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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 07/12/2025, n. 1004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 1004 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1976/2017 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, sezione civile, nella persona della dott.ssa MA AZ IA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe vertente tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. rappresentati e difesi dall'avv. Raffaele De Luna C.F._2
attori
e
(C.F.: ) rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._3
dall'avv. Santina Bruno convenuta nonché
(C.F. ) rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._4
dall'avv. Fabio Sciutti terza intervenuta
OGGETTO: azione di restituzione.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 e hanno agito in giudizio chiedendo al Tribunale di Parte_1 Parte_2
ordinare a l'immediata restituzione in loro favore dell'immobile Controparte_1
sito in Diamante (CS), alla località Fragalleto, censito al catasto al foglio 13, particella 568 sub 16, piano terra, di mq 180, con aree scoperte annesse di mq 174, libero e sgombro di persone e cose, previo accertamento dell'occupazione sine titulo del bene da parte della convenuta o, in via subordinata, previo accertamento del diritto di proprietà vantato dagli attori sul bene medesimo. A sostegno della domanda gli attori hanno dedotto che era stata nominata dal Tribunale di Controparte_1
Paola amministratrice di sostegno di e , Controparte_3 Controparte_4
proprietari dell'immobile su descritto per averlo ereditato dal loro fratello Per_1
il quale, a sua volta, ne aveva acquistato la proprietà a titolo originario;
che
[...]
e avrebbero vissuto in quell'abitazione fino Controparte_3 Controparte_4
alla loro morte, avvenuta, rispettivamente, in data 6.3.2014 e in data 9.3.2014; che, a seguito del loro decesso, la convenuta, alla quale sarebbero rimaste in consegna le chiavi dell'immobile, si sarebbe rifiutata di restituire il cespite agli eredi nonostante l'espressa richiesta da costoro avanzata, vantando l'esistenza di due testamenti con i quali i fratelli avrebbero disposto del loro diritto di proprietà sull'abitazione CP_3
in favore dell'amministratrice di sostegno;
che tali disposizioni testamentarie sarebbero state giudicate invalide dallo stesso giudice tutelare, il quale, accertata l'irregolarità nello svolgimento dell'incarico conferito all'amministratrice di sostegno, avrebbe anche disposto la trasmissione degli atti alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Paola per l'esercizio dell'azione penale;
che, a seguito di denuncia pervenuta dagli eredi dei fratelli la convenuta sarebbe CP_3
stata rinviata a giudizio per diversi reati, tra cui quelli ex artt. 81 e 643 c.p.; che gli attori sarebbero i legittimi proprietari dell'immobile in questione, in quanto unici congiunti dei defunti fratelli (nella specie cugini) ad aver accettato la loro CP_3
eredità; che, nonostante con provvedimento del 20.2.2015 il giudice tutelare le abbia
2 revocato l'incarico di amministratrice di sostegno dei defunti fratelli la CP_3
convenuta continuerebbe a detenere l'immobile senza titolo alcuno.
Costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda attorea Controparte_1
deducendo di essere stata nominata amministratrice di sostegno dei fratelli CP_3
su indicazione degli assistenti sociali che l'avrebbero giudicata idonea a ricoprire l'incarico. Ha dedotto che, atteso il totale disinteresse mostrato dai loro familiari, sarebbe stata l'unica a prendersi cura dei fratelli tanto che costoro, in CP_3
occasione della vigilia di Natale del 2012, in segno di gratitudine, avrebbero redatto ciascuno un testamento olografo con cui le avrebbero lasciato in eredità la loro abitazione, ragione per la quale ella rifiutava legittimamente di restituire le chiavi dell'abitazione a e . Parte_1 Parte_2
Con comparsa di intervento volontario del 17.10.2019 si è costituita CP_2
deducendo di essere cugina di e e,
[...] Controparte_4 Controparte_3
dunque, di essere loro erede di pari grado rispetto a e Parte_1 [...]
che, ciononostante, ella non sarebbe stata chiamata all'eredità dei fratelli Parte_2
e non sarebbe stata informata della procedura giudiziaria in corso. CP_3 [...]
sul presupposto di essere portatrice del medesimo interesse perseguito CP_2
dagli attori, ha chiesto ordinarsi alla convenuta la restituzione dell'immobile per cui è causa anche in proprio favore, oltre che in favore degli attori.
