Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/02/2025, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna
Picciotti
Alla udienza del 06/2/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 16371/2021 R.G. promossa da:
e , in proprio e Controparte_1 CP_2 nella qualità di eredi di e di Persona_1 [...]
, con il patrocinio dell'avv. PAGANO NEMO, con elezione Per_2 di domicilio in VIALE CAMPI FLEGREI 31BIS, NAPOLI, come da procura in atti;
RICORRENTI
contro
:
, con il patrocinio degli avv.ti ENZO Controparte_3
MORRICO, ANTONELLO DI ROSA, LOREDANA CURCIO, LORENA
CARLEO, MATTEO LAURO, con elezione di domicilio alla VIA
MALTA 14, PORTICI
RESISTENTE
OGGETTO: danno terminale + perdita parentale
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18-10-2021, , Persona_1 CP_2
e nella qualità in epigrafe, premesso che
[...] Controparte_1
rispettivamente loro coniuge e padre, aveva lavorato, Persona_2 presso il cantiere navale di Napoli, alle dipendenze della società convenuta dal 4-1-73 al 31-12-1996, con la qualifica di operaio e con mansioni di congegnatore, esponevano che, per tutta la durata del rapporto, il dante causa era stato continuativamente esposto all'inalazione di sostanze chimiche tossiche e alle polveri di amianto, presenti nell'ambiente lavorativo e direttamente utilizzate per le diverse fasi di lavorazione;
che il
che, per la patologia contratta ed il conseguente decesso, era stata riconosciuta al coniuge superstite la rendita che la patologia contratta aveva CP_4 costretto il dante causa a forti sofferenze psico fisiche, anche per i ripetuti ricoveri e trattamenti farmacologici e cicli di chemioterapia;
che, oltre alla lesione dell'integrità psico-fisica, erano state annullate tutte le attività complementari e/o integrative rispetto all'attività lavorativa ed era ingenerata una condizione di disperazione esistenziale per la consapevolezza della morte imminente;
che, analogamente, loro stessi avevano patito gravissimi pregiudizi per la progressione della malattia e, quindi, per la perdita subita;
che l'evento dannoso, di natura professionale, era ascrivibile al comportamento della società convenuta, per violazione dell'art. 2087 c.c. e di numerose norme specifiche in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, configurandosi finanche responsabilità di rilievo penale, essendo all'epoca, ben nota la nocività delle fibre di amianto;
che per il danno biologico subito dal congiunto persisteva la risarcibilità del danno cd. “differenziale” quantitativo e qualitativo a carico del datore di lavoro in quanto ulteriore rispetto a quello liquidabile in base alle tabelle ex art.13 del d.lgs. CP_4
n.38 del 2000; che, in ogni caso, per il periodo intercorrente tra la lesione ed il decesso, sussisteva la risarcibilità, jure hereditatis, del danno biologico terminale, del danno morale catastrofale e del pregiudizio esistenziale, patito dal de cujus, nonché, jure proprio del danno per perdita del rapporto parentale.
Hanno adito, pertanto, il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, per sentir accertare la responsabilità della società convenuta per la patologia contratta e per il conseguente decesso con condanna al risarcimento jure hereditatis del danno biologico terminale, del danno morale catastrofale e del pregiudizio esistenziale pari a complessivi € 1087.387,00, già detratto quanto percepibile a titolo di danno biologico a carico dell' hanno CP_4 chiesto, altresì, la condanna della convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale, jure proprio, per la perdita del rapporto parentale, nella misura di € 300.000,00 in favore di ciascuno di essi;
il tutto oltre accessori di legge.
Nelle more, essendo intervenuto il decesso della ricorrente
[...]
, il giudizio veniva proseguito dagli altri eredi. Per_1
La società convenuta si è costituita in giudizio, eccependo la
2 prescrizione quinquennale delle richieste risarcitorie;
nel merito, ha chiesto, con varie argomentazioni, il rigetto del ricorso.
******
Oggetto del giudizio è la domanda di risarcimento di danno non patrimoniale vantato dagli istanti, in proprio e nella loro qualità di eredi del dante causa, ex dipendente della società convenuta, in relazione al decesso conseguente alla malattia da lui contratta nel corso di lavoro per responsabilità ascrivibile al datore di lavoro ex art. 2087 c.c..
Controparte_5
Va, fin da subito, sgombrato il campo di indagine dall'esame dell'eccezione di prescrizione quinquennale. E' necessario premettere (v., da ultimo, Cass. n. 13806 del 19/05/2023) che, a partire dalla sentenza n. 10441 del 2007, la
Suprema Corte ha enunciato il principio secondo cui, in materia di prescrizione del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da malattia professionale, trova applicazione il medesimo criterio relativo alla azione diretta a conseguire la rendita da inabilità permanente nei confronti dell' , azione per la quale si è affermato che la prescrizione decorre CP_4 dal momento in cui uno o più fatti concorrenti forniscano certezza della conoscibilità da parte dell'assicurato dello stato morboso, della sua eziologia professionale e del raggiungimento della misura minima indennizzabile.
Successivamente le Sezioni Unite della Corte, con la sentenza n. 576 del 2008, hanno ricostruito, con ampi riferimenti (a cui si rinvia), l'evoluzione giurisprudenziale sul tema della individuazione del dies a quo di decorrenza della prescrizione in ipotesi di fatto dannoso lungo latente, giungendo a collocare il dies a quo nel “momento in cui la malattia viene percepita o può essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche;
ha, quindi, puntualizzato che ove non sia conoscibile la causa della malattia, la prescrizione non può iniziare a decorrere, non essendo la malattia “idonea in sé a concretizzare il "fatto" che l'art. 2947, comma 1 c.c. individua quale esordio della prescrizione”. La sentenza n. 576 del 2008 rifugge dal rischio di dare rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione, alla mera conoscibilità soggettiva del danneggiato e ancora il citato termine a due parametri obiettivi, l'uno
3 interno e l'altro esterno al soggetto: da un lato al parametro dell'ordinaria diligenza, dall'altro al livello di conoscenze scientifiche dell'epoca, elementi entrambi verificabili dal giudice con apprezzamento di fatto al medesimo riservato.
