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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 10/06/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 568/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 19 novembre 2024 da
(c.f.: ), in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'amministratore delegato e legale rappresentante dott.ssa
[...]
rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Bollani e Controparte_1
Barbara Balboni, giusta mandato depositato all'atto di appello, con domicilio digitale PEC: ; Email_1
Email_2
-appellante-
Contro (c.f.: ), rappresentato e difeso CP_2 C.F._1
dagli avv.ti G. Paolo Lando e Alberto Chies, giusto mandato allegato alla memoria difensiva in appello, con domicilio digitale PEC:
Email_3 Email_4
- appellato-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 524/24 del Tribunale di Vicenza – sezione Lavoro
In punto: impugnazione di licenziamento per giusta causa.
Causa trattata all'udienza del 24 aprile 2025.
Conclusioni per parte appellante: “in via preliminare, attesa la sussistenza di gravi motivi, disporre la sospensione della sentenza n. 524/2024 del
Tribunale di Vicenza, emessa in data 21.10.2024 ex art. 1, c. 51, l. n.
92/2012 nel procedimento iscritto al n. 1097/2022 R.G.; - in via principale
e nel merito, in riforma integrale della sentenza n. 524/2024 del Tribunale di Vicenza, emessa in data 21.10.2024 ex art. 1, c. 51, l. n. 92/2012 nel procedimento iscritto al n. 1097/2022 R.G., accertare e dichiarare la legittimità del licenziamento intimato il 22.10.2020 dalla società reclamante al sig. e, conseguentemente, rigettare tutte le CP_2
domande, poiché infondate in fatto ed in diritto, formulate dallo stesso lavoratore nel ricorso introduttivo dei procedimenti iscritti al n. 452/2021
R.G. ed al n. 1097/2022 R.G. del Tribunale di Vicenza. - con vittoria delle spese di lite di ogni fase e grado del processo.
In via istruttoria: […]”
pag. 2/28 Conclusioni per parte appellata: “- rigettarsi, per i motivi esposti in narrativa, l'appello di e, per l'effetto, confermarsi la Parte_1
Sentenza n. 524/2024 del Tribunale di Vicenza e condannarsi, per i motivi di cui in narrativa, (c.f. , p.iva Parte_1 P.IVA_1
), con sede legale in Bolzano, via Alessandro Volta 4, in P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, ala reintegrazione di nel posto di lavoro (ovvero, comunque, al pagamento di 15 CP_2
mensilità della retribuzione globale di fatto pari ad euro 2.807,00), oltre al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione globale di fatto, come testé individuata, dalla data del licenziamento
(20.10.2020) a quella di avvenuto esercizio del diritto di opzione
(20.11.2024), e pertanto per 64 mensilità (15 + 49), per una somma totale di euro 179.648,00, salva la diversa somma accertata in causa, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- Il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 429 c.p.c.; - con rifusione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, e distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori costituiti, che hanno anticipato le spese e non riscosso diritti e onorari;
In via istruttoria […]”
Svolgimento del processo
Con reclamo depositato in data 19 novembre 2024 la Parte_1
ha impugnato la sentenza n.524/24 del giudice del lavoro del
[...]
Tribunale di Vicenza con la quale ha accolto l'opposizione avverso l'ordinanza che, nel definire la fase sommaria dell'impugnazione del licenziamento intimato in data 20 ottobre 2020 ad aveva CP_2
rigettato la domanda. Per l'effetto ha dichiarato nullo il licenziamento,
pag. 3/28 ordinato alla società la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, condannandola al risarcimento del danno in favore dell'opponente commisurato ad un'indennità pari all'ultima retribuzione globale di fatto, calcolata nella misura di €.2.807,00 per il periodo compreso tra il giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, e al versamento, per il medesimo periodo, dei contributi previdenziali e assistenziali.
Con memoria deposita il 17 febbraio 2025 si è costituito CP_2
chiedendo di respingere l'impugnazione.
La causa è stata discussa all'udienza del 6 marzo 2025 all'esito della quale
è stata rinviata in ragione del tentativo di conciliazione promosso dal collegio, all'udienza del 24 aprile nella quale, avendo avuto esito negativo tale tentativo è stata discussa e decisa sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate viene ora in decisione.
Motivi della decisione
1) Il licenziamento del signor è stato intimato ai sensi dell'art. 2 CP_2
CCNL Metalmeccanici Industria per scadenza del periodo di conservazione del posto, fissato ai sensi dell'art. 2110 c.c. (365 giorni nei tre anni antecedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso), venendo in rilievo il periodo che va dal 15.1.2018 al 19.10.2020. In relazione a tale periodo erano emerse in particolare, due patologie: la “limitazione funzionale delle spalle in esiti acromion plastica spalla dx” ed “esiti meniscectomia ginocchio sx”.
Secondo l'accertamento compiuto dal giudice dell'opposizione per la prima
(alla spalla destra) i periodi che venivano in rilievo andava dal 22.1.2018 al
16.2.2018, dal 4.6.2018 al 30.7.2018, dal 21.8.2018 al 15.9.2018, dal pag. 4/28 21.1.2019 al 25.1.2019, dal 11.2.2019 al 18.2.2019 e dal 8.4.2019 al
30.6.2019 (per complessivi 206 giorni). Per la seconda (al ginocchio sinistro) dal 25.11.2019 al 29.11.2019, dal 2.12.2019 al 6.12.2019, dal
18.12.2019 al 27.12.2019, il 7.1.2020, dal 2.3.2020 al 6.3.2020, dal
9.3.2020 al 17.4.2020, dal 20.4.2020 al 1.5.2020, dal 4.5.2020 al 15.5.2020, dal 18.5.2020 al 29.5.2020, dal 9.9.2020 al 11.9.2020, dal 14.9.2020 al
19.10.2020 (per complessivi 151 giorno: di questi gli ultimi 21 si riferivano agli esiti di meniscectomia.
