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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 04/10/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 4 8 4 / 2 0 2 3 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI GORIZIA
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Francesca Di Donato ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 484/2023 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi e vertente
TRA
c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
AL CO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Udine al Viale
Europa Unita n. 163/1, giusta procura in atti
ATTRICE
E
in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Michele Coceani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Udine alla Piazza XX Settembre 1870 n.
23, giusta procura in atti
CONVENUTA
Oggetto: azione risarcitoria- contratto di assicurazione.
Conclusioni:
Per parte attrice: “Nel merito, come da memoria ex art. 171 TER c.p.c. che di seguito vengono riportate: “Voglia il Tribunale di Gorizia, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
Accertato e dichiarato che sin dal lontano 15/9/1999 ha stipulato, con la Parte_1 [...]
la polizza Fortuna n. 325A2373 ed in prosecuzione quella n. 325A4163 dd. CP_2
15/09/2004, contro gli infortuni e la invalidità permanente da malattia che prevede il risarcimento di € 100.000,00; e dichiarato che nel tempo ha sviluppato una ipoacusia percettiva Parte_1 che ha determinato una invalidità permanente di 34 punti percentuali;
accertata e dichiarata la vessatorietà e, quindi, la nullità della clausola di contratto concluso con consumatore, che prevede la non indennizzabilità in ipotesi di aggravamento della malattia, anche se tale malattia non è stata in precedenza accertata;
accertato e dichiarato che secondo le previsioni di Polizza la Compagnia indennizza, per la suddetta invalidità, 18 punti percentuali;
condannare la al pagamento per indennizzo e/o risarcimento danno l'importo Controparte_2 di € 18.000 o quello maggiore o minore che sarà accertato in corso di causa. Spese e competenze rifuse.” In via istruttoria, come da memorie ex art. 171 ter n. 2 e 3. Si chiede, altresì, l'ammissione di C.T.U. medico legale per accertare il contraddittorio, la percentuale di invalidità permanente della sig.ra ” Parte_1
Per parte convenuta: “Nel merito: per le causali tutte di cui in atti (ivi compresa l'eccepita prescrizione e la perdita del diritto all'indennizzo) respingersi le avverse domande e istanze, così come formulate, in quanto infondate in fatto e in diritto, prescritte e non provate. In via subordinata: Nella denegata ipotesi di accoglimento delle pretese svolte nei confronti di
[...]
limitarsi e determinarsi le Controparte_1 obbligazioni di ai Controparte_1 sensi di polizza e alle/delle relative Condizioni di Assicurazione, con applicazione anche dei pertinenti valori/massimali/limiti d'indennizzo/scoperti/franchigie. In via istruttoria: Ammettersi prova per interrogatorio formale della sig.ra nonché per testi, sulle seguenti circostanze, Parte_1 depurate da eventuali giudizi e con la premessa della formula di rito “vero che”: in data 24.02.2015 la sig.ra si sottoponeva a visita presso l' come da allegato 01 che si rammostra? in data Parte_1 CP_3
24.02.2015 veniva diagnosticata alla sig.ra una “Ipoacusia Percettiva bilaterale”, più Parte_1 marcata a destra e prescritto l'utilizzo di una protesi acustica come da allegato 01 che si rammostra? in data
23.03.2021 la ricorrente si sottoponeva a vista otorinolaringoiatrica e a esame audiometrico tonale con esito:
“a dx ipoacusia neurosensoriale pantonale di grado lieve-moderato” come da allegati 7 e 8 di parte ricorrente- attrice che si rammostrano? la sig.ra è portatrice di protesi acustica destra dal 2015 come da Parte_1 allegati 7 e 8 di parte ricorrente-attrice che si rammostrano? in data 30.03.2021 la sig.ra si Pt_1 sottoponeva a esame audiometrico vocale e tonale come da allegato 9 di parte ricorrente-attrice che si rammostra? all'esito dell'esame del 30.03.2021 veniva consigliato alla sig.ra un follow-up Parte_1 audiologico strumentale dopo circa 1 anno come da allegato 9 di parte ricorrente-attrice che si rammostra? in data 13.05.2022 la sig.ra si sottoponeva a esame audiometrico vocale e tonale come da allegati 12-13 Pt_1 di parte ricorrente-attrice che si rammostrano? L'esito dell'esame del 13.05.2022 era “ipoacusia percettiva di moderata-grave entità: discriminazione vocale compatibile con tracciato audiometrico” come da allegati 12-
13 di parte ricorrente-attrice che si rammostrano? 9) All'esito dell'esame del 13.05.2022 veniva prescritta alla sig.ra la protesizzazione bilaterale come da allegati 12-13 di parte ricorrente- Pt_1 attrice che si rammostrano? 10) l'invalidità permanente lamentata dalla sig.ra nella Parte_1 vertenza de quo origina dalla ipoacusia percettiva (o neurosensoriale) bilaterale alla stessa diagnostica nel febbraio 2015? 11) La ricorrente è stata assicurata con con polizza CP_1
Fortuna n. 325A2373 come da allegato 02 che si rammostra? 12) Della polizza Fortuna n.
