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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 30/05/2025, n. 1017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1017 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 520/2020, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. BARBIERI PASQUALE Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 2 marzo 2020, l'avv. ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'avviso di addebito n. 43920190001387291000, notificato il 21 gennaio 2020, con cui l' ha richiesto il pagamento della somma di € 9.859,14 a CP_1
titolo di contributi previdenziali dovuti alla NE RA ex art. 2, commi 26 e 27, della legge n. 335/1995, relativamente a redditi da lavoro autonomo riferiti all'anno
2012.
1 L' ha ritenuto che, in assenza di iscrizione ad altra Cassa professionale, il CP_1 ricorrente fosse tenuto a versare i contributi alla NE RA per l'attività professionale svolta.
Il ricorrente ha dedotto l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito contributivo, evidenziando di aver presentato ricorso amministrativo in data 8 agosto 2018, rimasto privo di riscontro, e che l'avviso è stato notificato solo nel gennaio 2020.
Si è costituito in giudizio l' , eccependo la decadenza del ricorso giudiziale, CP_1 ritenendo decorso il termine di 40 giorni dalla notifica dell'avviso, e sostenendo nel merito la legittimità della pretesa contributiva e la non prescrizione del credito, atteso che la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2012 era stata presentata il 26 settembre
2013.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'eccezione di decadenza sollevata dall' è infondata. CP_1
2. Ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.lgs. n. 46/1999, il ricorso avverso un avviso di addebito deve essere proposto entro 40 giorni dalla sua notificazione. Nel caso di specie, l'avviso è stato notificato il 21 gennaio 2020 e il ricorso è stato depositato il 2 marzo 2020. Poiché il termine sarebbe scaduto il 1° marzo (domenica), la scadenza si prorogava di diritto al giorno successivo, ai sensi dell'art. 155, comma 4, c.p.c. Il ricorso risulta pertanto tempestivo.
3. Nel merito, il ricorso è fondato.
4. Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995, il credito contributivo si prescrive in cinque anni, decorrenti dal momento in cui l' è posto in condizione CP_1
di accertare la debenza del contributo. Come chiarito dalla giurisprudenza consolidata:
“In materia di contributi alla NE RA , il termine di prescrizione CP_1 quinquennale decorre dal momento in cui l'ente può acquisire i dati utili per l'accertamento del credito, cioè dalla presentazione della dichiarazione fiscale alla competente Agenzia delle Entrate” (Cass. civ., sez. lav., n. 10423/2020).
5. Nel caso in esame, la dichiarazione dei redditi riferita all'anno 2012 risulta presentata in data 26 settembre 2013. Da tale data inizia a decorrere il termine di prescrizione
2 quinquennale, che si sarebbe quindi compiuto il 26 settembre 2018, in assenza di validi atti interruttivi.
6. Il ricorrente ha dedotto di aver presentato ricorso amministrativo all' in data 8 CP_1
agosto 2018. Tuttavia, tale atto non è idoneo a interrompere il decorso della prescrizione. In proposito, la Corte di Cassazione ha affermato che: “Il ricorso amministrativo, non essendo atto giudiziale né notificato alla controparte, non è idoneo a costituire in mora l'ente e quindi non interrompe la prescrizione” (Cass. civ., sez. lav., n. 25745/2011).
7. In mancanza di prova dell'adozione e notificazione di validi atti interruttivi tra la data del 26 settembre 2013 (presentazione della dichiarazione dei redditi) e quella del 21 gennaio 2020 (notifica dell'avviso di addebito), deve ritenersi che il credito sia rimasto inevaso oltre il termine quinquennale previsto dall'art. 3, comma 9, della legge n.
335/1995 e sia pertanto estinto per intervenuta prescrizione.