Tanto premesso, la domanda avanzata dagli attori è fondata e merita accoglimento.
Dal compendio probatorio in atti non risulta alcun titolo che legittimi la convenuta a detenere l'immobile per cui è causa.
Risultano, poi, affette da nullità le disposizioni testamentarie del 24.12.2012 (v. allegati al fascicolo di parte convenuta) con le quali e Controparte_3
avevano disposto del loro diritto di proprietà sull'immobile oggetto Controparte_4
di causa in favore di all'epoca loro amministratrice di sostegno, Controparte_1
poiché formulate in violazione degli artt. 411 e 596 c.c.
3 Com'è noto, infatti, ai sensi dell'art. 596 c.c., sono nulle le disposizioni testamentarie della persona sottoposta a tutela in favore del tutore, se fatte dopo la nomina di questo e prima che sia approvato il conto o sia estinta l'azione per il rendimento del conto medesimo.
Inoltre, ai sensi dell'art. 411, comma 2, c.c., la disposizione di cui all'art. 596 c.c., riferita espressamente alle ipotesi di tutela, si applica anche all'amministrazione di sostegno in quanto compatibile.
In punto di applicazione della disciplina della tutela anche alle ipotesi di amministrazione di sostegno, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “[…] vanno nettamente distinte le diverse ipotesi dell'amministrazione di sostegno c.d. sostituiva o mista e dell'amministrazione puramente di assistenza. Nel primo caso
l'amministrazione di sostegno presenta caratteristiche affini alla tutela, poiché
l'amministrato, pur non essendo tecnicamente incapace di compiere atti giuridici, non è comunque in grado di determinarsi autonomamente in difetto di un intervento, appunto sostitutivo ovvero di ausilio attivo, dell'amministratore. Nel secondo caso, invece, l'istituto dell'amministrazione di sostegno si avvicina alla curatela” (v. Cass.
n. 6079/2020).
Ebbene, nel caso di specie, alla luce del contenuto dei provvedimenti di nomina emessi dal giudice tutelare presso il Tribunale di Paola, l'amministrazione di sostegno assunta da in favore di e Controparte_1 Controparte_4 Controparte_3
può qualificarsi come sostitutiva, con la conseguenza che ad essa si applica
[...]
la disposizione di cui all'art. 596 c.c. prevista per la tutela.
Invero, con entrambi i decreti di nomina del 10.3.2009 (allegati n. 2 al fascicolo di parte attrice), il giudice tutelare autorizzava ad amministrare e Controparte_1
impiegare i beni ed il denaro di proprietà di e Controparte_3 CP_3
compiere ogni attività necessaria alla gestione di detti beni, quali operazioni bancarie, stipula di contratti di conto corrente e simili, ristrutturazione di immobili, concessione in locazione per durata inferiore a 9 anni, presentare istanze comunque denominate
4 nell'interesse dei beneficiari, agli uffici ed enti privati e pubblici di assicurazione, assistenza e previdenza sociale, per ottenere prestazioni socio sanitarie, sussidi e ogni altra provvidenza pubblica cui abbiano diritto, presentare dichiarazione dei redditi e adempiere ad altre incombenze di natura fiscale e tributaria, acquistare beni di consumo e di uso durevole necessari e utili, prescrivendo ai beneficiari di non compiere “senza l'assistenza dell'amministratore di sostegno sopra nominato alcuno degli atti indicati ai punti che precedono, né ogni altro atto di amministrazione, gestione o spesa, con la sola eccezione degli acquisti di valore esiguo di oggetti di beni comuni di consumo come alimentari, giornali, piccoli oggetti di svago, capi di abbigliamento etc., a riguardo rammenta che gli atti compiuti dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge e del presente provvedimento possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del Pubblico Ministero, del beneficiario stesso e dei suoi eredi”.
