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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 22/12/2025, n. 1809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1809 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6874 /2021
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa AI GA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: ), Parte_1 P.IVA_1
società elettivamente domiciliata in Cornedo Vicentino (VI), Vicolo Cavour n. 19, presso e nello studio dell'Avv. MELE NICOLA del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di citazione
Attrice contro in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: ), Controparte_1 P.IVA_2
società elettivamente domiciliata in Vicenza (VI), Contrà Mure Carmini n. 19, presso e nello studio dell'Avv. LENDARO ULISSE del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta contro in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: Controparte_2
, società elettivamente domiciliata in Vicenza (VI), Contrà Barche n. 26, presso e nello P.IVA_3
pagina 1 di 13 studio dell'Avv. ANDREA VACCARI del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Terza chiamata contro in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: ), società CP_3 P.IVA_4
elettivamente domiciliata in Vicenza (VI), Viale Riviera Berica n. 105, presso e nello studio dell'Avv.
SA RI e dell'Avv. DEBORA MAZZON, entrambi del Foro di Vicenza, che la rappresentano e difendono giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Terza chiamata
Avente ad oggetto: Contratto di Appalto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, così chiedendo:
“In via principale:
1. accertare e dichiarare che le opere subappaltate dalla società alla Controparte_1 relative alla fornitura e posa dell'asfalto all'interno del piazzale della società Parte_1 di NE (VI), e quelle successive richieste, sono state tutte eseguite e realizzate a regola CP_3
d'arte, secondo contratto ed in base alle indicazioni avute dall'appaltante in corso d'opera;
2. accertare e dichiarare che la per le causali di cui sopra è ancora creditrice nei Parte_1 confronti della dell'importo di € 41.491,00 al netto dello sconto praticato del 4% Controparte_1 ed I.V.A., di cui alla fattura nr° 160 del 10.08.2018 – che, decurtata dell'acconto di € 15.000,00 corrisposto in data 13.11.2018, porta un saldo ancora dovuto di € 26.491,00 - e della somma di € 10.185,89 al netto di I.V.A., di cui alla fattura nr° 187 del 19.09.2018, per i successivi interventi eseguiti oltre contratto sempre all'interno del piazzale interno della società di NE (VI), per un CP_3 totale complessivo dovuto di € 36.676,89;
3. per l'effetto condannare la in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a corrispondere alla l'importo complessivo di € 36.676,89 e/o in quello Parte_1 maggiore e/o minore che sarà ritenuto da Giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'emissione delle fatture (10.08.2018 per € 26.491,00 di cui alla Fattura nr° 160 e 19.09.2018 per € 10.185,89 di cui alla Fattura nr° 187) al saldo effettivo;
con vittoria di spese e competenze legali;
in via subordinata:
4. accertare e dichiarare che le opere subappaltate alla dalla società Parte_1 [...] relative alla fornitura e posa dell'asfalto all'interno del piazzale della società Controparte_1 CP_3 di NE (VI), e quelle successive richieste, sono state tutte eseguite e realizzate a regola d'arte,
pagina 2 di 13 secondo contratto, in base alle indicazioni avute dall'appaltante in corso d'opera ed accettate dall'appaltante;
5. accertare e dichiarare che tutti i vizi ed i difetti riscontrati nel piazzale interno della sono CP_3 solo ed esclusivamente ascrivibili alla non corretta preparazione del sottofondo, non realizzato a regola d'arte dalla in quanto: l'opera presentava avvallamenti e difformità nei livelli;
i Controparte_1 pozzetti, i chiusini e le caditoie posizionati e collegati all'interno del sottofondo non erano stati collocati correttamente in quota del livello in cui sarebbe dovuta avvenire la posa dell'asfalto; ad avvenuta ultimazione delle opere subappaltate alla in alcune zone del piazzale il manto Parte_1 bituminoso veniva rimosso e riposato dopo che la convenuta posizionava e collegava le caditoie, che aveva omesso di collocare;
6. accertare e dichiarare che la aveva la possibilità d'avvedersi che il sottofondo Parte_1 preparato dalla era affetto dai vizi, difetti e difformità indicate in atti, solo al Controparte_1 momento della stesura e posa del manto bituminoso sullo stesso e per l'effetto dichiarare per tutti i motivi espressi in atto che la non ha alcuna responsabilità nella causazione dei Parte_1 vizi, difetti e difformità esistenti nel piazzale della società CP_3
7. per l'effetto condannare la in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a corrispondere alla l'importo complessivo di € 36.676,89 e/o in quello Parte_1 maggiore e/o minore che sarà ritenuto da Giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'emissione delle fatture (10.08.2018 per € 26.491,00 di cui alla Fattura nr° 160 e 19.09.2018 per € 10.185,89 di cui alla Fattura nr° 187) al saldo effettivo;
con vittoria di spese e competenze legali”.
non ha partecipato all'udienza di p.c., pertanto si intende aver concluso come Controparte_1
in prima memoria ex art. 183 c.p.c., così chiedendo:
“In principalità, rigettare le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto, limitando l'accertamento del credito nella misura che sarà accertata all'esito dell'istruttoria processuale;
in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che è creditrice, per le ragioni Controparte_1 esposte in premessa, di per l'importo di euro 48.814,31 oltre agli interessi, e Controparte_2 per l'effetto condannarsi quest'ultima a corrispondere in favore di la somma di Controparte_1 euro 48.814,31 o la diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi di mora dalla scadenza delle fatture al saldo;
rigettarsi ogni domanda proposta da nei confronti di Controparte_2 Controparte_1 perché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in atti;
in denegata ipotesi di accertamento, all'esito dell'istruttoria processuale, di qualsivoglia responsabilità di nella causazione dei vizi: (a) condannarsi in via di regresso ai sensi dell'art. Controparte_1
1670 c.c. a tenere indenne e manlevare la stessa da ogni Parte_1 Controparte_1 conseguenza pregiudizievole derivante dal loro eventuale accertamento;
(b) condannarsi Controparte_4
a tenere indenne e manlevare la stessa da ogni pretesa risarcitoria,
[...] Controparte_1 sostanziale o processuale, per danni materiali arrecati a terzi, formulata nei propri confronti, nei limiti di operatività della polizza;
spese di lite rifuse”.