2) Il giudice berico ha rammentato che nell'ordine delle questioni sollevate dall'opponente veniva in discussione per prima, quella relativa all'esistenza di un fattore di discriminazione costituito dalla condizione di disabile. In funzione di tale presupposto, quindi, la parte deducente aveva qualificato il recesso come viziato in quanto costituente atto di discriminazione indiretta.
2.1) Per la verifica della sussistenza della natura discriminatoria del licenziamento, pertanto, ha premesso il necessario procedimento di verifica costituito da tre momenti: la verifica della effettiva esistenza di una condizione di disabilità del lavoratore;
la verifica del carattere discriminatorio della disposizione invocata a giustificazione del recesso, e quindi dell'effettivo svantaggio in cui si trovano le persone portatrici di handicap per effetto dell'applicazione indistinta della disciplina collettiva del comporto (art. 2 co. 2 Direttiva 78/2000/CE); infine, la verifica, ai sensi dell'art. 2 comma 2 lett. i) e ii) nonché dell'art. 3 co. 3 d. lgs. n. 21672003
e sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia con le sentenze C-335/11 e 337/11 e C-270/16, dell'esistenza di una eventuale oggettiva giustificazione del trattamento indifferenziato (cioè,
pag. 5/28 l'applicazione indistinta della disciplina del comporto a dipendenti con e senza disabilità) fondata su “una finalità legittima” e della appropriatezza e necessità dei “mezzi impiegati per il suo conseguimento”.
2.2) Quanto al primo momento ha richiamato la nozione della disabilità elaborata dalla GU (a partire dalla sentenza ÓN NA C-13/2005 relativo alla “limitazione [di lunga durata], risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche, che, in interazione con barriere di diversa natura, possa ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori” (sentenza Conejero C270/16) per cui veniva in rilievo ogni forma di disabilità è idonea di per sé a determinare una malattia, intesa come stato morboso transitorio che rende il lavoratore totalmente inidoneo all'attività lavorativa: non ogni forma di disabilità incideva, sul trattamento da riservare al lavoratore in caso di superamento del periodo di comporto in quanto venivano in esame solo le assenze per malattia causalmente collegate all' handicap determinando il licenziamento un pregiudizio arrecato a tale condizione, per ciò solo esponendo il lavoratore ad una maggiore morbilità rispetto ai lavoratori non disabili ed incidendo l' handicap sulle assenze per malattia integra una “limitazione di lunga durata”.
In seconda fase ha considerato entrambe le patologie integranti la disabilità.
In tale senso il giudice ha valorizzato l'evoluzione delle patologie, il percorso clinico, la durata (sia quella complessiva che quella relativa ai singoli periodi) e la frequenza degli episodi morbosi ad esse riferibili.
Da ciò ha tratto il giudizio di condizioni patologiche tendenzialmente croniche, o quantomeno di lunga durata, con intermittenti episodi di pag. 6/28 malattia (assoluta inidoneità temporanea al lavoro), tali da limitare la piena partecipazione del lavoratore alla vita professionale su base di eguaglianza con gli altri lavoratori (con rinvio a tale qualificazione ad opera della giurisprudenza di legittimità: Cass. n. 15282/2024).
Ha puntualizzato che restava irrilevante l'intenzione di chi aveva adottato il comportamento sospettato.
Col riguardo al terzo momento del procedimento di sussunzione della fattispecie in quella della discriminazione indiretta legata al fattore della disabilità (ossia la verifica se la discriminazione derivi da una disposizione avente finalità legittima e se i mezzi attuati per realizzare tale finalità siano appropriati e necessari), ha ritenuto che le previsioni della contrattazione collettiva sul comporto finalizzate legittimamente ad un equo bilanciamento tra gli interessi dei datori di lavoro e quelli dei lavoratori con riferimento alle ipotesi di prolungate assenze per malattia (considerando 17 della Direttiva 2000/78/CE) non integrasse tale condizione: al riguardo ha considerato che la frequente morbilità fosse conseguenza duratura di una sua disabilità e rappresentasse senz'altro un rischio apprezzabile di difficile ricollocabilità, anche solo rispetto agli ostacoli che pone all'assiduità nella ricerca di un nuovo impiego. Per cui, una volta accertato il carattere discriminatorio della previsione contrattual-collettiva, tale doveva essere ritenuta anche l'applicazione senza correttivi di tale previsione, in sé discriminatoria in quanto indistintamente rivolta alla generalità dei lavoratori.
2.3) Ha premesso che nel bilanciamento dei contrapposti interessi non era prospettabile che un imprenditore fosse obbligato a soluzione riguardanti l'azzeramento del comporto, pena l'insostenibilità economica della pag. 7/28 permanenza del posto di lavoro e della sua stessa realtà imprenditoriale, ma in tali casi era necessaria una specifica allegazione e una corrispondente prova mancanti nel caso di specie.
2.4) Sotto un diverso versante ha ritenuto che sulla questione della consapevolezza dello stato di disabilità ha richiamato altra pronuncia di legittimità (n.14402 del 2024) venendo in rilievo due possibili situazione: il datore di lavoro che abbia colpevolmente ignorato la disabilità del dipendente, ovvero pur in assenza di una comunicazione al riguardo, il datore di lavoro che non abbia tenuto un comportamento improntato a diligenza, ben potendo avere. Detta consapevolezza, ad esempio, derivava dall'aver effettuato correttamente la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del
D.l.vo n. 81/2008 ovvero perché le certificazioni mediche e/o la documentazione inviate erano sintomatiche di un particolare stato di salute costituente una situazione di handicap.
