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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 14/01/2026, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00557/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 14/01/2026
N. 00093 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00557/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 557 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto dall'Impresa Cavalli LV, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Mollica e Francesco Antonio
Zaccone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Libero Consorzio Comunale di Agrigento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Diega Alaimo Martello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento quanto al ricorso introduttivo: N. 00557/2025 REG.RIC.
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione (Libero
Consorzio Comunale di Agrigento) in relazione all'istanza del 14.10.2024 di compensazione prezzi e correlato conguaglio, ai sensi dell'art. 26, comma 1 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50; quanto al ricorso per motivi aggiunti presentato il 6.6.2025: per l'annullamento del provvedimento con cui è stato richiesto l'accesso al Fondo adeguamento prezzi “nella misura in cui implichi o importi un diniego alla richiesta di revisione/compensazione straordinaria nei termini e per gli importi richiesti dall'odierno ricorrente” (nota prot. n. 1701 del 30.01.2025).
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Libero Consorzio Comunale di Agrigento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 il dott. ER OM
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente, impresa edile, domanda l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione (Libero Consorzio
Comunale di Agrigento) in relazione all'istanza del 14.10.2024.
Con la predetta istanza, richiede la compensazione prezzi e il correlato conguaglio, - ai sensi dell'art. 26, comma 1 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 - con riferimento al SAL n. 2 dell'appalto di lavori avente ad oggetto “Accordo Quadro annuale per l'eliminazione delle condizioni di pericolo e messa in sicurezza delle SS.
PP. n. 29A e 29B anno 2022 – CUP: B97H22003530001 – CIG: 9722833F99”.
La ricorrente chiede, altresì: i) l'accertamento della fondatezza della pretesa dedotta in giudizio, ai sensi dell'art. 31 co. 3 c.p.a.; ii) la declaratoria della natura N. 00557/2025 REG.RIC.
soprassessoria dell'atto di riscontro, pervenuto il 30.01.2025 dall'amministrazione resistente; iii) i) la condanna dell'amministrazione alla conclusione del procedimento e al pagamento del credito vantato (quantificato in euro 45519,90, con riguardo agli importi del solo SAL n. 2); iiii) la nomina di un Commissario ad Acta in caso di perdurante inadempimento dell'amministrazione.
Il ricorso è articolato su unico motivo di diritto: Violazione degli artt. 2 e 3 della Legge
n. 241/90. Violazione del decreto del MIMS dell'11 novembre 2021, pubblicato nella
G.U., Serie Generale n. 279, del 23 novembre 2021. Violazione dell'art. 26 D.L. n.
50/2022. Violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, leale cooperazione, buona fede e buon andamento di cui agli artt. 3, 24, 41 e 97 della
Costituzione. Eccesso di potere per sviamento ed ingiustizia manifesta. Illegittimità del silenzio/inadempimento e dell'inerzia tenuti dalla S.A.
2.- Si costituiva il L.C.C. di Agrigento, concludendo per l'inammissibilità e, comunque, per l'infondatezza del ricorso nel merito.
In particolare, l'amministrazione assume che:
- l'atto del 30.01.2025, di riscontro alla predetta istanza, non costituisce atto soprassessorio ma atto conclusivo di una fase del procedimento;
- la procedura non è stata definita con un provvedimento finale, in quanto è stato chiesto l'accesso al Fondo per l'Adeguamento Prezzi per insussistenza di risorse disponibili, con utilizzazione della finestra temporale con scadenza il 31/01/2025, e con inserimento di tutti e tre i SAL;
- il calcolo effettuato indica il percorso seguito dall'Ufficio tecnico per approdare alla cifra finale (non coincidente con quella richiesta dall'impresa ricorrente, con riferimento all'aggiornamento dei costi della manodopera).
3.- Con ricorso per motivi aggiunti, depositato il 6.6.2025, parte ricorrente contesta la richiesta di accesso al Fondo adeguamento prezzi “nella misura in cui implichi o N. 00557/2025 REG.RIC.
importi un diniego alla richiesta di revisione/compensazione straordinaria nei termini e per gli importi richiesti dall'odierno ricorrente”.