325A2373 sono parte integrante le relative CGA allegate sub 03 che si rammostrano? 13) polizza
Fortuna n. 325A2373 dal 15.09.2004 è stata sostituita dalla polizza Fortuna n. 325A4163 allegata sub 04 che si rammostra? 14) Della polizza Fortuna n. 325A4163 sono parte integrante le relative
CGA allegate sub 05 che si rammostrano? 15) la polizza Fortuna n. 325A4163 ha avuto efficacia sino al 15.09.2022? 16) in relazione alla polizza Fortuna n. 325A4163 è stato comunicato il mancato rinnovo come da allegato 3 di parte ricorrente-attrice che si rammostra? 17) il rischio
“invalidità permanente da malattia” era estraneo alla polizza Fortuna n. 325A2373? 18) l'avv.
CO scrisse a della malattia della sig.ra per la prima volta il CP_1 Parte_1
07.06.2018 inviando il referto medico del 24.02.2015 come da allegati 4 e 5 di parte ricorrente- attrice che si rammostrano? 19) dopo la comunicazione del 07.06.2018, la sig.ra
Parte_1 nulla comunicò a circa l'ipoacusia sino al 16.05.2022? 20) in data 16.05.2022 la sig.ra CP_1 inviò a ulteriore documentazione medica come da allegato 6 di parte
Parte_1 CP_1 ricorrente-attrice che si rammostra? 21) La documentazione medica inviata a il 16.05.2022 è CP_1 relativa alla medesima patologia oggetto della comunicazione del 07.06.2018 (allegato 4 di parte ricorrente-attrice che si rammostra)? 22) la patologia lamentata dalla sig.ra nel
Parte_1 ricorso introduttivo del giudizio de quo è la normale evoluzione della patologia già oggetto di comunicazione a nel 2018 (e di cui all'allegato 4 di parte ricorrente-attrice che si CP_1 rammostra)? 23) la sig.ra ha percepito dall' somme per l'invalidità permanente da
Parte_1 CP_4 malattia oggetto della presente vertenza? 24) la sig.ra nel 2015 insegnava presso
Parte_1
l'Istituto Cossar di Gorizia? 25) Dal 2015 e fino al 01.09.2022 la sig.ra ha Parte_1 insegnato presso l'Istituto Cossar di Gorizia? 26) Dal 2015 la sig.ra lamentava Parte_1 deficit dell'udito? Si indicano quali testi su tutti i capitoli ed in particolare (sebbene in via non esclusiva) su quelli di seguito indicati per ciascuno dei testi: prof. presso Istituto Testimone_1
Professionale Statale “R.M. COSSAR – LEONARDO da VINCI” di Gorizia (in particolare sui capp. da 1 a 10 compresi e da 24 a 26 compresi); dott. presso Azienda Sanitaria Testimone_2
Universitaria IU NA (in particolare sui capp. da 1 a 10 compresi, sul cap. 22); dott. presso Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (in particolare sui Testimone_3 capp. da 1 a 10 compresi, sul cap. 22); dott.ssa presso Azienda Sanitaria Testimone_4
Universitaria IU NA (in particolare sui capp. da 1 a 10 compresi, sul cap. 22); legale rappresentante pro tempore c/o (in particolare sui capp. 21,22 e 23). per i motivi di cui CP_4 CP_4 in atti, ordinarsi alla ricorrente-attrice sig.ra e all' l'esibizione e la produzione Parte_1 CP_4
Co in giudizio: a) della/e domanda/e di invalidità presentata/e all' da nell'interesse della sig.ra CP_4 nonché della documentazione alla/e stessa/e allegata/e; b) della/e comunicazione/i di Parte_1 avvenuto accoglimento della/e domanda/e di invalidità in favore della sig.ra c) di Parte_1 tutta la documentazione relativa all'invalidità riconosciuta alla sig.ra d) di tutta la Parte_1 documentazione relativa alle somme/indennità liquidate/erogate in favore della sig.ra Pt_1 in ragione di tale/i invalidità; assumersi informazioni anche ex art. 213 c.p.c. presso l'
[...] CP_4 in merito alla/e domanda/e di invalidità presentata/e dal/nell'interesse della sig.ra Parte_1 agli esiti della/e stessa/e e a tutte le somme liquidate/erogate in favore della sig.ra Parte_1 respingersi le avverse istanze istruttorie per i motivi di cui alla memoria 05.06.2024 e di cui al verbale del 20.06.2024; Nel caso di ammissione dei capitoli di prova indicati da controparte, si chiede di essere ammessi a prova contraria sugli stessi a mezzo di interrogatorio formale dell'attrice.
