CGT2
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 09/01/2026, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 248/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4130/2024 depositato il 26/08/2024
proposto da
Nominativo_1 Ricorrente_1 - P.iva
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Direzione Regionale Sicilia-Um-Sede Di LE - Via Terrasanta, N.48 90141
LE PA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 248/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez.
3 e pubblicata il 03/02/2023
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M13150007266U GIOCHI-LOTTERIE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2247/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 ha impugnato dinnanzi a questa Corte la sentenza n. 248 del 2023 con la quale il primo Giudice ha rigettato il ricorso avverso l'Avviso di accertamento n. M13150007266U per “Imposta unica sulle scommesse” (art. 1 D.lgs. 23 dicembre 1998 n. 504) anno 2015 (cfr. sentenza di I grado in atti).
La pretesa qui in contestazione è scaturita da accertamenti eseguiti dall' Agenzia delle Dogane nell'ambito di un piano di controlli sui soggetti che raccolgono scommesse in assenza delle prescritte autorizzazioni
(art. 88 TULPS) e di concessione del Ministero delle Finanze.
Gli Agenti della Questura di LE (Commissariato P.S. di Corleone) accertavano che la Ditta “Società_2
” aveva posto in essere una attività di intermediazione nel booking delle scommesse con l'allibratore Nominativo_1, consistente nella raccolta di scommesse con il predetto bookmaker in ragione di un contratto stipulato il 2.6.2014 (cfr. documentazione in atti).
In base alla documentazione prodotta dal Contribuente veniva redatto pvc (n. 1 del 12.7.2017).
I Verbalizzanti accertavano la sussistenza di una organizzazione imprenditoriale per l'accettazione e l'erogazione di puntate e vincite in denaro per scommesse quotate dal predetto bookmaker con pubblicizzazione dei relativi palinsesti in assenza di collegamento con il “Totalizzatore nazionale” ed in evasione dell' “Imposta unica” (cfr. documentazione in atti).
Per il periodo 01.01.2015 – 31.12.2015 venivano, quindi, determinate la base imponibile (€ 784.353,06), la relativa imposta (€ 62.748,24) gli interessi (10.445,43), oltre sanzioni (€ 75.297,89).
Pertanto, l'Agenzia delle Dogane emetteva l'Avviso di accertamento n. M13150007266U (prot. 22264 anno 2015) con il quale venivano confermate le predette pretese (cfr. Avviso di accertamento).
La Società in parola impugnava il provvedimento di che trattasi dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa chiedendone l'annullamento (cfr. ricorso introduttivo).
Il primo Giudice, con sentenza n. 248/2023, depositata il 03.02.2023 ha rigettato il ricorso.
La Società contribuente si è costituita, ha contestato la legittimità della sentenza gravata e ne ha chiesto – per i motivi che di seguito saranno esaminati – la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituita l'Agenzia delle Dogane e monopoli la quale ha contro dedotto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso del'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello in è esame non è fondato e va rigettato.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di gravame vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- Il presupposto del pagamento dell'Imposta unica - nella fattispecie - è rappresentato dallo svolgimento in Italia dell'attività di raccolta scommesse operata dalla società tramite il CTD del Società_2
.
Al riguardo va evidenziato che l'assoluzione dei CTD dal reato previsto dall'art.4 della L.401/98 non ha alcuna pertinenza con la fattispecie qui in esame.
Secondo consolidata giurisprudenza (Cassazione n.8757/2021, n.5167/2022 e l n.17005/2022) il mancato rispetto della disciplina amministrativa che non sia conforme al diritto dell'Unione europea non può comportare l'applicazione di sanzioni penali. Ma il fatto che non si risponda del reato di esercizio abusivo di attività di giuoco o scommessa, previsto e punito dall'art. 4, commi 1 e 4bis della l. 13 dicembre 1989 n.
401, nessuna influenza produce sulla soggettività passiva della imposta unica sulle scommesse, che l'art. 3 del d.lgs. n. 504/1998 riferisce a chiunque, con o senza concessione, gestisce i concorsi pronostici o le scommesse (conforme: Cassazione, Ordinanza n.5167/2022).