Dal tenore dei suddetti provvedimenti è emerso dunque che l'amministrazione di sostegno conferita a in favore dei fratelli non era limitata Controparte_1 CP_3
a meri interventi di cura della persona ma si estendeva a più ampi poteri di gestione degli interessi e gli affari dei beneficiari, senza necessità di un ulteriore intervento del giudice tutelare diretto ad amministrarne i beni e il patrimonio. Può, pertanto, affermarsi che l'amministratrice di sostegno era stata autorizzata a sostituirsi ai beneficiari nel compimento di ogni atto di particolare rilevanza giuridica, residuando in capo agli amministrati il solo potere di acquistare beni di esiguo valore economico.
Ciò posto, risulta agli atti che le disposizioni testamentarie in favore di
[...]
sono state redatte dai fratelli in data 24.12.2012 e, dunque, CP_1 CP_3
successivamente alla nomina della convenuta quale loro amministratrice di sostegno avvenuta con provvedimento del giudice tutelare del 10.3.2009 e prima che fossero approvati i rispettivi rendiconti (v. provvedimento del 1.12.2014, allegato n. 11 al fascicolo di parte attrice, con il quale il giudice tutelare presso il Tribunale di Paola aveva ordinato la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, ove si legge
5 che dopo reiterati solleciti, ha adempiuto al deposito dei Parte_3
rendiconti patrimoniali solo in data 26.11.2014).
Dette disposizioni, in virtù della disciplina sopra richiamata, sono nulle.
Per tale ragione, deve, dunque, affermarsi l'occupazione sine titulo dell'immobile sito in Diamante (CS), censito al foglio 13, particella 568 sub 16, da parte di
[...]
in ragione della nullità delle disposizioni testamentarie del 24.12.2012 CP_1
con le quali e avevano disposto in suo Controparte_4 Controparte_3
favore del loro diritto di proprietà sul bene medesimo.
Risulta provato il diritto di proprietà vantato dagli attori sul bene oggetto di causa, dagli stessi acquisito per successione ereditaria in quanto unici chiamati ad avere accettato l'eredità di (v. atto di accettazione dell'eredità a firma notar Controparte_4
del 14.7.2017, rep. n. 49.841, racc. n. 13.483, e nota di trascrizione di atto Per_2
per causa di morte per accettazione espressa di eredità, allegati n. 14 al fascicolo di parte attrice).
Gli altri chiamati, invece, hanno rinunciato all'eredità (v. atti notarili di rinunzia unilaterale pura e semplice a firma notar del 27.1.2017, rep. n. 49.680, Per_2
racc. n. 13.369, del 3.3.2017, rep. n. 49.708, racc. n. 13.392 e del 15.4.2017, rep. n.
49.764, racc. n. 13.433, allegati n. 15, n. 16 e n. 17 al fascicolo di parte attrice).
Per tutti questi motivi, può dirsi accertato, in capo a e Parte_1 [...]
, il diritto di proprietà sull'immobile sito in Diamante (CS), alla località Parte_2
Fragalleto, censito al catasto fabbricati al foglio 13, p.lla n. 568 sub 16, dagli stessi acquistato per successione ereditaria del loro dante causa . Controparte_4
Quanto alla posizione processuale della terza intervenuta giova ricordare che, ai sensi dell'art. 268 c.p.c., l'intervento può aver luogo sino a che non vengano precisate le conclusioni e il terzo non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti alle altre parti, salvo che comparisca volontariamente per la necessaria integrazione del contraddittorio. Inoltre, per come ha avuto modo di chiarire la giurisprudenza di legittimità, “in tema di intervento volontario, principale o
6 litisconsortile, la preclusione, per il terzo interveniente, di compiere atti che, al momento dell'intervento, non sono più consentiti ad alcuna parte, contenuta nell'art.