In ogni caso: Spese (anche forfetarie 15% ex art. 2 DM n. 55/2014) e competenze rifuse oltre IVA e
CNAP di legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e ss. del 9.6.2023 instava nei confronti di Parte_1
. Rappresentava di essere assicurata presso la Controparte_6 stessa (polizze "Fortuna" n. 325A2373, stipulata il 15.9.1999, e n. 325A4163, stipulata il
15.9.2004) e che "nel 2015" le era "accertata una ipoacusia percettiva e ciò veniva comunicato per le vie brevi all'agente di zona" della resistente e poi direttamente a quest'ultima il 6.7.2018, all'uopo rimettendole "il certificato, già esibito all'agente, dell'otorinolaringoiatra del 24.2.2015".
La ricorrente deduceva, tuttavia, che la Compagnia non la sottoponeva mai a visita medica presso un suo fiduciario, comunicandole invece con e-mail del 19.9.2022 che "la malattia rientrava in franchigia contrattuale ed il sinistro risultava prescritto": posizione immutata pure dopo che, con e-mail del 24.11.2022, le venivano trasmessi "i verbali sanitari della
Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile del 7.10.2023 [recte 2022] dove era stata accertata una invalidità civile del 34%". Su tale assertiva, lamentando l'inadempimento agli obblighi nascenti dalla polizza conclusa, la chiedeva, tra l'altro, all'intestato Pt_1
Tribunale, "accertato e dichiarato che secondo le previsioni di Polizza la Compagnia indennizza, per la suddetta invalidità, 18 punti percentuali", di "condannare la al Controparte_2 pagamento per indennizzo e/o risarcimento danno l'importo di € 18.000 o quello maggiore o minore che sarà accertato in corso di causa".
Fissata l'udienza di comparizione delle parti e radicatosi il contraddittorio, con comparsa del 20.10.2023 si costituiva tempestivamente in giudizio Controparte_6
, la quale impugnava estensivamente quanto dedotto e richiesto dalla
[...]
ricorrente, in particolare in limine eccependo "la prescrizione del diritto all'indennizzo vantato dalla ricorrente" e comunque, in subordine, nel merito, "la non indennizzabilità del sinistro in quanto l'invalidità permanente originata dalla ipoacusia era già stata denunciata (tardivamente), valutata all'epoca come non indennizzabile perché in franchigia e prescritta e, in forza della clausola contrattuale di cui trattasi, ora comunque non indennizzabile (perché le invalidità permanenti già accertate non possono essere oggetto di ulteriore valutazione/liquidazione e l'aggravamento non è indennizzabile ai sensi di polizza)", in tali sensi concludendo per la reiezione della domanda attorea.
Mutato il rito ex art. 281 duodecies co. 1° c.p.c., assegnati alle parti i termini per il deposito di memorie ex art. 171 ter c.p.c., successivamente erano disattese le istanze istruttorie di entrambe le parti e la causa era rimessa in decisione, con assegnazione alle stesse dei termini di cui agli artt. 281 quinquies co. 1° e 189 c.p.c..
Ciò detto, preliminarmente va evidenziato che, con note del 30.5.2024, veniva reso edotto l'Ufficio del mero mutamento di denominazione di parte convenuta da
[...]
a Controparte_6 Controparte_1
.
[...]
Tanto premesso, la domanda attorea risulta infondata e non può essere accolta per le ragioni che di seguito si esporranno.
Va, in via pregiudiziale, esaminata l'eccezione di prescrizione ex art. 2952 co. 2° c.c. sollevata dalla convenuta.