Parte ricorrente deduce sia vizi di illegittimità derivata che vizi autonomi, affidati allo stesso motivo di diritto del ricorso introduttivo.
4.- Con memoria del 9.6.2025, l'amministrazione concludeva per l'irricevibilità del ricorso per motivi aggiunti e, comunque, per la sua infondatezza nel merito.
5.- In vista dell'udienza camerale le parti producevano memorie, insistendo nelle rispettive posizioni difensive e contestando quelle avverse.
6.- Con ordinanza collegiale n. 1581/2025 del 9.7.2025, veniva disposta la conversione del rito e la trasposizione del giudizio sul ruolo dell'udienza pubblica.
7.- Con memorie in vista dell'udienza di merito, le parti insistevano nelle rispettive posizioni difensive.
8.- All'udienza pubblica del 13.01.2026, il ricorso veniva trattenuto in decisione, previo avviso, ai sensi dell'art. 73 co. 3 c.p.a., di possibili profili di inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti.
9.- Il ricorso introduttivo è fondato nei sensi e limiti di cui si dirà.
9.1- Su fattispecie pienamente sovrapponibile a quella di cui al presente giudizio, questa Sezione si è pronunciata con la sentenza n. 3088/2023, dal cui compendio motivazionale non si ha ragione di discostarsi e che di seguito si riporta: “Deve premettersi che parte ricorrente ha promosso l'azione avverso il silenzio, sia per quanto attiene al SAL riferito alle lavorazioni effettuate “tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del presente decreto” (i.e.: d.l. n. 50/2022); sia, per il SAL relativo all'anno 2023, avendo tuttavia presentato l'istanza, dalla quale fa derivare il silenzio inadempimento, in data 17 giugno 2022 e, dunque, astrattamente riferibile solo al certificato straordinario di pagamento relativo al primo SAL.
Ciò premesso in punto di fatto, deve anche essere riportata la disposizione di cui la ricorrente invoca l'applicazione – contenuta nell'art. 26 del d.l. n. 50/2022 come N. 00557/2025 REG.RIC.
modificato dall'art. 1, co. 458, lett. b), della legge 29 dicembre 2022 n. 197 – la quale dispone, ai commi 1 e 6 bis, che:
- “1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4. Il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento è effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , entro i termini di cui all' articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del medesimo decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento. Ai fini del presente comma, possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una N. 00557/2025 REG.RIC.
diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Qualora il direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento, relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del presente decreto, è emesso, entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione, secondo le modalità di cui al primo periodo, dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022. In tali casi, il pagamento è effettuato entro i termini e a valere sulle risorse di cui al terzo e al quarto periodo.” (comma 1);
- 6-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali e a quanto previsto dall' articolo
216, comma 27-ter, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 , applicando i prezzari di cui al comma 2 del presente articolo aggiornati annualmente ai sensi dell'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del citato codice dei contratti N. 00557/2025 REG.RIC.
pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento nei limiti delle risorse di cui al quarto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante ai sensi del quinto periodo. Il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Ai fini di cui al presente comma, le stazioni appaltanti utilizzano: nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti; le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento; le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti; le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata. In caso di insufficienza delle risorse di cui al quarto periodo, per l'anno
2023 le stazioni appaltanti che non abbiano avuto accesso ai Fondi di cui al comma
4, lettere a) e b), del presente articolo per l'anno 2022, accedono al riparto del Fondo di cui al comma 6-quater del presente articolo nei limiti delle risorse al medesimo assegnate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di accesso al Fondo e i criteri di assegnazione delle risorse agli aventi diritto.” (comma 6 bis inserito dall' art. 1, co. 458, lett. b), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, a decorrere dal 1° gennaio 2023).