2.- Nel periodo oggetto dell'Avviso di accertamento, anno 2015, il titolare della ricevitoria di scommesse, non collegato al totalizzatore nazionale, non ha tenuto la contabilità obbligatoria (D.P.R. 66/2002, art. 2 comma 3) prevista per i soggetti sprovvisti di titoli autorizzatori.
Il c. 644 dell'art.1 della L.190/2014 nella sua lettera g) per la determinazione del calcolo della base imponibile dell'Imposta unica, si applica fin dal 2015 e non dal 2016.
La disposizione in parola prescrive che “L'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n.
504, è dovuta dal titolare di ciascun esercizio operante sul territorio nazionale in cui si offre gioco con vincite in denaro ovvero di altro suo punto di raccolta in Italia collegatovi telematicamente. L'imposta si applica su di un imponibile forfettario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento, nonché con l'aliquota massima stabilita dall'articolo 4, comma
1, lettera b, numero 3.1), del citato decreto legislativo n. 504 del 1998”
3.- L'Avviso di accertamento originariamente impugnato è stato elaborato con l'applicazione di un metodo di calcolo “induttivo” o extracontabile, in quanto, nel corso del procedimento tributario non è stata messa a disposizione dell' Agenzia delle Dogane la documentazione contabile idonea per adottare una diversa metodologia di calcolo.
In ragione della mancanza di collegamento con il “Totalizzatore nazionale” la base imponibile da sottoporre a tassazione ha giustificato il ricorso all' “accertamento induttivo” (art. 24, c. 10, D.L. 98/2011).
La Corte costituzionale ha statuito che la relativa “ratio legis” “ … risponde ad un'esigenza di effettività del principio di lealtà fiscale nel settore del gioco, allo scopo di evitare l'irragionevole esenzione per gli operatori posti al di fuori del sistema concessorio, i quali finirebbero per essere favoriti per il solo fatto di non avere ottenuto la necessaria concessione, ovvero di operare per conto di chi ne sia privo” (Sentenza
n. 27/2018).
4.- L'incertezza sulla interpretazione della fattispecie deve ritenersi superata dalla mancanza di concessione ad operare la raccolta di scommesse sul territorio italiano. L'Imposta unica sulle scommesse è stata istituita con D.lgs. n. 504 del 23 dicembre 1998 art. 1 a mente del quale “ … La tassa di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, assume la denominazione di Imposta unica ed è dovuta per i concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all'estero, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo
24, comma 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e nell'articolo 88 del testo unico delle leggi di Pubblica
Sicurezza approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 …”.
La disposizione appena richiamata, quindi, prevede che l'esercizio legale dei concorsi e pronostici richieda il rilascio di una concessione (c. 27) e di una licenza ex art. 88 TULPS: tale esercizio è assoggettato all'Imposta unica anche nell'ipotesi di esercizio in assenza di autorizzazione.
5.- La Giurisprudenza di legittimità (Ordinanze nn. 5167/2022 e 17005/2022) ha ritenuto che l'eventuale situazione d'incertezza poteva sussistere fino al 2010, ma dal 2011 in poi con l'entrata in vigore della
L.220/2010 ogni dubbio deve ritenersi dissolto: quindi, non può applicarsi l'esimente dell' “obiettiva situazione d'incertezza” ex art.6, c. 2 del D.Lgs.n.472/1997.
6.- Lo scrutinio complessivo dei diversi motivi di ricorso è stato sviluppato alla luce dell'ormai consolidato
“principio della ragione più liquida” corollario del principio di “economia processuale” (Consiglio di Stato,
Ad plenaria 5 gennaio 2015 – Cassazione SS.UU 12 dicembre 2014 n. 26242).
Le questioni fin qui esaminate sono idonee ad esaurire la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti a rilevanti a norma dell'art. 112 cpc in aderenza al principio sostanziale di “corrispondenza tra il chiesto e pronunciato” (ex plurimis Cassazione sezione V, 16 maggio 2012 n. 7663 e Consiglio di Stato
Sezione VI 20 aprile 2020 n. 2522) con l'ulteriore rilievo che eventuali argomenti e doglianze non espressamente esaminati sono stati ritenuti dal Collegio non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello non è fondato e va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Condanna la parte appellante alle spese di questo grado, in favore del'Agenzia delle Dogane appellata, che liquida in euro 6.000,00 (seimila/00).