Ebbene, risulta pacifica sia l'applicazione al caso di specie dell'art. 2952 c.c. attesa la natura del rapporto contrattuale, sia la circostanza che con certificato medico del 24.2.2015
a è stata diagnosticata una "ipoacusia percettiva". Parte_1 Giova, preliminarmente, rammentare la consolidata interpretazione della Corte di
Cassazione del predetto disposto normativo, la quale dichiara: «La prescrizione breve del diritto all'indennizzo decorre dal momento in cui l'assicurato ha avuto conoscenza del fatto storico da cui il diritto deriva, ovvero da quello in cui egli abbia acquisito la consapevolezza di aver subìto lesioni di una certa gravità, sebbene non sia ancora nota la loro specifica consistenza, assumendo rilievo non il fatto che l'infortunio [o, diversamente, la malattia] indiscutibilmente rientri fra quelli coperti dalla assicurazione, ma che possa ragionevolmente rientrarvi» (Cass. Civ. 21.9.2021
n. 25519, 26.10.2017 n. 25430 e 18,9,2014 n. 19660), con l'espressa puntualizzazione che trattasi di «norma speciale rispetto alla regola generale fissata dall'art. 2935 c.c.» (Cass. Civ.
19.1.2004 n. 701).
Conseguentemente è il 24.2.2015 che deve individuarsi quale dies a quo di decorrenza della prescrizione di due anni di cui all'art. 2952 co. 2° c.c., dallo stesso ricondotto al giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Pertanto, il diritto invocato dall'attrice risulta prescritto, non potendosi revocare in dubbio la conoscenza da parte della stessa della patologia che l'affliggeva dalla data del
24.2.2015.
A questo punto, non risulta provata l'eventuale interruzione della maturata prescrizione.
In particolare, a tal fine non possono rilevare le mail del 6.7.2018 e del 16.5.2022, con cui sono stati rimessi all'assicuratore, rispettivamente, il certificato medico del 24.2.2015 e i tre successivi del 23.3.2021, 30.3.2021 e 13.5.2021, in quanto entrambe si collocano al di là del biennio prescrizionale già decorso.
Orbene, l'attrice nelle difese svolte, al di là del richiamo al generale disposto dell'art. 2935 c.c., in ordine al quale si è dinanzi ricordata la valenza recessiva, ritenuta dalla S.C., rispetto alla specifica disposizione in materia dell'art. 2952 co. 2° c.c., oppone che "la compagnia ha rinunciato [alla prescrizione de qua] quando la ricorrente è stata invitata a sottoporsi a visita medica presso il fiduciario della Compagnia stessa" nell'ambito della trattativa nelle more avutasi.
Il rilievo, tuttavia, non risulta conferente.
Se, infatti, in linea generale, «Le trattative per ottenere il risarcimento del danno comportano l'interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c. quando dal comportamento di una delle parti risulti il riconoscimento del contrapposto diritto di credito, in quanto tale condotta configura una rinuncia tacita alla prescrizione analogamente all'interruzione della stessa per effetto del riconoscimento» (Cass. 29.9.2011 n. 19872; conf. sul principio Cass. Civ.
10.10.2008 n. 25014, 19.12.2006 n. 27169, 14.2.2000 n. 1642 e 12.8.1992 n. 9539), tuttavia
«L'incarico affidato al medico fiduciario della compagnia di assicurazione per l'accertamento dei postumi invalidanti non è atto idoneo ad interrompere i termini di prescrizione, poiché tale incarico non si concretizza in un'ammissione tacita dell'esistenza del diritto ovvero in un atto incompatibile con la volontà di volersi avvalere della causa estintiva. Infatti le trattative per comporre bonariamente la vertenza possono comportare l'interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c., quando dal comportamento di una delle parti risulti il riconoscimento del contrapposto diritto di credito e la transazione non si perfezioni solo per questioni relative alla liquidazione del danno e non anche all'esistenza del diritto» (Corte App. Genova 28.2.2018 n. 359).
Dunque, alcuna trattativa in grado d'interrompere il decorso prescrizionale può ritenersi avvenuta nella specie e, peraltro, per quanto residualmente possa occorrere, va segnalato come la memoria istruttoria attorea del 21.5.2024 non contenga alcun capitolo di prova orale volto a dimostrare una diversa soluzione della questione.
Pertanto, la domanda attorea va respinta per intervenuta prescrizione, risultando ogni altra questione assorbita.
Per quanto concerne le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri introdotti dal DM 55/14 come modificato dal DM 147/22 (scaglione di valore tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00, con applicazione dei parametri medi, salvo per l'applicazione del minimo per la fase di trattazione/istruttoria, per il suo limitato espletamento.)