8. Pertanto, il ricorso deve pertanto essere accolto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa:
1. Accoglie il ricorso proposto dall'avv. ; Parte_1
2. Dichiara prescritto il credito contributivo oggetto dell'avviso di addebito n.
43920190001387291000 notificato il 21 gennaio 2020;
3. Condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio, CP_1 che si liquidano in complessivi € 1.200,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge
Così deciso, 30/05/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 520/2020, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. BARBIERI PASQUALE Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 2 marzo 2020, l'avv. ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'avviso di addebito n. 43920190001387291000, notificato il 21 gennaio 2020, con cui l' ha richiesto il pagamento della somma di € 9.859,14 a CP_1
titolo di contributi previdenziali dovuti alla NE RA ex art. 2, commi 26 e 27, della legge n. 335/1995, relativamente a redditi da lavoro autonomo riferiti all'anno
2012.
1 L' ha ritenuto che, in assenza di iscrizione ad altra Cassa professionale, il CP_1 ricorrente fosse tenuto a versare i contributi alla NE RA per l'attività professionale svolta.
Il ricorrente ha dedotto l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito contributivo, evidenziando di aver presentato ricorso amministrativo in data 8 agosto 2018, rimasto privo di riscontro, e che l'avviso è stato notificato solo nel gennaio 2020.
Si è costituito in giudizio l' , eccependo la decadenza del ricorso giudiziale, CP_1 ritenendo decorso il termine di 40 giorni dalla notifica dell'avviso, e sostenendo nel merito la legittimità della pretesa contributiva e la non prescrizione del credito, atteso che la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2012 era stata presentata il 26 settembre
2013.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'eccezione di decadenza sollevata dall' è infondata. CP_1
2. Ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.lgs. n. 46/1999, il ricorso avverso un avviso di addebito deve essere proposto entro 40 giorni dalla sua notificazione. Nel caso di specie, l'avviso è stato notificato il 21 gennaio 2020 e il ricorso è stato depositato il 2 marzo 2020. Poiché il termine sarebbe scaduto il 1° marzo (domenica), la scadenza si prorogava di diritto al giorno successivo, ai sensi dell'art. 155, comma 4, c.p.c. Il ricorso risulta pertanto tempestivo.
3. Nel merito, il ricorso è fondato.
4. Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995, il credito contributivo si prescrive in cinque anni, decorrenti dal momento in cui l' è posto in condizione CP_1
di accertare la debenza del contributo. Come chiarito dalla giurisprudenza consolidata:
“In materia di contributi alla NE RA , il termine di prescrizione CP_1 quinquennale decorre dal momento in cui l'ente può acquisire i dati utili per l'accertamento del credito, cioè dalla presentazione della dichiarazione fiscale alla competente Agenzia delle Entrate” (Cass. civ., sez. lav., n. 10423/2020).
5. Nel caso in esame, la dichiarazione dei redditi riferita all'anno 2012 risulta presentata in data 26 settembre 2013. Da tale data inizia a decorrere il termine di prescrizione
2 quinquennale, che si sarebbe quindi compiuto il 26 settembre 2018, in assenza di validi atti interruttivi.
6. Il ricorrente ha dedotto di aver presentato ricorso amministrativo all' in data 8 CP_1
agosto 2018. Tuttavia, tale atto non è idoneo a interrompere il decorso della prescrizione. In proposito, la Corte di Cassazione ha affermato che: “Il ricorso amministrativo, non essendo atto giudiziale né notificato alla controparte, non è idoneo a costituire in mora l'ente e quindi non interrompe la prescrizione” (Cass. civ., sez. lav., n. 25745/2011).
7. In mancanza di prova dell'adozione e notificazione di validi atti interruttivi tra la data del 26 settembre 2013 (presentazione della dichiarazione dei redditi) e quella del 21 gennaio 2020 (notifica dell'avviso di addebito), deve ritenersi che il credito sia rimasto inevaso oltre il termine quinquennale previsto dall'art. 3, comma 9, della legge n.
335/1995 e sia pertanto estinto per intervenuta prescrizione.
8. Pertanto, il ricorso deve pertanto essere accolto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa:
1. Accoglie il ricorso proposto dall'avv. ; Parte_1
2. Dichiara prescritto il credito contributivo oggetto dell'avviso di addebito n.
43920190001387291000 notificato il 21 gennaio 2020;
3. Condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio, CP_1 che si liquidano in complessivi € 1.200,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge
Così deciso, 30/05/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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