Art. 2.
Con effetto dalla data di cui all'articolo precedente l'Ente zolfi italiani, di cui alla legge 2 aprile 1940, n. 287 , e successive modificazioni, e' posto in liquidazione ai sensi e con le modalita' di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 , salvo quanto disposto con i successivi articoli.
Con effetto dalla data di cui all'articolo precedente l'Ente zolfi italiani, di cui alla legge 2 aprile 1940, n. 287 , e successive modificazioni, e' posto in liquidazione ai sensi e con le modalita' di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 , salvo quanto disposto con i successivi articoli.