P. Q. M.
Il Tribunale di Gorizia, Sezione civile, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• rigetta la domanda avanzata da per le ragioni esposte in parte Parte_1 motiva;
• condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., delle spese di lite che liquida in complessivi euro 4.237,00 per compensi oltre Iva se dovuta, Cpa e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso). Così deciso in Gorizia il 4.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Di Donato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI GORIZIA
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Francesca Di Donato ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 484/2023 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi e vertente
TRA
c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
AL CO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Udine al Viale
Europa Unita n. 163/1, giusta procura in atti
ATTRICE
E
in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Michele Coceani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Udine alla Piazza XX Settembre 1870 n.
23, giusta procura in atti
CONVENUTA
Oggetto: azione risarcitoria- contratto di assicurazione.
Conclusioni:
Per parte attrice: “Nel merito, come da memoria ex art. 171 TER c.p.c. che di seguito vengono riportate: “Voglia il Tribunale di Gorizia, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
Accertato e dichiarato che sin dal lontano 15/9/1999 ha stipulato, con la Parte_1 [...]
la polizza Fortuna n. 325A2373 ed in prosecuzione quella n. 325A4163 dd. CP_2
15/09/2004, contro gli infortuni e la invalidità permanente da malattia che prevede il risarcimento di € 100.000,00; e dichiarato che nel tempo ha sviluppato una ipoacusia percettiva Parte_1 che ha determinato una invalidità permanente di 34 punti percentuali;
accertata e dichiarata la vessatorietà e, quindi, la nullità della clausola di contratto concluso con consumatore, che prevede la non indennizzabilità in ipotesi di aggravamento della malattia, anche se tale malattia non è stata in precedenza accertata;
accertato e dichiarato che secondo le previsioni di Polizza la Compagnia indennizza, per la suddetta invalidità, 18 punti percentuali;
condannare la al pagamento per indennizzo e/o risarcimento danno l'importo Controparte_2 di € 18.000 o quello maggiore o minore che sarà accertato in corso di causa. Spese e competenze rifuse.” In via istruttoria, come da memorie ex art. 171 ter n. 2 e 3. Si chiede, altresì, l'ammissione di C.T.U. medico legale per accertare il contraddittorio, la percentuale di invalidità permanente della sig.ra ” Parte_1
Per parte convenuta: “Nel merito: per le causali tutte di cui in atti (ivi compresa l'eccepita prescrizione e la perdita del diritto all'indennizzo) respingersi le avverse domande e istanze, così come formulate, in quanto infondate in fatto e in diritto, prescritte e non provate. In via subordinata: Nella denegata ipotesi di accoglimento delle pretese svolte nei confronti di
[...]
limitarsi e determinarsi le Controparte_1 obbligazioni di ai Controparte_1 sensi di polizza e alle/delle relative Condizioni di Assicurazione, con applicazione anche dei pertinenti valori/massimali/limiti d'indennizzo/scoperti/franchigie. In via istruttoria: Ammettersi prova per interrogatorio formale della sig.ra nonché per testi, sulle seguenti circostanze, Parte_1 depurate da eventuali giudizi e con la premessa della formula di rito “vero che”: in data 24.02.2015 la sig.ra si sottoponeva a visita presso l' come da allegato 01 che si rammostra? in data Parte_1 CP_3
24.02.2015 veniva diagnosticata alla sig.ra una “Ipoacusia Percettiva bilaterale”, più Parte_1 marcata a destra e prescritto l'utilizzo di una protesi acustica come da allegato 01 che si rammostra? in data
23.03.2021 la ricorrente si sottoponeva a vista otorinolaringoiatrica e a esame audiometrico tonale con esito:
“a dx ipoacusia neurosensoriale pantonale di grado lieve-moderato” come da allegati 7 e 8 di parte ricorrente- attrice che si rammostrano? la sig.ra è portatrice di protesi acustica destra dal 2015 come da Parte_1 allegati 7 e 8 di parte ricorrente-attrice che si rammostrano? in data 30.03.2021 la sig.ra si Pt_1 sottoponeva a esame audiometrico vocale e tonale come da allegato 9 di parte ricorrente-attrice che si rammostra? all'esito dell'esame del 30.03.2021 veniva consigliato alla sig.ra un follow-up Parte_1 audiologico strumentale dopo circa 1 anno come da allegato 9 di parte ricorrente-attrice che si rammostra? in data 13.05.2022 la sig.ra si sottoponeva a esame audiometrico vocale e tonale come da allegati 12-13 Pt_1 di parte ricorrente-attrice che si rammostrano? L'esito dell'esame del 13.05.2022 era “ipoacusia percettiva di moderata-grave entità: discriminazione vocale compatibile con tracciato audiometrico” come da allegati 12-
13 di parte ricorrente-attrice che si rammostrano? 9) All'esito dell'esame del 13.05.2022 veniva prescritta alla sig.ra la protesizzazione bilaterale come da allegati 12-13 di parte ricorrente- Pt_1 attrice che si rammostrano? 10) l'invalidità permanente lamentata dalla sig.ra nella Parte_1 vertenza de quo origina dalla ipoacusia percettiva (o neurosensoriale) bilaterale alla stessa diagnostica nel febbraio 2015? 11) La ricorrente è stata assicurata con con polizza CP_1
Fortuna n. 325A2373 come da allegato 02 che si rammostra? 12) Della polizza Fortuna n.