Affida quindi al giudice il compito di indagare, quanto al primo profilo, “sul contenuto della diligenza esigibile dalla vittima nel caso concreto, ovvero sulle informazioni che erano in suo possesso, o alle quali doveva esser messa in condizioni di accedere, o che doveva attivarsi per procurarsi”; quanto al secondo profilo, sullo stato delle conoscenze scientifiche dell'epoca, al fine di stabilire “se la riconducibilità della possibilità di un determinato tipo di contagio dalla trasfusione fosse nota alla comunità scientifica ed ai comuni operatori professionali del settore”, quindi, in tema di malattie professionali, se la riconducibilità di una determinata patologia a specifiche condizioni nocive dell'ambiente di lavoro fosse nota alla comunità scientifica.
Punto di arrivo della giurisprudenza di legittimità, sia in tema di danno extracontrattuale (Cass. 2 luglio 2013, n. 16550; Cass. 3 maggio
2016, n. 8645; Cass. 22 settembre 2017, n. 22045; Cass. 31 maggio 2018,
n. 13745 sul danno da emotrasfusione) e sia in materia di malattia professionale (Cass. 31919 del 2022; Cass. 34377 del 2022; Cass. n. 7850 del 2019; Cass. n. 32376 del 2018; Cass. 13284 del 2010) è, pertanto, che la prescrizione decorre non dal giorno in cui il terzo abbia determinato la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si sia manifestata all'esterno, bensì da quello in cui essa venga percepita o possa essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche.
I principi richiamati sono stati ribaditi anche per la posizione dei superstiti. Si è affermato che “in tema di malattie professionali, anche per i superstiti dell'assicurato, perché possa esercitarsi l'azione per il conseguimento della prestazione loro spettante "iure proprio", nella CP_4 qualità, e quindi, perché possa iniziare il decorso della prescrizione, è indispensabile - non essendo ravvisabili a questo proposito situazioni differenti rispetto a quella dell'assicurato che rivendichi la rendita per inabilità - il realizzarsi di entrambi i requisiti previsti dalla relativa disciplina, e cioè la morte dell'assicurato e la conoscenza o conoscibilità da parte dei predetti superstiti, dell'eziologia professionale del decesso, la
4 quale può non coincidere con la morte, ma essere raggiunta solo dopo di essa (Cass. n. 2002 del 2005; Cass. n. 5090 del 2001; Cass. n. 10951 del
2000; Cass. n. 6828 del 2000).
Con riferimento ai superstiti del danneggiato, si è ulteriormente precisato come la conoscenza o conoscibilità dell'eziologia professionale di una malattia debba necessariamente comprendere “la conoscenza (o possibilità di conoscenza) della presenza dell'agente nocivo nell'ambito del processo lavorativo ed inoltre dell'esposizione ad esso del lavoratore interessato con modalità tali da poter costituire un probabile fattore causale della malattia” (così Cass. n. 17656 del 2020). Secondo l'indirizzo univoco, formatosi in tema di assicurazione CP_4 ma esteso all'ambito del risarcimento del danno differenziale, la conoscenza o conoscibilità dell'origine professionale della malattia sono desumibili da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato, che costituiscano fatto noto, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., come la domanda amministrativa, nonché la diagnosi medica, contemporanea, dalla quale la malattia sia riconoscibile per l'assicurato (v. per tutte Cass. n.
27323 del 2005).
Significativo che, in applicazione del suddetto principio, la Suprema
Corte ha ritenuto che il termine di decorrenza della prescrizione andasse individuato in epoca successiva a quella di cessazione del rapporto di lavoro, in coincidenza con la data degli accertamenti diagnostici che attestavano l'eziologia professionale della malattia, rilevando che anche in presenza del venir meno della permanenza dell'illecita condotta datoriale la decorrenza del termine prescrizionale esige comunque la conoscibilità dell'origine professionale della patologia (cfr. Cass. n. 31919 del 28/10/2022).
Ciò posto, occorre, altresì, ricordare che, in tema di risarcimento del danno subito dal lavoratore per effetto della mancata tutela da parte del datore delle condizioni di lavoro, in violazione degli obblighi imposti dall'art. 2087 cod. civ., opera quale principio generale che la prescrizione è decennale, ove il lavoratore esperisca l'azione contrattuale (Cass. n. 29859 del 27/10/2023; Cass. n. 31919 del 28/10/2022). E', poi, principio consolidato, quanto all'azione esercitata jure proprio dagli eredi, che, qualora l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato ma il giudizio penale non sia stato promosso, ancorché per difetto di querela, all'azione civile di risarcimento si applica, ai sensi dell'art. 2947, comma terzo, c.c., l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato
5 purché il giudice civile accerti, incidenter tantum, con gli strumenti probatori ed i criteri propri del relativo processo, l'esistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, sia soggettivi che oggettivi (tra le altre: Cass. n. 24988/2014 e
Cass. n. 2350/2018).
A tale fine non è necessario dover coltivare un'espressa domanda volta a ottenere in via incidentale l'accertamento dell'ipotizzato reato, giacché – alla luce dell'orientamento del pari consolidato della Suprema
Corte (per tutte: Cass., S.U., n. 9993/2016; Cass. n. 24260/2020; Cass. n.
