Parere definitivo 8 marzo 2024
Rigetto
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 10/04/2025, n. 3072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3072 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03072/2025REG.PROV.COLL.
N. 00694/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 694 del 2023, proposto dall’Azienda Agricola GI RO, RI e MO s.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Daniele Manca Bitti e Fabrizio Tomaselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Roccafranca, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati RO Ballerini e Marco Ciapponi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della signora RS Catterina, rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Gorlani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, n. 1145 del 16 novembre 2022, resa tra le parti, concernente un’ordinanza di riduzione del numero di capi di bestiame allevati.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Roccafranca e della signora ER RS;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le istanze di passaggio in decisione delle parti costituite;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2025 il consigliere Nicola D'Angelo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il 3 dicembre 2019 il Comune di Roccafranca ha ordinato all’azienda agricola GI RO, RI e MO (di seguito indicata come Azienda), attiva nell’allevamento di bestiame (in particolare vacche da latte), “ di adeguare il numero dei capi allevati nella struttura aziendale ubicata in via Brescia 1, entro il limite di n. 200 per il rispetto delle distanze poste dalla normativa igienicosanitaria vigente dalle abitazioni di terzi, entro il 31 gennaio 2020 lasciando all'Azienda la libertà di trovare la soluzione più idonea rispetto all'economia aziendale per addivenire ad una soluzione definitiva ”.
1.1. Il 21 settembre 2020 il Comune ha tuttavia accertato che nell’azienda erano presenti 310 capi di bestiame e per questo ha ingiunto “ di adeguare il numero dei capi allevati nella struttura aziendale ubicata in via Brescia 1, entro il limite di n. 200 per il rispetto delle distanze poste dalla normativa igienico-sanitaria vigente dalle abitazioni di terzi, limite altresì confermato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 3586 del 20.07.2017, lasciando all'Azienda la libertà di trovare la soluzione più idonea rispetto all'economia aziendale per addivenire ad una soluzione definitiva, entro il termine perentorio di giorni 90 (novanta) ”.
2. Contro quest’ultimo provvedimento l’Azienda ha proposto ricorso al Tar di Brescia, che, con la sentenza indicata in epigrafe (n. 1145 del 2022), lo ha dichiarato inammissibile, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
2.1. In particolare, il Tar ha rilevato che l’Azienda non aveva impugnato il precedente provvedimento, prot. n. 14563 TO-BM/ca del 3 dicembre 2019, atto quest’ultimo immediatamente lesivo e presupposto, rispetto al quale il successivo atto poi impugnato aveva natura meramente esecutiva (nel provvedimento del 2019 il Comune aveva già imposto l’adeguamento del numero di capi di bestiame).
3. Contro la suddetta decisione ha proposto appello l’Azienda sulla base dei motivi di censura di seguito sinteticamente indicati:
i) l’atto comunale del 2019 non era un provvedimento, ma una comunicazione, quindi non era impugnabile. Non si trattava infatti di un provvedimento definitivo in quanto lasciava alla ricorrente la possibilità di trovare soluzione più idonea;
ii) l’appellante ripropone i motivi di censura sull’ordinanza del 21 settembre 2020 ed in particolare che il Comune avrebbe adottato il provvedimento solo sulla base del numero dei capi, non considerando il peso vivo allevabile (coerentemente al decreto della Regione Lombardia n. 20109 del 29 dicembre 2005) da cui si doveva ricavare la dimensione della produzione di liquami.
4. La controinteressata signora ER RS, proprietaria di un immobile confinante, si è costituita in giudizio il 6 febbraio 2023, mentre il Comune di Roccafranca si è costituito il 1° marzo 2023. Entrambi hanno chiesto il rigetto dell’appello.
5. Le parti hanno poi depositato ulteriori documenti e memorie e, per ultimo, l’appellante una replica il 4 febbraio 2025.
6. La causa è stata trattenuta in decisione nell’udienza pubblica del 27 febbraio 2025.
7. L’appello è con evidenza infondato.
8. Il ricorso di primo grado è effettivamente inammissibile per le ragioni indicate dal Tar di Brescia connesse alla circostanza che il provvedimento impugnato è stato reso in esecuzione della precedente determinazione comunale del 2019 non impugnata.
9. In aggiunta alla natura immediatamente lesiva dell’atto presupposto, va anche evidenziato che l’ordinanza impugnata trae origine dalle risultanze del sopralluogo condotto dall’Ufficio Tecnico comunale in data 21 febbraio 2020, nel corso del quale sono stati rinvenuti nella struttura aziendale 310 capi di bestiame in palese violazione della soglia massima di 200, soglia già individuata dalla sentenza della VI sezione del Consiglio di Stato n. 3586 del 20 luglio 2017 (che peraltro il provvedimento impugnato richiama espressamente nella motivazione).
9.1. La stessa sentenza ha infatti avuto ad oggetto tre contenziosi in quella sede riuniti, promossi dall’attuale appellante e dalla controinteressata, rispettivamente avverso le sentenze n. 202 del 2013 e n. 204 del 2013 del Tar di Brescia in tema di ripristino delle condizioni igieniche e demolizione di opere abusive e la sentenza n. 136 del 2016 relativa all’ordinanza di demolizione della vasca liquami.
9.2. Nella decisione del Consiglio di Stato è stato evidenziato, tra l’altro, come le previsioni urbanistiche poste a tutela degli abitati che si trovano nei pressi degli allevamenti sono volte a prevenire fenomeni di inquinamento olfattivo e di rischio sanitario e come il D.M. 5 settembre 1994 classifichi gli allevamenti di animali tra le industrie insalubri di I classe, essendo gli stessi in grado di generare una situazione di obiettivo pericolo per la salute pubblica.
9.3. In questo quadro, per ottenere la deroga delle distanze ex lege imposte dalle abitazioni di terzi, è stata quindi considerata ed accertata dalla citata sentenza la conferma del limite massimo di 200 capi indicato a suo tempo dalla stessa appellante nell’atto d’obbligo sottoscritto per ottenere il rilascio del permesso di costruzione in sanatoria.
10. Tenuto conto della conferma dell’inammissibilità del ricorso di primo grado, non è quindi necessario esaminare le ulteriori censure mosse dall’appellante.
11. Per le ragioni sopra esposte, l’appello va respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza impugnata.
12. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore delle parti intimate nella misura complessiva di euro 3.000,00(tremila/00), da ripartirsi in parti uguali, oltre gli accessori previsti per legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Pescatore, Presidente FF
Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore
Ezio Fedullo, Consigliere
Antonio MO Marra, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola D'Angelo | Giovanni Pescatore |
IL SEGRETARIO