La normativa su riportata – avente la chiara finalità di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti N. 00557/2025 REG.RIC.
energetici – nella sua versione originaria si riferisce agli appalti di lavori che abbiano avuto come termine finale di presentazione dell'offerta il 31 dicembre 2021, e stabilisce l'obbligo di aggiornamento dei prezzi da applicare ai SAL contabilizzati nell'anno 2022 sulla base dell'aggiornamento (analitico o forfettario) dei prezziari regionali: in estrema sintesi, applicando i prezzari aggiornati dalle Regioni entro il
31 luglio, ovvero, nelle more di tale aggiornamento, incrementando fino al 20% le risultanze dei prezzari vigenti (v. art. 26, co. 3).
Per l'anno 2023, la legge di bilancio (l. n. 197/2022) ha inserito, tra gli altri, il comma
6 bis, sostanzialmente estendendo lo speciale meccanismo di aggiornamento dei prezzi previsto per i lavori eseguiti nel 2022, per quanto qui di specifico interesse, anche ai lavori eseguiti o contabilizzati nel 2023.
La nuova disposizione prevede che:
- il SAL relativo alle lavorazioni eseguite o contabilizzate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023 venga adottato applicando prezzari regionali aggiornati annualmente, anche in deroga a specifiche clausole contrattuali; nelle more dell'aggiornamento annuale dei prezzari, le Stazioni appaltanti potranno continuare ad utilizzare l'ultimo prezzario adottato, fermo restando il successivo conguaglio, in aumento o diminuzione (nuovo comma 6 quinquies);
- i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari aggiornati saranno riconosciuti, al netto del ribasso d'asta, nella misura del 90 per cento, come già avvenuto per i lavori eseguiti nel 2022 e nei limiti delle risorse disponibili;
- le risorse utilizzabili dalle stazioni appaltanti sono, anzitutto, quelle interne (il 50 per cento degli accantonamenti per imprevisti; eventuali ulteriori somme a disposizione; somme disponibili relative ad altri interventi ultimati); e, in caso di insufficienza di queste ultime, per l'anno 2023, le stazioni appaltanti che non abbiano avuto accesso ai Fondi per l'anno 2022, accedono al riparto del “Fondo per la N. 00557/2025 REG.RIC.
prosecuzione delle opere pubbliche” nei limiti delle risorse assegnate, e secondo le modalità stabilite con apposito D.M..
Con la prima versione dell'art. 26, per le lavorazioni già effettuate tra il 1° gennaio
2022 e la data di entrata in vigore della disposizione (18 maggio 2022), nel caso in cui il certificato di pagamento sia stato già emesso – come nel caso in esame – è stata prevista l'emissione, entro trenta giorni dalla predetta data, di un certificato di pagamento straordinario; e, quanto alle modalità di liquidazione delle somme, la norma prevede che il certificato di pagamento venga emesso contestualmente allo stato di avanzamento dei lavori o comunque entro cinque giorni dall'adozione del medesimo.
Il pagamento deve essere effettuato al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate, ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, ed entro i termini di cui all'art. 113 bis, co. 1, primo periodo, dello stesso d.lgs. n.
50/2016 (vale a dire, in linea di principio, entro trenta giorni dall'adozione dello stato di avanzamento dei lavori).
Così ricostruito il complesso quadro normativo di riferimento, osserva il Collegio che la ricorrente ha chiesto l'applicazione del meccanismo di aggiornamento dei prezzi sia per l'anno 2022 – con apposita istanza del 17 giugno 2022 – sia per l'anno 2023 con il ricorso in esame senza previa istanza, circostanza che non esclude la sussistenza dell'obbligo della stazione appaltante di provvedere in ossequio alla norma su riportata.
Invero – a prescindere dalla considerazione per cui tale norma, a differenza di quanto disposto dall'art. 1 septies del d.l. n. 73/2021, non richiede la presentazione di un'apposita istanza – deve rilevarsi come l'art. 26 abbia stabilito un chiaro obbligo di aggiornamento dei prezzi da applicare ai SAL contabilizzati sia nell'anno 2022 che nell'anno 2023, con riferimento alle offerte presentate (come nel caso di specie) entro il 31 dicembre 2021. N. 00557/2025 REG.RIC.