21404/2021) - la deduzione circa l'applicabilità del termine prescrizionale più lungo di cui all'art. 2947, comma terzo, c.c. integra una
contro
- eccezione in senso lato, la cui rilevazione può avvenire anche d'ufficio, nel rispetto dei termini di operatività delle preclusioni relative al thema decidendum ex art. 183, c.p.c., qualora sia fondata su nuove allegazioni di fatto.
Là dove invece essa sia basata su fatti storici già allegati entro i termini di decadenza propri del giudizio ordinario a cognizione piena, la sua proposizione è ammissibile nell'ulteriore corso del giudizio di primo grado, in appello e, con il solo limite della non necessità di accertamenti di fatto, anche in Cassazione, dove non integra una questione nuova inammissibile.
La rilevabilità ex officio della
contro
-eccezione è, dunque, subordinata alla allegazione – tempestiva, giacché effettuata originariamente con l'atto introduttivo del giudizio ovvero perché le nuove circostanze fattuali sono state dedotte nei termini di cui all'art. 183 c.p.c. (così da consentirne il rilievo officioso anche oltre detti termini) – dei fatti posti a suo fondamento e, quindi, ai fini dell'applicazione dell'art. 2947, comma terzo, c.c., del “fatto considerato dalla legge come reato”, ossia delle circostanze da cui evincere la sussistenza degli elementi costitutivi
(oggettivi e soggettivi) del reato di omicidio colposo, ex art. 589 c.p.
(Cass. n. 29859 del 27/10/2023 cit.).
Nela fattispecie in esame, deve ritenersi non seriamente controvertibile che il dies a quo della prescrizione decorra, sia per l'azione risarcitoria proposta jure hereditatis che jure proprio, dalla data del decesso del lavoratore (v. anche eccezione sollevata dalla difesa della convenuta).
Da tale data, per l'azione esercitata dagli eredi jure hereditatis, il termine decennale non risulta, per vero, ancora maturato.
6 Quanto all'azione per l'illecito civile, proposta jure proprio, la specifica allegazione, contenuta sin nell'atto introduttivo, fa sì che anch'essa soggiaccia alla più lunga prescrizione decennale, potendosi, senz'altro, ritenere integrati gli estremi della fattispecie del reato di omicidio colposo.
Anche per tale azione, pertanto, l'eccezione risulta infondata.
MERITO
Nel merito, appare opportuno premettere che gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presentano un tratto comune nel fatto che costituiscono il prodotto infausto dell'inosservanza di norme di prevenzione in materia di igiene o sicurezza che presiedono all'esercizio dell'attività di produzione. Nell'organizzazione dell'attività dei lavoratori devono prima di tutto osservarsi le comuni regole di generica prudenza o diligenza o, comunque, il minimo di cautela necessaria in tutte le attività sociali o lavorative. Ma è anche indispensabile attenersi a regole più specifiche dettate dalla particolarità delle lavorazioni che sono appunto quelle norme cautelari che derivano dall'esperienza e dal progresso delle tecnologie e della prevenzione della salute nei luoghi di lavoro. L'esperienza insegna che nelle organizzazioni complesse non sempre è agevole “governare” le attività rischiose e, anzi, non sempre è facile individuare le norme di cautela idonee ad eliminare il rischio. Vi può essere, cioè, incertezza nel determinare quale sia lo standard di diligenza o di sicurezza necessario per prevenire l'evento lesivo. Si suole osservare in proposito che l'art. 2087 c.c. contiene in sé la soluzione del problema, dal momento che il datore di lavoro “è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei dipendenti”. La disposizione trova la sua diretta fonte nell'art. 32 Cost., secondo cui lo Stato assume la tutela della salute dei suoi cittadini come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività, e nell'art. 41 Cost., che pur ribadendo il principio della libertà di iniziativa economica privata lo condiziona alla necessità che essa si svolga con modalità tali da non pregiudicare la sicurezza, la libertà e la dignità umana.
I valori costituzionali sottesi al disposto dell'art. 2087 c.c spiegano gli approdi cui è pervenuta la dottrina in materia, che non solo ha affermato in
7 maniera concorde l'operatività della norma in oggetto pure in assenza di specifiche regole antinfortunistiche, ma ne ha sottolineato anche una peculiare funzione dinamica, diretta a spingere l'imprenditore ad attuare nell'organizzazione aziendale una efficace attività di prevenzione attraverso la continua e permanente ricerca delle misure suggerite dall'esperienza e dalla tecnica più aggiornata al fine di garantire nel migliore dei modi possibili la sicurezza dei luoghi di lavoro.
In tale direzione si è mossa pure la giurisprudenza che ha ripetutamente affermato che la responsabilità ex art. 2087 c.c. è configurabile non solo allorquando la lesione del bene salute derivi dalla violazione di determinati obblighi imposti da specifiche norme di legge, ma anche allorquando detti obblighi siano suggeriti da conoscenze sperimentali o tecniche.
Per affermare la responsabilità dell'imprenditore non è però sufficiente l'individuazione della regola precauzionale violata, perché indispensabile è l'accertamento del nesso di causa tra l'omissione della condotta cautelare prevista e l'evento che si è verificato. Ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro, incombe al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso causale tra questi due elementi;
grava invece sul datore di lavoro l'onere di dimostrare, come si dirà anche in seguito, di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno ovvero che la patologia lamentata dal dipendente non è ricollegabile all'inosservanza di tali obblighi (ex plurimis, Cass. n.3788 del 17/02/2009; Cass. n.4840 07/03/2006; Cass. n.
1886 del 18/02/2000; Cass. n 2209 del 04/02/2016; Cass. n. 24742 del
08/10/2018; Cass. n. 8911 del 29/03/2019; Cass. n. 15112 del 15/07/2020).
