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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 13/05/2025, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, raccolta in camera di consiglio, composta dai magistrati:
Dott. Maria Mitola - Presidente
Dott. Michele Prencipe - Consigliere
Dott. Alessandra Piliego - Consigliere rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6/2025 avente ad oggetto appello la sentenza del Tribunale di Bari
n. 3275/2024 pubblicata il 9.07.2024
tra
(avv.to Maria Teresa Coratella) Parte_1
e
(avv.to Pasquino Maria Stefania ) CP_1
All'udienza del 6.05.2025 la causa è stata riservata per la decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc
Motivi della decisione.
Con sentenza n. 3275/2024 pubblicata il 9.07.2024, il Tribunale di Bari accoglieva l'opposizione proposta da avverso la cartella n. 0142020000436119861 000 per l'importo di €. CP_1
1724,99 e la cartella n. 01420200033232670 000 per l'importo di €.973,46 per infrazioni al codice della strada, notificate il 25.03.2022.
Accoglieva l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente e compensava le spese.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello l' contestando l'errata Parte_1 applicazione ed interpretazione dell'art. 68, commi 1 e 4 bis, del D.L. 17.03.2020 n. 18, in ordine alla sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione, che avrebbe indotto il giudice di prime cure a ritenere prescritti i crediti portati dalle cartelle opposte.
pagina 1 di 3 Deduceva che il termine di prescrizione quinquennale non era ancora decorso poiché occorreva tener conto della sospensione della prescrizione per emergenza Covid 19 -dal 08.03.2020 al 31.08.2021- di tutti i crediti oggetto di riscossione prevista dall'art. 68 del D.L. n. 18/2020.
Concludeva che il termine di prescrizione dei crediti oggetto di entrambe le cartelle, considerata la sospensione ex lege per n. 17 mesi, era stato prorogato fino al 31.12.2023 ed interrotto dalla tempestiva notifica delle cartelle di pagamento il 25.03.2022.
Con comparsa del 9.04.2025, si costituiva depositando i provvedimenti di discarico CP_1
emessi dalla in data 4.02.2025 e dalla 11.12.2024 , che Controparte_2 Controparte_3
avevano annullato le somme iscritte a ruolo, richieste con le cartelle n. 014 2020 0033232670000 e n.
014 2020 0043619861000.
Instava per una pronuncia di cessata materia del contendere con vittoria di spese.
Con note scritte del 16.04.2025 l' prendeva atto dei provvedimenti di Parte_1 sgravio adottati dagli enti impositori versati in atti dall'appellato e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.
Ciò posto, questa Corte non può che prendere atto dei provvedimenti di sgravio adottati dalla CP_2
e dalla rispettivamente in data 4.02.2025 e 11.12.2024 e dichiarare
[...] Controparte_3
cessata la materia del contendere.
I provvedimenti sono sopravvenuti rispetto alla pronuncia di primo grado e a fronte della notifica dell'atto di appello in data 30.12.2024, sono stati portati a conoscenza dell' Controparte_4
appellante solo con la comparsa di costituzione del 9.04.2025 cui ha fatto seguito, appena una settimana dopo, con note scritte del 16.04.2025, la richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere da parte della . Parte_1
Peraltro, i provvedimenti di sgravio riportano un espresso richiamo alla sentenza n. 3275/2024 che, come detto, ha accolto l'eccezione di prescrizione dei crediti portati dalle cartelle opposte.