268, comma 2, c.p.c., opera esclusivamente sul piano istruttorio, non anche su quello assertivo, e deve ritenersi riferita sia alle prove costituende che alle prove documentali, valendo per entrambi tali tipi di prova le preclusioni istruttorie per le altre parti” (Cass. n. 20882/2018).
Nel caso di specie, sebbene la domanda avanzata da con l'atto di Controparte_2
intervento volontario debba ritenersi ammissibile poiché la sua costituzione in giudizio è avvenuta prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni, essa nel merito è infondata poiché, non trattandosi di un'ipotesi di litisconsorzio necessario, la sua tardiva costituzione in giudizio (avvenuta dopo essere spirati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.) ha ostato al compimento dell'attività istruttoria già preclusa alle altre parti processuali, impedendole di provare l'asserita qualità di erede di e . Controparte_3 Controparte_4
La domanda spiegata da va dunque respinta poiché ella non ha Controparte_2
provato la dedotta qualità di erede di e e il Controparte_4 Controparte_3
dato non risulta incontestato tra le parti, tanto che attori e convenuta hanno chiesto, proprio per tale ragione, il rigetto della domanda avanzata dalla terza intervenuta.
Atteso il particolare contesto, anche familiare, in cui si inserisce la vicenda, ricorrono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza o eccezione così provvede:
- accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna a restituire Controparte_1
a e , libero e sgombro da cose e persone, l'immobile Parte_1 Parte_2
sito in Diamante (CS), alla località Fragalleto, censito in catasto al foglio 13, p.lla
568 sub 16 piano T, 1° e 2° categoria A/7 classe 1 vani catastali 9,5, superficie catastale 180 mq, con aree scoperte annesse per 174 mq.;
7 - rigetta la domanda proposta da Controparte_2
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Paola il 7 dicembre 2025.
Il giudice
MA AZ IA
8
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, sezione civile, nella persona della dott.ssa MA AZ IA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe vertente tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. rappresentati e difesi dall'avv. Raffaele De Luna C.F._2
attori
e
(C.F.: ) rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._3
dall'avv. Santina Bruno convenuta nonché
(C.F. ) rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._4
dall'avv. Fabio Sciutti terza intervenuta
OGGETTO: azione di restituzione.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 e hanno agito in giudizio chiedendo al Tribunale di Parte_1 Parte_2
ordinare a l'immediata restituzione in loro favore dell'immobile Controparte_1
sito in Diamante (CS), alla località Fragalleto, censito al catasto al foglio 13, particella 568 sub 16, piano terra, di mq 180, con aree scoperte annesse di mq 174, libero e sgombro di persone e cose, previo accertamento dell'occupazione sine titulo del bene da parte della convenuta o, in via subordinata, previo accertamento del diritto di proprietà vantato dagli attori sul bene medesimo. A sostegno della domanda gli attori hanno dedotto che era stata nominata dal Tribunale di Controparte_1
Paola amministratrice di sostegno di e , Controparte_3 Controparte_4
proprietari dell'immobile su descritto per averlo ereditato dal loro fratello Per_1
il quale, a sua volta, ne aveva acquistato la proprietà a titolo originario;
che
[...]