325A2373 sono parte integrante le relative CGA allegate sub 03 che si rammostrano? 13) polizza
Fortuna n. 325A2373 dal 15.09.2004 è stata sostituita dalla polizza Fortuna n. 325A4163 allegata sub 04 che si rammostra? 14) Della polizza Fortuna n. 325A4163 sono parte integrante le relative
CGA allegate sub 05 che si rammostrano? 15) la polizza Fortuna n. 325A4163 ha avuto efficacia sino al 15.09.2022? 16) in relazione alla polizza Fortuna n. 325A4163 è stato comunicato il mancato rinnovo come da allegato 3 di parte ricorrente-attrice che si rammostra? 17) il rischio
“invalidità permanente da malattia” era estraneo alla polizza Fortuna n. 325A2373? 18) l'avv.
CO scrisse a della malattia della sig.ra per la prima volta il CP_1 Parte_1
07.06.2018 inviando il referto medico del 24.02.2015 come da allegati 4 e 5 di parte ricorrente- attrice che si rammostrano? 19) dopo la comunicazione del 07.06.2018, la sig.ra
Parte_1 nulla comunicò a circa l'ipoacusia sino al 16.05.2022? 20) in data 16.05.2022 la sig.ra CP_1 inviò a ulteriore documentazione medica come da allegato 6 di parte
Parte_1 CP_1 ricorrente-attrice che si rammostra? 21) La documentazione medica inviata a il 16.05.2022 è CP_1 relativa alla medesima patologia oggetto della comunicazione del 07.06.2018 (allegato 4 di parte ricorrente-attrice che si rammostra)? 22) la patologia lamentata dalla sig.ra nel
Parte_1 ricorso introduttivo del giudizio de quo è la normale evoluzione della patologia già oggetto di comunicazione a nel 2018 (e di cui all'allegato 4 di parte ricorrente-attrice che si CP_1 rammostra)? 23) la sig.ra ha percepito dall' somme per l'invalidità permanente da
Parte_1 CP_4 malattia oggetto della presente vertenza? 24) la sig.ra nel 2015 insegnava presso
Parte_1
l'Istituto Cossar di Gorizia? 25) Dal 2015 e fino al 01.09.2022 la sig.ra ha Parte_1 insegnato presso l'Istituto Cossar di Gorizia? 26) Dal 2015 la sig.ra lamentava Parte_1 deficit dell'udito? Si indicano quali testi su tutti i capitoli ed in particolare (sebbene in via non esclusiva) su quelli di seguito indicati per ciascuno dei testi: prof. presso Istituto Testimone_1
Professionale Statale “R.M. COSSAR – LEONARDO da VINCI” di Gorizia (in particolare sui capp. da 1 a 10 compresi e da 24 a 26 compresi); dott. presso Azienda Sanitaria Testimone_2
Universitaria IU NA (in particolare sui capp. da 1 a 10 compresi, sul cap. 22); dott. presso Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (in particolare sui Testimone_3 capp. da 1 a 10 compresi, sul cap. 22); dott.ssa presso Azienda Sanitaria Testimone_4
Universitaria IU NA (in particolare sui capp. da 1 a 10 compresi, sul cap. 22); legale rappresentante pro tempore c/o (in particolare sui capp. 21,22 e 23). per i motivi di cui CP_4 CP_4 in atti, ordinarsi alla ricorrente-attrice sig.ra e all' l'esibizione e la produzione Parte_1 CP_4
Co in giudizio: a) della/e domanda/e di invalidità presentata/e all' da nell'interesse della sig.ra CP_4 nonché della documentazione alla/e stessa/e allegata/e; b) della/e comunicazione/i di Parte_1 avvenuto accoglimento della/e domanda/e di invalidità in favore della sig.ra c) di Parte_1 tutta la documentazione relativa all'invalidità riconosciuta alla sig.ra d) di tutta la Parte_1 documentazione relativa alle somme/indennità liquidate/erogate in favore della sig.ra Pt_1 in ragione di tale/i invalidità; assumersi informazioni anche ex art. 213 c.p.c. presso l'
[...] CP_4 in merito alla/e domanda/e di invalidità presentata/e dal/nell'interesse della sig.ra Parte_1 agli esiti della/e stessa/e e a tutte le somme liquidate/erogate in favore della sig.ra Parte_1 respingersi le avverse istanze istruttorie per i motivi di cui alla memoria 05.06.2024 e di cui al verbale del 20.06.2024; Nel caso di ammissione dei capitoli di prova indicati da controparte, si chiede di essere ammessi a prova contraria sugli stessi a mezzo di interrogatorio formale dell'attrice.