pagina 3 di 13 ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa Controparte_2
reiterazione delle richieste istruttorie, così chiedendo:
“Nel merito, in via riconvenzionale, accertarsi e dichiararsi che evaso il contratto di appalto concluso con Controparte_2 CP_3
ha eseguito le opere descritte nel consuntivo datato 15.10.2018 (Doc. 3 per l'importo
[...] CP_2 di Euro 75.716,12; condannarsi per l'effetto al pagamento del saldo delle opere di cui al precitato consuntivo CP_3
15.10.2018 versando in favore di dato atto dell'acconto di Euro 40.000,00 già Controparte_2 incassato, la ulteriore somma di Euro 35.716,12 o la diversa maggiore o minore somma risulterà di giustizia, oltre rivalutazioni monetarie ed interessi di mora dal fatto al saldo, in caso di conferma della riduzione del valore dell'opera indicata nell'A.T.P. iscritto con R.G. n. 5589/2019 in Euro 6.365,00 o dimostrato fondamento dei vizi di cui alle denunce in atti formalizzate da e CP_3 tempestivamente notificate a Controparte_1 ulteriormente nel merito, respingersi le domande formulate da nei confronti di Controparte_1 Controparte_2 in quanto infondate in fatto ed in diritto;
condannarsi in via di regresso ex art 1670 c.c. la subappaltarice a tenere Controparte_1 indenne l'appaltatrice dei vizi dell'opera di cui al consuntivo 2.11.2018 di Controparte_2
(doc. 11) che risulteranno accertati all'esito del presente giudizio;
CP_1 Controparte_1 accertarsi e dichiararsi che i maggiori costi dell'opera conseguenti all'adeguamento dell'opus alle condizioni del contratto 4.6.2018 nonché riconducibili alla eliminazione dei vizi emersi in corso d'opera vanno posti a carico della convenuta ex art 1667 c.c.; Controparte_1 accertarsi e dichiararsi che va creditrice, nei confronti di Controparte_2 Controparte_1
dell'importo di Euro 6.807,00 oltre rivalutazioni ed interessi di mora dal fatto al saldo, di cui alla
[...] nota spese di concordata ed accettata da come Controparte_2 CP_1 Controparte_1 attesta la email 12.10.2018 di allegata (doc. 11); Controparte_1 accertato e dichiarato che ha già ricevuto acconti per euro 27.800,00 (doc. 24 e Controparte_1 doc. 25), compensarsi l'eventuale maggiore somma le risultasse dovuta all'esito del presente giudizio con il controcredito di 6.807,00 vantato da in forza della nota spese di cui al Controparte_2 capo precedente;
nel merito, in subordinata riconvenzionale, qualora l'eventuale somma ulteriormente dovuta all'esito del presente giudizio a risultasse inferiore ai 6.807,00 di cui al controcredito Controparte_1 vantato da opposto in compensazione: Controparte_2 condannarsi al pagamento in favore di della maggior Controparte_1 Controparte_2 somma fino a concorrenza della somma di Euro 6.807,00 oltre rivalutazioni ed interessi di mora;
spese e competenze dell'A.T.P. iscritto con R.G. n. 5589/2019 del Tribunale di Vicenza e del presente procedimento integralmente rifuse a . Controparte_2
ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle CP_3
richieste istruttorie, così chiedendo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per i motivi di cui in narrativa:
pagina 4 di 13
1. accertare che le varianti apportate da /o dai suoi subappaltatori nell'esecuzione dell'opera CP_2 oggetto dell'appalto non sono state autorizzate dalla committente ex artt. 1659 e/o 1660 c.c.;
2. accertare che l'opera oggetto dell'appalto presenta in ogni caso vizi, difetti e gravi difformità di cui la stessa responsabile ex art. 1667 c.c. verso;
CP_2 CP_3
3. quantificare il danno derivante dagli inadempimenti sub (1) e (2), pari alla somma delle seguenti voci: (a) euro 21.670,66 (più IVA) o la diversa somma che risulterà in corso di causa, pari al valore degli interventi necessari a porre rimedio alle varianti non autorizzate da , CP_3
(b) euro 6.365,00 (più IVA) - o la diversa somma che risulterà in corso di causa anche alla luce degli attuali prezzi di mercato - pari al valore delle opere necessarie all'eliminazione dei vizi, (c) il valore del danno estetico subito da per i vizi e le difformità descritti in narrativa, nell'importo CP_3 che verrà quantificato da un perito d'ufficio o in via equitativa dal Giudice;
4. disporre - fino a concorrenza - la compensazione tra il credito che dovesse essere riconosciuto a CP_2
e la somma algebrica dei valori di cui al precedente paragrafo 3;
[...] in ogni caso, con vittoria di diritti e onorari di causa, oltre IVA, CPA e accessori della presente causa e del procedimento cautelare rubricato sub R.G. n. 5589/2019 del Tribunale di Vicenza”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 [...]
al fine di ottenere il pagamento della somma di euro € 36.676,89 a titolo di saldo delle Controparte_1
fatture emesse in esecuzione di un contratto di sub appalto. La società attrice esponeva: che con contratto di appalto sottoscritto nel luglio 2018 aveva commissionato a CP_3 [...]
alcuni lavori edili diretti alla sistemazione della pavimentazione e dei marciapiedi del Controparte_2
piazzale circostante il complesso industriale di sua proprietà; che aveva Controparte_2
subappaltato la realizzazione dell'opera a la quale a sua volta aveva Controparte_1
demandato a la fornitura e posa del conglomerato bituminoso per la Parte_1
realizzazione del manto stradale, rimanendo a carico dell'appaltante le opere preparatorie del sottofondo e la messa in quota dei chiusini in ghisa;
che l'opera era stata realizzata dal 6.8.2018 al
9.8.2018, insieme con i tecnici della società convenuta che man mano mettevano in quota i chiusini in quanto in precedenza gli stessi non erano stati posti all'altezza prestabilita;
che veniva quindi emessa per € 41.491,00 la fattura n. 160/2018; che tuttavia, dopo le violenti piogge del 12 e del 13 agosto
2018, si erano formati ampi ristagni d'acqua la cui causa, all'esito di un sopralluogo congiunto, era stata individuata nella predisposizione di un numero insufficiente di chiusini e di una pendenza della pavimentazione inadeguata al deflusso dell'acqua piovana;
che in accordo con la società
pagina 5 di 13 subappaltatrice e con la società appaltatrice era stato così steso un ulteriore strato di conglomerato bituminoso, livellando le superfici;
che il problema si era però ripresentato dopo ulteriori precipitazioni atmosferiche, per cui le parti coinvolte avevano stabilito di intervenire aumentando il numero di chiusini;
che a era stato chiesto di riasfaltare tutti i punti in cui la controparte Parte_1
aveva inserito i nuovi chiusini;
che per tale opera, così completata tra il 30.8.2018 e il 3.9.2018, era stata emessa per € 10.185,89 la fattura n. 187/2018; che aveva corrisposto un Controparte_1
acconto pari a € 15.000,00 ma aveva sospeso il pagamento del saldo in attesa della definizione della vertenza nel frattempo apertasi con che per risolvere la questione, Controparte_2
aveva proposto di effettuare a propria cura e spese gli interventi correttivi che Parte_1
erano stati individuati all'esito di un sopralluogo con anche il committente e il direttore dei lavori, riducendo la propria pretesa residua a € 30.000,00 complessivi;
che tuttavia Controparte_2
non aveva accettato tale proposta;
che era stato dunque instaurato dinanzi al Tribunale di Vicenza un procedimento per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c, rubricato con R.G. n.
5589/2019, all'esito del quale il C.T.U. Ing. , sulla base di un solo esame visivo, aveva Persona_1
imputato a l'errato posizionamento dei chiusini e a i vizi Controparte_1 Parte_1
dell'asfaltatura, quantificando in € 6.365,00 il valore dei lavori necessari all'eliminazione di tali vizi;
che tuttavia la responsabilità per i difetti dell'opera erano da ascrivere a per non Controparte_1
aver fin da subito collocato i chiusini previsti nel progetto;
che in ogni caso la stessa aveva accettato l'opera per cui, ai sensi dell'art. 1667 c.c., non era dovuta alcuna garanzia. Parte_1
chiedeva quindi che la controparte venisse condannata al pagamento della somma dovuta di €
36.676,89 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Costituitasi in giudizio, replicava: che la fondazione stradale era stata Controparte_1
conservata secondo le indicazioni di ed era stata ritenuta da Controparte_2 Parte_1
idonea a ricevere la posa del manto bituminoso;
che nel corso dell'opera la società attrice
[...]
aveva variato con il direttore dei lavori le livellette del piano di deflusso delle acque, con l'effetto che alcuni chiusini erano risultati non perfettamente in quota e avevano richiesto l'intervento di
[...]
per la relativa sistemazione a regola d'arte; che solo tale variante era stata la causa dei Controparte_1
ristagni d'acqua poi verificatisi;
che l'opera di asfaltatura non era mai stata accettata senza riserve, essendo viceversa state sempre inoltrate nell'immediatezza le contestazioni della committenza;
che pagina 6 di 13 l'importo di cui alla seconda fattura ex adverso azionata non era dovuto perché relativo ad opere eseguite per rimediare agli errori commessi in precedenza dalla controparte;
che la stessa
[...]
era ancora creditrice nei confronti di della somma di € Controparte_1 Controparte_2
48.814,31 a titolo di saldo del prezzo dell'appalto. Chiedeva quindi il rigetto della domanda attorea, in subordine con la condanna di che chiedeva di poter citare in giudizio, a tenerla Controparte_4
indenne di quanto fosse stata condannata a pagare a mentre in via Parte_1
riconvenzionale chiedeva che parimenti da chiamare in causa, venisse Controparte_2
condannata a corrisponderle l'importo di € 48.814,31 oltre interessi di mora dalle date di scadenza delle singole fatture al saldo.