Va rammentato che il giudizio di cui all'art. 31 cod. proc. amm. si fonda sull'art. 2, co. 1, della l. n. 241/1990, recepito dall'art. 2, co. 1, della l.r. n. 10/1991, che sanciscono l'obbligo per l'Amministrazione, nel caso in cui il procedimento consegua obbligatoriamente a un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, di concluderlo
“mediante l'adozione di un provvedimento espresso”.
Alla stregua delle norme sopra richiamate e del canone del “clare loqui”, sussiste l'obbligo della stazione appaltante di concludere, positivamente o negativamente, con un provvedimento espresso il procedimento in interesse.
Va, a tal fine, richiamata la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui “…l'obbligo giuridico di provvedere, di cui all'art. 2 della legge n.
241/1990, sussiste ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, derivandone che il silenzio-rifiuto è un istituto riconducibile a inadempienza dell'Amministrazione, in rapporto a un sussistente obbligo di provvedere che, in ogni caso, deve corrispondere ad una situazione soggettiva protetta, qualificata come tale dall'ordinamento. Tale obbligo è rinvenibile anche al di là di un'espressa disposizione normativa che tipizzi il potere del privato di presentare un'istanza e, dunque, anche in tutte quelle fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongano l'adozione di un provvedimento ovvero tutte quelle volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell'Amministrazione (ex plurimis, Cons. St., Sez. IV, 11 settembre 2014, n. 4696)…”
(cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 3 gennaio 2022, n. 5, che richiama Consiglio di Stato,
Sez. IV, 11 settembre 2014, n. 4696; in termini anche Consiglio di Stato, Sez. II, 14 maggio 2021, n. 3788).
L'azione avverso il silenzio è pertanto fondata e va accolta, nei limiti tuttavia dell'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, atteso che N. 00557/2025 REG.RIC.
sono necessari adempimenti istruttori, anche con riferimento al reperimento delle risorse, che devono essere compiuti dall'amministrazione, ex art. 31, co. 3, cod. proc. amm., in applicazione dell'art. 26 del d.l. n. 50/2022…”.
9.2- Va, di conseguenza, dichiarata l'illegittimità del silenzio serbato dal L.C.C. di
Agrigento, in qualità di ente appaltante, con correlata declaratoria dell'obbligo di adottare una determinazione esplicita e conclusiva sull'istanza della ricorrente, entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza.
Qualora l'amministrazione dovesse permanere nell'inadempimento oltre il termine assegnatole, si disporrà, su richiesta della ricorrente, la nomina di un commissario ad acta che provvederà in sostituzione della stessa.
Non può essere accolta la domanda di accertamento della fondatezza della pretesa sostanziale, ai sensi dell'art. 31 co. 3 c.p.a., atteso che: i) non sussiste un atto conclusivo del procedimento che dia atto dell'istruttoria condotta e prenda posizione sulle specifiche difformità di conteggio evidenziate dal ricorrente; ii) il giudice amministrativo non può esprimersi con riguardo a poteri amministrativi non ancora esercitati, ai sensi dell'art. 34 co. 2 c.p.a.
10.- Il ricorso per motivi aggiunti è inammissibile, in quanto il ricorrente non ha provato alcun profilo di lesività immediata, diretta ed attuale, correlata alla richiesta di accesso al Fondo adeguamento prezzi.
11.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, anche in ragione della pendenza del parallelo giudizio R.G. n. 556/2025, avente ad oggetto la medesima vicenda, seppur riferibile ad altro SAL.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ed integrato da motivi aggiunti: N. 00557/2025 REG.RIC.