2.4) Nel caso si specie il giudice ha ritenuto che la frequenza, la vicinanza e la durata dei periodi di malattia riconducibili ad entrambe le patologie avrebbero imposto, anche e soprattutto per l'assenza di apprezzabili interruzioni che hanno caratterizzato il periodo di assenze legato alla patologia al ginocchio, l'attivazione del datore di lavoro al fine di approfondire con il lavoratore la causa dell'assenza e la percorribilità di percorsi di ragionevole adeguamento alla sua condizione. In particolare, andavano valorizzati i lunghi periodi di assenza per malattia a cavallo delle ferie estive del 2018, ricordando che la malattia del periodo immediatamente successivo al termine del periodo feriale era stata certificata come continuazione della precedente, iniziata in data 4.6.2018, per il periodo compreso tra il 30.7.2018 ed il 15.9.2018.
pag. 8/28 In assenza di allegazione di cui era onerato il datore di lavoro ha rigettato l'eccezione di aliunde perceptum, risultando del tutto generica tale deduzione con mero rinvio alla acquisizione di informazione utili presso gli enti competenti.
3) Il reclamo è articolato sulla base dei seguenti motivi.
3.1) Col primo la società assume che non sia integrata nel caso di specie la nozione di disabilità in carenza di prova circa il carattere duraturo della condizione del lavoratore (risultando meramente coincidente con la durata della malattia).
Rammenta quali sino gli elementi costitutivi di tale nozione riconosciuti dal diritto eurounitario: a) la limitazione di lunga durata;
b) “l'interazione con barriere di diversa natura”; c) l'incidenza negativa della patologia sofferta sulla vita professionale.
Afferma che la nozione di disabilità biopsicosociale non può essere desunta dalla sola circostanza della sussistenza di una patologia che costringa il lavoratore, per un tempo prolungato, ad assentarsi dal lavoro e ad astenersi dal partecipare alla vita professionale. Richiama l'art. 2 d. l. vo n. 62 del
2024, quale norma enucleante in principio orientativo, a mente del quale la disabilità è definita come “una duratura compromissione fisica, mentale, intellettiva, del neurosviluppo o sensoriale che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri”.
La società, inoltre, deduce che manca, in particolare, la prova circa la sussistenza di “barriere”: vi è disabilità nella accezione ostativa del termine, quando le barriere presenti sul luogo di lavoro limitano l'accessibilità e, quindi, la piena realizzazione della persona.
pag. 9/28 Sotto un diverso versante osserva che è mancata valutazione medica avendo operato ingiustificatamente il primo giudice avendo operato il primo giudice una valutazione unitaria di malattie stabilizzate. Reputa errata, infatti, la considerazione del giudice che ha fatto coincidere la disabilità con il fatto stesso del superamento del periodo di comporto, essendo necessario, invece, misurare il carattere duraturo della compromissione “in un arco di tempo aperto ed illimitato”.
Nel dettaglio puntualizza che la malattia alla spalla risulta definita e stabilizzata con l'intervento chirurgico a seguito del quale il lavoratore non si è poi più ammalato in ragione di essa e non si è più assentato dal lavoro in conseguenza di essa. Quella al ginocchio si è risolta con l'intervento chirurgico di meniscectomia (richiamando il doc. 26 ric.), senza lasciare postumi. Si giunge, quindi, ad un quadro anamnestico in base a quale si deve escludere che le due distinte patologie possano avere generato duraturi e persistenti impedimenti alla partecipazione alla vita lavorativa.
Lo stesso accertamento espresso dalla Commissione Medica (n.d.r.: si tratta di attività ben posteriore al licenziamento) ha valutato l'incidenza sulla capacità lavorativa esprimendosi sulla la funzionalità del ginocchio sinistro, dopo la meniscectomia del 29.9.2020, giudicata regolare e completa. Solo per i postumi alla spalla destra è stata riconosciuta un'invalidità civile riconosciuta, con limitazione in abduzione di circa ¼.
In ogni caso lamenta la mancata valutazione di carattere medico: con riguardo al carattere cronico o meno della patologia, alla sua più esatta e precisa diagnosi, alla sua prognosi, alla sua attitudine a limitare funzionalmente e persistentemente nel tempo la possibilità di partecipare alla vita lavorativa. A pag. 21 aggiunge “la “cervicobracalgia dx con
pag. 10/28 spalla dolorosa” è stata ritenuta dagli specialisti che hanno avuto in cura il lavoratore (vedasi doc. 9, 11, 13 ricorrente) una patologia con assoluta prevalenza artrosica degenerativa, correlata all'invecchiamento delle strutture osteo-tendinee, e non invece uno stato morboso cronico”.
Rammenta, infine, che all' esito delle visite mediche periodiche ex art. 41
d. l. vo n. 81/2008, il lavoratore è sempre stato giudicato idoneo alla mansione di addetto al magazzino, senza alcuna incidenza negativa sulla vita professionale, avendo egli mantenuto il medesimo livello di inquadramento, ed avendo ripreso l'attività lavorativa il 1° luglio 2019 senza più assenze sino al 25 novembre 2019, momento dopo il quale le assenze non hanno avuto causa nella patologia della spalla.
La medesima considerazione vale per la società per quanto concerne la patologia al ginocchio: rileva che il lavoratore si era sottoposto ad una precedente meniscectomia nel 2014 senza recidiva e con rientro al lavoro regolare.
4) Il collegio ritiene che il motivo non sia fondato nei termini di seguito precisati.