e avrebbero vissuto in quell'abitazione fino Controparte_3 Controparte_4
alla loro morte, avvenuta, rispettivamente, in data 6.3.2014 e in data 9.3.2014; che, a seguito del loro decesso, la convenuta, alla quale sarebbero rimaste in consegna le chiavi dell'immobile, si sarebbe rifiutata di restituire il cespite agli eredi nonostante l'espressa richiesta da costoro avanzata, vantando l'esistenza di due testamenti con i quali i fratelli avrebbero disposto del loro diritto di proprietà sull'abitazione CP_3
in favore dell'amministratrice di sostegno;
che tali disposizioni testamentarie sarebbero state giudicate invalide dallo stesso giudice tutelare, il quale, accertata l'irregolarità nello svolgimento dell'incarico conferito all'amministratrice di sostegno, avrebbe anche disposto la trasmissione degli atti alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Paola per l'esercizio dell'azione penale;
che, a seguito di denuncia pervenuta dagli eredi dei fratelli la convenuta sarebbe CP_3
stata rinviata a giudizio per diversi reati, tra cui quelli ex artt. 81 e 643 c.p.; che gli attori sarebbero i legittimi proprietari dell'immobile in questione, in quanto unici congiunti dei defunti fratelli (nella specie cugini) ad aver accettato la loro CP_3
eredità; che, nonostante con provvedimento del 20.2.2015 il giudice tutelare le abbia
2 revocato l'incarico di amministratrice di sostegno dei defunti fratelli la CP_3
convenuta continuerebbe a detenere l'immobile senza titolo alcuno.
Costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda attorea Controparte_1
deducendo di essere stata nominata amministratrice di sostegno dei fratelli CP_3
su indicazione degli assistenti sociali che l'avrebbero giudicata idonea a ricoprire l'incarico. Ha dedotto che, atteso il totale disinteresse mostrato dai loro familiari, sarebbe stata l'unica a prendersi cura dei fratelli tanto che costoro, in CP_3
occasione della vigilia di Natale del 2012, in segno di gratitudine, avrebbero redatto ciascuno un testamento olografo con cui le avrebbero lasciato in eredità la loro abitazione, ragione per la quale ella rifiutava legittimamente di restituire le chiavi dell'abitazione a e . Parte_1 Parte_2
Con comparsa di intervento volontario del 17.10.2019 si è costituita CP_2
deducendo di essere cugina di e e,
[...] Controparte_4 Controparte_3
dunque, di essere loro erede di pari grado rispetto a e Parte_1 [...]
che, ciononostante, ella non sarebbe stata chiamata all'eredità dei fratelli Parte_2
e non sarebbe stata informata della procedura giudiziaria in corso. CP_3 [...]
sul presupposto di essere portatrice del medesimo interesse perseguito CP_2
dagli attori, ha chiesto ordinarsi alla convenuta la restituzione dell'immobile per cui è causa anche in proprio favore, oltre che in favore degli attori.
Tanto premesso, la domanda avanzata dagli attori è fondata e merita accoglimento.
Dal compendio probatorio in atti non risulta alcun titolo che legittimi la convenuta a detenere l'immobile per cui è causa.
Risultano, poi, affette da nullità le disposizioni testamentarie del 24.12.2012 (v. allegati al fascicolo di parte convenuta) con le quali e Controparte_3
avevano disposto del loro diritto di proprietà sull'immobile oggetto Controparte_4
di causa in favore di all'epoca loro amministratrice di sostegno, Controparte_1
poiché formulate in violazione degli artt. 411 e 596 c.c.
3 Com'è noto, infatti, ai sensi dell'art. 596 c.c., sono nulle le disposizioni testamentarie della persona sottoposta a tutela in favore del tutore, se fatte dopo la nomina di questo e prima che sia approvato il conto o sia estinta l'azione per il rendimento del conto medesimo.
Inoltre, ai sensi dell'art. 411, comma 2, c.c., la disposizione di cui all'art. 596 c.c., riferita espressamente alle ipotesi di tutela, si applica anche all'amministrazione di sostegno in quanto compatibile.
In punto di applicazione della disciplina della tutela anche alle ipotesi di amministrazione di sostegno, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “[…] vanno nettamente distinte le diverse ipotesi dell'amministrazione di sostegno c.d. sostituiva o mista e dell'amministrazione puramente di assistenza. Nel primo caso
l'amministrazione di sostegno presenta caratteristiche affini alla tutela, poiché
l'amministrato, pur non essendo tecnicamente incapace di compiere atti giuridici, non è comunque in grado di determinarsi autonomamente in difetto di un intervento, appunto sostitutivo ovvero di ausilio attivo, dell'amministratore. Nel secondo caso, invece, l'istituto dell'amministrazione di sostegno si avvicina alla curatela” (v. Cass.
n. 6079/2020).