- accoglie il ricorso introduttivo nei sensi e limiti di cui in motivazione;
- dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti;
- condanna il L.C.C. di Agrigento al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente, quantificate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LV VE, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
ER OM, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
ER OM LV VE
IL SEGRETARIO N. 00557/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 14/01/2026
N. 00093 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00557/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 557 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto dall'Impresa Cavalli LV, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Mollica e Francesco Antonio
Zaccone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Libero Consorzio Comunale di Agrigento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Diega Alaimo Martello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento quanto al ricorso introduttivo: N. 00557/2025 REG.RIC.
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione (Libero
Consorzio Comunale di Agrigento) in relazione all'istanza del 14.10.2024 di compensazione prezzi e correlato conguaglio, ai sensi dell'art. 26, comma 1 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50; quanto al ricorso per motivi aggiunti presentato il 6.6.2025: per l'annullamento del provvedimento con cui è stato richiesto l'accesso al Fondo adeguamento prezzi “nella misura in cui implichi o importi un diniego alla richiesta di revisione/compensazione straordinaria nei termini e per gli importi richiesti dall'odierno ricorrente” (nota prot. n. 1701 del 30.01.2025).
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Libero Consorzio Comunale di Agrigento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 il dott. ER OM
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente, impresa edile, domanda l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione (Libero Consorzio
Comunale di Agrigento) in relazione all'istanza del 14.10.2024.
Con la predetta istanza, richiede la compensazione prezzi e il correlato conguaglio, - ai sensi dell'art. 26, comma 1 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 - con riferimento al SAL n. 2 dell'appalto di lavori avente ad oggetto “Accordo Quadro annuale per l'eliminazione delle condizioni di pericolo e messa in sicurezza delle SS.
PP. n. 29A e 29B anno 2022 – CUP: B97H22003530001 – CIG: 9722833F99”.
La ricorrente chiede, altresì: i) l'accertamento della fondatezza della pretesa dedotta in giudizio, ai sensi dell'art. 31 co. 3 c.p.a.; ii) la declaratoria della natura N. 00557/2025 REG.RIC.
soprassessoria dell'atto di riscontro, pervenuto il 30.01.2025 dall'amministrazione resistente; iii) i) la condanna dell'amministrazione alla conclusione del procedimento e al pagamento del credito vantato (quantificato in euro 45519,90, con riguardo agli importi del solo SAL n. 2); iiii) la nomina di un Commissario ad Acta in caso di perdurante inadempimento dell'amministrazione.
Il ricorso è articolato su unico motivo di diritto: Violazione degli artt. 2 e 3 della Legge
n. 241/90. Violazione del decreto del MIMS dell'11 novembre 2021, pubblicato nella
G.U., Serie Generale n. 279, del 23 novembre 2021. Violazione dell'art. 26 D.L. n.
50/2022. Violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, leale cooperazione, buona fede e buon andamento di cui agli artt. 3, 24, 41 e 97 della
Costituzione. Eccesso di potere per sviamento ed ingiustizia manifesta. Illegittimità del silenzio/inadempimento e dell'inerzia tenuti dalla S.A.
2.- Si costituiva il L.C.C. di Agrigento, concludendo per l'inammissibilità e, comunque, per l'infondatezza del ricorso nel merito.
In particolare, l'amministrazione assume che:
- l'atto del 30.01.2025, di riscontro alla predetta istanza, non costituisce atto soprassessorio ma atto conclusivo di una fase del procedimento;
- la procedura non è stata definita con un provvedimento finale, in quanto è stato chiesto l'accesso al Fondo per l'Adeguamento Prezzi per insussistenza di risorse disponibili, con utilizzazione della finestra temporale con scadenza il 31/01/2025, e con inserimento di tutti e tre i SAL;
- il calcolo effettuato indica il percorso seguito dall'Ufficio tecnico per approdare alla cifra finale (non coincidente con quella richiesta dall'impresa ricorrente, con riferimento all'aggiornamento dei costi della manodopera).
3.- Con ricorso per motivi aggiunti, depositato il 6.6.2025, parte ricorrente contesta la richiesta di accesso al Fondo adeguamento prezzi “nella misura in cui implichi o N. 00557/2025 REG.RIC.
importi un diniego alla richiesta di revisione/compensazione straordinaria nei termini e per gli importi richiesti dall'odierno ricorrente”.