4.1) La nozione di disabilità ai fini in esame è stata ampiamente enucleata dalla giurisprudenza eurounitaria, dapprima e da quella di legittimità conseguentemente nei termini già cristallizzati, ad esempio, dalla pronuncia n.6497 del 2021 che già con riferimento alla portata applicativa della direttiva 78/2000/CE aveva chiarito: “Riguardo l'ambito di applicazione della direttiva 78/2000/CE e dell'art. 3, comma bis, del d. lgs.
n. 216 del 2003, che ne costituisce attuazione, questa Corte, posto che il licenziamento rientra tra le condizioni di lavoro protette dalla direttiva, ha ritenuto, con indirizzo conforme, che il fattore soggettivo dell'handicap non
pag. 11/28 è ricavabile dal diritto interno ma unicamente dal diritto dell'Unione
Europea (Cass. n. 6798 del 2018; Cass. n. 13649 del 2019; Cass. n. 29289 del 2019), secondo il quale si tratta di, "una limitazione, risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche durature, che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena 'ed effettiva partecipazione dell'interessato alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori" (GU sentenze 11 aprile 2013,
[...]
C-335/11 e ,C337/11, punti 38- 42; 18 marzo 2014, Z., C- Per_1
363/12, punto 76; 18 dicembre ,2014, FOA, C-354/13, punto 53; 1 dicembre 2016, Mo. Da. C-395/15, punti 41-42). Grava sul lavoratore che ne abbia interesse allegare e dimostrare di trovarsi nelle condizioni descritte (Cass. n. 27502 del 2019).”.
Proprio con riguardo alla condizione dell' “interazione con barriere di diversa natura” la GU aveva affermato: “Conformemente all'articolo 2, quarto comma, della Convenzione dell'ONU, gli «accomodamenti ragionevoli» sono «le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali». Ne consegue che detto articolo contempla un'ampia definizione della nozione di «accomodamento ragionevole».
54 Pertanto, per quanto riguarda la direttiva 2000/78, tale concetto deve essere inteso nel senso che si riferisce all'eliminazione delle barriere di diversa natura che ostacolano la piena ed effettiva partecipazione delle persone disabili alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri
pag. 12/28 lavoratori.” (GU 11 aprile 2013 - C-335/11 e C-337/11, già richiamata dal primo giudice).
E' insito, quindi, nella nozione di disabilità che tale condizione debba essere necessariamente enucleata in rapporto al caso concreto, essendo implicato un ostacolo nello specifico contesto lavorativo alla partecipazione del lavoratore alla vita professionale.
4.2) Non si tratta, allora, di una requisito aggiuntivo e di una violazione di clausola di non regresso in quanto l'interazione con barriere di diversa natura è un aspetto intrinseco alla definizione di disabilità contenuta nella citata direttiva: si ha condizione di disabilità in quanto la situazione patologica che affligge la persona del lavoratore lo pregiudichi rispetto alle condizioni di lavoro che lo impegnano, tanto che solo l'adozione di accomodamenti ragionevoli consentono di superare tali “barriere”.
Diversamente la solo condizione patologica, per quanto duratura ovvero cronicizzata o, ancora, permanente è indifferente al contesto lavorativo se il lavoratore si muove in condizione di parità rispetto al collega che tali patologie non soffre.
4.3) Ma nel caso di specie il tema risulta mal posto.
La condizione in esame attiene ad una situazione estrema rispetto alla quale il lavoratore, nella propria prospettazione, si trovava durante le assenze per malattia in condizione di inabilità assoluta, per cui è fuori luogo introdurre la questione del difetto allegatorio in ordine all'interazione con barriere pregiudicanti in quanto è la stessa condizione di impossibilità di atteggiarsi rispetto alla prestazione lavorativa che viene in modo del tutto preclusa.
In altri termini, ciò vale a dire che costituisce “barriera” l'intrinseca rilevanza data allo scorrere del tempo – qualificato dal datore di lavoro pag. 13/28 come ipotesi di comporto alla stregua di qualsiasi altro lavoratore – che impedisce al lavoratore disabile di reinserirsi nell'ambito lavorativo.
4.4) Ciò premesso il collegio reputa che debbano essere distinte le due condizioni patologiche valorizzate a fine di integrare la condizione di disabilità rilevante.
4.5) Quanto alla patologia alla spalla è stato chiarito che il lavoratore, pure se portatore di un'invalidità era rientrato al lavoro e, a seguito di prescrizione del medico competente – senza che il denunciato ritardo avesse in qualche modo compromesso la ripresa della prestazione –, si era nuovamente inserito nel contesto lavorativo.
In assenza di prova ulteriore circa la compromissione della corretta partecipazione alla vita lavorativa, quindi, si deve ritenere che la prescrizione del medico competente che aveva individuato le prescrizioni ritenute utili per il proficuo reinserimento del lavoratore avevano ottenuto il risultato e nessun effetto discriminatorio poteva essere individuato dal solo periodo di assenza per tale patologia.