In ogni caso: Spese (anche forfetarie 15% ex art. 2 DM n. 55/2014) e competenze rifuse oltre IVA e
CNAP di legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e ss. del 9.6.2023 instava nei confronti di Parte_1
. Rappresentava di essere assicurata presso la Controparte_6 stessa (polizze "Fortuna" n. 325A2373, stipulata il 15.9.1999, e n. 325A4163, stipulata il
15.9.2004) e che "nel 2015" le era "accertata una ipoacusia percettiva e ciò veniva comunicato per le vie brevi all'agente di zona" della resistente e poi direttamente a quest'ultima il 6.7.2018, all'uopo rimettendole "il certificato, già esibito all'agente, dell'otorinolaringoiatra del 24.2.2015".
La ricorrente deduceva, tuttavia, che la Compagnia non la sottoponeva mai a visita medica presso un suo fiduciario, comunicandole invece con e-mail del 19.9.2022 che "la malattia rientrava in franchigia contrattuale ed il sinistro risultava prescritto": posizione immutata pure dopo che, con e-mail del 24.11.2022, le venivano trasmessi "i verbali sanitari della
Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile del 7.10.2023 [recte 2022] dove era stata accertata una invalidità civile del 34%". Su tale assertiva, lamentando l'inadempimento agli obblighi nascenti dalla polizza conclusa, la chiedeva, tra l'altro, all'intestato Pt_1
Tribunale, "accertato e dichiarato che secondo le previsioni di Polizza la Compagnia indennizza, per la suddetta invalidità, 18 punti percentuali", di "condannare la al Controparte_2 pagamento per indennizzo e/o risarcimento danno l'importo di € 18.000 o quello maggiore o minore che sarà accertato in corso di causa".
Fissata l'udienza di comparizione delle parti e radicatosi il contraddittorio, con comparsa del 20.10.2023 si costituiva tempestivamente in giudizio Controparte_6
, la quale impugnava estensivamente quanto dedotto e richiesto dalla
[...]
ricorrente, in particolare in limine eccependo "la prescrizione del diritto all'indennizzo vantato dalla ricorrente" e comunque, in subordine, nel merito, "la non indennizzabilità del sinistro in quanto l'invalidità permanente originata dalla ipoacusia era già stata denunciata (tardivamente), valutata all'epoca come non indennizzabile perché in franchigia e prescritta e, in forza della clausola contrattuale di cui trattasi, ora comunque non indennizzabile (perché le invalidità permanenti già accertate non possono essere oggetto di ulteriore valutazione/liquidazione e l'aggravamento non è indennizzabile ai sensi di polizza)", in tali sensi concludendo per la reiezione della domanda attorea.
Mutato il rito ex art. 281 duodecies co. 1° c.p.c., assegnati alle parti i termini per il deposito di memorie ex art. 171 ter c.p.c., successivamente erano disattese le istanze istruttorie di entrambe le parti e la causa era rimessa in decisione, con assegnazione alle stesse dei termini di cui agli artt. 281 quinquies co. 1° e 189 c.p.c..
Ciò detto, preliminarmente va evidenziato che, con note del 30.5.2024, veniva reso edotto l'Ufficio del mero mutamento di denominazione di parte convenuta da
[...]
a Controparte_6 Controparte_1
.
[...]
Tanto premesso, la domanda attorea risulta infondata e non può essere accolta per le ragioni che di seguito si esporranno.
Va, in via pregiudiziale, esaminata l'eccezione di prescrizione ex art. 2952 co. 2° c.c. sollevata dalla convenuta.
