie a seguito della revoca dell'assegnazione CP_1
della casa familiare e chiedeva l'aumento dell'assegno ad €.1.000,00 o altra somma maggiore, un termine di sei mesi per il rilascio dell'immobile e la condanna del alle spese del primo CP_1
grado del giudizio e di quello di appello. Proponeva, altresì, istanza di sospensione della sentenza ai sensi dell'art. 283 c.p.c. In via istruttoria chiedeva l'ammissione d'informativa della Guardia di
Finanza sulla persona del dr. e depositava documenti. CP_1
8.- Si costituiva in giudizio l'appellato, contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto dell'appello, compresa l'istanza istruttoria;
il rigetto dell'istanza di inibitoria ex adverso proposta per difetto di tutti i presupposti e requisiti in rito e nel merito, la condanna di controparte alla rifusione delle spese e competenze del giudizio di secondo grado. In via istruttoria produceva documenti.
9.- Il Pg. non formula alcun parere in mancanza di figli minorenni ed anche in assenza di altri interessi o motivi rilevanti per l'Ufficio.
10.- All'udienza del 23.01.2025, disposta in modalità telematica, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta delle parti, il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione con concessione dei termini di giorni 60 per note e di giorni 20 per repliche.
Ragioni della decisione
11.- Con il primo motivo d'impugnazione l'appellante ha censurato la sentenza “Per violazione ed
errata applicazione dell'art. 156 c.c. per contraddittorietà e illogicità del percorso motivazionale
con la decisione assunta, che nel riconoscere l'an, nega l'attribuzione del quantum del
mantenimento integrativo richiesto dalla sig.ra ”, per non aver il Tribunale riconosciuto CP_2
4 all'appellante un importo maggiore a titolo di assegno di mantenimento, finalizzato a consentire “il
mantenimento di un tenore di vita tendenzialmente similare a quello intrattenuto in costanza di
rapporto o a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi, valutate eventualmente
alla luce degli sviluppi naturali e prevedibili delle attività lavorative in corso avrebbero potuto
consentire se la convivenza fosse continuata”, pur avendo accertato non solo il reddito effettivo dell'onerato, ma anche gli elementi fattuali di ordine economico, come il venir meno del pagamento del mutuo ipotecario, la revoca dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie e la revoca dell'assegnazione della casa familiare.
11. Il Tribunale, pur riconoscendo il diritto della di percepire un assegno di CP_2
mantenimento in ragione del palese divario economico–reddituale tra i coniugi, ha confermato l'importo provvisorio di €. 350,00 mensili, motivando tale decisione con l'aleatorietà della futura situazione abitativa della convenuta a seguito della revoca dell'assegnazione della casa coniugale.
Tale statuizione non può essere condivisa atteso che in materia di separazione personale dei coniugi,
il diritto al mantenimento del coniuge non economicamente autosufficiente si fonda sul principio di solidarietà post-coniugale e mira a garantire al coniuge richiedente un contributo adeguato a raggiungere un livello di vita conforme al contributo fornito nella vita familiare, tenendo conto delle condizioni economiche e del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (Cass. Civ. Sez.I n.
7961/2024 e Cass. Civ. Sez. I n. 651/2019). La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il tenore di vita matrimoniale costituisce un parametro di riferimento per la determinazione dell'assegno, ma deve essere bilanciato con altri criteri quali la condizione ed il reddito dei coniugi, il contributo personale ed economico alla formazione del patrimonio comune, la durata del matrimonio.
Nel caso di specie, è pacifico e riconosciuto anche dal Tribunale che sussiste un significativo divario economico tra le parti, a vantaggio del le cui condizioni economiche sono ulteriormente CP_1
migliorate a seguito della cessazione di oneri significativi, quali il pagamento delle rate di mutuo per l'acquisto del suo studio professionale, pari ad €. 2.475,00 al mese ed il versamento dell'assegno a titolo di contributo di mantenimento ordinario delle figlie, pari ad €.2.200,00 mensili, divenute economicamente autosufficienti.
5 Sul punto si osserva che la raggiunta autosufficienza economica delle due figlie e la conseguente revoca dell'obbligo al loro mantenimento da parte del solo non contestata dall'appellante, CP_1
può ritenersi elemento che possa incidere sulla sua maggiore disponibilità economica ai fini di un aumento dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge, in quanto le obbligazioni verso le figlie e quelle verso la moglie pur operando su piani differenti , non potendo il venir meno delle prime andare automaticamente a favore delle altre, incidono sulle potenzialità economiche del coniuge obbligato.
Su tale valutazione, deve anche tenersi conto della sostanziale disparità di reddito tra i due coniugi,
considerato che il quale ricercatore presso l'Università di Bari e libero professionista, CP_1
percepisce un reddito dichiarato di circa 65.841,00 ( riferito al periodo d'imposta 2022) ed è
proprietario di tre unità immobiliari, a fronte della che , quale insegnante, percepisce un CP_2
reddito netto di circa 27.613,00 (riferito al periodo d'imposta 2022) e non è proprietaria di alcun immobile.