Il reclamato afferma che solo a seguito delle limitazioni alla MMC prescritta (seppure in ritardo) dal medico competente la patologia i giorni di malattia erano cessati, ma essa era suscettibile di incidere in modo duraturo sulla capacità dell'appellato di partecipare alla vita professionale sotto un triplice aspetto: lunghe, frequenti e numerose assenze dal lavoro accumulate sino alla prescrizione del medico competente;
successivo licenziamento, motivato in buona parte con l'accumularsi di tale mole di assenze;
limitazioni alla MMC, capaci di trascinarsi anche oltre il rapporto di lavoro con la società reclamante, incidendo negativamente sulla capacità dell'appellato di reperire nuove occupazioni lavorative.
pag. 14/28 In realtà la parte da un lato ammette che la malattia, ossia il fattore asseritamente discriminante è cessato a seguito della prescrizione, di talché non è giustificato parlare di malattia che pregiudicava la propria partecipazione alla vita lavorativa, ma solo di malattia che, in assenza di prescrizione (qui, invece, prevista), era foriera di tale pregiudizio, ossia una condizione di per sé non discriminante, dall'altro con una immotivata deviazione dal percorso logico giuridico che presiede alla valutazione circa la sussistenza di una discriminazione indiretta, svolge considerazioni che attengono a profili di responsabilità datoriale che per nulla attengono alla condizione di disabilità. In particolare, il pregiudizio rispetto a future ricerche di nuove occupazioni è aspetto distinto ed attiene al nesso di causa tra insorgere della patologia e incidenza sulla capacità lavorativa specifica, situazione che ai fini in parola non soccorre per integrare la condizione di discriminazione.
Il riferimento della giurisprudenza eurounitaria alla ricollocabilità lavorativa (a tale aspetto si richiama il primo giudice citandola) è solo una delle circostanze sintomatiche ai fini di acquisire nel caso concreto elementi utili per verificare il carattere duraturo e pregiudizievole della condizione patologica, ma nel caso di specie tale possibile ricaduta era stata esclusa in forza delle prescrizioni attinente alla il lavoratore era in Parte_2
grado di reinserirsi nell'ambito lavorativo grazie all'adozione delle cautele prescritte dal medico competente.
La condizione di invalidità, di per sé, assicura, quindi, oltre alla serie di interventi di carattere previdenziale o assistenziale, anche tutela del lavoratore nella ricerca di una nuova occupazione indipendentemente pag. 15/28 dall'origine professionale o meno della patologia, ma rispetto alla specifica condizione del signor la questione non può essere utilmente posta. CP_2
4.5) Non così per la patologia al ginocchio.
In questo caso la condizione patologica portava in sé i sintomi della cronicizzazione e del carattere permanente del rischio del lavoratore a fattori degenerativi a carico del ginocchio.
Paradossalmente è proprio la società che enfatizza il precedente, seppure relativamente lontano, dal quale è legittimo sospettare che il lavoratore fosse esposto ad un rischio di usura e ricaduta. La reclamante valorizza la circostanza in senso opposto affermando: “Non a caso già nel marzo 2014 il lavoratore era stato sottoposto ad una prima meniscectomia allo stesso ginocchio ed era poi rientrato al lavoro senza più recidive di sorta, dovendosi perciò ritenere che tale patologia non sia in alcun modo assimilabile ad uno stato morboso cronico, in quanto l'intervento (di meniscectomia), più volte rinviato, ha poi posto fine all'alterazione del ginocchio.”. Ma non si avvede che, se il rischio di cronicizzazione di quella risalente patologia, al momento dell'intervento, era stato sventato, non così, quello di ricadute in un soggetto che di nuovo nel 2020, quindi in un momento relativamente lontano, aveva dimostrato di essere fortemente esposto al rischio di recidiva.
Aggrava, poi il quadro il certificato di dimissione del 29 settembre 2020, all'esito della meniscectomia nel quale era espressa a chiare lettere la necessità di “20 giorni di riposo e cure domiciliari”.
A ciò si aggiunge il dato evidenziato dal primo giudice circa il carattere
“intermittente, ma continuativo del periodo di malattia valorizzato dal datore di lavoro ai fini della consumazione del periodo di comporto”.
pag. 16/28 Né, infine, ha rilievo l'osservazione circa l'asserita ripresa della funzionalità dell'arto. Il certificato della Commissione medica del 10 marzo 2021 si limita a riferire “articolarità ginocchio sn completa”. Si tratta di giudizio diagnostico che lascia impregiudicata la tematica della condizione degenerativa e del rischio di recidiva. Come correttamente evidenziato dalla difesa del reclamato la nozione di articolarità attiene esclusivamente alla condizione di flessione ed estensione dell'arto senza che ciò implichi il completo e permanente recupero della funzionalità del ginocchio. Non è casuale che il medico competente in epoca pregressa
(Giugno 2020) nel sottoporre a vista il lavoratore avesse formulato un giudizio di idoneità con la prescrizione: “pause sedute al bisogno. No uso scale” (doc. 17 res.).
4.6) Non vi è ragione, in conclusione, per ritenere che la condizione patologica si fosse risolta e, per quanto segue che tale situazione non fosse conoscibile da parte del datore di lavoro che, alla luce del precedente, della reiterazione delle assenza, della prescrizione del medico componente con specifico riguardo alla condizione posturale in piedi e di deambulazione, dell'intervento al ginocchio e della necessità di cure riabilitative avrebbe dovuto indurre la società a sottoporre ad adeguata sorveglianza sanitaria al momento del chiusura del periodo di malattia al momento di superamento del comporto e ad interloquire con il lavoratore in ordine a consistenza della patologia e accessibilità a rimedi che assicurazioni il proficuo intero lavorativo.
Tutto ciò avrebbe consentito di formulare un giudizio prognostico definitivo in ordine al carattere continuativo della malattia.
pag. 17/28 Non si pone, quindi, il tema della valutazione ora per allora della condizione patologica in relazione al suo carattere duraturo, in quanto i plurimi, convergenti e temporalmente ricorrenti riferimenti a tale condizione costituivano adeguati sintomi della ricorrenza della condizione di disabilità.
5) Col secondo motivo viene censurata la sentenza nella parte in cui reputa carente il c.c.n.l. di riferimento in mancanza di un trattamento differenziato per i lavoratori disabili.