Autorizzata la relativa chiamata in causa, si costituiva in giudizio eccependo in via Controparte_4
preliminare la prescrizione ex art. 2952 c.c. della domanda di manleva in quanto il sinistro, noto al soggetto assicurato quantomeno a partire dal momento dell'evocazione del procedimento per A.T.P., era stato denunciato solo con la notifica della comparsa di costituzione e risposta in data 18.3.2022.
Nel merito, eccepiva invece l'inoperatività della copertura assicurativa, che ai sensi di polizza riguardava solo i danni materiali arrecati a terzi nell'esecuzione dei lavori edili, e non i vizi dell'opera eseguita. In subordine, si associava alle difese svolte dalla società assicurata. Chiedeva in conclusione che venisse rigettata sia la domanda di manleva sia la domanda attorea, salva in ogni caso l'applicazione delle condizioni della polizza n. 360761700.
Si costituiva in giudizio anche preliminarmente disconoscendo le Controparte_2
sottoscrizioni vergate a proprio nome sul contratto di subappalto del 16.7.2018 e affermando che l'unico contratto stipulato con era quello datato 4.6.2018, la cui planimetria Controparte_1
allegata prevedeva l'aggiunta di otto nuovi pozzetti, mentre la scelta di non realizzare quattro pozzetti, compensandone la mancanza con una particolare pendenza e spessore dell'asfalto, era stata assunta unilateralmente dalla predetta società, ad essa dovendosi dunque ascrivere tutti i danni e pregiudizi verificatisi. inoltre sottolineava che l'opera di non Controparte_2 Parte_1
poteva ritenersi accettata prima del 29.9.2018 quando era stata completata la segnaletica stradale orizzontale e allorquando comunque erano stati già denunciati i vizi per cui è causa. Aggiungeva che la società convenuta, nell'esecuzione dei lavori, aveva danneggiato la proprietà di CP_3
costringendo ad effettuare interventi di pulitura e ripristino per l'importo Controparte_2
pagina 7 di 13 complessivo di € 7.507,00 versato a ditte terze. Replicava ancora che il proprio legale rappresentante non aveva assunto il ruolo di Direttore Lavori e conclusivamente chiedeva: previa Controparte_5
chiamata in causa di che questa venisse condannata a corrispondergli il saldo delle opere CP_3
realizzate per € 35.716,12 oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria, al più sottraendo la differenza del minor valore dell'opera riconosciuta nella misura di € 6.365,00 all'esito del procedimento di accertamento tecnico preventivo;
previo rigetto delle domande svolte da
[...]
che questa venisse condannata a tenerla indenne ex art. 1670 c.c. di quanto Controparte_1
eventualmente dovesse riconoscere a previo accertamento di quanto eventualmente CP_3
ancora dovuto a che venisse compensato tale credito con l'importo di € Controparte_1
6.807,00 versato per il ripristino dei danni dalla stessa cagionati oppure, nel caso in cui il detto credito risultasse inferiore all'indicato imposto, che la controparte venisse condannata al versamento della differenza.
Si costituiva in giudizio anche sottolineando la propria estraneità ai rapporti contrattuali tra CP_3
le imprese edili coinvolte e in particolare alla scelta progettuale di ridurre i pozzetti di scolo dell'acqua da otto a quattro, così causando i diffusi allagamenti del piazzale e comportando la necessità di effettuare gli interventi di ripristino, i quali avevano restituito un'opera complessivamente mediocre da un punto di vista soprattutto estetico. replicava inoltre che non era dovuto il pagamento CP_3
dei costi sostenuti per rimediare alla suddetta variante in corso d'opera, non approvata dal committente e chiedeva l'accertamento dei vizi dell'opera e la compensazione tra il prezzo ancora da pagare a e la somma di € 21.670,66 oltre i.v.a. pari al valore degli interventi Controparte_2
necessari a rimediare alle varianti non autorizzate, di € 6.365,00 oltre i.v.a. pari al valore delle opere necessarie all'eliminazione dei vizi e dell'ulteriore importo da corrispondere per eliminare anche i vizi estetici dell'opera.
A seguito della prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, nonché all'esito dello scambio delle memorie ex art. 183 c.p.c., la causa veniva istruita mediante assunzione delle prove testimoniali parzialmente ammesse e, alla successiva udienza di precisazione delle conclusioni, le quali venivano rassegnate come in epigrafe, veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. ratione temporis vigente.
pagina 8 di 13 Mutata l'assegnazione del fascicolo, il nuovo Giudice rimetteva la causa sul ruolo al fine di dichiarare l'estinzione del rapporto processuale tra e le quali Controparte_1 Controparte_4
avevano dichiarato di rinunciare alle reciproche domande e contestazioni ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 c.p.c., nonché al fine di disporre l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento per
A.T.P. e di ulteriormente istruire il giudizio mediante la nomina di un C.T.U. che effettuasse un approfondimento tecnico di tutte le domande reciprocamente formulate in causa dalle varie società costituite. All'esito, la causa veniva novamente e definitivamente trattenuta in decisione.
Tanto premesso, ritiene il giudicante che gli esiti della C.T.U. possano essere posti a fondamento della presente decisione, in quanto logicamente e congruamente motivati, nonché raggiunti all'esito di un percorso di indagini tecniche completo e scevro di vizi procedurali di sorta.
Il C.T.U. ha precisato che il consuntivo contabilizzato alla società committente era pari a € 75.716,12 comprensivo del costo degli interventi di ripristino eseguiti a seguito del manifestarsi di ampi ristagni d'acqua sullo spiazzo asfaltato di proprietà di (cfr. pag. 18 dell'elaborato peritale). CP_3
L'eziologia di tali vizi è stata ricondotta all'errata pendenza del fondo di posa del manto bituminoso, realizzato dall'odierna società convenuta (cfr. paf. 21 dell'elaborato peritale). La responsabilità dei conseguenti danni è stata quindi ripartita – con un'indicazione tecnica del C.T.U. che secondo il giudicante risulta compatibile anche con le categorie giuridiche delineate dal combinato disposto dell'art. 1218 c.c. e dell'art. 1176 c.c. – tra all'80%, in quanto la stessa appunto Controparte_1
non avrebbe realizzato l'opera ad essa demandata secondo le regole dell'arte, ed Parte_1
al 20%, in quanto la stessa non aveva verificato i livelli prima di dar corso all'opera di asfaltatura di
[...]
sua competenza (cfr. pag. 22 dell'elaborato peritale). Il C.T.U. ha poi verificato che ad oggi i suddetti vizi sono stati risolti: residua tuttavia un vizio estetico corrispondente alla diversa granulometria dell'asfaltatura nelle zone del piazzale interessate dal rifacimento del manto a seguito dell'innalzamento del livello dei chiusini, per emendare il quale è stato indicato un intervento del costo di € 8.610,80 (cfr. pag. 26 dell'elaborato peritale).