Ebbene, risulta pacifica sia l'applicazione al caso di specie dell'art. 2952 c.c. attesa la natura del rapporto contrattuale, sia la circostanza che con certificato medico del 24.2.2015
a è stata diagnosticata una "ipoacusia percettiva". Parte_1 Giova, preliminarmente, rammentare la consolidata interpretazione della Corte di
Cassazione del predetto disposto normativo, la quale dichiara: «La prescrizione breve del diritto all'indennizzo decorre dal momento in cui l'assicurato ha avuto conoscenza del fatto storico da cui il diritto deriva, ovvero da quello in cui egli abbia acquisito la consapevolezza di aver subìto lesioni di una certa gravità, sebbene non sia ancora nota la loro specifica consistenza, assumendo rilievo non il fatto che l'infortunio [o, diversamente, la malattia] indiscutibilmente rientri fra quelli coperti dalla assicurazione, ma che possa ragionevolmente rientrarvi» (Cass. Civ. 21.9.2021
n. 25519, 26.10.2017 n. 25430 e 18,9,2014 n. 19660), con l'espressa puntualizzazione che trattasi di «norma speciale rispetto alla regola generale fissata dall'art. 2935 c.c.» (Cass. Civ.
19.1.2004 n. 701).
Conseguentemente è il 24.2.2015 che deve individuarsi quale dies a quo di decorrenza della prescrizione di due anni di cui all'art. 2952 co. 2° c.c., dallo stesso ricondotto al giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Pertanto, il diritto invocato dall'attrice risulta prescritto, non potendosi revocare in dubbio la conoscenza da parte della stessa della patologia che l'affliggeva dalla data del
24.2.2015.
A questo punto, non risulta provata l'eventuale interruzione della maturata prescrizione.
In particolare, a tal fine non possono rilevare le mail del 6.7.2018 e del 16.5.2022, con cui sono stati rimessi all'assicuratore, rispettivamente, il certificato medico del 24.2.2015 e i tre successivi del 23.3.2021, 30.3.2021 e 13.5.2021, in quanto entrambe si collocano al di là del biennio prescrizionale già decorso.
Orbene, l'attrice nelle difese svolte, al di là del richiamo al generale disposto dell'art. 2935 c.c., in ordine al quale si è dinanzi ricordata la valenza recessiva, ritenuta dalla S.C., rispetto alla specifica disposizione in materia dell'art. 2952 co. 2° c.c., oppone che "la compagnia ha rinunciato [alla prescrizione de qua] quando la ricorrente è stata invitata a sottoporsi a visita medica presso il fiduciario della Compagnia stessa" nell'ambito della trattativa nelle more avutasi.
Il rilievo, tuttavia, non risulta conferente.
Se, infatti, in linea generale, «Le trattative per ottenere il risarcimento del danno comportano l'interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c. quando dal comportamento di una delle parti risulti il riconoscimento del contrapposto diritto di credito, in quanto tale condotta configura una rinuncia tacita alla prescrizione analogamente all'interruzione della stessa per effetto del riconoscimento» (Cass. 29.9.2011 n. 19872; conf. sul principio Cass. Civ.
10.10.2008 n. 25014, 19.12.2006 n. 27169, 14.2.2000 n. 1642 e 12.8.1992 n. 9539), tuttavia
«L'incarico affidato al medico fiduciario della compagnia di assicurazione per l'accertamento dei postumi invalidanti non è atto idoneo ad interrompere i termini di prescrizione, poiché tale incarico non si concretizza in un'ammissione tacita dell'esistenza del diritto ovvero in un atto incompatibile con la volontà di volersi avvalere della causa estintiva. Infatti le trattative per comporre bonariamente la vertenza possono comportare l'interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c., quando dal comportamento di una delle parti risulti il riconoscimento del contrapposto diritto di credito e la transazione non si perfezioni solo per questioni relative alla liquidazione del danno e non anche all'esistenza del diritto» (Corte App. Genova 28.2.2018 n. 359).
Dunque, alcuna trattativa in grado d'interrompere il decorso prescrizionale può ritenersi avvenuta nella specie e, peraltro, per quanto residualmente possa occorrere, va segnalato come la memoria istruttoria attorea del 21.5.2024 non contenga alcun capitolo di prova orale volto a dimostrare una diversa soluzione della questione.
Pertanto, la domanda attorea va respinta per intervenuta prescrizione, risultando ogni altra questione assorbita.
Per quanto concerne le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri introdotti dal DM 55/14 come modificato dal DM 147/22 (scaglione di valore tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00, con applicazione dei parametri medi, salvo per l'applicazione del minimo per la fase di trattazione/istruttoria, per il suo limitato espletamento.)
P. Q. M.
Il Tribunale di Gorizia, Sezione civile, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• rigetta la domanda avanzata da per le ragioni esposte in parte Parte_1 motiva;
• condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., delle spese di lite che liquida in complessivi euro 4.237,00 per compensi oltre Iva se dovuta, Cpa e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso). Così deciso in Gorizia il 4.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Di Donato