LE, 11 Dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IO GE
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4130/2024 depositato il 26/08/2024
proposto da
Nominativo_1 Ricorrente_1 - P.iva
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Direzione Regionale Sicilia-Um-Sede Di LE - Via Terrasanta, N.48 90141
LE PA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 248/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez.
3 e pubblicata il 03/02/2023
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M13150007266U GIOCHI-LOTTERIE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2247/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 ha impugnato dinnanzi a questa Corte la sentenza n. 248 del 2023 con la quale il primo Giudice ha rigettato il ricorso avverso l'Avviso di accertamento n. M13150007266U per “Imposta unica sulle scommesse” (art. 1 D.lgs. 23 dicembre 1998 n. 504) anno 2015 (cfr. sentenza di I grado in atti).
La pretesa qui in contestazione è scaturita da accertamenti eseguiti dall' Agenzia delle Dogane nell'ambito di un piano di controlli sui soggetti che raccolgono scommesse in assenza delle prescritte autorizzazioni
(art. 88 TULPS) e di concessione del Ministero delle Finanze.
Gli Agenti della Questura di LE (Commissariato P.S. di Corleone) accertavano che la Ditta “Società_2
” aveva posto in essere una attività di intermediazione nel booking delle scommesse con l'allibratore Nominativo_1, consistente nella raccolta di scommesse con il predetto bookmaker in ragione di un contratto stipulato il 2.6.2014 (cfr. documentazione in atti).
In base alla documentazione prodotta dal Contribuente veniva redatto pvc (n. 1 del 12.7.2017).
I Verbalizzanti accertavano la sussistenza di una organizzazione imprenditoriale per l'accettazione e l'erogazione di puntate e vincite in denaro per scommesse quotate dal predetto bookmaker con pubblicizzazione dei relativi palinsesti in assenza di collegamento con il “Totalizzatore nazionale” ed in evasione dell' “Imposta unica” (cfr. documentazione in atti).
Per il periodo 01.01.2015 – 31.12.2015 venivano, quindi, determinate la base imponibile (€ 784.353,06), la relativa imposta (€ 62.748,24) gli interessi (10.445,43), oltre sanzioni (€ 75.297,89).
Pertanto, l'Agenzia delle Dogane emetteva l'Avviso di accertamento n. M13150007266U (prot. 22264 anno 2015) con il quale venivano confermate le predette pretese (cfr. Avviso di accertamento).
La Società in parola impugnava il provvedimento di che trattasi dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa chiedendone l'annullamento (cfr. ricorso introduttivo).
Il primo Giudice, con sentenza n. 248/2023, depositata il 03.02.2023 ha rigettato il ricorso.
La Società contribuente si è costituita, ha contestato la legittimità della sentenza gravata e ne ha chiesto – per i motivi che di seguito saranno esaminati – la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituita l'Agenzia delle Dogane e monopoli la quale ha contro dedotto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso del'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello in è esame non è fondato e va rigettato.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di gravame vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- Il presupposto del pagamento dell'Imposta unica - nella fattispecie - è rappresentato dallo svolgimento in Italia dell'attività di raccolta scommesse operata dalla società tramite il CTD del Società_2
.
Al riguardo va evidenziato che l'assoluzione dei CTD dal reato previsto dall'art.4 della L.401/98 non ha alcuna pertinenza con la fattispecie qui in esame.
Secondo consolidata giurisprudenza (Cassazione n.8757/2021, n.5167/2022 e l n.17005/2022) il mancato rispetto della disciplina amministrativa che non sia conforme al diritto dell'Unione europea non può comportare l'applicazione di sanzioni penali. Ma il fatto che non si risponda del reato di esercizio abusivo di attività di giuoco o scommessa, previsto e punito dall'art. 4, commi 1 e 4bis della l. 13 dicembre 1989 n.
401, nessuna influenza produce sulla soggettività passiva della imposta unica sulle scommesse, che l'art. 3 del d.lgs. n. 504/1998 riferisce a chiunque, con o senza concessione, gestisce i concorsi pronostici o le scommesse (conforme: Cassazione, Ordinanza n.5167/2022).