Tenuto dunque conto del valore delle opere realizzate e facendo permanere i costi degli interventi per emendare i vizi funzionali ed estetici riscontrati all'80% in capo alla società convenuta e al 20% in capo alla società attrice, il C.T.U. ha conteggiato una complessiva debenza (cfr. pag. 29 dell'elaborato peritale):
pagina 9 di 13 - di nei confronti di pari a € 45.906,75 e da ridursi a € Controparte_1 Parte_1
30.906,75 in forza dell'acconto di € 15.000,00 già versato;
- di nei confronti di pari a € 38.311,69 e da ridursi a € Controparte_2 Controparte_1
10.511,69 in forza dell'acconto di € 27.800,00 già versato;
nei confronti di pari a € 50.676,79 e da ridursi a € 10.676,79 Controparte_6 Controparte_2
in forza dell'acconto di € 40.000,00 già versato.
Occorre ulteriormente osservare quanto segue.
La responsabilità della società convenuta per non aver realizzato a regola d'arte la posa del fondo su cui doveva essere poi steso il manto bituminoso da parte di emerge con Parte_1
chiarezza dalle risultanze peritali, così superando le contraddittorie deposizioni testimoniali (le quali tuttavia in misura preponderante confermano l'attribuzione della responsabilità in questione in massima parte a - cfr. in particolare risposte dei testi e Controparte_1 Testimone_1
all'udienza del 9.1.2024 e del teste all'udienza dell'11.3.2024; la Testimone_2 Testimone_3
ricostruzione dei fatti proposta invece dal teste sempre all'udienza del 9.1.2024 e dal Testimone_4
teste all'udienza dell'11.3.2024 - secondo le quali le rilevazioni delle altezze sarebbero Testimone_5
state effettuate insieme con il legale rappresentante di – non induce a Controparte_2
ravvisare una corresponsabilità di quest'ultima società in quanto il suo legale rappresentante,
[...]
, non svolgeva il ruolo formale di Direttore Lavori e dunque il suo intervento non poteva che CP_5
rientrare nella sfera di controllo che doveva esercitare sull'esecuzione dell'opera proprio l'odierna società convenuta, quale appaltatrice dell'opera medesima).
La restante quota di responsabilità viene invece condivisibilmente posta in capo a Parte_1
per le ragioni sopra già indicate, ossia in quanto – in forza delle sue competenze professionali – la
[...]
stessa prima di stendere l'asfalto avrebbe dovuto compiere una seppur minima operazione di verifica dell'adeguatezza del fondo, al fine di evitare il rischio di inadeguato deflusso delle acque meteoriche
(rischio poi concretizzatosi) qualificabile - nell'ambito del settore tecnico di riferimento - come prevedibile e prevenibile mediante una condotta senz'altro esigibile nel caso di specie. rileva infine che il C.T.U. non ha conteggiato la spesa di € 7.507,00 sostenuta Controparte_2
per ripristinare le pareti esterne dell'immobile di proprietà della committente, imbrattate dalla società convenuta con calcestruzzo durante l'attività di rifacimento dei marciapiedi. La circostanza è stata pagina 10 di 13 confermata sia dal teste (cfr. verbale di udienza del 9.1.2024) sia dal teste Testimone_1 Tes_4
(cfr. verbale di udienza dell'11.3.2024). Ritiene quindi il giudicante che di tale esborso si debba
[...]
tener conto ai fini di causa.
Pertanto, i rapporti di credito risultanti all'esito del presente giudizio devono essere così definiti:
- ha diritto di ricevere da la somma di € 30.906,75 oltre Parte_1 Parte_1 Controparte_1
i.v.a. di legge e oltre interessi dalla messa in mora al saldo;
- ha diritto di ricevere da la somma di € 3.005,69 Controparte_1 Controparte_2
oltre i.v.a. di legge e oltre interessi dalla messa in mora al saldo;
- ha diritto di ricevere da la somma di € 10.676,79 oltre i.v.a. di Controparte_2 CP_3
legge e oltre interessi dalla messa in mora al saldo.
Sui predetti importi non va invece conteggiata la rivalutazione monetaria, in quanto trattasi di debiti di valuta e non di valore.
Residua la regolamentazione delle spese di lite.
Con riguardo al rapporto processuale tra e le stesse Parte_1 Controparte_1
vanno compensate per un sesto, mentre la restante frazione va posta a carico della società convenuta, in base al principio della prevalente soccombenza, e va liquidata, come in dispositivo, ai sensi del D.M.
55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della domanda (da € 26.000 a € 52.000). In base ai medesimi parametri di valore vanno liquidate le spese del procedimento di accertamento tecnico preventivo instaurato ante causam. A carico della società convenuta vanno poi poste per intero le spese borsuali di contributo unificato e di marca da bollo, ma non anche quelle sostenute per il compenso della C.T.U. disposta in fase di A.T.P. in quanto trattasi di una voca di danno emergente (Cass. n. 30854/2023) la cui rifusione non è stata specificamente richiesta dalla società attrice.
Con riguardo al rapporto processuale tra e le spese Controparte_1 Controparte_2
di lite vanno poste a carico della società convenuta, con riguardo sia al presente giudizio sia al procedimento di A.T.P., e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della domanda (da € 26.000 a €
52.000). Non sussistono i presupposti per la richiesta applicazione dell'art. 4, comma 1 bis, D.M.
55/2014, in quanto gli atti depositati nel corso del giudizio (ad eccezione della sola comparsa pagina 11 di 13 conclusionale), non sono stati corredati di link ipertestuali per agevolare la navigazione telematica degli atti medesimi.
Con riguardo al rapporto processuale tra e le spese di lite vanno Controparte_2 CP_3
compensate per un terzo, essendo stato accertato un obbligo di pagamento in capo a per CP_3
quanto inferiore alla domanda svolta nei suoi confronti, mentre i residui due terzi vanno posti a carico di con riguardo sia al presente giudizio sia al procedimento di A.T.P., e vanno Controparte_2
liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della domanda (da € 26.000 a € 52.000).
Le spese di C.T.U. disposta nel corso del presente giudizio, come liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente a carico di nella misura dell'80% e a carico di Controparte_1 Parte_1
nella misura del 20%.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. condanna a pagare a la somma di € 30.906,75 Controparte_1 Parte_1
oltre i.v.a. di legge e oltre interessi legali dalla messa in mora al saldo
2. condanna a pagare a la somma di € 3.005,69 Controparte_2 Controparte_1
oltre i.v.a. di legge e oltre interessi legali dalla messa in mora al saldo;
3. condanna a pagare a la somma di € 10.676,79 oltre i.v.a. CP_3 Controparte_2
di legge e oltre interessi legali dalla messa in mora al saldo;
4. compensa tra e un sesto delle spese di lite tanto Parte_1 Controparte_1
per il presente giudizio quanto per il procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto con R.G. n. 5589/2019 e condanna a rifondere in favore di Controparte_1 Parte_1
i residui cinque sesti, per la frazione liquidati, ferma la rifusione di € 690,50 per
[...]
esborsi di causa, in € 8.893,34 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
5. condanna alla rifusione in favore di delle Controparte_1 Controparte_2
spese di lite per il presente giudizio e per il procedimento di accertamento tecnico preventivo pagina 12 di 13 iscritto con R.G. n. 5589/2019, liquidati in € 10.672,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
6. condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite per Controparte_2 CP_3
il presente giudizio e per il procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto con R.G. n.
