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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/12/2024, n. 2535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2535 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1762 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
Selargius presso lo studio dell'avv. SIMONA ZONCHELLO, che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso introduttivo,
ricorrente
contro nata a [...] il [...], elettivamente Controparte_1
domiciliati in Cagliari presso lo studio dell'avv. CARLITRIA BELLU, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti,
resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge La causa è stata rimessa al Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dei ricorrenti: “Voglia il Tribunale adito:
a. Pronunciare, ai sensi della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, sentenza di scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi e il 22.12.2001, in Quartu Parte_1 Controparte_1
Sant'Elena, annotato nei Registri dello Stato Civile del Comune di Quartu S. Elena nell'anno 2001,
parte I- Serie, al n. 111, ordinando l'annotazione della sentenza e tutte le incombenze di legge a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune.
b. Porre a carico del ricorrente, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e , Per_1 Per_2
maggiorenni ma ancora economicamente non autonomi, un assegno mensile pari a € 450,00=, da adeguare annualmente secondo gli indici ISTAT.
c. Confermare l'obbligo per entrambi i genitori di condividere, in ragione della metà per ciascuno,
le spese straordinarie per i figli, previamente concordate e comunque documentate.
d. Confermare che l'assegno unico per i figli sia trattenuto, in via esclusiva, dalla signora CP_1
con conseguente conferma della avvenuta rinuncia della quota di spettanza del signor Pt_1
a. Le parti dichiarano di non avere null'altro da pretendere reciprocamente a qualunque titolo l'uno dall'altro.
e. Con integrale compensazione delle spese di giudizio.
MOTIVI
Instaurato il giudizio per il divorzio tra e con ricorso Parte_1 Controparte_1
depositato dal in data 27/02/2023, e costituzione della in data 23/11/2023, Pt_1 CP_1
all'udienza del 12/06/2023, svolta mediante note di trattazione scritta, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di volere divorziare alle condizioni concordate a definizione del giudizio.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulla domanda congiunta di divorzio.
La domanda deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda di divorzio erano legalmente separate, e che, dalla comparizione personale dei coniugi davanti al Presidente in quella procedura, alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio, erano trascorsi i termini di legge.
Opera, inoltre, in mancanza di contestazioni, la presunzione che la separazione sia stata ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n.55, per pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
[...]
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in QUARTU SANT'ELENA il 22/12/2001
tra nato in [...] il [...], e Parte_1 CP_1
nata in [...] il [...], ordinando all'ufficiale dello stato civile
[...]
del comune di QUARTU SANT'ELENA di procedere all'annotazione della presente sentenza
(registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001, atto n. 111, parte I);
Sull'accordo delle parti:
2. Pone a carico di a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e Parte_1 Per_1
, maggiorenni ma ancora economicamente autosufficienti, un assegno mensile pari a euro Per_2
450,00 per il loro mantenimento da adeguare annualmente secondo gli indici ISTAT.
3. Dispone che entrambi i genitori provvedano nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, previamente concordate e comunque documentate.
4. Dà atto che le parti convengono che l'assegno unico per i figli sia trattenuto, in via esclusiva, da con conseguente conferma della avvenuta rinuncia della quota di Controparte_1
spettanza di Parte_1
5. Dà atto che le parti dichiarano di non avere null'altro da pretendere reciprocamente a qualunque titolo l'uno dall'altro.
6. Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari, il 25/11/2024, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott. Giorgio Latti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1762 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
Selargius presso lo studio dell'avv. SIMONA ZONCHELLO, che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso introduttivo,
ricorrente
contro nata a [...] il [...], elettivamente Controparte_1
domiciliati in Cagliari presso lo studio dell'avv. CARLITRIA BELLU, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti,
resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge La causa è stata rimessa al Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dei ricorrenti: “Voglia il Tribunale adito:
a. Pronunciare, ai sensi della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, sentenza di scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi e il 22.12.2001, in Quartu Parte_1 Controparte_1
Sant'Elena, annotato nei Registri dello Stato Civile del Comune di Quartu S. Elena nell'anno 2001,
parte I- Serie, al n. 111, ordinando l'annotazione della sentenza e tutte le incombenze di legge a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune.
b. Porre a carico del ricorrente, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e , Per_1 Per_2
maggiorenni ma ancora economicamente non autonomi, un assegno mensile pari a € 450,00=, da adeguare annualmente secondo gli indici ISTAT.
c. Confermare l'obbligo per entrambi i genitori di condividere, in ragione della metà per ciascuno,
le spese straordinarie per i figli, previamente concordate e comunque documentate.
d. Confermare che l'assegno unico per i figli sia trattenuto, in via esclusiva, dalla signora CP_1
con conseguente conferma della avvenuta rinuncia della quota di spettanza del signor Pt_1
a. Le parti dichiarano di non avere null'altro da pretendere reciprocamente a qualunque titolo l'uno dall'altro.
e. Con integrale compensazione delle spese di giudizio.
MOTIVI
Instaurato il giudizio per il divorzio tra e con ricorso Parte_1 Controparte_1
depositato dal in data 27/02/2023, e costituzione della in data 23/11/2023, Pt_1 CP_1
all'udienza del 12/06/2023, svolta mediante note di trattazione scritta, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di volere divorziare alle condizioni concordate a definizione del giudizio.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulla domanda congiunta di divorzio.
La domanda deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda di divorzio erano legalmente separate, e che, dalla comparizione personale dei coniugi davanti al Presidente in quella procedura, alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio, erano trascorsi i termini di legge.
Opera, inoltre, in mancanza di contestazioni, la presunzione che la separazione sia stata ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n.55, per pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
[...]
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in QUARTU SANT'ELENA il 22/12/2001
tra nato in [...] il [...], e Parte_1 CP_1
nata in [...] il [...], ordinando all'ufficiale dello stato civile
[...]
del comune di QUARTU SANT'ELENA di procedere all'annotazione della presente sentenza
(registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001, atto n. 111, parte I);
Sull'accordo delle parti:
2. Pone a carico di a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e Parte_1 Per_1
, maggiorenni ma ancora economicamente autosufficienti, un assegno mensile pari a euro Per_2
450,00 per il loro mantenimento da adeguare annualmente secondo gli indici ISTAT.
3. Dispone che entrambi i genitori provvedano nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, previamente concordate e comunque documentate.
4. Dà atto che le parti convengono che l'assegno unico per i figli sia trattenuto, in via esclusiva, da con conseguente conferma della avvenuta rinuncia della quota di Controparte_1
spettanza di Parte_1
5. Dà atto che le parti dichiarano di non avere null'altro da pretendere reciprocamente a qualunque titolo l'uno dall'altro.
6. Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari, il 25/11/2024, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott. Giorgio Latti