Parte ricorrente deduce sia vizi di illegittimità derivata che vizi autonomi, affidati allo stesso motivo di diritto del ricorso introduttivo.
4.- Con memoria del 9.6.2025, l'amministrazione concludeva per l'irricevibilità del ricorso per motivi aggiunti e, comunque, per la sua infondatezza nel merito.
5.- In vista dell'udienza camerale le parti producevano memorie, insistendo nelle rispettive posizioni difensive e contestando quelle avverse.
6.- Con ordinanza collegiale n. 1581/2025 del 9.7.2025, veniva disposta la conversione del rito e la trasposizione del giudizio sul ruolo dell'udienza pubblica.
7.- Con memorie in vista dell'udienza di merito, le parti insistevano nelle rispettive posizioni difensive.
8.- All'udienza pubblica del 13.01.2026, il ricorso veniva trattenuto in decisione, previo avviso, ai sensi dell'art. 73 co. 3 c.p.a., di possibili profili di inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti.
9.- Il ricorso introduttivo è fondato nei sensi e limiti di cui si dirà.
9.1- Su fattispecie pienamente sovrapponibile a quella di cui al presente giudizio, questa Sezione si è pronunciata con la sentenza n. 3088/2023, dal cui compendio motivazionale non si ha ragione di discostarsi e che di seguito si riporta: “Deve premettersi che parte ricorrente ha promosso l'azione avverso il silenzio, sia per quanto attiene al SAL riferito alle lavorazioni effettuate “tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del presente decreto” (i.e.: d.l. n. 50/2022); sia, per il SAL relativo all'anno 2023, avendo tuttavia presentato l'istanza, dalla quale fa derivare il silenzio inadempimento, in data 17 giugno 2022 e, dunque, astrattamente riferibile solo al certificato straordinario di pagamento relativo al primo SAL.
Ciò premesso in punto di fatto, deve anche essere riportata la disposizione di cui la ricorrente invoca l'applicazione – contenuta nell'art. 26 del d.l. n. 50/2022 come N. 00557/2025 REG.RIC.
modificato dall'art. 1, co. 458, lett. b), della legge 29 dicembre 2022 n. 197 – la quale dispone, ai commi 1 e 6 bis, che:
- “1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4. Il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento è effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , entro i termini di cui all' articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del medesimo decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento. Ai fini del presente comma, possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una N. 00557/2025 REG.RIC.
diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Qualora il direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento, relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del presente decreto, è emesso, entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione, secondo le modalità di cui al primo periodo, dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022. In tali casi, il pagamento è effettuato entro i termini e a valere sulle risorse di cui al terzo e al quarto periodo.” (comma 1);
- 6-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali e a quanto previsto dall' articolo
216, comma 27-ter, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 , applicando i prezzari di cui al comma 2 del presente articolo aggiornati annualmente ai sensi dell'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del citato codice dei contratti N. 00557/2025 REG.RIC.
pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento nei limiti delle risorse di cui al quarto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante ai sensi del quinto periodo. Il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Ai fini di cui al presente comma, le stazioni appaltanti utilizzano: nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti; le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento; le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti; le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata. In caso di insufficienza delle risorse di cui al quarto periodo, per l'anno
2023 le stazioni appaltanti che non abbiano avuto accesso ai Fondi di cui al comma
4, lettere a) e b), del presente articolo per l'anno 2022, accedono al riparto del Fondo di cui al comma 6-quater del presente articolo nei limiti delle risorse al medesimo assegnate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di accesso al Fondo e i criteri di assegnazione delle risorse agli aventi diritto.” (comma 6 bis inserito dall' art. 1, co. 458, lett. b), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, a decorrere dal 1° gennaio 2023).