La società ricorda che l'art. 2 del contratto collettivo prevede anche il comporto prolungato, che può estendersi sino a 548 giorni di calendario nel triennio antecedente ogni nuovo ultimo episodio morboso, oltre alla possibilità di richiedere un periodo di aspettativa prolungabile fino ad un massimo di 24 mesi, nel caso di persistenza della patologia. Si tratta di istituti l'accesso ai quali è lasciato all'iniziativa del lavoratore, “unico soggetto in grado di conoscere il proprio stato di salute”. Si tratta di tutele che operano con riguardo ai casi di malattie che, determinando assenze di lunga durata, sono tali da lasciar quanto meno ipotizzare quella “duratura compromissione” della capacità di partecipare alla vita lavorativa che la giurisprudenza in materia ritiene rilevante.
La sentenza impugnata non indica le ragioni per le quali l'asserita
“duratura compromissione” della possibilità di svolgere l'attività lavorativa non fosse già adeguatamente tutelata dal contratto collettivo applicato mediante la previsione del comporto prolungato e della facoltà di accedere all'aspettativa fino a 24 ulteriori mesi. Significativamente tale aspetto della disciplina contrattuale può avere incidenza sulla corretta lettura dei principi eurounitari come sospetta il giudice del lavoro del Tribunale di Ravenna
pag. 18/28 con una nota ordinanza di rinvio (ordinanza del 4.1.2024 nel proc. n.
732/2023 R.G.) alla Corte di Giustizia, proprio in riferimento ai casi in cui, come quello in esame, l'unica limitazione che viene in rilievo sia quella dell'assenza continuativa dal lavoro causata dalla impossibilità di rendere la prestazione per un certo periodo di tempo.
6) Il collegio reputa non fondato anche tale motivo.
La previsione di un comporto prolungato non fa che riproporre le stesse condizioni di svantaggio proprie del comporto breve.
Sul punto non vi sono ragioni per discostarsi dall'orientamento del giudice di legittimità (Cass. 6 settembre 2024, n. 24052) in base a quale, la contrattazione collettiva, per sottrarsi alla censura di introdurre un trattamento discriminatorio in danno dei lavoratori con disabilità, deve disciplinare in “modo esplicito” la posizione di svantaggio del disabile, poiché “non è sufficiente ad elidere detto rischio una disciplina negoziale che tenga conto solo del profilo oggettivo dell'astratta gravità o particolarità delle patologie”, senza valorizzare anche l'aspetto soggettivo della disabilità: “In particolare, è stato precisato, in coerenza con la giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia, che il rischio aggiuntivo di essere assente dal lavoro per malattia di un lavoratore disabile deve essere tenuto in conto nell'assetto dei rispettivi diritti ed obblighi in materia, con la conseguenza che la sua obliterazione in concreto, mediante applicazione del periodo di comporto breve come per i lavoratori non disabili, costituisce condotta datoriale indirettamente discriminatoria e, perciò, vietata.” (in motivazione sentenza cit.).
Ciò premesso si osserva che l'accomodamento ragionevole presuppone una condizione di disabilità e, quindi, la necessità di adozione su iniziativa del pag. 19/28 datore di lavoro (e non del lavoratore come presuppone la difesa della società) di quel accomodamento ragionevole che meglio individui quella misura proporzionata ed adeguata ad assicurare il bilanciamento dei contrapposti interessi – il preservare l'occupazione lavorativa e la sopportabilità dei costi economici ed organizzativi dell'assenza prolungata del lavoratore -. Il lavoratore ha un mero dovere di cooperazione nella segnalazione della condizione di disabilità ma ciò non si spinge fino al punto da obbligarlo ad iniziative atte a scongiurare il rischio del superamento del comporto. Per cui porre a carico del lavoratore l'onere di un'iniziativa circa il titolo dell'assenza non risolve il tema degli obblighi ricadenti sul datore di lavoro.
Ma sussiste una ragione più profonda e radicale che esclude la pertinenza dell'argomento invocato dalla società e che il caso in esame pone in evidenza ed è costituita dal pregiudizio che deriva al lavoratore disabile che cumula nel comporto – breve o prolungato che sia – malattie che non integrano la condizione di disabilità con quelle tale condizione soddisfano.
In tale modo si determina un differenziato trattamento che la disciplina contrattuale non considera e ciò proprio con riguardo alle situazioni legittimanti il comporto prolungato previste dall'art.2 del c.c.n.l. di riferimento (segnatamente per quanto interessa in questo caso l'ipotesi sub c: quando alla scadenza del periodo di comporto breve sia in corso una malattia, compresa la prognosi prevista nell'ultimo certificato medico, pari o superiore a 91 giorni di calendario).
In tale prospettiva la questione sollevata dal Tribunale di Rovereto non appare suscettibile di sviluppo tale da influire sul caso in esame la pronuncia del giudice europeo.
pag. 20/28 Né risulta giustificato il limite della previsione contrattuale collettiva dal momento che anche il soggetto privato è chiamato a disapplicare una disposizione che sia ritenuta non conforme al diritto eurounitario, individuando, invece, la misura congrua (ad esempio, una quota aggiuntiva di comporto, proporzionata alla specifica situazione di disabilità).
7) Col terzo motivo è sottoposta a critica la sentenza con riguardo al rilievo addebitato alla società sul mancato impiego di mezzi appropriati per il conseguimento della finalità legittima perseguita dal c.c.n.l. applicato in materia di comporto.
Premesso che grava sul datore di lavoro l'onere circa l'adozione di accomodamenti ragionevoli, mediante il necessario compimento di uno sforzo diligente, da ritenere esigibile secondo criteri di comune valutazione sociale e tale da non imporre oneri sproporzionati o eccessivi, la società reclamante denuncia di avere ignorato del tutto che il signor fosse CP_2
affetto dalle patologie che ora vengono in rilievo e che le assenze del lavoratore fossero dovute proprio a quelle patologie.