5589/2019, liquidati in € 7.114,67,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
7. pone le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di
[...]
nella misura dell'80% e a carico di nella misura del 20%. Controparte_1 Parte_1
Così deciso in Vicenza, il 22 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa AI GA
pagina 13 di 13
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa AI GA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: ), Parte_1 P.IVA_1
società elettivamente domiciliata in Cornedo Vicentino (VI), Vicolo Cavour n. 19, presso e nello studio dell'Avv. MELE NICOLA del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di citazione
Attrice contro in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: ), Controparte_1 P.IVA_2
società elettivamente domiciliata in Vicenza (VI), Contrà Mure Carmini n. 19, presso e nello studio dell'Avv. LENDARO ULISSE del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta contro in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: Controparte_2
, società elettivamente domiciliata in Vicenza (VI), Contrà Barche n. 26, presso e nello P.IVA_3
pagina 1 di 13 studio dell'Avv. ANDREA VACCARI del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Terza chiamata contro in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: ), società CP_3 P.IVA_4
elettivamente domiciliata in Vicenza (VI), Viale Riviera Berica n. 105, presso e nello studio dell'Avv.
SA RI e dell'Avv. DEBORA MAZZON, entrambi del Foro di Vicenza, che la rappresentano e difendono giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Terza chiamata
Avente ad oggetto: Contratto di Appalto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, così chiedendo:
“In via principale:
1. accertare e dichiarare che le opere subappaltate dalla società alla Controparte_1 relative alla fornitura e posa dell'asfalto all'interno del piazzale della società Parte_1 di NE (VI), e quelle successive richieste, sono state tutte eseguite e realizzate a regola CP_3
d'arte, secondo contratto ed in base alle indicazioni avute dall'appaltante in corso d'opera;
2. accertare e dichiarare che la per le causali di cui sopra è ancora creditrice nei Parte_1 confronti della dell'importo di € 41.491,00 al netto dello sconto praticato del 4% Controparte_1 ed I.V.A., di cui alla fattura nr° 160 del 10.08.2018 – che, decurtata dell'acconto di € 15.000,00 corrisposto in data 13.11.2018, porta un saldo ancora dovuto di € 26.491,00 - e della somma di € 10.185,89 al netto di I.V.A., di cui alla fattura nr° 187 del 19.09.2018, per i successivi interventi eseguiti oltre contratto sempre all'interno del piazzale interno della società di NE (VI), per un CP_3 totale complessivo dovuto di € 36.676,89;
3. per l'effetto condannare la in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a corrispondere alla l'importo complessivo di € 36.676,89 e/o in quello Parte_1 maggiore e/o minore che sarà ritenuto da Giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'emissione delle fatture (10.08.2018 per € 26.491,00 di cui alla Fattura nr° 160 e 19.09.2018 per € 10.185,89 di cui alla Fattura nr° 187) al saldo effettivo;
con vittoria di spese e competenze legali;
in via subordinata:
4. accertare e dichiarare che le opere subappaltate alla dalla società Parte_1 [...] relative alla fornitura e posa dell'asfalto all'interno del piazzale della società Controparte_1 CP_3 di NE (VI), e quelle successive richieste, sono state tutte eseguite e realizzate a regola d'arte,
pagina 2 di 13 secondo contratto, in base alle indicazioni avute dall'appaltante in corso d'opera ed accettate dall'appaltante;
5. accertare e dichiarare che tutti i vizi ed i difetti riscontrati nel piazzale interno della sono CP_3 solo ed esclusivamente ascrivibili alla non corretta preparazione del sottofondo, non realizzato a regola d'arte dalla in quanto: l'opera presentava avvallamenti e difformità nei livelli;
i Controparte_1 pozzetti, i chiusini e le caditoie posizionati e collegati all'interno del sottofondo non erano stati collocati correttamente in quota del livello in cui sarebbe dovuta avvenire la posa dell'asfalto; ad avvenuta ultimazione delle opere subappaltate alla in alcune zone del piazzale il manto Parte_1 bituminoso veniva rimosso e riposato dopo che la convenuta posizionava e collegava le caditoie, che aveva omesso di collocare;
6. accertare e dichiarare che la aveva la possibilità d'avvedersi che il sottofondo Parte_1 preparato dalla era affetto dai vizi, difetti e difformità indicate in atti, solo al Controparte_1 momento della stesura e posa del manto bituminoso sullo stesso e per l'effetto dichiarare per tutti i motivi espressi in atto che la non ha alcuna responsabilità nella causazione dei Parte_1 vizi, difetti e difformità esistenti nel piazzale della società CP_3
7. per l'effetto condannare la in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a corrispondere alla l'importo complessivo di € 36.676,89 e/o in quello Parte_1 maggiore e/o minore che sarà ritenuto da Giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'emissione delle fatture (10.08.2018 per € 26.491,00 di cui alla Fattura nr° 160 e 19.09.2018 per € 10.185,89 di cui alla Fattura nr° 187) al saldo effettivo;
con vittoria di spese e competenze legali”.
non ha partecipato all'udienza di p.c., pertanto si intende aver concluso come Controparte_1
in prima memoria ex art. 183 c.p.c., così chiedendo:
“In principalità, rigettare le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto, limitando l'accertamento del credito nella misura che sarà accertata all'esito dell'istruttoria processuale;
in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che è creditrice, per le ragioni Controparte_1 esposte in premessa, di per l'importo di euro 48.814,31 oltre agli interessi, e Controparte_2 per l'effetto condannarsi quest'ultima a corrispondere in favore di la somma di Controparte_1 euro 48.814,31 o la diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi di mora dalla scadenza delle fatture al saldo;
rigettarsi ogni domanda proposta da nei confronti di Controparte_2 Controparte_1 perché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in atti;
in denegata ipotesi di accertamento, all'esito dell'istruttoria processuale, di qualsivoglia responsabilità di nella causazione dei vizi: (a) condannarsi in via di regresso ai sensi dell'art. Controparte_1
1670 c.c. a tenere indenne e manlevare la stessa da ogni Parte_1 Controparte_1 conseguenza pregiudizievole derivante dal loro eventuale accertamento;
(b) condannarsi Controparte_4
a tenere indenne e manlevare la stessa da ogni pretesa risarcitoria,
[...] Controparte_1 sostanziale o processuale, per danni materiali arrecati a terzi, formulata nei propri confronti, nei limiti di operatività della polizza;
spese di lite rifuse”.