La normativa su riportata – avente la chiara finalità di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti N. 00557/2025 REG.RIC.
energetici – nella sua versione originaria si riferisce agli appalti di lavori che abbiano avuto come termine finale di presentazione dell'offerta il 31 dicembre 2021, e stabilisce l'obbligo di aggiornamento dei prezzi da applicare ai SAL contabilizzati nell'anno 2022 sulla base dell'aggiornamento (analitico o forfettario) dei prezziari regionali: in estrema sintesi, applicando i prezzari aggiornati dalle Regioni entro il
31 luglio, ovvero, nelle more di tale aggiornamento, incrementando fino al 20% le risultanze dei prezzari vigenti (v. art. 26, co. 3).
Per l'anno 2023, la legge di bilancio (l. n. 197/2022) ha inserito, tra gli altri, il comma
6 bis, sostanzialmente estendendo lo speciale meccanismo di aggiornamento dei prezzi previsto per i lavori eseguiti nel 2022, per quanto qui di specifico interesse, anche ai lavori eseguiti o contabilizzati nel 2023.
La nuova disposizione prevede che:
- il SAL relativo alle lavorazioni eseguite o contabilizzate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023 venga adottato applicando prezzari regionali aggiornati annualmente, anche in deroga a specifiche clausole contrattuali; nelle more dell'aggiornamento annuale dei prezzari, le Stazioni appaltanti potranno continuare ad utilizzare l'ultimo prezzario adottato, fermo restando il successivo conguaglio, in aumento o diminuzione (nuovo comma 6 quinquies);
- i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari aggiornati saranno riconosciuti, al netto del ribasso d'asta, nella misura del 90 per cento, come già avvenuto per i lavori eseguiti nel 2022 e nei limiti delle risorse disponibili;
- le risorse utilizzabili dalle stazioni appaltanti sono, anzitutto, quelle interne (il 50 per cento degli accantonamenti per imprevisti; eventuali ulteriori somme a disposizione; somme disponibili relative ad altri interventi ultimati); e, in caso di insufficienza di queste ultime, per l'anno 2023, le stazioni appaltanti che non abbiano avuto accesso ai Fondi per l'anno 2022, accedono al riparto del “Fondo per la N. 00557/2025 REG.RIC.
prosecuzione delle opere pubbliche” nei limiti delle risorse assegnate, e secondo le modalità stabilite con apposito D.M..
Con la prima versione dell'art. 26, per le lavorazioni già effettuate tra il 1° gennaio
2022 e la data di entrata in vigore della disposizione (18 maggio 2022), nel caso in cui il certificato di pagamento sia stato già emesso – come nel caso in esame – è stata prevista l'emissione, entro trenta giorni dalla predetta data, di un certificato di pagamento straordinario; e, quanto alle modalità di liquidazione delle somme, la norma prevede che il certificato di pagamento venga emesso contestualmente allo stato di avanzamento dei lavori o comunque entro cinque giorni dall'adozione del medesimo.
Il pagamento deve essere effettuato al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate, ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, ed entro i termini di cui all'art. 113 bis, co. 1, primo periodo, dello stesso d.lgs. n.
50/2016 (vale a dire, in linea di principio, entro trenta giorni dall'adozione dello stato di avanzamento dei lavori).
Così ricostruito il complesso quadro normativo di riferimento, osserva il Collegio che la ricorrente ha chiesto l'applicazione del meccanismo di aggiornamento dei prezzi sia per l'anno 2022 – con apposita istanza del 17 giugno 2022 – sia per l'anno 2023 con il ricorso in esame senza previa istanza, circostanza che non esclude la sussistenza dell'obbligo della stazione appaltante di provvedere in ossequio alla norma su riportata.
Invero – a prescindere dalla considerazione per cui tale norma, a differenza di quanto disposto dall'art. 1 septies del d.l. n. 73/2021, non richiede la presentazione di un'apposita istanza – deve rilevarsi come l'art. 26 abbia stabilito un chiaro obbligo di aggiornamento dei prezzi da applicare ai SAL contabilizzati sia nell'anno 2022 che nell'anno 2023, con riferimento alle offerte presentate (come nel caso di specie) entro il 31 dicembre 2021. N. 00557/2025 REG.RIC.