Trattasi, quindi, di un profilo rientrante nella competenza esclusiva degli enti impositori poiché afferente il merito rispetto al quale l' è estranea. Parte_1
Tutte le suindicate emergenze, valutate organicamente, giustificano la integrale compensazione delle spese del presente grado.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 3275/2024 pubblicata Parte_1
il 9.07.2024, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere sull'impugnazione;
- compensa le spese del grado;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, prima sezione civile, del 6 maggio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dott. Alessandra Piliego
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, raccolta in camera di consiglio, composta dai magistrati:
Dott. Maria Mitola - Presidente
Dott. Michele Prencipe - Consigliere
Dott. Alessandra Piliego - Consigliere rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6/2025 avente ad oggetto appello la sentenza del Tribunale di Bari
n. 3275/2024 pubblicata il 9.07.2024
tra
(avv.to Maria Teresa Coratella) Parte_1
e
(avv.to Pasquino Maria Stefania ) CP_1
All'udienza del 6.05.2025 la causa è stata riservata per la decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc
Motivi della decisione.
Con sentenza n. 3275/2024 pubblicata il 9.07.2024, il Tribunale di Bari accoglieva l'opposizione proposta da avverso la cartella n. 0142020000436119861 000 per l'importo di €. CP_1
1724,99 e la cartella n. 01420200033232670 000 per l'importo di €.973,46 per infrazioni al codice della strada, notificate il 25.03.2022.
Accoglieva l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente e compensava le spese.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello l' contestando l'errata Parte_1 applicazione ed interpretazione dell'art. 68, commi 1 e 4 bis, del D.L. 17.03.2020 n. 18, in ordine alla sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione, che avrebbe indotto il giudice di prime cure a ritenere prescritti i crediti portati dalle cartelle opposte.
pagina 1 di 3 Deduceva che il termine di prescrizione quinquennale non era ancora decorso poiché occorreva tener conto della sospensione della prescrizione per emergenza Covid 19 -dal 08.03.2020 al 31.08.2021- di tutti i crediti oggetto di riscossione prevista dall'art. 68 del D.L. n. 18/2020.
Concludeva che il termine di prescrizione dei crediti oggetto di entrambe le cartelle, considerata la sospensione ex lege per n. 17 mesi, era stato prorogato fino al 31.12.2023 ed interrotto dalla tempestiva notifica delle cartelle di pagamento il 25.03.2022.
Con comparsa del 9.04.2025, si costituiva depositando i provvedimenti di discarico CP_1
emessi dalla in data 4.02.2025 e dalla 11.12.2024 , che Controparte_2 Controparte_3
avevano annullato le somme iscritte a ruolo, richieste con le cartelle n. 014 2020 0033232670000 e n.
014 2020 0043619861000.
Instava per una pronuncia di cessata materia del contendere con vittoria di spese.
Con note scritte del 16.04.2025 l' prendeva atto dei provvedimenti di Parte_1 sgravio adottati dagli enti impositori versati in atti dall'appellato e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.
Ciò posto, questa Corte non può che prendere atto dei provvedimenti di sgravio adottati dalla CP_2
e dalla rispettivamente in data 4.02.2025 e 11.12.2024 e dichiarare
[...] Controparte_3
cessata la materia del contendere.
I provvedimenti sono sopravvenuti rispetto alla pronuncia di primo grado e a fronte della notifica dell'atto di appello in data 30.12.2024, sono stati portati a conoscenza dell' Controparte_4
appellante solo con la comparsa di costituzione del 9.04.2025 cui ha fatto seguito, appena una settimana dopo, con note scritte del 16.04.2025, la richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere da parte della . Parte_1
Peraltro, i provvedimenti di sgravio riportano un espresso richiamo alla sentenza n. 3275/2024 che, come detto, ha accolto l'eccezione di prescrizione dei crediti portati dalle cartelle opposte.
Trattasi, quindi, di un profilo rientrante nella competenza esclusiva degli enti impositori poiché afferente il merito rispetto al quale l' è estranea. Parte_1
Tutte le suindicate emergenze, valutate organicamente, giustificano la integrale compensazione delle spese del presente grado.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 3275/2024 pubblicata Parte_1
il 9.07.2024, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere sull'impugnazione;
- compensa le spese del grado;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, prima sezione civile, del 6 maggio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dott. Alessandra Piliego
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