11.1- Quanto alla revoca dell'assegnazione della casa coniugale, disposta con efficacia immediata dalla sentenza impugnata, essa costituisce una sopravvenienza rilevante e valutabile ai fini dell'accertamento dei giustificati motivi per l'aumento dell'assegno di mantenimento. Il godimento della casa familiare rappresenta un valore economico che incide sulle condizioni di vita del coniuge assegnatario, e la perdita di tale beneficio determina una modifica peggiorativa della sua situazione economica, imponendole la necessità di reperire un alloggio in locazione o di sostenere altri oneri abitativi, considerato che la necessità di affrontare nuove spese per l'abitazione è un onere certo e immediato derivante dalla revoca dell'assegnazione della casa familiare , indipendentemente dalla specifica soluzione abitativa che la sarà costretta ad adottare. CP_2
Sul punto si aggiunge che la revoca dell'assegnazione della casa familiare di proprietà esclusiva del e del relativo godimento del bene, riveste valore economico tanto per l'assegnatario, CP_1
che ne viene privato con la revoca, quanto per l'altro ex coniuge, che se ne avvantaggia attraverso il compimento di attività suscettibili di valutazione economica, che gli erano state precluse col provvedimento di assegnazione, potendo lo stesso andarvi ad abitare o concederla in locazione o
6 impiegarla per la produzione di reddito (Cass., n. 7961-2024).
11.2.- Considerato, pertanto, il divario economico tra le parti e soppesato e valutato cumulativamente le circostanze sopra esposte, attestanti le differenti condizioni reddituali e patrimoniali sbilanciate a sfavore della moglie, idonee a fungere da orientativo criterio computazionale dell'emolumento da corrispondere al coniuge economicamente più debole, può
conclusivamente ritenersi congrua e proporzionata la quantificazione dell'assegno di mantenimento nella misura di €. 600,00 mensili, oltre adeguamenti Istat , tenuto conto delle esigenze abitative dell'appellante e della necessità di garantirle un tenore di vita adeguato, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza della sentenza, considerato che allo stato l'appellante risulta non aver ancora rilasciato la casa familiare.
12.- Quanto alla richiesta istruttoria di indagine tributaria, la stessa deve essere rigettata , ritenendosi meramente esplorativa, non avendo , peraltro l'appellante fornito alcun elemento idoneo a conferire specificità alla prospettazione di altre circostanze.
13. Sulla richiesta dell'appellante di concedere un termine congruo non inferiore a sei mesi per il rilascio della casa familiare, al fine di consentire il reperimento di altro immobile, deve ritenersi che il rilascio debba considerarsi immediato , considerato che la , non solo non si è opposta CP_2
alla revoca dell'assegnazione della casa coniugale in suo favore, ma in sede di giudizio di primo grado non ha chiesto alcun termine per il suo rilascio.
14.-Con il secondo motivo di impugnazione - “Violazione e/o errata applicazione dell'art. 92 c.p.c.
con riferimento alla compensazione delle spese di lite tra le parti”- l'appellante contesta la disposta compensazione delle spese di lite chiedendo la condanna del al pagamento delle stesse. CP_1
Nel caso di specie, il Tribunale ha motivato la propria decisione in base alla “soccombenza dell'attore sul reclamo avverso l'ordinanza presidenziale, del rigetto della richiesta della convenuta di aumento dell'assegno di mantenimento in suo favore e del sostanziale accordo tra le parti sulle altre questioni controverse”. A questa motivazione, la Corte rileva un ulteriore e decisivo elemento, correttamente evidenziato dalla difesa dell'appellato, relativo all'aver coltivato la per quasi l'intera CP_2
durata del giudizio di primo grado ( protrattosi per oltre otto anni) la domanda di addebito della
7 separazione, rinunciandovi solo in sede di precisazione delle conclusioni. Tale condotta processuale ha innegabilmente costretto la controparte a svolgere un'articolata attività difensiva su un punto poi abbandonato, integrando una ragione più che sufficiente per giustificare la compensazione parziale delle spese del giudizio di primo grado.
15.- L'appello, quindi, è parzialmente fondato e va accolto nei limiti indicati.
16.- Stante la riforma parziale della pronunzia impugnata, l'onere delle spese di causa deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, sicchè le spese di entrambi i gradi del giudizio possono essere compensate nella misura di due terzi e poste a carico del per la CP_1
restante quota di un terzo.
16.1 Ai fini della determinazione del compenso occorre avere riguardo allo scaglione di valore indeterminabile giacché l'oggetto della controversia è costituito dal rapporto matrimoniale, come tale insuscettibile di valutazione economica. Nella loro liquidazione si farà applicazione dei parametri forensi minimi (in ragione della scarsa complessità delle questioni fattuali e giuridiche trattate),
PQM
La Corte,
definitivamente pronunciando sull'appello, avverso la sentenza num. 2304/2024, pubblicata il
20.05.2024, del Tribunale di Bari – Prima Sezione Civile, resa nel giudizio iscritto al num.19602/2016 R.G., così provvede:
1.- In parziale accoglimento dell'appello, e in riforma della sentenza impugnata, condanna CP_1
a corrispondere a , a titolo di assegno di mantenimento, la somma di €. 600,00
[...] Controparte_2
(seicento) mensili, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
2.- conferma nel resto la sentenza impugnata;
3 .- compensa per 2/3 le spese del doppio grado di giudizio e condanna al pagamento CP_1
in favore di del restante 1/3, che si liquidano per la quota effettivamente dovuta Controparte_2
dalla parte parzialmente soccombente in complessivi €.847,00 per compenso professionale , oltre
Rsf al 15%, Cap e Iva come per legge, in relazione al primo grado del giudizio, nonché €.€. 1.665,00
8 per compenso professionale, oltre Rsf al 15%,Cap e Iva come per legge, in relazione al grado di appello.
Così deciso nella camera di consiglio della I sezione civile della Corte d'Appello di Bari, tenutasi in data 08.07.2025.
Si comunichi.
Il Giudice Ausiliario rel./est. Il Presidente
Avv. Maria Rosa Caliandro Dott.ssa Maria Mitola
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