pagina 3 di 13 ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa Controparte_2
reiterazione delle richieste istruttorie, così chiedendo:
“Nel merito, in via riconvenzionale, accertarsi e dichiararsi che evaso il contratto di appalto concluso con Controparte_2 CP_3
ha eseguito le opere descritte nel consuntivo datato 15.10.2018 (Doc. 3 per l'importo
[...] CP_2 di Euro 75.716,12; condannarsi per l'effetto al pagamento del saldo delle opere di cui al precitato consuntivo CP_3
15.10.2018 versando in favore di dato atto dell'acconto di Euro 40.000,00 già Controparte_2 incassato, la ulteriore somma di Euro 35.716,12 o la diversa maggiore o minore somma risulterà di giustizia, oltre rivalutazioni monetarie ed interessi di mora dal fatto al saldo, in caso di conferma della riduzione del valore dell'opera indicata nell'A.T.P. iscritto con R.G. n. 5589/2019 in Euro 6.365,00 o dimostrato fondamento dei vizi di cui alle denunce in atti formalizzate da e CP_3 tempestivamente notificate a Controparte_1 ulteriormente nel merito, respingersi le domande formulate da nei confronti di Controparte_1 Controparte_2 in quanto infondate in fatto ed in diritto;
condannarsi in via di regresso ex art 1670 c.c. la subappaltarice a tenere Controparte_1 indenne l'appaltatrice dei vizi dell'opera di cui al consuntivo 2.11.2018 di Controparte_2
(doc. 11) che risulteranno accertati all'esito del presente giudizio;
CP_1 Controparte_1 accertarsi e dichiararsi che i maggiori costi dell'opera conseguenti all'adeguamento dell'opus alle condizioni del contratto 4.6.2018 nonché riconducibili alla eliminazione dei vizi emersi in corso d'opera vanno posti a carico della convenuta ex art 1667 c.c.; Controparte_1 accertarsi e dichiararsi che va creditrice, nei confronti di Controparte_2 Controparte_1
dell'importo di Euro 6.807,00 oltre rivalutazioni ed interessi di mora dal fatto al saldo, di cui alla
[...] nota spese di concordata ed accettata da come Controparte_2 CP_1 Controparte_1 attesta la email 12.10.2018 di allegata (doc. 11); Controparte_1 accertato e dichiarato che ha già ricevuto acconti per euro 27.800,00 (doc. 24 e Controparte_1 doc. 25), compensarsi l'eventuale maggiore somma le risultasse dovuta all'esito del presente giudizio con il controcredito di 6.807,00 vantato da in forza della nota spese di cui al Controparte_2 capo precedente;
nel merito, in subordinata riconvenzionale, qualora l'eventuale somma ulteriormente dovuta all'esito del presente giudizio a risultasse inferiore ai 6.807,00 di cui al controcredito Controparte_1 vantato da opposto in compensazione: Controparte_2 condannarsi al pagamento in favore di della maggior Controparte_1 Controparte_2 somma fino a concorrenza della somma di Euro 6.807,00 oltre rivalutazioni ed interessi di mora;
spese e competenze dell'A.T.P. iscritto con R.G. n. 5589/2019 del Tribunale di Vicenza e del presente procedimento integralmente rifuse a . Controparte_2
ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle CP_3
richieste istruttorie, così chiedendo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per i motivi di cui in narrativa:
pagina 4 di 13
1. accertare che le varianti apportate da /o dai suoi subappaltatori nell'esecuzione dell'opera CP_2 oggetto dell'appalto non sono state autorizzate dalla committente ex artt. 1659 e/o 1660 c.c.;
2. accertare che l'opera oggetto dell'appalto presenta in ogni caso vizi, difetti e gravi difformità di cui la stessa responsabile ex art. 1667 c.c. verso;
CP_2 CP_3
3. quantificare il danno derivante dagli inadempimenti sub (1) e (2), pari alla somma delle seguenti voci: (a) euro 21.670,66 (più IVA) o la diversa somma che risulterà in corso di causa, pari al valore degli interventi necessari a porre rimedio alle varianti non autorizzate da , CP_3
(b) euro 6.365,00 (più IVA) - o la diversa somma che risulterà in corso di causa anche alla luce degli attuali prezzi di mercato - pari al valore delle opere necessarie all'eliminazione dei vizi, (c) il valore del danno estetico subito da per i vizi e le difformità descritti in narrativa, nell'importo CP_3 che verrà quantificato da un perito d'ufficio o in via equitativa dal Giudice;
4. disporre - fino a concorrenza - la compensazione tra il credito che dovesse essere riconosciuto a CP_2
e la somma algebrica dei valori di cui al precedente paragrafo 3;
[...] in ogni caso, con vittoria di diritti e onorari di causa, oltre IVA, CPA e accessori della presente causa e del procedimento cautelare rubricato sub R.G. n. 5589/2019 del Tribunale di Vicenza”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 [...]
al fine di ottenere il pagamento della somma di euro € 36.676,89 a titolo di saldo delle Controparte_1
fatture emesse in esecuzione di un contratto di sub appalto. La società attrice esponeva: che con contratto di appalto sottoscritto nel luglio 2018 aveva commissionato a CP_3 [...]
alcuni lavori edili diretti alla sistemazione della pavimentazione e dei marciapiedi del Controparte_2
piazzale circostante il complesso industriale di sua proprietà; che aveva Controparte_2
subappaltato la realizzazione dell'opera a la quale a sua volta aveva Controparte_1
demandato a la fornitura e posa del conglomerato bituminoso per la Parte_1
realizzazione del manto stradale, rimanendo a carico dell'appaltante le opere preparatorie del sottofondo e la messa in quota dei chiusini in ghisa;
che l'opera era stata realizzata dal 6.8.2018 al
9.8.2018, insieme con i tecnici della società convenuta che man mano mettevano in quota i chiusini in quanto in precedenza gli stessi non erano stati posti all'altezza prestabilita;
che veniva quindi emessa per € 41.491,00 la fattura n. 160/2018; che tuttavia, dopo le violenti piogge del 12 e del 13 agosto
2018, si erano formati ampi ristagni d'acqua la cui causa, all'esito di un sopralluogo congiunto, era stata individuata nella predisposizione di un numero insufficiente di chiusini e di una pendenza della pavimentazione inadeguata al deflusso dell'acqua piovana;
che in accordo con la società
pagina 5 di 13 subappaltatrice e con la società appaltatrice era stato così steso un ulteriore strato di conglomerato bituminoso, livellando le superfici;
che il problema si era però ripresentato dopo ulteriori precipitazioni atmosferiche, per cui le parti coinvolte avevano stabilito di intervenire aumentando il numero di chiusini;
che a era stato chiesto di riasfaltare tutti i punti in cui la controparte Parte_1
aveva inserito i nuovi chiusini;
che per tale opera, così completata tra il 30.8.2018 e il 3.9.2018, era stata emessa per € 10.185,89 la fattura n. 187/2018; che aveva corrisposto un Controparte_1
acconto pari a € 15.000,00 ma aveva sospeso il pagamento del saldo in attesa della definizione della vertenza nel frattempo apertasi con che per risolvere la questione, Controparte_2
aveva proposto di effettuare a propria cura e spese gli interventi correttivi che Parte_1
erano stati individuati all'esito di un sopralluogo con anche il committente e il direttore dei lavori, riducendo la propria pretesa residua a € 30.000,00 complessivi;
che tuttavia Controparte_2
non aveva accettato tale proposta;
che era stato dunque instaurato dinanzi al Tribunale di Vicenza un procedimento per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c, rubricato con R.G. n.
5589/2019, all'esito del quale il C.T.U. Ing. , sulla base di un solo esame visivo, aveva Persona_1
imputato a l'errato posizionamento dei chiusini e a i vizi Controparte_1 Parte_1
dell'asfaltatura, quantificando in € 6.365,00 il valore dei lavori necessari all'eliminazione di tali vizi;
che tuttavia la responsabilità per i difetti dell'opera erano da ascrivere a per non Controparte_1
aver fin da subito collocato i chiusini previsti nel progetto;
che in ogni caso la stessa aveva accettato l'opera per cui, ai sensi dell'art. 1667 c.c., non era dovuta alcuna garanzia. Parte_1
chiedeva quindi che la controparte venisse condannata al pagamento della somma dovuta di €
36.676,89 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Costituitasi in giudizio, replicava: che la fondazione stradale era stata Controparte_1
conservata secondo le indicazioni di ed era stata ritenuta da Controparte_2 Parte_1
idonea a ricevere la posa del manto bituminoso;
che nel corso dell'opera la società attrice
[...]
aveva variato con il direttore dei lavori le livellette del piano di deflusso delle acque, con l'effetto che alcuni chiusini erano risultati non perfettamente in quota e avevano richiesto l'intervento di
[...]
per la relativa sistemazione a regola d'arte; che solo tale variante era stata la causa dei Controparte_1
ristagni d'acqua poi verificatisi;
che l'opera di asfaltatura non era mai stata accettata senza riserve, essendo viceversa state sempre inoltrate nell'immediatezza le contestazioni della committenza;
che pagina 6 di 13 l'importo di cui alla seconda fattura ex adverso azionata non era dovuto perché relativo ad opere eseguite per rimediare agli errori commessi in precedenza dalla controparte;
che la stessa
[...]
era ancora creditrice nei confronti di della somma di € Controparte_1 Controparte_2
48.814,31 a titolo di saldo del prezzo dell'appalto. Chiedeva quindi il rigetto della domanda attorea, in subordine con la condanna di che chiedeva di poter citare in giudizio, a tenerla Controparte_4
indenne di quanto fosse stata condannata a pagare a mentre in via Parte_1
riconvenzionale chiedeva che parimenti da chiamare in causa, venisse Controparte_2
condannata a corrisponderle l'importo di € 48.814,31 oltre interessi di mora dalle date di scadenza delle singole fatture al saldo.