Ebbene, nel caso di specie, alla luce del contenuto dei provvedimenti di nomina emessi dal giudice tutelare presso il Tribunale di Paola, l'amministrazione di sostegno assunta da in favore di e Controparte_1 Controparte_4 Controparte_3
può qualificarsi come sostitutiva, con la conseguenza che ad essa si applica
[...]
la disposizione di cui all'art. 596 c.c. prevista per la tutela.
Invero, con entrambi i decreti di nomina del 10.3.2009 (allegati n. 2 al fascicolo di parte attrice), il giudice tutelare autorizzava ad amministrare e Controparte_1
impiegare i beni ed il denaro di proprietà di e Controparte_3 CP_3
compiere ogni attività necessaria alla gestione di detti beni, quali operazioni bancarie, stipula di contratti di conto corrente e simili, ristrutturazione di immobili, concessione in locazione per durata inferiore a 9 anni, presentare istanze comunque denominate
4 nell'interesse dei beneficiari, agli uffici ed enti privati e pubblici di assicurazione, assistenza e previdenza sociale, per ottenere prestazioni socio sanitarie, sussidi e ogni altra provvidenza pubblica cui abbiano diritto, presentare dichiarazione dei redditi e adempiere ad altre incombenze di natura fiscale e tributaria, acquistare beni di consumo e di uso durevole necessari e utili, prescrivendo ai beneficiari di non compiere “senza l'assistenza dell'amministratore di sostegno sopra nominato alcuno degli atti indicati ai punti che precedono, né ogni altro atto di amministrazione, gestione o spesa, con la sola eccezione degli acquisti di valore esiguo di oggetti di beni comuni di consumo come alimentari, giornali, piccoli oggetti di svago, capi di abbigliamento etc., a riguardo rammenta che gli atti compiuti dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge e del presente provvedimento possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del Pubblico Ministero, del beneficiario stesso e dei suoi eredi”.
Dal tenore dei suddetti provvedimenti è emerso dunque che l'amministrazione di sostegno conferita a in favore dei fratelli non era limitata Controparte_1 CP_3
a meri interventi di cura della persona ma si estendeva a più ampi poteri di gestione degli interessi e gli affari dei beneficiari, senza necessità di un ulteriore intervento del giudice tutelare diretto ad amministrarne i beni e il patrimonio. Può, pertanto, affermarsi che l'amministratrice di sostegno era stata autorizzata a sostituirsi ai beneficiari nel compimento di ogni atto di particolare rilevanza giuridica, residuando in capo agli amministrati il solo potere di acquistare beni di esiguo valore economico.
Ciò posto, risulta agli atti che le disposizioni testamentarie in favore di
[...]
sono state redatte dai fratelli in data 24.12.2012 e, dunque, CP_1 CP_3
successivamente alla nomina della convenuta quale loro amministratrice di sostegno avvenuta con provvedimento del giudice tutelare del 10.3.2009 e prima che fossero approvati i rispettivi rendiconti (v. provvedimento del 1.12.2014, allegato n. 11 al fascicolo di parte attrice, con il quale il giudice tutelare presso il Tribunale di Paola aveva ordinato la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, ove si legge
5 che dopo reiterati solleciti, ha adempiuto al deposito dei Parte_3
rendiconti patrimoniali solo in data 26.11.2014).
Dette disposizioni, in virtù della disciplina sopra richiamata, sono nulle.
Per tale ragione, deve, dunque, affermarsi l'occupazione sine titulo dell'immobile sito in Diamante (CS), censito al foglio 13, particella 568 sub 16, da parte di
[...]
in ragione della nullità delle disposizioni testamentarie del 24.12.2012 CP_1
con le quali e avevano disposto in suo Controparte_4 Controparte_3
favore del loro diritto di proprietà sul bene medesimo.
