TRIB
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 08/04/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del Lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa n. 1153/2024 R.G. promossa da (rappr. e dif. Parte_1 dall'Avv. D. Iacono) contro (rappr. e dif. dagli Avv.ti M. Galeano e Ugo Nucciarone), avente CP_1
ad oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione;
osserva
che parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione meglio descritta in ricorso;
che l' , costituendosi in giudizio, ha dichiarato, a seguito di ulteriori verifiche relative alle CP_1 singole posizioni, di voler provvedere ad archiviare l'ordinanza ingiunzione notificata ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere;
che è dunque pacifico che l'importo ingiunto non è dovuto dalla parte ricorrente;
che la superiore circostanza rende vana la chiesta pronuncia giudiziale, determinando la cessazione della materia del contendere;
che le spese vanno poste a carico dell' per la pacifica fondatezza del ricorso (senza la fase CP_1
decisionale non svoltasi);
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così decide:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € 900,00, oltre CP_1
€ 43,00 per c.u., IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali.
- Ragusa, 8 aprile 2025.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia M. A. Catalano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del Lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa n. 1153/2024 R.G. promossa da (rappr. e dif. Parte_1 dall'Avv. D. Iacono) contro (rappr. e dif. dagli Avv.ti M. Galeano e Ugo Nucciarone), avente CP_1
ad oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione;
osserva
che parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione meglio descritta in ricorso;
che l' , costituendosi in giudizio, ha dichiarato, a seguito di ulteriori verifiche relative alle CP_1 singole posizioni, di voler provvedere ad archiviare l'ordinanza ingiunzione notificata ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere;
che è dunque pacifico che l'importo ingiunto non è dovuto dalla parte ricorrente;
che la superiore circostanza rende vana la chiesta pronuncia giudiziale, determinando la cessazione della materia del contendere;
che le spese vanno poste a carico dell' per la pacifica fondatezza del ricorso (senza la fase CP_1
decisionale non svoltasi);
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così decide:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € 900,00, oltre CP_1
€ 43,00 per c.u., IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali.
- Ragusa, 8 aprile 2025.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia M. A. Catalano