Autorizzata la relativa chiamata in causa, si costituiva in giudizio eccependo in via Controparte_4
preliminare la prescrizione ex art. 2952 c.c. della domanda di manleva in quanto il sinistro, noto al soggetto assicurato quantomeno a partire dal momento dell'evocazione del procedimento per A.T.P., era stato denunciato solo con la notifica della comparsa di costituzione e risposta in data 18.3.2022.
Nel merito, eccepiva invece l'inoperatività della copertura assicurativa, che ai sensi di polizza riguardava solo i danni materiali arrecati a terzi nell'esecuzione dei lavori edili, e non i vizi dell'opera eseguita. In subordine, si associava alle difese svolte dalla società assicurata. Chiedeva in conclusione che venisse rigettata sia la domanda di manleva sia la domanda attorea, salva in ogni caso l'applicazione delle condizioni della polizza n. 360761700.
Si costituiva in giudizio anche preliminarmente disconoscendo le Controparte_2
sottoscrizioni vergate a proprio nome sul contratto di subappalto del 16.7.2018 e affermando che l'unico contratto stipulato con era quello datato 4.6.2018, la cui planimetria Controparte_1
allegata prevedeva l'aggiunta di otto nuovi pozzetti, mentre la scelta di non realizzare quattro pozzetti, compensandone la mancanza con una particolare pendenza e spessore dell'asfalto, era stata assunta unilateralmente dalla predetta società, ad essa dovendosi dunque ascrivere tutti i danni e pregiudizi verificatisi. inoltre sottolineava che l'opera di non Controparte_2 Parte_1
poteva ritenersi accettata prima del 29.9.2018 quando era stata completata la segnaletica stradale orizzontale e allorquando comunque erano stati già denunciati i vizi per cui è causa. Aggiungeva che la società convenuta, nell'esecuzione dei lavori, aveva danneggiato la proprietà di CP_3
costringendo ad effettuare interventi di pulitura e ripristino per l'importo Controparte_2
pagina 7 di 13 complessivo di € 7.507,00 versato a ditte terze. Replicava ancora che il proprio legale rappresentante non aveva assunto il ruolo di Direttore Lavori e conclusivamente chiedeva: previa Controparte_5
chiamata in causa di che questa venisse condannata a corrispondergli il saldo delle opere CP_3
realizzate per € 35.716,12 oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria, al più sottraendo la differenza del minor valore dell'opera riconosciuta nella misura di € 6.365,00 all'esito del procedimento di accertamento tecnico preventivo;
previo rigetto delle domande svolte da
[...]
che questa venisse condannata a tenerla indenne ex art. 1670 c.c. di quanto Controparte_1
eventualmente dovesse riconoscere a previo accertamento di quanto eventualmente CP_3
ancora dovuto a che venisse compensato tale credito con l'importo di € Controparte_1
6.807,00 versato per il ripristino dei danni dalla stessa cagionati oppure, nel caso in cui il detto credito risultasse inferiore all'indicato imposto, che la controparte venisse condannata al versamento della differenza.
Si costituiva in giudizio anche sottolineando la propria estraneità ai rapporti contrattuali tra CP_3
le imprese edili coinvolte e in particolare alla scelta progettuale di ridurre i pozzetti di scolo dell'acqua da otto a quattro, così causando i diffusi allagamenti del piazzale e comportando la necessità di effettuare gli interventi di ripristino, i quali avevano restituito un'opera complessivamente mediocre da un punto di vista soprattutto estetico. replicava inoltre che non era dovuto il pagamento CP_3
dei costi sostenuti per rimediare alla suddetta variante in corso d'opera, non approvata dal committente e chiedeva l'accertamento dei vizi dell'opera e la compensazione tra il prezzo ancora da pagare a e la somma di € 21.670,66 oltre i.v.a. pari al valore degli interventi Controparte_2
necessari a rimediare alle varianti non autorizzate, di € 6.365,00 oltre i.v.a. pari al valore delle opere necessarie all'eliminazione dei vizi e dell'ulteriore importo da corrispondere per eliminare anche i vizi estetici dell'opera.
A seguito della prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, nonché all'esito dello scambio delle memorie ex art. 183 c.p.c., la causa veniva istruita mediante assunzione delle prove testimoniali parzialmente ammesse e, alla successiva udienza di precisazione delle conclusioni, le quali venivano rassegnate come in epigrafe, veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. ratione temporis vigente.
pagina 8 di 13 Mutata l'assegnazione del fascicolo, il nuovo Giudice rimetteva la causa sul ruolo al fine di dichiarare l'estinzione del rapporto processuale tra e le quali Controparte_1 Controparte_4
avevano dichiarato di rinunciare alle reciproche domande e contestazioni ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 c.p.c., nonché al fine di disporre l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento per
A.T.P. e di ulteriormente istruire il giudizio mediante la nomina di un C.T.U. che effettuasse un approfondimento tecnico di tutte le domande reciprocamente formulate in causa dalle varie società costituite. All'esito, la causa veniva novamente e definitivamente trattenuta in decisione.
Tanto premesso, ritiene il giudicante che gli esiti della C.T.U. possano essere posti a fondamento della presente decisione, in quanto logicamente e congruamente motivati, nonché raggiunti all'esito di un percorso di indagini tecniche completo e scevro di vizi procedurali di sorta.
Il C.T.U. ha precisato che il consuntivo contabilizzato alla società committente era pari a € 75.716,12 comprensivo del costo degli interventi di ripristino eseguiti a seguito del manifestarsi di ampi ristagni d'acqua sullo spiazzo asfaltato di proprietà di (cfr. pag. 18 dell'elaborato peritale). CP_3
L'eziologia di tali vizi è stata ricondotta all'errata pendenza del fondo di posa del manto bituminoso, realizzato dall'odierna società convenuta (cfr. paf. 21 dell'elaborato peritale). La responsabilità dei conseguenti danni è stata quindi ripartita – con un'indicazione tecnica del C.T.U. che secondo il giudicante risulta compatibile anche con le categorie giuridiche delineate dal combinato disposto dell'art. 1218 c.c. e dell'art. 1176 c.c. – tra all'80%, in quanto la stessa appunto Controparte_1
non avrebbe realizzato l'opera ad essa demandata secondo le regole dell'arte, ed Parte_1
al 20%, in quanto la stessa non aveva verificato i livelli prima di dar corso all'opera di asfaltatura di
[...]
sua competenza (cfr. pag. 22 dell'elaborato peritale). Il C.T.U. ha poi verificato che ad oggi i suddetti vizi sono stati risolti: residua tuttavia un vizio estetico corrispondente alla diversa granulometria dell'asfaltatura nelle zone del piazzale interessate dal rifacimento del manto a seguito dell'innalzamento del livello dei chiusini, per emendare il quale è stato indicato un intervento del costo di € 8.610,80 (cfr. pag. 26 dell'elaborato peritale).
