Articolo 11 della Legge 4 aprile 2025, n. 42
Articolo 10Articolo 12
Versione
19 aprile 2025
Art. 11. Disposizioni in materia di trattamento economico a favore del personale del Comparto difesa e sicurezza 1. All' articolo 136 del codice dei contratti pubblici , di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 , dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
« 4-bis. In deroga all'articolo 45, comma 4, per le amministrazioni della difesa e della sicurezza, in considerazione della struttura gerarchica dei loro organi tecnici e della specificita' delle retribuzioni rispetto alle altre amministrazioni, l'incentivo alle funzioni tecniche e' corrisposto anche agli ufficiali superiori e agli ufficiali generali e gradi corrispondenti che svolgono le funzioni specificate nell'allegato I.10 ovvero dal corrispondente regolamento emanato ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualita' di allegato al codice ».
Entrata in vigore il 19 aprile 2025