E il contenuto degli obblighi posti a carico del datore di lavoro si compendia nell'affermazione per la quale questi deve predisporre a tutela della sicurezza del lavoratore non soltanto le misure prescritte dal legislatore che rappresentano lo "standard" minimale, ma anche tutte quelle che siano praticate normalmente o, in concreto, siano richieste dalla specificità del rischio connesso all'attività lavorativa (Cass. n. 33239 del 10/11/2022).
In altri termini, nel caso in cui si discorra di misure di sicurezza cosiddette 'innominate', di cui all'art. 2087 c.c., la prova liberatoria a
8 carico del datore di lavoro risulta generalmente correlata alla quantificazione della misura della diligenza ritenuta esigibile, nella predisposizione delle indicate misure di sicurezza, imponendosi, di norma, al datore di lavoro l'onere di provare l'adozione di comportamenti specifici che, ancorché non risultino dettati dalla legge (o altra fonte equiparata), siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli standard di sicurezza normalmente osservati o trovino riferimento in altre fonti analoghe (v. Cass. n. 12445 del 2006; Cass. n. 3033 del 2012; Cass. n.
15082 del 2014; Cass. n. 4084 del 2018; Cass. n. 27964 del 2018; Cass. n.
10319 del 2019; da ultimo Cass. n. 13806 del 19/05/2023).
Non ultima la precisazione che l'ambito dell'art. 2087 c.c. riguarda, invero, una responsabilità contrattuale ancorata a criteri probabilistici e non solo possibilistici (cfr. in argomento tra le altre: Cass. n. 18132 del
2020; Cass. n. 20366 del 2019; Cass. n. 24742 del 2018; Cass. n. 11427 del 2000; Cass. n. 3234 del 1999; Cass. n. 7792 del 1998).
Ciò posto, la difesa della convenuta, ha eccepito di avere predisposto e messo a disposizione i necessari mezzi di protezione individuale, vigilando sul loro corretto utilizzo;
di avere organizzato tutte le attività in maniera tale da limitare e circoscrivere le lavorazioni comportanti l'utilizzo di amianto, affidate a ditte esterne, senza alcuna interferenza temporale o logistica rispetto agli interventi del personale dipendente;
di avere impartito la specifica informativa sulla sicurezza e sottoposto il personale a periodiche visite mediche di controllo;
che, in definitiva, essendo state adottate tutte le prescrizioni legali previste in materia di sicurezza sul lavoro, valutate alla luce della normativa pro tempore vigente, nessuna responsabilità era attribuibile al datore di lavoro se non per il verificarsi di un danno, che in base ad un giudizio di probabilità ex ante, presentava i caratteri della non prevedibilità ed evitabilità.
In particolare, ha evidenziato l'insussistenza dei profili di responsabilità penale a suo carico sia per la mancanza, all'epoca dei fatti, di consapevolezza della pericolosità dell'amianto, tanto che solo dal 1991 ne era stato introdotto il divieto di utilizzo, sia per l'assenza di idonei strumenti di riduzione del rischio da esposizione.
Tale ultima argomentazione, con la quale la difesa della convenuta vuole, in sostanza, introdurre una causa di esonero di responsabilità, sul presupposto della non conoscenza, allo stato della scienza medica, della pericolosità delle lavorazioni aziendali, risulta priva di pregio.
9 Essa si pone in evidente contrasto con l'insegnamento della
Suprema Corte già menzionata (cfr. Cass. n. 13806 del 19/05/2023 cit.;
Cass. n. 33239 del 10/11/2022 cit.).
Di recente, poi, la Suprema Corte (v. sent. n. 26390 del 10/10/2024) ha, nuovamente affermato, che, contrariamente a quanto qui affermato dalla società convenuta, all'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro del dante causa dei ricorrenti, era ben nota da numerosi anni la intrinseca pericolosità delle fibre dell'amianto impiegato nelle lavorazioni, tanto che le stesse erano circondate legislativamente di particolari cautele fin dal principio del secolo scorso, indipendentemente dal grado di concentrazione di fibre in relazione a periodi temporali di esposizione per attività lavorativa.
Pertanto, qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, essendo irrilevante la circostanza che il rapporto di lavoro si sia svolto in epoca antecedente all'introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali contenenti amianto, quali quelle contenute nel d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277, successivamente abrogato dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Secondo la Corte, va, inoltre, tenuto conto che in materia di tutela della salute del lavoratore, il datore di lavoro è tenuto, ai sensi dell'art. 2087 c.c., a garantire la sicurezza al meglio delle tecnologie disponibili, sicché, con riferimento alle patologie correlate all'amianto, l'obbligo, risultante dal richiamo effettuato dagli artt. 174 e 175 del d.P.R. n. 1124 del 1965 all'art. 21 del d.P.R. n. 303 del 1956, norma che mira a prevenire le malattie derivabili dall'inalazione di tutte le polveri (visibili od invisibili, fini od ultrafini) di cui si è tenuti a conoscere l'esistenza, comporta che non
è sufficiente, ai fini dell'esonero da responsabilità, l'affermazione dell'ignoranza della nocività dell'amianto a basse dosi secondo le conoscenze del tempo, ma che sia necessaria, da parte datoriale, la dimostrazione delle cautele adottate in positivo (Cass. n. 18503 del
21/09/2016).
Orbene, dall'insegnamento di legittimità inferisce l'infondatezza delle eccezioni sollevate sia perché non corrette in punto di diritto sia perché alcuna prova è stata offerta in merito all'adozione delle cautele approntate.