Tenuto dunque conto del valore delle opere realizzate e facendo permanere i costi degli interventi per emendare i vizi funzionali ed estetici riscontrati all'80% in capo alla società convenuta e al 20% in capo alla società attrice, il C.T.U. ha conteggiato una complessiva debenza (cfr. pag. 29 dell'elaborato peritale):
pagina 9 di 13 - di nei confronti di pari a € 45.906,75 e da ridursi a € Controparte_1 Parte_1
30.906,75 in forza dell'acconto di € 15.000,00 già versato;
- di nei confronti di pari a € 38.311,69 e da ridursi a € Controparte_2 Controparte_1
10.511,69 in forza dell'acconto di € 27.800,00 già versato;
nei confronti di pari a € 50.676,79 e da ridursi a € 10.676,79 Controparte_6 Controparte_2
in forza dell'acconto di € 40.000,00 già versato.
Occorre ulteriormente osservare quanto segue.
La responsabilità della società convenuta per non aver realizzato a regola d'arte la posa del fondo su cui doveva essere poi steso il manto bituminoso da parte di emerge con Parte_1
chiarezza dalle risultanze peritali, così superando le contraddittorie deposizioni testimoniali (le quali tuttavia in misura preponderante confermano l'attribuzione della responsabilità in questione in massima parte a - cfr. in particolare risposte dei testi e Controparte_1 Testimone_1
all'udienza del 9.1.2024 e del teste all'udienza dell'11.3.2024; la Testimone_2 Testimone_3
ricostruzione dei fatti proposta invece dal teste sempre all'udienza del 9.1.2024 e dal Testimone_4
teste all'udienza dell'11.3.2024 - secondo le quali le rilevazioni delle altezze sarebbero Testimone_5
state effettuate insieme con il legale rappresentante di – non induce a Controparte_2
ravvisare una corresponsabilità di quest'ultima società in quanto il suo legale rappresentante,
[...]
, non svolgeva il ruolo formale di Direttore Lavori e dunque il suo intervento non poteva che CP_5
rientrare nella sfera di controllo che doveva esercitare sull'esecuzione dell'opera proprio l'odierna società convenuta, quale appaltatrice dell'opera medesima).
La restante quota di responsabilità viene invece condivisibilmente posta in capo a Parte_1
per le ragioni sopra già indicate, ossia in quanto – in forza delle sue competenze professionali – la
[...]
stessa prima di stendere l'asfalto avrebbe dovuto compiere una seppur minima operazione di verifica dell'adeguatezza del fondo, al fine di evitare il rischio di inadeguato deflusso delle acque meteoriche
(rischio poi concretizzatosi) qualificabile - nell'ambito del settore tecnico di riferimento - come prevedibile e prevenibile mediante una condotta senz'altro esigibile nel caso di specie. rileva infine che il C.T.U. non ha conteggiato la spesa di € 7.507,00 sostenuta Controparte_2
per ripristinare le pareti esterne dell'immobile di proprietà della committente, imbrattate dalla società convenuta con calcestruzzo durante l'attività di rifacimento dei marciapiedi. La circostanza è stata pagina 10 di 13 confermata sia dal teste (cfr. verbale di udienza del 9.1.2024) sia dal teste Testimone_1 Tes_4
(cfr. verbale di udienza dell'11.3.2024). Ritiene quindi il giudicante che di tale esborso si debba
[...]
tener conto ai fini di causa.
Pertanto, i rapporti di credito risultanti all'esito del presente giudizio devono essere così definiti:
- ha diritto di ricevere da la somma di € 30.906,75 oltre Parte_1 Parte_1 Controparte_1
i.v.a. di legge e oltre interessi dalla messa in mora al saldo;
- ha diritto di ricevere da la somma di € 3.005,69 Controparte_1 Controparte_2
oltre i.v.a. di legge e oltre interessi dalla messa in mora al saldo;
- ha diritto di ricevere da la somma di € 10.676,79 oltre i.v.a. di Controparte_2 CP_3
legge e oltre interessi dalla messa in mora al saldo.
Sui predetti importi non va invece conteggiata la rivalutazione monetaria, in quanto trattasi di debiti di valuta e non di valore.
Residua la regolamentazione delle spese di lite.
Con riguardo al rapporto processuale tra e le stesse Parte_1 Controparte_1
vanno compensate per un sesto, mentre la restante frazione va posta a carico della società convenuta, in base al principio della prevalente soccombenza, e va liquidata, come in dispositivo, ai sensi del D.M.
55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della domanda (da € 26.000 a € 52.000). In base ai medesimi parametri di valore vanno liquidate le spese del procedimento di accertamento tecnico preventivo instaurato ante causam. A carico della società convenuta vanno poi poste per intero le spese borsuali di contributo unificato e di marca da bollo, ma non anche quelle sostenute per il compenso della C.T.U. disposta in fase di A.T.P. in quanto trattasi di una voca di danno emergente (Cass. n. 30854/2023) la cui rifusione non è stata specificamente richiesta dalla società attrice.
Con riguardo al rapporto processuale tra e le spese Controparte_1 Controparte_2
di lite vanno poste a carico della società convenuta, con riguardo sia al presente giudizio sia al procedimento di A.T.P., e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della domanda (da € 26.000 a €
52.000). Non sussistono i presupposti per la richiesta applicazione dell'art. 4, comma 1 bis, D.M.
55/2014, in quanto gli atti depositati nel corso del giudizio (ad eccezione della sola comparsa pagina 11 di 13 conclusionale), non sono stati corredati di link ipertestuali per agevolare la navigazione telematica degli atti medesimi.
Con riguardo al rapporto processuale tra e le spese di lite vanno Controparte_2 CP_3
compensate per un terzo, essendo stato accertato un obbligo di pagamento in capo a per CP_3
quanto inferiore alla domanda svolta nei suoi confronti, mentre i residui due terzi vanno posti a carico di con riguardo sia al presente giudizio sia al procedimento di A.T.P., e vanno Controparte_2
liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della domanda (da € 26.000 a € 52.000).
Le spese di C.T.U. disposta nel corso del presente giudizio, come liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente a carico di nella misura dell'80% e a carico di Controparte_1 Parte_1
nella misura del 20%.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. condanna a pagare a la somma di € 30.906,75 Controparte_1 Parte_1
oltre i.v.a. di legge e oltre interessi legali dalla messa in mora al saldo
2. condanna a pagare a la somma di € 3.005,69 Controparte_2 Controparte_1
oltre i.v.a. di legge e oltre interessi legali dalla messa in mora al saldo;
3. condanna a pagare a la somma di € 10.676,79 oltre i.v.a. CP_3 Controparte_2
di legge e oltre interessi legali dalla messa in mora al saldo;
4. compensa tra e un sesto delle spese di lite tanto Parte_1 Controparte_1
per il presente giudizio quanto per il procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto con R.G. n. 5589/2019 e condanna a rifondere in favore di Controparte_1 Parte_1
i residui cinque sesti, per la frazione liquidati, ferma la rifusione di € 690,50 per
[...]
esborsi di causa, in € 8.893,34 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
5. condanna alla rifusione in favore di delle Controparte_1 Controparte_2
spese di lite per il presente giudizio e per il procedimento di accertamento tecnico preventivo pagina 12 di 13 iscritto con R.G. n. 5589/2019, liquidati in € 10.672,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
6. condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite per Controparte_2 CP_3
il presente giudizio e per il procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto con R.G. n.
5589/2019, liquidati in € 7.114,67,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
7. pone le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di
[...]
nella misura dell'80% e a carico di nella misura del 20%. Controparte_1 Parte_1
Così deciso in Vicenza, il 22 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa AI GA
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