Ritiene che in tema di discriminazione indiretta non si possa ritenere sussistente qualora l'agente ignori del tutto la sussistenza, in capo al soggetto ipoteticamente discriminato, di un determinato fattore di rischio
(qui la disabilità). Ammessa una “nozione allargata di suitas della condotta”, comprensiva di condotte che possono essere ritenute discriminatorie in forza di un giudizio di “dominabilità” anche soltanto ipotetica della condotta, è assolutamente ineludibile che l'agente abbia contezza dell'esistenza del fattore di rischio.
Nel caso di specie erra la sentenza nel configurare la sussistenza di un onere datoriale di assumere informazioni sulle patologie del lavoratore, non pag. 21/28 indicando in quale modo ciò risulterebbe, in via generale, possibile.
Contrariamente all'affermazione del giudice non erano evincibili da circostanze concrete ed oggettive segnali o indici sintomatici dai quali desumere o anche solo ipotizzare uno stato di disabilità del medesimo.
Né è corretta la sentenza nella parte in cui afferma che il datore di lavoro avrebbe dovuto adottare ragionevoli accomodamenti, senza peraltro fornir e un utile e concreta indicazione.
Sotto un concorrente profilo la società afferma che sussiste un obbligo di leale cooperazione del lavoratore, tenuto a comunicare la sussistenza della situazione che genera il rischio di discriminazione, qui inadempiuto, non risultando pervenuto al datore di lavoro alcun documento o certificato indicativo di tale situazione, essendo il tipo di certificato inviato per giustificare l'assenza per malattia, del tutto silente in ordine alla natura della patologia.
Sostine la reclamante che le uniche informazioni conoscibili dal datore di lavoro erano quelle relative alla idoneità/non idoneità del lavoratore alla mansione. In tale contesto il lavoratore era risultato totalmente idoneo fino al 2018. Solo dal 2019 era risultato idoneo con prescrizioni relative unicamente alla movimentazione manuale dei carichi, assolutamente compatibili con lo svolgimento della mansione a cui era adibito.
Inoltre, l'attestazione di idoneità alla mansione è ritenuta dalla società incompatibile con la sussistenza di una patologia preclusiva del regolare svolgimento dell'attività lavorativa.
Né è stata offerta alcuna prova che le patologie del signor potessero CP_2
anche solo potenzialmente precludere lo svolgimento di altra sua attività lavorativa o renderne difficoltoso il reperimento. L'onere che il datore di pag. 22/28 lavoro è tenuto a sopportare è quello previsto dalla contrattazione collettiva, per cui ogni ulteriore onere deve già di per sé ritenersi non proporzionato, perché confliggente con gli interessi che le parti hanno inteso regolare, nonché confliggente con il principio per cui il datore di lavoro non è tenuto a prestazioni di carattere assistenziale, se non nei casi previsti dalla legge.
L'onere deve essere parametrato al costo economico che la conservazione del posto di lavoro comporta a carico dell'azienda di cui è esplicitata la misura mediante il rinvio all' art. 2 del contratto collettivo.
D'altra parte, non sussiste in capo al datore di lavoro l'obbligo di scomputare le assenze connesse a tale disabilità, dovendosi considerare il bilanciamento operato dal comporto di lunga durata previsto dal c.c.n.l., mezzo proporzionato e appropriato per il perseguimento dell'interesse sottostante tale disciplina (in tale senso richiama una giurisprudenza di merito: Tribunale di Vicenza 27 aprile 2022, n. 181).
8) Il collegio reputa che neppure questo motivo sia fondato.
Va rammentato quanto afferma in modo costante la giurisprudenza di legittimità in tema di oneri del datore di lavoro e come si atteggia l'obbligo di attivarsi dello stesso rispetto alla denunciata situazione di discriminazione indiretta : “
4.6. Ed invero questa Corte ha ribadito anzitutto che la discriminazione in questione, di natura indiretta, rilevi oggettivamente, sotto il profilo della produzione del risultato vietato. Ciò che viene in rilievo è, pertanto, l'effetto discriminatorio e non la condotta, come invece avviene per la discriminazione diretta e, quindi, esula ogni problematica sul requisito della colpevolezza quale elemento costitutivo della responsabilità da comportamento discriminatorio. Senza dubbio non
pag. 23/28 è decisivo l'intento discriminatorio, operando la discriminazione obiettivamente in ragione del mero rilievo del trattamento deteriore riservato al lavoratore, quale effetto della sua appartenenza alla categoria dei disabili.
4.7. Tuttavia, ai fini della sua integrazione, si richiede che il giudice valuti pure l'aspetto soggettivo dovendo essere garantita al datore la conoscibilità dello stato di disabilità, anche al fine dell'addebito di non aver “adottato” gli accomodamenti ragionevoli, necessari per rimuovere la discriminazione denunciata, sotto il profilo della identità del periodo di comporto stabilito per un soggetto disabile in quanto tale in condizione oggettiva di maggior rischio di assentarsi per malattia. E' stato perciò sancito “che possa assumere rilevanza la conoscenza o la conoscibilità di un fattore discriminatorio, ai fini dell'accertamento della sussistenza di una esimente per il datore di lavoro al fine di rendere praticabili gli accomodamenti ragionevoli” (Cass. n.14402/24).” (Cass. n.9897 del 2025).
Con specifico riguardo alla patologia al ginocchio vanno ripresi i dati di fatto già prima evidenziati.