10 NOCIVITA' AMBIENTE Dall'istruttoria espletata e dalla documentazione in atti è emersa una ricostruzione dei fatti sostanzialmente difforme rispetto alla prospettazione della difesa della società convenuta.
Dalle dichiarazioni dei testi escussi sono risultati provati, per tutto il rapporto di lavoro dagli anni '70 fino al 1996, sia l'adibizione del CP_1 presso i cantieri navali del porto di Napoli, alle attività di riparazione dei motori sia a bordo che in officina, dove l'amianto era utilizzato sia come elemento di coibentazione delle parti del motore che dei locali macchine e officina, sia l'esposizione alle polveri di amianto in occasione degli interventi di manutenzione sul motore e anche per la contaminazione ambientale proveniente dal reparto fonderia, all'interno dell'unico capannone indiviso dove era anche l'officina. D'altro lato è, invece, emersa l'inadeguatezza dei sistemi di captazione dell'aria non idonei ad eliminare i residui delle polveri di amianto che, di conseguenza, venivano semplicemente eliminati dagli stessi operai a mezzo spazzamento ovvero con aria compressa.
La complessiva valutazione del materiale probatorio conduce, quindi, al convincimento in ordine alla nocività dell'ambiente di lavoro e alla violazione da parte dell'azienda datrice di lavoro, delle norme di sicurezza che, indipendentemente dalla esatta previsione legislativa, possono, senz'altro rinvenirsi negli standard di sicurezza richiesti, secondo la esperienza di lavoro e dello stato delle conoscenze, come richiesto dalla giurisprudenza dianzi citata in relazione alla specificità e gravosità delle lavorazioni svolte.
NESSO CAUSALITA' Acclarata la nocività dell'ambiente, occorre premettere che la Suprema Corte (v, da ultimo, Cass. n. 26390 del 10/10/2024 cit.), ha affrontato con plurimi arresti la complessa materia, stabilendo taluni principi di diritto che vanno considerati nella risoluzione della controversia in esame.
Si è, innanzitutto, affermato che l'inclusione della malattia fra quelle per le quali l'origine professionale è "di elevata probabilità" determina una presunzione legale in ordine al rapporto causale o concausale, con la conseguenza che, quando la malattia è inclusa nella tabella, al lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla
11 lavorazione nociva, anch'essa tabellata, affinché il nesso eziologico sia presunto per legge (si veda ex multis Cass. n. 38898 del 2021; Cass., n.
20510 del 13/10/2015, Cass. n. 8638 del 03/04/2008,; Cass., n. 13024 del
24/05/2017).
Dalla malattia tabellata si differenzia la patologia dichiarata ad eziologia multifattoriale: in tal caso, l'applicazione del criterio presuntivo, sì come desunto da ipotesi tecniche teoricamente possibili, subisce un'attenuazione, nel senso che la prova del nesso causale non può basarsi su presunzioni semplici, ma è data per raggiunta sol quando il lavoratore abbia concretamente e specificamente offerto la dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, della idoneità della esposizione al rischio a causare l'evento morboso.
Ancora diverso è il caso in cui la malattia ad eziologia multifattoriale include una patologia tumorale la quale, secondo la scienza medica, ha o può avere origine professionale.
In tal caso si determina una qual reviviscenza della presunzione legale quanto all'origine professionale della patologia, sicché, il datore di lavoro è gravato dell'onere probatorio di una diversa eziopatogenesi del danno. Si è, inoltre, precisato, che la previsione in tabella, ex art. 139 del d.P.R. n. 1124 del 1965, come integrato dall'art. 10 del d.lgs. n. 38 del
2000, di un'attività lavorativa come fattore che con elevata probabilità può cagionare una specifica malattia, non opera sul piano della presunzione dell'origine professionale della malattia e dell'inversione dell'onere probatorio, a differenza della previsione nelle tabelle previste dall'art. 3 dello stesso decreto, che costituiscono il catalogo delle patologie ad eziologia professionale presunta, ma rileva, comunque, su quello dell'assolvimento del carico probatorio, per cui, in tal caso, il lavoratore non deve fornire anche la prova delle singole sostanze a cui è stato esposto nel corso dell'attività lavorativa, essendo tale prova assorbita da quella dello svolgimento dell'attività inclusa nella tabella, già riconosciuta come nociva (Cass. n. 8416 del 05/04/2018). E', inoltre, jus receptum che, in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, trova applicazione la regola dell'art. 41 c.p., con la conseguenza che il rapporto tra l'evento e il danno è governato dal principio di equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, potendosi escludere l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge solo se
12 possa essere ravvisato con certezza l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, di per sé sufficiente a produrre l'infermità e tale da far degradare altre evenienze a semplici occasioni (così Cass. n. 678 del
2023; Cas., n. 27952 del 31.10.2018).
Pertanto, è stato, ad esempio, deciso che il decesso per malattia professionale (nella specie, un carcinoma polmonare dovuto a prolungata esposizione all'amianto e agli idrocarburi) può essere dichiarato come di origine professionale nonostante la presenza di una concausa quale il tabagismo (così Cass. n. 15762 del 2.6.2019, in fattispecie in cui il tabagismo era stato sì concausa dell'evento, ma non causa esclusiva).
Ciò posto, occorre evidenziare che la patologia dalla quale era affetto il de cujus (neoplasia polmonare) risulta tra quelle tabellate (sul punto si veda Cass. n. 38898 del 2021 che la riconduce alla voce 57 della Tabella
D.M. 9.04.2008).
Come rilevato anche dai ricorrenti, inoltre, l'asbesto – cui il de cujus in base all'istruttoria svolta è risultato essere stato esposto per tutto il periodo di lavoro- risulta indicato nell'elenco delle lavorazioni/esposizioni che con elevato grado di probabilità causa tumori al polmone nella tabella allegata al D.M. 10.6.2014, Lista I gruppo 6 (Tumori professionali).
