Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 03/06/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
2062/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Prima Sezione civile
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
dott. Damiano Dazzi Presidente Relatore
dott. Stefano Rago Giudice
dott. Lorenzo Meoli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio per lo scioglimento del matrimonio promosso da e Parte_1
rappresentati e difesi come in atti;
Parte_2
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Reggio
Emilia in persona del Procuratore della Repubblica;
PREMESSO
che con ricorso depositato il 18/04/2025 e hanno Parte_1 Parte_2
chiesto che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto in
Moldavia il 25/09/2003;
che è decorso il termine di cui all'art. 3, comma 3°, legge 898/70;
che i coniugi hanno depositato note scritte contenenti la dichiarazione della comune volontà di ottenere lo scioglimento del matrimonio alle condizioni da essi concordate in ricorso, da intendere qui trascritte;
IL TRIBUNALE
Esaminati gli atti e i documenti di causa;
rilevato preliminarmente che sussiste la giurisdizione italiana sulla domanda di divorzio ai sensi dell'art. 3 lett. a) comma i) Reg. (CE)
1111/2019, risultando dai certificati in atti che entrambi i coniugi
ritenuta applicabile al divorzio la legge italiana ai sensi dell'art. 5
Reg. (CE) 1259/2010, essendo la legge italiana quella designata dai coniugi di comune accordo nel ricorso congiunto e trattandosi della legge dello
Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo;
ciò premesso, rilevato pertanto che sussistono i presupposti richiesti dalla legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale;
ritenuto che deve prendersi atto degli accordi intervenuti tra le parti considerato che le condizioni concordate appaiono legittime e conformi all'interesse morale e materiale della prole;
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in Moldavia il 25/09/2003, prendendo atto delle condizioni Pt_2
concordate dalle parti e sopra richiamate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge
1° dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Reggio Emilia, 03/06/2025
Il Presidente Estensore
Damiano Dazzi