2.- Nel periodo oggetto dell'Avviso di accertamento, anno 2015, il titolare della ricevitoria di scommesse, non collegato al totalizzatore nazionale, non ha tenuto la contabilità obbligatoria (D.P.R. 66/2002, art. 2 comma 3) prevista per i soggetti sprovvisti di titoli autorizzatori.
Il c. 644 dell'art.1 della L.190/2014 nella sua lettera g) per la determinazione del calcolo della base imponibile dell'Imposta unica, si applica fin dal 2015 e non dal 2016.
La disposizione in parola prescrive che “L'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n.
504, è dovuta dal titolare di ciascun esercizio operante sul territorio nazionale in cui si offre gioco con vincite in denaro ovvero di altro suo punto di raccolta in Italia collegatovi telematicamente. L'imposta si applica su di un imponibile forfettario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento, nonché con l'aliquota massima stabilita dall'articolo 4, comma
1, lettera b, numero 3.1), del citato decreto legislativo n. 504 del 1998”
3.- L'Avviso di accertamento originariamente impugnato è stato elaborato con l'applicazione di un metodo di calcolo “induttivo” o extracontabile, in quanto, nel corso del procedimento tributario non è stata messa a disposizione dell' Agenzia delle Dogane la documentazione contabile idonea per adottare una diversa metodologia di calcolo.
In ragione della mancanza di collegamento con il “Totalizzatore nazionale” la base imponibile da sottoporre a tassazione ha giustificato il ricorso all' “accertamento induttivo” (art. 24, c. 10, D.L. 98/2011).
La Corte costituzionale ha statuito che la relativa “ratio legis” “ … risponde ad un'esigenza di effettività del principio di lealtà fiscale nel settore del gioco, allo scopo di evitare l'irragionevole esenzione per gli operatori posti al di fuori del sistema concessorio, i quali finirebbero per essere favoriti per il solo fatto di non avere ottenuto la necessaria concessione, ovvero di operare per conto di chi ne sia privo” (Sentenza
n. 27/2018).
4.- L'incertezza sulla interpretazione della fattispecie deve ritenersi superata dalla mancanza di concessione ad operare la raccolta di scommesse sul territorio italiano. L'Imposta unica sulle scommesse è stata istituita con D.lgs. n. 504 del 23 dicembre 1998 art. 1 a mente del quale “ … La tassa di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, assume la denominazione di Imposta unica ed è dovuta per i concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all'estero, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo
24, comma 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e nell'articolo 88 del testo unico delle leggi di Pubblica
Sicurezza approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 …”.
La disposizione appena richiamata, quindi, prevede che l'esercizio legale dei concorsi e pronostici richieda il rilascio di una concessione (c. 27) e di una licenza ex art. 88 TULPS: tale esercizio è assoggettato all'Imposta unica anche nell'ipotesi di esercizio in assenza di autorizzazione.
5.- La Giurisprudenza di legittimità (Ordinanze nn. 5167/2022 e 17005/2022) ha ritenuto che l'eventuale situazione d'incertezza poteva sussistere fino al 2010, ma dal 2011 in poi con l'entrata in vigore della
L.220/2010 ogni dubbio deve ritenersi dissolto: quindi, non può applicarsi l'esimente dell' “obiettiva situazione d'incertezza” ex art.6, c. 2 del D.Lgs.n.472/1997.
6.- Lo scrutinio complessivo dei diversi motivi di ricorso è stato sviluppato alla luce dell'ormai consolidato
“principio della ragione più liquida” corollario del principio di “economia processuale” (Consiglio di Stato,
Ad plenaria 5 gennaio 2015 – Cassazione SS.UU 12 dicembre 2014 n. 26242).
Le questioni fin qui esaminate sono idonee ad esaurire la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti a rilevanti a norma dell'art. 112 cpc in aderenza al principio sostanziale di “corrispondenza tra il chiesto e pronunciato” (ex plurimis Cassazione sezione V, 16 maggio 2012 n. 7663 e Consiglio di Stato
Sezione VI 20 aprile 2020 n. 2522) con l'ulteriore rilievo che eventuali argomenti e doglianze non espressamente esaminati sono stati ritenuti dal Collegio non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello non è fondato e va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Condanna la parte appellante alle spese di questo grado, in favore del'Agenzia delle Dogane appellata, che liquida in euro 6.000,00 (seimila/00).
LE, 11 Dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IO GE