L'onere della prova, per quanto sin qui detto, non grava dunque sugli istanti, essendo, al contrario, tenuto il datore di lavoro a provare una diversa eziopatogenesi.
ANCORA SUL NESSO DI CAUSALITA' In corso di giudizio alla dott.ssa è stato, Persona_3 quindi, conferito l'incarico peritale di accertare la sussistenza della affezione patologica lamentata nonché se questa avesse determinato l'exitus del lavoratore di cui il lavoratore ha avuto consapevolezza;
di indicare, inoltre, in ipotesi affermativa, la sussistenza del nesso causale con l'attività lavorativa svolta. Il perito, con una corretta analisi clinico-diagnostica, è giunto alla conclusione che il dante causa era affetto da “carcinoma polmonare con metastasi cerebrali” diagnosticato nel corso del ricovero effettuato in data
28.12.15 e che tale patologia ha condotto all'exitus del lavoratore in data
17-1-2016.
E', sul punto, appena il caso di evidenziare che, alla data del ricovero del 10-12-2015, non risultava ancora la diagnosi di carcinoma polmonare con metastasi, disponendosi, infatti, ulteriori accertamenti.
13 Il consulente, ha, invero ritenuto che la descrizione dell'attività lavorativa come risultata provata a seguito della istruttoria svolta e della documentazione in atti, deponesse, in ossequio al criterio di ragionevole probabilità del presunto antecedente causale, a favore della sussistenza del nesso causale dei postumi invalidanti anche avuto riguardo anche agli ulteriori fattori di rischio personali (quali il fumo di tabacco).
A seguito delle osservazioni di parte convenuta, il Ctu ha, quindi, ulteriormente precisato che, dalla documentazione medica in atti, (in particolare referto TC total body ASL NA 1 PO Loreto Mare 16.12015), emergeva che il de cuius presentava formazione nodulare di 13 mm a margini irregolari con strie fibrotiche di connessione pleurica che mostrava disomogenea impregnazione contrastografia ed altra nodularità di circa 10 mm in corrispondenza del segmento apicale del lobo inferiore sx, oltre evidenza strumentale di numerose metastasi cerebrali;
che, pertanto, era da escludersi la presenza di altre formazioni tumorali in altra sede, se non quella che ha determinato l'exitus, di carcinoma polmonare, malattia tabellata con il codice 57 (lavorazioni che espongono alle fibre di CP_4 asbesto).
Ha, quindi, correttamente, escluso che vi fosse evidenza scientifica (si aggiunge anche normativa) che esista una soglia minima di fibre di asbesto al di sotto della quale si possa escludere l'attività cancerogena;
che, inoltre, anche l'eventuale presenza di placche pleuriche, fibrosi polmonare o diagnosi di asbestosi polmonare, non inficiavano il nesso eziologico con l'esposizione professionale;
peraltro, il già richiamato referto (ASL NA 1 del 16.12.2015) evidenziava la presenza di strie fibrotiche ed inspessimento delle pale inferiori delle due basi con disventilazione a destra e reliquati calcifici in sede apicale ai due lati.
Ha, infine, precisato, in ordine ai fattori concausali (abitudine del de cujus al tabagismo) della patologia che l'evidenza scientifica, ormai consolidata da tempo nella prassi giurisprudenziale di merito e legittimità, ha affermato che il tabagismo non ha alcun rilievo al fine di interrompere il nesso causale (in tal senso, Cass. 30/7/2013 n. 18267, oltre alla giurisprudenza infra già citata), potendo al contrario agire da fattore predisponente o moltiplicatore dell'effetto della sostanza morbigena, costituendo, quindi, un fattore di moltiplicazione degli effetti dell'esposizione rischio, in considerazione della morbigenicità dell'attività lavorativa, che, nella fattispecie in esame, ha contribuito certamente alla produzione dell'evento.
14 Acclarato, quindi, il rapporto causa-effetto tra la patologia e l'evento, la dott. negli elaborati in atti, ha affermato che il danno morale Per_3 patito dal de cuius è stato massimo nella sua intensità ed entità, tanto che la patologia non è suscettibile di recupero ed esita nella morte;
la vittima è stata cosciente ed ha certamente patito una sofferenza psichica di notevole intensità per la disperazione legata alla presa di coscienza della sua morte imminente.
La perizia medico legale e le conclusioni cui essa è giunta appaiono il frutto di scrupolosi accertamenti condotti sul confronto tra risultanze dell'indagine anamnestica, dell'indagine documentale e della visita peritale, adeguatamente supportati dalla letteratura scientifica, sicchè questo giudicante condivide l'elaborato e le risposte ai quesiti posti, risultando il ragionamento dell'ausiliario esente da contraddizioni, errori di metodo o vizi logici.
DANNI RISARCIBILI
Acclarata la responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. ed il nesso causale nell'accezione dinanzi precisata, occorre procedere alla individuazione e liquidazione dei danni risarcibili agli eredi chiesti jure proprio e jure hereditatis.
Quanto ai danni iure proprio è chiesto il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.
La Suprema Corte ha già avuto modo di porre in rilievo, che la morte di un congiunto determina per i prossimi congiunti superstiti un danno iure proprio (v., da ultimo, Cass., n. 21837 del 30/8/2019; Cass. n.