Va rammentato che il giudizio di cui all'art. 31 cod. proc. amm. si fonda sull'art. 2, co. 1, della l. n. 241/1990, recepito dall'art. 2, co. 1, della l.r. n. 10/1991, che sanciscono l'obbligo per l'Amministrazione, nel caso in cui il procedimento consegua obbligatoriamente a un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, di concluderlo
“mediante l'adozione di un provvedimento espresso”.
Alla stregua delle norme sopra richiamate e del canone del “clare loqui”, sussiste l'obbligo della stazione appaltante di concludere, positivamente o negativamente, con un provvedimento espresso il procedimento in interesse.
Va, a tal fine, richiamata la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui “…l'obbligo giuridico di provvedere, di cui all'art. 2 della legge n.
241/1990, sussiste ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, derivandone che il silenzio-rifiuto è un istituto riconducibile a inadempienza dell'Amministrazione, in rapporto a un sussistente obbligo di provvedere che, in ogni caso, deve corrispondere ad una situazione soggettiva protetta, qualificata come tale dall'ordinamento. Tale obbligo è rinvenibile anche al di là di un'espressa disposizione normativa che tipizzi il potere del privato di presentare un'istanza e, dunque, anche in tutte quelle fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongano l'adozione di un provvedimento ovvero tutte quelle volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell'Amministrazione (ex plurimis, Cons. St., Sez. IV, 11 settembre 2014, n. 4696)…”
(cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 3 gennaio 2022, n. 5, che richiama Consiglio di Stato,
Sez. IV, 11 settembre 2014, n. 4696; in termini anche Consiglio di Stato, Sez. II, 14 maggio 2021, n. 3788).
L'azione avverso il silenzio è pertanto fondata e va accolta, nei limiti tuttavia dell'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, atteso che N. 00557/2025 REG.RIC.
sono necessari adempimenti istruttori, anche con riferimento al reperimento delle risorse, che devono essere compiuti dall'amministrazione, ex art. 31, co. 3, cod. proc. amm., in applicazione dell'art. 26 del d.l. n. 50/2022…”.
9.2- Va, di conseguenza, dichiarata l'illegittimità del silenzio serbato dal L.C.C. di
Agrigento, in qualità di ente appaltante, con correlata declaratoria dell'obbligo di adottare una determinazione esplicita e conclusiva sull'istanza della ricorrente, entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza.
Qualora l'amministrazione dovesse permanere nell'inadempimento oltre il termine assegnatole, si disporrà, su richiesta della ricorrente, la nomina di un commissario ad acta che provvederà in sostituzione della stessa.
Non può essere accolta la domanda di accertamento della fondatezza della pretesa sostanziale, ai sensi dell'art. 31 co. 3 c.p.a., atteso che: i) non sussiste un atto conclusivo del procedimento che dia atto dell'istruttoria condotta e prenda posizione sulle specifiche difformità di conteggio evidenziate dal ricorrente; ii) il giudice amministrativo non può esprimersi con riguardo a poteri amministrativi non ancora esercitati, ai sensi dell'art. 34 co. 2 c.p.a.
10.- Il ricorso per motivi aggiunti è inammissibile, in quanto il ricorrente non ha provato alcun profilo di lesività immediata, diretta ed attuale, correlata alla richiesta di accesso al Fondo adeguamento prezzi.
11.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, anche in ragione della pendenza del parallelo giudizio R.G. n. 556/2025, avente ad oggetto la medesima vicenda, seppur riferibile ad altro SAL.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ed integrato da motivi aggiunti: N. 00557/2025 REG.RIC.
- accoglie il ricorso introduttivo nei sensi e limiti di cui in motivazione;
- dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti;
- condanna il L.C.C. di Agrigento al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente, quantificate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LV VE, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
ER OM, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
ER OM LV VE
IL SEGRETARIO N. 00557/2025 REG.RIC.