Risulta provato il diritto di proprietà vantato dagli attori sul bene oggetto di causa, dagli stessi acquisito per successione ereditaria in quanto unici chiamati ad avere accettato l'eredità di (v. atto di accettazione dell'eredità a firma notar Controparte_4
del 14.7.2017, rep. n. 49.841, racc. n. 13.483, e nota di trascrizione di atto Per_2
per causa di morte per accettazione espressa di eredità, allegati n. 14 al fascicolo di parte attrice).
Gli altri chiamati, invece, hanno rinunciato all'eredità (v. atti notarili di rinunzia unilaterale pura e semplice a firma notar del 27.1.2017, rep. n. 49.680, Per_2
racc. n. 13.369, del 3.3.2017, rep. n. 49.708, racc. n. 13.392 e del 15.4.2017, rep. n.
49.764, racc. n. 13.433, allegati n. 15, n. 16 e n. 17 al fascicolo di parte attrice).
Per tutti questi motivi, può dirsi accertato, in capo a e Parte_1 [...]
, il diritto di proprietà sull'immobile sito in Diamante (CS), alla località Parte_2
Fragalleto, censito al catasto fabbricati al foglio 13, p.lla n. 568 sub 16, dagli stessi acquistato per successione ereditaria del loro dante causa . Controparte_4
Quanto alla posizione processuale della terza intervenuta giova ricordare che, ai sensi dell'art. 268 c.p.c., l'intervento può aver luogo sino a che non vengano precisate le conclusioni e il terzo non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti alle altre parti, salvo che comparisca volontariamente per la necessaria integrazione del contraddittorio. Inoltre, per come ha avuto modo di chiarire la giurisprudenza di legittimità, “in tema di intervento volontario, principale o
6 litisconsortile, la preclusione, per il terzo interveniente, di compiere atti che, al momento dell'intervento, non sono più consentiti ad alcuna parte, contenuta nell'art.
268, comma 2, c.p.c., opera esclusivamente sul piano istruttorio, non anche su quello assertivo, e deve ritenersi riferita sia alle prove costituende che alle prove documentali, valendo per entrambi tali tipi di prova le preclusioni istruttorie per le altre parti” (Cass. n. 20882/2018).
Nel caso di specie, sebbene la domanda avanzata da con l'atto di Controparte_2
intervento volontario debba ritenersi ammissibile poiché la sua costituzione in giudizio è avvenuta prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni, essa nel merito è infondata poiché, non trattandosi di un'ipotesi di litisconsorzio necessario, la sua tardiva costituzione in giudizio (avvenuta dopo essere spirati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.) ha ostato al compimento dell'attività istruttoria già preclusa alle altre parti processuali, impedendole di provare l'asserita qualità di erede di e . Controparte_3 Controparte_4
La domanda spiegata da va dunque respinta poiché ella non ha Controparte_2
provato la dedotta qualità di erede di e e il Controparte_4 Controparte_3
dato non risulta incontestato tra le parti, tanto che attori e convenuta hanno chiesto, proprio per tale ragione, il rigetto della domanda avanzata dalla terza intervenuta.
Atteso il particolare contesto, anche familiare, in cui si inserisce la vicenda, ricorrono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza o eccezione così provvede:
- accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna a restituire Controparte_1
a e , libero e sgombro da cose e persone, l'immobile Parte_1 Parte_2
sito in Diamante (CS), alla località Fragalleto, censito in catasto al foglio 13, p.lla
568 sub 16 piano T, 1° e 2° categoria A/7 classe 1 vani catastali 9,5, superficie catastale 180 mq, con aree scoperte annesse per 174 mq.;
7 - rigetta la domanda proposta da Controparte_2
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Paola il 7 dicembre 2025.
Il giudice
MA AZ IA
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