18284 del 25/06/2021 ), di carattere patrimoniale e non patrimoniale, in particolare in conseguenza dell'irreversibile venir meno del godimento del rapporto personale con il congiunto defunto (c.d. danno da perdita del rapporto parentale) anzitutto (anche se non solo) nel suo essenziale aspetto affettivo o di assistenza morale (cura, amore) cui ciascun componente del nucleo familiare ha diritto nei confronti dell'altro, come per i coniugi in particolare previsto dall'art. 143 c.c.; per il genitore dall'art. 147 c.c., e ancor prima da un principio immanente nell'ordinamento fondato sulla responsabilità genitoriale (v. Corte Cost., 13/5/1998, n. 166), da considerarsi in combinazione con l'art. 8 L. adoz. (la violazione dell'obbligo di cura o assistenza morale determinando lo stato di abbandono del minore che ne legittima l'adozione); per il figlio nell'art. 15 315 c.c., valorizzabile secondo tale orientata lettura (v. Cass., 12/6/2006, n.
13546 ).
Come la Suprema Corte ha già avuto modo di porre in rilievo, tale evento determina per i congiunti superstiti la perdita di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti ( v.
Cass., 9/5/2011, n. 10107), con conseguente violazione di interessi essenziali della persona quali il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, di diritto o di fatto, che trovano rispettivo riconoscimento nelle norme di cui agli artt. 2, 29, 30, Cost. (v. Cass., 12/6/2006, n. 13546).
Da tale perdita può al congiunto superstite derivare un danno morale
(sofferenza interiore o emotiva) e/o un danno biologico relazionale, laddove venga a risultare intaccata l'integrità psicofisica del medesimo con riflessi sulla sua capacità di relazionarsi con il modo esterno, financo di carattere eccezionale laddove venga a determinare per il medesimo fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita ( cfr. Cass.,
19/10/2016, n. 21060; Cass., 20/8/2015, n. 16992; Cass., 23/1/2014, n.
1361).
Escludendo che sia possibile limitare la «società naturale», cui fa riferimento l'art. 29 Cost., al ristretto ambito della sola c.d. famiglia nucleare, la Corte ha avuto già occasione di precisare che il danno da perdita del rapporto parentale, in quanto danno iure proprio dei congiunti,
è risarcibile ove venga provata l'effettività e la consistenza di tale relazione, e in particolare l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto, non essendo al riguardo richiesto che essa risulti caratterizzata altresì dalla convivenza, quest'ultima non assurgendo a connotato minimo di relativa esistenza ( v.
Cass., 30/8/2019, n. 21837; Cass., 19/11/2018, n. 29784; Cass., 15/2/2018,
n. 3767; Cass., 7/12/2017, n. 29332; Cass., 20/10/2016, n. 21230. Cfr. altresì Cass., 1°/12/2010, n. 24362. Cfr., con specifico riferimento ai nonni, Cass., 8/4/2020, n. 7743; Cass., 7/12/2017, n. 29332; Cass.,
20/10/2016, n. 21230).
16 A tale stregua, il danno da perdita del rapporto parentale si differenzia invero dai pregiudizi dai congiunti superstiti subiti iure hereditatis.
Giusto principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, diversamente dal danno patrimoniale, il cui ristoro deve normalmente corrispondere alla sua esatta commisurazione (artt. 1223, 1224, 1225, 1227
c.c.) valendo a rimuovere il pregiudizio economico subito dal danneggiato e a restituire al patrimonio del medesimo la consistenza che avrebbe avuto senza il verificarsi del fatto stesso ( cfr. Cass., 19/1/2007, n. 1183; già
Cass., 18/7/1989, n. 3352) sicché viene in rilievo il danno effettivo ( cfr.
Cass. Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass., 12/6/2008, n. 15814 ), avuto cioè riguardo all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso, non essendo previsto l'arricchimento laddove non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto all'altro (v.
Cass., 8/2/2012, n. 1781), il ristoro pecuniario del danno non patrimoniale non può invece mai corrispondere alla relativa esatta commisurazione, imponendosene pertanto sempre la valutazione equitativa ( v. Cass., Sez.
Un., 11/11/2008, n. 26972, cit.; Cass., 31/5/2003, n. 8828. E già Cass.,
5/4/1963, n. 872. Cfr. altresì Cass., 10/6/1987, n. 5063; Cass., 10/4/1980,
n. 2112; Cass., 11/7/1977, n. 3106).
Attenendo alla qualificazione e non già all'individuazione del danno
(non potendo valere a surrogare il mancato assolvimento dell'onere probatorio imposto all'art. 2697 c.c.: v Cass., 11/5/2010, n. 11368; Cass.,
6/5/2010, n. 10957; Cass., 10/12/2009, n. 25820; Cass., 4/11/2014, n.
23425; e, da ultimo, Cass., 6/5/2020, n. 8508 ), la valutazione equitativa è volta a determinare «la compensazione economica socialmente adeguata» del pregiudizio, quella che «l'ambiente sociale accetta come compensazione equa» (in ordine al significato che nel caso assume l'equità
v. Cass., 7/6/2011, n. 12408) e deve essere dal giudice condotta con prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto, considerandosi in particolare la rilevanza economica del danno alla stregua della coscienza sociale e i vari fattori incidenti sulla gravità della lesione ( v. Cass., 14/7/2015, n. 14645).
Ai fini della liquidazione soccorrono, quindi, le Tabelle di Milano, pro tempore applicabili, che, per orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale (v. ex multis Cass. n. 37009 del 16/12/2022).
17 In particolare, in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella. (Cass. n. 10579 del 21/04/2021).
Orbene, nella specie, in applicazione dei criteri indicati nelle
Tabelle di Milano, avuto riguardo ai criteri dianzi indicati, aggiornati al gennaio 2024, si ritiene di riconoscere 58 punti in favore di ciascun figlio
(16+20+12, oltre 10, su base puramene presuntiva del vincolo parentale) e
80 punti (16+16+16+12 oltre 20 per la qualità ed intensità della relazione affettiva che, in ragione della durata di oltre 40 dell'unione coniugale, possono ritenersi presunti) in favore della moglie che moltiplicati per il valore punto di € 3.365,00 corrisponde alla somma complessiva, rispettivamente di € 213.000,00 per ciascun figlio, ed € 294.000,00 in favore del coniuge.