La società era stata messa al corrente che nel settembre 2020 il lavoratore necessitava di riposo e “cure domiciliari” in relazione agli esiti dell'intervento di artroscopia al ginocchio sinistro, lo stesso che aveva subito analogo intervento nel 2014 in costanza di una precedente valutazione del medico competente (doc.17 della società) in cui era imposta
, tra le altre la prescrizione “pause sedute al bisogno”, certo non riferibile al problema alla spalla, e, “No uso scale”, quest'ultima fortemente sintomatica di un problema di deambulazione. A fronte della necessità di ulteriori “cure domiciliari”, sarebbe stato lecito attendersi che, in coerenza con la precedente iniziativa del giugno 2020, nell'ambito della sorveglianza pag. 24/28 sanitaria la società prima di adottare l'iniziativa espulsiva verificasse la consistenza della patologia da cui era affetta non potendo di per sé con un impegno lavorativo afferente alla sua specifica qualifica solo intervento ritenersi automaticamente risolutivo della problematica al ginocchio per un lavoratore fortemente esposto, ancora in cura riabilitativa, con inquadramento come operaio con le mansioni prettamente manuali, esaminate in sede di consulenza tecnica medico legale in primo grado (pur se per escluderne l'eziologica professionale1.
Sotto un concorrente profilo il reclamato ha ricordato di avere sempre tenuto informato il medico competente delle sue condizioni fisiche e delle operazioni chirurgiche subite, consegnandogli la documentazione medico- specialistica (segnatamente, per quanto concerne la problematica al ginocchio i documenti 5, 6, 7, per il pregresso, e 24 per l'attualità). Anche in relazione al contegno omissivo del medico competente ai sensi degli artt.
252 e 41 d.l.vo n.81 del 2008, naturalmente di scelta datoriale, sarebbe stato lecito attendersi un contegno collaborativo e proattivo, funzionale alla segnalazione delle particolari problematiche post-operatorie che avrebbe consentito di evidenziare sotto il profilo anamnestico la correlazione dell'intervento con le precedenti reiterate e continue assenze per malattia.
pag. 25/28 9) Col quarto motivo la società giudica erronea la sentenza impugnata nella parte relativa al rigetto dell'eccezione di detrazione dell'aliunde perceptum. Posta la natura di eccezione in senso lato rammenta che nel caso in esame, il datore di lavoro aveva tempestivamente chiesto, sin dal suo primo atto difensivo, che ai sensi degli artt. 210 e 213 c.p.c. fosse ordinata ad opera dal Tribunale, nei confronti del lavoratore e degli enti competenti i documenti di carattere fiscale, contributivo ed amministrativo idonei a comprovare la “attività lavorativa svolta dal sig. per conto CP_2
di terzi soggetti.”. Valorizza, inoltre, il principio processual-civilistico di vicinanza della prova, essendo impedito al datore di lavoro di avere conoscenza diretta (se non appunto per il tramite dell'acquisizione di documenti presso la P.A.) della situazione occupazionale del lavoratore licenziato.
10) Anche tale motivo è infondato.
La Corte non motivo di discostarsi dal proprio precedente orientamento che fa leva su quello altrettanto consolidato del giudice di legittimità (Cass. civ. Sez. L - Ordinanza n.5588 del 2024) secondo cui “il datore di lavoro che invochi l'aliunde perceptum da detrarre dal risarcimento dovuto al lavoratore deve allegare circostanze di fatto specifiche e, ai fini dell'assolvimento del relativo onere della prova su di lui incombente, è tenuto a fornire indicazioni puntuali, rivelandosi inammissibili richieste probatorie generiche o con finalità meramente esplorative (Cass. n.
2499/2017, n. 10694/2023): parimenti, in tema di licenziamento illegittimo, il datore di lavoro che affermi la detraibilità, a titolo di aliunde percipiendum, di quanto il lavoratore avrebbe potuto percepire dedicandosi alla ricerca di una nuova occupazione, ha l'onere di allegare
pag. 26/28 le circostanze specifiche riguardanti la situazione del mercato del lavoro in relazione alla professionalità del danneggiato, da cui desumere, anche con ragionamento presuntivo, l'utilizzabilità di tale professionalità per il conseguimento di nuovi guadagni e la riduzione del danno (Cass. n.
17683/2018).”.
Ne caso di specie, poi, è la stessa parte reclamante che rileva di non avere neppure tentato l'accesso ai dati nella disponibilità della “pubblica amministrazione”, situazione che avrebbe consentito di verificare eventuali iscrizioni e denunce lavorative ovvero posizioni contributive: solo ove tale tentativo si fosse dimostrato precluso la questione poteva essere esaminata dal giudice in relazione alla sollecitazione all'esercizio dei poteri officiosi.
11) Tutte le ulteriori questioni riproposte in via subordinata dal reclamato devono ritenersi assorbite.
12) In applicazione del principio della soccombenza, consegue l'onere della parte reclamante di rifondere al reclamato le spese di lite del presente grado liquidate in base ai parametri di cui al d.m. n.55 del 2014 e delle successive modifiche ex d.m. n. 147 del 13 agosto 2022, nel medio rispetto al valore di causa, indeterminato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta il reclamo;
- condanna la reclamante al pagamento delle spese di lite del grado in favore della parte reclamata liquidate in complessivi €.6.946,00 oltre al rimborso forfetario del 15 %, iva e cpa con distrazione in favore dei procuratori, avvocati G. Paolo Lando e Alberto Chies.
pag. 27/28 Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, camera di consiglio del 29 maggio 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
pag. 28/28 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 , questione pure dedotta dall'opponente e in questa sede riproposta, da ritenere assorbita in ragione del rigetto del reclamo 2 “
1. Il medico competente:
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
…”