Quanto, invece, alle richieste risarcitorie jure hereditatis, sempre muovendosi nella scia dell'insegnamento delle Sezioni Unite (sentenze gemelle SS.UU. nn. 26972/3/4/5 dell'11.11.2008, oltre Cass. SS.UU. n.15350/2015) occorre evidenziare che l'opzione adottata è nel senso della definizione onnicomprensiva del “danno terminale”, tale da ricomprendere al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente.
Onde evitare il pericolo di duplicazione di medesime poste di pregiudizio, la categoria del danno terminale deve intendersi dunque comprensiva dei pregiudizi altrove definiti come danno biologico terminale, da lucida agonia o morale catastrofale.
In via successiva, la liquidazione del danno terminale, proprio in quanto comprensiva di ogni voce di pregiudizio non patrimoniale patita in quel lasso di tempo, esclude la separata liquidazione del danno biologico temporaneo “ordinario”, da intendersi quindi assorbita.
18 Peraltro, la stessa definizione (terminale) esclude che il danno possa protrarsi per un tempo esteso.
Pur nella difficoltà di tipizzazione delle possibili variabili, la casistica giurisprudenziale suggerisce l'individuazione di un numero massimo di giorni (allo stato individuato, convenzionalmente, in 100) al di là del quale il danno terminale non può prolungarsi, tornando ad esser risarcibile il solo danno biologico temporaneo ordinario.
Posto il limite massimo, si osserva come di danno terminale non possa parlarsi, secondo gli insegnamenti della Cassazione, se la morte sia stata immediata o sia avvenuta a brevissima distanza di tempo.
Occorre dunque che tra lesioni e decesso intercorra comunque un lasso temporale minimo – non convenzionalmente individuabile – ma comunque apprezzabile e tale da consentire la prova di una sofferenza psicologica (non istantanea né immediatamente consumatasi), ovvero, di un minimo decorso di tempo apprezzabile affinché la coscienza elabori e rappresenti il rischio di morte.
In nessun caso, comunque, si tratta di danno in re ipsa, occorrendo la comprovata percezione della fine imminente.
La consapevolezza della fine vita da parte della vittima è, dunque, un presupposto necessario affinché possa esservi il risarcimento del danno terminale, che non potrà dirsi esistente, ad esempio, nel caso in cui nel tempo intercorso prima del decesso la vittima stessa abbia versato in stato di incoscienza.
Nella specie, si è detto, che dalla consulenza medico legale è risultato che il de cujus, nell'intervallo dalla diagnosi di carcinoma all'exitus ha avuto piena consapevolezza della prossimità ed irreversibilità dell'evento. Il lasso di tempo di sopravvivenza è, senz'altro, apprezzabile e, nello stesso tempo, non supera il numero di giorni convenzionalmente indicati dall'elaborazione giurisprudenziale. Sicché, i criteri di liquidazione delle Tabelle Milanesi prevedono: che nei primi tre giorni di danno terminale il giudice possa liquidare il danno muovendosi liberamente secondo la propria valutazione personalizzata ed equitativa, ma nel rispetto di un tetto massimo convenzionalmente stabilito in 35.247,00 euro, non ulteriormente personalizzabile;
che, a partire dal quarto giorno, la valutazione giornaliera del danno sarà comunque personalizzabile, in relazione alle circostanze del caso concreto e del particolare sconvolgimento che risulti di volta in volta
19 provato, in ogni caso, non oltre il limite del 50%, da riconoscersi quale maggiorazione dei valori puntualmente espressi dall'applicazione della tabella di base.
Nella specie, non essendo ravvisabile, perché non provata, alcuna specifica circostanza che valga a personalizzare il caso concreto, in base ad una valutazione puramente equitativa, che tiene conto dell'età del soggetto e della repentinità della diagnosi che, senz'altro, ha prodotto effetti sconvolgenti e di grande sofferenza, si ritiene vada riconosciuto, per i primi tre giorni, l'importo di € 25.00,00, cui vanno aggiunti i valori decrescenti per i giorni successivi al terzo e fino al decesso (18 giorni) per l'importo complessivo di € 15.444,00, per un totale di € 41.464,00.
La convenuta va in definitiva, condannata al pagamento in favore dei ricorrenti, jure hereditatis della somma attualizzata, a titolo di danno non patrimoniale terminale, comprensiva della componente biologica temporanea, pari a € 41.464,00, nonché, ciascuno iure proprio, alla somma di € 360.00,00 (€ 147.000,00 pro quota ereditaria della madre+€ 213.000,00) a titolo di danno non patrimoniale per perdita del rapporto parentale, anche quali eredi di . Persona_1
Su tali somme competono interessi legali sulle somme via via rivalutate ex art. 429 c.p.c. dalla pronuncia al saldo.
Le spese eseguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa così provvede: 1) condanna la società convenuta al risarcimento in favore di e , a titolo Controparte_1 CP_2 di danno da perdita del rapporto parentale di € 360.00,00 ciascuno oltre, a titolo di danno terminale, € 20.732,00 ciascuno, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate ex art. 429 c.p.c. dalla pronuncia al saldo;
2) condanna la convenuta alla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite che si liquidano complessivamente in € 12.000,00 comprensive di spese forfettarie, oltre IVA e cpa, con attribuzione all'avv.to antistatario.
Così deciso in data 06/2/2025 . il Giudice
Dott. Giovanna Picciotti
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